|
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo 1
(Finalità)
1. La Regione Liguria, nell’ambito delle proprie
competenze ed in attuazione delle politiche regionali
che perseguono l’obiettivo dello sviluppo sostenibile
attraverso la cura del territorio e la tutela delle
risorse naturali e nel rispetto dei principi e delle
disposizioni comunitarie e statali in materia:
a) riconosce il pubblico interesse alla tutela, gestione
e valorizzazione della geodiversità del territorio
regionale e dei geositi ad essa collegati;
b) riconosce il valore strategico ed il pubblico
interesse alla tutela degli acquiferi carsici;
c) riconosce la specificità delle aree carsiche, in
considerazione dell’elevato valore ambientale,
idrogeologico, estetico-culturale, paleontologico e
paletnologico;
d) riconosce la funzione scientifica, culturale, nonché
di rappresentanza e coordinamento della Delegazione
speleologica ligure, in seguito denominata DSL,
associazione federativa dei Gruppi speleologici liguri e
rappresentanza regionale della Società speleologica
italiana;
e) promuove la conoscenza, la fruizione sostenibile e
l’utilizzo didattico dei luoghi di interesse geologico,
delle aree carsiche e delle grotte.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera d), la Regione
favorisce e sostiene nell’ambito dell’attività
speleologica:
a) l’organizzazione delle attività di esplorazione,
studio, ricerca e tutela delle grotte e delle aree
carsiche;
b) la formazione tecnica e culturale degli speleologi
nell’ambito dei gruppi appartenenti alla DSL.
ARTICOLO 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) geodiversità: la varietà o la specificità del
substrato roccioso, delle forme e dei processi in
ambito geologico, geomorfologico, idrogeologico e
pedologico;
b) geositi: qualsiasi località, area o territorio, sia
superficiale sia sotterraneo, caratterizzato da un
particolare interesse geologico-geomorfologico,
idrogeologico, pedologico e speleologico;
c) aree carsiche: le zone, di norma caratterizzate
dall’affioramento di rocce carsificabili, in cui si
riscontrino evidenze geomorfologiche di genesi carsica
sia superficiali sia sotterranee o che,
comunque, presentino un collegamento fisico o
idrogeologico con fenomeni carsici sotterranei;
d) grotte: le cavità sotterranee di origine naturale di
sviluppo lineare superiore ai 5 metri o inferiore, se di
particolare interesse scientifico o storico-archeologico;
e) acquiferi carsici: i serbatoi idrici sotterranei
dotati di permeabilità per fessurazione, fratturazione e
carsismo, tipici delle rocce fessurate e carsificate,
che contengono, di norma, pochi vuoti;
f) area di ricarica di un acquifero carsico: l’area che
raccoglie le acque di precipitazione e ruscellamento
anche provenienti da territori limitrofi non carsici, al
cui interno si distinguono:
1. aree di infiltrazione diffusa: porzione di territorio
caratterizzata dall’affioramento di rocce carsificabili,
coperte da depositi detritici, su cui si sia sviluppata
una copertura vegetale;
2. aree di infiltrazione concentrata: porzione di
territorio caratterizzata dall’affioramento di rocce
carsificabili denudate o dalla presenza di morfologie
carsiche superficiali, che condizionano le modalità di
infiltrazione delle acque nel sottosuolo, quali doline,
inghiottitoi, polje, valli cieche o asciutte;
g) area sorgiva: l’area interessata dalla presenza di
sorgenti carsiche perenni o temporanee.
ARTICOLO 3
(Catasto regionale delle grotte)
1. La Regione istituisce e gestisce il catasto regionale
delle grotte, costituito dall’elenco delle grotte del
territorio regionale. Per ciascuna grotta sono indicati
la descrizione, l’indicazione dei dati topografici e
metrici, i rilievi speleologici eseguiti nonché ogni
altra notizia utile.
2. La gestione del catasto regionale delle grotte può
essere affidata, previa stipula di apposita convenzione,
alla DSL, che garantisce la conformità ed il
coordinamento con il catasto speleologico nazionale
della Società speleologica italiana. La convenzione
prevede le modalità di acquisizione e di aggiornamento
dei dati catastali, la loro consultazione gratuita da
parte di chiunque, nonché le connesse attività
scientifiche e divulgative.
ARTICOLO 4
(Catasto regionale dei geositi)
1. Al fine di valorizzare i geositi presenti sul
territorio regionale la Regione istituisce e gestisce il
catasto regionale dei geositi.
2. La Giunta regionale approva criteri e linee guida ai
fini dell’individuazione e della perimetrazione dei
geositi. Per ciascun geosito sono indicate
l’individuazione cartografica, la descrizione ed ogni
altra notizia utile alla definizione della valenza
geologico-geomorfologica, idrogeologica, pedologica e
speleologica.
ARTICOLO 5
(Disciplina dei catasti regionali)
1. I catasti, di cui gli articoli 3 e 4, sono approvati
dalla Giunta regionale e sono soggetti ad aggiornamento
annuale.
2. I catasti, di cui al comma 1, costituiscono elementi
del sistema conoscitivo ed informativo regionale e sono
inseriti nei quadri conoscitivi degli strumenti di
pianificazione territoriale ed urbanistica.
ARTICOLO 6
(Disciplina delle aree carsiche)
1. La Regione, nell’ambito del Piano di tutela delle
acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e
successive modifiche ed integrazioni, definisce le
misure dirette ad assicurare la tutela delle aree
carsiche e dei relativi acquiferi, garantendo che siano
individuate e tutelate, in particolare, le aree di
ricarica della falda, le sue emergenze naturali ed
artificiali e le zone di riserva.
2. Ai fini del comma 1 la Regione individua le aree
carsiche di rilevante importanza idrogeologica,
ambientale, paesaggistica ed acquisisce ogni altra
notizia utile, quale l’andamento degli acquiferi carsici
presenti nell’area, ove indagati, ed il relativo grado
di vulnerabilità. All’interno delle aree carsiche sono,
in particolare, perimetrate:
a) le aree di ricarica suddivise in:
1) aree soggette ad infiltrazione diffusa;
2) aree soggette ad infiltrazione concentrata;
b) le aree sorgive.
3. Nelle aree carsiche non è consentito realizzare
discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui
all’articolo 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003,
n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa
alle discariche di rifiuti) e successive modificazioni e
integrazioni. Nel caso di discariche di inerti il
divieto è limitato alle aree di alimentazione soggette
ad infiltrazione concentrata e a quelle sorgive.
4. Nelle aree carsiche come definite dall’articolo 2
comma 1 lettera c) ed individuate ai sensi del comma 2,
ricadenti all’interno di aree parco o riserva naturale o
di aree protette istituite ovvero all’interno di aree
sottoposte dal vigente piano territoriale di
coordinamento paesistico al regime normativo di
“Conservazione” (CE) relativamente all’assetto
geomorfologico o all’assetto insediativo, non sono
consentiti interventi che alterino l’assetto
idro-geomorfologico dei luoghi, ancorché ricompresi tra
le “Indicazioni di tipo propositivo” del Piano stesso.
ARTICOLO 7
(Disciplina delle grotte e dei geositi)
1. Al fine di garantire l’attuazione delle finalità di
cui all’articolo 1 è vietato occludere, danneggiare e
distruggere le grotte, nonché danneggiare o distruggere
i geositi.
2. All’ingresso e all’interno delle grotte è vietato:
a) abbandonare rifiuti solidi o liquidi;
b) alterare il regime idrico carsico, effettuare scavi o
sbancamenti, fatta eccezione per interventi strettamente
indispensabili per l’esplorazione, ivi compresa la
disostruzione di cavità in superficie;
c) effettuare colorazioni delle acque mediante
traccianti, fatti salvi i casi relativi alle attività di
studio programmate ai sensi dell’articolo 8 ivi compreso
il tracciamento di perdite di corsi d’acqua
superficiali;
d) asportare o danneggiare concrezioni, animali o resti
di essi, vegetali, fossili, reperti paleontologici o
paletnologici.
3. L’accesso ai geositi ed alle grotte è da intendersi
libero, fatte salve diverse disposizioni di legge e
fatti salvi i diritti dei terzi proprietari dei fondi in
cui ricadono i siti.
4. Il Sindaco del Comune interessato provvede a vietare
il libero accesso alle grotte in presenza di situazioni
di pericolo, salvo consentirlo per motivi di ricerca
scientifica e speleologica effettuata da gruppi
speleologici appartenenti alla DSL o, comunque,
riconosciuti dalla Società speleologica italiana.
5. La Regione può affidare la gestione dei geositi e
delle grotte al Comune territorialmente competente
secondo criteri, indirizzi e linee guida approvati dalla
Giunta regionale.
6. Nel caso di geositi e grotte che ricadano all’interno
di aree naturali protette, spetta agli enti gestori la
valorizzazione e la gestione secondo criteri, indirizzi
e linee guida approvati dalla Giunta regionale.
7. Al fine di garantire un adeguato livello di tutela
delle grotte, il loro utilizzo è subordinato ad una
preventiva autorizzazione regionale, sentita la sezione
per la valutazione di impatto ambientale del Comitato
tecnico regionale per il territorio, di cui alla legge
regionale 6 aprile 1999, n. 11 (Riordino degli organi
tecnici collegiali operanti in materia di territorio) e
successive modificazioni e integrazioni, sulla base di
un progetto corredato da una relazione esplicativa sulla
situazione in atto, sulle variazioni che si intendono
apportare e sull’impatto ambientale delle forme di
utilizzazione previste. La Giunta regionale può definire
criteri e linee guida per l’elaborazione dei progetti di
fruizione a fini economici, turistici e sanitari delle
grotte.
8. La Giunta regionale può determinare ulteriori
specifiche forme di tutela per i geositi e le grotte
aventi particolare interesse e necessità di
salvaguardia.
ARTICOLO 8
(Programma di interventi ed attività per la tutela e
valorizzazione delle grotte, delle aree carsiche, dei
geositi e della geodiversità nonché per lo sviluppo
della speleologia)
1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno,
individua i settori di azione e definisce le priorità,
sulla base delle quali le Province, le Comunità montane,
i Comuni e gli enti gestori di aree naturali protette,
in cui ricadono le grotte e le aree carsiche, nonché la
DSL, a nome proprio e dei gruppi speleologici ad essa
aderenti, presentano le proposte di intervento ed
attività da ammettere a finanziamento nei limiti di
disponibilità di bilancio.
2. Ai fini di cui al comma 1 le tipologie di interventi
e di attività corrispondono, in particolare, alle
categorie di seguito elencate:
a) progetti di interventi finalizzati a:
1) messa in sicurezza di grotte a rischio;
2) protezione e difesa da inquinamento degli acquiferi
carsici;
3) tutela dei geositi;
4) fruizione turistica delle aree carsiche e dei geositi;
5) allestimento di itinerari escursionistici in aree ad
elevata valenza per caratteri di geodiversità o
caratterizzate dalla presenza di geositi.
b) attività di studio, ricerca o divulgazione delle
conoscenze
finalizzate a:
1) protezione e difesa da inquinamento degli acquiferi
carsici;
2) caratterizzazione geologica, geografica,
idrogeologica, chimica, fisica, biologica, paletnologica
e storica dei sistemi carsici;
3) stampa di pubblicazioni a carattere scientifico e
divulgativo;
4) esplorazione speleologica;
5) iniziative di divulgazione scientifica e di
aggiornamento tecnico-scientifico;
6) tutela dei geositi;
7) predisposizione e stampa di materiale divulgativo e
pubblicazioni finalizzate alla fruizione
turistica dei geositi e di itinerari escursionistici in
aree ad elevata valenza per caratteri di
geodiversità o caratterizzate dalla presenza di geositi;
8) realizzazione di eventi di promozione delle attività
di cui ai punti precedenti.
3. La Giunta regionale definisce criteri ed indirizzi in
merito alle modalità di presentazione delle proposte di
cui al comma 1.
4. Alle tipologie di interventi e attività proposte ai
sensi del presente articolo dalla DSL, a nome proprio e
dei gruppi speleologici ad essa aderenti, è riservato
almeno il 50 per cento dei fondi disponibili per le
grotte e le aree carsiche.
5. La Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni
anno, approva il programma annuale di interventi e di
attività.
ARTICOLO 9
(Vigilanza)
1. Le Province sono delegate a provvedere alla vigilanza
per l’applicazione della presente legge ed esercitano le
funzioni concernenti l’applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie ai sensi della legge regionale
2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della
Regione o di enti da essa individuati, delegati o
subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.
2. All’accertamento ed alla contestazione delle
violazioni procedono i soggetti di cui all’articolo 6
della l.r. 45/1982, nonché il Corpo forestale dello
Stato.
3. I soggetti accertatori possono avvalersi della
collaborazione di gruppi speleologici appartenenti alla
DSL.
4. Qualora gli organi o agenti incaricati della
sorveglianza constatino la violazione di norme, la cui
vigilanza è demandata ad altri enti od organismi,
provvedono ad informare tempestivamente l’ente o
l’organismo competente.5. Le Province sono tenute a
fornire alla Regione informazioni e dati statistici
relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.
6. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie sono introitati dalle Province
a copertura delle spese di esercizio delle funzioni
delegate.
ARTICOLO 10
(Sanzioni)
1. Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui
agli articoli 6 e 7 si applicano le seguenti sanzioni
amministrative pecuniarie:
a) da euro 500 ad euro 5.000 per l’alterazione del
regime idrico carsico;
b) da euro 100 ad euro 1.500 per ogni metro cubo di
grotta interessato da occlusione, danneggiamento o
distruzione e per ogni metro cubo di geosito interessato
da danneggiamento o distruzione;
c) da euro 200 ad euro 1.200 per l’abbandono di rifiuti
pericolosi o non pericolosi nelle grotte;
d) da euro 100 ad euro 1.000 per ogni metro cubo di
materiale smosso con scavi e sbancamenti;
e) da euro 250 ad euro 2.500 per l’asportazione o il
danneggiamento di concrezioni, animali, vegetali,
fossili, reperti;
f) da euro 100 ad euro 1.000 per la violazione del
divieto di accesso ove previsto ai sensi dell’articolo
7;
g) da euro 500 ad euro 2.500 nel caso di utilizzazione
delle grotte svolta in assenza dell’autorizzazione
prevista dall’articolo 7;
h) da euro 250 ad euro 1.500 nel caso di utilizzazione
delle grotte effettuata o mantenuta senza osservare le
prescrizioni indicate nel provvedimento di
autorizzazione di cui all’articolo 7.
2. L’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1
comporta l’obbligo di procedere alla rimozione,
all’avvio al recupero od allo smaltimento dei rifiuti
nonché al ripristino dello stato dei luoghi, ove
possibile.
3. L’accertamento e la contestazione della violazione
delle norme di cui alla presente legge comportano, in
ogni caso, l’immediata cessazione dell’attività vietata.
ARTICOLO 11
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente
legge si provvede, per l’anno finanziario 2009, mediante
gli stanziamenti iscritti all’Area IV - Ambiente – alle
seguenti Unità previsionali di base dello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale:
- 4.212 “Realizzazione carta idrogeologica e tutela del
patrimonio speleologico e carsico”;
- 4.111 “Interventi di prevenzione ed eliminazione di
situazioni di rischio idrogeologico".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede
con legge di bilancio.
ARTICOLO 12
(Norma transitoria)
1. Nelle more dell’approvazione del catasto di cui
all’articolo 3 conserva efficacia il catasto formato ai
sensi dell’articolo 9 della legge regionale 3 aprile
1990, n. 14 (Norme per la tutela del patrimonio
speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo
della speleologia) e successive modificazioni e
integrazioni.
2. Nelle more dell’individuazione delle aree carsiche,
di cui all’articolo 6, conserva efficacia la
deliberazione della Giunta regionale 23 settembre 1994,
n. 6665 (L.r. 14/1990. Articolo 4.
Approvazione dell’elenco delle principali aree
carsiche). A tali aree si applicano le disposizioni di
cui al comma 3, lettera a).
3. Nelle more dell’approvazione del Piano di tutela
delle acque o della sua integrazione ai sensi
dell’articolo 6, ai fini della tutela delle aree
carsiche e dei relativi acquiferi:
a) è vietato l’insediamento di:
1) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di
autoveicoli;
2) pozzi perdenti;
3) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o
pesticidi;
4) stoccaggio di sostanze chimiche pericolose o
radioattive;
b) nelle aree di alimentazione soggette ad infiltrazione
concentrata ed in quelle sorgive, di cui all’articolo 6,
comma 2, sono, altresì, vietate le seguenti azioni:
1) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se
depurati;
2) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o
pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia
effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico
piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei
suoli, delle colture compatibili, delle tecniche
agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle
risorse idriche;
3) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche
provenienti da piazzali e strade;
4) realizzazione di aree cimiteriali;
5) apertura di cave che possono essere in connessione
con la falda;
6) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che
estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli
finalizzati alla variazione dell’estrazione ed alla
protezione delle caratteristiche quali-quantitative
della risorsa idrica;
7) gestione di rifiuti;
8) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170
chilogrammi per ettaro di azoto presente negli
effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e
distribuzione.
ARTICOLO 13
(Modifiche alla legge regionale 9 aprile 2009, n. 10
(Norme in materia di bonifiche di siti contaminati))
1. Il comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 9
aprile 2009, n. 10 (Norme in materia di bonifiche di
siti contaminati) è sostituito dal seguente:
“1. L’efficacia dei titoli edilizi rilasciati su un’area
soggetta ad intervento di bonifica, messa in sicurezza
permanente, messa in sicurezza operativa, è subordinata
all’approvazione del relativo
progetto di bonifica ai sensi dell’articolo 9. La
dichiarazione di agibilità ed abitabilità relativa agli
interventi di cui sopra è subordinata alla
certificazione di avvenuta bonifica rilasciata dalla
Provincia.”.
ARTICOLO 14
(Abrogazioni)
1. È abrogata la legge regionale 3 aprile 1990, n. 14
(Norme per la tutela del patrimonio speleologico e delle
aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia) e
successive modificazioni e integrazioni.
ARTICOLO 15
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 6 ottobre 2009
IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando) |