|
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo 1
i(Finalità)
1. Nel quadro dei principi e delle regole di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell’amministrazione digitale) e successive
modificazioni ed integrazioni e al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione
amministrativa. (Testo A)) e successive modificazioni ed
integrazioni, la presente legge disciplina gli ambiti di
intervento e di sviluppo, nonché gli aspetti
organizzativi della gestione dei flussi documentali, in
particolare in modalità digitale, al fine di assicurarne
la disponibilità, la gestione, l’accesso, la
trasmissione, la conservazione e la fruibilità. A tal
fine utilizza con le modalità più appropriate le
tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
2. Ai fini della presente legge, per flusso documentale
si intende l’insieme delle attività di formazione,
protocollazione, registrazione, classificazione,
fascicolazione, gestione, accesso e conservazione dei
documenti su qualsiasi supporto formati, considerate
come flusso di lavorazione degli stessi.
ARTICOLO 2
(Obiettivi)
1. La Regione persegue i fini di cui all’articolo 1
attraverso la programmazione degli interventi e
l’emanazione di direttive per l’attività amministrativa
e gestionale.
2. La Regione favorisce l’utilizzo delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione nei rapporti
interni, con le diverse amministrazioni e con i privati.
Favorisce, altresì, l’esercizio dei diritti dei
cittadini e delle imprese all’uso delle tecnologie e
alla partecipazione al procedimento amministrativo
informatico.
3. La Regione pone in essere opportune modalità
progettuali e organizzative al fine del coordinamento
delle iniziative volte all’adozione di soluzioni
tecnologiche funzionali alla gestione e alla
conservazione dei documenti digitali, alla
razionalizzazione, modifica o integrazione delle
procedure vigenti, all’individuazione di soluzioni che
consentano la realizzazione di economie di sistema.
ARTICOLO 3
(Ambito di applicazione)
1. Le norme della presente legge si applicano alla
Regione, fatta salva l’autonomia organizzativa del
Consiglio regionale – Assemblea legislativa della
Liguria, di cui alla legge regionale 17 agosto
2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio
regionale – Assemblea legislativa della Liguria) e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli enti appartenenti al settore regionale allargato
e gli altri enti di cui alla legge regionale 18 dicembre
2006, n. 42 (Istituzione del Sistema informativo
regionale integrato per lo sviluppo della Società
dell’informazione in Liguria) e successive modificazioni
ed integrazioni, disciplinano la materia dei flussi
documentali, nel rispetto del Codice
dell’amministrazione digitale e della restante normativa
statale, secondo quanto previsto dalla presente legge ed
in relazione ai profili organizzativi dei rispettivi
ordinamenti.
ARTICOLO 4
(Regolamento attuativo)
1. La Regione stabilisce con regolamento, ai sensi
dell’articolo 50 dello Statuto, la disciplina esecutiva
ed attuativa della presente legge, nel rispetto delle
disposizioni normative vigenti in materia.
2. Il regolamento di cui al comma 1 contiene il manuale
di gestione di cui all’articolo 5 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000
(Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al
d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 428), relativo all’area
organizzativa omogenea di cui all’articolo 7, comma 2,
che descrive il sistema di gestione e conservazione dei
documenti e reca le disposizioni in merito a:
a) produzione, ricezione e registrazione dei documenti;
b) assegnazione, recapito e registrazione dei documenti
presso le strutture utenti;
c) classificazione e fascicolazione dei documenti;
d) spedizione, scambio informatico ed archiviazione dei
documenti;
e) gestione, accesso e conservazione dei documenti.
3. In allegato al regolamento di cui al comma 1 sono
riportate le informazioni esplicative delle disposizioni
del regolamento medesimo e le informazioni di carattere
tecnico, in particolare quelle relative agli aspetti
informatici e alle politiche della sicurezza. Gli
allegati sono aggiornati con le modalità previste dal
regolamento.
ARTICOLO 5
(Natura giuridica dei documenti)
1. Gli archivi della Regione sono soggetti al regime di
demanio pubblico ai sensi degli articoli 822 e 823 del
codice civile e costituiscono demanio culturale oggetto
di specifica tutela secondo le disposizioni di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei
beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10
della l. 6 luglio 2002, n. 137) e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Gli archivi e i singoli documenti della Regione sono
inalienabili.
ARTICOLO 6
(Obblighi di conservazione degli archivi)
1. La Regione organizza e ordina i propri archivi,
inventaria il proprio archivio storico garantendone la
sicurezza e la conservazione secondo le disposizioni
normative vigenti.
ARTICOLO 7
(Area organizzativa omogenea)
1. Ai fini della gestione dei flussi documentali, l’area
organizzativa omogenea è costituita dall’insieme delle
strutture individuate per la gestione unica e coordinata
dei documenti, nel cui ambito sono assicurati criteri
uniformi di classificazione e archiviazione.
2. L’archivio dell’area organizzativa omogenea è da
considerarsi unico, indipendentemente dalle sue
articolazioni di carattere organizzativo, logistico e
gestionale, nonché dal tipo e dal supporto dei documenti
conservati.
3. Per le finalità di cui al comma 1, l’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale - Assemblea
legislativa della Liguria e la Giunta regionale, per
quanto di rispettiva competenza, individuano, con
apposito provvedimento, le strutture che costituiscono
le aree organizzative omogenee.
ARTICOLO 8
(Servizio per la tenuta del protocollo informatico, la
gestione dei flussi documentali e degli
archivi)
1. Nell’ambito dell’area organizzativa omogenea di cui
all’articolo 7 è istituito il servizio per la tenuta del
protocollo informatico, la gestione dei flussi
documentali e degli archivi, il cui funzionamento è
disciplinato dal regolamento di cui all’articolo 4.
2. Il servizio per la tenuta del protocollo informatico,
la gestione dei flussi documentali e degli archivi
svolge i compiti di cui all’articolo 61, comma 3, del
d.p.r. 445/2000.
3. Il competente Direttore generale nomina il
responsabile del servizio per la tenuta del protocollo
informatico, la gestione dei flussi documentali e degli
archivi, nonché il sostituto in caso di vacanza, assenza
o impedimento;
il responsabile svolge le funzioni stabilite dal
regolamento di cui all’articolo 4, ferme restando le
competenze attribuite alla dirigenza dalla vigente
normativa.
ARTICOLO 9
(Digitalizzazione)
1. La Regione favorisce la digitalizzazione
dell’attività amministrativa e la dematerializzazione
dei flussi documentali per il perseguimento di obiettivi
di efficienza, efficacia, economicità,
imparzialità, trasparenza, semplificazione e
partecipazione dei cittadini.
2. Per l’attuazione di quanto indicato al comma 1, la
Regione favorisce l’utilizzo del documento informatico,
della firma digitale, della posta elettronica
certificata e delle altre tecnologie che si renderanno
disponibili. Procede altresì all’analisi e alla
reingegnerizzazione dei flussi documentali inerenti i
processi e i procedimenti amministrativi, anche tramite
la realizzazione delle opportune forme di coordinamento
delle attività, valutando il rapporto costi-benefici,
coerentemente con quanto disposto dalla normativa
vigente in materia.
3. La Regione adegua e sviluppa i propri sistemi
informativi per favorire e realizzare l’interoperabilità
con le altre pubbliche amministrazioni attraverso il
sistema pubblico di connettività.
4. La Regione, per promuovere i processi di
digitalizzazione e dematerializzazione dei flussi
documentali negli enti di cui all’articolo 3, comma 2,
si avvale del Comitato di indirizzo del Sistema
informativo regionale integrato previsto all’articolo 8
della l.r. 42/2006.
ARTICOLO 10
(Formazione)
1. La Regione, nella predisposizione del piano annuale
di formazione del personale, attua politiche di
formazione volte alla conoscenza e al migliore utilizzo
dei sistemi di gestione dei flussi documentali, nella
prospettiva di un miglioramento complessivo della
qualità della pubblica amministrazione.
ARTICOLO 11
(Norme transitorie)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la Giunta regionale approva il
regolamento di attuazione di cui all’articolo 4.
2. Fino all’adozione dei provvedimenti di cui
all’articolo 7, comma 3, continuano ad applicarsi le
disposizioni contenute negli atti amministrativi già
adottati alla data di entrata in vigore della presente
legge, che individuano un’unica area organizzativa
omogenea per la Regione Liguria costituita dalle
strutture regionali dipendenti dal Consiglio regionale -
Assemblea legislativa della Liguria e dalle strutture
dipendenti dalla Giunta regionale.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Direttore generale competente
nomina il responsabile del servizio di cui all’articolo
8.
4. Nelle more dell’adozione del provvedimento di cui al
comma 3, le funzioni di responsabile del servizio per la
tenuta del protocollo informatico, la gestione dei
flussi documentali e degli archivi sono svolte dal
Dirigente della struttura regionale competente.
ARTICOLO 12
(Abrogazione del regolamento regionale 24 novembre 1997,
n. 5 (Regolamento per la tenuta ed il funzionamento dei
protocolli collegati al sistema archivistico della
Regione Liguria))
1. Dalla data dell’entrata in vigore del regolamento di
cui all’articolo 4, è abrogato il regolamento regionale
24 novembre 1997, n. 5 (Regolamento per la tenuta ed il
funzionamento dei protocolli collegati al sistema
archivistico della Regione Liguria).
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 6 ottobre 2009
IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando) |