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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. In attesa dell’emanazione della disciplina regionale
di riordino della materia, la presente legge
dà attuazione alle disposizioni di cui agli articoli
159, comma 1, 148 e 146, comma 6, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137) e
successive modifiche e integrazioni, di seguito
denominato Codice, mediante l’adeguamento della vigente
legislazione regionale.
ARTICOLO 2
(Commissioni locali per il paesaggio)
1. Entro il termine stabilito dall’articolo 159, comma 1
del Codice, i comuni e le province
istituiscono, ai sensi dell’articolo 148 del Codice,
singolarmente o preferibilmente in forma
associata, Commissioni locali per il paesaggio
costituenti organi di supporto tecnico-scientifico
per la gestione delle funzioni subdelegate in materia di
paesaggio e idonee a garantire il requisito
di differenziazione tra attività di tutela paesaggistica
ed esercizio di funzioni in materia
urbanistico-edilizia, a norma dell’articolo 146, comma
6, del Codice.
2. Le Commissioni esprimono pareri obbligatori in
relazione ai procedimenti:
a) di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche per ogni
tipologia di intervento di natura pubblica
o privata;
b) di rilascio di pareri su istanze di condono edilizio
o di accertamento
di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli
167 e 181 del Codice;c) di rilascio di pareri
nell’ambito dell’iter di formazione di strumenti
urbanistici attuativi o progetti urbanistici
operativi in ambiti o su immobili soggetti a vincoli
paesaggistici;
d) di assunzione dei provvedimenti cautelari di cui
all’articolo 150 del Codice;
e) di irrogazione dei provvedimenti sanzionatori di cui
all’articolo 167 del Codice.
3. Le Commissioni locali per il paesaggio sono composte
da almeno tre e non più di cinque membri
scelti dal comune e dalla provincia tra gli iscritti
all’Albo regionale degli esperti in materia di
bellezze naturali, istituito ai sensi dell’articolo 3
della legge regionale 21 agosto 1991, n. 20
(Riordino delle competenze per l’esercizio delle
funzioni amministrative in materia di bellezze
naturali) e successive modifiche e integrazioni, ovvero
tra soggetti dotati di documentata,
qualificata professionalità o specializzazione nella
materia del paesaggio. Il responsabile del
procedimento comunale e provinciale partecipa ai lavori
della Commissione senza diritto di voto e
svolge funzioni di relatore.
4. La Commissione locale per il paesaggio dura in carica
cinque anni. I componenti possono essere
rinominati per una sola volta.
5. Le sedute della Commissione del paesaggio sono valide
con la presenza della metà più uno dei
componenti. Nella prima seduta la Commissione elegge il
Presidente fra i suoi componenti. Le
deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti;
in caso di parità prevale il voto del
Presidente.
6. I comuni e le province possono, con proprio
regolamento, stabilire ulteriori disposizioni di
dettaglio per il funzionamento delle Commissioni.
7. I comuni e le province sono tenuti a trasmettere alla
Regione copia del provvedimento istitutivo
della Commissione locale per il paesaggio contenente il
nominativo dei singoli componenti. Ogni
variazione alla composizione della Commissione è
comunicata alla Regione.
ARTICOLO 3
(Differenziazione tra i responsabili dei procedimenti in
materia paesaggistica ed i responsabili dei
procedimenti in materia urbanistico-edilizia)
1. In attuazione dell’articolo 146, comma 6, del Codice,
i comuni e le province, entro il termine di
cui all’articolo 2, comma 1, individuano un responsabile
tecnico dei procedimenti in materia
paesaggistica distinto dal responsabile dei procedimenti
in materia urbanistico-edilizia, anche
facendo ricorso a forme associative con i comuni
contermini od altri enti pubblici, ai sensi delle
disposizioni del Capo V del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali) e successive
modifiche e integrazioni.
2. I comuni e le province sono tenuti a trasmettere
tempestivamente alla Regione copia degli atti da
cui risulti l’assolvimento del requisito di
differenziazione a norma del comma 1 e a comunicare ogni
variazione successiva alla Regione.
ARTICOLO 4
(Verifica degli adempimenti di cui agli articoli 2 e 3.
Decadenza dall’esercizio delle funzioni
subdelegate e riparto delle competenze inerenti le
funzioni autorizzatorie)
1. Entro il termine di cui all’articolo 159, comma 1,
del Codice, la Regione provvede alla verifica
dell’attuazione da parte dei comuni e delle province
degli adempimenti di cui agli articoli 2 e 3,
al fine di accertare la rispondenza ai requisiti
stabiliti dall’articolo 146, comma 6, del Codice
per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie
subdelegate ed approva, con provvedimento del
Direttore generale del Dipartimento Pianificazione
territoriale, l’elenco degli enti locali
riconosciuti idonei a proseguire l’esercizio delle
funzioni autorizzatorie subdelegate e di quelli
riconosciuti non idonei.
2. Tale elenco è notificato al Ministero per i beni e le
attività culturali, nonché ai competenti
uffici periferici ed è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione. L’elenco è aggiornato con
le medesime modalità a seguito delle variazioni
intervenute relativamente ai suddetti requisiti3. Ove i comuni e le province non provvedano ad attuare
gli adempimenti previsti negli articoli 2 e
3 entro il termine di cui al comma 1, si verifica
l’automatica ed immediata decadenza dell’esercizio
delle funzioni subdelegate in materia di rilascio di
autorizzazioni paesaggistiche di cui alle
disposizioni della legge regionale 18 marzo 1980, n. 15
(Subdelega ai comuni delle funzioni
amministrative in materia di bellezze naturali e norme
in merito al Monte di Portofino) e della l.r.
20/1991 e successive modifiche e integrazioni, con
conseguente nuovo riparto di competenze come di
seguito indicato:
a) riattribuzione alla Regione delle funzioni
autorizzatorie già subdelegate alla provincia
inadempiente;
b) conferimento alla provincia, che abbia attuato gli
adempimenti di cui agli articoli 2 e 3, delle
funzioni autorizzatorie già subdelegate ai comuni
inadempienti;
c) riattribuzione alla Regione delle funzioni
autorizzatorie già subdelegate ai comuni inadempienti
nel caso di cui alla lettera b) qualora la provincia sia
inadempiente.
ARTICOLO 5
(Riacquisizione dell’esercizio delle funzioni
autorizzatorie subdelegate)
1. I comuni e le province che successivamente alla
scadenza del termine di cui all’articolo 159,
comma 1, del Codice attuino gli adempimenti previsti
negli articoli 2 e 3, riacquisiscono le
funzioni autorizzatorie ad essi subdelegate in base alla
vigente legislazione regionale in materia
di paesaggio, a decorrere dalla pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione della modifica
dell’elenco di cui all’articolo 4.
ARTICOLO 6
(Disposizioni transitorie)
1. Le Commissioni edilizie integrate di cui all’articolo
2 della l.r. 15/1980 e successive modifiche
e integrazioni e le Commissioni provinciali di lavoro di
cui all’articolo 6, comma 2, della l.r.
20/1991 e successive modifiche e integrazioni continuano
ad operare fino alla data di insediamento
delle Commissioni locali per il paesaggio di cui
all’articolo 2 e, comunque, fino alla scadenza del
termine di cui all’articolo 159, comma 1, del Codice.
ARTICOLO 7
(Abrogazione di norme e sostituzioni)
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 6, sono
abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) l’articolo 2 della l.r. 15/1980 e successive
modifiche e integrazioni;
b) l’articolo 4 della l.r. 20/1991 e successive
modifiche e integrazioni;
c) la legge regionale 15 novembre 1983, n. 39
(Composizione e funzionamento delle Commissioni
provinciali per la compilazione degli elenchi delle
bellezze naturali di cui alla legge 29 giugno
1939, n. 1497).
2. I riferimenti alla Commissione edilizia integrata
contenuti nella vigente legislazione regionale
sono da intendersi relativi alla Commissione locale per
il paesaggio.
ARTICOLO 8
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed
entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione
Liguria.
Data a Genova addì 5 giugno 2009
IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)
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