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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 1
(Oggetto)
1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 117
della Costituzione, dello Statuto regionale e nel
rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)
e successive modificazioni ed integrazioni, detta
disposizioni generali per la regolamentazione del
modello organizzativo e della dirigenza della Giunta
regionale.
2. Le norme di cui alla presente legge costituiscono
principi di riferimento per gli enti strumentali e le
agenzie della Regione.
3. Il modello organizzativo e la dirigenza del Consiglio
regionale – Assemblea legislativa della Liguria sono
disciplinati secondo le disposizioni della legge
regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni
sull’autonomia del Consiglio regionale – Assemblea
Legislativa della Liguria) e successive modificazioni e
integrazioni.
ARTICOLO 2
(Principi generali)
1. L’organizzazione degli uffici e della dirigenza della
Giunta regionale si ispira ai seguenti principi
generali:
a) distinzione della responsabilità e dei poteri degli
organi di governo da quelli della dirigenza;
b) garanzia dell’unitarietà dell’azione
dell’organizzazione regionale, attraverso modalità e
processi finalizzati allo sviluppo dell’integrazione tra
le diverse componenti dell’organizzazione;
c) identificazione delle responsabilità rispetto ai
risultati intermedi e finali da produrre;
d) sistematica valutazione dei risultati,
dell’organizzazione nel suo insieme, dei diversi ambiti
in cui la stessa si articola, dei dirigenti, finalizzata
al miglioramento continuo.
ARTICOLO 3
(Indirizzo politico - amministrativo)
1. La Giunta regionale sulla base della programmazione,
periodicamente e, comunque, entro il mese di novembre di
ogni anno, definisce le direttive generali per l’azione
amministrativa e per la gestione, con la specificazione
delle priorità per l’anno successivo, attraverso
l’approvazione di linee di indirizzo per la definizione
degli obiettivi delle Direzioni centrali e dei
Dipartimenti.
2. La Giunta regionale nel corso dell’esercizio può
apportare, previa verifica dello stato di attuazione,
modifiche e integrazioni alle linee di indirizzo
approvate ai sensi del comma 1.
ARTICOLO 4
(Competenze e responsabilità della dirigenza)
1. I dirigenti sono responsabili dell’attuazione degli
indirizzi e della gestione.
2. Rientra nelle attribuzioni dei dirigenti:
a) la raccolta e l’elaborazione di informazioni utili al
miglioramento della qualità dei programmi e la
sottoposizione di proposte e contributi agli organi di
governo o ai dirigenti sovraordinati;
b) la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa
finalizzata allo svolgimento dei compiti ed al
raggiungimento degli obiettivi assegnati. La gestione è
realizzata mediante l’adozione di tutti gli atti che
impegnano l’amministrazione verso l’esterno e mediante
l’esercizio di autonomi poteri di spesa e di
organizzazione delle risorse;
c) la direzione delle strutture organizzative assegnate,
la verifica dei risultati, il controllo e l’impulso al
miglioramento dei tempi, dell’efficienza e della qualità
dell’azione amministrativa;
d) la responsabilità dei procedimenti amministrativi o
l’individuazione dei relativi responsabili ai sensi
della normativa vigente.
3. I dirigenti generali e i dirigenti, nell’ambito delle
rispettive competenze, attestano in calce ad ogni
proposta di deliberazione sottoposta all’approvazione
della Giunta regionale, la regolarità amministrativa,
tecnica e contabile, sotto il profilo della legittimità
dell’atto. I dirigenti rispondono in via amministrativa
e contabile dei pareri espressi.
4. La Giunta regionale, in base alle disposizioni della
presente legge, definisce la ripartizione delle
competenze tra organo di governo e dirigenza avuto
riguardo, con riferimento agli atti da attribuire alla
competenza dei dirigenti generali, a quelli aventi
natura interdisciplinare ovvero particolare rilevanza e
complessità.
5. Gli atti e i provvedimenti assunti dalla dirigenza
nell’ambito delle funzioni attribuite sono definitivi.
6. Gli atti e i provvedimenti dei dirigenti possono
essere sottoposti a sostituzione in caso di ritardo o
inerzia o, per particolari ragioni di necessità o
urgenza che devono essere adeguatamente motivate nel
relativo provvedimento, ad avocazione da parte del
Direttore generale competente o del Segretario generale
nel caso di strutture direttamente dipendenti dallo
stesso.
7. Gli organi di governo non possono revocare,
riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti
adottare atti e provvedimenti di competenza della
dirigenza generale. In caso di inerzia o ritardo essi
possono fissare un termine perentorio entro il quale
devono essere adottati. Qualora l’inerzia permanga o in
caso di grave inosservanza delle direttive generali, che
determinino pregiudizio per l’interesse pubblico, può
essere nominato un commissario ad acta con il compito di
adottare gli atti e i provvedimenti.
8. Fatte salve ulteriori responsabilità, l’adozione
ripetuta di
provvedimenti sostitutivi incide sulla valutazione del
dirigente sostituito ai fini della corresponsione della
retribuzione di risultato.
CAPO II
MODELLO ORGANIZZATIVO
ARTICOLO 5
(Strutture permanenti e temporanee)
1. Il modello organizzativo della Giunta regionale è
fondato sulle
seguenti tipologie di articolazioni dirigenziali:
a) la Segreteria generale;
b) la Direzione centrale;
c) il Dipartimento;
d) il Settore;
e) il Servizio;
f) l’Unità di progetto;
g) l’Unità specialistica di staff.
2. Per le finalità di cui alla presente legge, la Giunta
regionale può avvalersi degli istituti di cui
all’articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n.
1 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006) e
successive modificazioni ed integrazioni e all’articolo
10 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10
(Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e
successive modificazioni e integrazioni, nonchè delle
relative disposizioni attuative.
ARTICOLO 6
(Segreteria generale)
1. La Segreteria generale è una struttura di livello
dirigenziale
generale, posta alle dirette dipendenze del Segretario
generale per l’esercizio delle funzioni di competenza
dello stesso relative, in particolare,
all’organizzazione e alle politiche del personale, allo
svolgimento delle funzioni di controllo strategico e
gestionale, nonché alla supervisione della
programmazione generale dell’ente.
2. Possono fare direttamente capo alla Segreteria
generale ulteriori funzioni di rilievo strategico e di
interesse generale per l’ente.
ARTICOLO 7
(Direzione centrale)
1. La Direzione centrale è una struttura di livello
dirigenziale generale che assicura un continuo,
qualificato ed efficace supporto tecnico-specialistico
agli organi di governo dell’ente, ai Dipartimenti e alle
Direzioni centrali, promuovendo il miglioramento delle
condizioni generali di funzionamento, ponendosi in una
logica di servizio ed assicurando il rispetto degli
indirizzi.
2. La Direzione centrale può assumere direttamente la
responsabilità relativa al presidio di funzioni di
interesse generale per l’ente nel suo complesso, non
riconducibili a specifici ambiti settoriali di
intervento.
ARTICOLO 8
(Dipartimento)
1. Il Dipartimento è una struttura di livello
dirigenziale generale che garantisce il presidio di
un’area ampia e integrata di intervento finale,
collegata alle politiche dell’ente e risponde
complessivamente dell’attuazione degli indirizzi per le
materie di propria competenza, assicurando il
coordinamento con le altre strutture
dell’organizzazione.
ARTICOLO 9
(Settore)
1. Il Settore costituisce un’articolazione di livello
dirigenziale
interna ad un Dipartimento, a una Direzione centrale o
alla Segreteria generale.
2. Il Settore costituisce la struttura preposta alla
gestione di attività corrispondenti ad un’ampia sfera di
competenze caratterizzate da elevata complessità e da
rilevanza interna ed esterna.
3. Il Settore gode di autonomia gestionale ed operativa,
nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi
assegnati.
ARTICOLO 10
(Servizio)
1. Il Servizio costituisce un’articolazione di livello
dirigenziale interna ad un Dipartimento, a una Direzione
centrale o alla Segreteria generale.
2. Il Servizio costituisce la struttura preposta ad
attività
corrispondenti ad obiettivi riferiti al funzionamento ed
alla gestione di importanti risorse economiche ed umane.
3. Il Servizio gode di autonomia gestionale ed
operativa, nel rispetto degli indirizzi e degli
obiettivi assegnati.
ARTICOLO 11
(Unità di progetto)
1. L’Unità di progetto rappresenta un’aggregazione
temporanea di attività e risorse, con una scadenza
temporale definita, finalizzata alla produzione di
specifici risultati di rilievo per l’ente.
2. L’Unità di progetto può essere attivata all’interno
di strutture di diverso livello dell’ente o assumere
natura trasversale.
3. L’unità di progetto risponde dei risultati
complessivi del progetto, attraverso l’autonomo impiego
delle risorse assegnate.
ARTICOLO 12
(Unità specialistica di Staff)
1. L’Unità specialistica di Staff si configura come
articolazione a
supporto al funzionamento dei Dipartimenti, delle
Direzioni centrali o della Segreteria generale.
2. L’Unità specialistica si caratterizza per la
particolare natura
dell’attività, tipicamente di servizio e ad alto
contenuto di professionalità.
3. L’Unità specialistica risponde della tempestività e
della qualità dell’apporto professionale fornito nel
rispetto degli indirizzi individuati.
CAPO III
SISTEMA DI DIREZIONE
ARTICOLO 13
(Qualifiche e livelli dirigenziali)
1. La dirigenza regionale è ordinata sulle seguenti
qualifiche:
a) dirigente generale;
b) dirigente.
2. La qualifica di dirigente generale si articola nei
seguenti livelli di funzione connessi con l’incarico
attribuito:
a) Segretario generale;
b) Direttore generale di Direzione centrale o di
Dipartimento.
ARTICOLO 14
(Segretario generale)
1. Il Segretario generale costituisce il vertice
dell’assetto
organizzativo e direzionale della Giunta regionale,
gerarchicamente sovraordinato ai Direttori generali. E’
responsabile dell’attuazione integrata e coordinata
degli indirizzi politici, della qualità dell’azione
amministrativa, dell’efficienza della gestione e del
funzionamento complessivo delle strutture dell’ente.
2. Il Segretario generale:
a) supporta la definizione delle strategie dell’ente,
organizzando il confronto e il raccordo tra gli organi
di governo e i Direttori generali in merito alla
congruenza tra indirizzi, obiettivi e risorse;
b) coordina il processo generale di programmazione
gestionale dell’ente, assicurandone lo svolgimento, la
revisione e il consolidamento nel rispetto dei criteri e
dei tempi previsti;
c) vigila sull’attuazione dei piani, dei programmi e dei
progetti
dell’ente fornendo indirizzi, assicurando il
monitoraggio e il controllo dei risultati, attraverso il
presidio delle funzioni e delle metodologie di controllo
strategico e di gestione, individuando eventuali azioni
correttive di concerto con i Direttori generali;
d) promuove la definizione di regole e linee di condotta
uniformi tra Dipartimenti e Direzioni centrali e ne
sovrintende l’effettiva applicazione;
coordina e supporta l’azione dei Direttori generali.
Interviene per risolvere problemi e conflitti di
competenza e superare le inerzie del sistema;
e) propone alla Giunta ipotesi di ridefinizione
dell’assetto
organizzativo complessivo e dell’ assetto interno ai
Dipartimenti e alle Direzioni ai sensi dell’articolo 21,
nonché ipotesi di nomina dei dirigenti generali e dei
dirigenti presentate dai Direttori generali interessati;
f) cura, in particolare, l’organizzazione, la gestione e
la formazione delle risorse umane, in attuazione degli
indirizzi della Giunta, definisce la proposta di
organico regionale e presidia i processi di mobilità
generale;
g) è responsabile del corretto ed efficiente
funzionamento delle
strutture direttamente dipendenti dalla Segreteria
generale, impartisce direttive e ne controlla la
gestione e i risultati esercitando le funzioni di cui
all’articolo 15;
h) coordina le attività connesse al funzionamento della
Giunta e il raccordo organizzaivo con il Consiglio
regionale – Assemblea legislativa della Liguria e
promuove, tramite il coordinamento delle attività delle
Direzioni centrali e dei Dipartimenti, le relazioni con
aziende ed enti esterni al fine di assicurare modalità
appropriate di pianificazione, relazione e controllo;
i) partecipa con diritto di parola alle sedute della
Giunta regionale e del Comitato della programmazione e
può fare constatare a verbale il proprio motivato
parere;
j) fissa i limiti entro cui possono essere esercitati i
poteri di spesa e di acquisizione delle entrate da parte
dei Direttori generali;
k) presiede il Comitato di direzione e il Nucleo di
valutazione dell’ente;
l) su incarico del Presidente della Giunta, può assumere
la
responsabilità diretta di funzioni o progetti specifici.
ARTICOLO 15
(Direttore generale)
1. Il Direttore generale è responsabile del
funzionamento corretto ed efficiente, dello sviluppo
qualitativo del Dipartimento o della Direzione centrale
di competenza, nel cui ambito assicura la corretta
attuazione delle politiche del personale. Risponde agli
organi di governo dell’ente e al Segretario generale in
merito alla predisposizione e all’attuazione dei
programmi e dei progetti del Dipartimento o della
Direzione, assicurando un’azione unitaria dei dirigenti
operanti all’interno della propria struttura nel
rispetto dell’autonomia degli stessi.
2. Il Direttore generale:
a) predispone, sulla base degli indirizzi e previo
confronto con gli amministratori di riferimento, il
Comitato di direzione e i dirigenti, il quadro dei
programmi e degli obiettivi della struttura;
b) definisce i programmi e l’allocazione delle risorse
all’interno della struttura assicurando, anche in corso
d’anno, la coerenza tra obiettivi e risorse;
c) sovrintende alla realizzazione dei programmi
promuovendo
l’integrazione;
d) presenta al Segretario generale proposte relative
all’assetto della struttura di competenza e proposte di
nomina dei dirigenti;
e) assicura la direzione e la supervisione delle
strutture non presidiate da dirigenti assumendo le
relative decisioni ed emanando i relativi atti;
f) può affidare compiti specifici ai dirigenti;
g) fatto salvo quanto attribuito ai dirigenti, adotta
gli atti e i
provvedimenti, esercita, nei limiti degli stanziamenti
di bilancio, i poteri di spesa e di acquisizione delle
entrate;
h) definisce i limiti di valore delle spese e delle
entrate che i
dirigenti possono impegnare e accertare;
i) interviene per risolvere problemi e conflitti e
superare le inerzie, anche attraverso la proposizione
sostitutiva di atti dovuti;
j) definisce gli obiettivi e valuta i dirigenti sulla
base del metodo e del processo adottato dall’ente
d’intesa con il Nucleo di valutazione di cui
all’articolo 28 e con la struttura competente;
k) su incarico del Presidente della Giunta regionale,
può assumere la responsabilità diretta di funzioni o
progetti specifici.
ARTICOLO 16
(Comitato di direzione)
1. Il Comitato di direzione è un organismo collegiale di
coordinamento che supporta l’azione del Segretario
generale e dei Direttori generali nella trattazione di
temi e problemi di natura trasversale e generale.
2. Il Comitato di direzione è composto dai Direttori
generali ed è
presieduto dal Segretario generale.
3. Il Comitato di direzione ha lo scopo di garantire
l’integrazione tra l’azione delle diverse strutture in
cui si articola l’assetto organizzativo della Giunta
regionale, promuovendo, altresì, comportamenti uniformi
nei diversi ambiti di responsabilità dell’ente.
4. Il Comitato di direzione:
a) supporta il Segretario generale nella definizione di
proposte per l’elaborazione delle strategie e nel
processo generale di programmazione dell’ente,
assicurando l’integrazione tra le diverse aree di
attività;
b) promuove il coordinamento nell’attuazione dei piani,
dei programmi e dei progetti dell’ente, attraverso
l’elaborazione di indirizzi uniformi e la condivisione
di informazioni;
c) è sede di analisi ed elaborazione di proposte
relative a temi e
questioni di natura trasversale e di interesse generale
dell’ente, con specifico riferimento ai problemi
organizzativi e gestionali;
d) propone regole, procedure e linee di condotta
uniformi tra le
Direzioni e i Dipartimenti e ne verifica l’effettiva
attuazione;
e) formula proposte e pareri alla Giunta regionale
relativamente a
materie e questioni di interesse generale dell’ente;
f) si esprime sulle proposte di riorganizzazione ai
sensi dell’articolo 21.
5. Il Comitato di direzione assume decisioni a
maggioranza dei propri componenti. In caso di parità
prevale il voto del Segretario generale.
6. Il Comitato di direzione si dota di un regolamento di
funzionamento.
Le funzioni di segreteria sono assicurate da una
struttura della Segreteria generale.
ARTICOLO 17
(Dirigente di Settore e Dirigente di Servizio)
1. I Dirigenti di Settore e di Servizio sono
responsabili dell’attuazione dei programmi della
struttura di riferimento. Perseguono gli obiettivi
prioritari concordati con il Direttore generale e
garantiscono la funzionalità delle attività attraverso
l’autonoma gestione delle risorse assegnate.
Garantiscono la qualità e la regolarità
tecnico-amministrativa dei processi di funzionamento
della struttura, promuovendone la semplificazione.
Assicurano la valorizzazione delle risorse umane che
operano nella struttura in linea con le politiche e i
sistemi di gestione del personale dell’ente.
2. Il Dirigente di Settore e il Dirigente di Servizio in
particolare:
a) propongono al Direttore generale di riferimento
piani, programmi e progetti secondo i modi e i tempi
previsti dal sistema di programmazione dell’ente;
b) assicurano la circolazione di informazioni relative
ad attività, situazioni e problemi specifici della
struttura;
c) curano l’attuazione dei programmi e dei progetti
assegnati assumendo tutte le decisioni relative alla
gestione tecnica, finanziaria, amministrativa e delle
risorse umane in attuazione delle politiche e degli
indirizzi di ente e di direzione e nel rispetto dei
criteri di regolarità amministrativa;
d) sovrintendono alle attività della struttura, comprese
quelle svolte da altri dirigenti che operano all’interno
della stessa, emanando direttive e intervenendo con
potere sostitutivo in caso di inerzia o di ritardo;
e) gestiscono il personale assegnato alla struttura;
f) adottano i provvedimenti e gli atti amministrativi di
competenza della struttura.
3. Il Dirigente di Settore e il Dirigente di Servizio
rispondono
direttamente al Direttore generale di riferimento. In
caso di dipendenza diretta dal Segretario generale
rispondono direttamente a questi.
ARTICOLO 18
(Responsabile di progetto)
1. Il Responsabile di progetto, per tutta la durata
dello stesso,
persegue gli obiettivi specifici attribuiti alla
relativa struttura di progetto. E’ responsabile della
predisposizione e attuazione del progetto e risponde dei
relativi risultati. Gestisce in autonomia le risorse
attribuite.
ARTICOLO 19
(Titolare di unità specialistica di Staff -
Professional)
1. Il titolare di funzioni professionali o
specialistiche (Professional) opera in qualità di
esperto particolarmente qualificato e contribuisce al
perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente
attraverso prestazioni di natura tecnico-professionale.
2. Il titolare di funzioni professionali o
specialistiche esercita la propria attività nel rispetto
delle politiche e delle linee guida ricevute,
assicurando prestazioni di elevato livello qualitativo e
rapportandosi alla struttura o agli interlocutori
esterni secondo una logica di servizio.
3. La titolarità di funzioni professionali o
specialistiche può
comportare il presidio di un’unità specialistica di
staff con la correlata assegnazione e gestione di
risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie
all’attività da svolgere.
ARTICOLO 20
(Forme di coordinamento)
1. All’interno della Segreteria generale, dei
Dipartimenti e delle
Direzioni centrali sono adottate adeguate modalità di
coordinamento al fine di esaminare l’andamento generale
dell’attività in relazione all’attuazione degli
indirizzi ed al perseguimento degli obiettivi, di
verificare la situazione dell’organizzazione, di
formulare proposte di miglioramento.
CAPO IV
DEFINIZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI
ARTICOLO 21
(Definizione e adeguamento degli assetti organizzativi)
1. La Giunta regionale approva la definizione degli
assetti organizzativi complessivi riferiti alla
Segreteria generale, alle Direzioni centrali e ai
Dipartimenti, alle funzioni attribuite, alla istituzione
o alla soppressione di strutture dirigenziali, nonché
alle modifiche che si rendessero necessarie.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Segretario
generale, sentito il Comitato di direzione, propone alla
Giunta regionale ipotesi di assetto organizzativo
complessivo che comportino modifiche alla Segreteria
generale, alle Direzioni centrali ed ai Dipartimenti
relative al numero degli stessi, alle funzioni
attribuite, all’istituzione o alla soppressione di
strutture dirigenziali, nonchè ipotesi di modifica
dell’assetto interno ai singoli Dipartimenti e alle
singole Direzioni centrali, formulate sulla base delle
richieste dei Direttori generali interessati.
CAPO V
ACCESSO ALLA DIRIGENZA E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
ARTICOLO 22
(Accesso alla dirigenza a tempo indeterminato)
1. L’accesso alla qualifica di dirigente a tempo
indeterminato avviene, nei limiti dei posti disponibili
della dotazione organica, tramite:
a) concorso per titoli ed esami;
b) corso-concorso;
c) concorso per esami.
2. Il bando di concorso può ammettere alle procedure
selettive per
l’accesso alla qualifica dirigenziale:
a) i dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, delle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del d. lgs. 165/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni, muniti di
diploma di laurea magistrale ai sensi dell’ordinamento
vigente alla data di entrata in vigore della presente
legge o di diploma di laurea ai sensi del previgente
ordinamento e che abbiano compiuto almeno cinque anni di
servizio effettivo in posizioni direttive per l’accesso
alle quali è richiesto il possesso del diploma di
laurea;
b) i dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, di enti e strutture pubbliche non
ricompresi nel campo di applicazione della lettera a)
oppure di soggetti privati, muniti di laurea magistrale
ai sensi
dell’ordinamento vigente alla data di entrata in vigore
della presente legge o di diploma di laurea ai sensi del
previgente ordinamento e che abbiano compiuto almeno
cinque anni di servizio effettivo in posizione di
quadro;
c) i soggetti, muniti di laurea magistrale ai sensi
dell’ordinamento vigente alla data di entrata in vigore
della presente legge o di diploma di laurea ai sensi del
previgente ordinamento, che abbiano svolto attività
professionale con regolare iscrizione ai relativi ordini
per un periodo non inferiore a dieci anni.
3. Il bando di concorso, sulla base delle indicazioni
del piano annuale del personale adottato dall’ente, può
inoltre stabilire:
a) una più specifica identificazione dell’attività
professionale svolta durante il periodo di servizio,
nonché procedure e forme per documentarne il possesso;
b) ulteriori specifici requisiti di accesso rispetto a
quelli sopra individuati.
4. Quando non trattasi di posto unico, il piano annuale
del personale può prevedere la riserva dei posti per il
personale dipendente a tempo indeterminato della Regione
Liguria, nonché le modalità di utilizzo della riserva in
caso di scorrimento della graduatoria previsto dalla
normativa vigente. La predetta riserva non può essere
superiore al cinquanta per cento dei posti messi a
concorso o dei posti coperti mediante scorrimento della
graduatoria.
5. Per l’espletamento delle procedure concorsuali
possono essere
stipulate convenzioni con l’Università o Istituti
specializzati.
6. L’espletamento delle procedure concorsuali di cui al
presente articolo è disciplinato dalla normativa
regionale in materia di concorsi pubblici integrata
dalla disciplina prevista dal decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento
recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi) e successive
modificazioni e integrazioni.
7. La Regione garantisce pari opportunità tra uomini e
donne
nell’accesso, nello sviluppo professionale e nel
trattamento della dirigenza.
ARTICOLO 23
(Accesso alla dirigenza a tempo determinato)
1. La Giunta regionale, su proposta del Segretario
generale, con scelta diretta motivata in relazione alla
professionalità richiesta per l’espletamento
dell’incarico da conferire, può altresì deliberare
contratti a tempo determinato di durata sino a cinque
anni rinnovabili anche senza interruzione del rapporto
di lavoro, nei limiti del 20 per cento della dotazione
organica dei dirigenti arrotondato all’unità superiore,
con:
a) dipendenti dell’Amministrazione regionale con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in
possesso dei requisiti per l’ammissione ai concorsi
pubblici per la dirigenza;
b) persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale in possesso di diploma di laurea
magistrale ai sensi dell’ordinamento vigente alla data
di entrata in vigore della presente legge o di diploma
di laurea ai sensi del previgente ordinamento, che per
almeno un quinquennio abbiano svolto attività in
organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche
o private con esperienza acquisita in funzioni
dirigenziali o abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria,
post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro o abbiano svolto attività
nei settori della ricerca, della docenza universitaria,
delle magistrature e dei
ruoli degli Avvocati e Procuratori dello Stato.
2. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio
dei dirigenti con contratto a tempo determinato è quello
previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro
dell’area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie
locali. Il trattamento economico fondamentale può essere
integrato da una somma commisurata alla specifica
qualificazione professionale, tenendo conto della
temporaneità del rapporto e dei valori di mercato per
posizioni equivalenti.
3. Per il periodo di durata dell’incarico di cui al
comma 1, i dipendenti della Giunta regionale con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
sono collocati in aspettativa senza assegni. Il periodo
di aspettativa è utile ai fini del trattamento di
quiescenza, di previdenza e dell’anzianità di servizio
nella qualifica di dirigente.
4. La Regione garantisce pari opportunità tra uomini e
donne
nell’accesso, nello sviluppo professionale e nel
trattamento della dirigenza.
ARTICOLO 24
(Incarichi dirigenziali)
1. Il conferimento degli incarichi di funzione
dirigenziale si basa su di una valutazione delle
attitudini, delle competenze, delle capacità
professionali e gestionali del dirigente, nonché
dell’esperienza accumulata e dei risultati conseguiti in
precedenti posizioni ricoperte.
2. L’incarico di Segretario generale è attribuito dalla
Giunta regionale su proposta del Presidente.
3. L’incarico di Direttore generale è attribuito dalla
Giunta regionale su proposta del Segretario generale.
4. Gli incarichi di Segretario generale e Direttore
generale sono
conferiti a dirigenti in possesso di diploma di laurea
magistrale ai sensi dell’ordinamento vigente alla data
di entrata in vigore della presente legge o di diploma
di laurea ai sensi del previgente ordinamento, dotati di
professionalità adeguata alle funzioni da svolgere,
desumibile da esperienza almeno quinquennale in
qualifiche dirigenziali nel settore pubblico o privato,
da una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica derivante da formazione
universitaria e postuniversitaria o da pubblicazioni
scientifiche, da concrete esperienze di lavoro maturate
nei settori della ricerca, dell’Università o delle
libere professioni.
5. Qualora si tratti di personale dipendente della
Regione, esso è
collocato di diritto in aspettativa senza assegni per
tutto il periodo dell’incarico. Il periodo di
aspettativa è utile ai fini del trattamento di
quiescenza, di previdenza e dell’anzianità di servizio
nella qualifica di dirigente generale.
6. L’attribuzione delle funzioni dirigenziali generali e
dei relativi incarichi avviene con contratto di diritto
privato a tempo determinato, rinnovabile anche senza
interruzioni. Gli incarichi durante la loro durata
possono essere variati e per tutto il periodo
dell’incarico al personale interessato è corrisposto un
trattamento economico onnicomprensivo, concordato
tra le parti avendo come riferimento le retribuzioni
apicali della dirigenza pubblica e i valori medi di
mercato. I contratti dei Direttori generali cessano in
ogni caso entro il 31 dicembre dell’anno di rinnovo del
Consiglio – Assemblea legislativa della Liguria e della
Giunta regionale. E’ comunque consentita la proroga fino
al 31 dicembre dei contratti dei Direttori generali
aventi scadenza anteriore a tale data.
7. Gli incarichi di Dirigente di Settore, di Servizio,
di Progetto o di Unità specialistica di staff sono
attribuiti dalla Giunta regionale su proposta del
Segretario generale, sentito il Direttore generale
interessato.
In ogni caso il numero delle fasce della retribuzione di
posizione
dirigenziale non può essere superiore a quello vigente
alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. La durata degli incarichi dirigenziali non può, di
norma, essere inferiore a tre anni e superiore a cinque.
Gli incarichi sono temporanei e rinnovabili.
ARTICOLO 25
(Mobilità)
1. I dirigenti e il restante personale possono, a
domanda, essere
collocati in aspettativa senza assegni per lo
svolgimento di attività presso soggetti e organismi,
pubblici o privati, anche operanti in sede
internazionale, i quali sulla base di specifiche intese
provvedono al relativo trattamento economico e
previdenziale. Si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 23 bis del d.lgs. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni.
CAPO VI
VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA
ARTICOLO 26
(Finalità)
1. La valutazione annuale della dirigenza è finalizzata
al miglioramento della qualità dei risultati
dell’organizzazione, alla crescita e allo sviluppo
professionale dei dirigenti, alla promozione di una
cultura del merito e della responsabilità.
ARTICOLO 27
(Procedure di valutazione)
1. La fissazione degli obiettivi, la verifica dei
risultati e la
valutazione sono effettuate secondo criteri e modalità
definiti con provvedimento della Giunta regionale:
a) dai Direttori generali in stretta collaborazione con
il Nucleo di valutazione di cui all’articolo 28, con il
supporto della struttura competente, per i dirigenti;
b) dalla Giunta regionale che si avvale del Nucleo di
valutazione,
limitatamente a esperti esterni per il Segretario
generale e nella sua integrità per i Direttori generali.
2. Le strutture che svolgono funzioni di verifica e
controllo interno operano in posizione di autonomia
rispetto alle Direzioni e ai Dipartimenti, dipendono
sotto il profilo organizzativo dal Segretario generale e
rispondono del loro operato esclusivamente agli organi
di direzione politica.
ARTICOLO 28
(Nucleo di valutazione)
1. Il Nucleo di Valutazione è composto dal Segretario
generale della Giunta regionale e da due esperti in
possesso di comprovata e pluriennale esperienza
professionale nel campo della valutazione dei risultati
e del personale della Pubblica amministrazione. A tal
fine la Giunta può stipulare apposite convenzioni con
soggetti pubblici o privati.
2. Non possono essere nominati componenti del Nucleo di
valutazione coloro che rivestano incarichi pubblici
elettivi o cariche in partiti politici o in
organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti
continuativi di collaborazione o di consulenza con le
predette organizzazioni, né persone che abbiano
rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto
simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
3. Il Nucleo di valutazione è nominato dalla Giunta
regionale per due anni ed è rinnovabile.
CAPO VII
FORMAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE
ARTICOLO 29
(Formazione del personale)
1. La formazione e lo sviluppo professionale del
personale regionale sono assunti quale metodo permanente
al fine di valorizzare le qualità e le attitudini
individuali e favorire percorsi di crescita per un
qualificato svolgimento dell’attività amministrativa.
2. Per gli scopi di cui al comma 1, la Regione, anche di
intesa con altre pubbliche amministrazioni, attiva
programmi ed iniziative da attuarsi direttamente o con
strutture esterne all’Amministrazione regionale,
avvalendosi di enti pubblici o privati, nonché di
esperti nelle discipline interessate.
3. I programmi formativi assicurano il costante
aggiornamento e sviluppo delle competenze organizzative
e decisionali dei dirigenti, tramite l’approfondimento
di conoscenze e metodi finalizzati ad una gestione
manageriale della pubblica amministrazione, anche
prevedendo lo scambio di esperienze con altre realtà
pubbliche similari con i settori
dell’imprenditoria pubblica e privata, nazionale e
internazionale.
4. La progettazione delle iniziative formative deve
uniformarsi ai
principi delle pari opportunità e delle azioni positive.
CAPO VIII
DOTAZIONE ORGANICA
ARTICOLO 30
(Programmazione del fabbisogno di personale)
1. La Giunta regionale, sulla base degli atti
programmatori, approva l’atto di programmazione
triennale del fabbisogno di personale, al fine di
assicurare la funzionalità e l’ottimizzazione delle
risorse. La programmazione di dettaglio relativa al
personale è approvata ai sensi del relativo regolamento
regionale di attuazione.
2. La consistenza e la variazione della dotazione
organica sono
determinate in funzione delle finalità indicate
dall’articolo 1 del d.lgs. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni. La Regione cura
l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso
la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di
reclutamento del personale.
3. Per la ridefinizione delle dotazioni organiche si
procede
periodicamente e comunque a cadenza triennale, nonché
ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione,
trasformazione o trasferimento di funzioni. Le
variazioni delle dotazioni organiche sono disposte:
a) dalla Giunta regionale con propria deliberazione
qualora non
comportino complessivamente maggiori oneri finanziari;
b) con legge regionale qualora comportino
complessivamente maggiori oneri finanziari.
4. Sono fatti salvi i maggiori oneri derivanti dagli
incrementi
retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro e quelli derivanti da trasferimenti di
personale alla Regione a seguito di conferimento di
funzioni.
CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ARTICOLO 31
(Disposizioni transitorie )
1. La qualifica e gli incarichi di Segretario generale e
Direttore
generale già conferiti alla data di entrata in vigore
della presente legge si intendono, in ogni caso,
prorogati fino alla data di nomina dei successori e
cessano comunque il 31 dicembre 2010.
2. Alla scadenza degli incarichi di cui al comma 1 il
numero complessivo delle Direzioni centrali e dei
Dipartimenti istituiti non può superare il numero
massimo di dieci, inclusa la Segreteria generale.
3. Gli incarichi di dirigente con contratto a tempo
determinato già conferiti alla data di entrata in vigore
della presente legge continuano con le modalità ed i
tempi previsti dai contratti individuali.
4. Fino alla ridefinizione degli assetti organizzativi
in applicazione della presente legge, restano in vigore
le denominazioni e le articolazioni delle posizioni
dirigenziali esistenti alla data di entrata in vigore
della stessa, con le correlate retribuzioni di
posizione.
5. Le procedure di valutazione di cui all’articolo 27 si
applicano a decorrere dall’anno 2010, previo confronto
con le organizzazioni sindacali.
ARTICOLO 32
(Norma di rinvio)
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si
applicano le
disposizioni contenute nei vigenti contratti collettivi
di lavoro e, per quanto compatibili, nelle norme per la
dirigenza delle amministrazioni dello Stato.
ARTICOLO 33
(Abrogazione di norme)
1. E’ abrogata la legge regionale 20 giugno 1994, n. 26
(Norme sulla dirigenza e sull’ordinamento degli uffici
regionali) e successive
modificazioni e integrazioni.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 4 dicembre 2009
IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando) |