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Legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1
Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei mesi di
dicembre 2009 e gennaio 2010.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga la seguente legge:

Articolo  1
(Finalità)

1. Per fronteggiare le conseguenze degli eventi metereologici verificatisi sul territorio ligure nei mesi di dicembre 2009 e gennaio 2010, in relazione ai quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e successive modifiche e integrazioni, è istituito un Fondo presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico-FI.L.S.E. S.p.A. con una dotazione di euro 4.600.000,00, al fine di sostenere il ripristino dell’operatività delle imprese danneggiate da tali eventi.

ARTICOLO 2
(Beneficiari e agevolazioni)

1. Gli interventi della Regione sono diretti a sostenere gli investimenti, volti a favorire le condizioni di continuità o di ripresa delle attività economiche, realizzati dalle piccole e medie imprese industriali, artigiane, di servizi, commerciali e turistiche aventi unità locali danneggiate dagli eventi atmosferici di cui all’articolo 1.
2. Alle imprese di cui al comma 1 viene concessa un’agevolazione sotto forma di contributo a fondo perduto e prestito rimborsabile a tasso agevolato.
3. Le agevolazioni non sono cumulabili con i benefici derivanti da garanzie assicurative.
4. La Giunta regionale definisce, con apposito provvedimento, le modalità attuative per la concessione delle agevolazioni comprensive delle disposizioni di armonizzazione con i finanziamenti previsti dallo Stato, nonché, nel caso di prestito rimborsabile a tasso agevolato, delle modalità di finanziamento e di rientro nel bilancio regionale, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003) e successive modifiche e integrazioni.
5. La Regione Liguria si avvale, per la realizzazione degli interventi agevolativi, dell’attività di FI.L.S.E. S.p.A. e delle Camere di Commercio liguri. I rapporti tra la Regione, la FI.L.S.E. S.p.A. e le Camere di Commercio per lo svolgimento delle attività amministrative e per la gestione del Fondo sono regolati da apposita convenzione che definisce anche i termini e le modalità di rendicontazione annuale della gestione.

ARTICOLO 3
(Norma in materia di aiuti di Stato)

1. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

ARTICOLO 4
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le seguenti variazioni del bilancio regionale per l’esercizio 2010:
• Stato di previsione dell’Entrata
Aumento di euro 4.600.000,00, in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all’U.P.B. 3.3.3 “Recuperi e rimborsi di natura diversa”.
• Stato di previsione della Spesa
Iscrizione di euro 4.600.000,00, in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 14.201 “Interventi a sostegno dell’industria e delle piccole e medie imprese”.

ARTICOLO 5
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 3 febbraio 2010
IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)

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