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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga la
seguente legge:
Articolo 1
(Finalità)
1. Per fronteggiare le conseguenze degli eventi
metereologici verificatisi sul territorio ligure nei
mesi di dicembre 2009 e gennaio 2010, in relazione ai
quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi
dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225
(Istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile) e successive modifiche e integrazioni, è
istituito un Fondo presso la Finanziaria Ligure per lo
Sviluppo Economico-FI.L.S.E. S.p.A. con una dotazione di
euro 4.600.000,00, al fine di sostenere il ripristino
dell’operatività delle imprese danneggiate da tali
eventi.
ARTICOLO 2
(Beneficiari e agevolazioni)
1. Gli interventi della Regione sono diretti a sostenere
gli investimenti, volti a favorire le condizioni di
continuità o di ripresa delle attività economiche,
realizzati dalle piccole e medie imprese industriali,
artigiane, di servizi, commerciali e turistiche aventi
unità locali danneggiate dagli eventi atmosferici di cui
all’articolo 1.
2. Alle imprese di cui al comma 1 viene concessa
un’agevolazione sotto forma di contributo a fondo
perduto e prestito rimborsabile a tasso agevolato.
3. Le agevolazioni non sono cumulabili con i benefici
derivanti da garanzie assicurative.
4. La Giunta regionale definisce, con apposito
provvedimento, le modalità attuative per la concessione
delle agevolazioni comprensive delle disposizioni di
armonizzazione con i finanziamenti previsti dallo Stato,
nonché, nel caso di prestito rimborsabile a tasso
agevolato, delle modalità di finanziamento e di rientro
nel bilancio regionale, in applicazione di quanto
disposto dall’articolo 72 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 (Disposizioni per la formazione del Bilancio
annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria
2003) e successive modifiche e integrazioni.
5. La Regione Liguria si avvale, per la realizzazione
degli interventi agevolativi, dell’attività di FI.L.S.E.
S.p.A. e delle Camere di Commercio liguri. I rapporti
tra la Regione, la FI.L.S.E. S.p.A. e le Camere di
Commercio per lo svolgimento delle attività
amministrative e per la gestione del Fondo sono regolati
da apposita convenzione che definisce anche i termini e
le modalità di rendicontazione annuale della gestione.
ARTICOLO 3
(Norma in materia di aiuti di Stato)
1. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono
concesse in conformità alla normativa comunitaria in
materia di aiuti di Stato.
ARTICOLO 4
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede
con le seguenti variazioni del bilancio regionale per
l’esercizio 2010:
• Stato di previsione dell’Entrata
Aumento di euro 4.600.000,00, in termini di competenza e
di cassa, della previsione iscritta all’U.P.B. 3.3.3
“Recuperi e rimborsi di natura diversa”.
• Stato di previsione della Spesa
Iscrizione di euro 4.600.000,00, in termini di
competenza e di cassa, alla U.P.B. 14.201 “Interventi a
sostegno dell’industria e delle piccole e medie
imprese”.
ARTICOLO 5
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 3 febbraio 2010
IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando) |