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Il
Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO
1
(Finalità)
1. La Regione, in conformità con quanto stabilito
dall’articolo 7 dello Statuto, dalla legge
5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate) e successive modifiche e
dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali) e successive modifiche, al fine di
garantire alle persone con disabilità ed ai loro nuclei
familiari la presa in carico globale e un adeguato
livello di assistenza, promuove politiche coordinate ed
integrate tali da:
a) prevenire l’insorgere o l’aggravarsi di situazioni di
disabilità, anche attraverso la
diagnosi e l’intervento precoce;
b) rimuovere ogni forma di discriminazione e violazione
del principio di pari opportunità;
c) garantire l’autonomia, l’autodeterminazione, la
libertà di scelta, l’inclusione sociale e
lavorativa, la protezione e la cura delle persone con
disabilità, con particolare riguardo
alle condizioni di gravità;
d) garantire alle persone disabili un approccio
multidisciplinare e personalizzato, anche ai fini della
permanenza nel proprio ambiente di vita;
e) sostenere, nel quadro della promozione e dello
sviluppo delle politiche sociali e del
sistema dei servizi a livello regionale e locale, le
famiglie delle persone con disabilità,
anche promuovendo forme di auto-mutuo aiuto e
favorendone la partecipazione all’elaborazione dei
programmi di intervento;
f) garantire il complesso degli interventi e dei servizi
in un’ottica di integrazione con
particolare riferimento alle strutture socio-educative,
socio-lavorative, culturali e del
tempo libero, tale da assicurare la continuità del
percorso personalizzato nelle varie fasi
della vita ed evitare processi di emarginazione;
g) promuovere azioni volte al superamento delle barriere
di comunicazione, di informazione, architettoniche, di
mobilità e finalizzate ad assicurare l’accessoall’istruzione,
al lavoro, ai trasporti, nonché ai servizi culturali,
ricreativi e sportivi per una migliore qualità della
vita.
ARTICOLO 2
(Centro di accesso unico alla disabilità)
1. Al fine di garantire a tutti i cittadini le
informazioni, l’orientamento, l’assistenza
amministrativa necessaria, nonché l’efficiente gestione
degli interventi e dei servizi
rivolti ai disabili e ai loro nuclei familiari ed allo
scopo di promuovere, sostenere,
armonizzare le azioni ed i servizi di cui alla presente
legge, in ciascun ambito
distrettuale, all’interno del punto unico di accesso
integrato sanitario e sociale, è
istituito il Centro di accesso unico alla disabilità, di
seguito denominato CAUD in grado di fornire un approccio
centrale e integrato per la disabilità.
2. Sono compiti del CAUD:
a) attivare uno sportello unitario territoriale di
accesso ai servizi per la disabilità;
b) orientare e supportare le persone e le famiglie sui
diritti alle prestazioni sociosanitarie e informare
sull’offerta dei servizi;
c) sostenere la persona disabile ed il nucleo familiare
nei rapporti con le istituzioni ed i
servizi territoriali, al fine di garantire il diritto
alle pari opportunità;
d) individuare e monitorare le situazioni complesse, con
particolare riferimento alla disabilità grave, in
stretta collaborazione con gli operatori sociali e
sanitari del territorio, anche al fine di predisporre la
scheda individuale di cui all’articolo 9 ed attivare
percorsi di integrazione attraverso gli interventi di
cui all’articolo 4;
e) attivare un’équipe multidisciplinare e una rete
territoriale in grado di garantire unitarietà nella fase
di analisi della domanda, valutazione multidimensionale
del caso, precoce presa in carico globale,
predisposizione del progetto di vita personalizzato, in
una logica di continuità assistenziale e responsabilità
sul conseguimento dei risultati. La struttura individua
un operatore di riferimento che segua le diverse fasi
attuative del
progetto, facilitando l’apporto integrato delle figure
professionali coinvolte, la cooperazione tra i diversi
livelli istituzionali, i soggetti del terzo settore, le
organizzazioni sindacali, le associazioni degli utenti e
le categorie economiche produttive
presenti sul territorio;
f) monitorare, controllare e verificare le azioni
territoriali;
g) concorrere all’elaborazione del piano sociosanitario
di zona.
ARTICOLO 3
(Destinatari)
1. Possono accedere ai servizi del CAUD:
a) le persone con disabilità come definite dall’articolo
3 della l. 104/92;
b) le persone che necessitano di accertamenti clinici ai
fini del riscontro di un’eventuale
disabilità;
c) i nuclei familiari delle persone di cui alle lettere
a) e b).
ARTICOLO 4
(Linee di intervento)
1. Le politiche attive, integrate e coordinate di cui
all’articolo 1 sono perseguite attraverso servizi ed
interventi che:
a) garantiscano la continuità e l’interdisciplinarità
della presa in carico globale attraverso la
collaborazione tra la rete dei servizi e le realtà
sociali operanti sul territorio;
b) organizzino idonei programmi per la prevenzione
socio-sanitaria, la diagnosi prenatale e precoce, la
cura, la riabilitazione, l’assistenza personale,
l’accompagno, la mobilità, l’istruzione, l’inserimento
lavorativo e sociale;
c) definiscano progetti di vita individuali e percorsi
tendenti all’acquisizione della
massima autonomia possibile nell’ottica di una vita
indipendente anche attraverso forme di assistenza
indiretta;
d) individuino ed organizzino reti di sostegno
attivabili al momento in cui la persona con disabilità
si trovi temporaneamente o stabilmente priva di adeguato
supporto familiare;
e) organizzino percorsi e servizi di consulenza e
sostegno per le famiglie che assistono
persone con disabilità;
f) promuovano la realizzazione di nuove strutture che
fungano quale rete di sostegno e
promozione sociale denominate “Con Noi Dopo di Noi”;
g) realizzino sul territorio una rete di servizi e di
strutture residenziali volte a tutelare
l’autonomia ed a promuovere percorsi di cittadinanza del
disabile, affinché lo stesso possa rimanere integrato
nel proprio territorio anche qualora venga meno il
sostegno familiare;
h) favoriscano l’inserimento al lavoro sia in forma
individuale che attraverso la promozione di specifiche
attività;
i) sostengano progetti nell’ambito dell’agricoltura
sociale responsabile anche attraverso
fattorie sociali, servizi di ippoterapia e pet therapy,
anche al fine di sviluppare azioni
territoriali che integrino l’attività produttiva
agricola, le aree verdi attrezzate e l’offerta di
servizi culturali, sociali, educativi, assistenziali,
sanitari, formativi e occupazionali, a favore di persone
con disabilità.
ARTICOLO 5
(Modifica alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41
“Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al
funzionamento di strutture che prestano servizi
socio-assistenziali”)
1. Dopo la lettera b), del comma 1 dell’articolo 7 della
l.r. 41/2003 è aggiunta la seguente:
“b bis) Comunità alloggio-gruppo appartamento rientrante
nelle strutture di tipo familiare di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera a), a bassa intensità assistenziale,
parzialmente autogestita, con limitata capacità
ricettiva, destinata a soggetti maggiorenni in
situazioni di handicap fisico, intellettivo o sensoriale
che mantengano una buona autonomia tale da non
richiedere la presenza di operatori in maniera
continuativa.”
ARTICOLO 6
(Coordinamento regionale istituzionale per i problemi
della disabilità)
1. E’ istituito il Coordinamento regionale istituzionale
per i problemi della disabilità, di
seguito denominato Coordinamento, al fine di assicurare
la determinazione delle politiche integrate e coordinate
in materia sanitaria, socio sanitaria, socio
assistenziale, socio educativa, socio lavorativa per le
persone con disabilità, nonché la definizione delle
relative scelte programmatiche di indirizzo.
2. Il Coordinamento è composto da:
a) l’assessore regionale competente in materia di
politiche sociali che lo presiede;
b) un rappresentante dell’assessorato regionale
competente in materia di sanità;
c) un rappresentante dell’assessorato regionale
competente in materia di istruzione, diritto allo studio
e formazione;
d) un rappresentante dell’assessorato regionale
competente in materia di lavoro, pari
opportunità e politiche giovanili;
e) il Presidente o un suo delegato di ciascuna delle
province del Lazio;
f) un rappresentante indicato dai direttori generali
delle aziende unità sanitarie locali;
g) un rappresentante designato dall’Associazione
nazionale comuni italiani (ANCI);
h) un rappresentante designato dall’Unione province
d’Italia (UPI).
3 Partecipano, inoltre, alle sedute del Coordinamento i
rappresentanti degli assessorati che di volta in volta
sono competenti per l’argomento trattato.
4. Il Coordinamento svolge i seguenti compiti:
a) definisce l’analisi dello stato dei bisogni
complessivi delle persone con disabilità e
delle prospettive della loro evoluzione, anche
promuovendo specifici studi e ricerche;
b) formula alla Giunta regionale la proposta di piano
integrato triennale sulla disabilità
con la contestuale definizione e indicazione delle
strategie e delle azioni volte a garantire
la realizzazione dei servizi e degli interventi di cui
all’articolo 4;
c) provvede all’elaborazione di linee guida per la
realizzazione del piano nei diversi ambiti territoriali,
nonché per la definizione degli accordi di programma di
cui all’articolo 8;
d) individua specifiche attività progettuali e promuove
iniziative sperimentali o innovative
per favorire la presa in carico e l’autonomia delle
persone con disabilità d’intesa con le
associazioni rappresentative delle persone con
disabilità e dei loro familiari.
5. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4, al
fine di assicurare il concorso delle
parti sociali nella determinazione delle politiche in
materia nonché nella definizione delle
relative scelte di programmazione, di indirizzo, di
controllo e di vigilanza, il
Coordinamento si avvale dell’apporto della Consulta
regionale per i problemi della
disabilità, di cui alla legge regionale 3 novembre 2003,
n. 36 (Consulta per i problemi della disabilità e
dell’handicap) e successive modifiche.
6. Con apposito regolamento la Giunta regionale
stabilisce le modalità di funzionamento del
Coordinamento.
ARTICOLO 7
(Piano integrato triennale per la disabilità)
1. Nell’ambito delle linee della programmazione
regionale sociale e sanitaria ed in
correlazione ad essa, la Giunta regionale, su proposta
del Coordinamento, sentita la
commissione consiliare competente, approva il piano
integrato triennale per i problemi della disabilità e ne
definisce modalità di attuazione e di finanziamento.
2. Il piano integrato triennale individua in particolare
:
a) i criteri e le modalità per la verifica dello stato
di attuazione degli interventi in
relazione ai risultati, all’efficacia delle metodologie
adottate, all’impatto sociale delle
azioni programmate, nonché per l’eventuale revoca dei
finanziamenti;
b) gli indirizzi ed i criteri per la predisposizione dei
servizi e degli interventi da
inserire nei piani di zona di cui all’articolo 51 della
legge regionale 9 settembre 1996, n.
38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi
e dei servizi socio-assistenziali
nel Lazio) e successive modifiche.
ARTICOLO 8
(Accordi di programma)
1. I comuni singoli o associati possono sottoscrivere
con le aziende unità sanitarie locali e le province
specifici accordi di programma finalizzati al
decentramento del CAUD ed allo sviluppo di progetti ed
azioni in favore delle persone con disabilità.
2. La Giunta regionale nell’ambito della propria
attività di indirizzo e coordinamento, su
proposta del Coordinamento, emana linee guida per la
redazione degli accordi di programma e detta le
disposizioni per l’attuazione del presente articolo, con
la definizione dei criteri, delle modalità di
finanziamento e di verifica delle attività svolte.
ARTICOLO 9
(Scheda individuale e anagrafe delle persone disabili)
1. L’équipe multidisciplinare di cui all’articolo 2,
comma 2, lettera e) compila una scheda
individuale della persona disabile che registri i dati
soggettivi, la composizione e la
situazione del nucleo familiare, la valutazione della
disabilità, delle capacità residue e
dei bisogni, il piano di trattamento, i percorsi ed i
sostegni attivati e da attivare ai fini
dell’inclusione sociale e per la realizzazione del
progetto di vita personalizzato.
2. Ai soli fini statistici e programmatici, nel rispetto
del diritto alla riservatezza di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati
personali) e successive modifiche è istituita presso
ogni CAUD l’anagrafe delle persone
disabili.
ARTICOLO 10
(Partecipazione)
1. Al fine di garantire la partecipazione attiva delle
associazioni delle persone disabili e
delle loro famiglie alla programmazione, realizzazione,
valutazione, controllo e verifica
delle attività di cui alla presente legge, il CAUD,
nell’adempimento dei compiti di cui all’articolo 2,
comma 2, promuove la partecipazione e il coinvolgimento
della Consulta
regionale per i problemi della disabilità e delle
eventuali consulte territoriali per la disabilità ove
presenti.
ARTICOLO 11
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, presenta
una relazione al Consiglio regionale sull’attuazione
della presente legge e sui risultati ottenuti che
indichi in particolare:
a) lo stato di attuazione, gli obiettivi raggiunti e le
risultanze emergenti dall’attuazione
delle politiche sociali integrate, anche dal punto di
vista dell’analisi costi-benefici, di
cui alla presente legge;
b) i livelli di accesso dei cittadini al CAUD;
c) il quadro del finanziamento del sistema integrato e
l’andamento della spesa e degli
investimenti in materia.
ARTICOLO 12
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente
legge si provvede mediante
l’istituzione:
a) nell’ambito dell’UPB H41, di un apposito capitolo
denominato “Interventi integrati per la disabilità -
parte corrente”, con uno stanziamento pari a 300 mila
euro per l’esercizio finanziario 2009, la cui copertura
è assicurata dal
prelevamento di pari importo dal capitolo T21501;
b) nell’ambito dell’UPB H42, di un apposito capitolo
denominato “Interventi integrati per la disabilità -
parte capitale”, con uno stanziamento
pari a 1 milione di euro per l’esercizio finanziario
2009, la cui copertura è assicurata dal
prelevamento di pari importo rispettivamente, in termini
di competenza, dal capitolo T28501, lettera h),
dell’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione
regionale e, in termini di
cassa, dal capitolo T25502.
2. Su proposta dell’assessore competente in materia di
politiche sociali la Giunta regionale adotta annualmente
il programma di finanziamenti per i soggetti pubblici e
privati attuatori degli interventi di cui alla presente
legge.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 27 febbraio 2009
Marrazzo |