|
Il
Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
CAPO I
Disposizioni generali
ARTICOLO 1
(finalità)
1. La regione promuove la costituzione di organizzazioni
di produttori agricoli, singoli o associati, di seguito
denominate organizzazioni di produttori, per la
commercializzazione dei prodotti dei propri associati
attraverso la concentrazione dell’offerta e
l’adeguamento della produzione alle esigenze del
mercato. A tal fine, in armonia con gli orientamenti
comunitari in materia di aiuti di stato nel settore
agricolo, concede contributi per l’avviamento di nuove
organizzazioni di produttori, che ne incentivino la
costituzione, ovvero per la trasformazione delle
associazioni già riconosciute ai sensi della legge
regionale 17 settembre 1984, n. 60 (norme
sull’associazionismo dei produttori agricoli e delle
relative unioni. Applicazione della legge 20 ottobre
1978, n. 674), nonché per l’ampliamento delle loro
attività.
2. La regione favorisce l’integrazione tra i soggetti
economici coinvolti nel governo dei processi di filiera
attraverso la promozione di accordi regionali di filiera
finalizzati alla valorizzazione dei prodotti agricoli ed
agroalimentari, nel rispetto degli interessi di tutti i
soggetti coinvolti nei processi di produzione,
trasformazione, commercializzazione e distribuzione, dei
lavoratori partecipi dei processi stessi nonché dei
consumatori.
3. La regione, per valorizzare la produzione agricola
regionale e promuovere, anche attraverso la diffusione
di modelli di agricoltura e consumi ecosostenibili,
un’efficace azione di marketing e comunicazione verso i
consumatori, favorisce la formazione di filiere corte. A
tal fine incentiva, mediante apposite attività
promozionali, la costituzione di gruppi d’offerta tra
filiere organizzate nonché la commercializzazione
diretta dei prodotti agricoli ed agroalimentari da parte
delle imprese agricole, in particolare di quelle che
seguono disciplinari di produzione specifici di qualità,
biologici e biodinamici.
ARTICOLO 2
(Oggetto)
1. Con la presente legge la regione disciplina, in
coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 27
maggio 2005, n. 102 (regolazioni dei mercati
agroalimentari, ai sensi dell’articolo 1, comma 2,
lettera e) della legge 7 marzo 2003, n. 38):
a) Il riconoscimento delle organizzazioni di produttori;
b) l’istituzione dell’elenco regionale delle
organizzazioni di produttori riconosciute;
c) la concessione di contributi per l’avviamento e
l’ampliamento delle organizzazioni di produttori e per
il consolidamento, anche attraverso processi di
innovazione, della loro presenza sui mercati;
d) la concessione di finanziamenti per programmi di
attività presentati dalle organizzazioni di produttori;
e) l’attività di vigilanza e controllo sulle
organizzazioni di produttori, compreso il potere di
revoca del riconoscimento;
f) I requisiti e le modalità per la sottoscrizione di
accordi per l’integrazione delle filiere;
g) l’istituzione dell’elenco regionale degli accordi per
le filiere di produzione;
h) il sistema di incentivi a sostegno degli accordi per
l’integrazione delle filiere;
i) il controllo sul funzionamento degli accordi di
filiera, ivi compresa la cancellazione dall’elenco di
cui alla lettera g).
2. La presente legge promuove, altresì, le filiere
corte, ed, in particolare:
a) le forme di aggregazione dei gruppi di offerta, anche
multiprodotto, tra aziende agricole e filiere di
produzione;
b) l’istituzione dell’elenco regionale dei gruppi di
offerta;
c) le iniziative per la promozione e lo sviluppo delle
filiere corte;
d) il sistema di incentivi a sostegno delle filiere
corte.
ARTICOLO 3
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) “organismi di rappresentanza” le organizzazioni
professionali, di categoria o sindacali maggiormente
rappresentative, cui sono iscritti gli imprenditori
agricoli, le imprese di trasformazione e di
commercializzazione, i lavoratori agricoli e delle
industrie agroalimentari, ogni altro soggetto che
partecipa al processo produttivo della filiera;
b) “organizzazioni dei produttori agricoli” i soggetti
di cui all’articolo 5, composte prevalentemente da
produttori come definiti alla lettera c);
c) “produttori” gli imprenditori agricoli di cui
all’articolo 2135 del codice civile, nonché le società
di persone, cooperative o di capitali, a condizione che
le loro aziende siano situate nel territorio della
regione Lazio ed il loro statuto preveda l’esercizio
esclusivo delle attività agricole di cui al citato
articolo del codice civile;
d) “imprese di trasformazione, distribuzione e
commercializzazione” le imprese che, sotto qualsiasi
forma giuridica, operano la lavorazione, trasformazione,
distribuzione e commercializzazione di prodotti agricoli
ed agroalimentari del Lazio;
e) “filiera di produzione” o “filiera” l’insieme di
soggetti che operano nelle fasi di produzione,
lavorazione, trasformazione, commercializzazione e
distribuzione di un determinato prodotto agricolo o
agroalimentare secondo disposizioni tra loro stabilite
in specifici accordi;
f) “accordo regionale di filiera” l’accordo sottoscritto
dagli organismi di rappresentanza di tutti i soggetti
che intervengono nei processi di produzione,
lavorazione, trasformazione, commercializzazione,
distribuzione e in quelli dei servizi ad essi collegati,
per il miglioramento della qualità e della sicurezza
alimentare dei prodotti e dell’efficienza dei sistemi di
produzione, per l’armonizzazione e l’integrazione dei
processi di filiera, al fine di favorire la diffusione e
valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari
del Lazio, garantendo i migliori livelli di redditività
per gli operatori della filiera e di economicità per i
consumatori;
g) “contratto in filiera” il contratto concluso,
nell’ambito dell’accordo regionale di filiera, tra i
soggetti di cui alle lettere b) e d), contenente
criteri, condizioni, vincoli e procedure che gli stessi
si obbligano a rispettare, ivi compreso il rispetto del
CCNL e degli accordi provinciali di riferimento, nella
produzione, lavorazione, trasformazione,
commercializzazione e distribuzione di uno o più
prodotti agricoli ed agroalimentari;
h) “organismo gestore della filiera” il soggetto
incaricato di promuovere e coordinare l’attuazione
dell’accordo regionale di una specifica filiera;
i) “contratto tipo” il modello contrattuale adottato, in
adempimento dei contratti in filiera, tra produttori,
trasformatori, commercianti e distributori dei prodotti
agricoli ed agroalimentari regolati dall’accordo di
filiera, aventi per oggetto la disciplina dei rapporti
che vincolano tra loro due o più soggetti economici
della filiera;
l) “filiera corta” soggetti e organizzazioni che,
singolarmente o di concerto fra loro, consentono la
gestione delle forniture dei prodotti agricoli ed
agroalimentari al consumatore finale, anche attraverso
la razionalizzazione del sistema delle intermediazioni
commerciali;
m) “gruppo di offerta” l’insieme di filiere di
produzione che si associano per offrire la possibilità
di acquistare direttamente prodotti agricoli ed
agroalimentari nell’ambito del paniere che caratterizza
il gruppo di offerta;
n) “tavolo regionale delle filiere” l’organismo composto
da rappresentanti degli accordi di filiere e da
rappresentanti della regione, con compiti di supporto
all’amministrazione regionale nella formulazione di
programmi ed interventi.
ARTICOLO 4
(Regolamenti)
1. La giunta regionale, ai sensi dell’articolo 47, comma
2, lettera b) dello statuto, adotta, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più regolamenti regionali di attuazione ed
integrazione.
2. I regolamenti di cui al comma 1, in particolare,
disciplinano:
a) le modalità per la presentazione delle istanze di
riconoscimento da parte delle organizzazioni di
produttori nonché per la verifica dei requisiti per il
riconoscimento;
b) le procedure per l’iscrizione all’elenco regionale di
cui all’articolo 8, nonché la disciplina per la sua
tenuta;
c) i criteri e le modalità per l’eventuale revoca del
riconoscimento e la conseguente cancellazione
dall’elenco regionale, nonché l’applicazione delle
penalità di cui all’articolo 13, comma 3;
d) i contenuti e le modalità di presentazione delle
richieste di ammissione agli aiuti di cui all’articolo
11, nonché delle domande per il finanziamento dei
programmi di attività di cui all’articolo 12;
e) le spese ammissibili, i criteri e le modalità di
concessione degli aiuti alle organizzazioni di
produttori;
f) le modalità per i controlli e per la vigilanza sulle
organizzazioni di produttori, anche ai sensi della
normativa statale vigente;
g) le procedure per l’iscrizione all’elenco regionale
delle filiere di produzione;
h) le modalità per la sottoscrizione degli accordi di
filiera;
i) la costituzione ed il funzionamento degli organismi
di gestione degli accordi regionali di filiera;
l) i criteri di preferenza a favore dei firmatari dei
contratti in filiera e degli operatori delle filiere
corte per l’accesso ai contributi regionali;
m) la costituzione e le modalità operative dei gruppi di
offerta;
n) la disciplina per la tenuta dell’elenco regionale dei
gruppi di offerta nonché i criteri e le modalità per
l’iscrizione nello stesso;
o) Il sistema di incentivi a sostegno delle attività dei
gruppi di offerta;
p) l’accesso e il funzionamento del portale web e il
funzionamento dello sportello regionale delle filiere
corte.
Capo II
Organizzazioni di produttori agricoli
ARTICOLO 5
(Organizzazioni di produttori)
1. Le organizzazioni di produttori perseguono gli scopi
indicati dall’articolo 2, comma 1, del d.lgs. 102/2005 e
sono costituite in una delle forme giuridiche societarie
di cui all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto.
2. Ciascuna organizzazione di produttori è costituita ed
opera in riferimento ad un settore produttivo o ad un
singolo prodotto agricolo o agroalimentare come
individuati nell’allegato a.
ARTICOLO 6
(Condizioni per il riconoscimento)
1. La regione riconosce le organizzazioni di produttori
che:
a) siano costituite da produttori agricoli, singoli o
associati;
b) abbiano sede legale nel territorio regionale ed
almeno il 60 per cento del valore della produzione
commercializzata proveniente da aziende agricole del
Lazio;
c) siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3
del d.lgs. 102/2005 e ne facciano richiesta.
2. Ai fini della determinazione dei volumi minimi di
produzione effettivamente commercializzata, di cui
all’allegato a, ai quali deve corrispondere
un’organizzazione di produttori, il valore della
produzione regionale per settore produttivo o per
singolo prodotto viene aggiornato, ogni tre anni, con
determinazione del direttore regionale competente in
materia di agricoltura, in base ai dati dell’istituto
nazionale di statistica (istat) o, in assenza di questi,
sulla base di altre fonti statistiche disponibili,
elaborati come media della produzione lorda vendibile (plv)
del triennio e rapportato al 3 per cento di tale media.
3. Per le organizzazioni di produttori del settore
dell’agricoltura biologica, che operano
contemporaneamente in differenti settori produttivi
agricoli, il requisito minimo di produzione
effettivamente commercializzata, di cui all’allegato a,
è calcolato con esclusivo riferimento alla produzione da
agricoltura biologica certificata, ottenuta nel
territorio regionale.
4. Ai fini del riconoscimento, il volume di produzione
effettivamente commercializzata può essere determinato
calcolando anche il valore dei prodotti effettivamente
commercializzati direttamente dai produttori agricoli
aderenti, singoli od associati, nel triennio precedente
la richiesta di riconoscimento. In tale caso,
l’organizzazione dei produttori si impegna, pena la
revoca del riconoscimento e la ripetizione degli aiuti
eventualmente percepiti, a vendere direttamente, in
maniera progressiva entro i primi tre anni successivi al
riconoscimento stesso, con le modalità indicate nel
regolamento di cui all’articolo 4, almeno il 75 per
cento della produzione annuale dei propri aderenti.
5. Il requisito minimo per la concessione del
riconoscimento, con riguardo al volume di produzione
commercializzata come definito nell’allegato a, è
ridotto del 50 per cento nei seguenti casi:
a) qualora l’organizzazione di produttori richiedente il
riconoscimento abbia almeno il 50 per cento dei soci
ubicati in zone svantaggiate ai sensi della normativa
comunitaria;
b) qualora una quota superiore al 50 per cento della
produzione commercializzata da una organizzazione di
produttori che opera in un singolo settore o per un
prodotto, con esclusione di quelle che richiedono il
riconoscimento specifico operando contemporaneamente in
più settori, sia certificata biologica ai sensi della
vigente normativa.
6. Per i vini di qualità prodotti in regioni determinate
(vqprd) si considera quale soglia minima per il
riconoscimento un volume pari almeno al 20 per cento del
totale del volume di produzione regionale dei vini
stessi.
7. Il riconoscimento può essere richiesto per un intero
settore produttivo o per singolo prodotto; qualora
un’organizzazione di produttori chieda il riconoscimento
per operare in un intero settore produttivo, la stessa
deve possedere il più alto dei requisiti indicati
nell’allegato a con riferimento allo specifico settore,
raggiungibile anche attraverso la somma dei valori dei
singoli prodotti commercializzati ricompresi in quel
settore e provvede alla commercializzazione diretta di
tutti i prodotti del settore produttivo realizzati dagli
associati, i quali rimangono vincolati dal rapporto
associativo anche per detti prodotti.
ARTICOLO 7
(Riconoscimento)
1. Le organizzazioni di produttori che, ai fini della
presente legge, intendono richiedere il riconoscimento
presentano alla direzione regionale competente in
materia di agricoltura apposita istanza, sottoscritta
dal legale rappresentante, previa deliberazione
dell’assemblea dei soci adottata con le maggioranze
previste nello statuto.
2. Il riconoscimento è conferito previa verifica della
sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 6.
3. Al diniego del riconoscimento si provvede con le
medesime modalità di cui al comma 2.
4. La regione comunica, ai sensi dell’articolo 4, comma
2, del d.lgs. 102/2005, il riconoscimento all’albo
nazionale delle organizzazioni di produttori, istituito
presso il ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali.
ARTICOLO 8
(Elenco regionale delle organizzazioni di produttori)
1. E’ istituito, presso la direzione regionale
competente in materia di agricoltura, l’elenco regionale
delle organizzazioni di produttori, cui sono iscritte di
diritto le organizzazioni di produttori riconosciute ai
fini della presente legge.
2. Con il regolamento di cui all’articolo 4 sono
stabilite le procedure per l’iscrizione all’elenco di
cui al comma 1 nonché la disciplina per la sua tenuta.
ARTICOLO 9
(Revoca del riconoscimento)
1. Il riconoscimento di cui all’articolo 7, previa
diffida all’organizzazione di produttori interessata, è
revocato nei seguenti casi:
a) sopravvenuta perdita di uno o più dei requisiti
richiesti per il riconoscimento;
b) irregolarità nella gestione, tali da impedire il
conseguimento degli scopi perseguiti dall’organizzazione
di produttori;
c) gravi violazioni della normativa vigente e degli
statuti.
2. La revoca del riconoscimento comporta la
cancellazione dall’elenco regionale di cui all’articolo
8.
ARTICOLO 10
(Crisi di mercato)
1. Le organizzazioni di produttori, sulla base della
verifica delle riduzioni di reddito annuale delle
imprese agricole rispetto al triennio precedente nonché
dell’analisi comparata tra previsioni produttive e
sbocchi di mercato, possono proporre alla regione di
intervenire presso il ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali affinché dichiari, ai sensi
dell’articolo 1 bis del decreto legge 28 febbraio 2005,
n. 22 (interventi urgenti nel settore agroalimentare)
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile
2005, n. 71, lo stato di crisi di mercato per
determinate produzioni agricole, anche ai fini della
gestione delle crisi di mercato prevista dall’articolo 8
del d.lgs.102/2005.
Capo III
Aiuti alle organizzazioni di produttori. Vigilanza e
controllo.
ARTICOLO 11
(Aiuti per le spese di avviamento e di ampliamento)
1. La regione, in conformità agli orientamenti
comunitari in materia di aiuti di stato nel settore
agricolo, concede alle organizzazioni di produttori
riconosciute aiuti temporanei e decrescenti a copertura
dei costi amministrativi sostenuti per l’avviamento
ovvero per la costituzione ed il funzionamento
amministrativo nei primi cinque anni successivi al
riconoscimento.
2. Le domande di concessione degli aiuti sono
presentate, a pena di decadenza, entro e non oltre
trenta giorni dall’approvazione, da parte dei competenti
organi societari, del bilancio consuntivo dell’esercizio
cui la richiesta di contributo si riferisce.
3. Gli aiuti sono concessi per l’attività svolta dalla
organizzazione di produttori senza interruzioni
nell’arco di cinque anni, nel periodo compreso tra il 1°
gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno. Non sono
concessi aiuti in relazione a spese sostenute dopo il
quinto anno. L’erogazione del complesso dei contributi
spettanti avviene entro il settimo anno dal
riconoscimento dell’organizzazione di produttori.
4. L’importo dell’aiuto è determinato per ogni
organizzazione di produttori in base al valore della
produzione annua direttamente commercializzata (vpc),
come indicato nell’allegato b. In ogni caso, il
contributo non può superare nel primo anno il 100 per
cento dei costi sostenuti e tale percentuale è ridotta
del 20 per cento per ciascuno dei successivi anni di
esercizio, in modo che al quinto anno sia limitata al 20
per cento dei costi effettivi di tale annualità.
5. La regione concede, altresì, aiuti per l’ampliamento
significativo delle attività delle organizzazioni di
produttori, ivi compresa l’estensione di dette attività
a nuovi prodotti.
6. L’adesione di nuovi membri è considerata un
ampliamento significativo delle attività della
organizzazione di produttori solo se dà luogo ad
un’espansione quantitativa del vpc pari almeno al 30 per
cento. In questi casi, sono ammissibili unicamente le
spese derivanti dai compiti aggiuntivi svolti
dall’organizzazione di produttori.
7. Le organizzazioni di produttori che ottengono per la
prima volta il riconoscimento ai sensi della presente
legge, ma che già esercitano attività produttive e
commerciali in una delle forme giuridiche societarie di
cui all’articolo 3, comma 1, del d.lgs.102/2005, possono
chiedere soltanto aiuti per l’ampliamento significativo
delle attività, di cui ai commi 5 e 6. In tal caso, per
valutare la significatività dell’ampliamento, si tiene
conto di un incremento pari o superiore al 30 per cento
della media del fatturato relativa ai tre esercizi
precedenti a quello in cui è chiesto il riconoscimento.
ARTICOLO 12
(Finanziamenti per la realizzazione di programmi di
attività)
1. La regione, in armonia con gli orientamenti
comunitari in materia di aiuti di stato nel settore
agricolo, concede, ai sensi dell’articolo 7, comma 1,
del d.lgs 102/2005, finanziamenti alle organizzazioni di
produttori riconosciute ai sensi dell’articolo 7 per la
realizzazione di programmi di attività che, in
particolare, prevedano:
a) Il miglioramento qualitativo e la valorizzazione
commerciale dei prodotti, anche attraverso la stipula di
contratti in filiera di cui al capo IV, nonché azioni
per la promozione degli stessi presso i consumatori;
b) la promozione e la diffusione di sistemi di
certificazione della qualità dei singoli prodotti, di
tracciabilità dei prodotti e dei processi, nonché di
rintracciabilità dei prodotti ai fini di una maggiore
sicurezza alimentare;
c) l’innovazione tecnologica dei sistemi di produzione
ai fini di una maggiore capacità di controllo dei cicli
di produzione con automazione di processo,
informatizzazione, nuove macchine.
2. I programmi di cui al comma 1 sono ammissibili a
finanziamento fino ad un importo complessivo non
superiore al 20 per cento del valore della produzione
commercializzata dall’organizzazione di produttori
richiedente nell’anno precedente a quello della
richiesta.
3. Il finanziamento concesso non può superare il 50 per
cento delle spese ritenute ammissibili per la
realizzazione dei programmi; per la restante somma
l’organizzazione richiedente provvede, per almeno il 30
per cento, mediante il fondo di esercizio di cui
all’articolo 2, comma 2 del d.lgs. 102/2005; per
l’eventuale somma residua l’organizzazione può far
ricorso ad altre forme di finanziamento, ivi compreso il
ricorso al credito.
ARTICOLO 13
(Vigilanza e controllo)
1. La regione, ai sensi della normativa statale vigente,
effettua, con le modalità stabilite nel regolamento di
cui all’articolo 4, il controllo e la vigilanza sulle
organizzazioni di produttori riconosciute per accertare
il permanere dei requisiti previsti per il
riconoscimento, anche al fine di un’eventuale revoca
dello stesso.
2. La direzione regionale competente in materia di
agricoltura, in particolare:
a) verifica la sussistenza dei requisiti per il
riconoscimento delle organizzazioni di produttori,
nonché la loro permanenza;
b) effettua controlli sul conseguimento degli scopi
perseguiti dalle organizzazioni nonché sul loro
funzionamento.
3. Nel caso in cui, anche nel corso dei controlli di cui
al comma 2, siano riscontrate inadempienze od omissioni
tali da non comportare la revoca del riconoscimento, i
contributi concedibili per l’annualità cui le
inadempienze od omissioni si riferiscono possono essere
ridotti fino al 10 per cento dei contributi previsti,
secondo quanto stabilito con il regolamento di cui
all’articolo 4.
Capo IV
Accordi per l’integrazione delle filiere
ARTICOLO 14
(Accordi regionali di filiera)
1. La regione promuove la sottoscrizione di accordi
regionali di filiera, di seguito denominati accordi, per
valorizzare i prodotti agricoli ed agroalimentari del
Lazio, nella salvaguardia della sicurezza e della
qualità alimentare, nonché delle redditività dei singoli
soggetti che operano nella filiera e degli interessi dei
consumatori.
2. Gli accordi, in particolare, prevedono:
a) azioni per migliorare la qualità dei prodotti
agricoli ed agroalimentari, per realizzare sistemi di
tracciabilità di filiera nonché per la certificazione
della sicurezza alimentare;
b) interventi per valorizzare la provenienza laziale dei
prodotti, anche attraverso l’utilizzazione dello
strumento della rintracciabilità nonché le denominazioni
di origine, le indicazioni geografiche e marchi di
qualità;
c) azioni per ottimizzare i processi di immissione dei
prodotti agricoli ed agroalimentari sul mercato,
attraverso interventi di coordinamento delle fasi di
produzione, trasformazione, commercializzazione e
distribuzione degli stessi, anche in accordo con le
associazioni dei consumatori;
d) meccanismi per la formazione dei prezzi all’interno
della filiera e per la determinazione del prezzo finale
al consumo.
3. Gli accordi stabiliscono altresì:
a) i modelli dei contratti in filiera che definiscono
struttura, forme organizzative e regole di funzionamento
delle filiere di produzione;
b) i modelli dei contratti tipo che regolano i rapporti
diretti tra singole componenti nella gestione dei
processi di filiera;
c) l’organismo gestore della filiera;
d) l’adozione, nei singoli contratti in filiera, dei
disciplinari di produzione e del manuale delle
procedure.
ARTICOLO 15
(Sottoscrizione accordi)
1. Gli accordi possono essere sottoscritti dai soggetti
di cui all’articolo 3, lettere a) e b) o, in mancanza di
questi, da soggetti economicamente rappresentativi del
proprio segmento di filiera, e dalla regione. Dopo la
sottoscrizione, la direzione regionale competente in
materia di agricoltura provvede alla loro iscrizione
nell’elenco di cui all’articolo 16.
2. Gli accordi non possono comportare restrizioni della
concorrenza, fatto salvo il contenimento delle
produzioni reso necessario da analisi degli sbocchi di
mercato o da programmi di miglioramento della qualità
cui consegua una riduzione dei volumi dell’offerta.
3. I soggetti che sottoscrivono gli accordi in
rappresentanza delle strutture di trasformazione o
commercializzazione dei prodotti laziali si impegnano a
garantire la possibilità di avvalersi dei contratti in
filiera negli stessi previsti anche ad aziende agricole
che non aderiscano a nessuna organizzazione di
rappresentanza o che aderiscano ad un’organizzazione di
rappresentanza che non ha sottoscritto gli accordi
stessi.
4. Gli imprenditori agricoli, le cui organizzazioni di
rappresentanza non hanno sottoscritto gli accordi,
qualora concludano contratti di coltivazione,
allevamento o fornitura con soggetti firmatari di detti
accordi che operano la trasformazione o
commercializzazione dei prodotti laziali possono
chiedere che ai suddetti contratti si applichi la
disciplina prevista nei contratti in filiera.
ARTICOLO 16
(Elenco degli accordi regionali di filiera)
1. Presso la direzione regionale competente in materia
di agricoltura è istituito l’elenco degli accordi
sottoscritti nella regione Lazio.
2. I criteri e le modalità per l’iscrizione nell’elenco
di cui al comma 1 nonché la disciplina per la sua tenuta
sono stabiliti nel regolamento di cui all’articolo 4.
ARTICOLO 17
(Contratti in filiera)
1. La sottoscrizione degli accordi comporta l’adozione
di contratti in filiera per il perseguimento delle
seguenti finalità:
a) negoziare prezzi alla produzione di mutua convenienza
e adattare l’offerta alle dinamiche del mercato;
b) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti di
prodotti laziali per l’agroindustria ed i mercati;
c) sviluppare sbocchi commerciali sui mercati regionali,
nazionali ed esteri;
d) prevenire la fluttuazione dei prezzi al consumo,
anche mediante il contenimento delle intermediazioni.
2. I contratti in filiera individuano il prodotto, le
attività e l’area geografica cui si applicano e
stabiliscono la loro durata nonché le condizioni per il
loro rinnovo.
3. I contratti in filiera si fondano sui seguenti
principi generali:
a) preventiva valutazione e confronto fra le richieste
del mercato e le previsioni di produzione ai fini di una
loro armonizzazione;
b) definizione delle prescrizioni contrattuali
finalizzate a favorire l’adeguamento delle
caratteristiche qualitative e merceologiche del prodotto
alle richieste del mercato e sulla base delle quali
fissare i prezzi di riferimento da pagare agli
agricoltori;
c) individuazione dei servizi logistici che incidono
sulla determinazione del prezzo alla produzione ed
all’immissione sul mercato;
d) definizione dei criteri e delle modalità di
valutazione delle diversificazioni del prezzo, per la
stessa tipologia di prodotto, in relazione alle
caratteristiche qualitative, ai processi di
condizionamento e trasformazione applicati, alla
destinazione finale;
e) obbligo, per tutte le componenti di una specifica
filiera di produzione, agricoltori o allevatori,
trasformatori, commercianti e distributori, di
sottoscrivere un contratto di coltivazione, allevamento
e fornitura, ovvero per la trasformazione e la
distribuzione del prodotto, secondo lo schema di
contratti tipo definiti in allegato al contratto in
filiera;
f) espressa previsione delle cause di risoluzione del
contratto e del diritto al risarcimento del danno.
4. Il contratto in filiera disciplina:
a) l’adozione di un modello di disciplinare della
produzione di filiera che riguardi almeno le fasi di
produzione, trasformazione e distribuzione del prodotto;
b) l’adozione di un modello di manuale delle procedure
operative per il sistema qualità e per l’organizzazione
di tutta la filiera di produzione;
c) l’organizzazione del servizio di assistenza tecnica
per le diverse fasi della filiera;
d) l’individuazione delle determinazioni analitiche
finalizzate alla certificazione della qualità del
prodotto;
e) l’organizzazione del sistema di rintracciabilità di
filiera;
f) la gestione dei dati relativi ai processi di filiera.
5. Il contratto in filiera espressamente prevede:
a) Il riconoscimento delle cause di forza maggiore che
siano di impedimento, per taluni dei contraenti, al
rispetto totale o parziale delle obbligazioni
contrattuali assunte e che fanno salvi dalla richiesta
di risarcimento dei danni;
b) L’individuazione di un collegio arbitrale terzo
rispetto alle parti contraenti, cui rimettere le
controversie relative alla interpretazione od esecuzione
dei contratti ed alla determinazione, in via equitativa,
del risarcimento dei danni;
c) L’eventuale corresponsione, da parte di ciascun
contraente, di contributi commisurati al corrispettivo
del contratto di coltivazione, allevamento, fornitura,
trasformazione e distribuzione del prodotto, finalizzati
alla copertura delle spese di gestione dell’accordo di
filiera, compresi i controlli tecnici ed economici, alla
valorizzazione dei prodotti attraverso studi, ricerche,
azioni promozionali e di sviluppo delle vendite, alla
gestione delle crisi di mercato;
d) Lo schema di contratti tipo per la stipula di
contratti di coltivazione, allevamento, fornitura,
trasformazione e distribuzione;
e) Il rispetto del contratto collettivo nazionale di
lavoro e dei relativi accordi provinciali di
riferimento.
6. Ai rapporti tra le cooperative di raccolta,
trasformazione e commercializzazione di prodotti
agricoli ed agroalimentari, nonché i loro consorzi, ed i
soci conferenti non si applicano i contratti ed i
contratti tipo. E’ facoltà delle cooperative e dei loro
consorzi di sottoscrivere gli accordi ed i relativi
contratti in filiera.
ARTICOLO 18
(Incentivi)
1. L’adesione agli accordi, la sottoscrizione dei
contratti in filiera nonché l’adozione dei relativi
contratti tipo costituisce criterio di preferenza
nell’erogazione di contributi regionali nonché per
l’accesso ad azioni e servizi realizzati
dall’amministrazione regionale in favore delle imprese
agricole, delle cooperative e loro consorzi, delle
imprese di trasformazione e di commercializzazione dei
prodotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali del
Lazio, nel rispetto della normativa comunitaria vigente
e con le modalità stabilite nei singoli bandi di
partecipazione.
2. Gli organismi di gestione delle filiere possono
presentare progetti integrati di filiera che vengono
valutati ai fini dell’eventuale concessione dei benefici
previsti dalla normativa vigente. I progetti integrati
di filiera comprendono l’indicazione e l’elencazione di
tutti i beneficiari finali degli interventi richiesti
per le singole fasi della filiera.
ARTICOLO 19
(Tavolo regionale delle filiere)
1. E’ istituito presso la direzione regionale competente
in materia di agricoltura il tavolo regionale delle
filiere, di seguito denominato tavolo.2. Sono componenti
del tavolo uno o più dirigenti della direzione regionale
competente in materia di agricoltura, che ne cura il
funzionamento, nonché i rappresentanti designati dai
soggetti di cui alle lettere a), b) ed h) dell’articolo
3.
3. Con il regolamento di cui all’articolo 4 sono
definite le modalità di funzionamento e di svolgimento
dell’attività del tavolo.
4. Il tavolo è la sede per il confronto con il
partenariato ed esercita una funzione di impulso e
coordinamento per le politiche di filiera che
l’amministrazione regionale intende attuare.
Capo V
Filiere corte
ARTICOLO 20
(Filiere corte)
1. La regione promuove l’organizzazione di filiere corte
al fine di sviluppare e valorizzare le produzioni
agricole regionali e di avvicinare produttori e
consumatori, anche attraverso la razionalizzazione del
sistema delle intermediazioni commerciali ed una
maggiore trasparenza nella formazione del prezzo finale.
2. La regione, in particolare:
a) favorisce la costituzione nel territorio regionale di
gruppi di offerta;
b) concede contributi per gli investimenti delle imprese
agricole finalizzati ad allestire spazi aziendali od
extra aziendali, gestiti direttamente dalle imprese
stesse, per la vendita diretta dei propri prodotti, sia
freschi che trasformati.
3. Per le finalità di cui al comma 1 sono costituiti:
a) Il portale web regionale attraverso il quale i gruppi
di offerta, iscritti nell’elenco regionale di cui
all’articolo 23, possano periodicamente pubblicare le
gamme dei prodotti da loro resi disponibili, le loro
caratteristiche ed i relativi prezzi, per migliorare
l’informazione sui prodotti;
b) lo sportello regionale delle filiere corte.
4. Il sistema di incentivi a sostegno delle attività dei
gruppi di offerta nonché l’accesso e il funzionamento
del portale web e il funzionamento dello sportello
regionale delle filiere corte sono disciplinati dal
regolamento di cui all’articolo 4.
ARTICOLO 21
(Gruppi di offerta)
1. I gruppi di offerta sono costituiti da un insieme di
filiere di produzione agricole ed agroalimentari che
offrono un paniere di prodotti per il consumo alimentare
umano.
2. I gruppi di offerta, anche ai fini dell’iscrizione
nell’elenco di cui all’articolo 23, individuano il
centro di aggregazione dell’offerta, corrispondente al
luogo fisico dove sono concentrati i prodotti che
costituiscono il paniere da confezionare per la
distribuzione.
3. La costituzione e le modalità operative dei gruppi di
offerta sono disciplinate dal regolamento di cui
all’articolo 4.
4. La regione promuove la costituzione e l’avvio dei
gruppi di offerta ed, in particolare, concede
finanziamenti per la dotazione di attrezzature e
tecnologie informatiche a supporto delle piattaforme
logistiche a livello locale e dei centri di
aggregazione.
ARTICOLO 22
(Gruppi di acquisto)
1. I gruppi di acquisto sono costituiti da un insieme di
consumatori che si organizzano per l’acquisto collettivo
di prodotti agricoli direttamente dalle imprese agricole
o dai gruppi di offerta.
2. La regione promuove la costituzione e l’avvio di
gruppi di acquisto e, in particolare, finanzia la
creazione di una rete informativa regionale, di libero
accesso per l’utenza, nella quale siano periodicamente
pubblicate le gamme dei prodotti resi disponibili dai
gruppi di offerta iscritti nell’apposito elenco
regionale ed i relativi prezzi.
3. Le disposizioni di cui alla presente legge si
applicano anche per la promozione dei gruppi di acquisto
solidale, così come definiti dall’articolo 1, comma 266
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
ARTICOLO 23
(Elenco regionale dei gruppi di offerta)
1. Presso la direzione regionale competente in materia
di agricoltura è istituito l’elenco regionale dei gruppi
di offerta.
2. I criteri e le modalità per l’iscrizione all’elenco
di cui al comma 1 nonché la disciplina per la relativa
tenuta sono stabiliti nel regolamento di cui
all’articolo 4, sentita la competente commissione
consiliare.
ARTICOLO 24
(Vendite dirette)
1. La regione favorisce la vendita diretta dei propri
prodotti agricoli ed agroalimentari, freschi o
trasformati, da parte delle imprese agricole, singole od
associate.
2. Le imprese agricole che aderiscono ai contratti in
filiera di cui all’articolo 17 o che comunque adottano i
disciplinari di produzione ed i manuali per le procedure
sulla qualità in questi previsti hanno la priorità
nell’accesso agli incentivi, previsti dalla normativa
vigente, per la realizzazione di punti vendita
direttamente gestiti sia all’interno che all’esterno
dell’azienda nonché ai finanziamenti per la
realizzazione di impianti di trasformazione dei prodotti
agricoli aziendali e per la successiva vendita diretta.
3. La regione favorisce, altresì, la partecipazione
delle imprese agricole del Lazio ad eventi promozionali
per la valorizzazione dei prodotti regionali.
Capo VI
Disposizioni finali e transitorie
ARTICOLO 25
(Disposizioni finanziarie)
1. Per l’esercizio finanziario 2008, agli oneri
derivanti dall’applicazione della presente legge si
provvede con l’istituzione di due appositi capitoli di
spesa, denominati “interventi per la regolazione dei
mercati, per gli accordi di filiera, per il
funzionamento delle organizzazioni dei produttori”,
rispettivamente nell’ambito della upb b11 per le spese
in parte corrente, con lo stanziamento di euro
500.000,00 a valere sul capitolo t27501, elenco n. 4,
lettera e) del bilancio di previsione 2008 e nell’ambito
della upb b12 per le spese in conto capitale, con lo
stanziamento di euro 1.000.000,00 a valere sul capitolo
t28501, elenco n. 4, lettera a) del bilancio di
previsione 2008.
2. Agli oneri relativi agli anni successivi si provvede
con la legge di bilancio.
ARTICOLO 26
(Disposizioni transitorie)
1. Le organizzazioni di produttori già riconosciute ai
sensi della l.r. 60/1984 che, entro la data di entrata
in vigore della presente legge, hanno adottato
deliberazioni di trasformazione in una delle forme
giuridiche di cui all’articolo 5, sono iscritte di
diritto all’elenco regionale di cui all’articolo 8. In
tal caso, gli aiuti all’avviamento previsti dalla
presente legge sono concessi in proporzione alle
eventuali spese reali di costituzione e di funzionamento
aggiuntive. Qualora le organizzazioni non abbiano
adottato le predette deliberazioni di trasformazione, la
regione dispone la revoca del riconoscimento conferito
ai sensi della l.r. 60/1984, con le modalità di cui
all’articolo 9, comma 2.
2. Fino all’adozione delle deliberazioni di cui al comma
1, la concentrazione dell’offerta e la
commercializzazione dei prodotti sono possibili sia
direttamente sia in nome e per conto dei soci.
3. Le organizzazioni di produttori riconosciute entro il
31 dicembre 1999, ai sensi della l.r. 60/1984,
mantengono il diritto a fruire degli aiuti di cui agli
articoli 8 e 9 della medesima legge fino ad esaurimento
degli impegni vincolanti assunti dall’amministrazione
regionale.
4. L’albo regionale delle associazioni e delle unioni
regionali, istituito con la l.r. 60/1984, è soppresso
una volta adottati tutti gli atti di conferma o revoca
dei riconoscimenti previsti dal comma 1.
5. In fase di prima applicazione, per stabilire i minimi
del valore della produzione regionale, di cui
all’allegato a, sono utilizzati i dati Istat dell’ultimo
triennio disponibile.
ARTICOLO 27
(Abrogazioni)
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge,
sono abrogate le seguenti leggi:
a) Legge regionale 17 settembre 1984, n. 60 (norme
sull’associazionismo dei produttori agricoli e delle
relative unioni. Applicazione della legge 20 ottobre
1978, n. 674);
b) Legge regionale 3 giugno 1988, n. 29 (modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 17 settembre 1984, n.
60 concernente: norme sull’associazionismo dei
produttori agricoli e delle relative unioni.
Applicazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674);
c) Legge regionale 27 febbraio 1989, n. 15 (modifiche ed
integrazioni alle leggi regionali 17 settembre 1984, n.
60 e 3 giugno 1988, n. 29 relative a: norme
sull’associazionismo dei produttori agricoli e delle
relative unioni. Applicazione della legge 20 ottobre
1978, n. 674);
d) Legge regionale 3 aprile 1990, n. 38 (modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 17 settembre 1984, n.
60. Norme sull’associazionismo dei produttori agricoli e
delle relative unioni. Applicazione della legge 20
ottobre 1978, n. 674, modificata ed integrata dalle
leggi regionali 3 giugno 1988, n. 29 e 27 febbraio 1989,
n. 15).
ARTICOLO 28
(Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di
stato.clausola di sospensione degli aiuti)
1. I contributi previsti dalla presente legge sono
concessi nel rispetto della normativa comunitaria
vigente relativa agli aiuti di stato.
2. I contributi esentati dall’obbligo di notifica di cui
all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato della
comunità europea, sono concessi nel rispetto dei
regolamenti della commissione europea, tenendo conto dei
relativi periodi di validità, emanati ai sensi del
regolamento (ce) n. 994/1998 del consiglio del 7 maggio
1998, pubblicato nella gazzetta ufficiale delle comunità
europee l 142 del 14 maggio 1998.
3. I contributi soggetti all’obbligo di notifica di cui
all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato della
comunità europea, sono concessi a condizione che la
commissione europea abbia adottato o sia giustificato
ritenere che abbia adottato una decisione di
autorizzazione dei contributi stessi ai sensi del
regolamento (ce) n. 659/1999 del consiglio, del 22 marzo
1999, pubblicato nella gazzetta ufficiale delle comunità
europee l 83 del 27 marzo 1999. I contributi sono
concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul
bollettino ufficiale della regione Lazio dell’avviso
relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della
commissione europea.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata sul
bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della regione Lazio.
Data a Roma, addì 24 dicembre2008
Marrazzo
ALLEGATO 1
Allegato “a”
Requisiti minimi per settore e prodotto Settori Prodotti
Soci Valori (migliaia di euro) Apistico 5 300
Avicunicolo 5 1.700 Pollame/conigli vivi 5 1.700 Uova 5
900 Cerealicolo oleaginoso 5 3.300 Cereali 5 3.300
Oleaginose 300 Florovivaistico 5 1.000 Olivicolo 50
2.600 Pataticolo 25 1.000 Tabacchicolo 40 1.500
Vitivinicolo 50 1.600 Zootecnico carne 5 4.600 Bovina 5
4.600 Suina 5 1.500 Ovi-caprina 5 600 Zootecnico
lattiero-caseario 5 7.100 Bovino 5 7.100 Bufalino 5
1.000 Ovi-caprino 5 1.000 Prodotti biologici certificati
tutti i prodotti 5 300 Agroenergetico 5 300
Valori calcolati sui dati del triennio 2005/2007.
ALLEGATO 2
Allegato “b” Massimali di contribuzione sul vpc
Anno % aiuto sul vpc, sul primo milione di euro % aiuto
sul vpc, sulla quota superiore al primo milione di euro
1° 5% 2,5% 2° 5% 2,5% 3° 4% 2% 4° 3% 1,5% 5° 2% 1%
|