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Il
Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Finalità e oggetto)
1. La Regione, in attuazione degli articoli 7, comma 2,
lettera h) e 9 dello Statuto, promuove e sostiene la
conoscenza del patrimonio e delle attività culturali del
Lazio, al fine di valorizzarne in particolare la storia,
l’identità, il pluralismo delle espressioni e
l’integrazione nel contesto nazionale ed internazionale.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma
1, la presente legge disciplina un sistema coordinato di
iniziative di marketing territoriale per far conoscere e
promuovere le numerose opportunità culturali del
territorio.
ARTICOLO 2
(Tipologia delle iniziative)
1. Il sistema coordinato di cui all’articolo 1, comma 2,
comprende iniziative funzionali al rafforzamento
dell’identità e della competitività territoriale e
all’aumento dell’attrattività del patrimonio e delle
attività culturali del Lazio nei confronti dei
potenziali flussi di utenza, sia individuale che
organizzata, e in particolare:
a) la promozione degli attrattori culturali definiti ai
sensi dell’articolo 56 della legge regionale 28 aprile
2006, n. 4 relativo alla valorizzazione e promozione del
territorio delle province del Lazio tramite i beni
culturali;
b) la realizzazione di campagne promozionali in Italia e
all’estero con riferimento ai beni ed alle attività
culturali del Lazio;
c) la promozione di conferenze, di dibattiti, di
seminari, di convegni e di congressi;
d) l’ideazione e la realizzazione di prodotti
audiovisivi e supporti editoriali e la diffusione di
pubblicazioni ed altro materiale informativo utile ad
una efficace campagna di comunicazione;
e) l’attivazione, diretta o in convenzione, di strumenti
di comunicazione con particolare riferimento alle nuove
tecnologie digitali;
f) la qualificazione e la valorizzazione di percorsi
storici e di itinerari culturali.
ARTICOLO 3
(Criteri e modalità per l’attuazione del sistema
coordinato delle iniziative)
1. Per l’attuazione del sistema coordinato delle
iniziative di cui all’articolo 2, la Giunta regionale,
su proposta dell’assessore competente in materia di
cultura, previo parere espresso della commissione
consiliare competente in materia, determina con propria
deliberazione specifici criteri e modalità in modo da
garantire uguali opportunità sul territorio regionale e
favorire l’armonico sviluppo dell’intera Regione,
riducendo gli squilibri esistenti.
ARTICOLO 4
(Programma annuale delle iniziative)
1. La Giunta regionale, sulla base dei criteri e delle
modalità di cui all’articolo 3, adotta con propria
deliberazione, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, ai sensi dell’articolo 5, il programma
annuale delle iniziative, anche sulla base di accordi ed
intese con gli enti locali ed il Ministero competente in
materia di beni e attività culturali.
ARTICOLO 5
(Disposizione finanziaria)
1. Ai fini dell’attuazione della presente legge si
provvede attraverso l’istituzione, nell’ambito dell’UPB
G11, del capitolo denominato "Iniziative per la
promozione del patrimonio e delle attività culturali del
Lazio" con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario
2009, pari a 50 mila euro, alla cui copertura si
provvede mediante la riduzione di pari importo dal
capitolo G23520.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 23 ottobre 2009
Marrazzo
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