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Il
Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Principi e finalità)
1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali
sanciti
dall’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, dei principi di cui agli articoli
2, 3, 4 e 38 della Costituzione, ed in conformità a
quanto previsto dall’articolo 6, commi 3 e 5 e
dall’articolo 7, comma 1 dello Statuto regionale,
promuove e sostiene le politiche passive e le politiche
attive per il lavoro e le politiche di protezione
sociale.
2. La Regione, in attuazione dei principi e delle
politiche di cui al
comma 1, riconosce il reddito minimo garantito allo
scopo di favorire l’inclusione sociale per i
disoccupati, inoccupati o lavoratori precariamente
occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza
sociale e
all’esclusione sociale nonché strumento di rafforzamento
delle politiche finalizzate al sostegno economico,
all’inserimento sociale dei soggetti maggiormente
esposti al rischio di marginalità nel mercato del
lavoro.
3. Ai fini della presente legge la Regione promuove,
nell’ambito delle rispettive competenze, modalità di
collaborazione con gli enti locali volti anche al
cofinanziamento del fondo regionale per il reddito
minimo garantito di cui all’articolo 9 della presente
legge.
ARTICOLO 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) reddito minimo quell’insieme di forme reddituali
dirette ed indirette che assicurino un’esistenza libera
e dignitosa;
b) disoccupati coloro che, dopo aver perso un posto di
lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, sono
alla ricerca di una nuova occupazione;
c) inoccupati coloro che, senza aver precedentemente
svolto un’attività lavorativa, sono alla ricerca di
un’occupazione;
d) lavoratori precariamente occupati coloro che,
indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro,
percepiscono un reddito che non determina la perdita
dello status di disoccupati ai sensi di quanto previsto
dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 19
dicembre 2002, n 297 (Disposizioni modificative e
correttive del D.Lgs 21 aprile 2000, n 181, recante
norme per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di
lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera
a) della L. 17 maggio 1999, n. 144) ;
e) lavoratori privi di retribuzione coloro che hanno
subito la
sospensione della retribuzione nei casi di aspettativa
non retribuita per gravi e documentate ragioni familiari
ai sensi dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53
(Disposizioni per il sostegno della maternità e della
paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e
per il coordinamento dei tempi delle città) e successive
modifiche;
f) centri per l’impiego le strutture previste
dall’articolo 29 della
legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione
delle funzioni regionali e locali in materia di
politiche attive per il lavoro).
ARTICOLO 3
(Reddito minimo garantito)
1. Il reddito minimo garantito si articola nelle
seguenti prestazioni:
a) per i beneficiari indicati all’articolo 4, comma 1,
lettere a) e b), in
somme di denaro non superiori a 7 mila euro annui,
rivalutate sulla base degli indici sul costo della vita
elaborati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
b) per i beneficiari indicati all’articolo 4, comma 1,
lettere c) e d), in
somme di denaro non superiori a 7 mila euro annui,
rivalutate sulla base degli indici sul costo della vita
elaborati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
calcolate tenendo conto del criterio di proporzionalità
riferito al reddito percepito nell’anno precedente ed
erogate nelle misure indicate nel regolamento di cui
all’articolo 7. In ogni caso la somma tra il reddito
percepito nell’anno precedente e il beneficio erogato
non può essere superiore a 7 mila euro.
2. Le prestazioni dirette di cui al comma 1 sono
cumulabili con
trattamenti previdenziali ed assistenziali percepiti dal
soggetto
beneficiario, entro i limiti degli importi stabiliti ai
sensi del medesimo comma 1, ma non sono compatibili con
l’erogazione di altri contributi percepiti allo stesso
fine.
3. Le prestazioni previste dal comma 1 sono personali e
non sono cedibili a terzi.
4. Le amministrazioni provinciali e comunali,
nell’ambito delle proprie competenze e delle risorse
nazionali, regionali, provinciali e comunali
disponibili, possono prevedere, per i soggetti di cui al
comma 1 del presente articolo, ulteriori interventi.
5. La Regione eroga ai beneficiari di cui all’articolo 4
una quota
d’importo pari alla trattenuta previdenziale
proporzionata all’entità
dell’erogazione economica da versare nell’apposito
fondo, di cui all’articolo
9, gestito dalla stessa Regione. L’interessato, una
volta cessata la fruizione
del beneficio, anche per il venire meno di una delle
condizioni legittimanti,
ha diritto di cumulare le quote maturate nel fondo con
quelle maturate presso
la propria cassa previdenziale pubblica di riferimento.
6. La Regione, compatibilmente con le risorse
disponibili, istituendo
ovvero rifinanziando annualmente con la legge
finanziaria un apposito capitolo
di bilancio, può contribuire al finanziamento di
ulteriori prestazioni volte a:
a) garantire la circolazione gratuita, previo accordo
con gli enti
interessati, sulle linee di trasporto pubblico locale su
gomma e
metropolitane, in attuazione di quanto previsto
dall’articolo 31, comma 3 quater, della legge regionale
16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di
trasporto pubblico locale);
b) favorire la fruizione di attività e servizi di
carattere culturale,
ricreativo o sportivo;
c) contribuire al pagamento delle forniture di pubblici
servizi;
d) garantire la gratuità dei libri di testo scolastici;
e) erogare contributi per ridurre l’incidenza del costo
dell’affitto sul
reddito percepito nei confronti dei soggetti beneficiari
di cui all’articolo 4, titolari di contratto di
locazione.
ARTICOLO 4
(Soggetti beneficiari e requisiti)
1. Sono beneficiari del reddito minimo garantito di cui
all’articolo 3:
a) i disoccupati;
b) gli inoccupati;
c) i lavoratori precariamente occupati;
d) i lavoratori privi di retribuzione.
2. I beneficiari indicati al comma 1, devono possedere,
al momento della presentazione dell’istanza per
l’accesso alle prestazioni, i seguenti requisiti:
a) residenza nella Regione da almeno ventiquattro mesi;
b) iscrizione nell’elenco anagrafico dei centri per
l’impiego ad
eccezione dei soggetti di cui al comma 1, lettera d);
c) reddito personale imponibile non superiore a 8 mila
euro nell’anno precedente la presentazione dell’istanza;
d) non aver maturato i requisiti per il trattamento
pensionistico.
ARTICOLO 5
(Modalità di accesso alle prestazioni)
1. Per accedere alle prestazioni di cui all’articolo 3 i
soggetti in
possesso dei requisiti previsti dall’articolo 4
presentano annualmente istanza al comune capofila del
distretto socio sanitario cui appartiene il comune di
residenza e, per il Comune di Roma, ai municipi di
residenza, i quali provvedono a trasmetterle al centro
per l’impiego territorialmente competente.
2. Dopo la presentazione della domanda i soggetti di cui
al comma 1 sono presi in carico da parte del centro per
l’impiego territorialmente competente.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente
legge, la Giunta regionale, d’intesa con le
rappresentanze istituzionali degli enti territoriali e
previa consultazione con le associazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a
livello regionale, con i servizi di integrazione lavoro
disabili e con gli organismi dei centri per l’impiego
che si occupano delle categorie svantaggiate, con
propria
deliberazione definisce, su base provinciale, i criteri
per la formazione delle graduatorie, tenendo conto, tra
l’altro, del rischio di esclusione sociale e di
marginalità nel mercato del lavoro, con particolare
riferimento al sesso, all’età, alle condizioni di
povertà o incapacità di ordine fisico, psichico e
sensoriale, all’area geografica di appartenenza in
relazione al tasso di disoccupazione, ai carichi
familiari, alla situazione reddituale e patrimoniale del
nucleo familiare, alla condizione abitativa, nonché alla
partecipazione ai percorsi formativi, appropriati alle
esigenze lavorative
locali, individuati dalla Regione nell’ambito della
programmazione
dell’offerta formativa.
4. Sulla base dei criteri di cui al comma 3, le province
adottano una
specifica graduatoria dei beneficiari delle prestazioni.
5. Le province presentano, con cadenza annuale,
all’assessorato
competente in materia di lavoro, una relazione
sull’utilizzo dei fondi erogati dalla Regione per le
finalità di cui all’articolo 1.
ARTICOLO 6
(Sospensione, esclusione e decadenza dalle
prestazioni)
1. Nel caso in cui il beneficiario, all’atto della
presentazione
dell’istanza o nelle successive sue integrazioni,
dichiari il falso in ordine anche ad uno solo dei
requisiti previsti dall’articolo 4, comma 2,
l’erogazione delle prestazioni di cui all’articolo 3 è
sospesa e il
beneficiario medesimo è tenuto alla restituzione di
quanto indebitamente percepito ed è escluso dalla
possibilità di richiedere l’erogazione di tali
prestazioni, pur ricorrendone i presupposti, per un
periodo doppio di quello nel quale ne abbia
indebitamente beneficiato.
2. Si ha la sospensione delle prestazioni qualora il
beneficiario:
a) sia assunto con contratto di lavoro subordinato
ovvero parasubordinato sottoposto a termine finale;
b) partecipi a percorsi di inserimento professionale.
3. Si ha la decadenza dal beneficio al compimento del
sessantacinquesimo anno di età ovvero al raggiungimento
dell’età pensionabile.
4. La decadenza dalle prestazioni di cui all’articolo 3
opera nel caso in cui il beneficiario sia assunto con un
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
ovvero nel caso in cui lo stesso svolga una’attività
lavorativa di natura autonoma, ed in entrambi i casi,
qualora percepisca un reddito imponibile superiore a 8
mila euro annui.
5. La decadenza opera altresì nel caso in cui il
beneficiario rifiuti una proposta di impiego offerta dal
centro per l’impiego territorialmente competente.
6. Non opera la decadenza di cui al comma 5 nella
ipotesi di non
congruità della proposta di impiego, ove la stessa non
tenga conto del salario precedentemente percepito dal
soggetto interessato, della professionalità acquisita,
della formazione ricevuta e del riconoscimento delle
competenze formali ed informali in suo possesso,
certificate dal centro per l’impiego territorialmente
competente attraverso l’erogazione di un bilancio di
competenze.
7. Nel caso di sospensione o di decadenza dalle
prestazioni, il centro per l’impiego territorialmente
competente trasmette i relativi nominativi ai comuni.
ARTICOLO 7
(Regolamento regionale)
1. La Regione con regolamento adottato, ai sensi
dell’articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto
regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, previa consultazione con
le rappresentanze istituzionali degli enti territoriali,
con le associazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative a livello
regionale, con i servizi integrazione lavoro disabili e
con gli organismi dei centri per l’impiego che si
occupano delle categorie svantaggiate, fatta salva la
potestà regolamentare della provincia, in particolare,
provvede a:
a) definire i requisiti minimi di uniformità per la
regolamentazione
dello svolgimento delle attività previste dalla presente
legge;
b) definire la modalità per lo svolgimento dell’attività
regionale di
controllo e monitoraggio in ordine all’attuazione della
presente legge;
c) individuare le misure delle prestazioni dirette
previste dall’articolo
3, comma 1, lettera b), calcolate tenendo conto del
criterio di
proporzionalità secondo apposite fasce di reddito;
d) definire le modalità di gestione del fondo regionale
per il reddito
sociale garantito di cui all’articolo 9;
e) individuare i criteri di riparto delle risorse da
destinare alle
province ai fini dell’erogazione delle prestazioni
dirette.
ARTICOLO 8
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, con cadenza annuale, presenta
una relazione al Consiglio regionale sull’attuazione
della presente legge nella quale sono evidenziati in
particolare:
a) il numero dei beneficiari, lo stato degli impegni
finanziari e le
eventuali criticità;
b) i risultati degli interventi effettuati, anche dal
punto di vista
dell’analisi costi-benefici.
ARTICOLO 9
(Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità della presente legge è istituito,
nell’ambito dell’UPB
F31, un apposito capitolo di spesa denominato: “Fondo
regionale per il reddito minimo garantito”, con uno
stanziamento pari a 20 milioni di euro per l’anno 2009 e
a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2010 e
2011.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si
provvede:
a) per l’importo di 20 milioni di euro relativo all’anno
2009, mediante una riduzione di 5 milioni di euro per
ciascuno dei capitoli H41135 e F31538 e nel contempo
mediante una riduzione pari a 10 milioni di euro
rispettivamente,
in termini di competenza, del capitolo T27501, lettera
a) dell’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione
relativo all’esercizio finanziario 2009 e, in termini di
cassa, del capitolo T25502;
b) per l’importo pari a 10 milioni di euro, relativo
alle annualità 2010 e 2011, mediante una riduzione di
pari importo rispettivamente, in termini di competenza,
del capitolo T27501, lettera a) dell’elenco n. 4
allegato al bilancio di previsione relativo
all’esercizio finanziario 2009 e, in termini
di cassa, del capitolo T25502.
3. Le province e i comuni nei limiti dei propri bilanci
possono
contribuire al finanziamento del fondo per il reddito
sociale garantito nell’ambito dei territori di loro
competenza.
ARTICOLO 10
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale
della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 20 marzo 2009
Marrazzo
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