|
Il
Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge, nel rispetto degli articoli 3, 34
e 117 della Costituzione, della normativa statale e
comunitaria vigente in materia e dell’articolo 7, comma
2, lettera h), dello Statuto,
disciplina il sistema integrato di interventi, servizi e
prestazioni per il diritto agli studi universitari e per
l’alta formazione e specializzazione artistica e
musicale, fondato sulla centralità dello studente e
volto, attraverso la rimozione di ostacoli di ordine
economico, sociale e culturale, a rendere effettivo tale
diritto, con particolare riguardo agli studenti capaci e
meritevoli sprovvisti o carenti di mezzi e agli studenti
che si trovano in condizioni di disabilità.
ARTICOLO 2
(Criteri e obiettivi)
1. Il sistema integrato di interventi, servizi e
prestazioni di cui all’articolo 1 è informato ai
criteri di equità, pari opportunità, sussidiarietà,
efficacia, efficienza, economicità e, in
particolare, favorisce:
a) il potenziamento delle risorse a sostegno degli
studenti, con priorità per i capaci e meritevoli privi o
carenti di mezzi;
b) l’integrazione degli studenti in condizioni di
disabilità, anche attraverso la destinazione di una
quota parte delle risorse finanziarie disponibili per
specifiche iniziative finalizzate ad interventi, servizi
e prestazioni nonché la determinazione di requisiti di
merito individualizzati e di particolari criteri
relativamente alle condizioni economiche e personali;
c) il potenziamento delle opportunità di esperienze
didattico-formative e di ricerca delle
università, anche attraverso il sostegno alla
partecipazione degli studenti a programmi di mobilità
regionale, nazionale, comunitaria ed internazionale;
d) il sostegno alle attività di orientamento in
ingresso, nel corso degli studi universitari, e, in
collaborazione con le istituzioni preposte, di
inserimento nel lavoro;
e) il sostegno alle attività, culturali e sportive, e ai
servizi didattico-formativi delle
università, compresi quelli promossi da altre
istituzioni in ambito regionale;
f) il potenziamento del sostegno abitativo e delle
strutture residenziali in favore degli studenti
fuori sede, da realizzare anche in collaborazione con i
comuni sede di strutture universitarie;
g) la promozione di forme di partecipazione alle
decisioni e di controllo, da parte degli studenti, sulla
qualità e sull’efficacia dei servizi offerti.
ARTICOLO 3
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intendono:
a) per “diritto agli studi universitari”, il diritto
agli studi universitari e all’alta formazione e
specializzazione artistica e musicale;
b) per “Laziodisu”, l’Ente pubblico dipendente per il
diritto agli studi universitari del Lazio, ai sensi
dell’articolo 55 dello Statuto;
c) per “Adisu”, le articolazioni territoriali di
Laziodisu;
d) per “CRUL”, il comitato regionale di coordinamento
delle università del Lazio istituito ai sensi
dell’articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante
disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo e
alla programmazione del sistema universitario, nonché ai
comitati regionali di coordinamento, a norma
dell’articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della L. 15
marzo 1997, n. 59);
e) per “università”, le università statali e non statali
legalmente riconosciute;
f) per “istituti universitari”, gli istituti
universitari facenti parte del CRUL;
g) per “istituzioni di alta cultura”, le istituzioni
facenti parte del sistema dell’alta formazione e
specializzazione artistica e musicale;
h) per “altre istituzioni”, gli istituti universitari e
le istituzioni di alta cultura di cui alle
lettere f) e g);
i) per “piano triennale”, il piano regionale triennale
degli interventi per il diritto agli studi
universitari;
l) per “piano annuale”, il piano regionale annuale degli
interventi per il diritto agli studi
universitari.
ARTICOLO 4
(Ruolo della Regione)
1. La Regione svolge il ruolo di ente di programmazione,
di indirizzo, di coordinamento, di
direttiva, di vigilanza e controllo in materia di
diritto agli studi universitari.
2. La Regione, in particolare, pone in essere attività e
strumenti di valutazione, monitoraggio ed
implementazione del sistema integrato degli interventi,
dei servizi e delle prestazioni indicati
all’articolo 6 con il sistema informatico e statistico
di settore, coordinato con il sistema
statistico regionale previsto dalla legge regionale 30
ottobre 1998, n. 47 (Sistema statistico
regionale - SISTAR Lazio) e successive modifiche.
3. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze in
materia, promuove, altresì, progetti, forme di
collaborazione e cooperazione con le università e le
altre istituzioni nonché con gli enti locali e le
regioni, in ambito comunitario ed internazionale.
4. La Regione, per favorire la piena attuazione delle
finalità di cui all’articolo 1, provvede:
a) ad attivare in via sperimentale, nell’ambito della
carta giovani prevista dall’articolo 41 della legge
regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria
regionale per l’esercizio 2007) e successive modifiche,
specifici servizi e agevolazioni rivolti agli studenti
universitari;
b) ad istituire, presso l’assessorato competente in
materia di diritto agli studi universitari, il tavolo di
consultazione delle associazioni universitarie, composto
dai rappresentanti delle suddette associazioni che siano
iscritte nel registro regionale di cui all’articolo 5
della legge regionale 29 novembre 2001, n. 29
(Promozione e coordinamento delle politiche in favore
dei giovani) o che siano rappresentate in seno agli
organi centrali delle università o delle altre
istituzioni.
ARTICOLO 5
(Ruolo di Laziodisu e delle Adisu)
1. Laziodisu e le Adisu, disciplinate al capo II, al
fine di dare completa realizzazione al
principio di cui all’articolo 3, secondo comma, della
Costituzione, assicurano l’attuazione degli interventi,
dei servizi e delle prestazioni indicati all’articolo 6.
2. Laziodisu svolge, altresì, il ruolo di ente
regolatore del sistema integrato di interventi,
servizi e prestazioni per il diritto agli studi
universitari, provvedendo a stabilire le regole
generali di gestione e le procedure amministrative, nel
rispetto dei criteri di economicità,
efficacia ed efficienza, e a controllare la relativa
applicazione in ambito territoriale.
ARTICOLO 6
(Interventi, servizi e prestazioni)
1. La Regione favorisce lo sviluppo del diritto agli
studi universitari attraverso gli interventi, i
servizi e le prestazioni, attuati da Laziodisu e dalle
relative Adisu ai sensi dell’articolo 8, di
seguito indicati:
a) rivolti agli studenti, mediante concorso pubblico,
quali in particolare:
1) borse di studio;
2) posti alloggio e contributi finanziari per la
residenzialità;
3) prestiti d’onore;
4) contributi per la mobilità internazionale;
b) rivolti alla generalità degli studenti, quali in
particolare:
1) ristorazione;
2) medicina preventiva e assistenza psicologica,
promosse anche in raccordo con le aziende unità
sanitarie locali (AUSL) e con i policlinici
universitari;
3) informazione ed orientamento formativo e al lavoro,
promossi in collaborazione con le università e le altre
istituzioni nonché con gli enti pubblici competenti in
materia;
4) supporto alle attività, culturali e sportive, e ai
servizi didattico-formativi delle università, delle
associazioni studentesche, culturali, di volontariato e
delle altre istituzioni, anche con riferimento agli
studenti stranieri;
5) agevolazioni finalizzate all’attuazione di programmi
universitari per la mobilità degli studenti;
6) agevolazioni per il trasporto;
7) sussidi straordinari per studenti in condizioni di
sopravvenuto disagio economico o che, pur versando in
stato di disagio economico, non hanno potuto usufruire,
per gravi motivazioni, dei servizi di cui alla lettera
a);
8) fornitura di ausili e supporti specialistici per
studenti disabili;
9) servizio per le locazioni delle strutture
immobiliari, da attivare anche mediante convenzioni con
i comuni sede dell’università o dell’istituzione di
riferimento e con le associazioni studentesche, dei
proprietari e degli inquilini, nonché con enti pubblici
o privati senza fini di lucro, che garantiscono
condizioni contrattuali di locazione conformi agli
indirizzi fissati da Laziodisu,
comprendente, in particolare:
9.1) collegamento tra i locatori e gli studenti;
9.2) informazione e supporto nella ricerca di alloggi,
nonché consulenza nella stipulazione dei contratti a
canone agevolato per studenti fuori sede non beneficiari
dei servizi abitativi;
9.3) assistenza legale agli studenti che denunciano
situazioni di locazione non regolare;
c) gestione e manutenzione ordinaria degli alloggi,
delle residenze universitarie e delle altre strutture
funzionali al diritto agli studi universitari;
d) manutenzione straordinaria delle residenze
universitarie e delle altre strutture funzionali al
diritto agli studi universitari nel limite di spesa
fissato dal piano annuale ai sensi dell’articolo 10,
comma 2, lettera h);
e) manutenzione straordinaria delle residenze
universitarie e delle altre strutture funzionali al
diritto agli studi universitari oltre il limite di spesa
fissato dal piano annuale ai sensi dell’articolo 10,
comma 2, lettera h);
f) progettazione, realizzazione, potenziamento e
ristrutturazione delle residenze universitarie e delle
altre strutture funzionali al diritto agli studi
universitari, comprese quelle di cui alla legge 14
novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di
alloggi e residenze per studenti universitari) e
successive modifiche.
ARTICOLO 7
(Soggetti beneficiari)
1. Gli interventi, i servizi e le prestazioni indicati
all’articolo 6 sono rivolti, con riferimento
alle varie tipologie, agli studenti iscritti presso le
università e le altre istituzioni che hanno
sede legale nella Regione Lazio e rilasciano titoli di
studio aventi valore legale, ovvero sono
rivolti a coloro che intendono accedere a corsi
post-lauream di alta formazione. Possono, altresì,
beneficiare degli interventi, dei servizi e delle
prestazioni indicati all’articolo 6 gli studenti
iscritti presso università e altre istituzioni aventi
sede legale in regioni diverse dalla Regione
Lazio, iscritti presso sedi distaccate nel territorio
della Regione stessa, sulla base di intese
stipulate con le università o istituzioni e le regioni
interessate, che garantiscano forme di
compensazione dei relativi oneri ed eventuali condizioni
di reciprocità.
2. Gli studenti già in possesso di uno dei titoli
rilasciati per i corsi di studio di cui
all’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001
(Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul
diritto agli studi universitari, a norma dell’art. 4
della L. 2 dicembre 1991, n. 390) non possono accedere
agli interventi, servizi e prestazioni previsti
all’articolo 6, destinati agli studenti capaci e
meritevoli sprovvisti o carenti di mezzi, nel caso di
ulteriore iscrizione ad uno dei suddetti corsi.
3. Gli studenti stranieri non appartenenti all’Unione
europea, apolidi e rifugiati politici
accedono, a parità di trattamento con gli studenti
aventi cittadinanza italiana, agli interventi, ai
servizi ed alle prestazioni indicati all’articolo 6,
secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in
materia.
4. Gli studenti di cui ai commi 1 e 3, beneficiari degli
interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati
all’articolo 6, decadono dagli stessi in caso di
produzione incompleta o irregolare della certificazione
richiesta dalla normativa vigente in materia.
ARTICOLO 8
(Ripartizione delle competenze tra Laziodisu e le Adisu
e modalità per l’attuazione degli
interventi, dei servizi e delle prestazioni)
1. Laziodisu, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi
di cui all’articolo 2 e in conformità al
piano triennale e al piano annuale previsti dagli
articoli 9 e 10, provvede all’attuazione degli
interventi, dei servizi e delle prestazioni di cui
all’articolo 6, comma 1, lettere a), e) e f), fatto
salvo quanto disposto al comma 3.
2. Le Adisu, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi
di cui all’articolo 2 e in conformità al
piano triennale e al piano annuale previsti dagli
articoli 9 e 10, nonché alle regole generali di gestione
e alle procedure amministrative stabilite da Laziodisu,
provvedono all’attuazione degli interventi, dei servizi
e delle prestazioni di cui all’articolo 6, comma 1,
lettere, b), c) e d), fatto salvo quanto disposto al
comma 3.
3. Laziodisu e le Adisu, nel rispetto di specifiche
direttive adottate dalla Giunta regionale,
possono stipulare apposite convenzioni, rispettivamente,
con:
a) le università non statali legalmente riconosciute,
gli istituti universitari, le istituzioni di
alta cultura, che intendono attuare direttamente gli
interventi di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e
b);
b) le università statali di riferimento che intendono
attuare direttamente gli interventi di cui all’articolo
6, comma 1, lettera b), numeri 3), 4) e 5).
4. Laziodisu, nel rispetto di specifiche direttive
adottate dalla Giunta regionale, stipula apposita
convenzione con le università telematiche aventi sede
legale nella Regione Lazio che rilasciano titoli di
studio con valore legale.
5. L’assegnazione delle borse di studio, dei posti
alloggio e dei contributi finanziari per la
residenzialità hanno carattere prioritario nell’ordine
previsto all’articolo 6, comma 1, lettera a).
6. L’aggiudicazione del servizio di ristorazione di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera b), numero 1), è
effettuata secondo il criterio dell’offerta
economicamente e qualitativamente più vantaggiosa.
7. Nell’ambito dell’attuazione degli interventi di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera a), è
garantita una quota di riserva a favore degli studenti
che si trovano in condizione di disabilità.
8. Per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo
6, comma 1, lettera b), numeri 3) e 4), le Adisu possono
avvalersi anche di cooperative, di organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché di altri
enti pubblici o privati senza fine di lucro scelti con
procedure ad evidenza pubblica.
9. L’organizzazione dei servizi tiene conto delle
esigenze specifiche degli studenti lavoratori e degli
studenti con figli minori, con particolare riguardo alle
esigenze di conciliazione tra impegni familiari, di
studio e lavorativi.
ARTICOLO 9
(Piano triennale)
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta
regionale, adotta il piano triennale.
2. La proposta di piano triennale, predisposta
dall’assessorato regionale competente in materia di
diritto agli studi universitari, è adottata dalla Giunta
regionale, previo confronto con le organizzazioni
sindacali (OOSS) maggiormente rappresentative a livello
regionale e con il tavolo di consultazione delle
associazioni universitarie di cui all’articolo 4, comma
4, lettera b), acquisito il parere del CRUL.
3. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione
degli enti e dei soggetti interessati, in sede di
predisposizione del piano triennale si tiene conto delle
proposte formulate per il triennio di riferimento da
Laziodisu con la partecipazione delle Adisu, ai sensi
dell’articolo 14, comma 4, lettera d), e dell’articolo
17, comma 4, lettera a).
4. Il piano triennale, nel rispetto dei criteri e degli
obiettivi di cui all’articolo 2 e in
conformità alla programmazione regionale
economico-sociale e delle politiche in favore dei
giovani, indica le linee generali programmatiche in
materia di diritto agli studi universitari, stabilendo,
in particolare:
a) gli obiettivi da perseguire, le relative priorità,
nonché le strategie utili alla loro
realizzazione;
b) le risorse finanziarie destinate alle iniziative
regionali previste dall’articolo 4, commi 2 e 3, nonché
agli interventi, ai servizi ed alle prestazioni indicati
all’articolo 6;
c) gli indirizzi per la manutenzione straordinaria delle
residenze universitarie e delle altre
strutture funzionali al diritto agli studi universitari
di cui all’articolo 6, comma 1, lettere d)
ed e);
d) gli indirizzi per la progettazione, la realizzazione,
il potenziamento e la ristrutturazione
delle residenze universitarie e delle altre strutture
funzionali al diritto agli studi universitari di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera f).
5. Il piano triennale è aggiornato con le modalità di
cui al presente articolo ed ha, comunque, efficacia fino
all’adozione del successivo piano triennale.
ARTICOLO 10
(Piano annuale)
1. Ai fini dell’attuazione del piano triennale, la
Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge regionale di bilancio,
adotta, sentita la commissione consiliare permanente
competente in materia e previo confronto con le OOSS
maggiormente rappresentative a livello regionale, il
piano annuale, in coerenza con le linee generali
programmatiche indicate dal piano triennale.
2. Il piano annuale, predisposto dall’assessorato
regionale competente tenendo conto delle proposte
formulate entro il trentuno dicembre di ogni anno da
Laziodisu con la partecipazione delle Adisu, ai sensi
degli articoli 14, comma 4, lettera d) e 17, comma 4,
lettera a), in particolare, stabilisce:
a) le iniziative regionali previste dall’articolo 4,
commi 2 e 3, nonché gli interventi, i servizi e le
prestazioni indicati all’articolo 6, da attuare
nell’anno di riferimento;
b) i criteri, le modalità, i tempi nonché le risorse
necessarie per l’attuazione delle iniziative regionali
di cui all’articolo 4, commi 2 e 3;
c) i criteri, le modalità e i tempi per l’attuazione
degli interventi, dei servizi e delle
prestazioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a),
e) e f), di competenza di Laziodisu;
d) i criteri, le modalità e i tempi, per l’attuazione
degli interventi, dei servizi e delle
prestazioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettere b),
c) e d), di competenza delle Adisu;
e) le risorse da destinare complessivamente a Laziodisu
e i criteri per il riparto delle risorse stesse tra
Laziodisu e le Adisu, anche tenendo conto del patrimonio
immobiliare e della popolazione studentesca delle
singole università di riferimento;
f) i criteri e le modalità per l’assegnazione di risorse
aggiuntive, sulla base della relazione di cui
all’articolo 13, comma 2, lettera e), quale premio
incentivante per le Adisu più efficienti;
g) i criteri e le risorse per i progetti finalizzati e
per la concessione dei sussidi straordinari
di cui all’articolo 17, comma 4, lettere d) ed e);
h) la fissazione del limite di spesa per la definizione
della competenza di Laziodisu e delle Adisu
relativamente alla manutenzione straordinaria di cui
all’articolo 6, comma 1, lettere d) ed e);
i) le risorse da destinare per l’attuazione di quanto
disposto dall’articolo 8, comma 3, e i criteri per il
riparto delle risorse stesse.
CAPO II
ENTE PUBBLICO DIPENDENTE PER IL DIRITTO AGLI STUDI
UNIVERSITARI DEL LAZIO
ARTICOLO 11
(Trasformazione dell’Agenzia per il diritto agli studi
universitari nel Lazio – Laziodisu nell’Ente pubblico
dipendente per il diritto agli studi universitari del
Lazio - Laziodisu)
1. Al fine di favorire una attuazione coordinata degli
interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati
all’articolo 6 più razionale e rispondente ai criteri di
sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità
stabiliti dall’articolo 2, l’Agenzia per il diritto agli
studi
universitari nel Lazio – Laziodisu, istituita e
disciplinata con legge regionale 25 agosto 2003, n. 25
(Disposizioni in materia di diritto agli studi
universitari) e successive modifiche, è trasformata
nell’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi
universitari del Lazio – Laziodisu, disciplinata dal
presente capo.
2. Laziodisu, ai sensi dell’articolo 55 dello Statuto,
si configura quale ente pubblico dipendente dalla
Regione, avente personalità giuridica, autonomia
amministrativa, finanziaria e patrimoniale.
3. Laziodisu ha sede legale in Roma ed è articolata
territorialmente nelle Adisu di cui all’articolo 16, in
una prospettiva di equilibrio tra l’esigenza di
garantire una tutela unitaria del diritto agli studi
universitari e l’esigenza di assicurare una gestione
adeguata alle diverse realtà territoriali.
ARTICOLO 12
(Organi istituzionali)
1. Sono organi istituzionali di Laziodisu:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori contabili.
ARTICOLO 13
(Presidente di Laziodisu)
1. Il Presidente della Regione, su proposta
dell’assessore regionale competente in materia di
diritto agli studi universitari, nomina il presidente di
Laziodisu, scegliendolo tra persone di comprovata
professionalità ed esperienza in attività di carattere
amministrativo-istituzionale o nell’organizzazione e
programmazione di servizi in strutture pubbliche e
private, sentito il presidente del CRUL e acquisito, ai
sensi dell’articolo 55, comma 3, dello Statuto, il
parere della commissione consiliare permanente
competente in materia.
2. Il presidente:
a) presiede, convoca e coordina il consiglio di
amministrazione;
b) ha la rappresentanza istituzionale di Laziodisu;
c) sovrintende all’attività complessiva di Laziodisu e
ne è responsabile nei confronti della
Regione;
d) designa il direttore generale di Laziodisu, ai sensi
dell’articolo 21;
e) adotta e trasmette alla Giunta regionale la relazione
annuale sull’attività svolta e sui
risultati conseguiti, ai sensi dell’articolo 25;
f) adotta gli atti riservatigli dallo statuto e dai
regolamenti e quelli delegatigli dal consiglio
di amministrazione, ai sensi dell’articolo 14, comma 4,
lettera n);
g) nomina il vicepresidente, che lo sostituisce in caso
di assenza o impedimento.
ARTICOLO 14
(Consiglio di amministrazione)
1. Il consiglio di amministrazione è costituito con
decreto del Presidente della Regione.
2. In armonia con i principi di cui alla legge 2
dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi
universitari) e successive modifiche, e al fine di
assicurare una adeguata partecipazione delle diverse
realtà territoriali del sistema universitario regionale
ai processi decisionali, il consiglio di
amministrazione, in deroga a quanto previsto
dall’articolo 32, comma 6, della l.r. 27/2006, è
composto dal presidente di Laziodisu e da altri dieci
membri, nominati, su proposta dell’assessore regionale
competente in materia di diritto agli studi
universitari, dal Presidente della Regione, che ne dà
comunicazione al Consiglio regionale ai sensi
dell’articolo 55, comma 3, dello Statuto, dei quali:
a) cinque presidenti dei comitati territoriali delle
Adisu di cui all’articolo 17;
b) un rappresentante delle università non statali
legalmente riconosciute, designato dai rispettivi
rettori;
c) quattro rappresentanti degli studenti delle
università del Lazio, designati previa elezione dagli
studenti dei senati accademici delle rispettive
università e dei consigli di amministrazione delle
istituzioni di alta cultura, riuniti in apposita
assemblea, convocata dall’assessore regionale competente
in materia di diritto allo studio universitario, con
voto ponderato in relazione al numero degli iscritti.
3. Nelle more della designazione dei membri indicati al
comma 2, lettere b) e c), il consiglio di
amministrazione si intende validamente costituito quando
sia stata nominata la metà più uno dei componenti.
4. Il consiglio di amministrazione svolge le funzioni di
alta amministrazione e, in particolare, provvede a:
a) conferire l’incarico al direttore generale di
Laziodisu, su designazione del presidente;
b) adottare lo statuto e i regolamenti di cui
all’articolo 20;
c) adottare la dotazione organica del personale di
Laziodisu, ai sensi dell’articolo 23, comma 2;
d) formulare le proposte per la predisposizione dei
piani triennale ed annuale, ivi compresa l’indicazione
delle risorse umane, finanziarie, strumentali necessarie
per l’attuazione degli interventi, dei servizi e delle
prestazioni di competenza di Laziodisu e delle Adisu,
tenendo conto dei contributi dei comitati territoriali
di cui all’articolo 17, comma 4, lettera a);
e) adottare il bilancio di previsione e il bilancio di
esercizio, ai sensi dell’articolo 24;
f) adottare il programma annuale di attività, ai sensi
dell’articolo 25, comma 1;
g) assegnare al direttore generale, sulla base del
programma annuale di attività di cui alla lettera f),
gli obiettivi amministrativi e gestionali da realizzare
nel periodo di validità del programma stesso, nonché le
risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie,
tenendo conto delle proposte dei comitati territoriali
di cui all’articolo 17, comma 4, lettera c);
h) impartire al direttore generale le direttive per lo
svolgimento dell’attività gestionale;
i) stabilire, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, le
regole generali di gestione e le procedure
amministrative per la realizzazione degli interventi,
dei servizi e delle prestazioni di competenza delle
Adisu;
l) adottare i modelli di convenzione tipo per
l’attivazione presso le Adisu del servizio per le
locazioni delle strutture immobiliari di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera b), numero 9);
m) verificare, sentito l’organo di valutazione e
controllo strategico previsto dal decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio
e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell’attività svolta
dall’amministrazioni pubbliche a norma dell’articolo 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche, i
risultati di gestione e valutare annualmente il
direttore generale con riferimento agli obiettivi
assegnati;
n) delegare determinati compiti al presidente di
Laziodisu.
5. Alle sedute del consigli di amministrazione
partecipano, con voto consultivo, il presidente del
collegio dei revisori contabili e, senza diritto di
voto, il direttore generale con funzioni di segretario
verbalizzante.
6. Il consiglio di amministrazione si riunisce, su
convocazione del presidente, almeno una volta al mese,
quando il presidente ne ravvisi la necessità o su
richiesta di un terzo dei consiglieri.
ARTICOLO 15
(Collegio dei revisori contabili)
1. Il collegio dei revisori contabili, in conformità
all’articolo 8, comma 5, della legge regionale 1
febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle
agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 54
dello Statuto.
Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti
pubblici dipendenti), è costituito con decreto del
Presidente della Regione ed è composto da tre membri
effettivi e due supplenti, nominati dal Presidente
stesso, su designazione del Consiglio regionale con voto
limitato per garantire la rappresentanza delle
opposizioni, scelti tra gli iscritti nel registro
previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva
84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone
incaricate del controllo di legge dei documenti
contabili).
2. Il collegio dei revisori contabili elegge al suo
interno il presidente, che provvede alla
convocazione e alla organizzazione dei lavori.
3. Il collegio dei revisori contabili esercita il
controllo sulla gestione contabile di Laziodisu,
al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa e, in
particolare:
a) verifica nel corso dell’esercizio la regolare tenuta
della contabilità e la corretta rilevazione nelle
scritture contabili degli atti adottati dalle strutture
amministrative di Laziodisu e delle Adisu;
b) esprime parere sulla conformità del bilancio di
previsione e del bilancio di esercizio alle norme di
legge, ai sensi dell’articolo 24;
c) redige e trasmette alla Giunta regionale una
dettagliata relazione semestrale sulla gestione
contabile di Laziodisu.
4. Il presidente del collegio dei revisori partecipa con
voto consultivo alle sedute del consiglio di
amministrazione di cui all’articolo 14.
5. In caso di rinuncia o dimissioni di uno o più
componenti effettivi del collegio dei revisori
contabili, subentra il componente supplente più anziano
di età fino alla nomina, da parte del Presidente della
Regione, del componente effettivo.
ARTICOLO 16
(Adisu)
1. Le Adisu sono articolazioni territoriali di Laziodisu,
aventi, rispettivamente, a riferimento le
singole università statali della Regione, dotate di
autonomia amministrativa e organizzativa, in
relazione alle proprie strutture, nonché di autonomia
gestionale, in relazione alle risorse
finanziarie, strumentali ed umane di cui dispongono.
2. Presso ciascuna Adisu è istituito un comitato
territoriale composto dal presidente e da altri quattro
membri.
ARTICOLO 17
(Presidenti e comitati territoriali delle Adisu)
1. Il comitato territoriale di ciascuna Adisu è
costituito con decreto del Presidente della Regione ed è
composto dai seguenti membri nominati dal Presidente
stesso, su proposta dell’assessore regionale competente
in materia di diritto agli studi universitari, sentita
la commissione consiliare competente:
a) un presidente, scelto tra persone di comprovata
professionalità ed esperienza in materia di
organizzazione e programmazione, sentito il rettore
dell’università di riferimento;
b) due rappresentanti degli studenti delle università
statali di riferimento, eletti secondo le disposizioni
previste per l’elezione degli studenti in seno al senato
accademico;
c) un rappresentante del comune in cui hanno sede le
università statali di riferimento;
d) un rappresentante della Regione, designato
dall’assessore regionale competente in materia di
diritto agli studi universitari.
2. Nelle more delle designazioni dei membri indicati al
comma 1, i comitati territoriali si
intendono validamente costituiti quando sia stata
nominata la metà più uno dei componenti.
3. Il presidente presiede, convoca e coordina il
comitato territoriale ed esprime il parere sulla
nomina del direttore amministrativo della rispettiva
Adisu, ai sensi dell’articolo 22, comma 1.
4. Il comitato territoriale, quale organismo con
funzioni propositive e di vigilanza in relazione agli
interventi, ai servizi e alle prestazioni di competenza
della rispettiva Adisu, in particolare, provvede a:
a) fare pervenire al consiglio di amministrazione i
propri contributi in merito alle proposte per la
predisposizione dei piani triennale ed annuale;
b) vigilare sul livello qualitativo e quantitativo dei
servizi e sull’efficacia delle attività di
gestione dei servizi stessi, presentando periodiche
relazioni al consiglio di amministrazione;
c) nell’ambito del programma annuale di attività di cui
all’articolo 25, comma 1, formulare al consiglio di
amministrazione proposte relativamente agli interventi,
ai servizi ed alle prestazioni da attuare, nonché in
ordine all’assegnazione al direttore generale degli
obiettivi programmatici gestionali e delle risorse
umane, finanziarie e strumentali, necessarie;
d) proporre al consiglio di amministrazione progetti
finalizzati all’attuazione di particolari
servizi rivolti al soddisfacimento delle esigenze degli
studenti universitari presenti sul proprio territorio;
e) proporre al consiglio di amministrazione la
concessione di sussidi straordinari agli studenti che si
trovano in condizioni di sopravvenuto disagio economico
o che, pur versando in stato di disagio economico, non
hanno potuto usufruire, per gravi motivazioni, delle
borse di studio di cui all’articolo 6, comma 1, lettera
a).
5. Alle sedute del comitato territoriale partecipa,
senza diritto di voto, il direttore
amministrativo della Adisu con funzioni di segretario
verbalizzante.
ARTICOLO 18
(Incompatibilità)
1. Ai membri del consiglio di amministrazione e del
collegio dei revisori contabili di Laziodisu nonché ai
membri dei comitati territoriali delle Adisu si
applicano le seguenti cause di incompatibilità:
a) membro dei consigli o delle giunte comunali,
provinciali o regionali, presidente o assessore di
comunità montane, presidente dei municipi;
b) dipendente dell’amministrazione regionale
appartenente alla struttura preposta alla vigilanza
dell’ente;
c) direttore generale di aziende sanitarie locali o
ospedaliere;
d) presidente o membro degli organi di altri enti
regionali;
e) imprenditore o amministratore di società che
forniscono beni o prestano servizi a Laziodisu o alle
Adisu;
f) rappresentante di organizzazioni che abbiano
potenziali conflitti di interesse con la gestione dei
servizi di competenza di Laziodisu o delle Adisu;
g) membro di organismi consultivi regionali tenuti ad
esprimere pareri sugli atti degli organi istituzionali
di Laziodisu;
h) dipendente, consulente o collaboratore di Laziodisu;
i) rettore, pro-rettore, preside di facoltà, presidente
del consiglio di laurea, direttore di
dipartimento, membro del consiglio di amministrazione o
del senato accademico delle università;
l) rappresentante delle organizzazioni sindacali,
limitatamente ai membri del consiglio di
amministrazione e del collegio dei revisori contabili;
m) appartenente alle forze armate in servizio permanente
effettivo.
2. Sono fatte salve le disposizioni di legge che
prevedono ulteriori cause di incompatibilità.
3. Gli interessati possono rimuovere le cause di
incompatibilità di cui ai commi 1 e 2, cessando dalla
carica, dalle funzioni o dall’ufficio, ferma restando la
possibilità per i pubblici dipendenti di collocarsi in
aspettativa secondo le modalità previste dai rispettivi
ordinamenti.
ARTICOLO 19
(Durata delle cariche. Indennità)
1. I membri del consiglio di amministrazione e del
collegio dei revisori contabili di Laziodisu, ai sensi
dell’articolo 55, comma 4, dello Statuto, decadono dalla
carica il novantesimo giorno successivo alla prima
seduta del Consiglio regionale, salvo quanto previsto al
comma 2 per i rappresentanti degli studenti.
2. I rappresentanti degli studenti in seno al consiglio
di amministrazione di Laziodisu e ai comitati
territoriali delle Adisu cessano dalla carica nei
seguenti casi:
a) rinnovo della rappresentanza studentesca;
b) trasferimento ad altra università;
c) venir meno dello status di studente come definito dal
CRUL.
3. Nei casi indicati al comma 2, lettere b) e c), lo
studente che cessa dalla carica è sostituito dal primo
dei non eletti nella lista elettorale di appartenenza.
4. L’indennità di carica spettante ai membri del
consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori
contabili di Laziodisu è determinata dalla Giunta
regionale nel rispetto delle disposizioni in materia di
contenimento della spesa pubblica.
5. Ai membri dei comitati territoriali delle Adisu, con
esclusione dei rispettivi presidenti,
compete un gettone di presenza da determinarsi con
deliberazione della Giunta regionale sulla base di
quanto stabilito dall’articolo 387 del regolamento
regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta
regionale).
ARTICOLO 20
(Statuto e regolamenti)
1. Il consiglio di amministrazione, entro novanta giorni
dalla sua prima costituzione, adotta lo
statuto di Laziodisu e lo trasmette alla Giunta
regionale per l’approvazione.
2. Nello statuto sono disciplinati, in particolare, i
principi di organizzazione, le competenze e le modalità
di funzionamento degli organi istituzionali di Laziodisu
e dei comitati territoriali delle Adisu.
3. Il consiglio di amministrazione, entro novanta giorni
dalla data di approvazione dello statuto e previo
confronto con le OOSS aziendali, adotta ilregolamento
contenente i criteri per l’organizzazione delle
strutture, per la determinazione della dotazione
organica del personale, per il conferimento degli
incarichi ai dirigenti e per il controllo interno.
4. Il consiglio di amministrazione adotta, altresì,
previo confronto con le OOSS aziendali:
a) il regolamento di amministrazione e di contabilità di
Laziodisu;
b) il regolamento relativo alla carta dei servizi.
ARTICOLO 21
(Direttore generale di Laziodisu)
1 Il direttore generale è designato dal presidente di
Laziodisu ed è scelto, sulla base di avviso pubblico,
tra persone in possesso del titolo di laurea
specialistica, di comprovata professionalità ed
esperienza nella organizzazione e programmazione di
servizi in strutture pubbliche o private.
2. Ai sensi dell’articolo 55, comma 5, dello Statuto,
l’incarico di direttore generale è conferito dal
consiglio di amministrazione a tempo determinato, in
conformità alla normativa regionale vigente in materia
di ordinamento delle strutture organizzative e del
personale, e cessa di diritto il novantesimo giorno
successivo all’insediamento del nuovo consiglio di
amministrazione.
3. Nel caso in cui l’incarico di direttore generale sia
conferito a dipendenti pubblici, si
applicano le disposizioni concernenti il collocamento in
aspettativa previsti dalla normativa statale e regionale
in materia.
4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è
regolato con contratto individuale, di natura
privatistica ed esclusiva, della stessa durata
dell’incarico, che fissa, altresì, il relativo
trattamento economico nel rispetto dei criteri stabiliti
dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.
5. Il direttore generale, tenendo conto degli obiettivi
programmatici assegnati e delle direttive impartite dal
consiglio di amministrazione, svolge le funzioni di
coordinamento finalizzate a garantire la gestione
organica ed integrata delle attività, adotta gli atti e
i provvedimenti amministrativi e stipula le convenzioni
e i contratti, compresi quelli che impegnano l’ente
verso l’esterno, attinenti all’attuazione degli
interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati
dall’articolo 6, di competenza di Laziodisu ai sensi
dell’articolo 8, commi 1 e 3, nonché gli altri atti
eventualmente a lui attribuiti dallo statuto a garanzia
di una tutela unitaria del diritto agli studi
universitari.
6. Il direttore generale, in particolare, svolge i
seguenti compiti:
a) provvede all’organizzazione delle strutture di
Laziodisu, nel rispetto dei criteri previsti dal
regolamento di cui all’articolo 20, comma 3, fatta salva
l’autonomia organizzativa delle Adisu.
b) è responsabile della gestione delle risorse umane,
comprese le relazioni sindacali, nonché delle risorse
finanziarie e strumentali assegnate dal consiglio di
amministrazione, fatta salva la gestione funzionale
delle Adisu in relazione alle risorse rispettivamente
assegnate;
c) dirige e coordina le attività delle strutture di
Laziodisu, al fine di conseguire gli obiettivi
programmatici assegnati dal consiglio di
amministrazione;
d) assicura l’efficienza e l’efficacia dell’azione
amministrativa;
e) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di
conciliare e transigere per gli atti e
provvedimenti di sua competenza;
f) conferisce l’incarico ai direttori amministrativi
delle Adisu, previo parere dei presidenti dei rispettivi
comitati territoriali;
g) assegna ai direttori amministrativi delle Adisu gli
obiettivi amministrativi e gestionali da
realizzare nel periodo di validità del programma di
attività di cui all’articolo 25, comma 1, nonché le
risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie;
h) verifica i risultati di gestione e valuta annualmente
i direttori amministrativi delle Adisu con riferimento
agli obiettivi assegnati;
i) delega, ove necessario, atti di propria competenza ai
direttori amministrativi delle Adisu, ai sensi
dell’articolo 22, comma 4, nonché al dirigente preposto
alla struttura centrale di Laziodisu di cui all’articolo
29, comma 4, lettera a);
l) esercita le funzioni di segretario verbalizzante del
consiglio di amministrazione di Laziodisu ed assicura
l’esecuzione delle relative deliberazioni.
ARTICOLO 22
(Direttori amministrativi delle Adisu)
1. L’incarico di direttore amministrativo di ciascuna
Adisu è conferito, a tempo determinato, dal direttore
generale di Laziodisu, previo parere del presidente del
rispettivo comitato territoriale, a un dirigente di
ruolo di Laziodisu ovvero ad altro soggetto scelto in
conformità alla normativa regionale vigente in materia
di ordinamento delle strutture organizzative e del
personale.
2. Nel caso in cui l’incarico di direttore
amministrativo sia conferito a dipendenti pubblici non
appartenenti al ruolo di Laziodisu, si applicano le
disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa
previsti dalla normativa statale e regionale vigente in
materia.
3. Il rapporto di lavoro dei direttori amministrativi è
regolato con contratto individuale, della stessa durata
dell’incarico, che fissa, altresì, il relativo
trattamento economico nel rispetto dei criteri stabiliti
dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.
4. I direttori amministrativi adottano gli atti e i
provvedimenti amministrativi e stipulano le convenzioni
e i contratti, compresi quelli che impegnano l’ente
verso l’esterno, attinenti all’attuazione degli
interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati
dall’articolo 6, di competenza delle Adisu ai sensi
dell’articolo 8, commi 2 e 3, nonché gli altri atti
eventualmente a loro attribuiti dallo statuto o delegati
dal direttore generale per assicurare una gestione
adeguata alle diverse realtà territoriali.
5. I direttori amministrativi, in particolare, svolgono
i seguenti compiti:a) organizzano le
strutture sottordinate, nel rispetto dei criteri
previsti dal regolamento di cui all’articolo 20, comma
3;
b) sono responsabili della gestione delle risorse umane,
strumentali e finanziarie assegnate dal direttore
generale;
c) dirigono, coordinano e controllano l’attività delle
strutture sottordinate, al fine di conseguire gli
obiettivi programmatici assegnati dal direttore
generale;
d) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere
di conciliare e transigere per gli atti e provvedimenti
di loro competenza;
e) presentano al presidente del comitato territoriale e
al direttore generale, entro la fine di febbraio di ogni
anno, la rendicontazione relativa all’impiego delle
risorse finanziarie assegnate nell’anno precedente;
f) esercitano le funzioni di segretario verbalizzante
dei rispettivi comitati territoriali delle
Adisu ed assicurano l’esecuzione delle relative
deliberazioni.
ARTICOLO 23
(Personale)
1. Laziodisu ha un proprio personale, determinato nella
sua consistenza numerica e funzionale in relazione alle
attività di propria competenza e di competenza delle
Adisu, iscritto in un ruolo unico, istituito presso
l’apposita struttura organizzativa centrale.
2. La dotazione organica complessiva di Laziodisu,
adottata con deliberazione del consiglio di
amministrazione, in conformità ai criteri del
regolamento di cui all’articolo 20, comma 3, previo
confronto con le OOSS aziendali, è articolata sulla base
del fabbisogno di personale delle strutture centrali di
Laziodisu e delle strutture decentrate delle Adisu, in
relazione ai diversi profili professionali, tenendo
conto delle specifiche realtà universitarie di
riferimento e delle dimensioni operative delle Adisu
stesse.
La dotazione organica è trasmessa, per la relativa
approvazione, alla Giunta regionale.
3. Ai dirigenti e al personale di Laziodisu e delle
Adisu si applicano gli istituti attinenti allo
stato giuridico ed economico, nonché previdenziale ed
assistenziale, rispettivamente, dei dirigenti e dei
dipendenti regionali, così come previsto dai contratti
collettivi nazionali di lavoro del comparto
Regioni-Autonomie locali.
ARTICOLO 24
(Bilancio di previsione e bilancio di esercizio)
1. Laziodisu, in conformità al regolamento di cui
all’articolo 20, comma 4, lettera a), cura la tenuta di
una contabilità di tipo analitico ed economico informata
ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti
del codice civile e successive modifiche, attraverso
l’adozione annuale:
a) del bilancio di previsione, il quale rappresenta le
linee guida per la gestione economica dell’ente che deve
conseguire il pareggio del bilancio;
b) del bilancio di esercizio.
2. Al fine della tenuta di una contabilità di tipo
economico, Laziodisu applica un adeguato sistema di
rilevazione contabile dei risultati economici
dell’attività gestionale.
3. I bilanci di cui al comma 1, adottati dal consiglio
di amministrazione e corredati del parere del collegio
dei revisori contabili sulla conformità alle norme di
legge, sono trasmessi alla Giunta regionale.
4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta
regionale, approva il bilancio di previsione ed il
bilancio di esercizio secondo le disposizioni contenute
nel titolo VII, capo I, della legge regionale 20
novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e
successive modifiche.
ARTICOLO 25
(Programma annuale di attività. Relazione annuale
sull’attività svolta e sui risultati conseguiti)
1. Il consiglio di amministrazione, tenendo conto delle
proposte formulate dai comitati territoriali delle Adisu,
adotta il programma annuale di attività di Laziodisu, in
coerenza con il piano annuale, che costituisce l’atto di
indirizzo per l’attività amministrativa e gestionale di
competenza del direttore generale e dei direttori
amministrativi delle Adisu, per l’assegnazione degli
obiettivi da realizzare nel periodo di validità del
programma stesso e per il riparto delle necessarie
risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché il
riferimento per la verifica dei risultati e per la
valutazione dei dirigenti.
2. Le attività svolte in attuazione del programma di cui
al comma 1 ed i risultati conseguiti sono descritti in
una relazione annuale adottata dal presidente e
trasmessa alla Giunta regionale ai fini della
valutazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2, lettera
b).
ARTICOLO 26
(Vigilanza e controllo della Giunta regionale)
1. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 55, comma
7, dello Statuto, esercita i poteri di direttiva,
vigilanza e controllo su Laziodisu.
2. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore
regionale competente in materia di diritto agli studi
universitari, in particolare:
a) approva lo statuto;
b) valuta l’utilizzazione delle risorse finanziarie e la
corrispondenza tra i costi ed i benefici, anche sulla
base della relazione sull’attività svolta e sui
risultati conseguiti, e può richiedere, a tale fine,
l’acquisizione di specifici atti e disporre ispezioni;
c) esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie
strutture o la nomina di un commissario ad acta, in caso
di inerzia nell’adozione di atti obbligatori da parte
degli organi competenti, ivi compresi lo statuto e i
regolamenti previsti dall’articolo 20, previo invito a
provvedere entro un congruo termine;
d) esercita il controllo di legittimità e di merito sui
regolamenti di cui all’articolo 20, commi 3 e 4, e sulla
dotazione organica del personale di cui all’articolo 23,
comma 2, con le seguenti modalità:
1) gli atti divengono esecutivi a seguito della
comunicazione della Giunta regionale che ne consente
l’ulteriore corso, ovvero per decorrenza del termine di
quarantacinque giorni dalla data di ricezione senza che
la Giunta stessa si sia pronunciata;
2) la richiesta di chiarimenti o la formulazione di
proposte di adeguamento da parte della Giunta regionale
interrompe, per una sola volta, la decorrenza del
termine e fa decorrere un nuovo termine di trenta giorni
entro i quali devono pervenire i chiarimenti o la nuova
formulazione dell’atto;
3) nell’ipotesi di cui al numero 2), se la Giunta
regionale non si pronuncia entro quindici giorni dalla
ricezione dei chiarimenti o della nuova formulazione
dell’atto, lo stesso diventa esecutivo;
se nel termine di trenta giorni non pervengono i
chiarimenti o la nuova formulazione dell’atto, lo stesso
si intende decaduto;
e) esercita il controllo sugli organi disponendo:
1) la decadenza del presidente e del consiglio di
amministrazione, in caso di persistenti
inadempienze, di reiterate violazioni di disposizioni
normative, di dimissioni della maggioranza dei
componenti, di risultati ritenuti insufficienti in
rapporto a quanto stabilito dai piani triennale e
annuale e la conseguente nomina di un commissario
straordinario con pieni poteri, che dura in carica fino
alla data di insediamento del nuovo consiglio di
amministrazione;
2) la decadenza dei singoli membri del consiglio di
amministrazione, compreso il presidente, in caso di
mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a più
di sei sedute nel corso dell’anno e la conseguente
sostituzione;
3) la decadenza di uno o più membri del collegio dei
revisori contabili, in caso di gravi e
reiterate inadempienze, ivi compresa la mancata
partecipazione, senza iustificato motivo, a più di tre
sedute consecutive di tale organo.
3. Agli adempimenti previsti dal comma 2, la Giunta
regionale provvede attraverso l’apposita struttura
presso la direzione regionale competente in materia di
diritto agli studi universitari.
ARTICOLO 27
(Risorse finanziarie e patrimoniali)
1. La Regione, in conformità ai piani triennale e
annuale, assegna a Laziodisu le seguenti risorse
finanziarie:
a) finanziamento annuo regionale per le spese di
funzionamento e del personale, nella misura determinata
dalla legge regionale di bilancio;
b) finanziamento annuo regionale per l’attuazione degli
interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati
all’articolo 6, nella misura determinata dalla legge
regionale di bilancio;c) gettito della tassa di
abilitazione all’esercizio professionale di cui
all’articolo 190 del regio decreto 31 agosto 1933, n.
1592 (Approvazione del testo unico delle leggi
sull’istruzione superiore) e successive modifiche,
percepito dalla Regione ai sensi dell’articolo 121 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della
L. 22 luglio 1975, n. 382);
d) gettito della tassa regionale per il diritto allo
studio universitario, istituita ai sensi dell’articolo
3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e
definita dalla Giunta regionale secondo fasce
progressive in ragione del reddito familiare e
aggiornata annualmente al tasso di inflazione
programmato;
e) contributi regionali per il cofinanziamento della l.
338/2000 e successive modifiche;
f) contributi regionali per l’attuazione di specifici
indirizzi relativi al diritto agli studi
universitari;
g) fondi regionali o statali in conto capitale per la
progettazione, la realizzazione, il
potenziamento e la ristrutturazione delle residenze
universitarie e delle altre strutture funzionali al
diritto agli studi universitari;
h) finanziamenti e contributi concessi a qualsiasi
titolo dall’Unione europea, dallo Stato, da enti
pubblici e da altri enti o soggetti privati;
i) rendite, proventi e utili derivanti da operazioni su
beni patrimoniali;
l) lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
m) ulteriori entrate derivanti da sponsorizzazione di
enti e soggetti pubblici o privati.
2. Laziodisu dispone, altresì, di un proprio patrimonio,
costituito dai beni immobiliari e mobiliari
di proprietà.
CAPO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ARTICOLO 28
(Disposizioni transitorie relative alla trasformazione
dell’Agenzia per il diritto agli studi
universitari nel Lazio – Laziodisu nell’Ente pubblico
dipendente per il diritto agli studi
universitari del Lazio – Laziodisu)
1. Il commissario straordinario ed il collegio dei
revisori contabili dell’Agenzia per il diritto
agli studi universitari nel Lazio - Laziodisu, di cui
alla l.r. 25/2003 e successive modifiche,
nominati con decreti del Presidente della Regione in
attuazione della deliberazione della Giunta regionale 19
luglio 2005, n. 647, continuano ad operare fino alla
data di insediamento degli organi istituzionali di
Laziodisu, di cui al capo II.
2. A decorrere dalla data di costituzione del consiglio
di amministrazione e del collegio dei revisori contabili
ai sensi degli articoli 14 e 15, Laziodisu subentra
all’Agenzia per il diritto agli studi universitari nel
Lazio - Laziodisu, di cui alla l.r. 25/2003 e successive
modifiche, nella titolarità dei beni mobili ed immobili,
delle risorse strumentali e finanziarie e dei rapporti
giuridici attivi e passivi in essere.
3. A decorrere dalla data indicata al comma 2, i
dipendenti di ruolo dell’Agenzia per il diritto agli
studi universitari nel Lazio - Laziodisu, di cui alla
l.r. 25/2003 e successive modifiche, sono trasferiti nel
ruolo del personale di Laziodisu, di cui al capo II.
Tali dipendenti continuano, senza interruzione, il
rapporto di lavoro regolato dai rispettivi contratti
individuali, secondo la disciplina del contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale del
comparto Regioni-Autonomie locali, e agli stessi si
riconosce a tutti gli effetti l’anzianità maturata
presso l’ente di provenienza.
4. A decorrere dalla data indicata al comma 2, per il
personale, dirigenziale e non dirigenziale, non di ruolo
dell’Agenzia per il diritto agli studi universitari nel
Lazio - Laziodisu, di cui alla l.r. 25/2003 e successive
modifiche, restano in vigore i contratti in essere fino
alla loro naturle scadenza. Tale personale continua
senza interruzione il rapporto di lavoro regolato dai
rispettivi contratti individuali.
ARTICOLO 29
(Estinzione di Pegaso)
1. Il commissario straordinario ed il collegio dei
revisori contabili del consorzio polifunzionale Pegaso,
ente strumentale delle aziende regionali per il diritto
agli studi universitari (Adisu) istituite e disciplinate
dalla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51 (Norme per
l’attuazione del diritto agli studi universitari) e
successive modifiche, nominati con decreti del
Presidente della Regione in attuazione della
deliberazione della Giunta regionale 647/2005,
continuano ad operare fino all’estinzione del suddetto
ente che comunque deve avvenire entro, e non oltre, la
fine della presente legislatura, allo scopo di garantire
il collaudo delle residenze universitarie e delle altre
strutture funzionali al diritto agli studi universitari
finanziate e programmate ai sensi della l. 338/2000 e
successive modifiche. In ogni caso gli incarichi del
commissario straordinario e dei membri del collegio dei
revisori contabili devono concludersi entro la fine
della presente legislatura.
2. Il commissario straordinario indicato al comma 1,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, effettua la ricognizione delle
funzioni del consorzio polifunzionale Pegaso, del
personale di ruolo in servizio, delle risorse
finanziarie e patrimoniali, immobiliari e mobiliari,
nonché di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi
esistenti.
3. La Giunta regionale, dopo la costituzione, ai sensi
degli articoli 14 e 15, del consiglio di amministrazione
e del collegio dei revisori contabili di Laziodisu,
fermo restando quanto stabilito al comma 1, con propria
deliberazione da pubblicare sul Bollettino ufficiale
della Regione, trasferisce a Laziodisu le funzioni, il
personale e le risorse risultanti dalla ricognizione
effettuata ai sensi del comma 2 e dichiara l’estinzione
del consorzio polifunzionale Pegaso.
4. A decorrere dalla data di pubblicazione della
deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3,
Laziodisu subentra al consorzio polifunzionale Pegaso
nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi
in essere e assicura la continuità delle funzioni già
svolte dal consorzio stesso nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) le attività inerenti alla manutenzione straordinaria
delle residenze universitarie e delle altre strutture
funzionali al diritto agli studi universitari oltre il
limite di spesa fissato dal piano annuale ai sensi
dell’articolo 10, comma 2, lettera h), nonché le
attività inerenti alla
progettazione, alla realizzazione, al potenziamento e
alla ristrutturazione delle residenze
universitarie e delle altre strutture funzionali al
diritto agli studi universitari, comprese quelle di cui
alla l. 338/2000 e successive modifiche, sono espletate
da un’apposita struttura centrale di Laziodisu;
b) le attività inerenti alla gestione e manutenzione
ordinaria degli alloggi, delle residenze
universitarie e delle altre strutture funzionali al
diritto agli studi universitari, nonché le
attività inerenti alla manutenzione straordinaria delle
residenze universitarie e delle altre
strutture funzionali al diritto agli studi universitari
nel limite di spesa fissato dal piano
annuale ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera h),
sono espletate dalle Adisu, le quali
provvedono, altresì, ad erogare, anche mediante
convenzioni con i comuni sede dell’università o
dell’istituzione di riferimento e con le associazioni
studentesche, dei proprietari e degli inquilini, nonché
con gli enti pubblici o privati senza fini di lucro, che
garantiscono condizioni contrattuali di locazione
conformi agli indirizzi fissati da Laziodisu, il
servizio per le locazioni delle strutture immobiliari
rivolto agli studenti con compiti di:
1) collegamento tra i locatori e gli studenti;
2) informazione e supporto nella ricerca di alloggi,
nonché di consulenza nella stipulazione dei contratti a
canone agevolato per studenti fuori sede non beneficiari
dei servizi abitativi, attuati in collaborazione con i
comuni sede dell’università di riferimento, le
associazioni degli inquilini e dei proprietari;
3) assistenza legale agli studenti che denunciano
situazioni di locazione non regolare.
5. I dipendenti di ruolo del consorzio polifunzionale
Pegaso, trasferiti con la deliberazione della Giunta
regionale di cui al comma 3, sono iscritti nel ruolo del
personale di Laziodisu ed assegnati alla struttura
centrale preposta all’espletamento delle attività
indicate al comma 4, lettera a).
Tali dipendenti continuano, senza interruzione, il
rapporto di lavoro regolato dai rispettivi contratti
individuali, secondo la disciplina del contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale del
comparto Regioni-Autonomie locali, e agli stessi si
riconosce a tutti gli effetti l’anzianità maturata
presso l’ente di provenienza.
ARTICOLO 30
(Prima designazione dei rappresentanti degli studenti in
seno ai comitati territoriali delle Adisu)
1. In fase di prima applicazione, e comunque entro e non
oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i rappresentanti degli studenti di
cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), sono
designati, previa elezione, dai rappresentanti degli
studenti in seno ai consigli di facoltà, riuniti in
assemblea convocata dal commissario straordinario
dell’Agenzia per il diritto agli studi universitari nel
Lazio – Laziodisu, di cui alla l.r. 25/2003 e successive
modifiche,
d’intesa con il rettore dell’università statale di
riferimento, con voto ponderato in relazione al numero
degli iscritti e durano in carica fino al rinnovo della
rappresentanza studentesca e secondo le modalità
previste per l’elezione degli studenti in seno al senato
accademico.
ARTICOLO 31
(Durata in carica dei direttori generali di Laziodisu e
di Pegaso)
1. In sede di prima applicazione della presente legge:
a) il direttore generale dell’Agenzia per il diritto
agli studi universitari nel Lazio - Laziodisu, di cui
alla l.r. 25/2003 e successive modifiche, è confermato
in qualità di direttore generale di Laziodisu, di cui al
capo II;
b) l’incarico di direttore generale di Pegaso cessa di
diritto alla data del conferimento
dell’incarico di dirigente della struttura centrale di
Laziodisu, di cui all’articolo 29, comma 4, lettera a).
ARTICOLO 32
(Programma operativo e primo piano triennale)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge la Giunta regionale adotta la
proposta del primo piano triennale con le procedure
previste dall’articolo 9.
2. Relativamente all’anno accademico 2008/2009
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all’articolo 20 della l.r. 25/2003 e successive
modifiche.
3. A decorrere dall’anno accademico 2008/2009, le
convenzioni stipulate tra Laziodisu, le università non
statali legalmente riconosciute, gli istituti
universitari e le istituzioni di alta cultura sono
adeguate alle disposizioni della presente legge nel
rispetto delle direttive adottate dalla Giunta regionale
ai sensi dell’articolo 8, comma 3.
ARTICOLO 33
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente
legge si provvede mediante gli stanziamenti degli
appositi capitoli, di cui alle unità previsionali di
base (UPB) F13 e F14, istituiti nel bilancio annuale di
previsione regionale.
2. Il gettito delle tasse di cui all’articolo 27, comma
1, lettere c) e d), è versato direttamente al servizio
tesoreria di Laziodisu.
ARTICOLO 34
(Abrogazioni)
1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 32, comma
2, dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono abrogate le disposizioni normative con essa
incompatibili e, in particolare, le seguenti:
a) la l.r. 25/2003 e successive modifiche;
b) l’articolo 62 della legge regionale 27 febbraio 2004,
n. 2 (legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004);
c) l’articolo 17 della legge regionale 17 febbraio 2005,
n. 9 (legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005);
d) l’articolo 172 della legge regionale 28 aprile 2006,
n. 4 (legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2006).
ARTICOLO 35
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 18 giugno 2008
Marrazzo
|