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Il
Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge, nel rispetto dei vincoli relativi
ai beni culturali, paesaggistici e ambientali nonché
della normativa sulle zone agricole, a partire
dall’intesa sull’atto concernente misure per il rilancio
dell’economia
attraverso l’attività edilizia, pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale del 29 aprile 2009, n. 98, adottata
tra Stato, Regioni ed enti locali, ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento
della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3), disciplina:
a) misure straordinarie ed urgenti nel settore edilizio,
finalizzate a contrastare la crisi economica ed a
favorire l’adeguamento del patrimonio edilizio esistente
alla normativa antisismica, il miglioramento della
qualità architettonica e la sostenibilità
energetico-ambientale del patrimonio stesso, secondo le
tecniche, le disposizioni ed i principi della
bioedilizia;
b) misure urgenti per incrementare e sostenere l’offerta
di edilizia residenziale sovvenzionata e sociale;
c) modalità di coordinamento e di integrazione delle
misure straordinarie ed urgenti di cui alle lettere a) e
b), nell’ambito di programmi integrati di
riqualificazione urbana, di promozione dell’edilizia
residenziale sociale, di ripristino ambientale e di
risparmio energetico;
d) lo snellimento delle procedure in materia urbanistica
tramite le modifiche ovvero le integrazioni alle leggi
regionali 2 luglio 1987, n. 36 Norme in materia di
attività urbanistico-edilizia e snellimento delle
procedure) e successive modifiche, 26 giugno 1997, n. 22
(Norme in materia di programmi integrati di intervento
per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed
ambientale del territorio della Regione), 22 dicembre
1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e
successive modifiche e 16 aprile 2009, n. 13
(Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei
sottotetti esistenti).
CAPO II
MISURE STRAORDINARIE PER IL SETTORE EDILIZIO
ARTICOLO 2
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli
interventi di ampliamento e di sostituzione edilizia con
demolizione e ricostruzione degli edifici di cui agli
articoli 3, 4 e 5 per i quali, alla data di entrata in
vigore della presente legge, sia stata presentata al
comune la dichiarazione di ultimazione dei lavori, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia) e
successive modifiche, ovvero che risultino comunque
ultimati ai sensi della normativa previgente, ivi
compresi gli edifici per i quali intervenga il rilascio
del titolo edilizio abilitativo in sanatoria entro il
termine di cui all’articolo 6, comma 4, con esclusione
degli edifici abusivi e degli immobili vincolati ai
sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio
ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.
137) e successive modifiche nonché di quelli situati:
a) nelle zone territoriali omogenee A di cui al decreto
del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 (Limiti
inderogabili di densità edilizia, di altezza, di
distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi
destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e
spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al
verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della
revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17
della legge 6 agosto 1967, n. 765) o, qualora gli
strumenti urbanistici generali non individuino le zone
A, nei tessuti storici tutelati dalle specifiche norme
degli strumenti urbanistici generali o, in mancanza,
negli insediamenti urbani storici individuati dal piano
territoriale paesaggistico regionale (PTPR);
b) nelle zone territoriali omogenee E di cui al decreto
del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968
limitatamente agli edifici rurali con caratteri
storico-tipologici-tradizionali, quali casali e
complessi rurali, che, ancorché non vincolati dal PTPR,
siano stati realizzati in epoca anteriore al 1930 e
registrati in appositi censimenti dai comuni
interessati;
c) nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità
assoluta;
d) nelle aree naturali protette;
e) nelle fasce di rispetto dei territori costieri e dei
territori contermini ai laghi di cui, rispettivamente,
all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, comma 1, della
legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione
paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a
vincolo paesistico) e successive modifiche nonché nelle
fasce di rispetto delle acque interne;
f) nelle zone di rischio molto elevato ed elevato
individuate dai piani di bacino o dai piani stralcio di
cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo) e successive modifiche e alla legge regionale 7
ottobre 1996, n. 39 (Disciplina Autorità dei bacini
regionali) e successive modifiche, adottati o approvati,
fatta eccezione per i territori ricadenti nei
comprensori di bonifica in cui la sicurezza del regime
idraulico è garantita da sistemi di idrovore;
g) nelle aree con destinazioni urbanistiche relative ad
aspetti strategici ovvero al sistema della mobilità,
delle infrastrutture e dei servizi pubblici generali;
h) nelle fasce di rispetto delle strade statali,
ferroviarie e autostradali.
2. Relativamente alle zone agricole, resta fermo quanto
previsto dagli articoli 55 e seguenti della l.r. 38/1999
e successive modifiche, fatto salvo quanto previsto per
l’ampliamento della volumetria residenziale
dall’articolo 3, comma 1, lettera a) nonché, per gli
interventi di recupero degli edifici esistenti,
dall’articolo 5, limitatamente ai coltivatori diretti ed
agli imprenditori agricoli, come definiti dall’articolo
2135 del codice civile, iscritti alla sezione speciale
della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e/o loro eredi.
3. I comuni, entro e non oltre novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, possono
individuare, con deliberazione del consiglio comunale,
ambiti del proprio strumento urbanistico nei quali, in
ragione di particolari qualità di carattere urbanistico
ed architettonico, limitare o escludere gli interventi
previsti nel presente articolo.
4. Ai fini dell’attuazione della presente legge, i
parametri urbanistici ed edilizi della volumetria o
della superficie utile, utilizzati per il calcolo dei
volumi o delle superfici degli edifici esistenti nonché
degli edifici compresi nei piani previsti dalla presente
legge, devono essere gli stessi utilizzati per il
calcolo degli ampliamenti previsti negli articoli 3 e 4.
ARTICOLO 3
(Interventi di ampliamento degli edifici)
1. In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici
ed edilizi comunali vigenti, sono consentiti, previa
acquisizione del titolo abilitativo di cui all’articolo
6, interventi di ampliamento, nei seguenti limiti
massimi relativi alla volumetria esistente o alla
superficie utile:
a) 20 per cento, per gli edifici indicati nell’articolo
2 a destinazione residenziale, uni-plurifamiliari, ivi
comprese le case famiglia di cui alla legge regionale 12
dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione
all’aperture ed al funzionamento di strutture che
prestano servizi socio-assistenziali), e di volumetria
non superiore a 1000 metri cubi, per un incremento
complessivo massimo, per l’intero edificio, di 200 metri
cubi ovvero di 62,5 metri quadrati;
b) 10 per cento per gli edifici di cui all’articolo 2 a
destinazione non residenziale per l’artigianato, la
piccola industria e gli esercizi di vicinato, come
definiti dall’articolo 24, comma 1, lettera a), n. 1
della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33, di
superficie non superiore a 1000 metri quadrati, purché
venga mantenuta la specifica destinazione d’uso per
almeno dieci anni e gli interventi siano subordinati
all’installazione o al miglioramento dei sistemi di
abbattimento degli inquinanti, al monitoraggio delle
emissioni, al risparmio energetico e allo studio di
materiali e procedure innovative che possano ridurre
l’impatto ambientale.
2. Gli ampliamenti di cui al comma 1 sono consentiti
soltanto:
a) in adiacenza al corpo di fabbrica dell’edificio, con
esclusione ella sopraelevazione, ad eccezione degli
interventi previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera
f), della l.r. 13/2009, come modificata dalla presente
legge ovvero degli interventi di realizzazione del tetto
con pendenza massima delle falde pari al 35 per cento,
utilizzando il sottotetto;
b) nel rispetto delle distanze e delle altezze previste
dalla normativa vigente;
c) in relazione alle zone classificate a rischio sismico
1 e 2, per gli edifici dotati della certificazione
antisismica, qualora realizzati successivamente
all’attribuzione della suddetta classificazione.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera c),
per gli edifici realizzati in zone classificate a
rischio sismico gli ampliamenti di cui al comma 1 sono
consentiti esclusivamente a condizione che l’intero
edificio sia adeguato alla normativa antisismica. In tal
caso, qualora 1’ampliamento di cui al comma 1 riguardi
edifici ricadenti nella zona sismica 1 o sottozona
sismica 2a, come individuate dalla deliberazione della
Giunta regionale 22 maggio 2009, n. 387, lo stesso è
consentito, con riferimento a quelli di cui al comma 1,
lettera a), nel limite massimo del 35 per cento della
volumetria esistente o della superficie utile per un
incremento complessivo massimo per 1’intero edificio di
350 metri cubi ovvero di 110 metri quadrati e, per
quelli di cui al comma 1, lettera b), nel limite massimo
del 20 per cento della superficie utile.4. Gli
ampliamenti di cui al comma 1 devono essere realizzati
nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale
e regionale in materia di sostenibilità
energetico-ambientale e di bioedilizia e, in
particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell’edilizia) nonché dalla legge
regionale 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali
in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia)
e successive modifiche.
5. La realizzazione degli ampliamenti di cui al comma 1
è subordinata:
a) all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria
e secondaria, ovvero al loro adeguamento, in relazione
al maggior carico urbanistico connesso al previsto
aumento di volume o di superficie utile degli edifici
esistenti, nonché dei parcheggi pertinenziali, fatto
salvo quanto previsto dal
comma 6;
b) alla predisposizione del fascicolo del fabbricato,
secondo quanto previsto dalla legge regionale 12
settembre 2002, n. 31 (Istituzione del fascicolo del
fabbricato) e successive modifiche e dal relativo
regolamento regionale di attuazione 14 aprile 2005, n.
6, ovvero dagli specifici regolamenti comunali, qualora
adottati.
6. Esclusivamente per le opere di urbanizzazione
secondaria, come individuate dall’articolo 3 del decreto
del Ministro per il lavori pubblici 2 aprile 1968,
qualora venga comprovata l’impossibilità del loro
adeguamento, i titoli edilizi abilitativi sono
subordinati al pagamento, oltre che degli oneri
concessori, di un contributo straordinario proporzionale
al valore delle opere stesse, pari al 50 per cento del
valore degli oneri corrispondenti, secondo quanto
stabilito con apposita deliberazione del comune. Le
risorse derivanti dai contributi straordinari sono
destinate dai comuni all’adeguamento dei servizi nei
territori interessati dagli interventi. Qualora gli
interventi di
ampliamento siano realizzati negli ambiti interessati da
piani di recupero, le risorse derivanti dai contributi
straordinari, sono destinati ai consorzi di autorecupero,
al fine della realizzazione delle opere di
urbanizzazione a scomputo. Per i fini di cui al presente
comma i comuni individuano nuove aree, prevalentemente
contermini alle zone ove ricadono gli interventi, per
adeguare gli standard urbanistici.
7. Gli ampliamenti di cui al comma 1 non si cumulano con
gli ampliamenti eventualmente consentiti da altre norme
vigenti o dagli strumenti urbanistici comunali sui
medesimi edifici. Nel caso di edifici a destinazione
residenziale e non, gli ampliamenti consentiti alle
singole unità immobiliari non possono superare
cumulativamente i limiti di cui al comma 1.
8. La destinazione d’uso degli edifici di cui al comma 1
deve essere mantenuta per cinque anni dalla
dichiarazione di ultimazione dei lavori relativi agli
interventi di ampliamento.
9. In ordine alle necessità di interventi di ampliamento
della prima casa, viene riconosciuta ai comuni la
facoltà di consentire con delibera del consiglio
comunale, adottata entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, una riduzione
fino al massimo del 30 per cento del contributo dovuto
in riferimento agli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria.
ARTICOLO 4
(Interventi di sostituzione edilizia con demolizione e
ricostruzione degli edifici)
1. In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici
ed edilizi comunali vigenti sono consentiti, con
esclusione delle zone C del decreto del Ministro per i
lavori pubblici 2 aprile 1968, previa acquisizione del
titolo abilitativo di cui all’articolo 6, interventi di
sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione
degli edifici di cui all’articolo 2 a destinazione
residenziale per almeno il 75 per cento, con ampliamento
entro il limite del 35 per cento della volumetria o
della superficie utile esistente. L’altezza degli
edifici non può superare l’altezza massima degli edifici
contermini, fermo restando il rispetto delle distanze
previste dalla normativa vigente.
2. Gli edifici di cui al comma 1 sono ricostruiti in
conformità alla normativa antisismica.
3. Gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui
al comma 1 devono essere realizzati nel rispetto di
quanto previsto dalla normativa statale e regionale in
materia di sostenibilità energetico-ambientale e di
bioedilizia e, in particolare, dal d.lgs. 192/2005
nonché dalla l.r. 6/2008 e in modo che la prestazione
energetica risulti inferiore del 10 per cento rispetto
ai valori limite per il fabbisogno annuo di energia
fissati dal d.lgs. 192/2005
ovvero rispetto agli eventuali limiti più restrittivi
definiti dal protocollo regionale sulla bioedilizia di
cui all’articolo 7 della l.r. 6/2008.
4. La realizzazione degli interventi di demolizione e
ricostruzione di cui al comma 1 è subordinata:
a) all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria
e secondaria ovvero al loro adeguamento in relazione al
maggior carico urbanistico connesso al previsto aumento
di volume o di superficie degli edifici esistenti,
nonché dei parcheggi pertinenziali;
b) alla predisposizione del fascicolo del fabbricato,
secondo quanto previsto dalla l.r. 31/2002 e dal r.r.
6/2005, ovvero dagli specificiregolamenti comunali,
qualora adottati;
c) alla realizzazione di interventi di piantumazione di
essenze arboree e vegetazionali che interessino almeno
il 25 per cento dell’area di pertinenza dell’intervento
di sostituzione edilizia.
5. Gli ampliamenti di cui al comma 1 non si cumulano con
gli ampliamenti eventualmente consentiti da altre norme
vigenti o dagli strumenti urbanistici comunali sui
medesimi edifici.
6. Nei comuni destinatari del fondo regionale per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui
all’articolo 14 della legge regionale 6 agosto 1999, n.
12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e
locali in materia di edilizia residenziale pubblica)
l’intervento di sostituzione edilizia, se volto alla
realizzazione di ulteriori unità immobiliari rispetto a
quelle preesistenti, è, altresì, subordinato all’obbligo
di destinare il 25 per cento delle unità immobiliari
aggiuntive alla locazione a canone concordato di cui
all’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.
431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli
immobili adibiti ad uso abitativo) e successive
modifiche per un periodo non inferiore a otto anni.
7. Al fine di promuovere la qualità edilizia ed
architettonica degli edifici di cui al presente articolo
e dell’ambiente urbano, nel caso in cui il soggetto
proponente l’intervento di sostituzione edilizia
provveda mediante la procedura del concorso di
progettazione, con l’assistenza degli ordini
professionali competenti, l’ampliamento di cui al comma
1 è aumentato al 40 per cento, purché l’intervento sia
realizzato sulla base del progetto vincitore del
concorso.
8. In ordine alle necessità di interventi di cui ai
commi 1 e 2 adottati in riferimento alla prima casa è
riconosciuta ai comuni la facoltà di consentire con
delibera del consiglio comunale, adottata entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, una riduzione fino al massimo del 30 per cento
del contributo dovuto in riferimento agli oneri di
urbanizzazione
primaria e secondaria.
ARTICOLO 5
(Interventi di recupero degli edifici esistenti)
1. In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici
ed edilizi comunali vigenti, sono consentiti, previa
acquisizione del titolo abilitativo di cui all’articolo
6:
a) interventi di recupero per fini residenziali dei
volumi accessori degli edifici di cui all’articolo 2,
comma 2, a destinazione residenziale per almeno il 75
per cento e con volumetria non superiore a 1000 metri
cubi, limitatamente al 20 per cento del volume o della
superficie, fino ad un massimo di 200 metri cubi ovvero
di 62,5 metri quadrati;
b) interventi di recupero di parti accessorie degli
edifici di cui all’articolo 2, comma 2, a destinazione
prevalentemente residenziale, ubicati in zone destinate
urbanisticamente all’agricoltura, a favore del
coltivatore diretto e dell’imprenditore agricolo, così
come definito dall’articolo 2135 del codice civile,
iscritti alla sezione speciale della Camera di
commercio, industria artigianato e agricoltura e/o loro
eredi.
2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1,
lettera a), è subordinata all’esistenza delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria ovvero al loro
adeguamento, in relazione al maggior carico urbanistico
connesso alla trasformazione a destinazione
residenziale.
3. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere
realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa statale e regionale in materia di
sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e,
in particolare, dal d.lgs. 192/2005 nonché dalla l.r.
6/2008 e in modo che la prestazione energetica risulti
inferiore del 10 per cento rispetto ai valori limite per
il fabbisogno annuo di energia fissati dal d.lgs.
192/2005 ovvero rispetto agli eventuali limiti più
restrittivi definiti dal protocollo regionale sulla
bioedilizia di cui all’articolo 7 della l.r. 6/2008.
4. Gli interventi di cui al comma 1 non sono cumulabili
con quelli previsti dagli articoli 3 e 4.
ARTICOLO 6
(Titoli abilitativi e termini per la presentazione delle
domande)
1. Fermi restando i nulla osta, le autorizzazioni ed
ogni altro atto di assenso comunque denominato previsti
dalla normativa statale e regionale vigente e fatto
salvo quanto previsto dal comma 2, gli interventi
straordinari di cui agli articoli 3, 4 e 5 sono
consentiti previa denuncia di inizio attività (DIA) ai
sensi dell’articolo 23 del d.p.r. 380/2001 e successive
modifiche, fermo restando quanto dovuto a titolo di
oneri concessori ai sensi della normativa vigente. Per
gli interventi straordinari da realizzare nei territori
ricadenti nei comprensori di bonifica previsti
dall’articolo 2, comma 1, lettera e), ai fini
dell’ottenimento del titolo edilizio abilitativo deve
essere, altresì, acquisito il parere del competente
consorzio di bonifica, da rendersi entro novanta giorni
dalla richiesta, decorsi i quali si intende
favorevolmente reso.
2. Gli interventi straordinari di sostituzione edilizia
con demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 4,
di volumetria superiore a 3.000 metri cubi, sono
consentiti previa acquisizione del permesso di costruire
ai sensi dell’articolo 20 del d.p.r. 380/2001 e
successive modifiche, fermi restando gli adempimenti di
cui al comma 1 in ordine agli oneri concessori.
3. Ai fini della corresponsione degli oneri concessori
di cui ai commi 1 e 2, i comuni possono, con apposita
deliberazione, applicare una riduzione, limitatamente al
costo di costruzione, fino a un massimo del 30 per
cento.
4. La DIA e le domande di concessione del permesso di
costruire di cui al comma 2 devono essere presentate a
partire dalla scadenza del termine di novanta giorni di
cui all’articolo 2, comma 3 ed entro il termine di
ventiquattro mesi decorrente dalla medesima scadenza.
5. L’esecuzione dei lavori degli interventi previsti
dalla presente legge deve essere effettuata da imprese
di costruzione in possesso dei requisiti previsti dalla
legge.
ARTICOLO 7
(Programma integrato per il ripristino ambientale)
1. Allo scopo di riqualificare e recuperare i territori
caratterizzati dalla presenza di elevate valenze
naturalistiche, ambientali e culturali, i comuni, sulla
base di iniziative pubbliche o private, anche su
proposta di consorzi, imprese e cooperative con
documentata capacità tecnico-organizzativa ed economica
adeguata all’importo dei lavori oggetto della proposta
medesima, adottano, ai sensi della l.r. 22/1997,
programmi integrati finalizzati al ripristino ambientale
e all’incremento della dotazione di standard
urbanistici, mediante la demolizione di porzioni di
tessuti edilizi o di singoli edifici legittimamente
realizzati in aree sottoposte a vincoli ambientali,
paesaggistici e in aree naturali protette.
2. Il programma integrato prevede, disponendone la
contestuale attuazione:
a) la demolizione, a carico dei proprietari, delle
porzioni di tessutiedilizi o dei singoli edifici e la
cessione a titolo gratuito al comune dell’area oggetto
del ripristino ambientale e della riqualificazione della
stessa;
b) la traslazione, previa localizzazione, delle
volumetrie degli edifici demoliti in altre aree esterne
a quelle vincolate di cui al comma 1, facendo ricorso
anche al cambio di destinazione d’uso rispetto agli
edifici demoliti, alla modifica delle destinazioni
urbanistiche vigenti e all’aumento della capacità
edificatoria;
c) un incremento premiale fino ad un massimo del 50 per
cento del volume degli edifici demoliti, in proporzione
alla dotazione straordinaria di standard urbanistici
proposta nel programma. Per i soli comuni del litorale
marittimo l’incremento potrà essere portato fino al 60
per cento, a condizione che la nuova destinazione sia
turistico-ricettiva ai sensi della legge regionale 6
agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico
laziale.
Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14
“Organizzazione delle funzioni a livello regionale e
locale per la realizzazione del decentramento
amministrativo”) e successive modifiche, con durata non
inferiore a venti anni.
3. Gli interventi previsti dal programma integrato
devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto
dalla normativa statale e regionale in materia di
sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia ed,
in particolare, dal d.lgs. 192/2005 nonché dalla l.r.
6/2008 e successive modifiche e in modo che la
prestazione energetica risulti inferiore del 10 per
cento rispetto ai valori limite per il fabbisogno annuo
di energia fissati dal d.lgs. 192/2005 ovvero rispetto
agli eventuali limiti più restrittivi definiti dal
protocollo regionale sulla bioedilizia di cui
all’articolo 7 della l.r. 6/2008.
4. I comuni individuano, con deliberazione del consiglio
comunale, gli ambiti destinati al ripristino ambientale
e quelli destinati ad accogliere gli interventi di
ricostruzione con riferimento allo strumento urbanistico
vigente, individuando questi ultimi prioritariamente
nelle zone B di cui al decreto del Ministro per i lavori
pubblici del 2 aprile 1968, con esclusione dei centri
storici e delle zone a destinazione agricola, fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, della
l.r. 22/1997 e successive modifiche e definiscono,
altresì, i criteri e gli indirizzi per l’attuazione dei
programmi integrati per il ripristino ambientale.
5. I programmi integrati di cui al presente articolo
assumono carattere di rilevante valenza urbanistica,
possono riguardare anche aree libere e singole funzioni
urbanistiche, ma non possono comunque interessare le
destinazioni urbanistiche che attengono ad aspetti
strategici dello strumento urbanistico vigente o
adottato, ovvero il sistema dei servizi pubblici
generali, delle infrastrutture e della mobilità.
ARTICOLO 8
(Programma integrato per il riordino urbano e delle
periferie)
1. Per riqualificare gli ambiti urbani e le periferie
con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi
disorganici o incompiuti nonché di edifici isolati a
destinazione industriale dismessi, parzialmente
utilizzati o degradati, i comuni, sulla base di
iniziative pubbliche o private, adottano, ai sensi della
l.r. 22/1997, programmi integrati finalizzati
all’incremento degli standard urbanistici e al riordino
del tessuto urbano.
2. Gli interventi previsti dai programmi di cui al comma
1 sono localizzati nei territori in cui si concentrano
gli interventi di ampliamento e sostituzione edilizia
previsti dal presente capo.
3. Il programma integrato può prevedere interventi di
sostituzione edilizia, modifiche di destinazione d’uso
di aree e di immobili e l’incremento fino ad un massimo
del 40 per cento della volumetria o superficie demolita,
a condizione che la istrutturazione urbanistica preveda
una dotazione straordinaria degli standard urbanistici e
delle opere di urbanizzazione primaria, nonché una quota
destinata ad edilizia residenziale sociale. Fatta salva
la dotazione straordinaria degli standard, ai fini
dell’applicazione del presente comma, gli interventi
sugli edifici a destinazione industriale devono essere
dimensionati esclusivamente sulla base della superficie
esistente demolita.
4. Gli interventi previsti dal programma integrato
devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto
dalla normativa statale e regionale in materia di
sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e,
in particolare, dal d.lgs. 192/2005 nonché dalla l.r.
6/2008 e in modo che la prestazione energetica risulti
inferiore del 10 per cento rispetto ai valori limite per
il
fabbisogno annuo di energia fissati dal d.lgs. 192/2005
ovvero rispetto agli eventuali limiti più restrittivi
definiti dal protocollo regionale sulla bioedilizia di
cui all’articolo 7 della l.r. 6/2008.
5. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale,
individuano, con riferimento alle destinazioni dello
strumento urbanistico vigente, gli ambiti territoriali
nei quali realizzare gli interventi previsti,
localizzandoli prioritariamente nelle zone B di cui al
decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968
ovvero, qualora gli interventi riguardino gli edifici
industriali di cui al comma 1, nei relativi lotti di
pertinenza, limitatamente alle aree necessarie alla
localizzazione degli interventi di sostituzione edilizia
e dei relativi standard urbanistici, con esclusione dei
centri storici e delle zone a destinazione agricola,
fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 2, comma 4, della l.r. 22/1997, e
definiscono i criteri e gli indirizzi per l’attuazione
dei programmi integrati per il riordino urbano e delle
periferie.
6. I programmi integrati del presente articolo assumono
carattere di rilevante valenza urbanistica, possono
riguardare anche aree libere e singole funzioni, ma non
possono comunque interessare le destinazioni che
attengono ad aspetti strategici dello strumento
urbanistico vigente o adottato ovvero il sistema dei
servizi pubblici generali, delle infrastrutture e della
mobilità.
ARTICOLO 9
(Misure per la riqualificazione urbanistica)
1. La Regione promuove la formazione degli strumenti
urbanistici anche attuativi o dei programmi di
iniziativa pubblica volti a sviluppare i processi
urbanistici di ripristino ambientale, di riordino urbano
e delle periferie di cui al presente capo, effettuati
sulla base di bandi concorsuali di evidenza pubblica e
mirati ad integrare gli obiettivi strategici pubblici
previsti dai comuni con le proposte di iniziativa
privata ricadenti nelle parti delle città e dei
quartieri oggetto dei piani o dei programmi.
2. Alle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale,
con deliberazione da adottare entro novanta giorni dalla
data di ’entrata in vigore della presente legge,
definisce gli indirizzi ed i criteri per 1’assegnazione
dei contributi per la formazione degli strumenti di cui
al comma 1, tenendo conto di quanto previsto nella legge
regionale 3 novembre 1976, n. 55 (Nuove disposizioni per
agevolare la formazione di strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica. Abrogazione della legge
regionale 7 febbraio 1974, n. 8) e successive modifiche,
fatta salva 1’estensione dei benefici a tutti i comuni
del Lazio.
3. Gli oneri derivanti dai contributi per la formazione
degli strumenti urbanistici di cui al comma 2 gravano
sulle disponibilità del capitolo E 72505.
4. La Regione contribuisce al finanziamento delle opere
per il perseguimento degli obiettivi strategici di cui
al comma 1 previste dai comuni, con le modalità
stabilite nella legge regionale 12 aprile 2007, n. 6
(Interventi straordinari per la riqualificazione
urbanistico ambientale e per il risanamento igienico
sanitario e paesaggistico di ambiti territoriali
individuati dalla Regione caratterizzati da gravi
fenomeni di abusivismo edilizio. Individuazione del
primo ambito comprendente il territorio dei comuni di
Aprilia, Anzio, Ardea, Nettuno e Pomezia). Gli oneri di
cui al presente comma gravano sul capitolo E 74509.
ARTICOLO 10
(Modifica alla legge regionale 16 aprile 2009, n. 13
“Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei
sottotetti esistenti”)
1. La lettera f), del comma 1 dell’articolo 3 della l.r.
13/2009 è sostituita dalla seguente:
“f) sono consentite modificazioni delle altezze di colmo
e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde
esistenti, unicamente al fine di assicurare i parametri
fissati dalla presente legge, a condizione che non
comportino un aumento superiore al 20 per cento della
volumetria del sottotetto esistente.”.
ARTICOLO 11
(Modifiche alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 22
“Norme in materia di programmi integrati di intervento
per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed
ambientale del territorio della Regione”)
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 22/1997 è
sostituito dal seguente:
“1. Il comune adotta i programmi integrati di cui
all’articolo 3, presentati da soggetti pubblici o
privati, entro il termine di sessanta giorni dalla data
di presentazione, ovvero di novanta giorni, qualora
siano in variante allo strumento urbanistico generale.
Il comune può subordinare l’avvio dei programmi in
variante ad un preventivo atto di indirizzo da assumersi
con deliberazione di consiglio.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 22/1997 sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fatto salvo
quanto previsto dal comma 3.”.
3. Al comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 22/1997 le
parole da: “ trascorsi” a: “comma 4” sono soppresse.
4. Al comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 22/1997 le
parole: “Al fine di” sono sostituite dalle seguenti: “In
alternativa ai commi 2 e 3, al fine di”.
5. Prima del comma 1 dell’articolo 3 è inserito il
seguente:
“01. Al fine di garantire il perseguimento degli
obiettivi di qualità edilizia, sicurezza nei luoghi di
lavoro e regolarità contributiva gli interventi della
presente legge sono presentati da soggetti pubblici o
privati associati con soggetti in possesso di capacità
tecnica, organizzativa ed economica adeguati all’importo
dei lavori oggetto della proposta, che, all’atto di
presentazione del programma integrato, dimostrino
l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro
nazionali e territoriali di settore e presentino il
documento unico di regolarità contributiva (DURC).”.
CAPO III
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE
ARTICOLO 12
(Edilizia residenziale sociale. Prime disposizioni per
il diritto all’abitare)
1. In attesa della disciplina organica in materia di
edilizia residenziale sociale, al fine di garantire il
diritto all’abitare, la Regione promuove sul proprio
territorio, con il concorso di enti locali, aziende
pubbliche, fondazioni no profit, imprese sociali, banche
etiche e di altri soggetti senza scopo di lucro nonché
delle imprese di costruzioni e delle cooperative di
abitazione, l’edilizia residenziale sociale, intesa come
disponibilità di alloggi realizzati o recuperati da
operatori pubblici e privati, con il ricorso a
contributi o agevolazioni pubbliche quali esenzioni
fiscali, assegnazioni di aree od immobili, fondi di
garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico, destinati
alla locazione permanente a canone sostenibile o a
riscatto, ai sensi dell’articolo 15, comma 5. Rientra,
altresì, nell’edilizia residenziale sociale l’albergo
sociale, consistente in una struttura residenziale in
grado di fornire una sistemazione alloggiativa
temporanea con servizi e spazi comuni.
2. Nelle aree ad alta tensione abitativa e in relazione
alle fasce di popolazione più esposte al disagio
abitativo la Regione, per le finalità di cui al comma 1,
si avvale, oltre che dei soggetti di cui al medesimo
comma 1, delle ATER mediante la stipula di contratti di
servizio, per la definizione di tutti i rapporti
funzionali, prestazionali, economici e finanziari.
3. L’edilizia residenziale sociale è realizzata da
operatori pubblici e privati tramite l’offerta di
alloggi in locazione o a riscatto, in modo da garantire
l’integrazione di diverse fasce sociali e il
miglioramento delle condizioni di vita dei destinatari,
anche attraverso la realizzazione di un progetto sociale
di comunità ambientalmente e socialmente sostenibile con
il supporto di strumenti e servizi per la riduzione
dell’impatto ambientale, l’istruzione, la salute, il
lavoro e l’educazione ambientale.
4. Sono definiti gestori di edilizia residenziale
sociale i soggetti, pubblici e privati, che gestiscono
alloggi di edilizia residenziale sociale di proprietà
pubblica, affidati a seguito di procedure di evidenza
pubblica nonché di proprietà privata. I gestori di
edilizia residenziale sociale sono iscritti in un elenco
regionale, la cui tenuta è curata dall’assessorato
regionale competente in materia di politiche della casa.
Il regolamento previsto dal comma 5 disciplina i criteri
e le modalità per l’iscrizione all’elenco e per la
tenuta dello stesso.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge la Giunta regionale adotta un
regolamento, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera
b), dello Statuto, per la disciplina dei criteri di
attuazione e gestione degli interventi di edilizia
residenziale sociale, dei requisiti per l’accesso e la
permanenza nella stessa, dei criteri per la
determinazione del canone sostenibile e dei criteri e
delle modalità per l’iscrizione all’elenco dei gestori
di edilizia residenziale sociale e per la tenuta dello
stesso. Il regolamento è adottato sentita la competente
commissione consiliare, le organizzazioni sindacali
degli inquilini più rappresentative nel territorio
regionale, le associazioni di categoria delle imprese di
costruzioni e delle cooperative di abitazione nonché le
associazioni presenti sul territorio interessate alle
problematiche del disagio abitativo.
ARTICOLO 13
(Indirizzi ai comuni per garantire il passaggio da casa
a casa di particolari categorie sociali)
1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di
garantire il passaggio da casa a casa dei soggetti
aventi i requisiti di cui all’articolo 1 della legge 8
febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del
disagio abitativo per particolari categorie sociali) e
delle famiglie oggetto di azioni di rilascio per
morosità collocate utilmente nelle graduatorie comunali
per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, i comuni individuati nell’articolo 1 della l.
9/2007 possono istituire apposite commissioni per
promuovere l’eventuale graduazione delle azioni di
rilascio da parte della competente autorità giudiziaria
ordinaria.
2. I comuni disciplinano il funzionamento e la
composizione delle commissioni di cui al comma 1,
garantendo la presenza, previa intesa con le
amministrazioni statali di appartenenza, di un
rappresentante della prefettura e di un rappresentante
della questura competenti per territorio, dei
rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli
inquilini e dei rappresentanti delle associazioni di
proprietà edilizia maggiormente rappresentative
individuate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della l.
431/1998 e successive modifiche e della convenzione
nazionale sottoscritta ai sensi del medesimo articolo 4,
comma 1, in data 8 febbraio 1999 e successive modifiche,
nonché di un rappresentante dell’ATER competente
territorialmente.
ARTICOLO 14
(Misure a sostegno dei soggetti che hanno contratto o
contrarranno mutui per l’acquisto della prima casa e per
l’autorecupero)
1. Per sostenere gli individui che hanno contratto o
intendono contrarre un mutuo finalizzato all’acquisto,
alla costruzione, al recupero o all’autorecupero della
prima casa, la Regione promuove misure di sostegno e
garanzia.
2. Accanto al fondo di solidarietà per i mutui istituito
dall’articolo 13 della legge regionale 24 dicembre 2008,
n. 31 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009)
è istituito, a favore dei nuclei familiari con un
reddito ISEE fino a 40 mila euro che non presentano
sufficienti garanzie per l’accensione di mutui, un fondo
di garanzia finalizzato a consentire l’accesso al mutuo.
I soggetti di cui al presente articolo non devono
possedere altri immobili di proprietà nella Regione
Lazio e il mutuo da contrarre non può essere superiore a
quindici volte il loro reddito ISEE. Con apposita
delibera di Giunta regionale sono stabiliti i requisiti
per l’identificazione dei nuclei familiari interessati e
la modalità di funzionamento del fondo la cui gestione è
affidata a Sviluppo Lazio o a sue controllate.
3. Le misure di cui al comma 1 e 2 sono rivolte anche
alle cooperative di autorecupero di immobili pubblici.
Per accedere a tali misure è necessario che almeno 2/3
dei soci della cooperativa abbiano almeno un reddito
ISEE inferiore a 40 mila euro. Il fondo previsto al
comma 2 può essere anche utilizzato per l’accensione di
mutui individuali o la trasformazione dei mutui
intrapresi dalle cooperative di autorecupero in mutui
individuali e comunque finalizzati all’autorecupero di
immobili pubblici.
4. Le risorse di cui al fondo di garanzia previsto dal
comma 2 sono utilizzate, fino a un limite massimo del 25
per cento della disponibilità annuale, per la
concessione di contributi a favore dei nuclei familiari,
anche monoparentali, costituiti da persone
ultrasessantacinquenni con reddito ISEE, riferito
all’intero nucleo familiare, inferiore o uguale a 25
mila euro, per ristrutturare o adeguare gli immobili di
proprietà, destinati a prima casa, al fine della messa
in sicurezza e adeguamento degli impianti tecnologici ed
igienici, dell’incremento del risparmio energetico,
dell’eventuale abbattimento delle barriere
architettoniche e dell’installazione di apparecchiature
di telesoccorso e telecontrollo.
5. Per la copertura delle spese previste dal presente
articolo si provvede con appositi fondi previsti
dall’articolo 13 della l.r. 31/2008 e dall’articolo 75
della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo al
fondo speciale di garanzia per la casa.
ARTICOLO 15
(Programmazione regionale dell’edilizia residenziale
sociale e piano straordinario decennale di edilizia
sovvenzionata)
1. Al fine di garantire sul territorio regionale i
livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il
pieno sviluppo della persona umana, in attesa della
riforma generale della disciplina dell’edilizia
residenziale pubblica, la Regione predispone un’organica
programmazione di interventi per l’edilizia residenziale
sociale, tenendo conto in primo luogo delle necessità
segnalate dai comuni definiti ad alta tensione abitativa
e promuove un piano straordinario decennale di
interventi finalizzati in particolare alla manutenzione
e realizzazione di edilizia sovvenzionata anche
attraverso il recupero di edifici dismessi, assicurando
il coordinamento dei soggetti
pubblici e privati e del terzo settore. In questo quadro
la Regione promuove, d’intesa con i comuni interessati,
il censimento delle realtà di emergenza alloggiativa
presenti al fine di promuovere nei confronti dei nuclei
interessati l’applicazione della disposizione di cui al
comma 4, lettera a).
2. Nella programmazione regionale di cui al comma 1 sono
ricompresi, in particolare, gli interventi comunque
rivolti all’incremento dell’offerta abitativa da
destinare prioritariamente a nuclei familiari a basso
reddito e ad altri soggetti in condizioni sociali ed
economiche svantaggiate, come individuati, anche in sede
di finanziamento degli interventi stessi, da apposita
deliberazione della Giunta regionale.
3. Nell’ambito dell’edilizia residenziale sociale
ricadono sia gli alloggi destinati alla locazione a
canone sostenibile di cui all’articolo 1, commi 258,
259, 285 e 286 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato- Legge finanziaria 2008) sia gli
alloggi sociali come definiti e disciplinati dal decreto
del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008
(Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione
dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi
degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della
Comunità europea).
4. Per le finalità di cui al comma 1 ed in base
all’intesa ai sensi all’articolo 8, comma 6, della l.
131/2003 tra Stato, Regioni ed enti locali, sull’atto
concernente misure per il rilancio dell’economia
attraverso l’attività edilizia, come pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale 29 aprile 2009 n. 98, la Regione
individua una serie di strumenti per garantire a tutti i
soggetti di cui al comma 1 il diritto all’abitare
attraverso:
a) interventi di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata a totale carico del soggetto pubblico
volti ad aumentare la disponibilità di alloggi destinati
alla fasce sociali più deboli;
b) interventi di edilizia agevolata e convenzionata
realizzati da imprese di costruzioni e cooperative di
abitazione destinati alla locazione o alla proprietà;
c) interventi di edilizia residenziale sociale volti ad
aumentare la disponibilità di alloggi posti in affitto a
canone sostenibile o a riscatto così come definito nel
comma 5 promossi sia da soggetti pubblici che privati e
destinati alle fasce sociali non in grado di accedere
alla locazione nel libero mercato;
d) interventi volti a sostenere le fasce sociali in
difficoltà nell’accesso alla prima casa sul libero
mercato, sia nell’acquisto che nella locazione.
5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 70 della
l.r. 31/2008, la locazione degli alloggi di edilizia
residenziale sociale, anche agevolata, può essere
trasformata in riscatto, purché sia garantita per
l’inquilino la possibilità di scelta qualora voglia
rimanere in affitto. Qualora l’inquilino non eserciti il
diritto al riscatto esso verrà esercitato dall’ATER del
territorio di competenza che continuerà a garantire
all’inquilino il diritto alla locazione nei limiti e
secondo i criteri e le modalità da definire in sede di
applicazione della previsione contenuta nell’articolo
15, comma 2, lettera c), della legge regionale 3
settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali
operanti in materia di edilizia residenziale pubblica).
6. Nelle more dell’istituzione di uno specifico tributo
regionale ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7
della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione
dell’articolo 119 della Costituzione), il 5 per cento
del gettito della tassa automobilistica è destinato, a
partire dall’esercizio finanziario 2010, all’attuazione
degli interventi di cui al piano straordinario decennale
di edilizia sovvenzionata.
ARTICOLO 16
(Misure urgenti per gli immobili della Regione, delle
ATER, degli altri enti dipendenti della Regione e degli
enti locali)
1. Al fine di incrementare l’offerta di alloggi sociali,
la Regione, le ATER e gli altri enti dipendenti dalla
Regione e gli enti locali, in deroga alle previsioni
degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e ai
regolamenti edilizi, possono eseguire sugli edifici di
loro proprietà, sia a destinazione non residenziale che
residenziale, rispettivamente, il cambio di destinazione
ad uso residenziale, con o senza opere, nonché il
frazionamento di unità abitative con il rispetto della
superficie minima stabilita nel regolamento edilizio
che, in assenza di specifica previsione, non può essere
inferiore a 38 metri quadrati. Le ATER e gli enti locali
possono, altresì, utilizzare, in deroga alle previsioni
degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e ai
regolamenti edilizi, anche al fine di realizzare alloggi
privi di barriere architettoniche, i piani terra liberi
degli edifici di loro proprietà non oggetto dei vincoli
di tutela prevista dalla legislazione vigente o degli
strumenti urbanistici.
2. Negli edifici di cui al comma 1 sono altresì
consentiti gli interventi di ampliamento e di
sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione di
cui al capo II, nel rispetto dei limiti ivi previsti.
3. Gli interventi previsti dal comma 2 sono realizzati
dalla Regione, dalle ATER, dagli altri enti dipendenti
dalla Regione e dagli enti locali nel rispetto e
salvaguardia delle caratteristiche
storico-architettoniche degli edifici e dell’impianto
urbanistico.
4. Nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1
comportino una modifica della destinazione d’uso, gli
stessi sono comunicati ai comuni interessati.
ARTICOLO 17
(Riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale
pubblica)
1. I comuni, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle
aree per l’edilizia residenziale pubblica inserite negli
ambiti urbanistici compresi nei piani di zona, anche in
eccedenza del fabbisogno abitativo previsto e previa
valutazione della sostenibilità del maggior carico
insediativo, possono
effettuare:
a) l’aumento della previsione edificatoria delle aree
già destinate dallo strumento urbanistico ad edilizia
residenziale pubblica, fermo restando il rispetto dello
standard urbanistico minimo inderogabile riferito al
numero degli abitanti complessivamente insediati, ivi
compresi quelli derivanti dall’incremento;
b) la variazione in edilizia residenziale sociale degli
standard urbanistici, eventualmente eccedenti rispetto a
quanto previsto dal decreto del Ministro per i lavori
pubblici 2 aprile 1968, qualora si accerti, nell’ambito
del piano di zona, il rispetto della misura minima
inderogabile riferita al numero degli abitanti
complessivamente insediati, ivi compresi quelli
derivanti dall’incremento;
c) interventi di ristrutturazione urbanistica.
2. Per le finalità del presente articolo i comuni, in
relazione alle diverse tipologie di intervento, possono
adottare, anche attivando processi partecipativi che
coinvolgano gli abitanti di quartieri interessati:
a) varianti ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile
1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l’acquisizione
di aree fabbricabili per l’edilizia economica e
popolare);
b) le localizzazioni degli interventi con le procedure
di cui all’articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n.
865 (Programmi e coordinamento dell’edilizia
residenziale pubblica; norme ull’espropriazione per
pubblica utilità;
modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n.
1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847;
ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari
nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e
convenzionata);
c) i programmi integrati di cui alla l.r. 22/1997;
d) la variante urbanistica di cui all’articolo 66 bis
della l.r. 38/1999.
3. Alle varianti e ai piani e programmi per la
realizzazione degli interventi di cui al comma 1,
lettere a) e b), ricadenti all’interno degli attuali
perimetri dei piani di zona, anche se decaduti o in
corso di attuazione ai sensi dell’articolo 5 bis del
decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86 (Misure urgenti di
sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di
immobili in condizioni di particolare disagio abitativo
conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio)
convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005,
n. 148 ovvero aventi una diversa destinazione
urbanistica ai sensi degli strumenti urbanistici
generali vigenti, si applica la procedura prevista
dall’articolo 1 della l.r. 36/1987 come modificato dalla
presente legge, salvo quanto previsto dall’articolo 1
bis della medesima l.r. 36/1987, come introdotto dalla
presente legge.
4. I programmi integrati di cui al comma 2, lettera c)
possono comprendere anche aree libere e singole funzioni
urbanistiche, con esclusione di quelle interessate da
destinazioni che attengono ad aspetti strategici dello
strumento urbanistico generale vigente, ovvero al
sistema dei servizi pubblici generali, delle
infrastrutture e della mobilità. I programmi integrati
possono ricomprendere, altresì, le zone indicate
dall’articolo 2, commi 4 e 5, della l.r. 22/1997, per i
fini e con i limiti ivi previsti.
5. Ai soli fini della dotazione di edilizia residenziale
sociale, prevalentemente per le categorie degli anziani
in condizioni sociali ed economiche svantaggiate e degli
studenti fuori sede per assicurare il diritto allo
studio, i comuni possono variare le destinazioni del
proprio strumento urbanistico generale vigente, nel
limite massimo del 10 per cento delle destinazioni
stesse, con esclusione di quelle di cui al comma 1, di
quelle che attengono ad aspetti strategici dello
strumento urbanistico generale vigente, ovvero al
sistema dei servizi pubblici generali, delle
infrastrutture, della mobilità e delle zone agricole,
fatte salve le fattispecie previste al comma 4.
6. Gli interventi previsti negli strumenti di cui al
comma 2 devono essere realizzati nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa statale e regionale in materia
di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia
e, in particolare, dal d.lgs. 192/2005 nonché dalla l.r.
6/2008 e in modo che la prestazione energetica risulti
inferiore del 10 per cento rispetto ai valori limite per
il fabbisogno annuo di energia fissati dal d.lgs.
192/2005 ovvero rispetto agli eventuali limiti più
restrittivi definiti dal protocollo regionale sulla
bioedilizia di cui all’articolo 7 della l.r. 6/2008.
ARTICOLO 18
(Standard per l’edilizia residenziale sociale)
1. Fatto salvo quanto disciplinato dalle norme di
attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, al fine
di soddisfare il fabbisogno di alloggi sociali ed
evitarne la concentrazione in circoscritti ambiti
urbani, negli strumenti urbanistici generali di nuova
formazione e nei relativi strumenti attuativi, nonché
nelle varianti generali di nuova formazione, alle aree
necessarie per la dotazione degli standard urbanistici
di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2
aprile 1968 sono aggiunte le aree o immobili per la
realizzazione degli interventi di edilizia residenziale
sociale, in applicazione dell’articolo 1, commi 258 e
259, della l.244/2007 da cedere gratuitamente da parte
dei proprietari singoli o in forma consortile o
associata, ll’amministrazione comunale.
2. In relazione al tipo di intervento urbanistico, la
cessione gratuita di cui al comma 1 riguarda
prevalentemente le zone C del decreto del Ministro per i
lavori pubblici 2 aprile 1968 ricomprese nei piani
urbanistici attuativi.
3. Nei casi di cui al comma 1 la cessione delle aree per
l’edilizia residenziale sociale è determinata nella
misura minima del 20 per cento dell’area fondiaria
edificabile, fatte salve le cessioni complessive per gli
standard urbanistici. I comuni, al fine di soddisfare il
fabbisogno di
edilizia residenziale sociale, possono incrementare tale
percentuale.
4. Per la realizzazione di edilizia residenziale
sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio, di
miglioramento della qualità ambientale degli
insediamenti, la percentuale di cui al comma 3 è elevata
al 50 per cento, limitatamente alla edificabilità
aggiunta generata dallo strumento urbanistico generale
rispetto alle previgenti previsioni. Sono fatte salve le
maggiori percentuali previste dagli strumenti
urbanistici generali già approvati alla data di entrata
in vigore della presente legge.
5. Nell’ambito delle percentuali di area fondiaria
edificabile destinate all’edilizia residenziale sociale
indicate nei commi 3 e 4, i comuni riservano almeno la
metà delle stesse alla realizzazione di interventi di
edilizia residenziale sovvenzionata.
6. Nell’ambito degli strumenti urbanistici di cui al
comma 1, gli standard di cui al decreto del Ministro per
i lavori pubblici 2 aprile 1968 devono essere
dimensionati con riferimento al numero di abitanti
previsti, ivi compresi quelli derivanti dalla quota per
l’edilizia residenziale sociale.
7. Fatta salva la cessione gratuita delle aree di cui al
presente articolo, ai fini della realizzazione degli
interventi di edilizia residenziale sociale, il comune
può, nell’ambito delle previsioni degli strumenti
urbanistici, consentire un aumento di volumetria
premiale pari alla capacità edificatoria delle aree
fondiarie cedute per l’edilizia residenziale sociale e
stabilire oneri straordinari in relazione all’incremento
del valore immobiliare. Il comune può, con procedure ad
evidenza pubblica, assegnare quota-parte delle aree
acquisite, destinandole ad edilizia libera residenziale
destinata ad affitti a canone concordato o alle altre
forma stabilite dalle vigenti disposizioni in materia di
edilizia residenziale pubblica e sociale.
ARTICOLO 19
(Accelerazioni procedurali per gli interventi di
edilizia residenziale pubblica)
1. Al fine di accelerare la conclusione degli interventi
regionali di edilizia
residenziale pubblica già programmati e finanziati, con
particolare riferimento a quelli attribuiti alle ATER,
assicurando l’efficace utilizzo delle risorse
disponibili, la Regione adotta i provvedimenti necessari
per il concreto avvio del procedimento e per la regolare
esecuzione ed ultimazione degli interventi stessi.
2. In caso di inadempienza delle ATER nell’attuazione
degli interventi di cui al comma 1, la Regione esercita
i poteri sostitutivi previsti dalla l.r. 30/2002.
3. In caso di inadempienza degli enti locali
nell’attuazione degli interventi di cui al comma 1, la
struttura regionale competente, nel rispetto dei
principi di cui all’articolo 49 dello Statuto, accertata
l’inerzia o l’inadempimento del comune, diffida
quest’ultimo a provvedere entro un congruo termine
ovvero a comunicare le motivazioni del ritardo. Decorso
inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le
motivazioni addotte non risultino tali da giustificare
l’inerzia o l’inadempimento, la struttura regionale
competente trasmette gli atti alla Giunta regionale la
quale delibera sull’esercizio dei poteri sostitutivi
attraverso un commissario ad acta, da nominare con
decreto del Presidente della Regione. Il decreto di
nomina è comunicato al comune interessato.
ARTICOLO 20
(Fascicolo del fabbricato di edilizia residenziale
pubblica)
1. I soggetti beneficiari di finanziamento regionale per
l’edilizia residenziale pubblica, ivi compresa
l’edilizia agevolata-convenzionata, devono
curare la redazione del fascicolo del fabbricato
previsto dalla l.r. 31/2002, secondo le modalità
indicate nel r.r. 6/ 2005, ovvero negli specifici
regolamenti comunali, qualora adottati.
2. Il fascicolo del fabbricato deve essere allegato al
quadro tecnico-economico finale dell’intervento; la sua
assenza non consente l’erogazione a saldo del contributo
regionale e la conclusione del procedimento relativo
all’intervento finanziato, ivi compreso, per quanto
riguarda l’edilizia agevolata-convenzionata, il rilascio
degli attestati di possesso dei requisiti soggettivi.
3. La spesa relativa alla redazione del fascicolo del
fabbricato può essere compresa, nella misura
convenzionalmente determinata dalla Regione, fra gli
oneri complementari previsti dal quadro
tecnico-economico di cui al comma 2.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano
applicazione nei riguardi degli interventi che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, non sono
ancora pervenuti ad inizio lavori.
5. Le ATER, per la redazione del fascicolo del
fabbricato di loro esclusiva proprietà e gestione,
possono predisporre proposte programmatiche e richiedere
alla Regione la concessione di contributi nei limiti e
secondo i criteri e le priorità determinati dalla Giunta
regionale con propria deliberazione.
ARTICOLO 21
(Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38
“Norme sul governo del territorio” e successive
modifiche)
1. Al comma 4 dell’articolo 29 della l.r. 38/1999 dopo
le parole: “soddisfacimento dei fabbisogni” sono
inserite le seguenti: “anche abitativi nell’ambito
dell’edilizia residenziale sociale”.
2. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 30 della
l.r. 38/1999 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
“nonché gli interventi di edilizia residenziale sociale
ai sensi dell’articolo 1, commi 258 e 259 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge
finanziaria 2008);”.
3. Dopo l’articolo 53 della l.r. 38/1999 e successive
modifiche è inserito il seguente: “Art. 53 bis
(Indirizzi per la redazione dei regolamenti edilizi)
1. I comuni, in relazione alle specifiche
caratteristiche del paesaggio rurale delle zone
agricole, prevedono nei propri regolamenti edilizi,
oltrea quanto previsto dalla legge regionale 27 maggio
2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di
architettura sostenibile e di bioedilizia) e successive
modifiche e in particolare dall’articolo 6, specifiche
modalità di intervento, prescrivendo l’utilizzo di
materiali e di tecniche costruttive tradizionali volti
al mantenimento delle caratteristiche tipologiche e
architettoniche degli edifici rurali.”.
ARTICOLO 22
(Modifica all’articolo 66bis della l.r. 38/1999)
1. Al comma 1 dell’articolo 66bis della l.r. 38/1999
dopo le parole: “provvede alla formazione e approvazione
dello strumento urbanistico generale” sono inserite le
seguenti: “o di sue varianti”.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 23
(Osservanza degli standard urbanistici)
1. Qualora i comuni, nella formazione dei nuovi
strumenti urbanistici generali, utilizzino, al fine di
migliorare la qualità abitativa, parametri
dimensionali per ogni abitante o stanza equivalente,
insediati o da insediare, superiori a quelli stabiliti
dall’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro per i
lavori pubblici 2 aprile 1968, gli stessi comuni, al
fine di osservare il rispetto degli standard urbanistici
e non diminuire la quantità e la qualità della dotazione
di servizi e verde pubblico nella città o in ciascuna
porzione urbana interessata dalla variante, devono
applicare un proporzionale incremento ai corrispondenti
minimi inderogabili previsti dallo stesso decreto.
2. Sono fatti salvi gli strumenti urbanistici generali
già approvati o adottati alla data di entrata in vigore
della presente legge nonché i relativi strumenti
urbanistici necessari alla loro attuazione, ivi comprese
le varianti ai piani attuativi di cui agli articoli 1 e
1 bis della l.r. 36/1987, come modificata dalla presente
legge.
ARTICOLO 24
(Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria)
1. Al fine di consentire il completamento delle opere di
urbanizzazione primaria delle periferie, i comuni
possono derogare a quanto disposto dall’articolo 17,
commi 1 e 2 della legge regionale 12 settembre 1977, n.
35 (Tabelle parametriche regionali e norme di
applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la
determinazione del contributo per le spese di
urbanizzazione gravante le concessioni edilizie).
ARTICOLO 25
(Procedimenti in corso per il rilascio del titolo
edilizio abilitativo in sanatoria. Nuclei edilizi
abusivi)
1. Al fine di consentire l’applicazione della presente
legge, i soggetti che alla data di entrata in vigore
della stessa abbiano presentato domanda di concessione
del titolo edilizio abilitativo in sanatoria e non si
sia formato il prescritto silenzio assenso nè il comune
abbia provveduto al rilascio del titolo medesimo possono
richiedere al comune stesso la definizione prioritaria
dei relativi procedimenti.
2. I soggetti di cui al comma 1 presentano al comune,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, specifica domanda alla quale sono
allegate la copia della richiesta del titolo edilizio
abilitativo in sanatoria e la dichiarazione che
l’edificio oggetto della richiesta di sanatoria ricada
nei casi previsti dagli articoli 3, 4 e 5. I comuni
definiscono i relativi procedimenti in base all’ordine
cronologico di presentazione delle domande.
3. I comuni, entro quindici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, adottano le
perimetrazioni dei nuclei edilizi abusivi ai sensi della
legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 (Norme concernenti
l’abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi
sorti spontaneamente), e successive modifiche, tenendo
conto delle costruzioni abusive ultimate entro la data
del 31 marzo 2003.
ARTICOLO 26
(Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36
“Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e
snellimento delle procedure” e successive modifiche)
1. L’articolo 1 della l.r. 36/1987 è sostituito dal
seguente:“Art. 1
1. I piani particolareggiati ed i piani di lottizzazione
di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge
urbanistica), i piani di cui alla legge 18 aprile 1962,
n. 167 (Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree
fabbricabili per l’edilizia economica e popolare) e
quelli previsti dall’ articolo 27 della legge 22 ottobre
1971, n. 865, in materia di programmi e coordinamento di
edilizia residenziale pubblica, i piani di recupero del
patrimonio edilizio esistente di cui all’articolo 28
della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia
residenziale), nonché dei nuclei abusivi e i toponimi, i
programmi di intervento di cui all’articolo 11 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per
l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno
dell’occupazione e per la semplificazione dei
procedimenti in materia edilizia) convertito con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e
successive modifiche, i programmi integrati di
intervento di cui alla legge
regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Norme in materia di
programmi integrati di intervento per la
riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del
territorio della regione) nonché ogni ulteriore piano
attuativo dello strumento urbanistico generale non sono
sottoposti ad approvazione regionale quando comportano
le varianti allo strumento urbanistico generale di
seguito elencate:
a) la viabilità primaria per la parte che interessa il
comprensorio oggetto dello strumento attuativo, a
condizione che le modifiche alla stessa apportate non
compromettano l’ attuazione delle previsioni dello
strumento urbanistico generale per la parte esterna al
comprensorio medesimo e non mutino le caratteristiche
della viabilità’ quali risultano fissate da dette
previsioni;
b) l’adeguamento dello strumento urbanistico generale ai
limiti e rapporti fissati dal decreto interministeriale
2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità
edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e
rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati
alle attività collettive, al verde pubblico o a
parcheggi da osservare ai fini della formazione dei
nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli
esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6
agosto 1967, n. 765) e da leggi regionali;
c) il reperimento, all’ esterno dei nuclei edilizi
abusivi oggetto della variante prevista dall’ articolo 1
della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 (Norme
concernenti l’abusivismo edilizio ed il recupero dei
nuclei edilizi sorti spontaneamente) e successive
modifiche, delle aree per il verde, i
servizi pubblici ed i parcheggi quando sussista la
comprovata impossibilità di soddisfare tali esigenze
nell’ambito dei nuclei medesimi;
d) le modifiche del perimetro di comprensori oggetto di
recupero urbanistico ai sensi della l.r. 28/1980 e della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di
controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni,
recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive
modifiche, operate al fine di inserire nel comprensorio
edifici adiacenti;
e) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1 bis,
comma 1, lettera d), il mutamento delle destinazioni
d’uso che non comporti diminuzione nella dotazione di
aree per servizi pubblici o di uso pubblico prevista dai
piani e sia contenuto, per ogni singola funzione
prevista, entro il limite massimo del 30 per cento e non
comporti la realizzazione di organismi edilizi autonomi;
f) le modifiche planovolumetriche che alterano le
caratteristiche tipologiche degli edifici.
2. La deliberazione comunale con la quale si adottano
gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 è
pubblicata nell’albo pretorio del comune e,
successivamente al ricevimento delle eventuali
opposizioni, è inviata, con gli atti che la corredano,
alla Regione che, entro trenta giorni dal ricevimento,
può far pervenire al comune osservazioni sulla
rispondenza degli stessi alle norme della presente
legge.
3. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al
presente articolo sono approvati dal comune con
deliberazione consiliare, che non può essere adottata
prima della scadenza del termine di cui al comma 2. Con
la deliberazione di
approvazione dello strumento urbanistico attuativo il
comune decide sulle eventuali opposizioni pervenute, si
pronuncia con motivazioni specifiche sulle eventuali
osservazioni della Regione trasmettendo alla stessa il
provvedimento di approvazione entro i successivi
quindici giorni.”.
2. Dopo l’articolo 1 della l.r. 36/1987 è inserito il
seguente:
“Art. 1 bis
1. I piani attuativi di cui all’ articolo 1 sono
approvati dal consiglio comunale senza l’applicazione
delle procedure di cui al medesimo articolo 1, commi 2 e
3, quando sono conformi allo strumento urbanistico
generale. I piani attuativi non comportano varianti
quando riguardano:
a) una diversa utilizzazione, sempre ai fini pubblici,
degli spazi destinati a verde pubblico e servizi;
b) le previsioni di spazi per attrezzature pubbliche di
interesse generale, quando l’esigenza di prevedere le
attrezzature stesse nell’ambito
del comprensorio oggetto dello strumento attuativo era
stata riconosciuta in
sede di strumento urbanistico generale;
c) la riduzione delle volumetrie edificabili rispetto a
quelle previste dallo stesso strumento urbanistico
generale, purché contenute entro il 20 per cento;
d) il mutamento delle destinazioni d’uso che non
comporti diminuzione nella dotazione di aree per servizi
pubblici o di uso pubblico prevista dai piani attuativi
e sia contenuto, per ogni singola funzione prevista dal
programma, entro il limite massimo del 10 per cento e
non comporti la realizzazione di organismi edilizi
autonomi;
e) le modifiche all’altezza degli edifici in misura non
superiore a metri 1,00 purché senza variazione del
numero dei piani e nel rispetto delle norme relative
alle distanze degli edifici dalle altre costruzioni e
dai confini di proprietà;
f) modificazioni planovolumetriche che non alterino le
caratteristiche tipologiche e le volumetrie complessive
degli edifici, anche se comportanti modifiche delle
altezze oltre i limiti previsti dalla lettera e);
g) le modifiche che incidono sull’entità delle cubature
dei locali tecnici ed impianti tecnologici e sulla
distribuzione interna delle singole unità immobiliari,
nonché le modifiche che variano il numero delle unità
stesse;
h) la verifica di perimetrazioni conseguenti alla
diversa scala di rappresentazione grafica del piano;
i) le modificazioni dei perimetri motivate da esigenze
sopravvenute, quali ritrovamenti archeologici,
limitazioni connesse all’imposizione di nuovi vincoli,
problemi geologici;
l) la diversa dislocazione, entro i limiti del 20 per
cento, degli insediamenti, dei servizi, delle
infrastrutture o del verde pubblico senza aumento delle
quantità e dei pesi insediativi e senza la riduzione
degli standard urbanistici;
m) l’individuazione delle zone di recupero di cui
all’articolo 27 della l. 457/1978;
n) le modifiche alle modalità di intervento sul
patrimonio edilizio esistente di cui all’articolo 3,
comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia) e successive modifiche;
o) l’adeguamento e/o la rettifica di limitata entità che
comportino modifiche al perimetro del piano o del
programma;
p) le modifiche alla viabilità secondaria e la
precisazione dei tracciati della viabilità primaria;
q) la suddivisione dei comparti edificatori in
sub-comparti, ivi inclusi quelli ricadenti nelle zone di
recupero dei nuclei edilizi abusivi, fermo restando il
rispetto degli standard urbanistici.
2. Sono fatte salve le procedure dell’articolo 6 della
l.r. 22/1997 per le lettere d), e), f), g), h) e l) di
cui al presente articolo. Sono fatte salve, altresì, le
procedure di approvazione delle modifiche dei programmi
di recupero urbano stabilite nei rispettivi accordi di
programma.”.
3. All’articolo 2 della l.r. 36/1987:
a) al secondo comma le parole da: “dal primo comma del
precedente articolo” sono sostituite dalle seguenti:
“dall’articolo 1”;
b) al terzo comma dopo le parole: “schema di
convenzione” sono inserite le seguenti: “autorizzano il
sindaco alla stipula della convenzione con il
proprietario o i proprietari lottizzanti e”;
c) il quinto comma dell’articolo 2 della l.r. 36/1987 è
sostituito dal seguente:
“Con deliberazione da adottare entro quindici giorni
dalla scadenza del termine di cui al quarto comma, il
consiglio comunale si pronuncia con motivazioni
specifiche sulle eventuali osservazioni della Regione e
in caso di assenza delle suddette osservazioni la
deliberazione non è dovuta.”.
4. Al terzo comma dell’articolo 4 della l.r. 36/1987 le
parole: “il termine di centoventi giorni” sono
sostituite dal seguente: “il termine di novanta giorni”.
ARTICOLO 27
(Prevenzione del rischio sismico. Adeguamento della
legge regionale 5 gennaio 1985, n. 4 “Prime norme per
l’esercizio delle funzioni regionali in materia di
prevenzione del rischio sismico. Snellimento delle
procedure”)
1. Con regolamento autorizzato adottato ai sensi
dell’articolo 47, comma 2, lettera c), dello Statuto,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la Giunta regionale disciplina, in
conformità alla normativa statale vigente in materia di
prevenzione del rischio sismico e, in particolare, alle
disposizioni di cui al capo IV, sezione II, del d.p.r.
380/2001 e dell’articolo 20 della legge 10 dicembre
1981, n. 741 (Ulteriori norme per l’accelerazione delle
procedure per l’esecuzione di opere pubbliche), i
criteri e le modalità per la presentazione dei progetti
di costruzioni in zone sismiche, per la denuncia
dell’inizio dei lavori, per l’autorizzazione da parte
della competente struttura tecnica regionale, nonché per
l’adeguamento delle costruzioni esistenti alle nuove
classificazioni sismiche e per ’espletamento dei
controlli.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla suddetta normativa
statale, il regolamento di cui al comma 1 è adottato nel
rispetto dei seguenti principi:
a) snellimento delle procedure, nel rispetto di quanto
previsto dall’articolo 20 della l. 741/1981 ed
adeguamento delle stesse alla vigente normativa statale;
b) controllo di tutte le costruzioni con funzioni
pubbliche o strategiche di particolare rilevanza, quali
strutture ospedaliere, strutture civili, strutture
militari, strutture industriali, infrastrutture, nonché
di tutte le costruzioni il cui uso preveda affollamenti
significativi quali strutture per l’istruzione,
strutture destinate a manifestazioni culturali, sportive
e spettacoli, mercati, strutture civili e industriali;
c) controllo a campione sorteggiato per le restanti
costruzioni con valore del campione crescente in
funzione della pericolosità sismica del territorio.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 1, sono abrogati gli
articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della l.r.
4/1985.
ARTICOLO 28
(Modifiche alla legge regionale 12 settembre 2002, n. 31
“Istituzione del fascicolo del fabbricato” e successive
modifiche)
1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 3 della
l.r. 31/2002 e successive modifiche sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: “finalizzate, tra 1’altro, a
concordare agevolazioni economiche a favore dei
proprietari degli edifici;”.
2. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 31/2002 le
parole da: “, con le modificazioni” a:”nel tempo” sono
sostituite dalle seguenti: “. La valutazione delle
condizioni di sicurezza e staticità dell’edificio è
effettuata, altresi, tenendo conto delle modificazioni e
adeguamenti dell’edificio, conosciuti o conoscibili con
1’ordinaria diligenza da parte del proprietario.”.
3. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 31/2002 sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Qualora il
proprietario non dia seguito all’ulteriore fase di
approfondimento conoscitivo, il professionista
incaricato ne dà immediata comunicazione ai competenti
uffici comunali, specificando il grado di rischio per la
sicurezza dell’edificio.”.
4. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 31/2002 è
inserito il seguente:
“1 bis. L’acquisizione presso gli uffici regionali della
documentazione tecnico-amministrativa necessaria alla
predisposizione del fascicolo avviene senza oneri per il
richiedente. Gli enti locali possono prevedere analoghe
forme di agevolazione.”.
5. Il comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 31/2002 è
sostituito dal seguente:
“4. Al fine di consentire la redazione del fascicolo del
fabbricato, la Regione e i comuni prevedono forme di
incentivo o di agevolazione per i proprietari in
condizioni economiche o sociali disagiate. Con
deliberazione della Giunta regionale sono definiti i
requisiti per 1’accesso alle forme di incentivo o
agevolazione nonchè le modalità di concessione.”.
6. Dopo 1’articolo 7 della l.r. 31/2002 e inserito il
seguente:“Art. 7 bis (Sanzioni)
1. La violazione dell’obbligo di redazione del fascicolo
del fabbricato comporta 1’applicazione a carico degli
obbligati di una sanzione amministrativa pecuniaria da
2.500 euro a 5.000 euro.”.
ARTICOLO 29
(Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2004, n. 10
“Interventi straordinari in favore di soci di
cooperative edilizie in difficoltà economiche” e
successive modifiche)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 10/2004 e
successive modifiche sono aggiunti, in fine, i seguenti:
“2 bis. I soci delle cooperative edilizie di cui al
comma 1, destinatari della sovvenzione regionale
finanziata in base alla legge 17 febbraio 1992, n. 179
(Norme per 1’edilizia residenziale pubblica) e
successive modifiche, che non abbiano ottenuto la
liquidazione dell’intero importo dovuto, mantengono
l’inserimento nella prima fascia di reddito considerato
alla data diassegnazione della sovvenzione alla
cooperativa, senza obbligo di restituzione dell’importo
già liquidato.
2 ter. Ai soci delle cooperative edilizie di cui al
comma l che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, non abbiano ottenuto la liquidazione
della sovvenzione regionale finanziata in base al
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per
1’accelerazione degli investimenti a sostegno
dell’occupazione e per la semplificazione dei
procedimenti in materia edilizia.) convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493,
ancorchè erogata nella misura del 30 per cento, si
applicano le disposizioni di cui alla 1. 179/1992 per
consentire la trasformazione della locazione a termine
in proprietà degli alloggi. A tal fine le cooperative
interessate richiedono alla Regione l’autorizzazione
alla trasformazione e provvedono al conseguente
adeguamento della convenzione stipulata con i comuni.”.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 11 agosto 2009
Marrazzo
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