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Il
Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione, in conformità ai principi previsti dallo
Statuto regionale e nel rispetto delle disposizioni di
cui alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo
unico in materia di sport) e successive modifiche e alla
legge regionale 9 luglio 1997, n. 24 (Medicina dello
sport e tutela sanitaria delle attività sportive) e
successive modifiche, concorre alla promozione, al
sostegno ed alla diffusione della sicurezza nello sport.
ARTICOLO 2
(Istituzione della giornata regionale della promozione
della sicurezza nello sport)
1. E’ istituita, il giorno nove febbraio di ogni anno,
la giornata
regionale della promozione della sicurezza nello sport,
con la finalità di sensibilizzare ed informare la
popolazione e gli enti pubblici e privati sui temi della
sicurezza.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione,
adotta il programma delle iniziative e degli interventi
per la giornata della promozione della sicurezza nello
sport, di seguito denominato programma.
3. Il programma viene predisposto sentita la Consulta
regionale per i problemi della sicurezza nello sport di
cui all’articolo 4 e proposto
dall’assessore regionale competente in materia di sport.
4. Il programma contiene, in particolare:
a) le linee guida per la realizzazione delle iniziative
e degli
interventi per la giornata regionale della promozione
della sicurezza nello sport;
b) la determinazione dei criteri e delle modalità per
accedere ai
contributi e per la relativa concessione, erogazione e
rendicontazione.
ARTICOLO 3
(Beneficiari)
1. Sono beneficiari delle iniziative da svolgersi
nell’ambito della
giornata regionale per la promozione della sicurezza
nello sport coloro che presentano progetti nei modi
previsti dal programma e, precisamente:
a) gli enti locali in forma singola o associata;
b) gli istituti scolastici e le università;
c) le associazioni sportive affiliate al Comitato
olimpico nazionale
italiano (CONI) o ad un ente di promozione sportiva;
d) le associazioni e le organizzazioni senza scopo di
lucro che svolgono una comprovata attività nell’ambito
della promozione della sicurezza nello sport.
ARTICOLO 4
(Istituzione e compiti della Consulta regionale per i
problemi della sicurezza nello sport)
1. E’ istituita, presso l’assessorato regionale
competente in materia di sport, la Consulta regionale
per i problemi della sicurezza nello sport, di seguito
denominata Consulta, quale organismo di consultazione
permanente in relazione alle politiche regionali in
favore della sicurezza nello sport, che svolge, in
particolare, i seguenti compiti:
a) esprime parere sul programma;
b) formula proposte per la realizzazione di interventi
volti a favorire e migliorare il livello di sicurezza
degli impianti sportivi e nell’esercizio delle attività
sportive;
c) promuove l’approfondimento, l’aggiornamento e la
diffusione delle informazioni in materia di sicurezza
sportiva, con particolare riguardo alla prevenzione del
fenomeno del doping;
d) promuove, in riferimento ai temi della sicurezza, la
formazione, la qualificazione e l’aggiornamento degli
operatori in ambito sportivo, dei gestori degli impianti
sportivi, nonché dei fruitori, anche in collaborazione
con l’Azienda regionale per l’emergenza sanitaria ARES
118; in caso di fruitori minorenni possono aderire anche
le famiglie o chi ne possiede la potestà;
e) favorisce la diffusione e migliora la qualità
dell’attività motoria,
anche a livello amatoriale, attraverso azioni concordate
con i professionisti della salute, miranti
all’orientamento dell’attività fisica ed alla
prevenzione dei rischi, nonché attraverso
l’individuazione di azioni, anche a carattere
sperimentale, per la verifica periodica delle condizioni
di salute necessarie per l’esercizio in sicurezza
dell’attività motoria;
f) promuove iniziative di informazione e di
comunicazione volte a
favorire un rapporto equilibrato con l’immagine
corporea, tenuto conto delle implicazioni che la
comunità scientifica ascrive ai fattori socio-culturali
nell’insorgenza e nella diffusione, in particolare tra i
giovani, dei disturbi del comportamento alimentare;
g) promuove iniziative di informazione e di
comunicazione rivolte ad
ulteriori ambiti di disagio giovanile caratterizzati da
comportamenti di dipendenza, come quelli connessi
all’abuso di bevande alcoliche e quelli collegati ai
rischi del doping involontario, dovuto all’uso di
integratori alimentari;
h) favorisce la condivisione di conoscenze ed esperienze
a livello
locale, regionale, nazionale ed europeo, al fine di
promuovere la diffusione delle buone prassi.
ARTICOLO 5
(Composizione della Consulta)
1. La Consulta è composta da:
a) un rappresentante designato dal CONI regionale;
b) un rappresentante designato dagli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI presenti a livello
regionale;
c) un rappresentante designato dal Comitato italiano
paraolimpico (CIP) regionale;
d) un rappresentante designato dalle associazioni dei
gestori degli impianti sportivi presenti a livello
regionale;
e) un rappresentante designato da ciascuna delle
associazioni e fondazioni che si occupano di sicurezza
in ambito sportivo a livello regionale;
f) un rappresentante dell’assessorato regionale
competente in materia di sport;
g) un rappresentante dell’assessorato regionale
competente in materia di tutela della salute;
h) un rappresentante dell’assessorato regionale
competente in materia di lavori pubblici;
i) tre esperti designati dall’assessore regionale
competente in materia di sport, sentita la competente
commissione consiliare.
2. La Consulta è presieduta dall’assessore regionale
competente in
materia di sport o da un suo delegato.
ARTICOLO 6
(Costituzione e funzionamento della Consulta)
1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente
della Regione. I rappresentanti di cui all’articolo 5,
comma 1, lettere a), b) e c) sono rinnovati ogni tre
anni.
2. La seduta d’insediamento della Consulta è convocata
dall’assessore regionale competente in materia di sport
entro sessanta giorni dalla data di costituzione.
3. La Consulta disciplina le modalità del proprio
funzionamento con
apposito regolamento. Le funzioni di segretario sono
svolte da un funzionario della struttura regionale
competente in materia di sport.
4. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.
5. La Regione mette a disposizione della Consulta i
locali e gli
strumenti operativi necessari per il relativo
funzionamento.
ARTICOLO 7
(Istituzione del fondo per la sicurezza)
1. La Regione istituisce, presso l’assessorato regionale
competente in materia di sport, un fondo per la
realizzazione di interventi volti a
migliorare il livello di sicurezza degli impianti
sportivi pubblici, sulla
base di quanto formulato dalla Consulta ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, lettera b), attraverso
procedure di evidenza pubblica, fino ad un massimo
dell’80 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
ARTICOLO 8
(Disposizione finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente
legge si
provvede con l’istituzione:
a) nell’ambito della UPB G31, di un apposito capitolo
denominato “Interventi per la promozione, il sostegno e
la diffusione della sicurezza nello sport”, con uno
stanziamento per l’esercizio finanziario 2009, pari a
100 mila euro, alla cui copertura si provvede mediante
il prelevamento di pari importo dal capitolo T21501;
b) nell’ambito della UPB G32, di un apposito capitolo
denominato “Fondo per la realizzazione di interventi
volti al miglioramento della sicurezza degli impianti
sportivi”, con uno stanziamento per l’esercizio
finanziario 2009, pari a 500 mila euro, alla cui
copertura si provvede mediante il prelevamento di pari
importo dal capitolo T22501;
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale
della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 6 aprile 2009
Marrazzo
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