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Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Disposizioni di carattere finanziario)
1. Ai sensi dell’articolo 34, comma 1, della legge
regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di
programmazione finanziaria e di contabilita’ regionale),
il saldo finanziario complessivo presunto di
1.285.610.464,91 euro - iscritto tra le entrate nel
bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e nel
bilancio per l’anno 2009, in applicazione dell’articolo
12, comma 5, della legge regionale 21/2007 - e’
aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura
dell’esercizio 2008, nell’importo di 1.431.853.413,09
euro, con una differenza in aumento di 146.242.948,18
euro, di cui 130.402.910,85 euro destinati alla
copertura delle spese autorizzate con la tabella A1. In
relazione al disposto di cui al comma 1, lettera b),
dell’articolo 1 della legge regionale 14 agosto 2008, n.
9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio
pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi
dell’articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n.
21), la somma di 111.737.557,73 accantonata nel conto
del patrimonio e’ iscritta fra le entrate e le spese del
bilancio per l’anno 2009 con riferimento all’unita’ di
bilancio 10.5.1.1176 e al capitolo 9699 di nuova
istituzione con la denominazione <<Fondo di
riallineamento dei conti del bilancio e del patrimonio
con riferimento alla riduzione delle autorizzazioni al
ricorso al mercato finanziario>>.
2. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per
l’anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unita’ di
bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella A2
relativa alle maggiori entrate regionali.
3. Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del
bilancio per l’anno 2009 sono introdotte le variazioni
alle unita’ di bilancio e ai capitoli di cui alla
annessa tabella A3 relativa alla iscrizione di
assegnazioni vincolate.
4. L’Amministrazione regionale, al fine di conseguire
l’obiettivo del massimo risparmio delle risorse, impegna
le somme stanziate e non ancora utilizzate per le rate
di ammortamento del debito correlato alle autorizzazioni
disposte con l’articolo 1, commi 3 e 4, della legge
regionale 17/2008, come modificato dall’articolo 15,
comma 1, lettera a) della presente legge, e iscritte
sull’unita’ di bilancio 10.4.1.1171 - capitolo 1550 e
sull’unita’ di bilancio 10.4.3.1171 - capitolo 1570
dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per
l’anno 2009, disponendone il pagamento con commutazione
in entrata sull’unita’ di bilancio 5.2.257 e capitolo
1650 e sull’unita’ di bilancio 5.2.258 e capitolo 1688
dello stato di previsione dell’entrata dei citati
bilanci.
5. Per le finalita’ di cui al comma 4, l’Amministrazione
regionale assume impegni sugli esercizi futuri ai sensi
dell’articolo 43, comma 2, della legge regionale
21/2007.
6. Per le finalita’ di cui al comma 4 e’ autorizzata - a
carico dell’unita’ di bilancio 10.4.3.1171 e del
capitolo 1443 di nuova istituzione nello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli
anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la
denominazione <<Operazioni conseguenti alle
autorizzazioni al ricorso al mercato finanziario>> - la
spesa
complessiva di 588.923.203,43 euro per gli anni dal 2009
al 2024 suddivisa in ragione di:
euro 15.535.875,35 per l’anno 2009 euro 18.370.443,24
per l’anno 2010 euro 21.205.011,13 per l’anno 2011 euro
24.039.579,02 per l’anno 2012 euro 26.874.146,91 per
l’anno 2013 euro 29.708.714,80 per l’anno 2014 euro
32.543.282,69 per l’anno 2015 euro 35.377.850,58 per
l’anno 2016 euro 38.212.418,47 per l’anno 2017 euro
41.046.986,36 per l’anno 2018 euro 43.881.554,25 per
l’anno 2019 euro 46.716.122,14 per l’anno 2020 euro
49.550.690,03 per l’anno 2021 euro 52.385.257,92 per
l’anno 2022 euro 55.219.825,81 per l’anno 2023 euro
58.255.444,73 per l’anno 2024 L’onere relativo alle
annualita’ previste per gli anni dal 2012 al 2024 fa
carico alle corrispondenti unita’ di bilancio e capitoli
dei bilanci per gli anni medesimi.
7. All’onere complessivo di 588.923.203,43 euro
derivanti dal disposto di cui al comma 6, si provvede
mediante storno dalle unita’ di bilancio e capitoli di
seguito elencati e per gli importi in calce a ciascuno
indicati e intendendosi corrispondentemente ridotte le
relative autorizzazioni di spesa:
UB 10.4.3.1171/capitolo 1570 UB 10.4.1.1171/capitolo
1550 euro 10.630.891,23 e euro 4.904.984,12 per l’anno
2009 euro 13.054.217,38 e euro 5.316.225,86 per l’anno
2010 euro 16.877.895,21 e euro 4.327.115,92 per l’anno
2011 euro 24.039.579,02 e euro 0,00 per l’anno 2012 euro
26.874.146,91 e euro 0,00 per l’anno 2013 euro
29.708.714,80 e euro 0,00 per l’anno 2014 euro
28.279.046,67 e euro 4.264.236,02 per l’anno 2015 euro
23.680.360,36 e euro 11.697.490,22 per l’anno 2016 euro
21.146.679,68 e euro 17.065.738,79 per l’anno 2017 euro
31.903.640,00 e euro 9.143.346,36 per l’anno 2018 euro
16.988.440,00 e euro 26.893.114,25 per l’anno 2019 euro
35.478.306,81 e euro 11.237.815,33 per l’anno 2020 euro
49.550.690,03 e euro 0,00 per l’anno 2021 euro
52.385.257,92 e euro 0,00 per l’anno 2022 euro
55.219.825,81 e euro 0,00 per l’anno 2023 euro
58.255.444,73 e euro 0,00 per l’anno 2024 8. Nello stato
di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per
gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, al
titolo II <<Entrate derivanti da trasferimenti di parte
corrente dello Stato, dell’Unione europea e di altri
soggetti>>, categoria I <<Trasferimenti correnti da
amministrazioni pubbliche>> e’ istituita l’unita’
previsionale di base 2.1.269.
9. Gli stanziamenti delle seguenti partite di fondo
globale, previsti dall’articolo 1, comma 12, della legge
regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria
2009), riportati nella tabella N allegata alla medesima
legge regionale, sono variati come di seguito indicato:
2009 2010 2011 FINALITA’: ATTIVITA’ ECONOMICHE FUNZIONE:
FONDO GLOBALE A LEGISLAZIONE FUTURAUB 1.7.1.5041
INTERVENTI IN MATERIA DI ATTIVITA’ ECONOMICHE-SPESE
CORRENTICAPITOLO 9700/47 INTERVENTI A FAVORE DEGLI
IMPIANTI DI CARBURANTI - - 2.000.000,00 - 2.000.000,00
FINALITA’: PROTEZIONE SOCIALEFUNZIONE: FONDO GLOBALE LEG.
FUTURAUB 8.9.1.3410 FONDO GLOBALE PROTEZIONE SOCIALE -
SPESE CORRENTICAPITOLO 9700/112 INTERVENTI PER LE
EMERGENZE SOCIALI 12.440.037,33 - - FINALITA’:
PROTEZIONE SOCIALEFUNZIONE: FONDO GLOBALE LEG. FUTURAUB
8.9.2.3410 FONDO GLOBALE PROTEZIONE SOCIALE-SPESE DI
INVESTIMENTOCAPITOLO 9710/63 INTERVENTI A SOSTEGNO
DELL’EDILIZIA CONVENZIONATA - 3.100.000,00 -
10. Gli stanziamenti dei seguenti fondi, previsti
dall’articolo 1, comma 13, della legge regionale
17/2008, riportati nella tabella O allegata alla
medesima legge regionale, sono variati come di seguito
indicato:
2008 2009 2010 2011 FINALITA’: AFFARI ISTITUZIONALI
ECONOMICIFUNZIONE: FONDI A DESTINAZIONE
INTERSETTORIALEUB 10.2.2.3460 FONDO INNOVAZIONE -SPESE
D’INVESTIMENTOCAPITOLO 8649 FONDO PER GLI INTERVENTI IN
MATERIA DI INNOVAZIONE, RICERCA, SVILUPPO E
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 1.500.000,00 - - FINALITA’:
AFFARI ISTITUZIONALI ECONOMICIFUNZIONE: RISERVE
TECNICHEUB 10.5.1.1175 FONDO SPESE IMPREVISTE-SPESE
CORRENTICAPITOLO 9681 ONERI PER SPESE IMPREVISTE-DI
PARTE CORRENTE 1.636.527,21 - - FINALITA’: AFFARI
ISTITUZIONALI ECONOMICIFUNZIONE: RISERVE TECNICHEUB
10.5.1.1176 FONDO SPESE OBBLIGATORIE E D’ORDINE- SPESE
CORRENTICAPITOLO 9680 ONERI PER SPESE OBBLIGATORIE E
D’ORDINE DI PARTE CORRENTE 465.408,31 -240.000,00 -
120.000,00 FINALITA’: AFFARI ISTITUZIONALI
ECONOMICIFUNZIONE: RISERVE TECNICHEUB 10.5.2.1173 FONDO
RESIDUI PERENTI - SPESE D’INVESTIMENTOCAPITOLO 9691
ONERI PER LA RIASSEGNAZIONE DI RESIDUI PERENTI DELLE
SPESE IN CONTO CAPITALE - FONDI VINCOLATI - RECLAMATI
DAI CREDITORI - 547.947,81 - - - FINALITA’: AFFARI
ISTITUZIONALI ECONOMICIFUNZIONE: RISERVE TECNICHEUB
10.5.2.1175 FONDO SPESE IMPREVISTE-SPESE D’INVESTIMENTOCAPITOLO
9684 ONERI PER SPESE IMPREVISTE-DI PARTE CAPITALE
1.624.440,70 - - FINALITA’: AFFARI ISTITUZIONALI
ECONOMICIFUNZIONE: RISERVE TECNICHEUB 10.5.2.1176 FONDO
SPESE OBBLIGATORIE E D’ORDINE- SPESE D’INVESTIMENTOCAPITOLO
9683 ONERI PER SPESE OBBLIGATORIE E D’ORDINE -DI PARTE
CORRENTE 1.590.305,09 - - FINALITA’: FUNZIONAMENTO DELLA
REGIONEUB 11.3.1.5033 ONERI CONTRATTUALI PERSONALE -
SPESE CORRENTICAPITOLO 9635 FONDO PER LA CONTRATTAZIONE
AZIENDALE DEL PERSONALE DI CUI ALL’ARTICOLO 42 DELLA
LEGGE REGIONALE 53/81 40.000,00 40.000,00 40.000,00
CAPITOLO 9640 FONDO PER L’ATTUAZIONE DEL CONTRATTO
COLLETTIVO PER IL BIENNIO 2002-2003 DEL PERSONALE IVI
COMPRESA L’AREA DIRIGENZIALE - 4.123.591,00 - -
21.267,47 - 21.267,47 CAPITOLO 9642 FONDO PER
L’ATTUAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO PER IL BIENNIO
2004-2005 DEL PERSONALE IVI COMPRESA L’AREA DIRIGENZIALE
- 3.631.674,48 - 40.000,00 - 40.000,00 - 40.000,00
CAPITOLO 9648 FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI
CUI ALL’ARTICOLO 4, COMMA 8, DELLA LEGGE REGIONALE 13
AGOSTO 2002, N 20 - AREA DIRIGENZIALE - 5.069.265,48
21.267,47 21.267,47
ARTICOLO 2
(Variazioni delle aliquote e altre misure che incidono
sui tributi propri della Regione)
1. Il comma 2 bis dell’articolo 2, come introdotto
dall’articolo 2, comma 6, della legge regionale 17/2008,
della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge
finanziaria 2006) e’ abrogato.
2. I commi 6 e 7 dell’articolo 2 della legge regionale
30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009) sono
abrogati.
ARTICOLO 3
(Finalita’ 1 - Attivita’ economiche)
1. Dopo il comma 8 dell’articolo 3 della legge regionale
30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), e’
inserito il seguente:
<<8 bis. Le risorse individuate al successivo comma 11
sono destinate al finanziamento delle domande presentate
nell’ambito della misura 121 - Ammodernamento delle
aziende agricole del Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Friuli Venezia Giulia, previo trasferimento
delle risorse medesime all’Organismo pagatore quali
aiuti aggiuntivi a quelli cofinanziati.>>.
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo
3, comma 8 bis, della legge regionale 17/2008, come
inserito dal comma 1, fanno carico all’unita’ di
bilancio 1.1.2.1001 e al capitolo 7266 dello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli
anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
3. I commi 9, 10 e 18 dell’articolo 3 della legge
regionale 17/2008, sono abrogati.
4. Al comma 41 dell’articolo 3 della legge regionale
17/2008 le parole <<alla data del 31 dicembre 2007>>
sono sostituite dalle seguenti: <<dal consuntivo
riferito all’esercizio 2008 anche per somme impegnate e
non liquidate,>>.
5. Dopo l’articolo 1 bis della legge regionale 13 agosto
2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la
gestione delle emergenze in agricoltura), e’ inserito il
seguente:
<<Art. 1 ter (Altre emergenze)
1. Con le disponibilita’ del Fondo, previa
autorizzazione della Giunta regionale su proposta
dell’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali
e forestali, possono essere concessi interventi a titolo
di indennizzo anche per danni alle produzioni e per
perdite derivanti o causate da eventi diversida quelli
di cui all’articolo 1, comma 2, purche’ i danni o le
perdite indennizzate non siano oggetto di altro tipo di
indennizzo o risarcimento che comportino sovra
compensazione.
2. Gli interventi di cui al comma 1 vengono attuati ai
sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della
Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE
agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei
prodotti agricoli o del regolamento (CE) n. 875/2007
della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE
agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante
modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004.>>.
6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo
1 ter della legge regionale 22/2002, come inserito dal
comma 5, fanno carico all’unita’ di bilancio 1.1.2.1007
e al capitolo 6410 dello stato di previsione della spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del
bilancio per l’anno 2009.
7. Al comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 4
giugno 2009 n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo
economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori
e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), la
parola <<cinque>> e’ sostituita dalla seguente:
<<quattordici>>.
8. Per le finalita’ dell’articolo 23, comma 1, della
legge regionale 11/2009, come modificato dal comma 7, e’
autorizzata la spesa di 500.000 euro a carico
dell’unita’ di bilancio 1.2.1.1011 e al capitolo 8603
dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per
l’anno 2009.
9. Alla fine del comma 5 dell’articolo 32 della legge
regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in
materia di promozione e vigilanza del comparto
cooperativo), dopo le parole <<erogazioni anticipate>>
sono aggiunte le seguenti: <<, nonche’ le spese
ammissibili; sono ammissibili le spese sostenute nel
corso dell’anno cui si riferisce il programma di
attivita’ e quelle sostenute entro il mese di febbraio
dell’anno successivo>>.
10. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione del
disposto di cui all’articolo 32, comma 5, della legge
regionale 27/2007, come modificato dal comma 9, fanno
carico all’unita’ di bilancio 1.4.1.1024 e al capitolo
8772 dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per
l’anno 2009.
11. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a
confermare, con deliberazione della Giunta regionale e
previa istanza dell’ente interessato, il finanziamento
di cui all’articolo 8 della legge regionale 25 giugno
1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione
economica nei territori montani), gia’ assegnato con
decreto di prenotazione delle risorse del Vicedirettore
centrale attivita’ produttive n. (86)1095/PROD/POLEC del
29 aprile 2008 al Consorzio per lo Sviluppo Industriale
di Tolmezzo ai fini della realizzazione del <<Progetto
Porta della Carnia – rifacimento viabilita’ e
infrastrutture a ingresso Z.I. di Amaro>>, con
sostituzione dell’oggetto per
l’attuazione di iniziative mirate in modo specifico alla
costruzione e/o al completamento di insediamenti
produttivi in grado di contribuire maggiormente, nella
delicata situazione attuale dell’intera economia
regionale, allo sviluppo delle aree montane interessate,
con particolare riferimento all’incremento
occupazionale.
12. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a
confermare, con deliberazione della Giunta regionale e
previa istanza dell’ente interessato, il finanziamento
di cui all’articolo 15 della legge regionale 18 gennaio
1999, n. (Disciplina dei Consorzi di sviluppo
industriale), gia’ assegnato con deliberazione della
Giunta regionale 7 maggio 2002, n. 1451 (Contributi su
mutui ai Consorzi di sviluppo industriale - riparto anno
2002), e regolarmente concesso al Consorzio per lo
sviluppo industriale della zona dell’Aussa-Corno ai fini
della realizzazione di un parcheggio a servizio della
nautica nella zona foce a sud della Z.I.A.C., con
sostituzione dell’oggetto per l’attuazione di iniziative
mirate alla sicurezza relativa all’integrazione della
viabilita’ stradale e ferroviaria, alla luce delle
mutate esigenze territoriali connesse alla viabilita’.
13. Ai fini della conferma dei contributi di cui ai
commi 11 e 12 gli enti interessati producono la
documentazione prevista dalla normativa di riferimento.
14. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione del
comma 11 continuano a fare carico all’unita’ di bilancio
1.5.2.1030 e al capitolo 7620 dello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2009-2011 e del bilancio 2009.
15. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione del
comma 12 continuano a fare carico all’unita’ di bilancio
1.5.2.1030 e al capitolo 7975 dello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2009-2011 e del bilancio 2009.
16. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a
confermare, con deliberazione della Giunta regionale e
previa istanza dell’ente interessato, il finanziamento
di cui all’articolo 15 della legge regionale 3/1999,
gia’ assegnato con decreto di prenotazione delle risorse
del Vicedirettore centrale attivita’ produttive 3 aprile
2008, n. 839/PROD/POLEC al Consorzio per il Nucleo di
Industrializzazione della Provincia di Pordenone (N.I.P.),
ai fini della realizzazione del progetto <<Comparto a
Membrana (MBR) dell’impianto di depurazione della zona
industriale di Maniago>>, con sostituzione dell’oggetto
per l’attuazione di iniziative finalizzate al risparmio
energetico e a interventi connessi alla viabilita’ di
competenza, gia’ concordate o da concordarsi con il
Comune di Maniago.
17. Ai fini della conferma dei contributi di cui al
comma 16 gli enti interessati producono la
documentazione prevista dalla normativa di
riferimento.18. Il comma 17 dell’articolo 7 della legge
regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria
2003), e’ sostituito dal seguente:
<<17. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a
stipulare convenzioni con studiosi ed esperti, enti,
organismi e istituti, pubblici e privati, agenzie, per
ricerche, studi, indagini nel settore della pesca e
dell’acquacoltura, nonche’ a promuovere il settore
medesimo nell’ambito di convegni, mostre, manifestazioni
ed eventi dedicati al comparto ittico.>>.
19. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo
7, comma 17, della legge regionale 1/2003, come
sostituito dal comma 18, fanno carico all’unita’ di
bilancio 1.6.1.1036 e al capitolo 6254 dello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli
anni 2009-2011 e del bilancio 2009.
20. All’articolo 7 della legge regionale 23 gennaio
2007, n. 1 (Legge
finanziaria 2007), sono apportate le seguenti
modifiche:a) al comma 37 le parole <<produzione
vitivinicola>> sono sostituite dalle seguenti: <<
produzione vitivinicola/agroalimentare>>;
b) dopo il comma 37 e’ inserito il seguente:
<<37 bis. L’Amministrazione regionale, per le attivita’
previste dal comma 37, al fine di migliorare la qualita’
e l’immagine della produzione
vitivinicola/agroalimentare regionale puo’ avvalersi
delle strutture dell’Agenzia regionale per lo sviluppo
agricolo ed e’ autorizzata, altresi’, a trasferire le
risorse all’Agenzia regionale per lo sviluppo
agricolo.>>.
21. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto
di cui all’articolo 7, comma 37, della legge regionale
1/2007, come modificato dal comma 20, lettera a) e di
cui all’articolo 7, comma 37 bis, della legge regionale
1/2007, come inserito dal comma 20, lettera b), fanno
carico all’unita’ di bilancio 1.6.1.1036 e al capitolo
6821 dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per
l’anno 2009 nella cui denominazione le parole
<<produzione vitivinicola>> sono sostituite dalle
seguenti: <<produzione vitivinicola/agroalimentare>> e,
infine, sono aggiunte le parole <<anche tramite
l’Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo>>.
22. I contributi gia’ concessi dall’Amministrazione
regionale ai Consorzi volontari di tutela dei vini
D.O.C. e D.O.C.G. ai sensi dell’articolo 6, commi da 20
a 24, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22
(Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio
pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi
dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999,
n. 7), si intendono concessi ai nuovi Consorzi,
costituiti mediante fusione.
23. I contributi di cui al comma 22 sono erogati in via
anticipata in misura non superiore al 90 per cento
dell’importo ammesso e vengono impiegati entro il 31
dicembre 2010 per finanziare le attivita’ istituzionali
e promozionali anche dei nuovi consorzi costituiti
mediante fusione.
24. I Consorzi di cui al comma 22 presentano alla
Direzione centrale risorse agricole, naturali e
forestali - Servizio produzioni agricole il rendiconto
delle spese sostenute entro il 30 giugno 2011.
25. Al comma 20 dell’articolo 6 della legge regionale
22/2007 le parole <<in conto capitale>> sono soppresse.
26. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della legge
regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la
tutela dei prati stabili naturali), e’ inserito il
seguente:
<<3 bis. I contributi previsti al comma 2 sono concessi
in osservanza delle disposizioni del regolamento (CE) n.
1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007,
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della
produzione dei prodotti agricoli.>>.
27. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo
8, comma 3 bis, della legge regionale 9/2005, come
inserito dal comma 26, fanno carico all’unita’ di
bilancio 2.2.1.1047 e al capitolo 3110 dello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli
anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
28. Il comma 22 bis dell’articolo 8 della legge
regionale 1/2003, e’ sostituito dai seguenti:
<<22 bis. Al fine di ridurre i tempi per l’erogazione
dei contributi in agricoltura e di snellire le procedure
dei procedimenti amministrativi svolti dai Centri
autorizzati di assistenza agricola per conto della
Direzione centrale risorse agricole, naturali e
forestali, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a
stipulare apposita convenzione con l’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA) per l’attivazione di un
ufficio decentrato in Friuli Venezia Giulia.
22 ter. Per garantire il funzionamento dell’ufficio
decentrato:
a) la Regione e’ autorizzata a mettere a disposizione,
con oneri a proprio carico, personale di ruolo per la
durata da definirsi nei provvedimenti di messa a
disposizione;
b) la Regione e’ autorizzata a stipulare una convenzione
con enti di altre Regioni per la messa a disposizione
del personale di tali enti, con oneri a proprio carico e
per la durata da definirsi nei provvedimenti di messa a
disposizione;
c) gli enti locali del comparto unico sono autorizzati,
su richiesta e per tramite della Regione, che ne assume
l’onere finanziario, ad assegnare in posizione di
comando proprio personale di ruolo, anche in deroga a
limiti numerici e temporali previsti dai propri
ordinamenti.
22 quater. Il personale di cui al comma 22 ter non puo’
essere complessivamente superiore a otto unita’.>>.
29. Al comma 23 dell’articolo 8 della legge regionale
1/2003, le parole <<24 luglio 2002, n. 0221/Pres.>> sono
sostituite dalle seguenti: << 29 maggio 2009, n. 140 e
successive modifiche e integrazioni.>>.
30. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo
8, comma 22 ter, lettera a), della legge regionale
1/2003, come inserito dal comma 28, fanno carico
all’unita’ di bilancio 11.3.1.1185 e ai capitoli 3550,
3551, 3561, 3552, 3553, 9670 e all’unita’ di bilancio
11.3.1.1184 e al capitolo 9650 dello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
31. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo
8, comma 22 ter, lettere b) e c), della legge regionale
1/2003, come inserito dal comma 28, fanno carico
all’unita’ di bilancio 1.1.1.1009 e al capitolo 6607 di
nuova istituzione nello stato di previsione della spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del
bilancio 2009, con la denominazione: <<Spese per
l’applicazione dell’articolo 22 ter, lettere b) e c),
della LR 1/2003 - fondi statali>>.
32. Al comma 17 dell’articolo 2 della legge regionale 14
agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del
bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi
dell’articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n.
21), le parole <<dell’avviso indicativo>> sono
sostituite dalle seguenti: <<delle procedure di gara>>.
33. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 11
aprile 2003, n. 9 (Fondo di rotazione per le iniziative
economiche nel Friuli Venezia Giulia. Adeguamento ai
sensi del decreto legislativo 110/2002), e’ sostituito
dal seguente:
<<2. Il Comitato e’ composto da:
a) un Presidente;
b) quattro membri designati dal Consiglio regionale del
Friuli Venezia Giulia, di cui uno in rappresentanza
delle minoranze.>>.
34. La disposizione di cui all’articolo 2, comma 2,
della legge regionale 9/2003, come sostituito dal comma
33, trova applicazione a decorrere dall’entrata in
vigore della presente legge e comporta il rinnovo
anticipato del Comitato di gestione del FRIE che permane
in carica e continua a operare nella sua attuale
composizione sino all’insediamento del nuovo organismo.
35. Le disposizioni della normativa regionale in materia
di garanzie, cogaranzie e smobilizzo crediti a favore
delle PMI operanti nei settori delle attivita’
economiche e produttive, trovano applicazione, in quanto
compatibili, nei confronti delle imprese dei settori
della pesca e della produzione di prodotti agricoli,
nell’ambito del Fondo di rotazione regionale per gli
interventi nel settore agricolo.
36. Le disposizioni applicabili, nonche’ le modalita’ e
le condizioni della loro applicazione sono disciplinati
da appositi regolamenti regionali, previa deliberazione
della Giunta regionale assunta di concerto tra
l’Assessore regionale alla programmazione, risorse
economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali
e l’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali
e forestali, nel rispetto della normativa comunitaria in
materia di aiuti di Stato.
37. Al fine di agevolare l’accesso delle imprese
insediate nei territori montani agli strumenti previsti
dall’articolo 12 bis (Strumenti per agevolare l’accesso
al credito per le PMI) della legge regionale 4 marzo
2005, n. 4 e, in particolare, al Fondo regionale
garanzia per le PMI, sono predisposti e sottoscritti
appositi strumenti convenzionali con l’Agenzia per lo
sviluppo economico della montagna - Agemont SpA, anche
ai sensi e per gli effetti del comma 10 dell’articolo
medesimo.
38. Per le finalita’ di cui all’articolo 12 bis, comma
1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi
per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole
e medie imprese del Friuli Venezia Giulia.
Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle
Comunita’ europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al
parere motivato della Commissione delle Comunita’
europee del 7 luglio 2004), l’Amministrazione regionale
e’ autorizzata a costituire, nell’ambito del Fondo di
rotazione regionale per interventi nel settore agricolo
di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80
(Istituzione del fondo di rotazione regionale per
interventi nel settore agricolo), il <<Fondo regionale
di garanzia per le PMI del settore agricolo>>, dotato di
autonomia patrimoniale e finanziaria, amministrato con
contabilita’ separata, destinato alla concessione di
cogaranzie a favore delle PMI del settore agricolo,
aventi sede o unita’ operativa nel territorio regionale.
39. La Giunta regionale, con deliberazione adottata su
proposta dell’Assessore regionale alle risorse agricole,
naturali e forestali, determina la dotazione del Fondo
di cui al comma 38, mediante il trasferimento, nella
misura massima di 5 milioni di euro, di risorse di
competenza del Fondo di rotazione regionale per
interventi nel settore agricolo.
40. Gli interventi agevolati di cogaranzia concedibili
ai sensi del comma 38 possono essere attuati, in base al
regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20
dicembre 2007, relativo all’applicazione degli articoli
87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel
settore della produzione dei prodotti agricoli, mediante
apposito regolamento regionale adottato con
deliberazione della Giunta regionale su proposta
dell’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali
e forestali, di concerto con l’Assessore regionale alla
programmazione, risorse economiche e finanziarie,
patrimonio e servizi generali.
41. Per i finanziamenti garantiti dalle fideiussioni
rilasciate dal Fondo regionale di garanzia per le PMI
del settore agricolo costituito ai sensi del comma 38 ed
erogati con le disponibilita’ del Fondo di rotazione per
interventi nel settore agricolo istituito con legge
regionale 80/1982, le caratteristiche di durata massima
dell’ammortamento e del preammortamento sono quelle
definite dai regolamenti di attuazione della legge
regionale 80/1982.
42. Con decreto del Direttore centrale alle risorse
agricole, naturali e forestali, sono approvati gli
schemi di convenzione tra il Fondo di cui al comma 38,
le banche e i confidi per l’individuazione delle
modalita’ operative inerenti in particolare le
istruttorie per la concessione delle cogaranzie
relativamente alle imprese del settore agricolo.
43. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale
11/2009, dopo le parole <<Fondo regionale di garanzia
per le PMI>> sono aggiunte le seguenti: <<ovvero sul
Fondo regionale di garanzia per le PMI del settore
agricolo>>.
44. Al comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale
11/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole <<e dell’Assessore regionale alle
finanze>> sono aggiunte le seguenti: <<nonche’, per
quanto attiene alle controgaranzie da concedersi alle
imprese del settore agricolo, dell’Assessore regionale
alle finanze e dell’Assessore regionale alle risorse
agricole, naturali e forestali>>;
b) dopo le parole <<Fondo regionale di garanzia per le
PMI>> sono aggiunte le seguenti: <<e dal Fondo regionale
di garanzia per le PMI del settore agricolo>>;
c) dopo le parole <<4/2005,>> sono aggiunte le seguenti:
<<ovvero dell’articolo 3, comma 38, della legge
regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del
bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni
2009-2011 ai sensi dell’articolo 34 della legge
regionale 21/2007).>>.
45. All’articolo 12 ter della legge regionale 4/2005
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole <<artigiane, industriali, del
commercio, del turismo e dei servizi>> sono soppresse;
b) dopo il comma 10 e’ inserito il seguente:
<<10 bis. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata,
per le finalita’ di cui al comma 1, a costituire
nell’ambito del Fondo di rotazione regionale per gli
interventi nel settore agricolo il "Fondo regionale
smobilizzo crediti agricoli", amministrato con
contabilita’ separata, destinato a concedere alle
piccole e alle microimprese agricole, aventi sede o
unita’ produttiva nel territorio regionale,
finanziamenti a breve e medio termine, per assicurare
risorse liquide alle imprese, anche a complemento degli
smobilizzi di cui al comma 1.>>;
c) dopo il comma 12 e’ inserito il seguente:
<<12 bis. I regolamenti regionali di cui ai commi 9 e 12
sono adottati con deliberazione della Giunta regionale,
rispettivamente, per le imprese operanti nel settore
agricolo su proposta dell’Assessore regionale alle
risorse agricole, naturali e forestali e per le imprese
artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei
servizi, su proposta dell’Assessore regionale alle
attivita’ produttive.>>.
46. Al comma 1 dell’articolo 12 quater della legge
regionale 4/2005, le parole <<dei settori
dell’artigianato, dell’industria, del commercio, del
turismo e dei servizi>> sono soppresse.
47. Il comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 23
febbraio 2006, n. 5 (Sistema integrato dei servizi di
sviluppo agricolo e rurale <<SISSAR>>), e’ sostituito
dal seguente:
<<4. Le spese di cui al comma 1 si intendono al netto
dell’IVA qualora il fruitore possa in qualche modo
recuperare l’imposta ai sensi dell’articolo 71, comma 3,
del regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20
settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR). Le spese di cui al comma 1 si intendono invece
al lordo dell’IVA qualora il fruitore non abbia alcuno
strumento per recuperare l’imposta stessa ai sensi della
sopraindicata normativa comunitaria.>>.
48. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale
5/2006 le parole <<, e l’importo globale dei
finanziamenti riferiti a ogni singola azienda non puo’
superare:
a) per l’attivita’ di cui all’articolo 10, comma 1,
lettere a) e b), l’importo di 9.000 euro per un periodo
di tre anni;
b) per l’attivita’ di cui all’articolo 10, comma 1,
lettere c), d), e) e f), l’importo di 30.000 euro per un
periodo di tre anni qualora svolte a favore dei soggetti
di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), e 60.000
euro per un periodo di tre anni qualora svolte a favore
dei soggetti di cui all’articolo 11, comma 1, lettera
b);
b bis) per le attivita’ di cui all’articolo 10, comma 1,
lettera f bis), l’importo di 8.000 euro per un periodo
di otto anni>> sono soppresse.
49. L’articolo 14 della legge regionale 5/2006 e’
abrogato.
50. Nell’esercizio delle competenze di cui all’articolo
3 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia
regionale per lo sviluppo rurale – ERSA), l’Agenzia
regionale per lo sviluppo rurale - ERSA e’ autorizzata a
promuovere e a partecipare in qualita’ di socio
fondatore, assieme alla Provincia di Gorizia e alla
Fondazione Villa Russiz, alla costituzione di
un’associazione senza fini di lucro finalizzata alla
realizzazione di un Centro di documentazione sulle
relazioni tra la Cultura e il Vino che costituisca punto
di riferimento permanente a livello regionale, nazionale
e internazionale della variegata rete di relazioni che
intercorrono tra vino, scienza, arte, cinema,
letteratura, teatro, musica, fotografia, artigianato,
enogastronomia, design, architettura. Gli schemi
dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione
sono approvati dalla Giunta regionale.
51. L’ERSA e’ autorizzata a versare all’associazione di
cui al comma 50 all’atto della sua costituzione la
propria quota di patrimonio sociale, in conformita’
all’atto costitutivo, nonche’ a concorrere mediante
appositi contributi annuali all’attivita’
dell’associazione stessa, nei limiti delle
disponibilita’ del proprio bilancio.
52. Al fine di velocizzare l’avvio del Piano di
riconversione del settore lattiero-caseario dell’area
montana adottato dalla Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 6, comma 37, della legge regionale
22/2007, l’Agenzia per lo sviluppo economico della
montagna - Agemont SpA, in conformita’ a quanto previsto
dall’articolo 14, comma 33, della legge regionale
11/2009, e’ autorizzata a partecipare in qualita’ di
socio di maggioranza assoluta e, assieme alle latterie
che aderiscono al Piano, a una societa’ che supporti le
latterie medesime nell’attuazione del Piano stesso.
53. Per le finalita’ di cui al comma 52, Agemont SpA, ad
avvenuta restituzione degli stessi da parte delle
latterie, compatibilmente con la normativa comunitaria
vigente in materia di affidamento di servizi e di aiuti
di stato, utilizza i fondi di cui all’articolo 40, comma
5, della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14
(Provvedimento di assestamento al Bilancio 1994-1996 ai
sensi dell’articolo 10 della legge regionale 20 gennaio
1982, n. 10), comprensivi degli interessi maturati.
54. In deroga a quanto previsto dall’articolo 39, comma
2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo
unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso), e dall’articolo
6, comma 39, della legge regionale 22/2007,
l’anticipazione del contributo ivi prevista puo’ essere
erogata alle latterie che aderiscono al Piano, nei
limiti dell’importo di cui al comma 53, anche in assenza
dell’apposita fideiussione bancaria o polizza
assicurativa previa presentazione da parte di Agemont
SpA di una formale dichiarazione attestante l’ammontare
dell’importo da restituire da parte delle latterie e
riportante l’impegno a utilizzare tale importo per le
finalita’ di cui al comma 52.
55. Al comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 31
ottobre 1987, n. 36 (Agenzia per lo sviluppo economico
della montagna), le parole <<e ristrutturare la filiera
lattiero-casearia in zona montana>> sono sostitute dalle
seguenti: <<specifici settori produttivi>>.
56. Nell’ambito delle funzioni delegate alle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura dal capo
V della legge regionale 4/2005, in materia di incentivi
alle imprese e dal relativo regolamento, con esclusivo
riferimento all’articolo 156 delle legge regionale 16
gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), in
deroga alle previsioni normative ivi previste, le
domande risultate ammissibili nelle graduatorie delle
Camere di commercio relative all’anno 2009, ma che non
siano risultate beneficiarie per carenza di risorse
finanziarie, vengono mantenute in essere e inserite con
priorita’ nelle graduatorie relative all’anno 2010 anche
qualora le iniziative, oggetto delle istanze, siano
state avviate o completate.
57. Al comma 4 dell’articolo 25 della legge regionale 6
marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione
faunistica e per l’esercizio dell’attivita’ venatoria),
le parole <<comma 2>> sono sostituite dalle seguenti:
<<comma 3>>.
58. Al comma 9 dell’articolo 25 della legge regionale
6/2008 le parole <<comma 1>> sono sostituite dalle
seguenti: <<comma 3>>.
59. Al comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale
6/2008, le parole <<60 per cento>> sono sostituite dalle
seguenti: <<50 per cento>>.
60. L’articolo 31, comma 1, della legge regionale
6/2008, come modificato dal comma 59, si applica a
partire dall’annata venatoria 2010-2011. Per l’annata
venatoria 2009-2010 la tassa annuale di concessione
regionale per il rilascio del tesserino regionale di
caccia resta determinata nella misura del 60 per cento
della tassa erariale di cui all’articolo 5, comma 1,
della tariffa di cui al decreto del Ministro delle
finanze 28 dicembre 1995 (Approvazione della nuova
tariffa delle tasse sulle concessioni governative).
61. Dopo il comma 13 dell’articolo 40 della legge
regionale 6/2008, e’ inserito il seguente:
<<13 bis. Le Province possono utilizzare le risorse
eccedenti le richieste delle Riserve di caccia per le
funzioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d),
per le finalita’ di cui all’articolo 10, comma 1,
lettere a), b) e c).>>.
62. Nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per
l’anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unita’ di
bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella B.
ARTICOLO 4
(Finalita’ 2 -Tutela dell’ambiente e difesa del
territorio)
1. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a
sostenere le spese per garantire il ripristino della
rete viaria minore a servizio del territorio montano
regionale, con particolare riguardo alla viabilita’ di
accesso ai comprensori forestali e malghivi compromessa
dalle avversita’ atmosferiche della trascorsa stagione
invernale.
2. Gli interventi di ripristino dei danni e della
funzionalita’ stradale sono attuati dal Servizio
gestione territorio rurale e irrigazione della Direzione
centrale risorse agricole, naturali e forestali e sono
realizzati in economia nelle forme dell’amministrazione
diretta e del cottimo.
3. Per le finalita’ previste dal comma 1 e’ autorizzata
la spesa complessiva di 500.000 euro per l’anno 2009 a
carico, per 400.000 euro, dell’unita’ di bilancio
2.1.2.5031 e del capitolo 2947 dello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 e, per 100.000
euro, a carico dell’unita’ di bilancio 2.1.1.1044 e del
capitolo 2960 dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del
bilancio per l’anno 2009.
4. In attuazione dell’articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione
dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia
Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in
materia di energia, miniere, risorse geotermiche e
incentivi alle imprese), e degli articoli 7 e 25 del
regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di
carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la
coltivazione delle miniere nel Regno), la Regione
disciplina con regolamento i criteri di determinazione,
gli importi e le modalita’ di applicazione dei canoni
dovuti dai titolari dei permessi di ricerca e delle
concessioni per la coltivazione di giacimenti di acque
minerali, termali e di sorgente.
5. Il regolamento di cui al comma 4 e’ emanato, entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente della Regione, previa
deliberazione della Giunta regionale, su proposta
presentata di concerto dall’Assessore regionale alla
programmazione, risorse economiche e finanziarie,
patrimonio e servizi generali e dall’Assessore regionale
all’ambiente e lavori pubblici.
6. Le entrate derivanti dai canoni di cui al comma 4
sono destinate alla realizzazione di interventi e di
attivita’ finalizzati alla salvaguardia e al
monitoraggio delle risorse idriche e delle acque
minerali, termali e di sorgente.
7. Le entrate derivanti dai canoni di cui al comma 4
sono accertate e riscosse sull’unita’ di bilancio
3.1.104 e sul capitolo 1013 di nuova istituzione nello
stato di previsione dell’entrata del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per
l’anno 2009, con la denominazione <<Canoni per permessi
di ricerca e concessioni per la coltivazione di
giacimenti di acque minerali, termali e di sorgente>> e
con lo stanziamento di 5.000 euro per l’anno 2009.
8. Per le finalita’ derivanti dalla realizzazione degli
interventi e delle attivita’ di cui al comma 6 e’
autorizzata la spesa di 5.000 euro per l’anno 2009 a
carico dell’unita’ di bilancio 2.4.1.1052 e del capitolo
2533 di nuova istituzione nello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con la
denominazione <<Spese per attivita’ finalizzate alla
salvaguardia e al monitoraggio delle risorse idriche e
della acque minerali, termali e di sorgente>>.
9. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a
sostenere gli oneri derivanti dalla corresponsione
dell’incentivo di cui all’articolo 11, comma 3, della
legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina
organica dei lavori pubblici), connesso alla
predisposizione del Piano di azione regionale, del Piano
regionale di miglioramento della qualita’ dell’aria e
del Piano regionale di mantenimento della qualita’
dell’aria, previsti rispettivamente dagli articoli 8, 9
e 10 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme
in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e
dall’inquinamento acustico).
10. Per le finalita’ di cui al comma 9 e’ autorizzata la
spesa di 30.000 euro per l’anno 2009 a carico
dell’unita’ di bilancio 2.5.1.1055 e del capitolo 2308
di nuova istituzione nello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e
del bilancio per l’anno 2009, con la denominazione
<<Oneri derivanti dall’assegnazione degli incentivi
connessi alla predisposizione del Piano di azione
regionale, del Piano regionale di miglioramento della
qualita’ dell’aria e del Piano regionale di mantenimento
della qualita’ dell’aria>>.
11. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a
concedere all’Autorita’ di bacino dei fiumi Isonzo,
Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione un
finanziamento di 40.000 euro per l’attuazione di un
processo partecipato ai fini della progettazione e della
realizzazione di un’opera per la regolazione delle
portate idriche lungo il fiume Isonzo.
12. Alla concessione e alla contestuale erogazione del
finanziamento di cui al comma 11 provvede con decreto il
direttore del Servizio idraulica della Direzione
centrale ambiente e lavori pubblici, previa
presentazione della domanda di concessione del
finanziamento corredata della relazione illustrativa
dell’iniziativa e del relativo preventivo di spesa.
13. Con il decreto di concessione e di erogazione del
finanziamento sono fissate le modalita’ di
rendicontazione della spesa sostenuta.
14. Per le finalita’ previste dal comma 11 e’
autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2009 a
carico dell’unita’ di bilancio 2.5.1.1055 e del capitolo
2529 di nuova istituzione nello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la
denominazione <<Finanziamento all’Autorita’ di bacino
dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e
Brenta-Bacchiglione per la regolazione portate idriche
fiume Isonzo>>.
15. Al comma 18 dell’articolo 4 della legge regionale 30
dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), dopo la
parola: <<convegni,>> sono inserite le seguenti: <<attivita’
didattiche,>>.
16. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo
4, comma 18, della legge regionale 17/2008, come
modificato dal comma 15, fanno carico all’unita’ di
bilancio 2.5.1.2017 e al capitolo 2656 dello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli
anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, la cui
denominazione e’ modificata nella seguente <<Contributi
per associazioni che operano sul territorio regionale
nel settore ambientale per la realizzazione di convegni,
attivita’ didattiche, studi e pubblicazioni concernenti
la tutela ambientale>>.
17. Nel quadro della collaborazione tra Amministrazioni
dello Stato e della Regione, l’Amministrazione regionale
promuove iniziative volte a conseguire, anche in
raccordo con l’Agenzia regionale per la protezione
dell’ambiente, il miglioramento e la sinergia delle
azioni di prevenzione e di controllo ambientale sul
territorio regionale, attivando strumenti di politica
ambientale che favoriscano un efficace ed efficiente
coordinamento delle rispettive attivita’.
18. Per le finalita’ di cui al comma 17 e’ autorizzata
la spesa di 20.000 euro per l’anno 2009 a carico
dell’unita’ di bilancio 2.5.1.2017 e del capitolo 3008,
di nuova istituzione, nello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e
del bilancio per l’anno 2009 con la denominazione
<<Finanziamento per la promozione di iniziative per il
miglioramento delle azioni di prevenzione e controllo
ambientale>>.
19. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a
concedere al Comune di Artegna un finanziamento di
50.000 euro per gli studi e le attivita’ connessi con
l’analisi dello stato ambientale, la programmazione
degli interventi e la gestione delle azioni finalizzate
alla salvaguardia ambientale e idrogeologica del bacino
del fiume Ledra di cui all’articolo 6, commi da 34 a 37,
della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge
finanziaria 2006).
20. Per le finalita’ previste dal comma 19 e’
autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2009 a
carico dell’unita’ di bilancio 2.5.2.2018 e del capitolo
2101 di nuova istituzione nello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la
denominazione <<Finanziamento per l’accordo di programma
tra i comuni del bacino idrografico per la salvaguardia
ambientale e idrogeologica del fiume Ledra>>.
21. Al comma 23 dell’articolo 3 della legge regionale 14
agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del
bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi
dell’articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n.
21), la parola: <<2009>> e’ sostituita dalla seguente:
<<2010>>.
22. In via di interpretazione autentica, la misura
percentuale stabilita dalla Giunta regionale nei piani
di riparto, ai sensi dell’articolo 5, commi 99 e 100,
della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge
finanziaria 2001), e dell’articolo 4, comma 20, della
legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria
2005), si applica alla somma ammissibile rendicontata ai
fini della determinazione degli importi da liquidare nei
limiti fissati dai rispettivi regolamenti di attuazione.
23. Al comma 13 dell’articolo 5 della legge regionale 23
gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), le parole
<<d’intesa con la Regione Veneto e le Universita’ delle
due regioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<d’intesa
tra le Universita’ del Friuli Venezia Giulia e le altre
Universita’ italiane>>.
24. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 13,
della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma
23, si applicano anche alle domande di concessione di
contributo gia’ presentate ai sensi dell’articolo 5,
comma 14, della legge regionale 1/2007.
25. Dopo l’articolo 16 della legge regionale 5 dicembre
2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente,
territorio, edilizia, urbanistica, attivita’ venatoria,
ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti,
demanio marittimo e turismo), sono inseriti i seguenti:
<<Art. 16 bis (Scarichi in pubblica fognatura)
1. In attuazione dell’articolo 124, comma 7, del decreto
legislativo 152/2006, sono autorizzati dal gestore del
servizio idrico integrato tutti gli scarichi in pubblica
fognatura secondo quanto stabilito nelle rispettive
convenzioni, nonche’ sulla base dei regolamenti
approvati da parte dell’Autorita’ d’ambito
territorialmente competente.
2. Nelle more dell’adozione e approvazione dei
regolamenti di cui al comma 1 il gestore del servizio
idrico integrato esercita il controllo e provvede al
rilascio delle autorizzazioni secondo quanto stabilito
nelle rispettive convenzioni, nonche’ in forza dei
regolamenti in vigore alla data dell’ 1 gennaio 2009.
3. Il gestore del servizio idrico integrato trasmette
copia dell’autorizzazione allo scarico all’ Autorita’
d’ambito territorialmente competente.
Art. 16 ter (Titolare dell’autorizzazione)
1. L’autorizzazione agli scarichi ai sensi dell’articolo
124, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, e
secondo quanto previsto da tale disposizione normativa,
e’ rilasciata al titolare dell’attivita’ da cui origina
lo scarico.
In caso di scarichi conferiti a un depuratore
l’autorizzazione viene sempre intestata al gestore
dell’impianto di depurazione, ancorche’ l’impianto non
sia di proprieta’ del gestore e quale che sia il titolo
giuridico di disponibilita’ dell’impianto medesimo.>>.
26. In attuazione dell’articolo 182, comma 5, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale), e’ ammessa la libera circolazione
sul territorio regionale delle frazioni biodegradabili
di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata e
destinate al recupero, privilegiando il concetto di
prossimita’ agli impianti di recupero. Tali frazioni
possono essere conferite anche a impianti non di bacino,
tecnologicamente idonei al loro trattamento, che sono
autorizzati in deroga al numero di impianti di bacino e
alle quantita’ di rifiuti previsti dal piano regionale e
dai programmi provinciali.
27. Dopo il comma 1 dell’articolo 23 della legge
regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di
risorse forestali), sono aggiunti i seguenti:
<<1 bis. L’attivita’ di progettazione di cui
all’articolo 12 puo’ essere svolta dal personale della
Direzione centrale a favore di soggetti pubblici
proprietari forestali, previa verifica delle priorita’
del servizio d’istituto e con oneri a carico del
proprietario da quantificare secondo i criteri stabiliti
dal regolamento forestale.
1 ter. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma
1 bis sono accertate e riscosse sull’unita’ di bilancio
3.2.91 e sul capitolo 927 di nuova istituzione, per
memoria, nello stato di previsione dell’entrata del
bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del
bilancio per l’anno 2009, con la denominazione <<Entrate
derivanti dall’attivita’ di progettazione di cui
all’articolo 12 della legge regionale 23 aprile 2007, n.
9, svolta dal personale della Direzione centrale risorse
agricole, naturali e forestali>>.
1 quater. Le entrate derivanti dal disposto di cui al
comma 1 ter sono finalizzate all’esclusivo finanziamento
del Fondo per i servizi forestali di cui all’articolo
90.>>.
28. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 98 della
legge regionale 9/2007 le parole <<fatta esclusione per
l’articolo 9, comma 6>> sono soppresse.
29. In via di interpretazione autentica le disposizioni
di cui all’articolo 4, comma 83, della legge regionale
20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e
del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi
dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999,
n. 7), si applicano anche ai rapporti convenzionali e di
delega antecedenti all’entrata in vigore della presente
legge, in cui gli enti locali deleganti non siano
diretti beneficiari dei contributi ai sensi
dell’articolo 5, comma 99, della legge regionale 4/2001.
30. Nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per
l’anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unita’ di
bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella C.
ARTICOLO 5
(Finalita’ 3 - Gestione del territorio)
1. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a
sostenere spese per la predisposizione degli strumenti
di pianificazione strategica previsti dalla riforma
urbanistica regionale, mediante conferimento di
consulenze e prestazioni specialistiche, nonche’
mediante corresponsione del premio di incentivazione di
cui all’articolo 11, comma 3, della legge regionale
14/2002.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1 e’ autorizzata la
spesa di 150.000 euro per l’anno 2009 a carico
dell’unita’ di bilancio 3.1.1.1056 e del capitolo 1733,
di nuova istituzione, nello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale 2009-2011 e del bilancio
per l’anno 2009, con la denominazione <<Spese per la
predisposizione degli strumenti di pianificazione
strategica>>.
3. All’onere derivante dal disposto di cui al comma 2 si
provvede mediante storno di pari importo per l’anno 2009
a carico dell’unita’ di bilancio 3.1.2.1056 e del
capitolo 2040 dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del
bilancio per l’anno 2009.
4. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a
trasferire alle Autorita’ d’ambito di cui al capo IV
della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13
(Organizzazione del servizio idrico integrato e
individuazione degli ambiti territoriali ottimali in
attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36), la somma
pari a 5 milioni di euro annui per venti anni per
investimenti su impianti e infrastrutture per il
servizio idrico integrato.
5. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge sono definiti con regolamento i criteri e
le modalita’ di distribuzione del trasferimento di cui
al comma 4.
6. L’utilizzo delle somme di cui al comma 4 non e’
soggetto a rendicontazione ai sensi dell’articolo 42
della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico
delle norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso).
7. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di
cui al comma 4 fanno carico all’unita’ di bilancio
3.2.2.1058 e del capitolo 2305 dello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 nella cui
denominazione, infine, sono aggiunte le parole <<per il
servizio idrico integrato>>.
8. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a
concedere all’Autorita’ d’ambito territoriale ottimale
Occidentale e all’Autorita’ d’ambito territoriale
ottimale Centrale Friuli, in misura proporzionale allo
sviluppo delle condotte nei territori di rispettiva
competenza, un contributo a copertura degli oneri
connessi alla gestione delle opere acquedottistiche
nella Destra Tagliamento per il periodo di un anno con
decorrenza dal 12 ottobre 2009.
9. Per le finalita’ di cui al comma 8 e’ autorizzata la
spesa di 250.000 euro per l’anno 2009 a carico
dell’unita’ di bilancio 3.2.2.1058 e del capitolo 2306,
di nuova istituzione, nello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e
del bilancio per l’anno 2009 con la denominazione
<<Contributo all’Autorita’ d’ambito territoriale
ottimale Occidentale e all’Autorita’ d’ambito
territoriale ottimale Centrale Friuli, in misura
proporzionale allo sviluppo delle condotte nei territori
di rispettiva competenza, per la copertura degli oneri
connessi alla gestione delle opere acquedottistiche
nella Destra Tagliamento>>.
10. In attuazione del decreto legislativo 30 maggio
2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE
relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che
modifica la direttiva 2004/35/CE), l’autorizzazione all’attivita’
estrattiva rilasciata ai sensi della legge regionale 18
agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attivita’
estrattive), costituisce approvazione del piano di
gestione dei rifiuti di estrazione di cui all’articolo 5
del decreto legislativo 117/2008 e delle eventuali
modifiche sostanziali di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera ii), del decreto legislativo medesimo.
11. La struttura regionale competente in materia di
attivita’ estrattive controlla l’attuazione del piano di
gestione dei rifiuti di estrazione di cui al comma 10.
12. La struttura regionale competente in materia di
ambiente autorizza la gestione delle strutture di
deposito dei rifiuti di estrazione ai sensi
dell’articolo 7 del decreto legislativo 117/2008.
13. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge con regolamento sono definiti:
a) le modalita’ e i criteri di applicazione
dell’articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo
117/2008;
b) i criteri e i parametri per la determinazione delle
garanzie finanziarie ai sensi dell’articolo 14 del
decreto legislativo 117/2008;
c) la determinazione delle tariffe e delle relative
modalita’ di versamento ai sensi dell’articolo 23, comma
3, del decreto legislativo 117/2008.
14. Le entrate derivanti dall’escussione delle garanzie
finanziarie di cui al comma 13, lettera b), prestate a
favore della Regione, sono destinate alle finalita’
previste dall’articolo 14 del decreto legislativo
117/2008.
15. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma
13, lettera c), sono destinate alla copertura dei costi
delle attivita’ istruttorie e di controllo della Regione
e di ARPA.
16. Le entrate derivanti dall’escussione delle garanzie
finanziarie prestate a favore della Regione ai sensi
dell’articolo 14 del decreto legislativo 117/2008 sono
accertate e riscosse sull’unita’ di bilancio 3.2.131 e
sul capitolo 1049 di nuova istituzione nello stato di
previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli
anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con la
denominazione <<Entrate relative all’escussione delle
garanzie in materia di rifiuti di estrazione>> e con lo
stanziamento di 5.000 euro per l’anno 2009.
17. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui
all’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo
117/2008, sono accertate e riscosse sull’unita’ di
bilancio 3.2.123 e sul capitolo 1050 di nuova
istituzione nello stato di previsione dell’entrata del
bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del
bilancio per l’anno 2009, con la denominazione <<Tasse
rifiuti di estrazione>> e con lo stanziamento di 5.000
euro per l’anno 2009.
18. Per le finalita’ derivanti dalla realizzazione degli
interventi e delle attivita’ di cui dall’articolo 14 del
decreto legislativo 117/2008 e’ autorizzata la spesa di
5.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di
bilancio 3.3.1.1062 e del capitolo 2452 di nuova
istituzione nello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del
bilancio per l’anno 2009, con la denominazione <<Spese
per attivazione e gestione operativa del deposito dei
rifiuti di estrazione>>.
19. Per le finalita’ derivanti dalle attivita’
istruttorie e di controllo della Regione e di ARPA di
cui all’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo
117/2008, e’ autorizzata la spesa di 5.000 euro a carico
dell’unita’ di bilancio 3.3.1.1062 e del capitolo 2453
di nuova istituzione nello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e
del bilancio per l’anno 2009, con la denominazione
<<Spese per attivita’ istruttorie e di controllo in
materia di rifiuti di estrazione>>.
20. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a erogare
alle Province un finanziamento di 350.000 euro al fine
di concedere contributi a soggetti privati per
l’installazione di impianti solari termici in edifici
adibiti a prima casa. Il finanziamento e’ assegnato a
ciascuna Provincia in misura proporzionale alla
popolazione residente sul territorio provinciale alla
data del 31 dicembre 2008. Le Province disciplinano con
regolamento le modalita’ di presentazione delle domande
di contributo, i relativi criteri di valutazione,
nonche’ il procedimento di concessione dei contributi e
di rendicontazione della spesa.
21. Per le finalita’ di cui al comma 20 e’ autorizzata
la spesa di 350.000 euro per l’anno 2009 a carico
dell’unita’ di bilancio 3.4.2.1068 e del capitolo 3301,
di nuova istituzione, dello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e
del bilancio per l’anno 2009, con la denominazione
<<Finanziamento alle Province per la concessione di
contributi a soggetti privati per l’installazione di
impianti solari termici in edifici adibiti a prima
casa>>.
22. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a
concedere all’Istituto Vendramini di Pordenone un
contributo straordinario pluriennale da destinare anche
a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi,
per l’ammortamento dei mutui contratti per la
realizzazione dei lavori di completamento
dell’intervento gia’ avviato di manutenzione
straordinaria e di messa a norma dei locali adibiti ad
attivita’ scolastiche e formative.
23. La domanda per la concessione del contributo di cui
al comma 22 e’ presentata alla Direzione centrale
ambiente e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla
pubblicazione della presente legge, corredata della
relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il
decreto di concessione fissa i termini di esecuzione
dell’opera, le modalita’ di erogazione dei contributi e
di rendicontazione.
24. Per le finalita’ di cui al comma 22 e’ autorizzato
il limite di impegno ventennale di 25.500 euro annui a
decorrere dall’anno 2009 a carico dell’unita’ di
bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 3302, di nuova
istituzione, nello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del
bilancio per l’anno 2009 con la denominazione
<<Contributo pluriennale all’Istituto Vendramini di
Pordenone per la realizzazione dei lavori di
completamento dell’intervento di manutenzione
straordinaria e messa a norma>>. Le annualita’
autorizzate per gli anni dal 2012 al 2028 fanno carico
alle corrispondenti unita’ di bilancio e ai
corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni
medesimi.
25. In via di interpretazione autentica,
l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere i
contributi destinati agli interventi di cui all’articolo
3, comma 33, e di cui all’articolo 5, commi 14, 20, 33,
38, 41, 47, 50, 53, 60 e 63, della legge regionale 30
dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), anche a
sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per
l’ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione
degli interventi finanziati.
26. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto
di cui al comma 25 fanno carico alle seguenti unita’ di
bilancio e capitoli dello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e
del bilancio per l’anno 2009:
a) UB 1.3.2.5037 - capitolo 3415;
b) UB 3.5.2.1073 - capitolo 3472;
c) UB 3.5.2.1118 - capitolo 3445;
d) UB 3.6.2.1066 - capitoli 3394 e 3408;
e) UB 3.6.2.1075 - capitoli 3339, 3392 e 3393;
f) UB 3.7.2.3000 - capitoli 3395 e 3414.
27. Al comma 72 dell’articolo 5 della legge regionale 23
gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), le parole
<<per concorrere>> sono sostituite dalle seguenti: <<per
l’acquisto dell’area necessaria>>.
28. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto
di cui all’articolo 5, comma 72, della legge regionale
1/2007, come modificato dal comma 27, fanno carico
all’unita’ di bilancio 3.5.2.1118 e al capitolo 3347
dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per
l’anno 2009 la cui denominazione e’ sostituita con la
seguente:
<<Contributo al Monastero delle Benedettine di San
Cipriano di Trieste per l’acquisto dell’area necessaria
alla realizzazione del nuovo monastero>>.
29. Al comma 23 dell’articolo 5 della legge regionale
17/2008 le parole <<gia’ finanziate dall’Amministrazione
regionale, dell’oratorio parrocchiale sito in via
Beano.>>, sono sostituite dalle seguenti:
<<dell’edificio adibito a opere di ministero pastorale
da destinare ad archivio e biblioteca parrocchiale sito
in Comune di Basiliano, frazione di Villaorba, piazza
della Chiesa n. 9, 10 e 11.>>.
30. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo
5, comma 23, della legge regionale 17/2008, come
modificato dal comma 29, fanno carico all’unita’ di
bilancio 3.5.2.1118 e al capitolo 3447 dello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli
anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, nella cui
denominazione le parole <<gia’ finanziate
dall’Amministrazione regionale, dell’oratorio
parrocchiale sito in via Beano.>>, sono sostituite dalle
seguenti: <<dell’edificio adibito a opere di ministero
pastorale da destinare ad archivio e biblioteca
parrocchiale sito in Comune di Basiliano, frazione di
Villaorba, piazza della Chiesa n. 9, 10 e 11.>>.
31. Al comma 54 dell’articolo 9 della legge regionale 25
gennaio 2002, n. 3 (Disposizioni per la formazione del
bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche, dopo le
parole <<ai Comuni>>sono inserite le seguenti: <<e alle
Province>>.
32. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto
di cui all’articolo 9, comma 54, della legge regionale
3/2002, come modificato dal comma 31, fanno carico
all’unita’ di bilancio 3.7.1.1067 e al capitolo 3981
dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per
l’anno 2009 nella cui denominazione dopo le parole <<ai
Comuni>>sono inserite le seguenti: <<e alle Province>>.
33. Dopo la lettera g quater) del primo comma
dell’articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 1986,
n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di
competenza regionale in materia di protezione civile),
e’ aggiunta la seguente:
<<g quinquies) sostenere spese dirette o concedere
finanziamenti alle istituzioni scolastiche per la
realizzazione di percorsi educativi volti alla
formazione di una nuova e moderna coscienza di
protezione civile ai sensi dell’articolo 1, terzo
comma.>>.
34. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto
di cui all’articolo 10, primo comma, lettera g
quinquies), della legge regionale 64/1986, come aggiunta
dal comma 33, fanno carico all’unita’ di bilancio
3.9.2.1070 e ai capitoli 4148 e 4150 dello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli
anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
35. Dopo il secondo comma dell’articolo 10 della legge
regionale 64/1986 sono aggiunti i seguenti:
<<2 bis. Le apparecchiature, gli impianti di rilevamento
e comunicazione, le attrezzature e i mezzi operativi,
nonche’ le sedi di allocamento e deposito finanziati ai
sensi del primo comma, lettera b), in caso di emergenza
o rischio di emergenza e, sentite le amministrazioni
locali, per le altre attivita’ istituzionali devono
essere messi a disposizione della Protezione civile
della Regione.
2 ter. Gli oneri per la gestione dei mezzi, delle
apparecchiature e delle attrezzature nell’ipotesi di cui
al comma 2 bis sono a carico della Protezione civile
della Regione medesima.
2 quater. I mezzi finanziati ai sensi del comma 1,
lettera b), devono avere la livrea e i loghi della
Protezione civile della Regione come individuati da
apposito regolamento da emanarsi su proposta della
Protezione civile della Regione stessa.>>.
36. L’Amministrazione regionale, per il tramite della
Protezione civile della Regione, e’ autorizzata a
realizzare interventi atti a sostenere il ritorno alle
normali condizioni di vita della popolazione della
Regione Abruzzo colpita dal grave sisma del 6 aprile
2009.
37. Gli oneri di cui al comma 36 sono posti a carico del
Fondo regionale per la protezione civile di cui
all’articolo 33 della legge regionale 64/1986.
38. Per le finalita’ di cui al comma 36 e’, altresi’,
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno
2009, a carico dell’unita’ di bilancio 3.9.2.1070 e del
capitolo 4151 di nuova istituzione nello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli
anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la
denominazione <<Interventi tramite la Protezione civile
atti a sostenere il ritorno alle normali condizioni di
vita della popolazione della Regione Abruzzo colpita dal
grave sisma del 6 aprile 2009>>.
39. In attuazione dell’articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione
dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia
Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in
materia di energia, miniere, risorse geotermiche e
incentivi alle imprese), e dell’articolo 17, commi 1 e
2, della legge 9 dicembre 1986, n. 896 (Disciplina della
ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche),
la Regione disciplina con regolamento gli importi e le
modalita’ di applicazione dei canoni dovuti dai titolari
dei permessi di ricerca e delle concessioni di
coltivazione delle risorse geotermiche.
40. In attuazione dell’articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 110/2002 la Regione definisce con
regolamento i criteri di determinazione, gli importi e
le modalita’ di prestazione delle garanzie dovute ai
sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge 9 gennaio
1991, n. 9 (Norme per l’attuazione del nuovo Piano
energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali
idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia,
autoproduzione e disposizioni fiscali).
41. Il regolamento di cui al comma 39 e’ emanato con
decreto del Presidente della Regione, previa
deliberazione della Giunta regionale, su proposta
presentata di concerto dall’Assessore regionale alla
programmazione, risorse economiche e finanziarie,
patrimonio e servizi generali e dall’Assessore regionale
all’ambiente e lavori pubblici.
42. Il regolamento di cui al comma 40 e’ emanato con
decreto del Presidente della Regione, previa
deliberazione della Giunta regionale, su proposta
dell’Assessore regionale all’ambiente e lavori pubblici.
43. Le entrate derivanti dai canoni di cui al comma 39
sono destinate agli interventi di tutela ambientale,
nonche’ di ripristino ambientale delle aree interessate
dalle attivita’ di ricerca e di coltivazione delle
risorse geotermiche.
44. Le entrate derivanti dall’escussione delle garanzie
di cui al comma 40 prestate a favore della Regione sono
destinate agli interventi previsti dall’articolo 15,
comma 1, della legge 9/1991.
45. Le entrate derivanti dai canoni di cui al comma 39
sono accertate e riscosse sull’unita’ di bilancio
3.1.104 e sul capitolo 1054 di nuova istituzione nello
stato di previsione dell’entrata del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per
l’anno 2009 con la denominazione <<Entrate relative ai
canoni dei permessi di ricerca e delle concessioni di
coltivazione di risorse geotermiche>> e con lo
stanziamento di 5.000 euro per l’anno 2009.
46. Le entrate derivanti dall’escussione delle garanzie
di cui al comma 40 sono accertate e riscosse sull’unita’
di bilancio 3.2.131 e sul capitolo 1042 di nuova
istituzione nello stato di previsione dell’entrata del
bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del
bilancio per l’anno 2009, con la denominazione <<Entrate
relative all’escussione delle garanzie in materia di
concessioni di coltivazione di risorse geotermiche>> e
con lo stanziamento di 5.000 euro per l’anno 2009.
47. Per le finalita’ derivanti dalla realizzazione degli
interventi di cui al comma 43 e’ autorizzata la spesa di
5.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di
bilancio 3.10.1.2005 e al capitolo 2400 di nuova
istituzione nello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del
bilancio per l’anno 2009, con la denominazione <<Spese
per interventi di tutela ambientale nonche’ di
ripristino ambientale delle aree interessate dalle
attivita’ di ricerca e di coltivazione delle risorse
geotermiche>>.
48. Per le finalita’ derivanti dalla realizzazione degli
interventi di cui al comma 44 e’ autorizzata la spesa di
5.000 euro per l’anno 2009 a carico all’unita’ di
bilancio 3.10.1.2005 e al capitolo 2404 di nuova
istituzione nello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del
bilancio per l’anno 2009, con la denominazione <<Spese
per rimessione in pristino dello stato originario dei
luoghi a seguito di eventuale incidente o di
sistemazione idrogeologica e di risanamento
paesistico>>.
49. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a
concedere contributi a favore delle Province per la
realizzazione di convegni e seminari di informazione
rivolti a professionisti, ad amministratori, nonche’ a
tecnici degli enti locali e delle imprese artigiane,
finalizzati alla divulgazione del <<Protocollo regionale
per la valutazione della qualita’ energetica e
ambientale di un edificio>> denominato Protocollo VEA,
di cui all’articolo 6 della legge regionale 18 agosto
2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia
sostenibile), nonche’ alla divulgazione di studi e
pubblicazioni concernenti la tutela dell’ambiente.
50. Gli enti di cui al comma 49 presentano le domande di
assegnazione dei contributi alla Direzione centrale
ambiente e lavori pubblici, Servizio disciplina lavori
pubblici e affari generali, entro il termine del 31
marzo di ogni anno. Per l’anno 2009 le domande sono
presentate entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
del regolamento di cui al cui al comma 51.
51. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge sono definiti con regolamento le
modalita’ di presentazione delle domande di cui al comma
50 e i criteri di assegnazione dei contributi.
52. Per le finalita’ di cui al comma 49 e’ autorizzata
la spesa di 15.000 euro per l’anno 2009 a carico
dell’unita’ di bilancio 3.10.1.2006 e del capitolo 3009,
di nuova istituzione, nello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e
del bilancio per l’anno 2009 con la denominazione
<<Contributi alle Province per la realizzazione di
convegni e seminari di informazione finalizzati alla
divulgazione del Protocollo VEA>>.
53. Al comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 7
marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in
materia di edilizia residenziale pubblica), dopo la
parola <<soggetti>>, sono aggiunte le seguenti: <<, gli
incassi delle sanzioni amministrative per indebita
percezione dei contributi di edilizia agevolata in
applicazione dell’articolo 316 ter, secondo comma, del
codice penale, le quote di contributo e i rientri delle
quote di contributo non piu’ spettanti ai beneficiari
dei contributi di edilizia agevolata a seguito di
revoche o decadenze>>.
54. Le quote derivanti dagli incassi delle sanzioni
amministrative per indebita percezione dei contributi di
edilizia agevolata in applicazione dell’articolo 316
ter, secondo comma, del codice penale, di cui
all’articolo 11, comma 2, della legge regionale 6/2003,
come modificato dal comma 53, sono accertate e riscosse
nell’unita’ di bilancio 3.2.121 e nel capitolo 1200
dello stato di previsione dell’entrata del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per
l’anno 2009.
55. Le quote di contributo e i rientri delle quote di
contributo non piu’ spettanti ai beneficiari dei
contributi di edilizia agevolata a seguito di revoca o
di decadenza di cui all’articolo 11, comma 2, della
legge regionale 6/2003, come modificato dal comma 53,
sono accertate e riscosse nell’unita’ di bilancio
4.5.161 e nel capitolo 1012 che si istituisce per
memoria nello stato di previsione dell’entrata del
bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del
bilancio per l’anno 2009 con la denominazione <<Rientri
contributi concessi sul Fondo regionale per l’edilizia
residenziale non piu’ spettanti>>.
56. Gli enti locali e gli organismi di diritto pubblico,
al fine di accelerare il processo della spesa pubblica e
favorire lo sviluppo dell’economia, sono temporaneamente
autorizzati fino al 31 dicembre 2010 ad acquisire
direttamente sul mercato immobili per lo svolgimento di
funzioni amministrative di cui alla legge regionale 9
gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del
sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia
Giulia), in alternativa alla procedura ordinaria di
progettazione e costruzione di opere pubbliche.
57. L’atto di acquisto di immobile anche nella
fattispecie di cosa futura deve essere preceduto da una
preventiva analisi comparata delle esigenze, delle
alternative esistenti sul mercato, della coerenza e
ricaduta urbanistica e dell’impatto sulla viabilita’.
58. L’individuazione del contraente avviene mediante
un’ulteriore valutazione comparativa dei costi, dei
tempi, della qualita’ e della funzionalita’ degli
immobili da acquisire, qualora esista una pluralita’ di
scelte sul territorio.
59. Ai fini del completamento delle procedure
espropriative connesse alla realizzazione di opere
pubbliche finanziate ai sensi degli articoli 20, 21, 40
e 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63
(Norme procedurali e primi interventi per l’avvio
dell’opera di risanamento e di ricostruzione delle zone
colpite dal sisma, nei settori dell’urbanistica,
dell’edilizia e delle opere pubbliche), e successive
modifiche, i Comuni beneficiari sono autorizzati a
utilizzare le economie risultanti da minori spese
sostenute per far fronte alle necessita’ espropriative
di opere pubbliche diverse inserite nei medesimi
programmi.
60. I finanziamenti relativi alle opere pubbliche
inserite nei programmi dei Comuni approvati ai sensi
degli articoli 20, 21, 40 e 75 della legge regionale
63/1977 e successive modifiche, disposti anteriormente
all’entrata in vigore della presente legge, sono fatti
salvi a tutti gli effetti, ancorche’ le opere siano
state realizzate sulla base di un progetto diverso da
quello finanziato dall’Amministrazione regionale per
sopravvenute modifiche della normativa tecnica di
riferimento e per variazioni delle esigenze che le opere
erano destinate a soddisfare, purche’ gli interventi
realizzati soddisfino le medesime finalita’ di quelli
ammessi a finanziamento.
61. L’ottavo comma dell’articolo 31 della legge
regionale 19 dicembre 1986, n. 55 (Modificazioni,
integrazioni e interpretazione autentica delle leggi
regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e
l’adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli
eventi sismici del 1976), e’ sostituito dai seguenti:
<<8. La facolta’ di alienare gli immobili puo’ essere
esercitata anche in corso d’opera quando sia consentito
alienare l’immobile assistito da contributo prima della
scadenza del quinquennio, in base alle disposizioni di
cui all’articolo 38, secondo e terzo comma, della legge
regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il
recupero statico e funzionale degli edifici colpiti
dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative
della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17), e di cui
all’articolo 66, terzo e quarto comma, della legge
regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e
primi interventi per l’avvio dell’opera di risanamento e
di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei
settori dell’urbanistica, dell’edilizia e delle opere
pubbliche), e successive modifiche,.
8 bis. Nei casi di cui al comma 8 il Comune certifica lo
stato di attuazione dell’opera, determina le relative
spese ai fini del riconoscimento al soggetto
beneficiario della corrispondente quota di contributo in
conto capitale e revoca la restante quota del beneficio,
dandone comunicazione alla struttura regionale
competente in materia di ricostruzione.
8 ter. Qualora, in seguito all’accertamento dello stato
di attuazione dei lavori di cui al comma 8 bis, risulti
che al beneficiario e’ stata erogata una quota del
contributo in conto capitale eccedente rispetto a quella
corrispondente alla percentuale dei lavori realizzati e
l’interessato dimostri con idonea documentazione di
avere sostenuto, per tali lavori, spese per un importo
che, escluse le spese tecniche di progettazione e
direzione lavori e quelle di acquisto del terreno, e’
eguale o superiore a quello percepito a titolo di
contributo, non si dispone il recupero della quota di
contributo in conto capitale erogata in eccedenza. In
caso contrario si provvede al recupero della somma pari
alla differenza fra l’importo del contributo in conto
capitale erogato e il maggiore importo fra quello speso
dall’interessato e quello corrispondente alla
percentuale dei lavori realizzati, nonche’ alla revoca,
con effetto dalla data dell’atto di alienazione di cui
al comma 8, del contributo in conto interessi o in
annualita’ costanti eventualmente concesso.
8 quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8 bis e 8
ter, si applicano anche nei confronti dei successori per
causa di morte dei soggetti beneficiari in rapporto alle
spese da questi effettivamente sostenute prima del
decesso.>>.
62. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata in caso
di motivata urgenza e necessita’ a estendere le
disposizioni di cui al comma 61 agli insediamenti
provvisori adibiti a centro sociale polifunzionale
donati a enti religiosi dalla solidarieta’ nazionale,
realizzati su aree di proprieta’ degli enti medesimi e
non piu’ utilizzati.
63. Le disposizioni dell’articolo 2 della legge
regionale 30 agosto 1984, n. 45 (Disposizioni per le
aree destinate a insediamenti abitativi di carattere
provvisorio e definitivo), come integrato dall’articolo
50 della legge regionale 26/1988, sono estese agli
insediamenti provvisori adibiti a centro sociale
polifunzionale, donati dalla solidarieta’ internazionale
e realizzati, nel periodo immediatamente successivo agli
eventi sismici dell’anno 1976, su aree di proprieta’ dei
Comuni classificati ai sensi del decreto del Presidente
della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres
(Delimitazione delle zone colpite dagli eventi tellurici
del maggio 1976), e successive modifiche.
64. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui
al comma 63 il termine di cui all’articolo 17, comma 1,
della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40
(Ulteriori norme per il completamento della
ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale
16/1996 in materia di edilizia convenzionata), come da
ultimo modificato dall’articolo 19, comma 1, della legge
regionale 24/2005, e’ fissato al 30 giugno 2010.
65. Dopo l’articolo 51 della legge regionale 31 maggio
2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici),
e’ inserito il seguente:
<<Art. 51 bis(Delegazione amministrativa intersoggettiva
di interventi di manutenzione ordinaria)
1. Gli interventi di manutenzione ordinaria delle opere
pubbliche di bonifica, irrigazione e difesa del suolo da
affidare in delegazione amministrativa intersoggettiva
sono esclusi dalla programmazione triennale e
dall’elenco annuale dei lavori pubblici di cui
all’articolo 7 e sono attuati secondo le modalita’ di
cui al presente articolo.
2. La Giunta regionale approva anche per stralci
successivi l’elenco annuale dei lavori di manutenzione
ordinaria da attuare attraverso delegazione
amministrativa intersoggettiva.
3. I soggetti delegatari presentano solamente il
progetto preliminare che e’ approvato dal direttore del
Servizio competente.
4. All’erogazione del finanziamento al soggetto
delegatario si procede nella misura del 10 per cento
contestualmente all’atto di delegazione e nella misura
dell’ulteriore 90 per cento all’approvazione del
progetto preliminare da parte del direttore del Servizio
competente.
5. La delegazione si intende effettuata per l’opera e
non per le singole voci o importi risultanti dal
progetto.
6. Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario
puo’ essere autorizzato dal direttore del Servizio
competente a utilizzare le economie conseguite in corso
di realizzazione dell’intervento oggetto della
delegazione, a copertura di maggiori oneri per
l’esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli
eseguiti.
7. Con il provvedimento di delegazione sono stabiliti i
termini di rendicontazione. Ai fini della
rendicontazione del finanziamento i soggetti beneficiari
presentano, nei termini previsti dal decreto di
delegazione, la documentazione di cui al titolo II, capo
III, della legge regionale 7/2000.>>.
66. Alle opere finanziate ai sensi dell’articolo 56
della legge regionale 14/2002 per le quali siano gia’
stati concessi contributi alla data di entrata in vigore
della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure
urgenti in materia di sviluppo economico regionale,
sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie,
accelerazione di lavori pubblici), continua ad
applicarsi il disposto di cui all’articolo 68, comma 5,
della medesima legge regionale 14/2002.
67. Al comma 40 dell’articolo 10 della legge regionale
17/2008, le parole <<e provvede agli adempimenti
connessi alla prenotazione delle risorse>> sono
soppresse.
68. Al primo comma dell’articolo 17 della legge
regionale 29 aprile 1986, n. 18 (Norme regionali per
agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed
edilizio. Modificazioni e integrazioni alla legge
regionale 1 settembre 1982, n. 75), le parole <<,
accompagnata dal parere di congruita’ del competente
Direttore Provinciale dei lavori pubblici>> sono
soppresse.
69. L’articolo 27 della legge regionale 27 agosto 1999,
n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per
l’edilizia residenziale, nonche’ modifiche e
integrazioni alla legge regionale 75/1982 e ulteriori
norme in materia di edilizia residenziale pubblica), e’
abrogato.
70. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a
confermare gli incentivi concessi ed erogati ai Comuni
ai sensi dell’articolo 5, commi da 30 a 37, della legge
regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria
2001), per varianti sostanziali ai progetti gia’
finanziati e avviati, qualora, per cause non imputabili
ai Comuni, non siano piu’ realizzabili.
71. L’Amministrazione regionale e’ altresi’ autorizzata
a finanziare integralmente le spese rendicontate dai
Comuni e riferite all’attuazione parziale dei progetti
gia’ ammessi al beneficio.
72. La domanda per la conferma del contributo di cui al
comma 70 e’ presentata, entro centottanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, alla
Direzione centrale pianificazione territoriale,
autonomie locali e sicurezza, corredata del nuovo
progetto preliminare, nonche’ degli atti di
rendicontazione, ai sensi dell’articolo 42 della legge
regionale 7/2000, riferiti alla quota parte di spese
sostenute, ai sensi dell’articolo 134 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), per
la realizzazione parziale del progetto gia’ ammesso al
beneficio.
73. I commi 3 e 4 dell’articolo 5 della legge regionale
17/2008 sono abrogati.
74. Dopo il comma 18 dell’articolo 5 della legge
regionale 17/2008 e’ inserito il seguente:
<<18 bis. Il termine di presentazione della domanda di
cui al comma 18 e’ fissato al 30 settembre 2009.>>.
75. Al comma 12 e al comma 13 dell’articolo 7 della
legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del
bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni
2008-2010 ai sensi dell’articolo 34 della legge
regionale 8 agosto 2007, n. 21), le parole <<e 2008>>
sono sostituite dalle seguenti: <<, 2008 e 2009>>.
76. Dopo l’articolo 11 della legge regionale 13/2005 e’
inserito il seguente:<<Art. 11 bis
1. Ai fini di completare il concreto passaggio delle
funzioni amministrative relative al servizio idrico
integrato dai Comuni alle Autorita’ d’ambito, previsto
dall’articolo 11, comma 7, l’Amministrazione regionale
e’ autorizzata a trasferire alle Autorita’ d’ambito i
finanziamenti concessi ai Comuni per la realizzazione di
interventi sulle infrastrutture del servizio idrico
integrato.
2. Ai fini di cui al comma 1, le Autorita’ d’ambito
presentano all’Amministrazione regionale domanda di
trasferimento dei finanziamenti, recante gli estremi del
decreto di concessione, nonche’ il Comune beneficiario,
l’importo e l’intervento finanziato, corredata delle
deliberazioni assembleari attestanti il passaggio alle
medesime Autorita’ delle funzioni amministrative
relative al servizio idrico integrato esercitate dai
Comuni.>>.
77. Nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per
l’anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unita’ di
bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella D.
ARTICOLO 6
(Finalita’ 4 - Mobilita’, trasporti, telecomunicazioni)
1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 5 della legge
regionale 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore
della sicurezza e dell’educazione stradale), e’
sostituita dalla seguente:
<<a) gestisce il Centro di monitoraggio regionale
attraverso il quale cura la raccolta, l’elaborazione e
la qualita’ dei dati relativi agli incidenti stradali
che si verificano sul territorio regionale; al fine di
consentire l’estrapolazione di informazioni puntuali e
complessive sullo stato della sicurezza stradale
regionale e sull’efficacia degli interventi realizzati,
i dati elementari personali sensibili e giudiziari
relativi ai singoli incidenti rilevati nel caso in cui
essi determinino lesioni alle persone coinvolte sono
registrati nella banca dati del Centro di monitoraggio
regionale in conformita’ ai principi e alle norme in
materia di protezione dei dati personali di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), e successive
modifiche;>>.
2. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di
cui al comma 2, lettera a), della legge regionale
25/2004, come sostituita dal comma 1, fanno carico
all’unita’ di bilancio 4.1.2.1095 e al capitolo 3934
dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per
l’anno 2009.
3. In considerazione dell’importanza strategica per il
tessuto socio economico regionale assunta dall’aeroporto
di Ronchi dei Legionari e della necessita’ di garantire
l’adempimento degli obblighi derivanti dal decreto
ministeriale 12 novembre 1997, n. 521 (Regolamento di
attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 10,
comma 13, della legge 24 dicembre 1993 con cui e’ stata
disposta la costituzione di societa’ di capitali per la
gestione dei servizi e delle infrastrutture degli
aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato), e dalla
concessione quarantennale, nonche’ di consolidare la
societa’ di gestione, anche al fine di perseguire un
incremento dei traffici di merci e passeggeri,
l’Amministrazione regionale procede alla
ricapitalizzazione dell’Aeroporto Friuli Venezia Giulia
SpA, in conformita’ alle deliberazioni assembleari e nei
limiti degli stanziamenti iscritti annualmente nei
documenti contabili regionali.
4. Per le finalita’ di cui al comma 3 e’ autorizzata la
spesa di 650.000 euro per l’anno 2009 a carico
dell’unita’ di bilancio 4.4.2.1080 e del capitolo 1300,
di nuova istituzione, dello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale 2009-2011 e del bilancio
per l’anno 2009 con la denominazione
<<Ricapitalizzazione della societa’ per la gestione
dell’aeroporto di Ronchi dei Legionari>>.
5. In via di interpretazione autentica dell’articolo 4,
comma 101, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2
(Legge finanziaria 2000), l’Amministrazione regionale e’
autorizzata, anche al fine di favorire il
decongestionamento del traffico sulla viabilita’
ordinaria, a rimborsare alle societa’ concessionarie di
autostrade nel territorio regionale gli oneri
conseguenti alle liberalizzazioni tariffarie di tratti
autostradali, anche attraverso il deposito delle somme
dovute a titolo di rimborso su un conto corrente
bancario fruttifero di interessi, intestato alle
societa’ medesime ovvero ai soggetti titolari della
gestione finanziaria relativa al pagamento differito del
pedaggio.
6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per
l’anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unita’ di
bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella E.
ARTICOLO 7
(Finalita’ 5 - Attivita’ culturali, ricreative e
sportive)
1. Il comma 14 dell’articolo 7 della legge regionale 30
dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), e’
sostituito dal seguente:
<<14. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a
concorrere al finanziamento di programmi regionali
d’interventi per l’adeguamento e la messa a norma, il
completamento, la ristrutturazione e l’ampliamento del
patrimonio d’impiantistica sportiva provinciale,
comunale, di enti o altri soggetti privati senza fine di
lucro, nonche’ per l’acquisto di attrezzature, mediante
concessione di contributi annui costanti ventennali a
sollievo degli oneri per la realizzazione degli
interventi medesimi.>>.
2. Dopo il comma 14 dell’articolo 7 della legge
regionale 17/2008, e’ inserito il seguente:
<<14 bis. Gli oneri per la realizzazione degli
interventi previsti dal comma 14 comprendono anche
quelli, in linea capitale e interessi, per
l’ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento
degli interventi medesimi.>>.
3. Il comma 16 dell’articolo 7 della legge regionale
17/2008, e’ sostituito dal seguente:
<<16. I soggetti di cui al comma 15, a esclusione della
Regione, concorrono, complessivamente, al finanziamento
dei singoli interventi nella misura del venticinque per
cento dell’ammontare totale degli oneri per la
realizzazione degli interventi medesimi.>>.
4. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo
7, comma 14, della legge regionale 17/2008, come
sostituito dal comma 1, e dell’articolo 7, comma 14 bis,
della medesima legge regionale 17/2008, come inserito
dal comma 2, fanno carico all’unita’ di bilancio
5.1.2.1090 e al capitolo 5519 dello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
5. Al comma 21 dell’articolo 7 della legge regionale
17/2008 le parole <<ambiente e lavori pubblici e per i
lavori di completamento, ristrutturazione e
realizzazione dei campi da tennis>> sono sostituite
dalle seguenti: <<del tennis club e per i lavori di
completamento, ristrutturazione e realizzazione delle
infrastrutture sportive ammesse>>.
6. Gli oneri derivanti dall’articolo 7, comma 21, della
legge regionale 17/2008 come modificato dal comma 5,
fanno carico all’unita’ di bilancio 5.1.2.1090 e al
capitolo 5521 dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del
bilancio per l’anno 2009 nella cui denominazione le
parole <<dei campi da tennis>> sono sostituite dalle
seguenti: <<del tennis club e per i lavori di
completamento, ristrutturazione e realizzazione delle
infrastrutture sportive annesse>>.
7. In sede di prima attuazione dell’intervento previsto
dall’articolo 7, comma 24, della legge regionale
17/2008, il termine per la presentazione della domanda
da parte del destinatario interessato e’ fissato al 31
agosto 2009.
8. Gli eventuali oneri derivanti dall’attuazione del
comma 7 fanno carico all’unita’ di bilancio 5.2.1.1092,
con riferimento al capitolo 5399 dello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli
anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
9. Le Amministrazioni locali soggette a commissariamento
nei tre anni precedenti all’entrata in vigore della
presente legge e beneficiarie, nell’anno 2008, di
contributi ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera
a), della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo
unico in materia di sport e tempo libero), possono
presentare la documentazione tecnico-amministrativa agli
uffici competenti entro il 31 dicembre 2009.
10. Alla legge regionale 12 marzo 2009, n. 5 (Norme per
il sostegno alle attivita’ delle associazioni operanti
per il mantenimento della memoria e della testimonianza
storica e per la realizzazione di monumenti
celebrativi), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1, dopo le parole <<associazioni
rappresentative>> sono aggiunte le seguenti: <<e alle
associazioni d’arma>>;
b) al comma 3 dell’articolo 2, le parole <<entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro
il 31 agosto 2009>>.
11. Gli eventuali oneri derivanti dall’attuazione
dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale 5/2009,
come modificato dal comma 10, fanno carico all’unita’ di
bilancio 5.2.1.1092, con riferimento al capitolo 5398
dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per
l’anno 2009.
12. I trasferimenti correnti previsti dal bilancio
regionale a favore degli enti, istituzioni e organismi
culturali operanti nei settori delle attivita’ culturali
e di spettacolo, ai quali la Regione partecipa
direttamente in qualita’ di socio, sono comprensivi
degli importi previsti a copertura delle quote annuali
di adesione o di partecipazione, come determinate dagli
organi statutari dei soggetti partecipati.
13. Gli oneri derivanti dall’attuazione del comma 12
fanno carico alle seguenti unita’ di bilancio e capitoli
dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per
l’anno 2009: unita’ di bilancio 5.2.1.1092 – capitolo
5365, unita’ di bilancio 5.2.1.1096 - capitolo 5388,
unita’ di bilancio 5.2.1.1097 – capitolo 5354.
14. Al comma 16 dell’articolo 6 della legge regionale 14
agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del
bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi
dell’articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n.
21), le parole <<diciotto mesi>> sono sostituite dalle
seguenti: <<ventiquattro mesi>>.
15. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione
dell’articolo 6, comma 16, della legge regionale 9/2008,
come modificato dal comma 14, fanno carico all’unita’ di
bilancio 5.2.1.1092 e al capitolo 5397 dello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli
anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
16. Al termine del comma 45 dell’articolo 7 della legge
regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria
2006), come da ultimo modificato dall’articolo 7, comma
27, della legge regionale 17/2008, sono introdotte le
seguenti parole: <<; nell’ambito delle attivita’ ammesse
e’ compresa altresi’ l’acquisizione di attrezzature e
arredi>>.
17. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo
7, comma 45, della legge regionale 2/2006, come
modificato dal comma 16, fanno carico all’unita’ di
bilancio 5.2.1.1096 e al capitolo 5222 dello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli
anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
18. Alla Tabella P, allegata alla legge regionale
17/2008, riferita all’articolo 7, comma 64, della legge
medesima, l’indicatore di livello dell’organismo
denominato Fondazione Luigi Bon e’ modificato dal valore
2 al valore 1 e l’indicatore di livello dell’organismo
denominato Associazione internazionale dell’Operetta del
Friuli Venezia Giulia e’ modificato dal valore 3 al
valore 1.
19. Gli oneri derivanti dal comma 18 fanno carico
all’unita’ di bilancio 5.2.1.1096 e ai capitoli 5388 e
5400 dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per
l’anno 2009.
20. All’articolo 8 della legge regionale 20 febbraio
2008, n. 5 (Normativa regionale per lo spettacolo dal
vivo e nuove disposizioni in materia di cultura e
spettacolo), sono introdotte le seguenti modifiche:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
<<1. Al fine di promuovere l’eccellenza nel settore
amatoriale e la collaborazione tra i diversi gruppi, la
Regione sostiene i progetti dei gruppi bandistici,
corali, teatrali e folcloristici promossi dalle
associazioni rappresentative degli stessi, riconosciute
e operanti nel territorio regionale.
2. La Regione riconosce il ruolo delle seguenti
associazioni regionali: Associazione Nazionale Bande
Italiane Musicali Autonome (ANBIMA) del Friuli Venezia
Giulia, Unione Societa’ Corali Italiane (USCI) del
Friuli Venezia Giulia, Associazione Teatrale Friulana (ATF),
Associazione regionale FITA–UILT, Unione Gruppi
Folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF); la
Regione, anche mediante stipula di apposite convenzioni
di durata pluriennale, sostiene le iniziative dalle
stesse promosse aventi le finalita’ di cui al comma 1. I
soggetti di cui al presente comma presentano annualmente
il programma delle attivita’ alla competente Direzione
centrale. I provvedimenti di concessione delle
sovvenzioni fissano le modalita’ di rendicontazione.>>;
b) al comma 5 le parole <<del presente articolo>> sono
sostituite dalle seguenti: <<di cui ai commi 3 e 4>>.
21. Gli oneri derivanti dall’articolo 8 della legge
regionale 5/2008, come modificato dal comma 20, fanno
carico all’unita’ di bilancio 5.2.1.197 e al capitolo
5416 dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per
l’anno 2009.
22. Per le finalita’ indicate all’articolo 8 della legge
regionale 5/2008, come modificato dal comma 20, e’
autorizzata per l’anno 2009 a favore dell’associazione
regionale FITA-UILT la concessione di un contributo di
100.000 euro a sostegno delle attivita’ da essa
promosse.
23. Per le finalita’ previste dal comma 22 e’
autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2009 a
carico dell’unita’ di bilancio 5.2.1.1097 e del capitolo
5309 di nuova istituzione nello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la
denominazione <<Contributo a favore dell’associazione
FITA-UILT a sostegno delle attivita’ da essa promosse>>.
24. Per le finalita’ indicate all’articolo 8 della legge
regionale 5/2008, come modificato dal comma 20, e’
autorizzata per l’anno 2009 a favore della Unione Gruppi
Folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF) la
concessione di un contributo di 100.000 euro a sostegno
delle attivita’ da essa promosse.
25. Per le finalita’ previste dal comma 24 e’
autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2009 a
carico dell’unita’ di bilancio 5.2.1.1097 e del capitolo
5310 di nuova istituzione nello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la
denominazione <<Contributo all’Unione Gruppi
Folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF) a sostegno
delle attivita’ da essa promosse>>.
26. I commi 26 e 27 dell’articolo 5 della legge
regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria
2000), sono sostituiti dai seguenti:
<<26. Nel quadro degli obiettivi generali indicati dal
Titolo I della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 5
(Normativa regionale per lo spettacolo dal vivo e nuove
disposizioni in materia di cultura e spettacolo), al
fine di promuovere lo sviluppo della cultura musicale e
la crescita professionale e artistica dei musicisti del
Friuli Venezia Giulia, la Regione promuove, in concorso
con enti locali, istituzioni di formazione musicale e
altri soggetti pubblici e privati del territorio, la
costituzione di un organismo associativo avente a
oggetto il sostegno e l’organizzazione diretta di
attivita’ di produzione musicale, che si prefiggano in
particolare di valorizzare il talento dei musicisti
formati nei Conservatori regionali.
27. La partecipazione della Regione all’organismo
indicato al comma 26, in forma diretta o per il tramite
di enti regionali o di associazioni culturali cui la
Regione partecipa in qualita’ di socio fondatore, e’
autorizzata con deliberazione della Giunta regionale,
previa approvazione dello statuto dell’organismo
medesimo.>>.
27. Per le finalita’ indicate all’articolo 5, comma 27,
della legge regionale 2/2000, come sostituito dal comma
26, e’ autorizzata la spesa di 150.000 euro per l’anno
2009 a carico dell’unita’ di bilancio 5.2.1.1097, con
riferimento al capitolo 5360 di nuova istituzione nello
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009
con la denominazione <<Spese per la promozione della
costituzione di un organismo associativo per il sostegno
e l’organizzazione diretta di attivita’ di produzione
musicale che si prefiggano in particolare di valorizzare
il talento dei musicisti formati nei Conservatori
regionali>>.
28. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 6
novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la
promozione, la valorizzazione del patrimonio e della
cultura cinematografica, per lo sviluppo delle
produzioni audiovisive e per la localizzazione delle
sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), le
parole <<riconosciute d’essai ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della
disciplina in materia di attivita’ cinematografiche, a
norma dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.
137), e successive modifiche, che aderiscono alle
attivita’ del circuito regionale del cinema di qualita’
di cui al comma 2>>, sono soppresse.
29. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione
dell’articolo 3, comma 3, della legge regionale 21/2006,
come modificato dal comma 28, fanno carico alla unita’
di bilancio 5.2.2.1094 e al capitolo 5438 dello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli
anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 nella cui
denominazione le parole <<riconosciute d’essai ai sensi
del dlgs n. 28/2004,>>, sono soppresse.
30. Per la realizzazione di lavori indispensabili e
urgenti di adeguamento e straordinaria manutenzione dei
locali del compendio assegnato, e’ autorizzata la
concessione all’Azienda speciale di Villa Manin di un
finanziamento straordinario di 670.000 euro.
31. Per le finalita’ previste dal comma 30 e’
autorizzata la spesa di 670.000 euro a carico della
unita’ di bilancio 5.3.2.1106 e del capitolo 5378 di
nuova istituzione nello stato di previsione della spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del
bilancio per l’anno 2009 con la denominazione
<<Finanziamento straordinario all’Azienda speciale di
Villa Manin per la realizzazione di lavori
indispensabili e urgenti di adeguamento e straordinaria
manutenzione dei locali del compendio assegnato.>>.
32. Per promuovere la realizzazione di un progetto di
cooperazione scientifica internazionale del Dipartimento
di Lingue e Civilta’ dell’Europa Centro-orientale dell’Universita’
degli studi di Udine avente a oggetto l’acquisizione, la
catalogazione e la valorizzazione del fondo
bibliotecario e archivistico intitolato a Andrzej
Litwornia, e’ autorizzata l’assegnazione alla medesima
Universita’ degli studi di Udine di un contributo
straordinario di 80.000 euro per l’anno 2009.
33. Per le finalita’ previste dal comma 32 e’
autorizzata la spesa di 80.000 euro per l’anno 2009 a
carico all’unita’ di bilancio 5.3.2.1104 e al capitolo
5294 di nuova istituzione nello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009 –
2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la denominazione
<<Contributo straordinario all’Universita’ degli studi
di Udine per l’acquisizione, la catalogazione e la
valorizzazione del fondo Litwornia>>.
34. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a
concedere al Comune di Udine contributi decennali fino
all’importo massimo indicato al comma 36, a sollievo
degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai
mutui o ad altre forme di ricorso al mercato finanziario
che il predetto soggetto stipuli per le spese di
progettazione e di attuazione dei lavori di recupero
funzionale e restauro dell’ex caserma dei vigili del
fuoco in piazzale Cadorna a Udine, da eseguirsi anche
per lotti funzionali, e per le spese di progettazione e
realizzazione della nuova sede del museo friulano di
storia naturale.
35. La domanda per la concessione dei contributi
previsti al comma 34 e’ presentata alla Direzione
centrale istruzione, formazione e cultura, corredata
dell’atto di adesione dell’istituto mutuante, nonche’
del progetto di massima dei lavori previsti.
L’erogazione della prima annualita’ del contributo e’
disposta all’atto della presentazione del contratto di
mutuo definitivo, dal quale risulti il piano di
ammortamento in linea capitale e interessi.
36. Per le finalita’ previste dal comma 34, e’
autorizzato un limite di impegno decennale di 500.000
euro annui a decorrere dall’anno 2009, con l’onere di
1.500.000 euro relativo alle annualita’ autorizzate per
gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell’unita’ di
bilancio 5.3.2.1108 e del capitolo 5312 di nuova
istituzione nello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del
bilancio per l’anno 2009 con la denominazione
<<Contributo pluriennale al Comune di Udine per le spese
di progettazione e la realizzazione della nuova sede del
museo friulano di storia naturale>>. Le annualita’
autorizzate per gli anni dal 2012 al 2018 fanno carico
alle corrispondenti unita’ di bilancio e capitoli dei
bilanci per gli anni medesimi.
37. All’onere di 500.000 euro derivante dal comma 36 si
provvede mediante storno di pari importo dall’unita’ di
bilancio 5.2.2.1094 e dal capitolo 5194 dello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli
anni 2009-2018 e del bilancio per l’anno 2009.
38. I commi 30, 31 e 32 dell’articolo 5 della legge
regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria
2004), sono abrogati.
39. Alla legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme
regionali per la tutela della minoranza linguistica
slovena), sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 21 e’ sostituito dal seguente:
<<Art. 21 (Fondo regionale per la minoranza linguistica
slovena)
1. E’ istituito nel bilancio regionale il Fondo
regionale per la minoranza linguistica slovena.
2. Con il fondo istituito dal comma 1 sono finanziate,
mediante la concessione di contributi fino all’intero
importo della spesa ammissibile, le seguenti attivita’:
a) iniziative realizzate da istituzioni scolastiche
pubbliche o dall’Agenzia nazionale per lo sviluppo
dell’autonomia scolastica del Friuli Venezia Giulia (ANSAS)
per il sostegno dello sviluppo dell’offerta formativa e
didattica nelle scuole di ogni ordine e grado aventi
sede nel territorio di insediamento della minoranza
linguistica slovena di cui all’articolo 2, comma 2, con
particolare riguardo a quelle di interscambio
studentesco e di personale docente, realizzate in
collaborazione con istituzioni scolastiche della
Repubblica Slovena;
b) iniziative per lo sviluppo della reciproca conoscenza
delle diverse realta’ culturali e linguistiche della
regione Friuli Venezia Giulia, realizzate da enti e
organizzazioni attive per la tutela delle minoranze e la
promozione delle diversita’ linguistiche e culturali;
c) iniziative per favorire la collaborazione
transfrontaliera nei settori della cultura,
dell’educazione, dello sport e delle attivita’
ricreative, realizzate dagli enti locali territoriali
dell’area di insediamento della minoranza slovena, in
cooperazione con le locali autorita’ della Repubblica
Slovena;
d) interventi di ristrutturazione e manutenzione
straordinaria di edifici adibiti alle attivita’
culturali, ricreative, sportive e sociali della
minoranza linguistica slovena, compresi gli immobili di
cui all’articolo 19 della legge 38/2001, realizzati dai
proprietari, gestori o affittuari degli immobili stessi.
3. Con deliberazione annuale della Giunta regionale e’
approvato il programma di ripartizione delle risorse del
fondo tra le attivita’ previste al comma 2, sulla base
delle proposte presentate annualmente, entro il 31
marzo, dai soggetti indicati al medesimo comma 2. I
criteri per la formazione del programma sono fissati
sentita la Commissione di cui all’articolo 8.>>;
b) dopo l’articolo 21 e’ aggiunto il seguente articolo:
<<Art. 21 bis (Contributo speciale al Comune di San
Pietro al Natisone)
1. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a
concedere annualmente al Comune di San Pietro al
Natisone un contributo speciale per la copertura dei
maggiori oneri derivanti all’Amministrazione comunale
per spese di manutenzione e gestione ordinaria, ivi
comprese le spese per l’attivazione di servizi
complementari alla frequenza scolastica, della sede
dell’Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al
Natisone. L’importo del contributo per ciascun esercizio
e’ determinato in sede di approvazione della legge
finanziaria annuale.>>;
c) il comma 1 dell’articolo 23 e’ sostituito dal
seguente:
<<1. Nelle more dell’emanazione del regolamento per la
disciplina dell’Albo regionale di cui all’articolo 5,
possono accedere ai finanziamenti di cui alla presente
legge gli enti e le organizzazioni costituiti da almeno
due anni all’atto della presentazione della relativa
domanda di contributo, che dichiarino di svolgere
attivita’ rivolta alla minoranza slovena facendo uso
prevalentemente della lingua slovena.>>.
40. Per l’anno 2009, il termine per la presentazione
delle domande presentate ai sensi dell’articolo 21 della
legge regionale 26/2007, come sostituito dal comma 39,
e’ fissato al sessantesimo giorno dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
41. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo
21, comma 2, lettere a), b) e c), della legge regionale
26/2007, come sostituito dal comma 39, fanno carico
all’unita’ di bilancio 5.4.1.1112, con riferimento al
capitolo 5575 dello stato di previsione della spesa del
bilancio per l’anno 2009.
42. Gli eventuali oneri derivanti dall’articolo 21,
comma 2, lettera d), della legge regionale 26/2007, come
sostituito dal comma 39, fanno carico all’unita’ di
bilancio 5.4.2.1112, con riferimento al capitolo 5585
dello stato di previsione della spesa del bilancio per
l’anno 2009.
43. Per le finalita’ previste all’articolo 21 bis della
legge regionale 26/2007, come inserito dal comma 21, e’
autorizzata la spesa di 60.000 euro per l’anno 2009 a
carico dell’unita’ di bilancio 5.4.1.1112, con
riferimento al capitolo 5376 di nuova istituzione nello
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009
con la denominazione <<Contributo speciale al Comune di
San Pietro al Natisone per la copertura dei maggiori
oneri relativi alla manutenzione, alla gestione e alle
attivita’ della sede dell’istituto comprensivo
bilingue>>.
44. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a
sostenere la spesa per l’assegnazione di una borsa di
studio nell’ambito del Dipartimento di scienze storiche
e documentarie dell’Universita’ di Udine, per
l’approfondimento e l’analisi dei legami storici e
religiosi del cristianesimo aquileiese con Alessandria
d’Egitto e la tradizione marciana.
45. Per le finalita’ previste dal comma 44, e’
autorizzata la spesa di euro 18.000 per l’anno 2009 a
carico dell’unita’ di bilancio 5.7.1.2002 e del capitolo
5314 di nuova istituzione nello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la
denominazione <<Spesa per l’assegnazione di una borsa di
studio in materia storica religiosa per
l’approfondimento dei legami fra cristianesimo
aquileiese con Alessandria d’Egitto e la tradizione
marciana>>.
46. Nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per
l’anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unita’ di
bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella F.
ARTICOLO 8
(Finalita’ 6 - Istruzione, formazione e ricerca)
1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 2
maggio 2000, n. 9 (Interventi per promuovere il diritto
allo studio, per la diversificazione e l’integrazione
dell’offerta formativa nell’ambito del sistema
scolastico regionale), e’ sostituito dal seguente:
<<2. Per le finalita’ previste al comma 1,
l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a sostenere
gli istituti scolastici non statali, mediante contributi
diretti alla riduzione degli oneri correnti da essi
sostenuti per il funzionamento e per l’attuazione di
corsi speciali anche a carattere sperimentale, programmi
di attivita’ formative integrative di quelle
curricolari, nonche’ programmi di aggiornamento e
qualificazione professionale degli operatori
scolastici.>>.
2. Gli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1
continuano a fare carico all’unita’ di bilancio
6.1.1.1121, con riferimento al capitolo 5023 dello stato
di previsione della spesa del bilancio pluriennale per
gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
3. Il comma 111, dell’articolo 5, della legge regionale
28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), e’
sostituito dal seguente:
<<111. Nel quadro delle attivita’ e degli interventi di
sperimentazione e ricerca in materia di formazione
professionale previsti all’articolo 3, comma 1, lettera
e) della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76
(Ordinamento della formazione professionale), e al fine
di promuovere l’innovazione nei processi formativi
rivolti ai giovani di eta’ inferiore ai diciotto anni,
la Regione promuove la partecipazione di enti di
formazione accreditati a programmi e bandi direttamente
emanati in tale ambito dallo Stato o dalla Commissione
europea, mediante contributi sulle spese di ricerca ed
elaborazione progettuale delle iniziative che concorrono
al finanziamento statale o comunitario, nonche’ mediante
il cofinanziamento delle spese per la realizzazione
delle iniziative approvate.>>.
4. Gli oneri derivanti dall’articolo 5, comma 111, della
legge regionale 30/2007, come sostituito dal comma 3,
fanno carico all’unita’ di bilancio 6.2.1.1123 e al
capitolo 5807 dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del
bilancio per l’anno 2009.
5. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a definire
le posizioni contabili relative ad attivita’ di
formazione professionale realizzate negli anni
precedenti al 2000, rimaste sospese per il tempo
necessario alla definizione di correlati procedimenti
giudiziari.
6. Per le finalita’ di cui al comma 5 e’ autorizzata la
spesa di 25.000 euro per l’anno 2009, a carico
dell’unita’ di bilancio 6.2.1.1123 e del capitolo 5968
di nuova istituzione nello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e
del bilancio per l’anno 2009 con la denominazione
<<Spese per la definizione delle posizioni contabili
relative ad attivita’ di formazione professionale
realizzate negli anni precedenti al 2000>>.
7. Dopo il comma 25, dell’articolo 8, della legge
regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria
2009), sono inseriti i seguenti commi:
<<25 bis. Per le finalita’ di valorizzazione e
diffusione della ricerca di cui al comma 23,
l’Amministrazione regionale e’ autorizzata inoltre a
sostenere spese per progetti, interventi e iniziative di
carattere scientifico-culturale caratterizzati da
aspetti di interesse per il settore della ricerca
realizzati direttamente oppure in collaborazione con
altri soggetti pubblici e privati.
25 ter. La realizzazione diretta dei progetti, degli
interventi e delle iniziative di cui al comma 25 bis
avviene mediante l’acquisizione di servizi e forniture
in economia.
25 quater. I progetti, gli interventi e le iniziative di
cui al comma 25 bis svolti in collaborazione con altri
soggetti pubblici e privati, sono realizzati sulla base
di convenzioni che definiscono l’oggetto, i risultati
attesi, il limite massimo della partecipazione
finanziaria della Regione, i tempi di realizzazione,
l’articolazione delle spese previste, le modalita’ di
verifica dei risultati conseguiti e di rendicontazione
delle spese sostenute.
25 quinquies. Con regolamento sono disciplinati i
requisiti e i criteri per l’individuazione dei soggetti
privati con cui stipulare le convenzioni per le
iniziative in collaborazione e delle spese
ammissibili.>>.
8. Gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 8,
comma 25 bis, della legge regionale 17/2008, come
inserito dal comma 7, fanno carico all’unita’ di
bilancio 6.3.1.1125 dello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e
del bilancio per l’anno 2009 e ai capitoli di nuova
istituzione per memoria nei citati bilanci di seguito
elencati:
a) capitolo 5831, con la denominazione <<Spese per la
realizzazione diretta di interventi e iniziative di
carattere scientifico-culturale caratterizzati da
aspetti di interesse per il settore della ricerca>>;
b) capitolo 5833, con la denominazione <<Spese per la
realizzazione in collaborazione con soggetti pubblici di
interventi e iniziative di carattere
scientifico-culturale caratterizzati da aspetti di
interesse per il settore della ricerca>>;
c) capitolo 5834, con la denominazione <<Spese per la
realizzazione in collaborazione con soggetti privati di
interventi e iniziative di carattere
scientifico-culturale caratterizzati da aspetti di
interesse per il settore della ricerca>>.
9. Al comma 51 dell’articolo 4 della legge regionale
30/2007, le parole <<a decorrere dall’1 settembre 2009,
con effetto a valere sugli assegni di studio da
concedere per l’anno scolastico 2009-2010>> sono
sostituite dalle seguenti:
<<a decorrere dall’1 settembre 2010, con effetto a
valere sugli assegni di studio da concedere per l’anno
scolastico 2010-2011>>.
10. Gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 4,
comma 51, della legge regionale 30/2007, come modificato
dal comma 9, fanno carico all’unita’ di bilancio
6.4.1.1127 e al capitolo 5329 dello stato di previsione
della spesa del bilancio per l’anno 2009 e del bilancio
pluriennale 2009-2011 nella cui denominazione le parole
<<per l’anno scolastico 2006-2007>>, sono soppresse.
11. Dopo il comma 8, dell’articolo 6, della legge
regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria
2001), sono inseriti i seguenti:
<<8 bis. Nell’effettuazione dei trasferimenti di cui al
comma 8, la Giunta regionale individua annualmente una
quota sullo stanziamento del Fondo integrativo regionale
per gli assegni di studio universitario da assegnare
agli enti per il diritto e le opportunita’ allo studio
universitario della Regione, sulla base dei dati
riferiti al 30 aprile di ciascun anno relativi agli
studenti idonei per l’ammissione alle borse di studio
nell’anno accademico precedente. I fondi sono assegnati
prioritariamente all’ente che presenta la percentuale di
idonei piu’ bassa fino al raggiungimento della quota
percentuale dell’altro ente e, successivamente, in
ragione del cinquanta per cento per ciascuno dei due
enti.
8 ter. Per l’anno 2009 la quota da ripartire per le
finalita’ di cui al comma 8 e’ pari a 250.000 euro.>>
12. Per le finalita’ previste dal comma 8 bis, come
inserito dal comma 11, e’ autorizzata la spesa di
250.000 euro, per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di
bilancio 6.4.1.1128 e del capitolo 5076 dello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli
anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
13. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a
concedere un finanziamento pluriennale, con obbligo di
restituzione, per un periodo non superiore a venti anni,
nella misura massima prevista dal comma 21, alla Scuola
Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di
Trieste, per la realizzazione di opere complementari del
complesso immobiliare dell’ex Ospedale Santorio di
Trieste da adibire a sede della Scuola.
14. In caso di stipulazione di un mutuo per
l’intervento, il finanziamento e’ destinato alla
copertura e alla riduzione degli oneri di ammortamento,
in linea capitale e interessi.
15. La domanda per il finanziamento previsto al comma 14
e’ presentata alla Direzione centrale lavoro,
universita’ e ricerca - Servizio universita’, ricerca e
innovazione.
16. La concessione del finanziamento e’ subordinata
all’approvazione del piano di rientro del finanziamento
da parte della Direzione centrale lavoro, universita’ e
ricerca - Servizio universita’, ricerca e innovazione.
17. Con il decreto di concessione sono stabilite le
modalita’ di erogazione e di rendicontazione.
18. La restituzione del finanziamento e’ prevista a
decorrere dal 2012 sulla base del piano di cui al comma
16.
19. Al fine di consentire alla SISSA di Trieste di
stipulare il mutuo di cui al comma 14, l’Amministrazione
regionale e’ autorizzata a prestare garanzie
fidejussorie in relazione al mutuo stesso.
20. Gli eventuali oneri derivanti dalla prestazione
della garanzia di cui al comma 19 fanno carico
all’unita’ di bilancio 10.5.2.1177 e al capitolo 1546
dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per
l’anno 2009.
21. Per le finalita’ previste dal comma 13, e’
autorizzato un limite di impegno ventennale di 270.000
euro annui a decorrere dall’anno 2009, con l’onere di
810.000 euro relativo alle annualita’ autorizzate per
gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell’unita’ di
bilancio 6.3.2.1126 e del capitolo 5308 di nuova
istituzione nello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del
bilancio per l’anno 2009 con la denominazione
<<Finanziamento alla SISSA, con obbligo di restituzione,
per la realizzazione di opere complementari del
complesso immobiliare dell’ex Ospedale Santorio di
Trieste da adibire a sede della Scuola>>. Le annualita’
autorizzate per gli anni dal 2012 al 2028 fanno carico
alle corrispondenti unita’ di bilancio e capitoli dei
bilanci per gli anni medesimi.
22. Le entrate derivanti dal comma 18 sono accertate e
riscosse, a decorrere dall’anno 2012, sull’unita’ di
bilancio 3.2.132 e sul capitolo 564 di nuova istituzione
per memoria nello stato di previsione dell’entrata del
bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del
bilancio per l’anno 2009 con la denominazione
<<Restituzione dalla SISSA delle somme destinate alla
realizzazione di opere complementari del complesso
immobiliare dell’ex Ospedale Santorio di Trieste da
adibire a sede della Scuola>>.
23. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a
concedere un finanziamento, con obbligo di restituzione,
nella misura massima prevista dal comma 27, all’ente
regionale per il diritto e le opportunita’ allo studio
universitario - ERDISU di Udine, quale anticipazione sul
cofinanziamento statale di cui alla legge 14 novembre
2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e
residenze per studenti universitari), per la costruzione
della nuova Casa dello Studente nel Polo universitario
dei Rizzi in Udine, intervento gia’ inserito nel secondo
Piano triennale con decreto del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 14
novembre 2008 (Secondo piano triennale, cofinanziamento
interventi tipologia B, C, D, alloggi e residenze
universitarie - legge n. 338/2000).
24. La domanda per il finanziamento previsto al comma 23
e’ presentata alla Direzione centrale lavoro,
universita’ e ricerca - Servizio universita’, ricerca e
innovazione.
25. Con il decreto di concessione sono stabilite le
modalita’ di erogazione e di rendicontazione.
26. L’obbligo di restituzione del finanziamento e’
immediato a decorrere dal versamento del finanziamento
statale di cui al comma 23.
27. Per le finalita’ previste dal comma 23 e’
autorizzata la spesa complessiva di 3.574.625 euro, per
l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 12.2.4.3480
e del capitolo 5295 di nuova istituzione nello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli
anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la
denominazione <<Finanziamento all’ERDISU di Udine, quale
anticipazione del cofinanziamento statale, con obbligo
di restituzione, per la costruzione della nuova Casa
dello Studente nel Polo universitario dei Rizzi di
Udine>>.
28. In relazione al comma 26, sono previste entrate
nella tabella A2 di cui all’articolo 1, comma 2, per
3.574.625 euro per l’anno 2009 a valere sull’unita’ di
bilancio 6.3.261 e sul capitolo 554 dello stato di
previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli
anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la
denominazione <<Restituzione dall’ERDISU di Udine del
finanziamento, quale anticipazione del cofinanziamento
statale, per la costruzione della nuova Casa dello
Studente nel Polo universitario dei Rizzi di Udine>>.
29. Nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per
l’anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unita’ di
bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella G.
ARTICOLO 9
(Finalita’ 7 - Sanita’ pubblica)
1. In attuazione dell’articolo 29, comma 3, della legge
regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in
materia di salute umana e sanita’ veterinaria e altre
disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonche’
in materia di personale), e’ confermata, in via
definitiva, la concessione, da parte delle aziende per i
servizi sanitari, a favore dei pazienti affetti da morbo
celiaco, compresa la variante clinica della dermatite
erpetiforme, di un contributo nella misura stabilita
alla tabella A di cui all’articolo 29, comma 1, della
legge regionale 19/2006 a decorrere dalla data di
cessazione del periodo sperimentale previsto dal
medesimo articolo 29, comma 1, della legge regionale
19/2006.
2. Le modalita’ per la concessione del contributo, gia’
definite con provvedimento della Giunta regionale ai
sensi dell’articolo 29, comma 2, della legge regionale
19/2006, possono essere rideterminate con analogo
provvedimento.
3. Al personale docente universitario, ai ricercatori e
agli assistenti di ruolo a esaurimento che esplicano
attivita’ assistenziale presso l’Istituto di ricovero e
cura a carattere scientifico <<Burlo Garofolo>> e
l’Azienda per i servizi sanitari n. 1 <<Triestina>> si
applica il trattamento economico previsto per il
medesimo personale operante presso l’Azienda ospedaliero
- universitaria <<Ospedali Riuniti>> di Trieste come
determinato dai protocolli d’intesa Regione -
Universita’ del 13 febbraio 2006 e 5 marzo 2004.
4. Il trattamento economico di cui al comma 3 si applica
a decorrere dalla data del 13 febbraio 2006.
5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3
fanno carico all’unita’ di bilancio 7.1.1.1131 e al
capitolo 4362 dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del
bilancio per l’anno 2009.
6. Il comma 10 dell’articolo 9 della legge regionale 30
dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), e’
sostituito dal seguente:
<<10. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a
concedere al Comune di Aviano un finanziamento
necessario per concorrere, limitatamente alla parte di
competenza comunale relativa alle funzioni sociali, alla
realizzazione di una nuova sede, sostitutiva di quella
attuale versante in situazione di grave degrado,
destinata a ospitare in modo integrato anche le funzioni
distrettuali di competenza dell’Azienda per i servizi
sanitari n. 6 "Friuli Occidentale".>>.
7. I termini per la presentazione della domanda di cui
all’articolo 9, comma 11, della legge regionale 17/2008
sono riaperti per la durata di sessanta giorni
decorrenti dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10
dell’articolo 9 della legge regionale 17/2008, come
sostituito dal comma 6, fanno carico all’unita’ di
bilancio 7.1.2.1135 e al capitolo 4412 dello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli
anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, la cui
denominazione e’ sostituita con la seguente:
<<Finanziamento al Comune di Aviano per concorrere alla
realizzazione di una nuova sede destinata a ospitare in
modo integrato anche le funzioni distrettuali di
competenza dell’Azienda per i servizi sanitari n. 6
"Friuli Occidentale">>.
9. All’articolo 11 della legge regionale 19/2006 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
<<1 bis. Alla fondazione possono partecipare anche altri
soggetti pubblici o privati.>>;
b) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
<<2 bis. La quota di partecipazione dell’Azienda per i
servizi sanitari n. 4 “Medio Friuli” non deve essere
inferiore al 60 per cento degli apporti complessivi.>>.
10. Al comma 44 dell’articolo 4 della legge regionale 26
febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), le parole
<<e del bilancio consuntivo relativo all’anno precedente
a quello cui si riferisce il contributo>> sono
soppresse.
11. Nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per
l’anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unita’ di
bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella H.
ARTICOLO 10
(Misure per la razionalizzazione della spesa sanitaria)
1. L’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio
sanitario regionale viene ridefinito, per esigenze
funzionali e di razionalizzazione della spesa sanitaria,
secondo quanto previsto dalle disposizioni che seguono.
A decorrere dall’1 gennaio 2010 la Direzione centrale
salute e protezione sociale e’ ordinata in forma di
gestione speciale autonoma, denominata Direzione
centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche
sociali, con sedi in Trieste e Udine, con i compiti, in
particolare, di vigilanza e coordinamento degli enti del
Servizio sanitario regionale. La Direzione centrale
salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali
e’ dotata di autonomia organizzativa e gestionale.
2. E’ soppressa, a decorrere dalla data di cui al comma
1, l’Agenzia regionale della sanita’. A decorrere dall’1
ottobre 2009 il direttore generale dell’Agenzia
regionale della sanita’ decade dall’incarico e il
direttore centrale della Direzione salute e protezione
sociale assume le funzioni di commissario straordinario
dell’Agenzia regionale della sanita’ coadiuvato dal
vicedirettore centrale che assume le funzioni di
vicecommissario
straordinario. Il collegio sindacale e gli incarichi
dirigenziali e professionali la cui durata e’ legata al
mandato del cessato direttore generale dell’Agenzia
regionale della sanita’ decadono il 31 dicembre 2009. A
decorrere dalla data di cui al comma 1 le funzioni
dell’Agenzia regionale della sanita’ sono trasferite
alla Direzione centrale salute, integrazione
sociosanitaria e politiche sociali che subentra in tutti
i rapporti giuridici, attivi e passivi, della soppressa
Agenzia, ivi compresi i rapporti di lavoro e quelli di
consulenza e di collaborazione coordinata e
continuativa. Per l’accertamento della situazione
patrimoniale dell’Agenzia regionale della sanita’ alla
data del 31 dicembre 2009 il direttore centrale salute,
integrazione sociosanitaria e politiche sociali e il
vicedirettore assumono, rispettivamente, dall’1 gennaio
2010, anche le funzioni di commissario liquidatore e di
vicecommissario liquidatore con il compito di
provvedere, entro il 31 dicembre 2010, alla chiusura
della gestione pregressa. Dall’1 gennaio 2011 la Regione
succede alla gestione liquidatoria per le eventuali
poste ancora pendenti; le eventuali somme residue sono
finalizzate al
finanziamento del Servizio sanitario regionale.
3. E’ soppresso, con la procedura e la tempistica di
seguito descritta, il Centro servizi condivisi. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge l’organo di vertice del predetto ente,
congiuntamente al collegio sindacale, presenta alla
Giunta regionale, tramite la competente direzione
regionale, una dettagliata relazione sullo stato dei
rapporti attivi e passivi, degli impegni e dei rischi
facenti capo al Centro servizi condivisi. Nei successivi
trenta giorni il Presidente della Regione dispone con
proprio decreto, previa deliberazione della Giunta
regionale, modalita’ e termini per la soppressione
dell’ente e per il trasferimento delle funzioni del
medesimo a uno o piu’ enti che subentrano, a decorrere
dalla data di soppressione indicata nel decreto del
Presidente della Regione, nei relativi rapporti
giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di
lavoro, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 31
del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche). Gli organi del Centro
servizi condivisi in carica alla data di entrata in
vigore della presente legge decadono alla data di
soppressione dell’ente ovvero a decorrere dalla data
indicata nel decreto del Presidente della Regione di cui
al presente comma. Annualmente la Giunta regionale
individua le attivita’ tecnico-amministrative da
svolgere in forma centralizzata da parte di uno o piu’
enti. L’adesione alle procedure centralizzate e’
obbligatoria da parte degli enti del Servizio sanitario
regionale.
4. La Direzione di cui al comma 1 e’ retta dal direttore
centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche
sociali al quale si applica il trattamento giuridico,
economico e previdenziale di cui alla vigente normativa
regionale. Il direttore centrale organizza e gestisce la
direzione articolandola in aree di intervento, servizi e
strutture stabili di livello inferiore al servizio. I
servizi possono anche costituire unita’ organizzative
alle dirette dipendenze del direttore centrale. Gli
incarichi dirigenziali relativi alle aree di intervento,
ai quali si applica la medesima disciplina giuridica,
economica e previdenziale prevista per i vicedirettori
dalla vigente normativa regionale, sono conferiti
direttamente dal direttore centrale, con contratto di
diritto privato a tempo determinato. Entro trenta giorni
dalla nomina il direttore centrale definisce, con
proprio provvedimento, le norme concernenti
l’organizzazione interna e il funzionamento della
Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e
politiche sociali.
5. Per il proprio funzionamento la Direzione centrale
salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali
si avvale di personale, dirigenziale e non, acquisito ai
sensi della normativa vigente per il personale
regionale.
6. Il direttore centrale puo’ inoltre conferire
direttamente, con contratto di lavoro a tempo
determinato di diritto privato, incarichi dirigenziali,
di linea e di staff, ai quali si applica la medesima
disciplina giuridica, economica e previdenziale prevista
per i dirigenti regionali.
7. Il direttore centrale per l’espletamento di funzioni
di particolare rilevanza e interesse strategico puo’
inoltre conferire direttamente incarichi dirigenziali,
con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto
privato per un periodo massimo di tre anni non
rinnovabile, a laureati di particolare e comprovata
qualificazione professionale che abbiano svolto
attivita’ in enti pubblici o privati o aziende pubbliche
o private in possesso di particolare esperienza
professionale, culturale o scientifica desumibile dalla
formazione universitaria o da concrete esperienze di
lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza,
ai quali si applica la medesima disciplina giuridica,
economica e previdenziale prevista per i dirigenti
regionali.
8. Gli incarichi dirigenziali di cui ai commi 6 e 7
possono essere conferiti per un periodo massimo di tre
anni, non rinnovabile, anche a dipendenti del ruolo
unico regionale non appartenenti alla categoria
dirigenziale, collocati in aspettativa; il servizio
prestato e’ utile ai fini del trattamento di quiescenza
e di previdenza nonche’ dell’anzianita’ di servizio.
9. Il conferimento degli incarichi di cui ai commi 6, 7
e 8 avviene previa opportuna pubblicizzazione e
valutazione dei candidati da parte di una commissione di
tre componenti presieduta dal direttore centrale che
nomina gli altri componenti.
10. Con deliberazione della Giunta regionale vengono
individuate, in particolare:
a) il numero massimo delle aree di intervento e dei
servizi di cui al comma 4;
b) il numero massimo degli incarichi dirigenziali
conferibili ai sensi dei commi 6, 7 e 8;
c) il numero massimo del personale in comando e in
distacco ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale
26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di
salute umana e sanita’ veterinaria e altre disposizioni
per il settore sanitario e sociale, nonche’ in materia
di personale).
11. Ai sensi dell’articolo 11 della legge costituzionale
31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia), con deliberazione della Giunta
regionale possono essere individuate le funzioni e le
attivita’ per le quali la Direzione centrale salute,
integrazione sociosanitaria e politiche sociali si
avvale degli uffici degli enti del Servizio sanitario
regionale con rimborso delle spese dai medesimi
sostenute.
12. A decorrere dalla data di cui al comma 1, i
riferimenti contenuti nella vigente normativa
all’Agenzia regionale della sanita’ si intendono fatti,
ove compatibili, alla Direzione centrale salute,
integrazione sociosanitaria e politiche sociali. A
decorrere dalla data di cui al comma 1, i riferimenti
contenuti nella vigente normativa alla Direzione
centrale salute e protezione sociale si intendono fatti,
ove compatibili e coerenti con le disposizioni di cui al
presente articolo, alla Direzione centrale salute,
integrazione sociosanitaria e politiche sociali. A
decorrere dalla data di soppressione del Centro servizi
condivisi indicata nel decreto del Presidente della
Regione di cui al comma 3, i riferimenti contenuti nella
vigente normativa al Centro servizi condivisi si
intendono fatti, ove compatibili, all’ente o agli enti
che subentrano nelle relative funzioni.
13. A decorrere dalla data di cui al comma 1 sono
abrogati:
a) gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge
regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti
ed assetto organizzativo dell’Agenzia
regionale della sanita’ ed altre norme in materia
sanitaria);b) l’articolo 19 della legge regionale
20/1996 e l’articolo 8 della legge regionale 21/2005
(Modificativi dell’articolo 5 della legge regionale
37/1995).
14. A decorrere dalla data di soppressione indicata nel
decreto del Presidente della Regione di cui al comma 3,
sono abrogati l’articolo 18 della legge regionale 21
luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell’anno 2004
per il settore dei servizi sociali), e gli articoli 9 e
10 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di
semplificazione in materia di igiene, medicina del
lavoro e sanita’ pubblica e altre disposizioni per il
settore sanitario e sociale).
15. A decorrere dalla data di cui al comma 1 e dalla
data di soppressione del Centro servizi condivisi
indicata nel decreto del Presidente della Regione di cui
al comma 3, sono abrogate le disposizioni normative
incompatibili con le disposizioni di cui al presente
articolo.
16. I commi 12 e 13 dell’articolo 4 della legge
regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria
2007), sono abrogati.
17. All’articolo 13 della legge regionale 30 agosto
1994, n. 12 (Disciplina dell’assetto istituzionale ed
organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre
disposizioni in materia sanitaria e sullo stato
giuridico del personale regionale), come da ultimo
modificato dall’articolo 10, comma 1, della legge
regionale 19/2006, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le lettere c) e d) del comma 1 sono abrogate;
b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
<<2. Le modalita’ di funzionamento della Conferenza dei
sindaci sono stabilite dalla conferenza stessa con
regolamento approvato a maggioranza assoluta.>>;
c) il comma 3 e’ abrogato.
18. All’articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001,
n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato
dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre
disposizioni in materia di sanita’ e politiche sociali),
come da ultimo modificato dall’articolo 14, comma 1,
della legge regionale 19/2006, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) la lettera b) del comma 1 e’ abrogata;
b) alla lettera c) del comma 1 le parole <<o delle
Rappresentanze>> sono soppresse;
c) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
<<5. I componenti di cui al comma 1 sono componenti di
diritto e sono segnalati al presidente della Conferenza
al fine della loro convocazione. La Conferenza elegge al
suo interno il presidente. Qualora la carica di
presidente sia vacante, sino alla nuova nomina le
relative funzioni sono svolte dal componente piu’
anziano per eta’.>>;
d) la lettera a) del comma 7 e’ sostituita dalla
seguente:
<<a) esprime parere sulla proposta di Piano regionale
degli interventi e dei servizi sociali;>>;
e) la lettera c) del comma 7 e’ sostituita dalla
seguente:
<<c) esprime parere sui progetti obiettivo regionali di
carattere sociosanitario;>>;
f) la lettera d) del comma 7 e’ sostituita dalla
seguente:
<<d) esprime parere sulle linee annuali di gestione di
cui all’articolo 12, comma 2, della legge regionale
49/1996 e sui criteri per il riparto della quota
regionale del Fondo nazionale per le politiche
sociali;>>;
g) le lettere e) ed h) del comma 7 sono abrogate;
h) il comma 9 e’ sostituito dal seguente:
<<9. Decorso inutilmente il termine di quindici giorni
dal ricevimento della richiesta i pareri di cui ai commi
che precedono si hanno per resi.>>;
i) i commi 10, 11 e 12 sono abrogati.
19. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di
cui al presente articolo alla Direzione centrale salute,
integrazione sociosanitaria e politiche sociali si
applica quanto previsto per l’Amministrazione regionale
dalla vigente normativa.
ARTICOLO 11
(Finalita’ 8 - Protezione sociale)
1. Al comma 78 dell’articolo 10 della legge regionale 30
dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<A decorrere
dall’1 settembre 2009 il valore determinato dallo Stato
e’ integrato dalla Regione in misura pari a 60 euro
mensili.>>.
2. Dopo il comma 79 dell’articolo 10 della legge
regionale 17/2008 e’ inserito il seguente:
<<79 bis. Le risorse trasferite per le finalita’ di cui
al comma 78 possono essere utilizzate dallo Stato entro
il 31 dicembre del secondo anno successivo
all’erogazione.>>.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 78
dell’articolo 10 della legge regionale 17/2008, come
modificato dal comma 1, fanno carico all’unita’ di
bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4701 dello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli
anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
4. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a
concedere al Comune di Latisana, nella sua qualita’ di
Ente gestore dell’ambito distrettuale del servizio
sociale dei Comuni, un contributo straordinario di
37.000 euro a supporto degli interventi che favoriscono
la mobilita’ delle persone disabili.
5. La domanda per la concessione del contributo di cui
al comma 4 e’ presentata alla Direzione centrale salute
e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di
concessione sono stabilite le modalita’ di erogazione e
i termini di rendicontazione del contributo.
6. Per le finalita’ previste dal comma 4 e’ autorizzata
la spesa di 37.000 euro per l’anno 2009 a carico
dell’unita’ di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 8400
di nuova istituzione nello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e
del bilancio per l’anno 2009, con la denominazione
<<Contributo straordinario al Comune di Latisana a
supporto degli interventi che favoriscono la mobilita’
delle persone disabili>>.
7. Il termine per la presentazione delle domande per la
concessione del contributo di cui all’articolo 3, comma
15, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge
finanziaria 2005), come modificato dall’articolo 5,
comma 53, della legge regionale 2/2006, e’ prorogato al
sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge.
8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7
fanno carico all’unita’ di bilancio 8.1.1.1138 e al
capitolo 4583 dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del
bilancio per l’anno 2009.
9. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a
concedere all’Associazione nazionale mutilati e invalidi
civili – Sede provinciale di Trieste un contributo una
tantum, nella misura prevista dal comma 11, per
sopperire a straordinarie esigenze di funzionamento
dell’associazione medesima.
10. La domanda per la concessione del contributo di cui
al comma 9 e’ presentata alla Direzione centrale salute
e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Con il decreto
di concessione e’ disposta l’assegnazione dell’intero
contributo e sono fissate le modalita’ di
rendicontazione.
11. Per le finalita’ previste dal comma 9 e’ autorizzata
la spesa di 15.000 euro per l’anno 2009 a carico
dell’unita’ di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 5315
di nuova istituzione nello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e
del bilancio per l’anno 2009, con la denominazione
<<Contributo all’Associazione nazionale mutilati e
invalidi civili – Sede provinciale di Trieste per
sopperire a esigenze straordinarie di funzionamento>>.
12. L’articolo 14 ter della legge regionale 25 settembre
1996, n. 41 (Norme per l’integrazione dei servizi e
degli interventi sociali e sanitari a favore delle
persone handicappate ed attuazione della legge 5
febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale ed i diritti delle persone
handicappate>>), come inserito dall’articolo 43, comma
2, della legge regionale 18/2005, e’ sostituito dal
seguente:
<<Art. 14 ter (Percorsi di socializzazione e
integrazione sociale nei luoghi di lavoro)
1. Per le finalita’ di cui all’articolo 14 bis, comma 1,
la Regione sostiene l’utilizzo di progetti inerenti:
a) percorsi di socializzazione, osservazione e
orientamento propedeutici all’integrazione lavorativa
nei normali luoghi di lavoro;
b) inserimento socio-assistenziale in ambienti in cui si
svolgono attivita’ lavorative, rivolto a persone la cui
insufficiente produttivita’ non consente a pieno titolo
l’avvio ai percorsi di cui alla lettera a), ma rende
comunque praticabile l’accesso e la frequenza di un
ambiente di lavoro.
2. La Giunta regionale definisce con il progetto
obiettivo di cui all’articolo 14 bis, comma 4, le
modalita’ organizzative e di svolgimento dei progetti di
cui al comma 1.
3. Alle persone disabili inserite nei percorsi di cui al
comma 1, lettera a), spetta un incentivo motivazionale
pari a 2 euro per ora di presenza. Tale importo e’
aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta
regionale in base alla variazione, accertata dall’ISTAT,
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.
4. Alle persone disabili inserite nei progetti di cui al
comma 1, lettera b), spetta un’incentivazione
motivazionale pari a 200 euro mensili. Tale importo e’
aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta
regionale in base alla variazione, accertata dall’ISTAT,
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.
5. Le attivita’ svolte nell’ambito dei progetti di cui
al comma 1 non costituiscono un rapporto di lavoro e le
incentivazioni di cui ai commi 3 e 4 a esse correlate
non costituiscono compenso ma hanno finalita’
assistenziali e motivazionali ai fini dell’inclusione
sociale.
6. La competenza ad assicurare le persone disabili
inserite nei progetti di cui al presente articolo contro
gli infortuni e le malattie connessi alla presenza sui
luoghi di lavoro, nonche’ per la responsabilita’ civile
verso terzi, spetta all’ente cui fa capo il Servizio per
l’integrazione lavorativa.
7. Per le persone disabili che partecipano ai progetti
di cui al presente articolo e’ prevista la copertura
delle spese connesse. In particolare viene garantito
l’uso gratuito dei mezzi di trasporto pubblico,
limitatamente al tragitto da e verso la propria
abitazione al luogo di attuazione del progetto, con le
modalita’ gia’ vigenti a livello regionale per gli
invalidi civili, ovvero il rimborso dei costi sostenuti
per effettuare il medesimo tragitto.
Vengono inoltre coperte le eventuali spese di mensa e
pernottamento, previa certificazione delle stesse.>>.
13. Al comma 5 dell’articolo 10 della legge regionale 7
luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno
della famiglia e della genitorialita’), le parole: <<in
regione da almeno un anno>> sono sostituite dalle
seguenti: <<per almeno otto anni in Italia di cui uno in
regione>>.
14. All’articolo 23 bis della legge regionale 11/2006,
come inserito dall’articolo 10, comma 33, della legge
regionale 17/2008, dopo il comma 1 sono aggiunti i
seguenti:
<<1 bis. L’Amministrazione regionale e’ altresi’
autorizzata ad avvalersi dell’Azienda per i servizi
sanitari n. 5 <<Bassa Friulana>> - Area Welfare di
Comunita’ a supporto delle attivita’ di programmazione,
progettazione e gestione degli interventi di competenza
regionale.
1 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono
individuate le attivita’ per cui l’Amministrazione
regionale intende avvalersi del soggetto di cui al comma
1 bis e le modalita’ con cui concorre al finanziamento
degli oneri da questo sostenuti.>>.
15. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui
all’articolo 23 bis della legge regionale 11/2006, come
modificato dal comma 14, fanno carico all’unita’ di
bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8472 dello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli
anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
16. Dopo l’articolo 15 della legge regionale 18 agosto
2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per
la prima infanzia), e’ inserito il seguente:
<<Art. 15 bis (Fondo per le spese di investimento)
1. Per sostenere la realizzazione di un’adeguata rete di
servizi per la prima infanzia e per migliorare e
adeguare la rete esistente, e’ istituito un Fondo per le
spese di investimento, destinato ai soggetti pubblici
nonche’ ai soggetti del privato sociale e privati in
convenzione.
2. Le dotazioni del Fondo sono costituite da:
a) conferimenti ordinari della Regione;
b) conferimenti della Regione derivanti da operazioni
finanziarie;
c) conferimenti dello Stato;
d) eventuali rientri derivanti da rideterminazioni o
revoche dei contributi regionali gia’ concessi per le
finalita’ di cui al comma 1.
3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e
le modalita’ di ripartizione del Fondo di cui al comma
1.>>.
17. In sede di prima applicazione dell’articolo 15 bis
della legge regionale 20/2005, come inserito dal comma
16, la ripartizione delle risorse disponibili avviene
sulla base delle domande gia’ pervenute ai sensi delle
leggi regionali 26 ottobre 1987, n. 32 (Disciplina degli
asili - nido comunali), e 24 giugno 1993, n. 49 (Norme
per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei
minori), e delle priorita’ individuate con deliberazione
della Giunta regionale.18. Per le finalita’ previste
dall’articolo 15 bis della legge regionale 20/2005, come
inserito dal comma 16, relativamente ai fondi regionali,
e’ autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno
2009 a carico dell’unita’ di bilancio 8.2.2.1141 e del
capitolo 5367 di nuova istituzione nello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli
anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con la
denominazione <<Fondo di parte investimento per servizi
per la prima infanzia – fondi regionali>>.
19. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo
15 bis della legge regionale 20/2005, come inserito dal
comma 16, fanno carico, relativamente ai fondi statali,
all’unita’ di bilancio 8.2.2.1141 e al capitolo 5366
dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per
l’anno 2009.
20. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a
concedere alla Fondazione A. Caccia e M. Burlo Garofolo,
di Trieste, un contributo straordinario di 60.000 euro
per l’adeguamento di due alloggi alla normativa in
materia di superamento delle barriere architettoniche.
21. La domanda per la concessione del contributo di cui
al comma 20 e’ presentata al Servizio disciplina tecnica
edilizia e strutture a supporto residenza della
Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, corredata
della relazione illustrativa dell’intervento e del
quadro economico di spesa.
22. Per le finalita’ previste dal comma 20 e’
autorizzata la spesa di 60.000 euro per l’anno 2009 a
carico dell’unita’ di bilancio 8.4.2.1142 e del capitolo
3203 di nuova istituzione nello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con la
denominazione <<Adeguamento alloggi - Fondazione Caccia
Burlo Garofolo Trieste>>.
23. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a
concedere anticipazioni a favore delle Aziende
territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) per
l’acquisto, finalizzato al completamento dei lavori
interrotti dalla dichiarazione di fallimento
dell’impresa costruttrice, di cantieri relativi a
interventi di costruzione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica, posti in vendita dalla curatela
fallimentare.
24. Gli enti di cui al comma 23 presentano domanda di
concessione dell’anticipazione alla Direzione
provinciale lavori pubblici territorialmente competente,
entro trenta giorni dall’avvenuta aggiudicazione del
contratto di acquisto del cantiere.
25. L’anticipazione e’ concessa ed erogata all’ente
aggiudicatario previa presentazione del contratto di
compravendita del cantiere e in misura non superiore al
prezzo indicato nel medesimo.
26. L’anticipazione e’ restituita, senza interessi, in
sessanta rate di ammortamento semestrali costanti
posticipate con decorrenza dall’1 marzo e dall’1
settembre del secondo anno successivo all’erogazione
dell’anticipazione medesima.
27. Per le finalita’ previste dal comma 23 e’
autorizzata la spesa di 3.055.000 euro a carico
dell’unita’ di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3224
di nuova istituzione nello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e
del bilancio per l’anno 2009, con la denominazione
<<Anticipazioni alle ATER per l’acquisto di cantieri
relativi a interventi di costruzione di alloggi di
edilizia residenziale pubblica>>.
28. Al comma 53 dell’articolo 10 della legge regionale
17/2008 le parole <<un intervento>> sono sostituite
dalla seguente: <<interventi>> e le parole <<relativo
alla costruzione di un edificio di edilizia residenziale
sociale>> sono sostituite dalle seguenti: <<relativi
alla costruzione di un edificio di edilizia residenziale
pubblica>>.
29. Al comma 55 dell’articolo 10 della legge regionale
17/2008 la parola <<centoventi>> e’ sostituita dalla
seguente: <<sessanta>>.
30. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 53
dell’articolo 10 della legge regionale 17/2008, come
modificato dal comma 28, fanno carico all’unita’ di
bilancio 8.4.2.1144 e al capitolo 3251 dello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli
anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 nella cui
denominazione le parole <<di un intervento>> sono
sostituite dalle seguenti <<di interventi>>.
31. All’articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009,
n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico
regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle
famiglie, accelerazione di lavori pubblici), sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole <<, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge,>> sono
soppresse;
b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
<<1 bis. I benefici di cui al comma 1 sono concessi con
riferimento ai contratti di solidarieta’ difensivi
stipulati a decorrere dall’1 gennaio 2009.>>.
32. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui
all’articolo 21 della legge regionale 11/2009, come
modificato dal comma 31, fanno carico all’unita’ di
bilancio 8.5.1.1146 e al capitolo 4491 dello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli
anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
33. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 25
ottobre 2004, n. 24 (Interventi per la qualificazione e
il sostegno dell’attivita’ di assistenza familiare), le
parole <<non in rapporto di parentela con l’assistito,>>
sono soppresse.
34. Il termine per la presentazione della domanda per la
concessione del contributo di cui all’articolo 3, comma
76, della legge regionale 1/2005, e’ prorogato al
sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge.
35. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 34
fanno carico all’unita’ di bilancio 8.7.1.3390 e al
capitolo 4765 dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del
bilancio per l’anno 2009.
36. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a
concedere all’Associazione La Pannocchia - ONLUS di
Codroipo un contributo straordinario di 30.000 euro per
sopperire agli oneri di gestione della comunita’
residenziale denominata <<Una finestra sul futuro - Dopo
di noi>>.
37. La domanda per la concessione del contributo di cui
al comma 36 e’ presentata alla Direzione centrale salute
e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, corredata di una
relazione illustrativa degli interventi da realizzare e
di un elenco analitico delle spese preventivate. Il
decreto di concessione stabilisce le modalita’ di
erogazione e rendicontazione del contributo.
38. Per le finalita’ previste dal comma 36 e’
autorizzata la spesa di 30.000 euro per l’anno 2009 a
carico dell’unita’ di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo
4815 di nuova istituzione nello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con la
denominazione <<Contributo straordinario
all’Associazione La Pannocchia>> - ONLUS di Codroipo per
gli oneri di gestione della comunita’ residenziale <<Una
finestra sul futuro - Dopo di noi>>.
39. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a
concedere ai Comuni della regione e alle Aziende
pubbliche di servizi alla persona contributi una tantum
fino al massimo del 30 per cento della spesa ritenuta
ammissibile, per l’acquisto di immobili e per i lavori
di ristrutturazione e trasformazione di edifici
esistenti in forme residenziali alternative e
sperimentali, al fine di sostenere la realizzazione, a
titolo sperimentale, di servizi residenziali e diurni
integrati con i servizi socio-assistenziali e
sociosanitari territoriali, alternativi alle strutture
protette, da destinare all’accoglimento di anziani
parzialmente o totalmente non autosufficienti.
40. Le domande per la concessione dei contributi di cui
al comma 39 sono presentate, pena decadenza, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge alla Direzione centrale salute e
protezione sociale, corredate di:
a) progetto di massima dei lavori da eseguire;
b) relazione tecnica illustrativa degli interventi, dei
costi dell’iniziativa e dei soggetti coinvolti nella
realizzazione;
c) relazione generale con descrizione delle finalita’,
dei costi, delle modalita’ e dei soggetti coinvolti
nella gestione del nuovo servizio.
41. La concessione e l’erogazione dei contributi di cui
al comma 39 sono disposti con l’osservanza delle
procedure previste dalla legge regionale 31 maggio 2002,
n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), nonche’
delle modalita’ e delle priorita’ di intervento adottate
con il regolamento attuativo degli interventi di cui
all’articolo 3, comma 113, della legge egionale 1/2005,
nel testo vigente alla data di entrata in vigore della
presente legge, in quanto compatibile.
42. Per le finalita’ previste dal comma 39 e’
autorizzata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2009 a
carico dell’unita’ di bilancio 8.7.2.3390 e del capitolo
4669 di nuova istituzione nello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con la
denominazione <<Contributi una tantum per la
realizzazione di servizi residenziali e diurni per le
persone anziane>>.
43. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a
concedere un contributo straordinario alla Futura
cooperativa sociale a r.l. di San Vito al Tagliamento a
integrazione del contributo di cui all’articolo 3, comma
104, della legge regionale 1/2005.
44. Per le finalita’ previste dal comma 43 e’
autorizzata la spesa di 210.000 euro per l’anno 2009 a
carico dell’unita’ di bilancio 8.7.2.3390 e del capitolo
4816 di nuova istituzione nello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con la
denominazione <<Contributo straordinario alla Futura
cooperativa sociale a r.l. di San Vito al Tagliamento a
integrazione del contributo di cui all’articolo 3, comma
104, della legge regionale 1/2005>>.
45. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a
concedere al Comune di Monfalcone un contributo
straordinario di 150.000 euro per lavori di
ristrutturazione della <<Casa – albergo>> di Monfalcone.
46. La domanda per la concessione del contributo di cui
al comma 45 e’ presentata alla Direzione centrale salute
e protezione sociale, corredata del preventivo di spesa.
Il decreto di concessione stabilisce le modalita’ di
erogazione e rendicontazione del contributo.
47. Per le finalita’ previste dal comma 45 e’
autorizzata la spesa di 150.000 euro per l’anno 2009 a
carico dell’unita’ di bilancio 8.7.2.3390 e del capitolo
4929 di nuova istituzione nello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009 –
2011 e del bilancio per l’anno 2009, con la
denominazione <<Contributo straordinario al Comune di
Monfalcone per lavori di ristrutturazione della
Casa-albergo di Monfalcone>>.
48. I finanziamenti assegnati nell’anno 2009 ai sensi
dell’articolo 6, comma 86, della legge regionale 23
gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), sono
suddivisi in parti uguali tra i soggetti destinatari.
49. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 48,
relativamente agli interventi previsti per le
associazioni <<Smileagain>> e <<Auxilia>> di Trieste,
fanno carico all’unita’ di bilancio 8.8.1.3400 e al
capitolo 4511 dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del
bilancio per l’anno 2009, la cui denominazione e’
sostituita con la seguente <<Contributo straordinario
all’associazione Smileagain e all’associazione Auxilia
di Trieste al fine di sostenere le azioni di
solidarieta’ volte a migliorare con l’apporto di
strumenti e conoscenze tecnico-scientifiche la qualita’
della vita e la salute della popolazione nei Paesi del
terzo mondo>>.
50. Per le finalita’ previste dal comma 48,
relativamente agli interventi concernenti l’associazione
<<W.O.P.S.E.C.>>, e’ autorizzata la spesa di 20.000 euro
per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio
8.8.1.3400 e del capitolo 762 di nuova istituzione nello
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009,
con la denominazione <<Contributo straordinario
all’associazione W.O.P.S.E.C. al fine di sostenere le
azioni di solidarieta’ volte a migliorare con l’apporto
di strumenti e conoscenze tecnico-scientifiche la
qualita’ della vita e la salute della popolazione nei
Paesi del terzo mondo>>.
51. Nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per
l’anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unita’ di
bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella I.
ARTICOLO 12
(Finalita’ 9 - Sussidiarieta’ e devoluzione)
1. L’importo definitivo delle quote di compartecipazione
degli enti locali ai proventi dei tributi erariali
riscossi nel territorio regionale per l’anno 2008 e’
accertato, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della
legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge
finanziaria 2009), in complessivi 519.011.934,16 euro;
conseguentemente, in relazione al disposto di cui al
secondo periodo del medesimo articolo 11, comma 2, della
legge regionale 17/2008, il conguaglio positivo e’
determinato in 55.036.365,78 euro, cui si sommano
2.078.506,68 euro relativi alle somme autorizzate con
legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge
finanziaria 2008), e legge regionale 8 agosto 2008, n. 9
(Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio
pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi
dell’articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n.
21), non utilizzate al 31 dicembre 2008, per complessivi
57.114.872,46 euro destinati alle finalita’ di cui ai
commi 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 22 per 900.000 euro, 24,
38, 43, 44, 48 e 51, nonche’ 4.100.000 euro per le
finalita’ previste dagli articoli 4 e 14 della legge
regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia
di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia
locale), per 200.000 euro per le finalita’ previste
dall’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge
regionale 27 dicembre 1991, n. 63 (Disposizioni in
materia di cartografia regionale e di sistema
informativo territoriale cartografico).
2. Alle Province e’ attribuita un’assegnazione
straordinaria di 4.160.000 euro erogata in unica
soluzione, per il 50 per cento in misura proporzionale
alla media del gettito IRPEF di ciascun Comune di
ciascuna Provincia, relativo all’ultimo triennio
disponibile alla data di entrata in vigore della
presente legge e, per il restante 50 per cento,
suddivisa per due terzi in base all’estensione
territoriale e per un terzo in base alla popolazione.
3. Ai Comuni e’ attribuita un’assegnazione straordinaria
di 31.670.000 euro erogata in unica soluzione, per il 60
per cento in misura proporzionale all’assegnazione
spettante ai sensi dell’articolo 11, comma 6, lettera
a), numero 1), della legge regionale 17/2008 e, per il
restante 40 per cento, in misura proporzionale
all’assegnazione spettante ai sensi dell’articolo 11,
comma 6, lettera a), numero 2), della legge regionale
17/2008. Il finanziamento straordinario e’ assegnato con
vincolo di commutazione in entrata, all’unita’ di
bilancio 4.2.59 e al capitolo 712 dello stato di
previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli
anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, per il
pagamento di un ammontare complessivo pari a 788.512,61
euro, vincolato al recupero della riduzione dei
trasferimenti in favore della Regione Friuli Venezia
Giulia ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 3
ottobre 2006, n. 286 (Disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 286/2006, di cui 4.156,67
euro relativamente al comune di Duino Aurisina, 965,87
euro relativamente al comune di Muggia; 783.390,07 euro
relativamente al comune di Trieste.
4. Alle Comunita’ montane e’ attribuita un’assegnazione
straordinaria di 600.000 euro, erogata in unica
soluzione per meta’ in base all’estensione territoriale
e per meta’ in base alla popolazione.
5. Il fondo di cui all’articolo 11, comma 6, lettera d),
della legge regionale 17/2008, per il finanziamento dei
Comuni soggetti a intensi flussi turistici, e’
incrementato di una quota straordinaria di 300.000 euro.
6. Per le finalita’ di cui al comma 5, e’ destinata la
spesa di 300.000 euro per l’anno 2009 a carico
dell’unita’ di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1696
dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per
l’anno 2009.
7. Per le finalita’ di cui ai commi 2, 3 e 4, e’
destinata la spesa di 36.430.000 euro per l’anno 2009 a
carico dell’unita’ di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo
1696 dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per
l’anno 2009.
8. Alle Province e’ attribuita un’ulteriore assegnazione
straordinaria di 1.136.819,55 euro erogata in unica
soluzione, per il 50 per cento in misura proporzionale
alla media del gettito IRPEF di ciascun Comune di
ciascuna Provincia, relativo all’ultimo triennio
disponibile alla data di entrata in vigore della
presente legge e, per il restante 50 per cento,
suddivisa per due terzi in base all’estensione
territoriale e per un terzo in base alla popolazione.
9. Ai Comuni e’ attribuita un’ulteriore assegnazione
straordinaria di 8.863.180,45 euro erogata in unica
soluzione, per il 60 per cento in misura proporzionale
all’assegnazione spettante ai sensi dell’articolo 11,
comma 6, lettera a), numero 1), della legge regionale
17/2008 e, per il restante 40 per cento, in misura
proporzionale all’assegnazione spettante ai sensi
dell’articolo 11, comma 6, lettera a), numero 2), della
legge regionale 17/2008.
10. Per le finalita’ di cui ai commi 8 e 9 e’
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno
2009, a carico dell’unita’ di bilancio 9.1.1.1153 e del
capitolo 1796 dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del
bilancio per l’anno 2009.
11. Il fondo di cui all’articolo 11, comma 17, della
legge regionale 17/2008 e’ incrementato di 1.500.000
euro.
12. Per le finalita’ di cui al comma 11 e’ autorizzata
la spesa di 1.500.000 euro per l’anno 2009, a carico
dell’unita’ di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1513
dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per
l’anno 2009.
13. Il fondo di cui all’articolo 11, comma 35, della
legge regionale 17/2008 e’ incrementato di 1.706.191,46
euro di cui 52.087,06 euro a favore delle Province e
1.654.104,40 euro a favore dei Comuni.
14. Per le finalita’ di cui al comma 13 e’ autorizzata
la spesa di 1.706.191,46 euro per l’anno 2009, a carico
dell’unita’ di bilancio 9.1.2.1153 e del capitolo 1629
dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per
l’anno 2009.
15. Il fondo di cui all’articolo 11, comma 43, della
legge regionale 17/2008 e’ incrementato di 557.327,17
euro, per l’anno 2009, da ripartire a favore delle
Province in unica soluzione in misura proporzionale a
quanto loro assegnato ai sensi del medesimo articolo 11,
comma 43.
16. Per le finalita’ di cui al comma 15 e’ autorizzata
la spesa di 557.327,17 euro, per l’anno 2009, a carico
dell’unita’ di bilancio 9.1.2.1159, e del capitolo 1522
dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per
l’anno 2009.
17. All’onere derivante dal disposto di cui al comma 16
si fa fronte mediante storno di pari importo dall’unita’
di bilancio 3.4.2.1068 e dal capitolo 3217 dello stato
di previsione della spesa del bilancio pluriennale per
gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
18. Il comma 38 dell’articolo 11 della legge regionale
17/2008, e’ sostituito dal seguente:
<<38. La liquidazione del finanziamento e’ disposta in
via anticipata e in unica soluzione.>>.
19. Il comma 39 dell’articolo 11 della legge regionale
17/2008, e’ sostituito dal seguente:
<<39. Gli enti beneficiari del finanziamento di cui al
comma 35 presentano entro il 31 dicembre 2011, a titolo
di rendicontazione, una dichiarazione attestante gli
oneri complessivi effettivamente sostenuti e che l’attivita’
finanziata e’ stata realizzata nel rispetto delle
disposizioni normative che disciplinano la materia,
corredata di una breve relazione descrittiva
dell’intervento realizzato. La rendicontazione e’
riferita all’ammontare del finanziamento concesso dalla
regione e all’ammontare del cofinanziamento previsto in
sede di domanda.>>.
20. Il termine per presentare domanda per accedere al
fondo di cui all’articolo 11, comma 35, della legge
regionale 17/2008 e’ fissato al 31 luglio 2009. Le
domande presentate dopo il termine previsto dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 941 del 24
aprile 2009 e fino alla data di entrata in vigore della
presente legge sono fatte salve.
21. I Comuni montani con popolazione inferiore a 2.000
abitanti, beneficiari di contributo ai sensi del comma
6, lettera e), dell’articolo 11 della legge regionale
17/2008, possono presentare domande integrative di
finanziamento limitatamente a spese connesse a
controversie e giudizi non conclusi alla data del 31
dicembre 2008.
22. Per la finalita’ prevista dal comma 6, lettera e),
dell’articolo 11 della legge regionale 17/2008, e’
autorizzata la spesa di 1.900.000 euro per l’anno 2009 a
carico dell’unita’ di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo
1730 di nuova istituzione nello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con la
denominazione <<Trasferimenti ai comuni per la
compensazione a favore di particolari situazioni>>.
23. All’onere derivante dal disposto di cui al comma 22
si fa fronte, per la quota parte di 1 milione di euro,
mediante storno di pari importo dall’unita’ di bilancio
9.1.1.1153 e dal capitolo 1696 dello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
24. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a erogare
alle Province, per l’anno 2009, un’assegnazione
straordinaria di 1 milione di euro per il finanziamento
del minor gettito dell’imposta provinciale di
trascrizione accertato nel 2008 rispetto al 2007, al
netto di quanto gia’ assegnato per la medesima finalita’
nell’anno 2008 con il fondo di cui all’articolo 10,
comma 23, della legge regionale 9/2008, da ripartire in
misura proporzionale al minor gettito accertato.
25. Le Province, entro trenta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, presentano domanda alla
Direzione centrale pianificazione territoriale,
autonomie locali e sicurezza, sede di Udine,
specificando l’ammontare complessivo del minor gettito
di cui al comma 24.
26. Per le finalita’ di cui al comma 24 e’ autorizzata
la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2009, a carico
dell’unita’ di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1731
di nuova istituzione nello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e
del bilancio per l’anno 2009, con la denominazione
<<Trasferimenti alle province per il finanziamento del
minor gettito dell’imposta provinciale di
trascrizione>>.
27. Alla lettera b) del comma 22 dell’articolo 11 della
legge regionale 17/2008, le parole <<31 dicembre 2007>>
sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2008>>.
28. Il comma 5 bis dell’articolo 46 della legge
regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme
fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel
Friuli Venezia Giulia), come da ultimo sostituito
dall’articolo 11, comma 34, della legge regionale
17/2008, va interpretato nel senso che i tre quarti dei
Comuni della provincia anche non contermini che possono
costituire una associazione intercomunale sono calcolati
per difetto, al fine di consentire, come prevede la
medesima disposizione, al maggior numero di Comuni di
concorrere alle risorse del Piano di valorizzazione
costituendo una idonea forma associativa.
29. Per gli enti locali della Regione non trova
applicazione il limite previsto dall’articolo 6, comma
1, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65 (Disposizioni
in materia di finanza pubblica), convertito, con
modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 26
aprile 1989, n. 155.
30. All’articolo 27, comma 5, della legge regionale
1/2006, dopo le parole <<raggiungimento dei risultati
programmati>>, sono aggiunte le seguenti: <<come
attestati dall’organo di revisione della forma
associativa o degli enti coinvolti nella gestione
associata per le associazioni intercomunali>>.
31. Dopo il comma 22 dell’articolo 11 della legge
regionale 17/2008 e’ inserito il seguente:
<<22 bis. Le eventuali maggiori assegnazioni erogate per
l’anno 2008 ai sensi dell’articolo 1, comma 37, della
legge regionale 30/2007, derivanti dall’assegnazione
provvisoria superiore a quella definitiva calcolata in
applicazione di quanto previsto dal regolamento
approvato con decreto del Presidente della Regione 24
settembre 2007, n. 0305/Pres., vengono compensate, ai
sensi dell’articolo 54 della legge regionale 20 marzo
2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso),
con le assegnazioni spettanti a titolo di definitivo
concorso negli oneri derivati dall’istituzione del
comparto unico regionale del pubblico impiego previste
dal comma 20.>>.
32. Al comma 81 dell’articolo 11 della legge regionale
17/2008, dopo le parole <<contro la pubblica
amministrazione>>, sono aggiunte le seguenti: <<e per l’attivita’
istituzionale degli anni 2008-2009>>.
33. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto
di cui al comma 81 dell’articolo 11 della legge
regionale 17/2008, come modificato dal comma 32, fanno
carico all’unita’ di bilancio 9.1.1.3420 e al capitolo
1770 dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per
l’anno 2009 nella cui denominazione, in coda, sono
aggiunte le parole <<nonche’ per l’attivita’
istituzionale degli anni 2008-2009>>.
34. Al comma 85 dell’articolo 11 della legge regionale
17/2008, dopo le parole <<della presente legge.>>, sono
aggiunte le seguenti: <<L’erogazione e’ disposta per
l’80 per cento in via anticipata sulla base degli oneri
ritenuti ammissibili, per il restante 20 per cento alla
presentazione della rendicontazione delle spese
sostenute.>>.
35. Dopo il comma 25 dell’articolo 12 della legge
regionale 17/2008 e’ aggiunto il seguente:
<<25 bis. Le spese di personale connesse alle
convenzioni e alle associazioni intercomunali di cui
agli articoli 21 e 22 della legge regionale 1/2006,
possono essere valorizzate pro quota da parte dei
singoli enti partecipanti, salvo diverso accordo tra le
parti. Qualora venga effettuato il riparto, l’intervento
1 del titolo I della spesa corrente e’ opportunamente
rettificato, ai fini della determinazione del calcolo
previsto ai commi 25 e 28.>>.
36. All’articolo 7 della legge regionale 9/2009, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole <<e dei rispettivi distretti
industriali, di cui alla legge regionale 11 novembre
1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali),
e successive modifiche,>> sono soppresse, e le parole
<<contribuzione a rimborso parziale di>> sono sostituite
dalle seguenti: <<indennizzo per>>;
b) il comma 2 e’ abrogato;
c) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
<<4. I contributi a sostegno delle iniziative previste
dal presente articolo sono concessi secondo modalita’ e
criteri definiti da apposito regolamento. La Giunta
regionale determina annualmente la quota dei fondi da
assegnare a ciascuna delle tipologie di intervento
previste dal comma 1.>>;
d) dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:
<<4 bis. In sede di prima applicazione sono ammesse
richieste di indennizzo per danni subiti a seguito di
atti criminosi verificatisi dall’1 gennaio 2009.>>.
37. All’articolo 4 della legge regionale 9/2009 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la lettera e), e’ inserita la
seguente:
<<e bis) gli interventi degli enti religiosi
riconosciuti dallo Stato italiano per acquisto,
installazione e manutenzione di sistemi di
videosorveglianza per edifici religiosi, di culto e di
ministero pastorale di particolare pregio storico,
artistico e culturale, situati sul territorio
regionale;>>;
b) alla lettera e) del comma 2 le parole <<edifici
religiosi, di culto e di ministero pastorale>> sono
soppresse.
38. Per le finalita’ di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera e bis), della legge regionale 9/2009, come
inserita dal comma 37, e’ autorizzata la spesa di
500.000 euro per l’anno 2009, a carico dell’unita’ di
bilancio 9.1.2.1156 e del capitolo 1732 di nuova
istituzione nello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del
bilancio per l’anno 2009, con la denominazione <<Spese
relative al programma regionale di finanziamento in
materia di sicurezza - contributi per la sicurezza degli
edifici religiosi, di culto e di ministero pastorale
degli enti religiosi riconosciuti dallo Stato>>.
39. Al comma 8 dell’articolo 28 della legge regionale
9/2009 le parole <<dei Comuni>> sono sostituite dalle
seguenti: <<degli enti locali>>.
40. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8
dell’articolo 28 della legge regionale 9/2009, come
modificato dal comma 39, fanno carico all’unita’ di
bilancio 9.1.1.1156 e al capitolo 1711 dello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale
2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, la cui
denominazione e’ modificata nella seguente:
<<Trasferimenti agli enti locali per spese relative alla
fornitura ai volontari per la sicurezza,
nell’espletamento delle loro funzioni, di idonee
dotazioni, abbigliamento e copertura assicurativa>>.
41. Nel quadro dell’azione regionale per la
governabilita’ del territorio, l’Amministrazione
regionale e’ autorizzata a istituire presso la Direzione
centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e
sicurezza una commissione con funzioni di collaborazione
all’avvio del processo di riscrittura di un testo
organico in materia urbanistica per lo sviluppo e la
trasformazione sostenibile e unitaria del territorio.
42. La commissione di cui al comma 41, composta da otto
componenti, compreso il presidente, e’ nominata ai sensi
e con le modalita’ di cui alla legge regionale 23 agosto
1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali
operanti presso l’Amministrazione regionale); ai
componenti spetta un gettone di presenza determinato in
conformita’ con quanto previsto nella medesima legge
regionale 63/1982.
43. Per le finalita’ di cui al comma 42 e’ autorizzata
la spesa di 10.000 euro per l’anno 2009, a carico
dell’unita’ di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9811
dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per
l’anno 2009.
44. Per le finalita’ di cui all’articolo 1 della legge
regionale 29 ottobre 1988, n. 63 (Indennita’ di carica
per i magistrati del Commissariato regionale per la
liquidazione degli usi civici), e’ autorizzata la spesa
di 5.167 euro per il pagamento dell’indennita’ di carica
e di missione del Commissario regionale per gli usi
civici per l’anno 2008 a carico dell’unita’ di bilancio
11.3.1.1180 e del capitolo 155 dello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
45. Il Commissario e il Commissario aggiunto di cui
all’articolo 1 della legge regionale 63/1988, e
successive modifiche, esercitano le funzioni
amministrative loro attribuite ai sensi dello stesso
articolo sino alla assunzione delle funzioni da parte
dei nuovi Commissari, salva diversa determinazione
dell’Amministrazione regionale.
46. L’Amministrazione regionale, ai sensi della legge 16
giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del regio
decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il
riordinamento degli usi civici nel Regno, del regio
decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l’articolo
26 del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del regio
decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini
assegnati dall’articolo 2 del regio decreto legge 22
maggio 1924, n. 751), autorizza sui terreni gravati da
usi civici operazioni immobiliari. Le somme derivanti da
tali attivita’, escluse quelle con destinazione
vincolata da vigenti normative, sono destinate
prioritariamente a opere di carattere permanente di
interesse generale della collettivita’, nonche’ possono
essere destinate alla ricognizione delle aree gravate da
usi civici.
47. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a
concedere ai piccoli Comuni qualificati tali
dall’articolo 7 della legge regionale 1/2006, ove esiste
l’accertamento di cui alla legge 1766/1927, contributi
nella misura massima di 10.000 euro per la ricognizione
delle aree gravate da usi civici. Le domande sono
presentate entro il 31 ottobre 2009 alla Direzione
centrale competente in materia di usi civici corredate
di un preventivo di spesa. L’erogazione della somma
concessa e’ effettuata con procedura automatica ai sensi
dell’articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n.
7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso), per il settanta
per cento contestualmente alla concessione del
contributo e per la restante quota alla presentazione
della rendicontazione delle spese effettivamente
sostenute.
48. Per le finalita’ di cui al comma 47 e’ autorizzata
la spesa di 100.000 euro per l’anno 2009 a carico
dell’unita’ di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1734
di nuova istituzione nello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011, e
del bilancio per l’anno 2009, con la denominazione
<<Trasferimenti ai piccoli Comuni per la ricognizione
delle aree gravate da usi civici>>.
49. Al fine di sopperire alla carente disponibilita’ di
iscritti alla sezione regionale del Friuli Venezia
Giulia dell’Albo nazionale dei segretari comunali e
provinciali, nelle more dell’entrata in vigore della
disciplina regionale di riforma dell’ordinamento dei
segretari comunali e provinciali, il termine entro il
quale i sindaci eletti nella tornata elettorale del 2009
debbono effettuare la nomina prevista dall’articolo 99,
comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali), e’ fissato al 31 dicembre 2009.
50. Al fine di consentire la piena e puntuale attuazione
degli interventi previsti dal <<Piano triennale di
edilizia scolastica 2007-2009>> approvato dalla Regione
ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n.
23 (Norme per l’edilizia scolastica), e finanziato a
valere sugli stanziamenti di cui all’articolo 1, comma
625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge
finanziaria 2007), e’ autorizzata l’erogazione agli enti
attuatori degli interventi compresi nella terza e ultima
annualita’ del Piano di finanziamenti integrativi per un
ammontare complessivo pari alla riduzione apportata dal
Ministero della Pubblica Istruzione alla quota di
assegnazioni statali gia’ disposte a favore del Friuli
Venezia Giulia per l’esercizio 2009 al momento
dell’approvazione del Piano medesimo.
51. Per le finalita’ di cui al comma 50 e’ autorizzata
la spesa di 363.514 euro per l’anno 2009 a carico
dell’unita’ di bilancio 6.1.2.1122 e del capitolo 5185
dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011, e del bilancio per
l’anno 2009.
52. Al fine di attuare i principi di sussidiarieta’,
differenziazione, adeguatezza ed autonomia degli enti
locali, enunciati negli articoli 5 e 8 della legge
regionale 1/2006, e di realizzare finalita’ di
razionalizzazione e semplificazione dell’ordinamento
locale, la Regione individua nelle Province e nei Comuni
singoli e associati gli enti locali istituzionalmente
deputati ad esercitare le funzioni amministrative gia’
attribuite alle Comunita’ montane.
53. Il riordino delle funzioni amministrative delle
Comunita’ montane sara’ attuato con legge regionale, in
conformita’ ai principi di cui al comma 52 e d’intesa
con le amministrazioni dei Comuni facenti parte delle
Comunita’ montane riunite entro il 30 settembre 2009 in
apposita Conferenza dei sindaci presieduta dal sindaco
del Comune con il maggior numero di abitanti.
54. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa sullo
schema di disegno di legge presentato dalla Giunta
regionale entro trenta giorni dalla convocazione della
Conferenza dei sindaci da parte del Presidente della
Regione, la Giunta regionale, a maggioranza assoluta dei
componenti, puo’ prescinderne motivatamente, dandone
comunicazione ai sindaci interessati e trasmettendo al
Consiglio regionale gli eventuali atti che esprimono
l’orientamento della Conferenza dei sindaci.
55. Nelle more della soppressione delle Comunita’
montane e del conseguente riordino delle funzioni
amministrative a esse attribuite e al fine di perseguire
obiettivi di accelerazione e contenimento della spesa
pubblica, gli organi di governo delle Comunita’ montane
sono sciolti.
56. Con decreto del Presidente della Regione, su
conforme deliberazione della Giunta regionale, si
provvede alla nomina di un Commissario straordinario per
ciascuna Comunita’ montana, al quale compete l’esercizio
dei poteri spettanti al Presidente, alla Giunta e al
Consiglio dell’ente. L’incarico di Commissario e’
incompatibile con qualsiasi carica di amministratore
regionale e locale ed e’ affidato a soggetti che abbiano
svolto per almeno tre anni funzioni di dirigenti di
amministrazioni pubbliche e ha termine con il subentro
alle Comunita’ montane degli enti locali destinatari
delle funzioni amministrative, secondo quanto previsto
dalla legge regionale di cui al comma 53.
57. Nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e
nelle unioni dei comuni la revisione economico
finanziaria e’ affidata a un solo revisore eletto dal
consiglio comunale o dal consiglio dell’unione dei
comuni a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i
soggetti di cui all’articolo 234, comma 2, del decreto
legislativo 267/2000.
58. Nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e
15.000 abitanti che al momento dell’elezione dell’organo
di revisione abbiano, secondo l’ultimo rendiconto
approvato, una cifra superiore a 8 milioni di euro
relativamente ai primi tre titoli delle entrate
correnti, escludendo gli eventuali contributi
straordinari derivanti da calamita’ naturali, trova
applicazione l’articolo 234, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 267/2000. Il collegio dura in carica tre
anni. Nei rimanenti comuni trova applicazione la
previsione stabilita per i Comuni con popolazione fino a
5.000 abitanti.
59. I revisori degli enti locali che abbiano gia’ svolto
due mandati consecutivi presso il medesimo ente, possono
essere nuovamente nominati in detto ente a condizione
che sia decorso un periodo di tre anni dalla scadenza
dell’ultimo incarico.
60. Nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per
l’anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unita’ di
bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella J.
ARTICOLO 13
(Finalita’ 10 - Affari istituzionali, economici e
fiscali generali)
1. All’articolo 19 della legge regionale 12 febbraio
1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), il comma 12 e’
cosi’ sostituito:
<<12. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a
concorrere con appositi contributi alla realizzazione di
iniziative specifiche proposte nel corso dell’esercizio
da parte di enti, istituti e organismi pubblici nonche’
associazioni ed enti privati senza fine di lucro, per
l’elaborazione e divulgazione di studi e ricerche
nonche’ per l’organizzazione di eventi culturali aventi
a oggetto la trattazione e la diffusione di conoscenze
su temi di particolare interesse per il Friuli Venezia
Giulia nelle materie delle discipline umanistiche e
dello spettacolo, delle scienze dell’educazione e delle
scienze naturali e ambientali. All’attuazione degli
interventi si provvede previa stipula di apposita
convenzione con il soggetto proponente l’iniziativa.
Sono ammesse a contributo anche le spese direttamente
riferite all’iniziativa proposta, gia’ sostenute alla
data della stipula della convenzione. Con il decreto di
concessione puo’ essere disposta l’erogazione del
contributo nella misura del 70 per cento del suo
ammontare e sono fissate le modalita’ di
rendicontazione.>>.
2. Gli eventuali oneri derivanti dall’attuazione del
disposto di cui all’articolo 19, comma 12, della legge
regionale 3/1998, come sostituito dal comma 1, fanno
carico all’unita’ di bilancio 10.1.1.1161 e al capitolo
5393 dello stato di previsione della spesa del bilancio
per l’anno 2009.
3. Dopo l’articolo 28 della legge regionale 10 novembre
2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di
innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)
e’ aggiunto il seguente:
<<Art. 28 bis(Interventi regionali diretti mediante
soluzioni a carattere informatico)
1. Per le finalita’ di cui all’articolo 1, e in
particolare per lo sviluppo dell’innovazione orientato
alle necessita’ concrete del sistema economico e della
pubblica amministrazione, l’Amministrazione regionale
realizza direttamente, tramite la Direzione centrale
organizzazione, personale e sistemi informativi,
progetti e iniziative a carattere innovativo aventi come
obiettivi:
a) la predisposizione di strumenti e servizi utili a
sostenere lo sviluppo della societa’ dell’ informazione
in regione, anche al fine di:
1) ammodernare la pubblica amministrazione, promuovendo
e sviluppando sistemi informativi interoperabili sia
attraverso la predisposizione di programmi informatici
di programmazione e conduzione di flussi di dati e
operazioni finalizzata a semplificare la gestione dei
procedimenti dell’Amministrazione regionale, sia
attraverso la predisposizione di sportelli informatici
idonei a gesire i settori delle attivita’ produttive,
della salute, del lavoro e delle politiche sociali,
anche attraverso internet;
2) progettare e sviluppare programmi e servizi
innovativi da mettere a disposizione dei cittadini e
delle imprese, tramite internet prevedendo la diffusione
di tecnologie innovative atte a facilitare l’utilizzo di
funzioni per il commercio elettronico, la realizzazione
di portali interattivi per lo scambio di dati e
informazioni, la costituzione e la evoluzione di un data
base regionale esteso (datawarehouse) e a dare valore
giuridico alle transazioni in linea;
b) lo studio, la progettazione e lo sviluppo di
programmi software innovativi, fruibili anche da altri
enti pubblici o dai cittadini, per:
1) le analisi organizzative delle strutture
amministrative e delle opzioni per l’utilizzo di
strumenti di telelavoro;
2) la semplificazione amministrativa mediante la
predisposizione di uno strumento informatico di gestione
delle pratiche amministrative;
3) la gestione e la formazione delle risorse umane
attraverso strumenti di formazione digitalizzata a
distanza (FAD);
4) l’accesso al patrimonio informatico e informativo
tramite l’uso di programmi evoluti di analisi e
rappresentazione dei data base.
2. Con il piano triennale, previsto dall’Accordo di
servizi quadro tra la Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia e Insiel SpA, sono definiti i requisiti e le
modalita’ di attuazione degli interventi di cui al comma
1.>>.
4. Gli interventi previsti ai sensi dell’articolo 28
bis, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale
26/2005, come inserito dal comma 3, vengono finanziati
con la procedura prevista dall’articolo 21, comma 2,
della legge regionale 21/2007.
5. Ai fini dell’espletamento di un procedimento pubblico
di selezione per l’affidamento dei servizi relativi al
segretariato tecnico del programma per la cooperazione
transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013 e’
autorizzata la spesa di 2.095.403 euro per l’anno 2009 a
carico dell’unita’ di bilancio 10.1.1.1165 e del
capitolo 2005 dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del
bilancio per l’anno 2009.
6. In relazione al disposto di cui al comma 5 sono
previsti rientri per 2.095.403 euro per l’anno 2009 a
carico dell’unita’ di bilancio 4.5.163 e del capitolo
1135 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per
l’anno 2009.
7. Al comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 30
ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a
livello regionale e locale, delle attivita’ di
cooperazione allo sviluppo e partenariato
internazionale) le parole: <<60 per cento>> sono
sostituite dalle parole <<80 per cento>>.
8. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di
cui al comma 5, dell’articolo 4 della legge regionale
19/2000, come modificato dal comma 7, fanno carico alla
unita’ di bilancio 10.1.2.1165 e al capitolo 731 dello
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
9. Nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per
l’anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unita’ di
bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella K.
ARTICOLO 14
(Finalita’ 11 - Funzionamento della Regione)
1. All’articolo 12, comma 34, della legge regionale 14
agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), le
parole <<sei mesi dall’entrata in vigore della presente
legge>> sono sostituite dalle parole <<il 31 dicembre
2009>>.
2. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione del
disposto di cui all’articolo 12, comma 34, della legge
regionale 9/2008, come modificato dal comma 1,
continuano a far carico all’unita’ di bilancio
11.1.1.1179 e al capitolo 97 dello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
3. La lettera b) del comma 5 dell’articolo 186 della
legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria
1994), e’ sostituita dalla seguente:
<<b) i contributi mensili previsti dall’articolo 148,
commi secondo, terzo e quarto, della legge regionale
53/1981, nella misura dell’uno per cento a carico del
personale e dell’uno per cento a carico
dell’Amministrazione regionale.>>.
4. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di
cui alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 186 della
legge regionale 5/1994, come sostituita dal comma 3,
fanno carico all’unita’ di bilancio 11.3.1.1185 e al
capitolo 9670 dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del
bilancio per l’anno 2009.
5. Al comma 65, dell’articolo 7, della legge regionale
28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), le
parole <<le cui modalita’ di alimentazione e di
funzionamento sono disciplinate dalla contrattazione
stessa>> sono sostituite dalle seguenti: <<con le
seguenti modalita’ di alimentazione:
a) un importo pari a 70.000 euro per l’anno 2008 e a
140.000 euro per gli anni successivi;
b) i risparmi di spesa derivanti da soppressione o da
modifica applicativa di istituti di natura economica
previste in sede di contrattazione aziendale;
c) gli importi corrispondenti al costo dell’incidenza
sull’indennita’ compensativa degli incrementi
contrattuali del trattamento tabellare, della
maggiorazione di cui all’articolo 10, terzo comma, del
Contratto collettivo di categoria e degli scatti di
anzianita’ per le annualita’ decorrenti dall’1 gennaio
2009.>>.
6. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di
cui al comma 65 dell’articolo 7 della legge regionale
30/2007, come modificato dal comma 5, fanno carico
all’unita’ di bilancio 11.3.1.5033 e al capitolo 9635
dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per
l’anno 2009.
7. I beni mobili appartenenti alla Regione Friuli
Venezia Giulia e costituenti la Collezione del Lloyd
Triestino di Navigazione, con esclusione di quelli
costituenti pertinenze e arredi del Palazzo di Piazza
Unita’ d’Italia n. 1 di Trieste, possono essere
trasferiti anche a titolo gratuito al Comune di Trieste
affinche’ provveda, anche tramite le proprie istituzioni
museali e bibliotecarie, a portarli alla pubblica
fruizione, in considerazione del notevole interesse
storico che tali beni, riflettendo l’attivita’ di
un’impresa profondamente radicata nel tessuto
socio-economico cittadino e fattore trainante di
sviluppo non solo in area locale, rivestono per la
citta’ di Trieste.
8. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata ad
adottare tutti gli atti necessari al trasferimento di
cui al comma 7.
9. La sdemanializzazione di beni del demanio marittimo
regionale e’ disposta con decreto del direttore centrale
competente, previo parere vincolante rilasciato dalla
struttura regionale competente in materia di mobilita’,
energia e infrastrutture di trasporto.
10. I beni del demanio marittimo regionale
sdemanializzati sono iscritti nel patrimonio disponibile
della Regione.
11. L’adozione del decreto di cui al comma 9 e’
subordinata all’autorizzazione a procedere da parte
dell’assessore competente, il quale, ove ritenuto
necessario e opportuno, puo’ subordinarla a preventiva
autorizzazione giuntale.
12. Il decreto di cui al comma 9 e’ pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
13. L’alienazione a soggetti privati dei beni di cui al
comma 10 e’ consentita, sentito il comune interessato,
qualora i beni stessi non abbiano attitudine a qualunque
uso o funzione di pubblico interesse. Il comune
interessato si esprime entro il temine di sessanta
giorni, decorso il quale il silenzio costituisce assenso
all’alienazione dei beni sdemanializzati a favore dei
privati richiedenti.
14. All’articolo 30, comma 8, della legge regionale 8
aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), e
successive modifiche, le parole <<a titolo gratuito in
proprieta’>>sono sostituite dalle seguenti: << a titolo
gratuito, anche in proprieta’,>> e le parole <<gia’ in
uso agli stessi >> sono sostituite dalle seguenti: <<gia’
in uso alla Regione medesima>>.
15. Alla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57
(Disposizioni speciali in materia di finanza regionale),
sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 5, comma 4, dopo le parole <<nel comma
1>> sono inserite le seguenti: <<ed agli organismi
strumentali della Regione>>;
b) all’articolo 9 bis, comma 3, dopo le parole <<Enti
gestori dei parchi naturali regionali, Enti>> sono
inserite le seguenti: <<e organismi>>.
16. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge
regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria
1998) e’ inserito il seguente:
<<1 bis. In relazione all’articolo 13 del decreto legge
4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’
interventi in materia di entrate e di contrasto
all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni,
dalla legge 248/2006, e in considerazione della uscita
del capitale privato dalla societa’, l’Amministrazione
regionale e’ autorizzata a promuovere le modifiche
statutarie della societa’ includendo nell’oggetto
sociale le seguenti attivita’: la gestione,
l’alienazione, la realizzazione e la manutenzione di
beni immobili direttamente o indirettamente in
disponibilita’, proprieta’, uso, o in godimento a
qualsiasi altro titolo della Regione e di altri enti
pubblici soci della societa’, nonche’ la fornitura di
beni e servizi necessari al funzionamento della Regione
stessa e di altri enti pubblici soci della societa’.>>.
17. Dopo il comma 3 ter dell’articolo 3 della legge
regionale 3/1998, e’ inserito il seguente:
<<3 quater. Le attivita’ previste dai commi 1 e 1 bis
posso formare oggetto del mandato di cui al comma 3
bis.>>.
18. In relazione all’utilizzo delle risorse statali di
cui all’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), e nell’ambito del
progetto <<Con il cittadino consumatore>>, gli oneri
pari a 32.078,16 euro derivanti dalla realizzazione
dell’intervento <<Implementazione degli strumenti
dell’Osservatorio regionale del commercio a vantaggio
dell’informazione e della tutela del consumatore>> fanno
carico all’unita’ di bilancio 11.3.2.1189 e al capitolo
187 dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per
l’anno 2009.
19. Al fine di sopperire ai maggiori carichi di lavoro
derivanti dalle operazioni di chiusura del Programma di
Iniziativa Comunitaria INTERREG IIIA Italia-Slovenia
2000-2006 di competenza della Direzione centrale
relazioni internazionali e comunitarie, prorogato con
Decisione della Commissione Europea C(2009) 1201 del 19
febbraio 2009 al 30 giugno 2009, per tutti gli
interventi e fino al 31 dicembre 2009 per l’Assistenza
Tecnica, con slittamento della data di presentazione
della richiesta di saldo al 31 marzo 2011 e alla
concomitante implementazione di quello afferente alla
medesima struttura direzionale per il periodo 2007-2013,
l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a utilizzare,
nel limite massimo di due unita’ e per la durata di
ventiquattro mesi, personale somministrato.
20. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19
fanno carico all’unita’ di bilancio 11.3.1.1180 e al
capitolo 599 dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del
bilancio per l’anno 2009.
21. Al comma 54 dell’articolo 14 della legge regionale
30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), le
parole <<e del capitolo 5170>> sono sostituite dalle
seguenti: <<e dei capitoli 5170 e 5243>>.
22. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione
dell’articolo 14, comma 54, della legge regionale
17/2008, come integrato dal comma 21, fanno carico
all’unita’ previsionale di base 11.4.1.1.1192 e ai
capitoli 5170 e 5243 dello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e
del bilancio per l’anno 2009.
23. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della legge
regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di
coordinamento in materia di garanzie), e’ aggiunto il
seguente:
<<2 bis. Le garanzie fideiussorie a favore della Cassa
Depositi e Prestiti possono essere concesse a condizione
che il finanziamento venga erogato alle medesime
condizioni e ai medesimi tassi di interesse previsti per
la Regione.>>.
24. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a
trasferire in proprieta’, a titolo gratuito, alla
Diocesi di Trieste gli immobili identificati all’Ufficio
Tavolare di Trieste - C.C. Padriciano, alla P.T. 884,
c.t. 1, p.c.t. 143/10 e c.t. 2, pp.cc.tt. n. 143/8 e
143/9, con vincolo perpetuo di destinazione ad attivita’
socio-assistenziali. Il trasferimento avviene nello
stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova, con
ogni pertinenza e accessorio, nonche’ tutte le
attrezzature quali risultano dagli inventari del
residence e nel loro attuale stato d’uso.
25. La Diocesi di Trieste presenta istanza alla
Direzione centrale patrimonio e servizi generali
corredata di idonei inventari patrimoniali per i beni
mobili e attrezzature.
26. La Giunta regionale individua i beni trasferiti, il
loro valore e le modalita’ di trasferimento, su proposta
dell’Assessore competente al patrimonio tenuto conto di
quanto segnalato dalla Diocesi di Trieste. Il decreto
del Direttore centrale patrimonio e servizi generali di
disposizione della cessione del bene e il verbale di
consegna sottoscritto dal Direttore del Servizio
gestione patrimonio immobiliare costituiscono titolo per
la trascrizione immobiliare, l’intavolazione e le
volture catastali del diritto di proprieta’ dei beni
trasferiti e dei diritti reali costituiti, nonche’ per
l’iscrizione presso i pubblici registri immobiliari del
vincolo d’uso per le finalita’ di pubblico interesse ivi
individuate. Per quanto riguarda i beni mobili il
trasferimento e’ disposto con idoneo verbale di consegna
sottoscritto dal Direttore del Servizio Provveditorato e
servizi generali e dalla Diocesi di Trieste.
27. Tutti gli oneri relativi alla cessione e gli
adempimenti conseguenti al trasferimento di proprieta’
sono a totale carico della Diocesi di Trieste.
28. Il venir meno della destinazione ad attivita’
socio-assistenziali dell’immobile comporta la
retrocessione dello stesso all’Amministrazione
regionale, con ogni pertinenza e accessorio, nonche’
tutte le attrezzature quali risulteranno dagli
inventari.
29. All’articolo 43 della legge regionale 21 maggio
1992, n. 17 (Provvedimenti in materia di personale),
dopo le parole <<puo’ essere utilizzato anche presso>>
sono aggiunte le seguenti: <<societa’ per azioni
partecipate dalla Regione che svolgono un servizio
pubblico nonche’ presso>>.
30. E’ consentita per i decreti tavolari di accoglimento
relativi ad atti rogati o autenticati da pubblici
ufficiali la notificazione mediante pubblicazione, per
singolo ufficio tavolare, degli estremi di presentazione
delle relative domande sul Bollettino Ufficiale della
Regione. La notificazione dei decreti si perfeziona
decorsi quindici giorni da quello di pubblicazione.
L’ufficio tavolare, su espressa richiesta dei soggetti
di cui all’articolo 123 del nuovo testo della legge
generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto
28 marzo 1929, n. 499 (Disposizioni relative ai libri
fondiari nei territori delle nuove province), rilascia
le copie conformi del decreto tavolare cosi’ notificato.
31. Le entrate derivanti dall’applicazione del disposto
di cui al comma 30 saranno accertate e riscosse
sull’unita’ di bilancio 3.2.91 e sul capitolo 704 dello
stato di previsione dell’entrata del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per
l’anno 2009.
32. All’articolo 20, comma 2, della legge regionale 3
luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto
organizzativo e funzionale in materia di difesa del
suolo e di demanio idrico) dopo la parola <<regionale.>>
sono aggiunte le seguenti: <<Gli importi residui non
sono comunque soggetti a restituzione qualora il loro
ammontare sia inferiore a 25 euro.>>.
33. Il comma 51 dell’articolo 14 della legge regionale
17/2008 e’ sostituito dal seguente:
<<51. La disposizione di cui al comma 49 si applica
anche nei confronti del personale che ha ottenuto la
sentenza n. 74 del 19 maggio 2006 del Tribunale di
Gorizia, la sentenza n. 122 del 21 marzo 2006 del
Tribunale di Udine e la sentenza n. 154 dell’11 ottobre
2007 del Tribunale di Pordenone. La disposizione
medesima si applica altresi’, con esclusione degli
interessi legali e rivalutazione monetaria, al personale
che ha inviato all’Amministrazione regionale, entro il
termine di prescrizione del 9 gennaio 2009, atto di
diffida o istanza, comunque denominata, ad adempiere
all’obbligo previsto dall’articolo 18, comma 1 e
allegato C, della legge regionale 10/2002, o, entro il
medesimo termine di prescrizione, richiesta, comunque
denominata, di riconoscimento, con decorrenza 1 gennaio
2001, dei benefici economici previsti dal Contratto
collettivo integrativo 1998-2001 - documento stralcio,
sottoscritto il 7 gennaio 2004.>>.
34. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo
14, comma 51, della legge regionale 17/2008, come
sostituito dal comma 33, fanno carico all’unita’ di
bilancio 11.3.1.1185 e ai capitoli 3550, 3551, 3561,
3552, 3553, 9670 e all’unita’ di bilancio 11.3.1.1184 e
al capitolo 9650 dello stato di previsione della spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del
bilancio per l’anno 2009.
35. Nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per
l’anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unita’ di
bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella L.
ARTICOLO 15
(Altre norme finanziarie intersettoriali e norme
contabili)
1. Alla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge
finanziaria 2009), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1, comma 3, le parole <<100.711.600>>
sono sostituite dalle seguenti: <<113.931.600>>;
b) all’articolo 7, comma 29, le parole <<e’
autorizzata>> sono sostituite dalle seguenti: <<e’
destinata>>;
c) all’articolo 7, comma 33, le parole <<5.2.1.1096>>
sono sostituite dalle seguenti: <<5.2.1.1093>>;
d) all’articolo 7, comma 35, le parole <<e’
autorizzata>> sono sostituite dalle seguenti: <<e’
destinata>>;
e) all’articolo 7, comma 38, le parole <<5.3.1.1006>>
sono sostituite dalle seguenti: <<5.3.1.1106>>;
f) all’articolo 10, comma 80, le parole <<8.7.1.1150>>
sono sostituite dalle seguenti: <<8.2.1.1140>>.
2. In sede di prima applicazione dell’articolo 15, commi
da 8 a 21, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17
(Legge finanziaria 2009) e al fine di consentire la piu’
ampia adesione alle iniziative da realizzare:
a) il termine indicato ai commi 11, 13, 15 e 17 del
medesimo articolo e’ prorogato, per l’anno in corso,
all’8 luglio 2009 e sono conseguentemente fatte salve le
domande presentate antecedentemente al nuovo termine;
b) sono considerate comunque ammissibili le spese
effettuate, in relazione alle attivita’ indicate nelle
rispettive domande di contributo, nel corso dell’anno
2009, anche se realizzate anteriormente alla data di
presentazione della domanda di contributo.
3. In analogia a quanto stabilito per i contributi di
cui all’articolo 15, commi dall’8 al 21, della legge
regionale 17/2008, la norma di cui al precedente comma
2, lettera b), si applica anche alle domande di
contributo riferite ai capitoli di’ bilancio 9188, 5393
e 3435 dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del
bilancio per l’anno 2009.
4. Le domande di contributo una tantum di cui al
capitolo 3435 presentate ai sensi dell’articolo 7 ter
della legge regionale legge regionale 7 marzo 1983, n.
20 (Norme procedurali e finanziarie per la
corresponsione dei contributi annui costanti alle
Amministrazioni provinciali per l’ espletamento delle
funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22
agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed
integrazioni), come inserito dall’articolo 1 della legge
regionale 53/1985, e successive integrazioni e
modificazioni, e pervenute entro il termine di cui al
comma 2, lettera a), per un importo massimo di 20.000
euro sono ritenute ammissibili. Il decreto di
concessione stabilisce le modalita’ di erogazione e di
rendicontazione del contributo.
5. Gli eventuali oneri derivanti dall’attuazione del
disposto di cui ai commi 2 e 3 fanno carico alle
rispettive unita’ di bilancio con riferimento ai
capitoli 5674 (unita’ di bilancio 5.1.1.1088), 5675 (unita’
di bilancio 5.1.2.1090), 4893 (unita’ di bilancio
8.7.1.1150), 4894 (unita’ di bilancio 8.7.2.3390), 9188
(unita’ di bilancio 1.3.1.1022), 5393 (unita’ di
bilancio 10.1.1.1161) e 3435 (unita’ di bilancio
3.5.2.1118), dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del
bilancio per l’anno 2009.
6. Le somme erogate da piu’ di cinque anni alla data di
entrata in vigore della presente legge agli enti locali
per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse
pubblico, ai sensi delle seguenti leggi regionali, sono
trasferite in via definitiva agli enti medesimi, che
sono autorizzati a destinarle anche ad altre tipologie
di interventi di interesse pubblico:
a) legge regionale 16 giugno 1970, n. 23 (Provvedimenti
per favorire l’attuazione della disciplina urbanistica);
b) legge regionale 8 agosto 1974, n. 37 (Interventi
finanziari per favorire l’esecuzione dei piani attuativi
previsti dalla legislazione sull’urbanistica);
c) legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 (Interventi
regionali nel settore delle opere igienico-sanitarie);
d) legge regionale 4 maggio 1978, n. 33 (Interventi
regionali per agevolare la realizzazione di municipi e
cimiteri);
e) legge regionale 2 settembre 1981, n. 63
(Provvedimenti per la distribuzione del gas
combustibile);
f) legge regionale 4 settembre 1990, n. 40 (Interventi
straordinari per il potenziamento e il completamento di
impianti fognari interessanti le aree costiere e
modifiche alle leggi regionali 30 gennaio 1989, n. 2, e
7 febbraio 1990, n. 3, in materia di infrastrutture
energetiche).
7. Al comma 27 dell’articolo 4 della legge regionale 23
agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del
bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell’articolo 18
della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), le parole
<<all’incentivo per inadempimento del beneficiario e
richiesta la restituzione delle somme erogate>> sono
sostituite dalle seguenti: <<al pagamento delle quote
non erogate dell’incentivo>>.
8. Gli enti di cui al comma 6 sono esonerati
dall’obbligo di rendicontazione.
9. L’Amministrazione regionale provvede alla definizione
delle posizioni contabili di cui al comma 6
esclusivamente mediante l’individuazione delle medesime
in elenchi sottoscritti dai funzionari responsabili dei
relativi procedimenti.
10. Lo scarico dei titoli di spesa nonche’ l’invio in
economia di bilancio dei residui passivi e la
cancellazione dal conto patrimoniale dei residui perenti
riferiti alle somme di cui al comma 6 avviene sulla base
degli elenchi di cui al comma 9.
11. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano
anche alle somme erogate da piu’ di cinque anni alla
data di entrata in vigore della presente legge alle
Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER),
ai sensi della legge regionale 16 novembre 1965, n. 26
(Contributi sui capitali mutuati per la costruzione di
alloggi a carattere popolare).
12. Le somme di cui al comma 11 sono trasferite in via
definitiva alle Aziende territoriali per l’edilizia
residenziale (ATER), che sono autorizzate a destinarle
per le finalita’ di cui all’articolo 4 della legge
regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle
Aziende territoriali per l’edilizia residenziale,
nonche’ modifiche e integrazioni alla legge regionale
75/1982 e ulteriori norme in materia di edilizia
residenziale pubblica).
13. In relazione alle operazioni di chiusura delle
attivita’ di cui alle ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2008, n. 3712 e 28
maggio 2009, n. 3774, il Commissario delegato –
Presidente della Regione, qualora dovesse risultare un
saldo finale attivo dalla realizzazione delle opere di
adeguamento del sistema di depurazione delle acque
reflue, finanziate anche con i fondi di cui all’articolo
5, commi 88 e seguenti, della legge regionale 26
febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), come
assegnati al Commissario medesimo dall’articolo 7
dell’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento di protezione civile n. 3182 del
14 febbraio 2002, e’ autorizzato a trasferire le
relative risorse residue al Comune di Tolmezzo al fine
di permettere allo stesso di adempiere a quanto
prescritto in sede autorizzatoria dalla Provincia di
Udine e di realizzare le opere di risistemazione e
miglioramento del sistema impiantistico e fognario di
cui e’ titolare.
14. Del trasferimento di cui al comma 13 il Commissario
da notizia all’Amministrazione regionale. A conclusione
degli interventi il Comune di Tolmezzo deve presentare
la rendicontazione della spesa alla Direzione centrale
ambiente e lavori pubblici per gli importi di volta in
volta utilizzati.
15. La Regione, nell’ambito della propria capacita’ di
spesa e nel rispetto degli obblighi derivanti dal patto
di stabilita’ e degli ulteriori obiettivi di
contenimento della spesa pubblica, per esigenze
correlate ad attivita’, non rientranti in funzioni
ordinarie, cui non possa fare fronte con personale in
servizio, puo’ conferire incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa, a esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, purche’:
a) l’oggetto della prestazione corrisponda alle
competenze attribuite dall’ordinamento
all’amministrazione conferente, a obiettivi e progetti
specifici e determinati e risulti coerente con le
esigenze di funzionalita’ dell’amministrazione
conferente;
b) l’amministrazione abbia preliminarmente accertato
l’impossibilita’ oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione sia di natura temporanea e altamente
qualificata;
d) siano stati preventivamente determinati durata,
luogo, oggetto e modalita’ di esecuzione o adempimento
della prestazione nonche’ il compenso e le modalita’ di
pagamento, comunque condizionate all’effettiva
realizzazione della stessa;
e) sussista proporzione fra il compenso da corrispondere
e l’utilita’, per l’amministrazione, attesa dallo
svolgimento dell’incarico.
16. Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di conferimento
di incarichi individuali aventi natura occasionale o
coordinata e continuativa per attivita’ che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o
albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte,
dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell’attivita’
informatica, nonche’ a supporto dell’attivita’ didattica
e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, ferma restando la necessita’ di accertare
la maturata esperienza nel settore.
17. La Regione non puo’ conferire gli incarichi di cui
al comma 15 a propri dipendenti.
18. La Regione disciplina e rende pubbliche le procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di cui
al comma 15.
19. Non si fa ricorso a procedure comparative:
a) nel caso di procedura comparativa andata deserta;
b) per l’affidamento di incarichi relativi a prestazioni
episodiche con esborso di modica entita’.
20. I provvedimenti di conferimento degli incarichi di
cui al comma 15, sono pubblicati sul sito web
dell’amministrazione conferente, completi di indicazione
dei soggetti percettori, delle ragioni dell’incarico e
dell’ammontare erogato. Ai sensi del comma 127,
dell’articolo 1 (Misure in materia di sanita’, pubblico
impiego, istruzione, finanza regionale e locale,
previdenza e assistenza), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), in caso di omessa pubblicazione, la
liquidazione del corrispettivo per gli incarichi stessi
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita’ erariale del dirigente preposto.
21. La Regione comunica semestralmente alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
pubblica l’elenco delle collaborazioni esterne e degli
incarichi professionali conferiti, comprensivi della
ragione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi
corrisposti.
22. Le disposizioni di cui ai commi da 15 a 21 non si
applicano:
a) nel caso di incarichi ai componenti degli organismi
di controllo interno e dei nuclei di valutazione, ivi
compresi i nuclei di valutazione e verifica degli
interventi pubblici operanti ai fini della legge 17
maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi
all’occupazione e della normativa che disciplina
l’INAIL, nonche’ disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali);
b) nel caso di designazioni e nomine di componenti di
commissioni di gara e concorsi nonche’ di altre
commissioni o comitati previsti da leggi o regolamenti.
23. Per le finalita’ di cui all’articolo 68 (Affidamento
di incarichi finalizzati a potenziare vari interventi di
carattere comunitario e internazionale), della legge
regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in
materia di competenza regionale), si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 15 a 22.
24. Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del
bilancio per l’anno 2009 sono introdotte le variazioni,
relative alle partite di giro, alle unita’ di bilancio e
ai capitoli di cui alla annessa tabella M.
25. Nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per
l’anno 2009 sono introdotte le variazioni relative alle
unita’ di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa
tabella Q.
ARTICOLO 16
(Copertura finanziaria)
1. Il maggiore onere complessivo conseguente alle nuove
autorizzazioni di spesa previste dal comma 1,
dell’articolo 1, e dagli articoli da 3 a 15, con
esclusione di quelle recanti autonoma espressa
copertura, trova copertura nel saldo finanziario di cui
all’articolo 1, comma 1, nonche’ nelle variazioni di
entrata previste dall’articolo 1, comma 2, tabella A2 e
nelle riduzioni di spesa previste dagli articoli da 3 a
15 medesimi.
ARTICOLO 17
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione.
Data a Trieste, addi’ 23 luglio 2009.
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