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Legge regionale 23 gennaio 2008, n. 2
Modifica all’articolo 7 bis ante della legge regionale
23 giugno 1978, n. 75, in adeguamento alla sentenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo del 31 maggio
2007. |
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Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Sostituzione(Modifica all’articolo 7 bis ante della
legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, in adeguamento
alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo
del 31 maggio 2007)
1. All’articolo 7 bis ante della legge regionale 23
giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di
competenza regionale in enti ed istituti pubblici), come
inserito dall’articolo 55 della legge regionale 1/2000 e
modificato dall’articolo 17, comma 3, della legge
regionale 17/2004, il comma 5 e’ sostituito dal
seguente:
“5. Per tutte le nomine di cui al comma 1 i candidati
devono dichiarare alla Presidenza della Giunta regionale
e alla Giunta delle nomine del Consiglio regionale la
loro eventuale appartenenza a societa’ a carattere
segreto. La mancata dichiarazione costituisce condizione
ostativa alla nomina.”.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione.
Data a Trieste, addi’ 23 gennaio 2008.
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