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Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Finalita’)
1. La Regione nell’esercizio della potesta’ concorrente
in materia di
istruzione e della potesta’ esclusiva in materia di
istruzione e formazione professionale e nel rispetto dei
principi fondamentali
costituzionali, delle norme generali sull’istruzione,
dei livelli essenziali delle prestazioni e
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e
formative, delle competenze del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca (MIUR)
e delle sue
articolazioni periferiche, dei Comuni e delle Province,
intende offrire agli studenti del Friuli Venezia Giulia
l’opportunita’ di conseguire un livello di apprendimento
delle lingue straniere comunitarie adeguato all’odierno
mercato del lavoro, favorendo anche la formazione e
l’aggiornamento dei docenti.
ARTICOLO 2
(Sostegno ai progetti scolastici)
1. Per l’attuazione delle finalita’ previste
dall’articolo 1, l’Amministrazione regionale e’
autorizzata a sostenere progetti di
istituti scolastici relativi a:
a) incremento dello studio della prima lingua straniera
comunitaria
previsto dal curriculum mediante il potenziamento delle
ore d’insegnamento, come definito dai Piani dell’offerta
formativa dei
singoli istituti;
b) introduzione o incremento dello studio di una seconda
lingua straniera comunitaria previsto dal curriculum
tramite l’attivazione
dell’insegnamento o il potenziamento delle ore
d’insegnamento, come
definito dai Piani dell’offerta formativa dei singoli
istituiti;
c) sostegno alla formazione e all’aggiornamento dei
docenti, favorendo metodologie innovative e
l’insegnamento veicolare delle
lingue straniere comunitarie;
d) attivita’ aggiuntive di lettori o docenti di
madrelingua presso le
istituzioni scolastiche, limitatamente alle scuole
secondarie di secondo grado.
2. Per l’attuazione dei progetti previsti dal comma 1,
trovano applicazione le procedure di cui all’articolo 7,
commi 8 e 9, della
legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria
2002).
ARTICOLO 3
(Clausola valutativa)
1. Entro il mese successivo all’inizio dell’anno
scolastico di riferimento, l’Assessore regionale
all’istruzione presenta alla Commissione consiliare
competente una relazione annuale sullo stato di
attuazione della presente legge.
2. La relazione e’ resa pubblica unitamente alla
documentazione e al parere della Commissione consiliare
competente che ne conclude
l’esame.
3. Gli esiti della valutazione e del parere
costituiscono riferimento
per la programmazione della politica linguistica
regionale per l’anno
successivo.
4. La relazione, sulla base dei dati regionali relativi
all’anno scolastico in corso, distinti per provincia e
per istituto, documenta:
a) il numero delle scuole che hanno attivato il
potenziamento delle
lingue straniere comunitarie;
b) l’incremento delle ore di lingue straniere
comunitarie e dei nuovi
corsi attivati rispetto alle ore e ai corsi gia’
previsti dal MIUR per i curricula dei diversi ordini di
scuola;
c) l’incremento del numero di docenti e lettori di
madrelingua, impegnati nel potenziamento
dell’insegnamento o nella attivita’ di
formazione e aggiornamento nelle metodologie didattiche
innovative.
ARTICOLO 4
(Norma finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione degli
interventi previsti dalla presente legge fanno carico
alla unita’ di bilancio 6.1.11.1121, dello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale
2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con
riferimento ai capitoli 5164 e 5165.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione.
Data a Trieste, addi’ 21 maggio 2009.
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