|
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Modifica della legge regionale 11/2006)
1. L’articolo 9 bis della legge regionale 7 luglio 2006,
n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e
della genitorialità), come inserito dall’articolo 1,
comma 1, della legge regionale 28/2006 e modificato
dall’articolo 10, commi 27 e 28, della legge regionale
17/2008, è sostituito dal seguente:
<<Art. 9 bis (Sostegno al mantenimento dei minori)
1. Al fine di assicurare la tutela, la cura, la dignità
e il decoro dei figli minori e di prevenire possibili
situazioni di disagio sociale ed economico, la Regione
interviene a sostegno del genitore affidatario del
figlio minore, nei casi di mancata corresponsione, da
parte del genitore obbligato, delle somme destinate al
mantenimento del minore nei termini e alle condizioni
stabilite dall’autorità giudiziaria.
2. L’intervento di cui al comma 1 consiste in una
prestazione monetaria d’importo pari a una percentuale
della somma stabilita dall’autorità giudiziaria per il
mantenimento del figlio minore.
3. Costituisce presupposto dell’intervento l’esperimento
infruttuoso nei confronti del genitore obbligato e di
eventuali terzi di procedure esecutive disciplinate dal
libro III del codice di procedura civile, dalla legge
fallimentare e da leggi speciali, risultante da verbale
dell’ufficiale giudiziario, da provvedimento giudiziale
o da altro atto attestante l’incapienza del patrimonio
del genitore obbligato, nonché l’avvenuta presentazione
di querela per l’omesso versamento.
4. Il Servizio sociale dei Comuni esercita le funzioni
amministrative di concessione ed erogazione della
prestazione, nonché di controllo. Con regolamento
regionale sono stabilite:
a) le modalità di presentazione delle domande e di
attribuzione della prestazione;
b) la misura, la decorrenza e la durata della
prestazione;
c) le modalità di accertamento e di controllo sulla
sussistenza e la permanenza dei presupposti e requisiti
previsti per l’accesso alla prestazione;
d) le modalità di riparto agli Enti gestori del Servizio
sociale dei Comuni dei finanziamenti necessari.
5. Fino all’emanazione di una specifica normativa
regionale in materia di indicatori di situazione
economica, ai fini della concessione della prestazione
il richiedente deve risultare in possesso di un
indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109
(Definizioni di criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59,
comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), non
superiore a 20.000 euro. Tale limite è annualmente
aggiornato con deliberazione della Giunta regionale
sulla base dell’indice ISTAT di andamento dei prezzi al
consumo.
6. In caso di successivo adempimento da parte del
genitore obbligato, il beneficiario dell’intervento è
tenuto, nei limiti dell’adempimento, alla restituzione
delle somme erogate, senza maggiorazione degli
interessi, entro trenta giorni dal pagamento. Decorso
tale termine si applica l’articolo 49, comma 5, della
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso).
7. La prestazione di cui al presente articolo può essere
cumulabile con altri interventi monetari stabiliti dalla
normativa statale o regionale.>>.
2. Il regolamento di cui al comma 4 dell’articolo 9 bis
della legge regionale 11/2006, come sostituito dal comma
1, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
3. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 9
bis della legge regionale 11/2006, come sostituito dal
comma 1, fanno carico all’unità di bilancio 8.2.1.1140 e
al capitolo 4525 dello stato di previsione della spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del
bilancio per l’anno 2009.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione.
Data a Trieste, addì 12 febbraio 2009.
|