|
IL
PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione è impegnata a valorizzare la memoria degli
uomini e delle donne che con coraggio civico e
responsabilità individuale hanno operato contro ogni
tentativo di genocidio e crimine contro l’umanità.
2. In particolare la Regione promuove e sostiene
iniziative finalizzate al recupero, al ricordo, allo
studio ed alla divulgazione della memoria di uomini e
donne, in particolare dell’Emilia-Romagna, che hanno
compiuto nella loro vita gesti e opere finalizzate alla
salvezza degli ebrei dal genocidio perpetrato in nome
dell’ideologia nazista e, parimenti, è impegnata a
preservare la memoria di ogni uomo e donna che ha
contribuito a salvare la vita di persone e popoli
oggetto di genocidi e crimini contro l’umanità.
3. Le iniziative patrocinate e sostenute dalla Regione
per le finalità della presente legge sono ricomprese
nella definizione “Memoria dei giusti”.
ARTICOLO 2
Comitato per la promozione ed il sostegno di iniziative
per la Memoria dei giusti
1. Per la valutazione delle iniziative della Regione in
applicazione della presente legge è istituto un comitato
di esperti e personalità prescelte dall’Ufficio di
presidenza dell’Assemblea legislativa.
2. Tale organismo di consultazione è denominato Comitato
per la promozione ed il sostegno di iniziative per la
Memoria dei giusti, di seguito denominato comitato.
3. Il comitato è composto da 5 a 7 membri e dura in
carica non oltre la scadenza della legislatura
regionale.
4. Il comitato è presieduto dal Presidente in carica
dell’Assemblea legislativa, che può anche delegare un
vicepresidente. Il presidente o suo delegato convoca le
sedute del comitato e ne cura i lavori e le
comunicazioni, senza diritto di voto.
ARTICOLO 3
Iniziative
1. Tra le iniziative che la Regione può patrocinare,
promuovere e sostenere sono ammessi: studi, ricerche,
convegni, corsi e attività di formazione, pubblicazioni,
raccolte librarie e documentazione da rendere
accessibili presso musei, centri studi, fondazioni e
biblioteche, intitolazioni di luoghi ed edifici,
iniziative di recupero urbanistico ed ambientale,
produzioni radiofoniche, televisive, multimediali e
cinematografiche.
2. La Giunta regionale, di concerto con l’Ufficio di
presidenza dell’Assemblea legislativa, può adottare uno
e più bandi, riservati a scuole, organizzazioni senza
finalità di lucro, università, enti locali che
presentino appositi progetti coerenti con le finalità di
cui all’articolo 1, con le iniziative di cui al comma 1
del presente articolo, nonché coi criteri definiti nei
bandi. I soggetti concorrenti devono avere sede in
Emilia-Romagna.
3. Alla promozione ed al finanziamento dei bandi
regionali possono concorrere enti locali, altre
istituzioni pubbliche e soggetti privati.
4. Per la stesura dei bandi e per la valutazione dei
progetti da ammettere ai finanziamenti la Giunta
regionale si avvale del parere del comitato.
5. La Giunta regionale, previo parere del comitato, può
stipulare convenzioni pluriennali con istituzioni
pubbliche ed organizzazioni senza finalità di lucro con
sede in Emilia-Romagna, al fine di sostenere iniziative
coerenti con le finalità di cui all’articolo 1. Analoghe
convenzioni possono essere stipulate dall’Ufficio di
presidenza dell’Assemblea legislativa, sempre
avvalendosi della collaborazione del comitato.
6. La Giunta regionale e l’Ufficio di presidenza
dell’Assemblea legislativa possono, inoltre, sostenere
l’informazione pubblica sulle iniziative di cui alla
presente legge, anche attraverso apposite giornate
dedicate, riviste, siti informatici, comunicazioni
radio-televisive, campagne informative multimediali. È,
altresì, possibile avvalersi della collaborazione della
biblioteca dell’Assemblea legislativa.
ARTICOLO 4
Oneri finanziari
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente
legge si fa fronte con i fondi annualmente stanziati
nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del
bilancio regionale, con riferimento alle leggi di spesa
vigenti, apportando le eventuali modifiche che si
rendessero necessarie, o mediante l’istituzione di
apposite unità previsionali di base e relativi capitoli,
che verranno dotati della necessaria disponibilità ai
sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 29 ottobre 2008
VASCO ERRANI |