|
Il
Consiglio regionale ha
approvato
Il
Presidente della Giunta regionale
Promulga
la seguente legge
ARTICOLO
1
Automazione e manutenzione del sistema informativo
regionale
1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema
informativo regionale, secondo le finalità di cui alla
legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo
regionale della società dell’informazione), sono
disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03905 "Spese per l’automazione dei servizi
regionali (L.R.
26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio
2004, n.
11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema
informativo
regionale manutenzione e sviluppo Esercizio 2010: Euro
2.160.000,00
b) Cap. 03909 "Impianto di un sistema informativo
regionale -
comunicazione pubblica (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n.
30
abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
afferente al la
U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo
regionale
Esercizio 2010: Euro 70.000,00
c) Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo
regionale
(articolo 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e
articolo 13,
L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B.
1.2.1.3.1510 -
Sviluppo del sistema informativo regionale Esercizio
2010: Euro
6.210.000,00
d) Cap. 03937 "Sviluppo del sistema informativo
regionale: piano
telematico regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n.
30 abrogata
e L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B.
1.2.1.3.1510
- Sviluppo del sistema informativo regionale Esercizio
2010: Euro
24.119.880,00
e) Cap. 03889 "Spese in conto capitale per la
realizzazione delle
M.A.N. (Metropolitan Area Network) (L.R. 24 maggio 2004,
n. 11)"
afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del
sistema informativo regionale Esercizio 2010: Euro
2.600.000,00 2. Contestualmente le autorizzazioni di
spesa disposte da precedenti leggi regionali a valere
sul Capitolo 3917, nell’ambito della U.P.B.
1.2.1.3.1510, sono revocate per l’importo di Euro
2.543.610,00.
ARTICOLO 2
Sistema informativo agricolo regionale
1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo
regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della
legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per
l’esercizio delle funzioni regionali in materia di
agricoltura.
Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) è
disposta, per
l’esercizio 2010, una autorizzazione di spesa di Euro
1.500.000,00
a valere sul Capitolo 03925, nell’ambito della U.P.B.
1.2.1.3.1520
- Sistema informativo agricolo.
ARTICOLO 3
Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle
stragi
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a
corrispondere, per
l’esercizio 2010, un contributo di Euro 90.000,00 al
Comitato di
solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la
Regione
Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di
Bologna,
Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a
valere sul
Capitolo 02705, nell’ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 -
Contributi
ad enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse
per la regione.
ARTICOLO 4
Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle
Forze dell’ordine, alle Forze armate, ai Vigili del
fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti
nell’adempimento del proprio dovere
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere
agli eredi
degli appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze
armate, ai
Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale
caduti
nell’adempimento del proprio dovere nel territorio
regionale, un
contributo straordinario fino a un importo massimo di
Euro
50.000,00.
2. La Giunta regionale determina con proprio
provvedimento i criteri e le modalità per l’attribuzione
del contributo di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per
l’esercizio finanziario 2010, un’autorizzazione di spesa
di Euro 100.000,00 a
valere sul Capitolo 2685, afferente alla U.P.B.
1.2.3.2.3945 - Interventi di solidarietà.
ARTICOLO 5
Cartografia regionale
1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile
1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale),
sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03840 "Interventi per la formazione di una
cartografia
regionale di base e dei sistemi informativi geografici
(L.R. 19
aprile 1975, n. 24)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510
- Sviluppo
del Sistema informativo regionale Esercizio 2010: Euro
420.000,00
;
b) Cap. 03850 "Spese per la formazione di una
cartografia tematica
regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei
rischi
geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente
alla U.P.B.
1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia tematica
regionale:
geologia e pedologia Esercizio 2010: Euro 400.000,00 ;
c) Cap. 03854 "Spese per la formazione di una
cartografia tematica
regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei
rischi
geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente
alla U.P.B.
1.2.3.2.3501 - Cartografia tematica regionale: geologia
e
pedologia Esercizio 2010: Euro 300.000,00 .
ARTICOLO 6
Interventi nel settore delle bonifiche
1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai
sensi
della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme
in materia
di enti di bonifica.
Delega di funzioni amministrative), sono disposte le
seguenti
autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 16332 "Spese per opere ed interventi di bonifica
e di
irrigazione (art. 26, comma 2, lett. a), L.R. 2 agosto
1984, n.
42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di
bonifica e
irrigazione Esercizio 2010: Euro 800.000,00 ;
b) Cap. 16400 "Spese per il ripristino delle opere
pubbliche di
bonifica danneggiate da eccezionali avversità
atmosferiche e per
l’immediato intervento (art. 4, comma 3, Legge 25 maggio
1970, n.
364; artt. 66 e 70 del DPR 24 luglio 1977, n. 616; art.
26, lett.
e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B.
1.3.1.3.6300
- Interventi di bonifica e irrigazione Esercizio 2010:
Euro
2.000.000,00 ;
c) Cap. 16352 "Manutenzione delle opere di bonifica
(art. 26,
comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente
alla
U.P.B. 1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere di bonifica
Esercizio
2010: Euro 1.835.000,00 .
ARTICOLO 7
Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi
1. Al fine di favorire lo sviluppo dei consorzi di
garanzia
collettiva fidi (di seguito denominati "confidi") di cui
all’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n.
269
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione
dell’andamento dei conti pubblici) convertito con
modificazioni
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e di promuoverne la
trasformazione in intermediari finanziari vigilati, la
Regione:
a) è autorizzata a concedere contributi ai confidi di 1°
e 2°
grado ad incremento del proprio patrimonio per la
realizzazione
dei piani presentati per l’iscrizione nell’elenco
speciale di cui
all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia), nonché
al fine di favorire il mantenimento dei requisiti per
l’iscrizione
nel citato elenco speciale;
b) può autorizzare i confidi ad incrementare il proprio
patrimonio
anche mediante la rifinalizzazione di fondi già
assegnati in
gestione ai sensi delle misure agevolative previste
nelle leggi,
nei programmi e nei provvedimenti di settore.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite dalla
Giunta
regionale, con i criteri e le modalità fissate dalla
Giunta
medesima, a seguito di apposita richiesta, ai confidi
che operano
sull’intero territorio regionale, esclusivamente per
consentirne
l’iscrizione o il mantenimento nell’elenco speciale di
cui
all’articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del
1993.
3. Le risorse trasferite a capitale sociale o fondo
consortile
costituiscono quote o azioni proprie dei confidi e sono
soggette
in particolare ai limiti ed ai vincoli stabiliti ai
sensi
dell’articolo 13, commi 18 e 33, ultimo periodo, del
decreto legge
n. 269 del 2003 convertito con modificazioni dalla legge
n. 326
del 2003.
4. Per le finalità di cui al comma 1, lettera a) del
presente
articolo è disposta, per l’esercizio finanziario 2010,
una
autorizzazione di spesa a valere sul capitolo 23093
(nuova
istituzione) afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8301 pari a
Euro 10.000.000,00.
ARTICOLO 8
Integrazione regionale al programma operativo regionale
FESR 2007-2013 (Riproposizione per l’esercizio 2010)
1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli
obiettivi
dell’attività I.1.1 Creazione di tecnopoli per la
ricerca
industriale e il trasferimento tecnologico, prevista nel
programma
operativo regionale FESR 2007-2013, la Regione è
autorizzata a
stanziare apposite risorse da utilizzare con le modalità
e le
medesime destinazioni contenute nel programma operativo
stesso.
2. Per le finalità di cui al comma 1, sono trasferite
all’esercizio 2010 le autorizzazioni di spesa disposte
dall’articolo 30 della legge regionale 23 luglio 2009,
n. 9 (Legge
finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40
della
legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza
con
l’approvazione della legge di assestamento del bilancio
di
previsione per l’esercizio finanziario 2009 e del
bilancio
pluriennale 2009-2011. Primo provvedimento generale di
variazione) e riproposte per gli interventi previsti nei
capitoli e per gli importi sottoindicati:
a) U.P.B. 1.3.2.3.8368 - Integrazione regionale al
programma
operativo regionale FESR 2007-2013:
1) Cap. 23752 "Contributi a Università, Enti e
Istituzioni di
ricerca per la creazione di tecnopoli per la ricerca
industriale e
il trasferimento tecnologico - Finanziamento integrativo
regionale
al P.O.R. FESR 2007-2013" Euro 14.484.659,00 2) Cap.
23754
"Contributi a Enti locali per la creazione di tecnopoli
per la
ricerca industriale e il trasferimento tecnologico -
Finanziamento
integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013" Euro
5.065.341,00
b) U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione regionale al
programma
operativo regionale FESR 2007-2013 - Risorse statali:
1) Cap. 23756 "Contributi a Università ed Enti e
Istituzioni di
ricerca per la creazione di tecnopoli per la ricerca
industriale e
il trasferimento tecnologico - Finanziamento integrativo
regionale
al P.O.R. FESR 2007-2013 - Mezzi statali" Euro
1.478.902,00.
3. Al fine di consentire l’ottimizzazione della gestione
degli
interventi finanziati con le risorse di cui al comma 2
del
presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata,
nel rispetto
degli equilibri economico-finanziari del bilancio, ad
apportare,
per l’esercizio 2010, ove necessario, con proprio atto,
variazioni
compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa
fra
capitoli di spesa appartenenti alla medesima unità
previsionale di
base. Tali provvedimenti di variazione possono disporre
altresì
l’eventuale modifica e/o istituzione di nuovi capitoli
di spesa,
nell’ambito delle unità previsionali di base di cui al
comma 2.
ARTICOLO 9
Organizzazione turistica regionale. Interventi per la
promozione e
commercializzazione turistica
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla
legge
regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica
regionale -
Interventi per la promozione e commercializzazione
turistica -
Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n.
47, 20
maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale
abrogazione
della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), nell’ambito dei
sottoindicati
capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi
per la
promozione del turismo regionale, sono disposte le
seguenti
autorizzazioni, integrazioni e modifiche di spesa:
a) Cap. 25558 "Spese per l’attuazione dei progetti di
marketing e
di promozione turistica attraverso APT Servizi S.r.l.
(art. 7,
comma 2, lett. a), L.R. 4 marzo 1998, n. 7)" Esercizio
2011: Euro
8.500.000,00;
b) Cap. 25564 "Contributi per l’attuazione di progetti
di
marketing e di promozione turistica delle unioni di
prodotto e per
il cofinanziamento delle iniziative di
promocommercializzazione e
commercializzazione turistica realizzate dalle
aggregazioni di
imprese aderenti alle unioni di prodotto anche in forma
di
comarketing (art. 7, comma 2, lett. b) e c), L.R. 4
marzo 1998, n.
7) " Esercizio 2011: Euro 5.552.000,00.
ARTICOLO 10
Interventi per la qualificazione delle stazioni
invernali e del sistema sciistico
1. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle
stazioni
invernali, del sistema sciistico e degli impianti a
fune, a norma
della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi
per la
qualificazione delle stazioni invernali e del sistema
sciistico
della Regione Emilia-Romagna), nell’ambito dei
sottoindicati
capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 -
Ristrutturazione,
realizzazione e qualificazione delle strutture
turistiche, sono
disposte leseguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 25572 "Contributi in conto capitale per
interventi
relativi a sistemazione, revisione, innovazione,
ammodernamento ed al miglioramento dei livelli di
sicurezza di piste da sci e
impianti a fune (art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)"
Esercizio
2010: Euro 400.000,00; b) Cap. 25780 "Contributi a
EE.LL.
per interventi di sistemazione delle aree interessate da
impianti
di risalita e piste di discesa e per la revisione degli
impianti a
fune (L.R. 24 agosto 1987, n. 26 abrogata e art. 8, L.R.
1 agosto
2002, n. 17)" Esercizio 2010: Euro 500.000,00.
ARTICOLO 11
Mercati e centri agro-alimentari
1. Per la concessione di contributi in capitale per la
progettazione, la costruzione, la ristrutturazione,
l’ampliamento e il trasferimento dei mercati e dei
centri agro-alimentari all’ingrosso, a norma
dell’articolo 1, comma 1, lettera a) della legge
regionale 24 aprile 1995, n. 47 (Interventi per favorire
l’istituzione, la ristrutturazione, l’ampliamento ed il
trasferimento dei mercati e dei centri agro-alimentari
all’ingrosso. Abrogazione delle leggi regionali 7
novembre 1979, n. 42 e 24 dicembre 1981, n. 49) è
disposta, per l’esercizio 2010, un’autorizzazione di
spesa pari a Euro 600.000,00 a valere sul Capitolo 27000
e afferente alla U.P.B. 1.3.4.3.11600 - Valorizzazione e
riqualificazione della rete distributiva.
ARTICOLO 12
Fondo per la conservazione della natura
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla
legge
regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la
salvaguardia
della flora regionale - Istituzione di un fondo
regionale per la
conservazione della natura - Disciplina della raccolta
dei
prodotti del sottobosco) e nell’ambito dei capitoli
sottoindicati
ed afferenti alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e
riserve naturali, è disposto quanto segue:
a) per la dotazione del fondo regionale per la
conservazione della
natura istituito ai sensi dell’articolo 3 della legge
regionale 24
gennaio 1977, n. 2, è disposta un’autorizzazione di
spesa, per
l’esercizio 2010, di Euro 30.000,00 (Cap. 38050);
b) per l’attuazione di studi e ricerche per una migliore
conservazione della natura, delle espressioni e degli
equilibri
ambientali di particolare pregio e significato, anche in
collaborazione con l’Istituto per i beni artistici,
culturali e
naturali, a norma dell’articolo 3, comma 1, lettera b)
della legge regionale n. 2 del 1977, è disposta, per
l’esercizio
2010, un’autorizzazione di spesa di Euro 44.021,43 (Cap.
38058);
c) per interventi volti alla tutela di esemplari arborei
singoli o
in gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale
ai sensi
dell’articolo 6 della legge regionale n. 2 del 1977 è
disposta,
per l’esercizio 2010, un’autorizzazione di spesa di Euro
51.648,38
(Cap. 38070).
ARTICOLO 13
Disposizioni per il finanziamento del parco naturale del
Sasso Simone e Simoncello
1. Nelle more dell’istituzione di un apposito parco di
carattere
interregionale, ai sensi dell’articolo 22, comma 4 della
legge 6
dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree
protette), la
Regione Emilia-Romagna concorre al finanziamento delle
attività
dell’ente di gestione del parco naturale del Sasso
Simone e
Simoncello, istituito ai sensi della legge regionale
delle Marche
n. 15 del 1994 (Norme transitorie per l’istituzione dei
parchi e
delle riserve regionali), in proporzione della
superficie
ricompresa, per effetto della legge 3 agosto 2009, n.
117
(Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria,
Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello
dalla regione
Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna,
nell’ambito della provincia di Rimini, ai sensi
dell’articolo 132,
secondo comma, della Costituzione), nel proprio
territorio.
2. A tal fine la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a
stanziare
per l’esercizio 2010 la somma di Euro 180.000,00 a
valere sul
Capitolo 38084 nell’ambito della U.P.B. 1.4.2.2.13500 -
Parchi e riserve naturali.
ARTICOLO 14
Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi
d’acqua di competenza regionale
1. Per la realizzazione di interventi afferenti il
servizio di piena nei corsi d’acqua ricadenti in bacini
idrografici di competenza regionale e per la
manutenzione delle reti di monitoraggio
meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25
luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di
legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie) è disposta l’autorizzazione di spesa a valere
sul Capitolo 39187, afferente alla U.P.B. 1.4.2.2.13863
- Interventi di sistemazione idraulica e ambientale, per
l’esercizio 2010, di Euro 700.000,00.
ARTICOLO 15
Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque
1. Per l’attuazione del piano regionale finalizzato al
risanamento, uso e tutela delle acque ai sensi
dell’articolo 114 della legge regionale 21 aprile 1999,
n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), a valere
sul Capitolo 37250 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14170 -
Piano di risanamento idrico, è disposta per l’esercizio
2010 una autorizzazione di spesa pari a Euro
500.000,00.
ARTICOLO 16
Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino
ambientale
1. Per la realizzazione degli interventi di messa in
sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell’articolo
134 della
legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del
sistema
regionale e locale), nell’ambito dei capitoli afferenti
alla
U.P.B. 1.4.2.3.14220 - Recupero, messa in sicurezza e
ripristino
ambientale, sono disposte le seguenti autorizzazioni di
spesa:
a) Cap. 37374 "Finanziamenti a favore dei soggetti
pubblici
attuatori di interventi di messa in sicurezza, bonifica
e
ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad
uso
pubblico (art. 134, comma 3, L.R. 21 aprile 1999 , n.
3)"
Esercizio 2010: Euro 500.000,00 ; Esercizio 2011: Euro
500.000,00
.
2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte
da
precedenti leggi regionali, a valere sul Capitolo 37374,
nell’ambito della U.P.B. 1.4.2.3.14220, sono revocate
per l’importo di Euro 800.000,00.
ARTICOLO 17
Patrimonio naturale regionale
1. Per la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio naturale regionale e per lo sviluppo
socio-economico del territorio ai sensi della legge
regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della
formazione e della gestione del sistema regionale delle
aree naturali protette e dei siti della Rete natura
2000) per l’esercizio 2010 è disposta la seguente
ulteriore
autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 38090
afferente alla
U.P.B. 1.4.2.3.14305 - Recupero e valorizzazione delle
risorse
ambientali:Esercizio 2010: Euro 100.000,00 .
ARTICOLO 18
Interventi di sistemazione idraulica e ambientale
1. Per la difesa e il consolidamento dei versanti e
delle aree
instabili, la difesa degli abitati e delle
infrastrutture contro
movimenti franosi e altri fenomeni di dissesto è
disposta, per
l’esercizio 2010, l’autorizzazione di spesa di Euro
1.000.000,00 a
valere sul Capitolo 39050, afferente alla U.P.B.
1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e
ambientale.
ARTICOLO 19
Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi
d’acqua di competenza regionale
1. Per la realizzazione di interventi di sistemazioni
idrauliche e
relativa manutenzione nei corsi d’acqua di competenza
regionale è
disposta, per l’esercizio 2010, un’autorizzazione di
spesa di Euro
500.000,00 a valere sul Capitolo 39220 "Interventi di
sistemazione
idrografica superficiale e relativa manutenzione (L.R. 6
luglio
1974, n. 27)" afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 -
Interventi di
sistemazione idraulica e ambientale.
ARTICOLO 20
Interventi ed opere di difesa della costa
1. Per la gestione integrata della zona costiera volta
alla difesa
dei centri abitati costieri, delle infrastrutture e del
litorale,
dai fenomeni di ingressione ed erosione marina, ai sensi
dell’articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2004,
n. 17
(Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell’articolo 40
della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con
l’approvazione della legge di assestamento del bilancio
di
previsione per l’esercizio finanziario 2004 e del
bilancio
pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di
variazione) è disposta, per l’esercizio 2010,
un’autorizzazione di spesa di Euro 2.300.000,00 a valere
sul Capitolo 39360 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 -
Interventi e opere di difesa della costa.
ARTICOLO 21
Intesa interregionale per la navigazione interna sul
fiume Po e
idrovie collegate
1. Ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 7
marzo 1995,
n. 11 (Intesa interregionale per la navigazione interna
sul fiume
Po e idrovie collegate. Modifica alle leggi regionali 17
marzo
1980, n. 15 e 16 febbraio 1982, n. 9) e in attuazione
della
convenzione, approvata dal Consiglio regionale con atto
n. 1094
del 18 marzo 1999, che regola i rapporti tra le Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per
l’esercizio delle
funzioni amministrative regionali in materia di
navigazione
interna interregionale sul fiume Po e idrovie collegate,
la
Regione Emilia-Romagna è autorizzata a rimborsare alle
Regioni
sottoscrittrici della convenzione le eventuali somme a
debito, in
ottemperanza a quanto risultante dall’approvazione del
consuntivo
annuale delle spese approvato dal Comitato
interregionale per la
navigazione interna.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per
l’esercizio
finanziario 2010, un’autorizzazione di spesa di Euro
129.074,52 a
valere sul Capitolo 41993, afferente alla U.P.B.
1.4.3.2.15218 -
Navigazione interna fiume Po e idrovie collegate.
ARTICOLO 22
Investimenti in materia di navigazione interna
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti
leggi regionali, nell’ambito della U.P.B. 1.4.3.3.15820
- Porti fluviali e navigazione interna, per l’importo
pari a Euro 2.817.872,87, a valere sul Capitolo 41995,
sono trasferite all’esercizio 2010 e riproposte
nell’ambito della medesima U.P.B. a valere sul Capitolo
41997 - nuova istituzione.
ARTICOLO 23
Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque
porti
regionali
1. Per la realizzazione degli interventi di costruzione,
a totale
carico della Regione, di opere, impianti e attrezzature
nei cinque
porti regionali, ai sensi di quanto disposto dalla legge
regionale
27 aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e
riqualificazione del
sistema portuale dell’Emilia-Romagna - Piano regionale
di
coordinamento - Attribuzione e delega di funzioni
amministrative)
è disposta, per l’esercizio 2010, un’autorizzazione di
spesa di
Euro 1.900.000,00 a valere sul Capitolo 41360
nell’ambito della
U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali.
ARTICOLO 24
Investimenti nel settore dei trasporti
1. Per la realizzazione di investimenti in
infrastrutture, sistemi
tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della legge
regionale 2
ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto
pubblico
regionale e locale), nell’ambito della U.P.B.
1.4.3.3.16010 -
Interventi nel settore della riorganizzazione e della
qualità
della mobilità urbana, è disposta la seguente
autorizzazione di spesa:
a) Cap. 43270 "Contributi agli Enti locali per
investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e
mezzi di trasporto (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34,
comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a) L.R. 2 ottobre
1998, n. 30)" Esercizio 2010: Euro 3.300.000,00 .
ARTICOLO 25
Sistema di trasporto integrato - Mezzi regionali
1. Al fine di perseguire gli obiettivi fissati dal Piano
regionale integrato dei trasporti (PRIT) 1998-2010 di
promozione della mobilità sostenibile attraverso il
potenziamento e la massimizzazione dell’efficienza del
trasporto locale mediante l’integrazione con il
trasporto ferroviario, tale da attivare un sistema di
trasporto integrato passeggeri di tipo collettivo, la
Regione Emilia-Romagna è autorizzata a contribuire alla
realizzazione da parte del Comune di Bologna di un
sistema di trasporto automatico, denominato People Mover.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione
competente,
provvede, mediante appositi atti, all’assegnazione del
contributo
al Comune di Bologna e all’individuazione delle
procedure per la sua concessione ed erogazione.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per
l’esercizio
finanziario 2010, un’autorizzazione di spesa di Euro
8.100.000,00
a valere sul Capitolo 43272 (nuova istituzione),
afferente alla
U.P.B. 1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della
riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana.
ARTICOLO 26
Rete viaria di interesse regionale
1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla
viabilità
di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21
aprile
1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale),
nell’ambito
della U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione
opere
stradali, è disposta la seguente autorizzazione di
spesa:
a) Cap. 45184 "Finanziamenti a Province per
riqualificazione,
ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione
della rete
viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione
straordinaria (art. 167, comma 2, lett. a) e b), L.R. 21
aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)" Esercizio
2010: Euro 1.200.000,00 .
2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte
da precedenti leggi regionali sono ridotte di Euro
500.000,00 a valere sul Capitolo 45175.
ARTICOLO 27
Oneri derivanti dalla partecipazione della Regione
Emilia-Romagna
alla società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" -
Forlì
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare
al
reintegro del capitale sociale, approvato dall’assemblea
della
società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede
in Forlì,
della quale è già socio ai sensi dell’articolo 29 della
legge regionale 28 luglio 2006, n. 13 (Legge finanziaria
regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l’approvazione della legge
di assestamento del bilancio di previsione per
l’esercizio 2006 e
del bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento
di variazione). A tal fine è autorizzata la spesa di
Euro 1.510.000,00, per l’esercizio 2010, a valere sul
Capitolo 45718, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 -
Aeroporti regionali.
ARTICOLO 28
Lavori d’urgenza e provvedimenti in casi di somma
urgenza
1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi
riferiti all’esecuzione di lavori d’urgenza e di somma
urgenza finalizzati
a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica
calamità,
in materia di difesa del suolo e della costa di
competenza regionale, a norma del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE) e
degli articoli 146 e 147 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento
di attuazione
della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in
materia di lavori pubblici, e successive modificazioni),
è disposta l’autorizzazione di spesa, per l’esercizio
finanziario 2010, a valere sul Capitolo 48050 afferente
alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per
pronto intervento, di Euro 3.900.000,00.
ARTICOLO 29
Ulteriori interventi per assicurare l’accessibilità a
seguito dell’evento franoso nel Comune di Corniglio
(Parma)
1. La Regione Emilia-Romagna contribuisce alla
realizzazione di
opere pubbliche di collegamento tra l’abitato di
Corniglio capoluogo e la viabilità provinciale, ad
integrazione degli interventi straordinari conseguenti
agli eventi franosi del periodo dicembre 1995 - gennaio
1996.
2. A tal fine la Regione concede al Comune di Corniglio
un contributo straordinario di Euro 400.000,00 per:
a) la realizzazione di opere destinate ad assicurare
l’attraversamento del torrente Parma in località Ponte
Romano;
b) opere di consolidamento e messa in sicurezza del
"Ponte Romano".
3. Per le finalità di cui al comma 2 è disposta, per
l’esercizio finanziario 2010, un’autorizzazione di spesa
di Euro 400.000,00 a
valere sul Capitolo 48248, afferente alla U.P.B.
1.4.4.3.17530 -
Contributi straordinari per evento franoso nel Comune di
Corniglio
(Parma).
4. La Giunta regionale definisce con proprio atto le
modalità di
utilizzo delle risorse autorizzate al comma 3.
ARTICOLO 30
Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio
sanitario
regionale
1. Al fine di garantire l’equilibrio
economico-finanziario del
Servizio sanitario regionale e in attuazione di quanto
disposto
dall’articolo 1, commi 173, lettera f) e 174 della legge
30
dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione
del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2005), la
Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare
nell’esercizio
2010, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse
destinate al
finanziamento delle proprie Aziende sanitarie, Aziende
ospedaliere, Aziende ospedaliero-universitarie e degli
Istituti
Ortopedici Rizzoli (IRCCS pubblico) sulla base della
loro
situazione economico-finanziaria al 31 dicembre 2009 in
relazione
anche alle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli
essenziali
di assistenza erogate dalle Aziende sanitarie regionali
per l’anno
2010, per un importo massimo di Euro 205.000.000,00, a
valere sul
Capitolo 51708 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 -
Fondo sanitario. Altre risorse vincolate.
2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con
proprio atto i
criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti
di cui al comma 1.
ARTICOLO 31
Interventi di promozione e supporto nei confronti delle
Aziende ed
Enti del Servizio sanitario regionale
1. L’autorizzazione di spesa per interventi di
promozione e
supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del
Servizio
sanitario regionale, gestiti a livello regionale, ai
sensi
dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) viene
determinata, per l’esercizio 2010, in complessivi Euro
37.000.000,00 a valere sui seguenti capitoli afferenti
alla U.P.B.
1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita
dalla Regione
in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano
sanitario
nazionale e regionale - Altre risorse vincolate:
a) Cap. 51771 "Rimborsi ad Aziende sanitarie ed Enti del
SSR per
spese di personale di cui si avvale l’Agenzia sanitaria
regionale
(art. 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)":Euro
3.400.000,00;
b) Cap. 51773 "Spesa sanitaria direttamente gestita
dalla Regione
per attività di supporto al SSR (art. 2 del D.lgs. 30
dicembre
1992, n. 502)":Euro 21.000.000,00;
c) Cap. 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie
regionali ed
altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla
realizzazione
delle politiche sanitarie e degli interventi previsti
dal Piano
sociale e sanitario regionale (art. 2 del D.lgs. 30
dicembre 1992,
n. 502) ":Euro 9.500.000,00;
d) Cap. 51799 "Spese per l’attuazione di progetti di
ricerca e in
ambito socio-sanitario (art. 2, D.lgs. 30 dicembre 1992,
n.
502):Euro 2.720.000,00;
e) Cap. 51801 "Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del
SSR ed
altri Enti delle amministrazioni locali per spese di
personale di
cui si avvale l’Agenzia Sanitaria e Sociale per
l’attuazione di
progetti di ricerca nazionali (art. 2, D.Lgs. 30
dicembre 1992, n.
502) ":Euro 380.000,00.
ARTICOLO 32
Fondo regionale per la non autosufficienza
1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 51
della legge
regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria
regionale
adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale
15
novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione
del
bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per
l’esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale
2005-2007)
che istituisce il fondo regionale per la non
autosufficienza e al
fine di elevare ed ampliare l’area di finanziamento
pubblico delle
prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione
sanitaria ivi
previste, è disposta, per l’esercizio 2010,
un’autorizzazione di
spesa pari ad Euro 70.000.000,00 a valere sul Capitolo
57152
afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18125 - Fondo regionale
per la non autosufficienza.
2. La Giunta regionale, previo parere della competente
Commissione assembleare, ripartisce le risorse di cui al
comma 1 sulla base dei criteri di cui all’articolo 51
della legge regionale n. 27 del 2004.
ARTICOLO 33
Verifiche tecniche di vulnerabilità sismica delle
strutture sanitarie
1. Per l’esecuzione delle verifiche tecniche di
vulnerabilità
sismica delle strutture sanitarie la cui funzionalità
durante gli
eventi sismici assume rilievo fondamentale per le
finalità di
protezione civile o che possono assumere rilevanza in
relazione
alle conseguenze di un eventuale collasso, a norma di
quanto
previsto dall’articolo 20, comma 5 del decreto legge 31
dicembre
2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da
disposizioni
legislative e disposizioni urgenti in materia
finanziaria)
convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31 è
disposta per l’esercizio 2010 un’autorizzazione di
spesa, a favore
delle Aziende sanitarie, pari ad Euro 3.000.000,00 a
valere sul Capitolo 51914 (nuova istituzione) afferente
alla U.P.B. 1.5.1.2.18100.
2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con
proprio atto i criteri e le modalità di attribuzione dei
finanziamenti di cui al comma 1.
ARTICOLO 34
Modifica alla legge regionale n. 38 del 2002
1. Il comma 3 dell’articolo 36 della legge regionale 23
dicembre
2002, n. 38 (Legge finanziaria regionale adottata a
norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in
coincidenza con l’approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2003 e del
bilancio pluriennale 2003-2005) è sostituito dal
seguente:
"3. Per tali progetti la Regione è autorizzata a
concedere
finanziamenti in conto capitale alle Aziende UU.SS.LL.,
alle
Aziende Ospedaliere e agli Istituti Ortopedici Rizzoli
per la
realizzazione, ristrutturazione, acquisto,completamento
di
strutture, relativi impianti e attrezzature, nonché di
tecnologie
a destinazione sanitaria, anche al fine dell’adeguamento
alle
normative in tema di sicurezza e accreditamento del
patrimonio
sanitario e socio-assistenziale. La Giunta regionale,
con proprio
atto, definisce criteri, modalità e procedure per la
concessione dei finanziamenti. Costituiscono altresì
investimenti l’acquisto di azioni o quote in società
partecipate per la fornitura di servizi sanitari e
socio-assistenziali.".
ARTICOLO 35
Modifica alla legge regionale n. 20 del 2006
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 36 della legge
regionale 29
dicembre 2006, n. 20 (Legge finanziaria regionale
adottata a norma
dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001,
n. 40 in
coincidenza con l’approvazione del bilancio di
previsione della
Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2007
e del
bilancio pluriennale 2007-2009) è aggiunto il seguente
comma:
"3 bis. Per il perseguimento delle finalità di cui al
presente
articolo, la Regione, avvalendosi della Commissione
regionale del
farmaco, può prevedere, in sede di aggiornamento del
Prontuario
terapeutico regionale, l’uso di farmaci anche al di
fuori delle
indicazioni registrate nell’autorizzazione
all’immissione in
commercio (AIC), quando tale estensione consenta, a
parità di
efficacia e di sicurezza rispetto a farmaci già
autorizzati, una
significativa riduzione della spesa farmaceutica a
carico del Servizio sanitario nazionale e tuteli la
libertà di scelta terapeutica da parte dei
professionisti del SSN.".
ARTICOLO 36
Interventi volti alla tutela e al controllo della
popolazione canina e felina
1. Per il finanziamento di contributi ad imprese
agricole per la perdita di animali causata da cani
inselvatichiti e da altri animali predatori in
attuazione dell’articolo 26 della legge regionale 7
aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il
controllo della popolazione canina e felina) è disposta,
per l’esercizio 2010, un’autorizzazione di spesa pari ad
Euro 143.949,70 a valere sul Capitolo 64410 nell’ambito
della U.P.B. 1.5.1.2.18390 - Indennizzi alle imprese
agricole per danni causati da animali predatori.
2. Per il finanziamento di contributi alle Province
finalizzati alla costruzione e alla ristrutturazione di
ricoveri per cani e gatti volti alla prevenzione del
randagismo in attuazione dell’articolo 5, comma 3 e
dell’articolo 31, comma 2 della legge regionale n. 27
del 2000 è disposta, per l’esercizio 2010,
un’autorizzazione di spesa pari ad Euro 1.200.000,00 a
valere sul Capitolo 64400 nell’ambito della U.P.B.
1.5.1.3.19100 - Costruzione e ristrutturazione di
ricoveri per animali.
ARTICOLO 37
Fondo sociale regionale straordinario
1. E’ istituito un Fondo sociale regionale straordinario
finalizzato a garantire continuità di risposta ai
bisogni della popolazione, in particolare a favore dei
soggetti più deboli, anche a fronte degli effetti della
crisi economica sulle comunità locali.
2. Il Fondo è destinato agli Enti locali e finalizzato,
nell’ambito della programmazione territoriale corrente,
al consolidamento del sistema dei servizi sociali ed in
particolare all’omogeneizzazione e sviluppo di un
sistema territoriale integrato di servizi e interventi a
tutela dell’infanzia e dell’adolescenza.
3. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare
per
l’esercizio 2010 la somma di Euro 22.000.000,00 a valere
sul
Capitolo 57165 "Fondo sociale regionale straordinario.
Contributi
agli enti locali per il consolidamento del sistema dei
servizi
sociali" afferente alla U.P.B. 1.5.2.2.20109 - Fondo
sociale regionale straordinario.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce
criteri, modalità e procedure per la concessione dei
finanziamenti di cui al presente articolo.
ARTICOLO 38
Opere urgenti di edilizia scolastica
1. Per l’esecuzione di opere urgenti di edilizia
scolastica e relative pertinenze, a norma di quanto
previsto dalla legge regionale 22 maggio 1980, n. 39
(Norme per l’affidamento e l’esecuzione di opere urgenti
di edilizia scolastica) è disposta, per l’esercizio
2010, un’autorizzazione di spesa pari ad Euro
5.000.000,00 a valere sul Capitolo 73060 nell’ambito
della U.P.B.
1.6.2.3.23500 - Investimenti per lo sviluppo delle
attività scolastiche e formative.
ARTICOLO 39
Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei
poli
didattico-scientifici per nuovi insediamenti
universitari
1. Per la concessione di contributi straordinari in
conto capitale
agli Enti locali per il potenziamento dei poli
didattico-scientifici per nuovi insediamenti
universitari, a norma dell’articolo 20 della legge
regionale 26 luglio 2003, n. 15 (Legge finanziaria
regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l’approvazione della legge di assestamento del bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2003 e del
bilancio pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento
generale di variazione) è disposta, per l’esercizio
2010, un’autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00, a
valere sul Capitolo 73140 afferente alla U.P.B.
1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale e universitaria.
ARTICOLO 40
Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in
favore dei lavoratori colpiti dalla crisi
1. Al fine di intervenire in favore dei lavoratori
colpiti dalla
crisi con misure di sostegno al reddito che possano
integrare e
rafforzare l’attuazione dei programmi di politiche
attive anche
sostenendo i lavoratori nei percorsi di formazione,
sulla base
dell’accordo sottoscritto tra le Regioni, le Province
autonome ed
il Governo in data 12 febbraio 2009, relativo ad azioni
di
sostegno al reddito e di politica attiva da attuare nel
biennio
2009 - 2010, la Giunta regionale è autorizzata per
l’anno 2010 a
corrispondere all’INPS, al fine di integrare il
trattamento di
sostegno al reddito in deroga, risorse:
a) a valere sul Fondo Sociale Europeo corrispondenti a
contributi
connessi alla partecipazione a percorsi di politica
attiva del
lavoro posti a carico della Regione stessa per gli
importi massimi
indicati per ciascuno dei seguenti capitoli:
1) Cap. 75513 "Assegnazione all’INPS per interventi
finalizzati
ad accrescere la competitività e migliorare le
prospettive
occupazionali e professionali - Programma Operativo
2007-2013 -
Contributo CE sul FSE (Reg. CE 1083 dell’11 luglio 2006;
Dec.
C(2007)5327 del 26 ottobre 2007; Accordo Regioni,
Province
autonome e Governo del 12 febbraio 2009)"afferente alla
U.P.B.
25264 - P.O.R. F.S.E. 2007/2013. Obiettivo Competitività
regionale
e occupazione - Risorse U.E.Euro 3.669.000,00;
2) Cap. 75515 "Assegnazione all’INPS per interventi
finalizzati
ad accrescere la competitività e migliorare le
prospettive
occupazionali e professionali - Programma Operativo
2007/2013 (L.
16 aprile 1987, n. 183;
delibera CIPE del 15 giugno 2007, n. 36; Dec.
C(2007)5327 del 26
ottobre 2007;
Accordo Regioni, Province autonome e Governo del 12
febbraio 2009)
- Mezzi statali"
afferente alla U.P.B. 25265 - P.O.R. F.S.E. 2007/2013.
Obiettivo
Competitività regionale e occupazione - Risorse statali
Euro 6.331.000,00;
b) a valere sul riutilizzo delle risorse trasferite a
seguito
dell’accordo del 9 novembre 2006 sottoscritto dal
Ministro del
Lavoro per azioni di reimpiego dei lavoratori coinvolti
nelle
crisi occupazionali, corrispondenti a contributi
connessi alla
partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro
posti a
carico della Regione stessa per l’importo indicato al
seguente capitolo:
1) Cap. 75254 "Assegnazione all’INPS per interventi
finalizzati
ad azioni mirate al reimpiego di lavoratori coinvolti
nelle
situazioni di crisi occupazionali (Accordo del
09/11/2006; art. 1,
comma 411, della legge 23 dicembre 2005 n. 266; Accordo
Regioni,
Province autonome e Governo del 12 febbraio 2009) -
Mezzi statali"
afferente alla U.P.B. 25288 - Programmi finalizzati alla
gestione
di crisi occupazionali - Risorse stataliEuro
6.282.800,00;
c) a valere sul riutilizzo delle risorse trasferite con
decreto
ministeriale del 22 gennaio 2001 e ridestinate con
decreto
direttoriale del 21 aprile 2009 per la realizzazione di
politiche
attive del lavoro connesse all’attuale crisi
occupazionale,
corrispondenti a contributi connessi alla partecipazione
a
percorsi di politica attiva del lavoro posti a carico
della
Regione stessa per l’importo indicato al seguente
capitolo:
1) Cap. 75256 "Assegnazione all’INPS per interventi
finalizzati
ad azioni mirate al reimpiego di lavoratori coinvolti
nelle
situazioni di crisi occupazionali (D.M. 22 gennaio 2001;
D.D. 21
aprile 2009; Accordo Regioni, Province autonome e
Governo del 12
febbraio 2009) - Mezzi statali" afferente alla U.P.B.
25288 -
Programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali -
Risorse stataliEuro 3.199.679,18;
d) a valere sul riutilizzo delle risorse trasferite con
decreto
del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali
relativo alla assegnazione alle Regioni e Province
autonome delle
risorse destinate ad interventi urgenti a sostegno
dell’occupazione - legge n. 236 del 1993 - per le
annualità 2008 e
2009, corrispondenti a contributi connessi alla
partecipazione a
percorsi di politica attiva del lavoro posti a carico
della
Regione stessa per l’importo indicato al seguente
capitolo:
1) Cap. 75763 "Assegnazione all’INPS per interventi
urgenti
asostegno dell’occupazione (art. 9, Legge 19 luglio
1993, n. 236;
Accordo Regioni, Province autonome e Governo del 12
febbraio 2009)
- Mezzi statali" afferente alla U.P.B. 25280 - Progetti
speciali nel settore della formazione professionale -
Risorse stataliEuro 10.463.467,00.
2. La Giunta regionale stabilisce le modalità di
erogazione delle
risorse nonché le modalità attuative, gestionali e i
flussi informativi mediante la stipula di apposita
convenzione con l’INPS.
ARTICOLO 41
Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative
culturali di
rilevante interesse tese a favorire la diffusione della
cultura
musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995,
n. 27
(Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è
disposta, per
l’esercizio 2010, un’autorizzazione di spesa di Euro
4.000.000,00
a valere sul Capitolo 70602, nell’ambito della U.P.B.
1.6.5.2.27110 - Contributi ad Enti o Associazioni che si
prefiggono scopi culturali.
ARTICOLO 42
Recupero e restauro di immobili di particolare valore
storico e culturale
1. Per la concessione di contributi per la realizzazione
di
progetti di particolare rilevanza storica, artistica e
culturale
per l’insieme del territorio regionale a norma della
legge
regionale 1 dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari
speciali
per la realizzazione di "Bologna città europea della
cultura per
l’anno 2000", per le celebrazioni del I centenario della
morte di
Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative
straordinarie
per la valorizzazione delle espressioni storiche,
artistiche e
culturali nella regione Emilia-Romagna) è disposta, per
l’esercizio 2010, un’autorizzazione di spesa di Euro
2.800.000,00
a valere sul Capitolo 70718 nell’ambito della U.P.B.
1.6.5.3.27520
- Recupero e restauro del patrimonio artistico e
culturale.
ARTICOLO 43
Contributo per l’accesso al sistema regionale per la
certificazione energetica degli edifici
1. Per l’accesso al sistema regionale previsto dalla
legge
regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della
programmazione energetica territoriale ed altre
disposizioni in materia di energia) e in attuazione
della direttiva 2002/91/CE (Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio sul rendimento energetico
nell’edilizia), al fine di promuovere lo sviluppo e la
qualificazione dei servizi di certificazione energetica
degli
edifici, è stabilito il versamento di un contributo una
tantum di
Euro 100,00 da parte di tutti i soggetti che debbono
ottenere
l’iscrizione all’elenco dei certificatori energetici.
Tale contributo è introitato a valere sul capitolo di
entrata 4610 afferente alla U.P.B. 3.9.6600 del bilancio
regionale.
2. Le modalità di versamento del contributo una tantum
di cui al
comma 1 sono stabilite con atto della Giunta regionale
al fine di
incrementare l’attività di informazione formazione dei
cittadini per l’efficienza e il risparmio energetico.
ARTICOLO 44
Prima attuazione degli interventi finanziati dal
documento unico di programmazione (DUP)
1. La Regione contribuisce alla qualificazione dei
sistemi territoriali, alla promozione di uno sviluppo
competitivo e sostenibile ed al rafforzamento della
coesione territoriale, mediante l’acquisizione e la
realizzazione di interventi di tipo infrastrutturale e
strutturale, i cui beneficiari possono essere Enti
locali e altre pubbliche amministrazioni.
2. Al fine di una prima attuazione degli interventi, di
cui agli
obiettivi 9 e 10, previsti nel documento unico di
programmazione
(DUP), la Regione è autorizzata a stanziare apposite
risorse
destinate ad interventi di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale individua, con propri atti,
specifiche modalità e criteri per la concessione e
l’erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.
4. Per il finanziamento degli interventi previsti dal
presente
articolo la Regione è autorizzata, per l’esercizio 2010,
a
stanziare l’importo di Euro 11.400.000,00 a tale scopo
specifico
accantonato nell’ambito del fondo speciale, afferente
alla U.P.B.
1.7.2.3.29150, Capitolo 86500 "Fondo speciale per far
fronte agli
oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali
in corso di
approvazione - spese d’investimento", elenco n. 5.
5. Per l’utilizzo dei fondi di cui al comma 4, la Giunta
regionale
è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel
rispetto degli
equilibri economico-finanziari, per l’esercizio
finanziario 2010,
le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di
cassa
nella parte spesa del bilancio regionale, a norma di
quanto
disposto dall’articolo 31, comma 2, lettera d) della
legge
regionale n. 40 del 2001. Tali provvedimenti di
variazione
dispongono contestualmente l’istituzione di nuovi
capitoli o nuove
unità previsionali di base.
ARTICOLO 45
Trasferimento all’esercizio 2010 delle autorizzazioni di
spesa relative al 2009 finanziate con mezzi regionali
1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, che
ammontano a Euro
364.222.019,13, già finanziate con mezzi regionali e
disposte da
precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite
all’esercizio 2010 a seguito della presunta mancata
assunzione dell’impegno nel corso dell’esercizio 2009:
Progr. Capitolo UPB Euro 1 ) 2698 1.2.3.3.4420
500.174,92 2 ) 2701 1.2.3.3.4420 692.000,00 3 ) 2708
1.2.3.3.4420 16.735,57 4 ) 2775 1.2.3.3.4420
2.406.505,11 5 )
3208 1.2.2.3.2800 600.000,00 6 ) 3455 1.2.2.3.3100
1.862.664,84
7 ) 3905 1.2.1.3.1500 186.347,84 8 ) 3925 1.2.1.3.1520
131.447,15
9 ) 3937 1.2.1.3.1510 1.624.003,08 10 ) 4270
1.2.1.3.1600
8.967.712,51 11 ) 4276 1.2.1.3.1600 24.414.742,40 12 )
4348
1.2.1.3.1600 15.768,00 13 ) 14070 1.3.1.3.6200
173.393,01 14 )
16332 1.3.1.3.6300 1.016.342,93 15 ) 16400 1.3.1.3.6300
2.624.928,44 16 ) 21088 1.3.2.3.8000 13.783.138,23 17 )
22210
1.3.2.3.8260 2.512.534,95 18 ) 22258 1.3.2.3.8270
13.000.000,00 19 ) 23028 1.3.2.3.8300 10.000.000,00 20 )
23417 1.3.2.3.8350
124.967,30 21 ) 23419 1.3.2.3.8350 86.116,88 22 ) 23502
1.3.2.3.8220 50.000,00 23 ) 23508 1.3.2.3.8220 55.000,00
24 )
25525 1.3.3.3.10010 4.213.368,51 25 ) 25528
1.3.3.3.10010
2.224.187,59 26 ) 27500 1.3.4.3.11600 484.255,30 27 )
30640
1.4.1.3.12630 11.837.978,71 28 ) 30644 1.4.1.3.12630
108.068,61 29 ) 30646 1.4.1.3.12630 2.358.969,00 30 )
30885 1.4.1.3.12620
2.186.735,03 31 ) 31110 1.4.1.3.12650 21.845.014,86 32 )
32020
1.4.1.3.12670 44.900,69 33 ) 32045 1.4.1.3.12800
2.183.258,22 34 ) 32097 1.4.1.3.12735 7.420.775,15 35 )
32116 1.4.1.3.12820
2.033.417,88 36 ) 32121 1.4.1.3.12820 41.156,44 37 )
32123
1.4.1.3.12820 1.208.282,47 38 ) 35305 1.4.2.3.14000
4.144.246,11
39 ) 36188 1.4.2.3.14062 494.312,04 40 ) 37150
1.4.2.3.14150
43.456,88 41 ) 37250 1.4.2.3.14170 542.080,00 42 ) 37332
1.4.2.3.14220 1.853.644,66 43 ) 37336 1.4.2.3.14200
3.530.893,99
44 ) 37374 1.4.2.3.14220 6.315.415,50 45 ) 37385
1.4.2.3.14223
4.772.005,87 46 ) 37427 1.4.2.3.14223 250.000,00 47 )
37429
1.4.2.3.14223 800.000,00 48 ) 37431 1.4.2.3.14223
1.200.000,00 49 ) 38027 1.4.2.3.14310 5.007.599,15 50 )
38030 1.4.2.3.14300
1.309.165,52 51 ) 38090 1.4.2.3.14305 6.857.501,13 52 )
39050
1.4.2.3.14500 866.520,52 53 ) 39220 1.4.2.3.14500
5.091.855,24 54 ) 39360 1.4.2.3.14555 2.744.777,69 55 )
41102 1.4.3.3.15800
3.821.781,05 56 ) 41250 1.4.3.3.15800 1.587.787,62 57 )
41360
1.4.3.3.15800 4.267.829,96 58 ) 41550 1.4.3.3.15800
150.000,00 59 ) 41570 1.4.3.3.15800 192.000,00 60 )
41900 1.4.3.3.15820
395.000,00 61 ) 41995 1.4.3.3.15820 596.554,06 62 )
43027
1.4.3.3.16000 987.211,21 63 ) 43221 1.4.3.3.16010
3.247.489,46 64 ) 43270 1.4.3.3.16010 16.067.237,18 65 )
43672 1.4.3.3.16501
16.000.000,00 66 ) 45123 1.4.3.3.16420 242.620,42 67 )
45125
1.4.3.3.16420 127.717,44 68 ) 45175 1.4.3.3.16200
8.755.555,43 69 ) 45177 1.4.3.3.16200 2.270.000,00 70 )
45184 1.4.3.3.16200
22.364.491,10 71 ) 45194 1.4.3.3.16200 3.104.259,76 72 )
46125
1.4.3.3.16600 2.334.813,86 73 ) 47114 1.4.4.3.17400
147.798,06 74 ) 47445 1.4.4.3.17400 1.000.000,00 75 )
48050 1.4.4.3.17450
5.212.790,35 76 ) 48274 1.4.4.3.17559 141.535,60 77 )
57200
1.5.2.3.21000 17.135.692,10 78 ) 64400 1.5.1.3.19100
500.000,00 79 ) 65707 1.5.1.3.19050 33.446,41 80 ) 65714
1.5.1.3.19050 33.569,69 81 ) 65717 1.5.1.3.19050
1.814.316,31 82 ) 65770 1.5.1.3.19070 17.280.968,34 83 )
68321 1.5.2.3.21060 4.545.977,64 84 ) 70678
1.6.5.3.27500 4.070.190,28 85 ) 70718 1.6.5.3.27520
15.703.435,23 86 ) 71566 1.6.5.3.27537 1.000.000,00 87 )
71572 1.6.5.3.27540 2.196.379,22 88 ) 73060
1.6.2.3.23500 6.993.179,74 89 ) 73135 1.6.3.3.24510
6.060.657,70 90 ) 73140 1.6.3.3.24510 19.000,00 91 )
78410 1.4.2.3.14384 939,23 92 ) 78440 1.4.2.3.14384
1.565,40 93 ) 78458 1.4.2.3.14384 67.312,38 94 ) 78464
1.4.2.3.14384 25.046,47 95 ) 78476 1.4.2.3.14384
12.134,20 96 ) 78705 1.6.6.3.28500 4.855.370,31
ARTICOLO 46
Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1995
1. I commi 1 e 2 dell’articolo 1 della legge regionale
14 aprile
1995, n. 41 (Contributi per la promozione del
coordinamento delle
associazioni per le utonomie locali) sono sostituiti dai
seguenti:
"1. La Regione eroga un contributo annuo alle
associazioni
regionali delle autonomie locali allo scopo di garantire
un
concorso efficace al funzionamento del Consiglio delle
Autonomie
Locali (CAL) ed al fine di favorire il coordinamento
delle
politiche rivolte agli enti associati.
2. Il contributo per le spese di funzionamento delle
associazioni
regionali delle autonomie locali ANCI, UPI, UNCEM,
Legautonomie è
unitario e viene erogato dalla Giunta regionale, sentito
il CAL,
sulla base di una proposta di riparto e del resoconto
relativo
all’esercizio precedente delle associazioni medesime.
Esso dovrà
contenere le indicazioni delle attività specifiche
rivolte al
funzionamento del CAL nonché le attività rivolte agli
enti associati.".
2. L’articolo 2 bis della legge regionale n. 41 del 1995
è così sostituito:
"Art. 2 bis
1. La Regione Emilia-Romagna aderisce alla Associazione
Italiana
del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, con
sede a Roma.
2. La Regione eroga a favore dell’Associazione di cui al
comma 1
la quota associativa annua.
3. L’onere derivante dal comma 2 farà carico al Cap.
02643 "Quota
di adesione alla Associazione Italiana per il Consiglio
dei Comuni
d’Europa" afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3850.
4. E’ fatta comunque salva la possibilità per la Regione
di recedere dall’Associazione secondo la disciplina
prevista dallo statuto dell’Associazione medesima.".
ARTICOLO 47
Modifica alla legge regionale n. 3 del 1999
1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 167 della
legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del
sistema regionale e
locale) è sostituita dalla seguente:
"c) opere volte alla sistemazione della viabilità
provinciale di interesse regionale resesi necessarie a
seguito di eventi eccezionali o calamitosi;".
ARTICOLO 48
Parità di accesso ai servizi
1. La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con l’articolo
3 della
Costituzione e con l’articolo 6 del Trattato sull’Unione
europea,
come modificato dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre
2007,
riconosce a tutti i cittadini di Stati appartenenti alla
Unione
europea il diritto di accedere alla fruizione dei
servizi pubblici
e privati in condizioni di parità di trattamento e senza
discriminazione, diretta o indiretta, di razza, sesso,
orientamento sessuale, lingua, religione, opinioni
politiche, condizioni personali e sociali.
L’accesso ai servizi avviene a parità di condizioni
rispetto ai cittadini italiani e con la corresponsione
degli eventuali contributi da questi dovuti.
2. La Regione assume le nozioni di discriminazione
diretta ed
indiretta previste dalle direttive del Consiglio
dell’Unione
europea 2000/43/CE (Direttiva del Consiglio che attua il
principio
della parità di trattamento fra le persone
indipendentemente dalla
razza e dall’origine etnica), 2000/78/CE (Direttiva del
Consiglio
che stabilisce un quadro generale per la parità di
trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro) e
Direttiva
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
luglio
2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari
opportunità e della parità di trattamento fra uomini e
donne in
materia di occupazione e impiego (rifusione).
3. I diritti generati dalla legislazione regionale
nell’accesso ai
servizi, alle azioni e agli interventi, si applicano
alle singole
persone, alle famiglie e alle forme di convivenza di cui
all’articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 30
maggio 1989, n. 223 (Applicazione del nuovo regolamento
anagrafico della popolazione residente).
4. La Regione si impegna, di concerto con gli Enti
locali e con il
coinvolgimento delle parti sociali e dei soggetti del
terzo settore, a promuovere azioni positive per il
superamento di eventuali condizioni di svantaggio
derivanti da pratiche discriminatorie.
ARTICOLO 49
Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003 e norme su
altri
servizi con concorso economico regionale
1. L’articolo 49 della legge regionale 12 marzo 2003, n.
2 (Norme
per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali) è sostituito dal seguente:
"Art. 49 Concorso alla copertura del costo dei servizi
sociali, socio-educativi e socio-sanitari
1. La Giunta regionale, con propria direttiva, acquisito
il parere
del Consiglio delle Autonomie locali, sentita la
commissione
consiliare competente, definisce gli indirizzi generali
per il
concorso da parte degli utenti al costo dei servizi
sociali e
socio-educativi, sulla base del principio di
progressività in
ragione della capacità economica dei soggetti, ai sensi
dell’articolo 53 della Costituzione, e nel rispetto dei
principi
di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998,
prevedendo comunque
ulteriori criteri a tutela della condizione delle
famiglie
numerose, ai sensi dell’articolo 31 della Costituzione.
2. In via transitoria e in attesa della definizione dei
livelli
essenziali di assistenza sociale (LIVEAS) e del loro
relativo
finanziamento, sono previste forme di compartecipazione
della
persona assistita ai costi, non coperti dal Fondo
regionale per la
non autosufficienza, delle prestazioni relative ai
servizi socio-sanitari a favore delle persone non
autosufficienti anziane
o disabili.
3. Nel rispetto dei principi di equità, omogeneità e
progressività
in ragione della capacità economica degli utenti non
autosufficienti, nonché di quelli in materia di
indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE), con specifica
direttiva
della Giunta regionale, acquisito il parere del
Consiglio delle
Autonomie locali, da sottoporre a verifica dopo il primo
biennio
di applicazione, sono definite le modalità di concorso
da parte
degli utenti al costo alle prestazioni relative ai
seguenti servizi socio-sanitari: assistenza domiciliare,
servizi semiresidenziali e residenziali. La direttiva
tiene conto dei seguenti criteri:
a) applicazione, in via generale, dell’indicatore della
situazione
economica del solo assistito;
b) previsione, quale criterio ulteriore, ai fini della
valutazione
della situazione economica equivalente dell’assistito,
del computo
di eventuali indennità di carattere previdenziale e
assistenziale
percepite dall’utente, considerate esenti ai fini IRPEF,
da definirsi nella stessa direttiva, fatte salve le
indennità di natura risarcitoria;
c) individuazione di limiti percentuali, differenziati
per tipologia di servizio, della quota dei redditi
esenti ai fini IRPEF, comunque incidenti sulla
determinazione della contribuzione
ai costi;
d) in deroga al criterio previsto alla lettera a),
allargamento
della valutazione economica ai familiari conviventi, ai
sensi
dell’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo n.
109 del
1998, nel caso in cui il coniuge o altro convivente,
anziano o
figlio disabile del soggetto assistito, siano costretti
per il
sostentamento e per il mantenimento del proprio
equilibrio di
vita a far riferimento ai redditi dell’assistito;
e) per i servizi residenziali per anziani, trovano
applicazione i
criteri previsti alle lettere b) e d), nonché, quali
criteri
ulteriori, la valutazione del patrimonio costituito da
beni
immobili e mobili registrati nonché la previsione, nel
caso di
impossibilità dell’assistito di fare fronte all’intera
quota a
proprio carico, della richiesta di compartecipazione al
costo del
servizio ai familiari in linea retta entro il primo
grado in
ragione della loro situazione economica; tale situazione
è
determinata tenendo conto del valore ISEE del singolo
familiare e
dei soggetti fiscalmente a suo carico; è comunque fatta
salva una
quota minima di reddito spettante all’assistito per fare
fronte
alle spese personali;
f) previsione di un margine di variabilità delle soglie
di contribuzione a livello territoriale, in
considerazione delle specifiche condizioni
socioeconomiche che caratterizzano i diversi
ambiti distrettuali.
4. È istituito un comitato tecnico consultivo in materia
di compartecipazione al costo dei servizi, organo di
consulenza e
proposta alla Giunta regionale per il coordinamento
complessivo
delle funzioni regionali nelle materie di cui al
presente articolo
e per la formulazione di proposte di linee guida e
raccomandazioni
tecniche sulla base delle migliori pratiche rilevate.
Con atto di
Giunta sono disciplinati la composizione, la durata in
carica e il
funzionamento del comitato. La partecipazione ai lavori
del
comitato rientra nei compiti istituzionali dei
partecipanti e, pertanto, non dà luogo ad alcun compenso
o rimborso.
5. Con la direttiva di cui al comma 3 vengono, inoltre,
definite le modalità e fissati i criteri in base ai
quali i soggetti erogatori dei servizi esercitano le
funzioni di controllo e verifica della veridicità delle
dichiarazioni rese ai fini dell’applicazione del
presente articolo.".
2. La Giunta regionale, con le procedure di cui
all’articolo 49, comma 1 della legge regionale n. 2 del
2003, previa verifica dei risultati della relativa
sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che
prevedono il concorso economico della Regione i principi
previsti da tale disposizione, con particolare
riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta
salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i
servizi pubblici locali di rilevanza economica.
ARTICOLO 50
Integrazione di risorse a sostegno del consolidamento
della riorganizzazione
1. L’importo autorizzato per l’anno 2005 di cui
all’articolo 27, comma 1 della legge regionale 28 luglio
2004, n. 17 (Legge
finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40
della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l’approvazione della legge di assestamento del bilancio
di
previsione per l’esercizio finanziario 2004 e del
bilancio
pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di
variazione) viene rivalutato a decorrere dall’anno 2009
con l’integrazione di Euro 2.375.000,00 da destinare
alle medesime finalità di cui al comma 2 dello stesso
articolo.
2. L’integrazione avviene a sostegno del consolidamento
dei
processi di riorganizzazione e innovazione correlati
alla legge
regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Disposizioni per il
riordino
territoriale, autoriforma dell’amministrazione e la
razionalizzazione di funzioni) e alla legge regionale 29
ottobre 2008, n. 17 (Misure straordinarie in materia di
riorganizzazione).
ARTICOLO 51
Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti
dalla gestione del demanio idrico
1. L’interessato può richiedere alla struttura
competente al
rilascio delle concessioni relative alla gestione del
demanio
idrico il pagamento anticipato di più di una annualità
dei canoni
così come determinati dall’articolo 152 dalla legge
regionale 21
aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e
locale) e dall’articolo 20 della legge regionale 14
aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale.
Modifiche ed integrazioni a leggi regionali. Riforma del
sistema regionale e locale) e successive deliberazioni.
Qualora il canone sia determinato in misura inferiore
alla somma
fissata per la rinuncia ai diritti di credito relativi
ad entrate
non tributarie ai sensi dell’articolo 44 della legge
regionale n.
40 del 2001, tale anticipazione è obbligatoria. Nel caso
in cui le
annualità anticipate comportino il pagamento di una
somma
superiore ad Euro 2.000,00 è possibile richiedere lo
scomputo di
una somma pari al tasso di interesse legale vigente al
momento del
calcolo, moltiplicata per le annualità anticipate.
2. La quantificazione dell’indennizzo per uso abusivo
del demanio
idrico è effettuata con determinazione dirigenziale
notificata
all’occupante a seguito di accertamento della violazione
e
dell’entità dell’occupazione e del tipo di utilizzo, in
base alla
determinazione del canone prevista dalla normativa
vigente, con
una maggiorazione pari al 20% sull’importo così
determinato.
3. Nell’ambito di accordi sostitutivi di provvedimenti
concessori
o comunque di semplificazione, le spese istruttorie per
le nuove occupazioni,
determinabili anche in via forfettaria, sono versate in
un’unica
soluzione al momento del versamento del canone.
4. Decorso inutilmente il termine per il pagamento del
canone o
dell’indennizzo, la Regione procede alla riscossione
coattiva delle somme dovute con la procedura di ruolo
prevista al decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito).
ARTICOLO 52
Misure di semplificazione in materia di trebbiatura e
sgranatura
meccanica
1. Al fine di semplificare i procedimenti amministrativi
ed i
conseguenti adempimenti a carico degli operatori del
settore
agricolo, per l’esercizio dell’attività di trebbiatura e
sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose di
cui al
regio decreto legge 23 aprile 1942, n. 433 (Disciplina
dell’esercizio della trebbiatura e della sgranatura a
macchine dei
cereali e delle leguminose) ed al decreto legislativo
luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152 (Disciplina per
l’esercizio
e l’incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a
macchina, o
con altri mezzi e sistemi dei cereali e delle
leguminose) non è
richiesta alcuna autorizzazione o licenza regionale.
ARTICOLO 53
Disciplina del procedimento e delle spese elettorali
1. Fino alla approvazione di diverse disposizioni, il
Presidente
della Regione e i Consiglieri regionali sono eletti
mediante
applicazione della disciplina contenuta nelle leggi 17
febbraio
1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli
regionali delle
Regioni a statuto normale) e successive modificazioni,
23 febbraio
1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei Consigli
delle
regioni a statuto ordinario) e nell’articolo 5 della
legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nonché di
tutte le norme statali in materia, fatto salvo quanto
disposto nei commi seguenti.
2. Il numero dei Consiglieri regionali, in armonia con
quanto previsto dall’articolo 29, comma 2 dello Statuto
della Regione, è fissato in cinquanta.
Resta salva l’applicazione dell’articolo 15, commi 13 e
14 della
legge n. 108 del 1968, così come modificata dalla legge
n. 43 del
1995 e dell’articolo 5, comma 1 della legge
costituzionale n. 1 del 1999.
3. Sono adottati dal Presidente della Giunta regionale
il decreto
di indizione delle elezioni e quello di assegnazione dei
seggi alle singole circoscrizioni di cui rispettivamente
all’articolo 3,
comma 4 e all’articolo 2, comma 3 della legge n.108 del
1968.
4. Al fine di assicurare l’ottimale gestione del
procedimento
elettorale, anche avvalendosi della collaborazione degli
uffici dell’amministrazione statale competenti in
materia, possono essere
stipulate intese con gli organi dell’amministrazione
centrale o
periferica dello Stato interessati, fermo restando che
sono a
carico della Regione tutte le spese del procedimento
indicate nell’articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n.
136 (Riduzione dei termini e semplificazione del
procedimento elettorale).
ARTICOLO 54
Disposizioni attuative della legge regionale n. 9 del
2009
1. L’Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI)
è soppressa dalla data del 1° febbraio 2010 e le
relative funzioni, comprese quelle conferite alla
Regione Emilia-Romagna con il decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997,
n. 59) potranno essere esercitate avvalendosi
dell’Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO),
subordinatamente alla sottoscrizione di apposite
convenzioni.
In particolare, la Regione Emilia-Romagna potrà
avvalersi dell’AIPO per la progettazione e la
realizzazione di opere di interesse della navigazione
interna.
2. In attuazione dell’articolo 37 della legge regionale
n. 9 del 2009, il commissario di cui al comma 3 del
medesimo articolo provvede entro il 31 gennaio 2010 a
curare la ricognizione del personale, dei beni
patrimoniali e demaniali e dei apporti attivi e passivi
da trasferire alla Regione Emilia-
Romagna. Dal 1° febbraio 2010 il commissario nominato a
norma del citato articolo 37 assume le funzioni di
commissario liquidatore e gestisce tutti i rapporti
attivi e passivi in essere alla data di
soppressione dell’ARNI, entro il termine previsto dallo
stesso
articolo 37, al termine del quale rende il conto della
gestione
liquidatoria. Il rendiconto del commissario liquidatore
viene
approvato dalla Giunta regionale che propone le
conseguenti
variazioni di bilancio necessarie all’iscrizione delle
attività e
passività derivanti dalla cessazione dell’ARNI. Alla
corresponsione degli emolumenti spettanti al commissario
liquidatore provvede con proprio atto la Giunta
regionale.
3. I beni mobili e immobili di cui l’ARNI è titolare,
all’atto
della soppressione, sono trasferiti alla Regione
Emilia-Romagna;
di essi il commissario dispone la redazione di separati
elenchi.
Sulla base di tali elenchi verranno predisposti appositi
verbali
di consegna e trasferimento in proprietà che
costituiranno titolo per la voltura e la trascrizione.
4. I diritti conseguenti alle azioni di società già
appartenenti all’ARNI saranno esercitati dal Presidente
della Giunta regionale o da un suo delegato.
Spetta all’Assemblea legislativa deliberare in merito
alla continuazione del vincolo societario in presenza di
modificazioni
dello statuto o dell’atto costituivo di dette società.
5. Il personale con contratto di lavoro a tempo
indeterminato alle
dipendenze dell’ARNI è trasferito, dalla data di
soppressione di
tale ente, alle dipendenze della Regione Emilia-Romagna.
Il
personale è inquadrato nell’organico della Giunta
regionale nel
rispetto della qualifica di appartenenza e, previo
confronto con
le organizzazioni sindacali, secondo i profili
professionali
previsti nell’ordinamento regionale. La Giunta regionale
è
autorizzata ad adeguare, ai fini dell’inquadramento, il
tetto di
spesa del personale e la propria dotazione organica; il
precitato
adeguamento dell’organico regionale avviene a fronte di
contestuale riduzione delle risorse finanziarie per
l’esercizio
delle funzioni in materia di navigazione interna e non
deve essere
quindi computato in sede di verifica del rispetto
dell’obiettivo
di cui all’articolo 12, comma 4 della legge regionale 29
ottobre
2008, n. 17 (Misure straordinarie in materia di
organizzazione).
All’atto del trasferimento del personale dell’ARNI alla
Regione
Emilia-Romagna verranno acquisite anche le risorse
correlate al
salario accessorio e all’indennità di posizione
dirigenziale
incrementando le risorse regionali destinate a tali
finalità, per
i collaboratori ai sensi dell’articolo 15, comma 5 del
C.C.N.L. 1
aprile 1999 e per i dirigenti ai sensi dell’articolo 26,
comma 3 del C.C.N.L. 23 dicembre 1999.
6. Per lo svolgimento delle funzioni acquisite dall’ARNI,
la
Regione Emilia-Romagna, qualora si avvalga dell’AIPO ai
sensi del
comma 1, provvede al conseguente distacco del personale
adibito
alle stesse. Gli oneri del personale, in caso di
distacco, sono a
carico della Regione Emilia-Romagna, fatto salvo quanto
diversamente concordato, in sede di convenzione, per
quanto
riguarda gli oneri economici derivanti dall’affidamento
di
incarichi di responsabilità dirigenziale e non
dirigenziale da parte dell’Ente distaccatario.
7. Il personale trasferito conserva i diritti, compresa
l’anzianità di servizio, inerenti il proprio rapporto di
lavoro, maturati presso l’ARNI, ai sensi dell’articolo
2112, comma 1 del codice civile.
8. La Regione Emilia-Romagna applica al personale
trasferito i
trattamenti economici e normativi previsti dai contratti
collettivi decentrati integrativi vigenti presso l’ARNI,
fino alla
loro ridefinizione, con un accordo decentrato, che
preveda
modalità e termini per la loro omogeneizzazione con
quelli applicabili al restante personale regionale.
9. Gli incarichi di responsabilità dirigenziale e non
dirigenziale cessano alla data del trasferimento presso
la Regione
Emilia-Romagna. Ai dipendenti interessati è mantenuta
l’erogazione
mensile corrispondente alla retribuzione di posizione,
nella forma
di assegno ad personam, del compenso stabilito per
l’espletamento
dell’incarico fino alla scadenza naturale di questo e
comunque per
un periodo non superiore a un anno dal trasferimento.
Se, prima di
queste ultime scadenze, viene conferito, dalla Regione
Emilia-Romagna o dall’ente distaccatario, un altro
incarico con
retribuzione di posizione inferiore a quella
dell’incarico
attribuito dall’ARNI, l’ assegno ad personam di cui
sopra è
riconosciuto, fino al termine sopra indicato, in misura
pari alla
differenza d’importo tra il compenso già percepito e
quello
stabilito per l’espletamento del nuovo incarico.
10. I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato
e di
lavoro autonomo, in essere con l’ARNI alla data di
approvazione
della presente legge, continuano fino al termine
dell’incarico del
Commissario di cui al comma 3 dell’articolo 37 della
l.r. n. 9 del
2009, con conseguente adeguamento dei contratti di
lavoro. La
Regione subentra nei precitati rapporti di lavoro alla
data di
soppressione di ARNI, senza computare i dirigenti a
tempo
determinato ai fini del limite percentuale di cui
all’articolo 18,
comma 1 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43
(Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti
di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).
11. Nell’arco del periodo transitorio tra l’entrata in
vigore della presente legge e il trasferimento del
personale, gli incarichi di responsabilità dirigenziale
e non dirigenziale, compresi proroghe e rinnovi, e la
stipulazione di contratti di lavoro subordinati a tempo
determinato o di lavoro autonomo sono
effettuati dall’ARNI previo accordo con la Regione
Emilia-Romagna.
12. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente
articolo si
fa fronte in sede di approvazione della legge di
bilancio a norma
di quanto disposto dall’articolo 37 della legge
regionale 15
novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della
Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n.
31 e 27
marzo 1972, n. 4).
13. Sono abrogati, a far data dal 1° febbraio 2010:
a) la legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 (Istituzione
dell’Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI));
b) i commi 2 e 3 dell’articolo 169 della legge regionale
21 aprile
1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale);
c) il comma 6 dell’articolo 37 della legge regionale n.
9 del 2009.
ARTICOLO 55
Modifiche alla legge regionale n. 42 del 2001
1. Al comma 1 dell’articolo 4 dell’Allegato A alla legge
regionale
22 novembre 2001, n. 42 (Istituzione dell’Agenzia
Interregionale
del fiume Po (AIPO)), dopo la lettera f) è aggiunta la
seguente:
"f bis) la gestione delle idrovie e della navigazione
interna, per
i tratti navigabili assegnati dalle Regioni interessate,
con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.".
2. La presente disposizione assume efficacia dalla data
di entrata
in vigore dell’ultima delle leggi di modifica
dell’Agenzia emanate
dalle Regioni interessate.
ARTICOLO 56
Modifica alla legge regionale n. 24 del 2001
1. Al comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 8
agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell’intervento
pubblico nel settore abitativo) le parole "L’accordo
stabilisce altresì il nuovo termine per l’inizio lavori,
comunque non superiore a sei
mesi" sono sostituite dalle parole: "L’accordo
stabilisce altresì il nuovo termine per l’inizio lavori,
che comunque non può superare la data ultima stabilita
con delibera della Giunta regionale per ogni singolo
programma".
ARTICOLO 57
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa
contenute
nella presente legge, l’Amministrazione regionale fa
fronte con le
risorse indicate nel bilancio pluriennale 2010-2012 -
stato di previsione dell’entrata, nel rispetto delle
destinazioni definite dallo stato di previsione della
spesa.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 22 dicembre 2009 VASCO ERRANI |