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Il
Consiglio regionale ha
approvato
Il
Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
TITOLO I
DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA DISABILITÁ
ARTICOLO 1
Oggetto e finalità
1. Il presente Titolo disciplina l’esercizio delle
funzioni di accertamento e di valutazione della
disabilità, spettanti alle Aziende Unità sanitarie
locali (di seguito Aziende Usl o Azienda Usl) del
Servizio sanitario regionale (di seguito Ssr),
coerentemente con i principi di semplificazione,
omogeneità delle procedure e di tutela del cittadino con
disabilità. Restano ferme le funzioni di verifica delle
valutazioni effettuate dalle commissioni delle Aziende
Usl e le funzioni di concessione ed erogazione delle
provvidenze economiche spettanti ad altri enti, secondo
quanto disposto dalla normativa statale e regionale
vigente.
2. Ai fini del presente Titolo, per disabilità si
intende lo stato di invalidità, cecità e sordità civili,
la condizione di handicap di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate), la condizione per il collocamento mirato
al lavoro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68
(Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e la
condizione per l’integrazione scolastica, ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
febbraio 2006, n. 185 (Regolamento recante modalità e
criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto
in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35,
comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289).
3. Le funzioni di accertamento e di valutazione oggetto
della presente legge sono ricomprese nei Livelli
Essenziali di Assistenza (LEA) garantiti dal Ssr, sono
escluse dalla compartecipazione alla spesa sanitaria e
vengono assicurate senza oneri a carico del cittadino.
ARTICOLO 2
Presentazione delle domande
1. La domanda di riconoscimento delle condizioni di cui
al comma 2 dell’articolo 1 è presentata, per ogni
finalità prevista dalla vigente normativa, in forma
unica e contestuale per la valutazione della disabilità,
sia che riguardi il riconoscimento dello stato di
invalidità, cecità e sordità civili, sia che attenga
alla condizione di cui alla legge n. 104 del 1992 ed a
quella di cui alla legge n. 68 del 1999, nonché a quella
per l’integrazione scolastica.
2. La domanda di riconoscimento, da compilare
sull’apposito modello unico, è presentata all’Azienda
Usl competente per il territorio di residenza del
richiedente.
ARTICOLO 3
Commissione di accertamento
1. L’esercizio delle funzioni di accertamento e di
valutazione dello stato di disabilità è svolto dalle
Aziende Usl del Ssr, attraverso apposite commissioni
costituite con provvedimento del Direttore generale, che
devono rappresentare le diverse professionalità, al fine
di esprimere una adeguata valutazione dei bisogni
socio-sanitari derivanti dalla disabilità.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le commissioni
sono composte:
a) da un medico specialista in medicina legale,
dipendente o convenzionato con l’Azienda Usl, in qualità
di Presidente;
b) da un medico specialista nella patologia prevalente
oggetto della valutazione, dipendente o convenzionato
con l’Azienda Usl;
c) da un operatore sociale dei servizi pubblici
territoriali competenti;
d) da un medico in rappresentanza dell’associazione di
categoria del richiedente.
3. Agli accertamenti finalizzati anche al collocamento
mirato al lavoro delle persone con disabilità partecipa,
come componente aggiuntivo, il medico del lavoro,
dipendente o convenzionato con l’Azienda Usl.
4. Le commissioni sono riunite e deliberano validamente
in presenza del Presidente e di due componenti. In caso
di parità di voti, prevale quello del Presidente.
5. All’accertamento può assistere, su richiesta della
persona interessata e con onere a suo carico, un medico
di fiducia del richiedente.
6. Gli accertamenti di cui alla presente legge sono
eseguiti entro sessanta giorni dalla data di
presentazione della domanda, fatti salvi i diversi
termini previsti dall’articolo 6, comma 3-bis, del
decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in
materia di organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione), convertito con modificazioni dalla
legge 9 marzo 2006, n. 80.
7. La certificazione del riconoscimento della disabilità
da parte delle commissioni di accertamento di cui al
comma 1, è il documento comune per l’accesso a tutti i
percorsi agevolanti e di integrazione riguardo le
condizioni di disabilità, di cui al comma 2
dell’articolo 1.
8. La partecipazione alle commissioni di accertamento da
parte degli operatori dei servizi pubblici territoriali
competenti avviene in orario di lavoro e nell’esercizio
delle proprie competenze istituzionali. Con il
provvedimento di cui all’articolo 5, la Giunta regionale
stabilisce i compensi spettanti ai medici rappresentanti
delle associazioni di categoria dei richiedenti,
prevedendo una quota fissa per la partecipazione ad ogni
seduta della commissione ed una quota ulteriore per ogni
accertamento effettuato.
ARTICOLO 4
Istanza di riesame
1. Nel caso l’interessato non condivida il giudizio
formulato dalla commissione di accertamento operante
presso l’Azienda Usl, può proporre istanza di riesame
alla medesima commissione entro sessanta giorni dalla
notifica del verbale, ai fini della rivalutazione del
caso che deve comunque avvenire entro trenta giorni
dalla richiesta. In tal caso, la commissione di
accertamento, fermo restando quanto stabilito
dall’articolo 3, comma 2, è composta interamente da
professionisti diversi da quelli che hanno espresso la
valutazione della quale viene richiesto il riesame.
2. Alla seduta della commissione, riunitasi in sede di
riesame, possono assistere, su richiesta
dell’interessato e con onere a suo carico, un medico ed
un operatore sociale di fiducia del richiedente.
ARTICOLO 5
Disposizioni attuative
1. Con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi
entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, oltre a quanto indicato al comma 8
dell’articolo 3, sono stabiliti:
a) il modello unico di domanda di riconoscimento della
disabilità presentata dall’interessato;
b) la documentazione e le certificazioni mediche da
allegare alla prima istanza ed alla domanda di
adeguamento della valutazione, individuando gli elementi
essenziali che esse devono contenere;
c) la documentazione sanitaria specialistica (esami
clinici, strumentali e di laboratorio) da produrre per
documentare le patologie ed i relativi deficit
funzionali già certificati;
d) i compiti della segreteria amministrativa a supporto
delle funzioni di accertamento di cui all’articolo 3;
e) le indicazioni operative ai fini
dell’informatizzazione delle procedure di accertamento e
valutazione della disabilità;
f) le modalità di svolgimento delle visite per delega e
di effettuazione delle visite domiciliari;
g) le modalità di presentazione dell’istanza di riesame
e dell’espletamento dei relativi accertamenti;
h) le modalità e gli obiettivi per l’eventuale
contenimento dei tempi di attesa per l’effettuazione
degli accertamenti, anche in termini abbreviati rispetto
a quelli previsti dall’articolo 3, comma 6.
TITOLO II
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE
ARTICOLO 6
Certificati e procedure autorizzative in materia di
igiene e sanità pubblica
1. A norma dell’articolo 117, comma terzo, della
Costituzione, la Regione Emilia-Romagna detta la
disciplina concernente le certificazioni e gli
adempimenti amministrativi in materia di igiene e sanità
pubblica di seguito indicate:
a) requisito di idoneità fisica all’impiego di cui
all’articolo 2 del testo unico emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato);
b) certificazioni sanitarie di cui all’articolo 2 del
regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 (Regolamento sugli
alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di
istruzione);
c) certificato di idoneità di cui all’articolo 27, comma
primo, del Regolamento speciale per l’impiego dei gas
tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n.
147 (Approvazione del regolamento speciale per l’impiego
dei gas tossici);
d) certificazioni sanitarie di cui all’articolo 17,
comma secondo, del regolamento per l’esecuzione del
Regio decreto legge 15 agosto 1925, n. 1832, riguardante
le scuole-convitto professionali per infermiere e le
scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed
assistenza sociale per assistenti sanitari e
visitatrici, approvato con regio decreto 21 novembre
1929, n. 2330;
e) certificazioni sanitarie di cui all’articolo 4, comma
primo, lettera e), all’articolo 31, comma quinto e
all’articolo 32, comma primo, del regio decreto 30
settembre 1938, n. 1706 (Approvazione del regolamento
per il servizio farmaceutico) e successive
modificazioni;
f) certificazioni sanitarie e relativi procedimenti di
cui alla legge 22 giugno 1939, n. 1239 (Istituzione di
una tessera sanitaria per le persone addette ai lavori
domestici);
g) procedimento sanitario di cui all’articolo 4 della
legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina
dell’apprendistato);
h) certificazioni sanitarie di cui all’articolo 27,
comma terzo, lettera a) del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione
degli infortuni sul lavoro integrative di quelle
generali emanate con decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547);
i) procedimento sanitario di cui all’articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1956, n. 1668 (Approvazione del regolamento per
l’esecuzione della disciplina legislativa
sull’apprendistato);
j) procedimento sanitario di cui all’articolo 2, comma
primo, numero 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato);
k) certificazioni sanitarie di cui all’articolo 11,
comma secondo, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (Norme di
esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3);
l) certificazioni sanitarie di cui all’articolo 6, comma
primo, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293
(Organizzazione dei sevizi di distribuzione e vendita
dei generi di monopolio);
m) procedimenti sanitari di cui agli articoli 11, 12 e
13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 1961, n. 264 (Disciplina dei servizi e degli
organi che esercitano la loro attività nel campo
dell’igiene e della sanità pubblica);
n) procedimenti di cui all’articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518
(Regolamento per l’applicazione del Titolo III del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina
scolastica);
o) certificazioni sanitarie di cui all’articolo 5, comma
secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 21
agosto 1971, n. 1275 (Regolamento per l’esecuzione della
legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti
il servizio farmaceutico);
p) certificazioni sanitarie e procedimenti di cui
all’articolo 3, comma quarto, del decreto ministeriale 1
marzo 1974 (Norme per l’abilitazione alla conduzione di
generatori di vapore);
q) certificazioni sanitarie e procedimenti di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo
1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro
di sci e ulteriori disposizioni in materia di
ordinamento della professione di guida alpina);
r) procedimenti sanitari di cui all’articolo 7, comma 1,
lettera c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122
(Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione
stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione);
s) procedimenti sanitari di cui all’articolo 240, comma
1, lettera f), del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada);
t) procedimenti sanitari di cui all’articolo 2, comma 1,
n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi);
u) certificazioni e procedimenti sanitari di cui agli
articoli 117, comma 1, e 303, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado);
v) procedimenti sanitari di cui all’articolo 8 della
legge 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei
bambini e degli adolescenti) come sostituito
dall’articolo 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999,
n. 345 (Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa
alla protezione dei giovani sul lavoro);
w) certificazioni sanitarie di cui all’articolo 8, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 23
novembre 2000, n. 402 (Regolamento concernente modalità
per il conseguimento della idoneità alle funzioni di
ufficiale esattoriale in sostituzione di quelle previste
dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, da emanarsi ai sensi
dell’articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146).
2. Per le finalità di cui al comma 1, con regolamento
regionale da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, è disposta la
semplificazione degli adempimenti amministrativi
connessi alle misure di prevenzione e di tutela della
salute e sono individuati i casi di superamento delle
certificazioni e delle previste idoneità, sulla base dei
principi di evidenza scientifica ed efficacia delle
prestazioni sanitarie, dell’evoluzione della disciplina
comunitaria e nazionale e degli indirizzi approvati in
sede di Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome.
3. Con l’entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 2 si applicano nel territorio regionale le nuove
disposizioni in esso previste, con esclusione, nel
rispetto dell’articolo 117, comma secondo, lettera g)
della Costituzione, dell’applicazione nell’ordinamento e
nell’organizzazione amministrativa dello Stato e degli
enti pubblici nazionali.
ARTICOLO 7
Organismi e strumenti della programmazione sanitaria e
sociale
1. In sede di prima approvazione, il Piano regionale
degli interventi e dei servizi sociali, integrato con il
Piano sanitario, ai sensi dell’articolo 27 della legge
regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione
della cittadinanza sociale e per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali)
disciplina, anche in deroga alla legislazione regionale
vigente, l’integrazione e la semplificazione dei livelli
di programmazione regionale e territoriale per l’area
sociale, socio-sanitaria e sanitaria, ed individua a tal
fine gli strumenti di programmazione, le loro modalità
di attuazione, i soggetti istituzionali competenti alla
loro adozione e gli organismi di supporto tecnico,
finalizzati alla realizzazione degli obiettivi
strategici e delle politiche sanitarie e sociali
regionali e locali.
ARTICOLO 8
Semplificazione delle commissioni e di altri organismi
collegiali operanti in materia sanitaria e sociale
1. Con regolamento della Giunta regionale, da emanarsi
entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente
legge, sono ridisciplinati o soppressi gli organismi
collegiali operanti con funzioni consultive, di supporto
e di coordinamento in materia sanitaria e sociale, in
favore della Regione o delle Aziende sanitarie, previsti
dalle disposizioni legislative regionali di seguito
indicate:
a) commissione per l’addestramento al trattamento
domiciliare dell’emofilia di cui all’articolo 3 della
legge regionale 20 aprile 1977, n. 17 (Norme per il
trattamento domiciliare dell’emofilia);
b) comitato tecnico del presidio multizonale di
prevenzione di cui all’articolo 9 della legge regionale
7 settembre 1981, n. 33 (Organizzazione e funzionamento
dei presidi multizonali di prevenzione);
c) commissione per la protezione sanitaria dalle
radiazioni ionizzanti di cui all’articolo 15 della legge
regionale 7 settembre 1981, n. 33 (Organizzazione e
funzionamento dei presidi multizonali di prevenzione);
d) commissione per l’ampliamento dei cimiteri di cui
all’articolo 9 della legge regionale 4 maggio 1982, n.
19 (Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di
igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica);
e) commissione per l’abilitazione all’impiego dei gas
tossici di cui all’articolo 10 della legge regionale 4
maggio 1982, n. 19 (Norme per l’esercizio delle funzioni
in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e
farmaceutica);
f) commissione per la protezione sanitaria della
popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti
all’articolo 11 della legge regionale 4 maggio 1982, n.
19 (Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di
igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica);
g) commissione tecnica per la ricerca sanitaria
finalizzata di cui agli articoli 5 e 6 della legge
regionale 25 marzo 1983, n. 12 (Promozione della ricerca
sanitaria finalizzata);
h) commissione consultiva tecnico-scientifica per gli
interventi di prevenzione e lotta contro l’AIDS di cui
all’articolo 3 della legge regionale 16 giugno 1988, n.
25 (Programma regionale degli interventi per la
prevenzione e la lotta contro l’AIDS);
i) consulta regionale per il termalismo di cui
all’articolo 3 della legge regionale 17 agosto 1988, n.
32 (Disciplina delle acque minerali e termali,
qualificazione e sviluppo del termalismo);
j) commissione regionale per la cooperazione sociale di
cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale 4
febbraio 1994, n. 7 (Norme per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della
legge 8 novembre 1991, n. 381);
k) comitato per la gestione del centro regionale di
riferimento per i trapianti di cui agli articoli 6 e 7
della legge regionale 4 settembre 1995, n. 53 (Norme per
il potenziamento, la razionalizzazione ed il
coordinamento dell’attività di prelievo e di trapianto
d’organi e tessuti);
l) commissione consultiva tecnico-scientifica sul
percorso nascita di cui all’articolo 10 della legge
regionale 11 agosto 1998, n. 26 (Norme per il parto
nelle strutture ospedaliere, nelle case di maternità e a
domicilio).
2. Il regolamento della Giunta regionale, laddove non ne
disponga direttamente la soppressione, individua la
composizione, le modalità di nomina, il funzionamento ed
i compiti degli organismi assoggettati alla
delegificazione ai sensi del comma 1. A decorrere
dall’adozione del regolamento restano definitivamente
abrogate le disposizioni legislative regionali indicate
al comma 1.
ARTICOLO 9
Modifica all’articolo 1 della legge regionale n. 35 del
1992
1. L’articolo 1 della legge regionale 3 settembre 1992,
n. 35 (Norme di salvaguardia per le strutture utilizzate
come residenze sanitarie assistenziali realizzate con
fondi statali), è sostituito dal seguente:
"Art. 1
1. Le strutture realizzate con i finanziamenti di cui
all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)), ove
non già soggette a vincolo di destinazione sanitaria,
sono vincolate per un periodo di venti anni, decorrenti
dalla data di certificazione di ultimazione dei lavori,
alla destinazione socio-sanitaria.
2. L’atto costitutivo di tale vincolo è effettuato,
entro tre mesi dalla data di certificazione di
ultimazione dei lavori, dall’ente proprietario della
struttura e reso pubblico mediante trascrizione, a cura
e spese del proprietario stesso, presso l’Agenzia del
territorio competente.
3. Per tutta la durata del vincolo, gli atti di
alienazione delle strutture di cui al comma 1 sono
possibili esclusivamente se effettuati in favore di soli
soggetti pubblici che detengano finalità sociosanitarie
analoghe a quelle dell’ente alienante e con l’obbligo di
trasferimento del vincolo di destinazione per la durata
residua. In caso di alienazione a titolo oneroso, il
corrispettivo dell’alienazione dovrà considerare il
valore di mercato dell’immobile, dedotta la quota di
finanziamento pubblico.
4. Gli atti costitutivi del vincolo di cui al comma 2,
nonché ogni successiva variazione intervenuta sulla
titolarità del bene, devono essere trasmessi in copia
conforme alla Direzione generale competente in materia
sanitaria e sociale della Regione Emilia-Romagna.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3, sono
nulli gli atti di alienazione delle strutture di cui al
comma 1 per tutta la durata del vincolo.".
ARTICOLO 10
Modifica all’articolo 27 della legge regionale n. 50 del
1994
1. Al comma 6 dell’articolo 27 della legge regionale 20
dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di
programmazione, contabilità, contratti e controllo delle
Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende
Ospedaliere) è aggiunto il seguente periodo: "La Giunta
regionale può altresì autorizzare l’esperimento della
trattativa privata diretta, tenuto comunque conto della
congruità del corrispettivo, quando sussistano ragioni
di interesse pubblico ed il bene immobile da alienarsi
risulti assoggettato a destinazioni specifiche o
vincolate per effetto di programmi o provvedimenti di
pianificazione territoriale, di riqualificazione urbana
o concernenti la tutela storico-artistica ed
architettonica del bene, adottati secondo le
disposizioni vigenti.".
ARTICOLO 11
Modifica all’articolo 3 della legge regionale n. 21 del
2003
1. I commi 2 e 3 dell’articolo 3 della legge regionale
20 ottobre 2003, n. 21 (Istituzione dell’Azienda unità
sanitaria locale di Bologna - modifiche alla legge
regionale 12 maggio 1994, n. 19) sono sostituiti dai
seguenti:
"2. Il Comitato è composto dal Presidente della
Provincia di Bologna, o suo delegato, dai Presidenti
delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie di
Bologna e di Imola, ed in ogni caso dai Sindaci del
Comune di Bologna e del Comune di Imola, o loro
delegati, dai Presidenti dei Comitati di Distretto del
territorio provinciale, o loro delegati, nonché dal
Rettore dell’Università degli studi di Bologna, o suo
delegato. Alle riunioni del Comitato sono
permanentemente invitati, senza diritto di voto, i
Direttori generali delle Aziende sanitarie operanti in
ambito provinciale, nonché il Direttore generale degli
Istituti Ortopedici Rizzoli.
3. Il Comitato garantisce il coordinato sviluppo dei
programmi delle Conferenze territoriali sociali e
sanitarie di Bologna e di Imola, con riferimento sia
alle politiche per la salute e per il benessere sociale,
sia al funzionamento ed all’erogazione dei servizi
sanitari, sociosanitari e sociali.".
TITOLO III
DISPOSIZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEL
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
ARTICOLO 12
Promozione della costituzione di Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico
1. Fermo restando quanto già previsto dalla legislazione
regionale vigente, la Regione individua le ulteriori
sedi e strutture che, quali parti integranti del Ssr,
svolgono compiti assistenziali di alta specialità
unitamente a finalità di ricerca, e ne promuove il
riconoscimento quali Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico (di seguito IRCCS) sulla base dei
principi fondamentali disposti dalla legislazione
statale.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, la Giunta
regionale propone all’Assemblea legislativa le sedi e le
strutture per le quali intende promuovere la
costituzione in IRCCS, nel rispetto di quanto previsto
dai successivi commi 3 e 4. A seguito del pronunciamento
dell’Assemblea legislativa, le strutture interessate
inoltrano domanda di riconoscimento alla Giunta
regionale che, verificato il possesso dei requisiti ed
il rispetto delle altre condizioni previste dalla
normativa vigente, ne cura l’invio al Ministero della
salute per la procedura di riconoscimento.
3. Le strutture individuate ai sensi dei commi 1 e 2
possono essere costituite nelle seguenti forme e
modalità:
a) attraverso la costituzione, con apposita legge
regionale, di soggetti aventi personalità giuridica di
diritto pubblico, per i quali il Presidente della Giunta
regionale provvede all’assegnazione dei beni e delle
risorse necessarie allo svolgimento delle attività
istituzionali. Ai soggetti costituiti ai sensi della
presente lettera si applica quanto previsto
dall’articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2004,
n. 29 (Norme generali sull’organizzazione ed il
funzionamento del Servizio Sanitario regionale) e
successive modificazioni;
b) attraverso la costituzione di apposite strutture
interne alle Aziende sanitarie, per le quali le Aziende
sanitarie interessate individuino specificamente la
forma organizzativa, assicurandone l’autonomia
scientifica, organizzativa, contabile, provvedendo alla
destinazione dei beni, del personale e delle altre
risorse necessarie allo svolgimento delle attività
istituzionali e disciplinandone le modalità di
finanziamento e di vigilanza.
Le strutture costituite ai sensi della presente lettera
si dotano di un Consiglio di indirizzo e verifica e di
un Direttore scientifico, secondo quanto disposto
dall’articolo 10 della legge regionale n. 29 del 2004, e
successive modificazioni. Gli atti aziendali delle
Aziende sanitarie interessate individuano le sedi di
svolgimento delle attività e disciplinano le competenze
attribuite agli organi dell’Azienda in ordine al
funzionamento delle strutture costituite ai fini del
riconoscimento in IRCCS, prevedendo altresì le
specifiche funzioni di responsabilità sanitaria ed
amministrativa preposte, rispettivamente, all’esercizio
delle funzioni igienico-organizzative ed al
coordinamento amministrativo delle attività nelle
strutture medesime.
Nelle Aziende sanitarie presso le quali insistono
strutture riconosciute in IRCCS ai sensi della presente
lettera, il Collegio sindacale è composto da tre membri,
di cui uno designato dalla Regione, con funzioni di
Presidente, uno designato dalla competente Conferenza
territoriale sociale e sanitaria ed uno designato dal
Ministero della salute.
4. Limitatamente all’Istituto Scientifico Romagnolo per
lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) di Meldola (Forlì-Cesena),
la promozione della costituzione in IRCCS può avvenire
attraverso una delle forme giuridiche di diritto privato
disciplinate dal codice civile, che deve ottenere il
riconoscimento della personalità giuridica, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente.
Nell’ambito del procedimento di cui al comma 2, la
Giunta regionale autorizza la partecipazione delle
Aziende sanitarie ed il trasferimento dei beni
necessari. La Giunta regionale individua altresì gli
elementi di garanzia a salvaguardia del ruolo pubblico
detenuto dall’Istituto, con particolare riguardo a
quanto disposto dall’articolo 9-bis, comma 2, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e
successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della
promozione del riconoscimento in IRCCS, lo statuto dell’IRST
disciplina l’assetto dell’ente in analogia a quanto
previsto dall’articolo 10, comma 2 della legge regionale
n. 29 del 2004 e successive modificazioni, prevedendo,
comunque, nella composizione degli organi, la nomina di
rappresentanti della Regione e del Ministero della
salute.
5. I soggetti di cui al presente articolo svolgono la
loro attività assistenziale e di ricerca nell’ambito
degli indirizzi e della programmazione regionale e
concorrono alla realizzazione dei livelli essenziali ed
uniformi di assistenza, secondo il ruolo attribuito
dalla legislazione vigente agli IRCCS.
ARTICOLO 13
Ulteriori disposizioni in materia di IRCCS - Modifiche
alla legge regionale n. 29 del 2004
1. All’articolo 10 della legge regionale n. 29 del 2004,
come modificato dalla legge regionale 3 marzo 2006, n. 2
(Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 23
dicembre 2004, n. 29, in materia di Istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico), sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sono soppresse le parole "individuano le
idonee forme di controllo";
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:
"3-bis. La Giunta regionale disciplina, in analogia a
quanto disposto per le Aziende sanitarie, le forme e le
modalità di vigilanza e controllo sugli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico aventi sede nel
territorio regionale.";
c) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. La Regione
nomina i
componenti del Collegio sindacale. Il Collegio sindacale
è composto da cinque membri, di cui tre designati dalla
Regione, uno dei quali con funzioni di presidente, uno
designato dalla Conferenza territoriale sociale e
sanitaria ed uno dal Ministro della salute.";
d) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. La
Commissione di cui al comma 2 dell’articolo 15-ter del
decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive
modifiche è composta dal direttore sanitario, dal
direttore scientifico e da un dirigente dei ruoli del
personale del Servizio sanitario regionale, preposto ad
una struttura complessa della disciplina oggetto
dell’incarico, individuato dal Collegio di direzione. La
Commissione è presieduta dal direttore sanitario o dal
direttore scientifico a seconda che l’attribuzione
dell’incarico di direzione abbia ad oggetto una
struttura complessa prevalentemente orientata
all’attività assistenziale od all’attività di ricerca,
secondo quanto definito nell’atto aziendale.".
ARTICOLO 14
Istituzione di registri di rilevante interesse sanitario
1. Al fine di acquisire la conoscenza dei rischi per la
salute e di consentire la programmazione regionale degli
interventi sanitari volti alla tutela della collettività
dai medesimi rischi, con atto di natura regolamentare
possono essere istituiti:
a) registri di patologia riferiti a malattie di
rilevante interesse sanitario;
b) registri di pazienti sottoposti a procedure di
particolare complessità.
2. Gli atti di istituzione dei registri di cui al comma
1 vengono adottati in conformità al parere espresso dal
Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi
dell’articolo 154, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali).
3. I registri di cui al comma 1 sono istituiti in
relazione a programmi attivati nell’ambito della
programmazione sanitaria e sociale e raccolgono, a fini
di studio e di ricerca scientifica in campo medico,
biomedico ed epidemiologico, dati anagrafici e sanitari,
con l’esclusione dei dati riferiti alle abitudini
personali, relativi alle persone affette dalle malattie
o soggette agli eventi sopra individuati, nel rispetto
della normativa vigente in materia di protezione dei
dati personali.
ARTICOLO 15
Durata degli organi collegiali delle Aziende sanitarie
1. Le disposizioni relative alla durata degli organi
collegiali delle Aziende e degli enti facenti parte del
Ssr si intendono riferite all’organo collegiale nel suo
complesso e non ai singoli componenti dell’organo
medesimo. Qualora si renda necessaria la sostituzione di
uno o più componenti dell’organo collegiale, le nomine
vengono effettuate, nel rispetto del suddetto principio,
per la durata residua dell’organo medesimo. Ogni
contraria disposizione, contenuta nella normativa o in
provvedimenti regionali vigenti, si intende di
conseguenza abrogata.
ARTICOLO 16
Norme in materia di contabilità delle Aziende sanitarie
- Modifiche alla legge regionale n. 50 del 1994
1. Il comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale n.
50 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni,
è sostituito dal seguente:
"5. La nota integrativa deve indicare, oltre ai
contenuti previsti dalle disposizioni del codice civile:
a) la ripartizione dei valori economici distinti per
l’area dei servizi sanitari, socio assistenziali e
dell’integrazione socio sanitaria;
b) i dati analitici relativi al personale con le
variazioni avvenute durante l’anno;
c) i dati analitici riferiti a consulenze e a servizi
affidati all’esterno dell’Azienda;
d) il rendiconto di liquidità.".
2. L’articolo 14 della legge regionale n. 50 del 1994 è
sostituito dal seguente:
"Art. 14Relazione del Direttore generale
1. Il bilancio di esercizio è corredato da una relazione
del Direttore generale sull’andamento della gestione,
con particolare riferimento a:
a) scostamento dei risultati rispetto al bilancio
economico preventivo;
b) andamento delle principali tipologie di proventi e
ricavi e di oneri e costi;
c) analisi dei costi, con riferimento all’articolazione
aziendale in Distretti e al Presidio ospedaliero;
d) gestione dei servizi socio-assistenziali e del Fondo
per la non autosufficienza;
e) andamento della gestione e risultati delle società
partecipate;
f) stato di realizzazione del Piano degli investimenti
ed attivazione di nuove tecnologie.".
ARTICOLO 17
Agenzia sanitaria e sociale regionale - Modifiche alle
leggi regionali n. 19 del 1994 e n. 50 del 1994
1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente
legge, la struttura regionale (Agenzia sanitaria
regionale) di cui all’articolo 12 della legge regionale
19 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del
Servizio Sanitario regionale ai sensi del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) ed
all’articolo 39 della legge regionale n. 50 del 1994,
assume la denominazione di “Agenzia sanitaria e sociale
regionale” ed ogni disposizione di rinvio all’Agenzia
sanitaria regionale contenuta nella normativa regionale
vigente deve intendersi riferita all’Agenzia come
ridenominata.
2. L’Agenzia sanitaria e sociale regionale opera quale
agenzia di supporto tecnico e regolativo a sostegno del
Ssr e del Sistema integrato di interventi e servizi
sociali di cui alla legge regionale n. 2 del 2003. Con
apposito provvedimento adottato ai sensi dell’articolo
43 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma
del sistema amministrativo regionale e locale. Unione
europea e relazioni internazionali. Innovazione e
semplificazione.
Rapporti con l’università), la Giunta regionale provvede
alla necessaria ridefinizione dei compiti e delle
funzioni spettanti all’Agenzia sanitaria e sociale
regionale.
3. A decorrere dall’approvazione del provvedimento di
cui al comma 2, sono definitivamente abrogati l’articolo
12 della legge regionale n. 19 del 1994 e l’articolo 39
della legge regionale n. 50 del 1994, nonché ogni altra
previsione incompatibile.
TITOLO IV
AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO DELLE ATTIVITÀ
SANITARIE
CAPO I
Norme in materia di autorizzazione
ARTICOLO 18
Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie
ed all’esercizio di attività sanitarie
1. La realizzazione di nuove strutture sanitarie,
l’ampliamento, adattamento o trasformazione di quelle
esistenti, limitatamente alle tipologie individuate ai
sensi del comma 4, lettera a) del presente articolo,
sono assoggettati ad apposita autorizzazione preventiva
alla realizzazione rilasciata dalla Regione ed
attestante la coerenza con la programmazione regionale,
in conformità a quanto stabilito dall’articolo 8-ter,
comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. L’esercizio delle attività sanitarie da parte delle
strutture pubbliche o private operanti sul territorio
regionale è subordinato al rilascio di specifica
autorizzazione.
3. L’autorizzazione all’esercizio di cui al comma 2 è
richiesta altresì per gli studi professionali
odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie,
singoli o associati, ove attrezzati per erogare
prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure
diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o
che comportino un rischio per la sicurezza del paziente.
4. Spetta alla Giunta regionale, sentito il parere della
Commissione assembleare competente, definire con proprie
deliberazioni:
a) le tipologie di strutture che, per la complessità
delle prestazioni erogate o le loro dimensioni, sono
assoggettate all’autorizzazione di cui al comma 1,
stabilendo le relative procedure;
b) le tipologie di strutture che, per le loro
caratteristiche organizzative, devono comunque essere
assoggettate all’autorizzazione di cui al comma 2;
c) gli studi professionali che, in relazione alle
attività sanitarie erogate, sono assoggettate ad
autorizzazione all’esercizio di cui al comma 3;
d) i requisiti di natura strutturale, tecnologica ed
organizzativa necessari per l’ottenimento
dell’autorizzazione di cui ai commi 2 e 3, provvedendo
altresì al loro periodico aggiornamento.
ARTICOLO 19
Procedure per l’autorizzazione all’esercizio di attività
sanitarie
1. L’autorizzazione all’esercizio viene rilasciata dal
Comune competente per territorio, previo parere tecnico,
espresso dal Dipartimento di sanità pubblica
dell’Azienda Usl territorialmente competente, in ordine
al possesso dei requisiti previsti per l’attività che si
intende esercitare.
2. Per l’espressione del parere di cui al comma
precedente, il Dipartimento di sanità pubblica si avvale
di un’apposita commissione di esperti, anche esterni,
nominata dal Direttore generale dell’Azienda Usl. La
commissione si esprime in ordine alle modalità
specifiche di applicazione dei requisiti di cui
all’articolo 18, comma 4, lettera d), risolve questioni
interpretative inerenti i requisiti stessi ed assicura
uniformità di valutazione ai fini del successivo
rilascio del parere da parte del Dipartimento di sanità
pubblica.
3. All’atto del ricevimento della domanda da parte
dell’interessato, il Comune provvede all’inoltro della
stessa al direttore del Dipartimento di sanità pubblica,
che è tenuto a ad effettuare gli accertamenti necessari
ed a rilasciare il proprio parere entro sessanta giorni
dal ricevimento della richiesta da parte del Comune.
4. Il Comune, preso atto del parere del Dipartimento di
sanità pubblica, rilascia l’autorizzazione entro i
successivi trenta giorni ovvero, qualora sia stata
rilevata una parziale insussistenza di requisiti,
notifica al richiedente le prescrizioni ed il termine
per adeguarsi ad esse. Dopo la scadenza di tale termine,
il Comune dispone, con le stesse modalità ed i termini
sopra individuati, un nuovo accertamento e provvede
conseguentemente al rilascio od al diniego
dell’autorizzazione. Il provvedimento di diniego
dell’autorizzazione è definitivo.
5. L’autorizzazione deve indicare il soggetto pubblico o
privato titolare dell’autorizzazione, la denominazione e
l’ubicazione della struttura autorizzata, la tipologia
delle attività esercitate, nonché i titoli necessari per
l’espletamento delle funzioni di direttore sanitario o
tecnico della struttura autorizzata.
6. Spetta alla Giunta regionale, con una o più
deliberazioni, definire:
a) i criteri di composizione delle commissioni di
esperti chiamate ad operare a supporto dei Dipartimenti
di sanità pubblica ai sensi del comma 2;
b) gli elementi che devono essere contenuti nell’atto di
autorizzazione del Comune e la cui modifica comporta il
rilascio di una nuova autorizzazione all’esercizio da
parte del Comune, individuando altresì i casi di
variazioni che non comportano l’emanazione di un nuovo
provvedimento autorizzativo, bensì una mera
comunicazione da parte del soggetto interessato ed una
successiva presa d’atto da parte del Dipartimento di
sanità pubblica territorialmente competente.
ARTICOLO 20
Vigilanza
1. La vigilanza sull’esercizio delle attività sanitarie
autorizzate ai sensi degli articoli 18 e 19 della
presente legge viene assicurata dal Dipartimento di
sanità pubblica dell’Azienda Usl territorialmente
competente.
2. Il Comune e la Regione possono disporre, dandosene
reciproca comunicazione, controlli e verifiche sulle
strutture e sugli studi autorizzati, anche avvalendosi
del competente Dipartimento di sanità pubblica.
3. L’esito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza e
delle verifiche e dei controlli disposti ai sensi dei
commi 1 e 2 deve essere, da parte di chi ha effettuato
il controllo, tempestivamente notificato alla struttura
interessata e comunicato al Comune.
4. Qualora, a seguito dell’esercizio delle funzioni di
cui ai commi 1 e 2, venga accertato il venire meno di
uno o più requisiti, il Comune diffida il legale
rappresentante della struttura interessata a provvedere
al necessario adeguamento entro il termine stabilito
nell’atto di diffida. Tale termine può essere
eccezionalmente prorogato, con atto motivato, una sola
volta. Il mancato adeguamento entro il termine stabilito
comporta la decadenza, anche parziale,
dell’autorizzazione e la conseguente sospensione
dell’attività.
5. In caso di accertamento di gravi carenze che possono
pregiudicare la sicurezza degli assistiti, il Comune
provvede, anche in deroga alle procedure del comma 4,
all’immediata decadenza dell’autorizzazione ed alla
relativa sospensione dell’attività.
6. L’attività, comunque sospesa, può essere nuovamente
esercitata soltanto se appositamente autorizzata, previo
accertamento del possesso dei requisiti secondo le
modalità previste dall’articolo 19.
ARTICOLO 21
Anagrafe delle strutture, degli studi autorizzati e dei
soggetti accreditati
1. I Comuni curano la raccolta e l’aggiornamento dei
dati relativi ai provvedimenti di loro competenza
adottati ai sensi della presente legge e li comunicano
tempestivamente all’Azienda Usl competente.
2. Le Aziende Usl provvedono alla costituzione di una
anagrafe aziendale delle strutture e degli studi
professionali autorizzati che deve contenere i dati
necessari all’identificazione di ciascuna struttura
autorizzata, nonché quelli relativi a tutti i
provvedimenti che la riguardano.
3. Per l’assolvimento dei propri compiti istituzionali
la Regione istituisce l’anagrafe delle strutture
sanitarie, degli studi professionali autorizzati e dei
soggetti accreditati, costituita anche dalle anagrafi
realizzate presso ciascuna Azienda Usl. La Regione
stabilisce i dati che devono essere raccolti, nonché le
modalità di realizzazione dell’anagrafe regionale e di
collegamento con le singole anagrafi delle Aziende Usl.
L’interconnessione tra l’anagrafe regionale e le
anagrafi delle Aziende Usl può essere oggetto di
apposite convenzioni.
4. Per le finalità di cui al comma 3, la Regione e le
Aziende Usl possono trattare, anche con l’ausilio dei
mezzi elettronici, i dati dell’anagrafe. La Regione
disciplina, con regolamento, le operazioni di
comunicazione e diffusione di tali dati.
ARTICOLO 22
Norma transitoria
1. I provvedimenti regionali adottati in attuazione
della legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in
materia di autorizzazione ed accreditamento delle
strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione
del DPR 14 gennaio 1997) anteriormente alle modifiche
apportate con la presente legge conservano validità e ne
sono fatti salvi gli effetti, sino all’approvazione dei
nuovi provvedimenti della Giunta regionale attuativi del
presente Capo.
2. Le strutture sanitarie pubbliche e private e gli
studi professionali in possesso di autorizzazione
all’esercizio o con provvedimento di autorizzazione in
corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, continuano ad operare sulla base dei requisiti e
delle procedure stabiliti nei provvedimenti di cui al
comma 1.
CAPO II
Norme in materia di accreditamento
ARTICOLO 23
Accreditamento dei servizi e delle strutture
socio-sanitarie
1. Al fine di consentire l’avvio dei nuovi rapporti
fondati sull’accreditamento nel rispetto di quanto
previsto dall’articolo 38 della legge regionale n. 2 del
2003 e successive modificazioni ed integrazioni, e dei
conseguenti provvedimenti attuativi, la Giunta
regionale, sentita la Commissione assembleare
competente, disciplina, entro sei mesi dall’entrata in
vigore della presente legge, i requisiti, i criteri, le
procedure ed i tempi per l’avvio del sistema di
accreditamento definitivo dei servizi e delle strutture
che erogano prestazioni socio-sanitarie, provvedendo
altresì alla definizione del sistema di remunerazione
delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate.
Con il medesimo provvedimento, vengono contestualmente
individuate le condizioni e le procedure da osservarsi
per la concessione dell’accreditamento transitorio dei
servizi e delle strutture che intrattengono rapporti con
il Ssr e con gli Enti locali territoriali, nonché le
tipologie di prestazioni e servizi socio-sanitari per la
cui erogazione può essere concesso l’accreditamento
transitorio nell’ambito di un processo di avvicinamento
graduale e progressivo ai requisiti propri
dell’accreditamento definitivo.
2. A decorrere dall’emanazione del provvedimento della
Giunta regionale,
l’accreditamento transitorio è concesso dai soggetti
istituzionali competenti per l’ambito distrettuale a
condizione che i soggetti gestori dei servizi e delle
strutture di cui al comma 1:
a) accettino il sistema di remunerazione delle
prestazioni sulla base delle tariffe predeterminate;
b) risultino in possesso dell’ autorizzazione al
funzionamento, ove prevista dalla normativa vigente;
c) siano coerenti con il fabbisogno indicato nella
programmazione territoriale;
d) siano in possesso delle condizioni gestionali ed
organizzative previste nel provvedimento della Giunta
regionale di cui al comma 1, ed in particolare
assicurino, secondo quanto definito nel medesimo
provvedimento,
modalità di adeguamento dell’organizzazione e della
gestione dei servizi e delle strutture, con l’obiettivo
di pervenire in sede di accreditamento definitivo alla
responsabilità gestionale unitaria e complessiva ed al
superamento della frammentazione nell’erogazione dei
servizi alla persona.
3. La concessione dell’accreditamento transitorio
comporta l’adeguamento dei rapporti negoziali tra le
Amministrazioni interessate ed i soggetti gestori
accreditati e la loro trasformazione in contratti di
servizio aventi ad oggetto la regolamentazione
complessiva degli interventi ed il loro sistema di
remunerazione e, in particolare, gli obiettivi e le
caratteristiche quali-quantitative dei servizi da
assicurare, con la finalità di garantire maggiore
qualità e stabilità delle gestioni. La cessazione del
regime di accreditamento transitorio deve avvenire
comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2010.
4. A partire dall’emanazione del provvedimento della
Giunta regionale di cui al comma 1, per l’attivazione di
nuovi rapporti necessari per l’erogazione delle
prestazioni socio-sanitarie, i soggetti istituzionali
competenti per l’ambito distrettuale concedono
l’accreditamento provvisorio, nel rispetto delle
condizioni e delle procedure determinate con il medesimo
provvedimento di cui al comma 1.
Nei territori ove siano previste ASP (Aziende pubbliche
di servizi alla persona), il processo di accreditamento
provvisorio dovrà tener conto della riorganizzazione
prevista. Col provvedimento di cui al comma 1, la Giunta
regionale stabilisce anche le condizioni di trasparenza,
comunicazione pubblica e durata massima dei contratti di
servizio di cui al comma 3, nonché le condizioni di
pluralismo nell’offerta dei servizi, al fine di tutelare
l’interesse dell’utenza, da assicurare anche in
condizione di accreditamento provvisorio.
ARTICOLO 24
Modifiche alla legge regionale n. 34 del 1998
1. Alla legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in
materia di autorizzazione ed accreditamento delle
strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione
del DPR 14 gennaio 1997), sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 9, il comma 4, è sostituito dal
seguente: "4. Il Direttore generale competente in
materia di sanità, o suo delegato, concede o nega
l’accreditamento con propria determinazione, che
costituisce provvedimento definitivo. Il provvedimento
deve essere adottato entro e non oltre nove mesi dalla
presentazione della domanda di accreditamento.";
b) all’articolo 10, al comma 1, il primo periodo è
sostituito dal seguente: "1. L’accreditamento è valido
per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e
può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei
requisiti necessari anche per l’autorizzazione, su
richiesta dell’interessato,
presentata alla Regione almeno sei mesi prima della
scadenza.";
c) all’articolo 10, il comma 3 è sostituito dal
seguente: "3. Al rinnovo dell’accreditamento provvede il
Direttore generale competente in materia di sanità, o
suo delegato.";
d) all’articolo 10, al comma 5 ed al comma 6, le parole
"l’Assessore regionale competente in materia di sanità"
sono sostituite dalle parole "il Direttore generale
competente in materia di sanità, o suo delegato".
TITOLO V
ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI REGIONALI E NORMA
TRANSITORIA
ARTICOLO 25
Abrogazione di disposizioni regionali
1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente
legge, sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni
contenute nell’ordinamento regionale:
a) la legge regionale 28 dicembre 1992, n. 49 (Norme per
il funzionamento delle commissioni sanitarie di cui alla
legge 15 ottobre 1990, n. 285 e dei collegi medici di
cui all’articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482);
b) la legge regionale 5 settembre 1981, n. 31 (Controlli
sugli Istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico con sede
nella regione Emilia-Romagna);
c) gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14 e 16 della
legge regionale n. 34 del 1998.
ARTICOLO 26
Norma transitoria
1. Le commissioni sanitarie per gli accertamenti legali
previste dalla legge regionale n. 49 del 1992 continuano
ad operare, nel rispetto delle modalità e dei termini
stabiliti dalla medesima legge, sino all’insediamento
delle nuove commissioni di cui all’articolo 3, che deve
avvenire comunque entro trenta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge dellaRegione Emilia-Romagna.
Bologna, 19 febbraio 2008
VASCO ERRANI
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