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Il
Consiglio regionale ha
approvato
Il
Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO
1
Oggetto e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione
dell’articolo 45, comma secondo, della Costituzione e
nell’esercizio della propria potestà legislativa in
materia di artigianato ai sensi dell’articolo 117, comma
quarto, della Costituzione, tutela, promuove e sviluppa
l’artigianato nelle sue diverse espressioni
territoriali, produttive, artistiche, tradizionali e di
qualità.
2. La presente legge detta norme per la creazione di
imprese artigiane, per sostenerne la crescita e lo
sviluppo, per favorire la successione di impresa, per
salvaguardare e tutelare i valori emiliano-romagnoli,
saperi e mestieri dell’artigianato artistico e
tradizionale. Disciplina inoltre, nel rispetto dei
principi di semplificazione e snellimento dell’azione
amministrativa, le procedure per l’iscrizione all’Albo
delle imprese artigiane e gli organi di tutela,
rappresentanza, vigilanza.
ARTICOLO 2
Albo delle imprese artigiane
1. All’Albo regionale delle imprese artigiane, suddiviso
in sezioni provinciali, sono tenute ad iscriversi le
imprese artigiane. I requisiti per l’iscrizione sono
definiti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro
per l’artigianato).
2. Alla separata sezione dell’Albo sono iscritti i
consorzi e le società consortili, anche in forma
cooperativa, costituiti fra imprese artigiane. Le
aziende diverse da quelle artigiane, che possono farne
parte in numero non superiore ad un terzo, sono le
piccole e medie imprese, come definite nel Regolamento
(CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88
del trattato (regolamento generale di esenzione per
categoria).
3. L’iscrizione delle imprese aventi titolo, costituite
anche in forma cooperativa o consortile, nonché dei loro
consorzi, è effettuata con le modalità di cui
all’articolo 3.
4. L’iscrizione all’Albo ha efficacia costitutiva e
costituisce condizione per l’applicazione delle norme e
delle agevolazioni previste per il settore artigiano.
5. L’Albo regionale è conservato presso gli uffici
competenti della Regione Emilia-Romagna. Le sezioni
provinciali dell’Albo sono depositate anche presso le
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura territorialmente competenti.
6. La Regione delega alle Camere di Commercio
l’esercizio delle funzioni amministrative per
l’iscrizione, modificazione e cancellazione nell’Albo
delle imprese artigiane, sulla base delle procedure
previste dall’articolo 3. Le imprese artigiane sono
altresì annotate nel Registro imprese secondo la
normativa vigente.
7. Per le attività previste dalla presente legge si
applicano a favore delle Camere di commercio i diritti
di segreteria stabiliti in attuazione dell’articolo 18,
comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580
(Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura).
ARTICOLO 3
Iscrizione, modifiche e cancellazione nell’Albo delle
imprese artigiane
1. Al fine dell’iscrizione, modificazione, cancellazione
dall’Albo, l’interessato presenta alla Camera di
commercio, Ufficio del Registro delle imprese,
territorialmente competente, per via telematica o su
supporto informatico, la comunicazione unica per gli
adempimenti di cui all’articolo 9 del decreto legge 31
gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei
consumatori, la promozione della concorrenza, lo
sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove
imprese, la valorizzazione dell’istruzione
tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli),
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile
2007, n. 40.
2. La comunicazione unica, predisposta sull’apposita
modulistica e corredata a mezzo delle autocertificazioni
e delle attestazioni richieste, vale quale adempimento
che consente l’acquisizione immediata della qualifica di
impresa artigiana con conseguente iscrizione nell’Albo
regionale e nella relativa sezione provinciale delle
imprese artigiane o nella separata sezione per i
consorzi e le cooperative e l’avvio immediato
dell’attività, nonché per la registrazione di modifiche
o cancellazione, comprese le modificazioni relative alla
perdita dei requisiti previsti dalla legge per
l’iscrizione.
3. In caso di omissione o ritardo nella presentazione
della comunicazione unica ai fini dell’iscrizione si
applica la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma di denaro da Euro 250,00 a Euro
2.500,00.
4. La Camera di commercio contestualmente rilascia la
ricevuta dell’avvenuta comunicazione e dà notizia alle
Amministrazioni competenti ed alla sezione territoriale
della Commissione regionale per l’artigianato, di cui
all’articolo 5, della presentazione della comunicazione
unica.
5. Gli effetti costitutivi dell’iscrizione, della
modifica e della cancellazione nell’Albo delle imprese
artigiane, o nella separata sezione, decorrono dalla
data di presentazione da parte dell’interessato della
comunicazione unica di cui al comma 2.
6. È fatta salva la disciplina statale sulla decorrenza
degli effetti dell’iscrizione, modifica o cancellazione
negli elenchi invalidità, vecchiaia, e superstiti di cui
al decreto legge 15 gennaio 1993, n. 6 (Disposizioni
urgenti per il recupero degli introiti contributivi in
materia previdenziale), convertito nella legge 17 marzo
1993, n. 63.
7. La sezione territoriale della Commissione regionale
per l’artigianato, qualora abbia acquisito elementi da
cui si desuma la possibile insussistenza dei requisiti
di legge per l’iscrizione, può richiedere alla
Commissione regionale di presentare istanza alla
struttura regionale competente per le attività di
amministrazione in materia di artigianato di cui
all’articolo 7 per l’avvio della procedura di
accertamento a carico delle imprese iscritte all’Albo in
ordine alla sussistenza e modificazione dei requisiti
medesimi.
8. La procedura di accertamento può essere attivata
entro il termine di venti giorni dalla presentazione
della comunicazione unica di cui al comma 1. Il Servizio
competente per le attività di amministrazione in materia
di artigianato, di cui all’articolo 7, provvede a far
conoscere alle imprese interessate l’avvio del
procedimento, perché presentino le proprie ragioni o gli
elementi integrativi entro il termine alle stesse
assegnato, comunque non inferiore a dieci giorni. Il
Servizio, esperiti gli accertamenti, decide in merito
entro sessanta giorni dalla presentazione della
comunicazione unica, trasmette nei successivi cinque
giorni la decisione all’impresa interessata, nonché agli
organi ed enti che hanno richiesto l’accertamento ed
alla Camera di commercio, affinché provveda agli
adempimenti di competenza.
ARTICOLO 4
Modificazioni e cancellazioni dall’Albo
1. Le imprese artigiane iscritte all’Albo sono tenute a
trasmettere entro trenta giorni dal verificarsi
dell’evento alla Camera di commercio, Ufficio del
Registro delle imprese, la comunicazione unica in ordine
a:
a) le modificazioni dei requisiti artigiani;
b) la cessazione dell’attività;
c) la perdita dei requisiti previsti dalla legge per
l’iscrizione.
2. In caso di omissione o ritardo della presentazione
della comunicazione unica per le modificazioni relative
ai requisiti ed alle condizioni dichiarate ed accertate
ai fini della modificazione o cancellazione dall’Albo
delle imprese artigiane, si applica la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma di
denaro da Euro 200,00 a Euro 1.000,00.
3. L’applicazione delle sanzioni amministrative ed i
relativi proventi spettano alle Camere di commercio nel
rispetto delle modalità e procedure della legge
regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina
dell’applicazione delle sanzioni amministrative di
competenza regionale).
ARTICOLO 5
Commissione regionale per l’artigianato
1. La Commissione regionale per l’artigianato è l’organo
di tutela e rappresentanza dell’artigianato ed ha sede
presso la Regione Emilia-Romagna.
2. La Commissione regionale per l’artigianato,
articolata anche in sezioni provinciali, è composta di
21 membri:
a) diciotto membri di comprovata esperienza nel settore
dell’artigianato, di cui 2 componenti per ciascuna delle
sezioni provinciali, designati per ciascuna Provincia
dalle organizzazioni artigiane risultanti più
rappresentative con riferimento agli esiti delle nomine
dei consigli delle Camere di Commercio;
b) due componenti designati dalle organizzazioni
artigiane più rappresentative in ambito regionale;
c) un rappresentante della Regione, esperto in materia
di artigianato, nominato dalla Giunta regionale.
3. La Commissione regionale per l’artigianato è
costituita con decreto del Presidente della Giunta
regionale e dura in carica cinque anni dalla data di
insediamento. Con il medesimo decreto sono nominati, tra
i componenti, il Presidente della Commissione ed il
Vicepresidente con funzioni vicarie.
4. La designazione dei componenti indicati al comma 2,
lettere a) e b), deve essere comunicata alla Regione
entro trenta giorni dalla relativa richiesta.
In caso di omessa designazione di alcuni membri nel
termine, il Presidente della Giunta regionale provvede
ugualmente alla costituzione della Commissione con i
componenti già designati e con il rappresentante della
Regione previamente nominato dalla Giunta regionale.
Così costituita, la Commissione opera ad ogni effetto e
viene integrata mano a mano che pervengano le
designazioni.
5. Non si provvede alla costituzione dell’organo quando
i componenti siano meno di tre. In tal caso la Giunta
regionale nomina il rappresentante della Regione con
compiti di Commissario straordinario, il quale esercita
le funzioni della Commissione fino alla ricostituzione
dell’organo, cui provvede il Presidente della Giunta
regionale a seguito delle prescritte designazioni.
6. I componenti decadono dall’ufficio in caso di perdita
dei requisiti personali e professionali. Alla
sostituzione dei componenti di cui al comma 2, lettere
a) e b), in caso di loro decadenza, dimissioni, revoca o
decesso, provvede il Presidente della Regione con
decreto, a seguito di designazione da parte delle
organizzazioni di cui al comma 2, lettere a) e b). Alla
sostituzione del rappresentante della Regione nella
Commissione regionale in caso di sua decadenza,
dimissioni, revoca o decesso, provvede la Giunta
regionale con deliberazione.
7. Ai componenti della Commissione regionale per
l’artigianato spettano i compensi e ogni altro
emolumento previsti per le commissioni individuate a
norma dell’articolo 1 della legge regionale 18 marzo
1985, n. 8 (Modificazioni alle leggi regionali n. 49 del
15 dicembre 1977 e n. 23 del 21 agosto 1981, relative ai
compensi e ai rimborsi spettanti ai componenti di organi
collegiali).
8. Al Presidente della Commissione ed al Vicepresidente,
od al Commissario di cui al comma 5, spettano le
indennità di funzione determinate ai sensi della legge
regionale 10 maggio 1982, n. 20 (Disciplina dei compensi
e dei rimborsi a favore dei componenti di organi di enti
ed aziende regionali).
9. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente
legge, la Regione provvede alla costituzione della
Commissione regionale per l’artigianato, di cui
all’articolo 5, e del Servizio competente per le
attività di amministrazione in materia di artigianato di
cui all’articolo 7.
ARTICOLO 6
Funzioni della Commissione regionale per l‘artigianato
1. La Commissione regionale per l‘artigianato espleta le
seguenti funzioni:
a) esprime pareri consultivi e formula proposte alla
Giunta regionale per l’emanazione di direttive nelle
quali sono definiti criteri omogenei per la tenuta
dell’Albo delle imprese artigiane e per la sua
armonizzazione con le procedure attinenti al Registro
delle imprese, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, della
legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del
sistema regionale e locale);
b) sulla base di segnalazione delle sezioni provinciali,
attiva la richiesta al Servizio competente per le
attività di amministrazione in materia di artigianato,
di cui all’articolo 7, di verifica delle iscrizioni o
modifiche nell’Albo delle imprese artigiane;
c) promuove forme di comunicazione stabili con le Camere
di Commercio e con Unioncamere regionale nel settore
dell’artigianato;
d) svolge attività di documentazione, di studio e
d’informazione, ed elabora periodiche indagini
conoscitive e rilevazioni statistiche sulla struttura,
le caratteristiche, le prospettive e le potenzialità
dell’artigianato in Emilia-Romagna, avvalendosi della
struttura organizzativa regionale che svolge funzioni di
osservatorio regionale dell’artigianato;
e) formula proposte alla Giunta, comprese quelle di tipo
promozionale, per la tutela, la valorizzazione e lo
sviluppo dell’artigianato, in particolare quello
artistico e tradizionale, anche attraverso le proposte
inerenti i progetti promozionali a favore
dell’artigianato di cui all’articolo 13;
f) elabora, insieme al Servizio regionale di cui
all’articolo 7, e presenta alla Giunta regionale un
rapporto annuale concernente le attività artigianali
della Regione Emilia-Romagna e i dati relativi
all’attività svolta.
2. I compiti di segreteria della Commissione sono svolti
da personale appartenente al Servizio Artigianato della
Regione.
ARTICOLO 7
Organo dell’Amministrazione regionale per l’artigianato
1. La Giunta Regionale istituisce il Servizio competente
per le attività di amministrazione in materia di
artigianato.
2. Il Servizio:
a) svolge tutte le funzioni previste dalle normative di
settore e conserva presso di sé l’Albo regionale delle
imprese artigiane;
b) decide in merito agli accertamenti richiesti dalla
Commissione regionale per l’artigianato o da altri
organi o enti interessati, sulla sussistenza dei
requisiti per la qualifica d’impresa artigiana;
c) attribuisce la qualifica d’impresa artigiana
svolgente lavorazioni artistiche tradizionali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001,
n. 288 (Regolamento concernente l’individuazione dei
settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali,
nonché dell’abbigliamento su misura) e ne dà
comunicazione all’Albo;
d) svolge, ove necessario, sopralluoghi e accertamenti
d’ufficio al fine di verificare la sussistenza dei
requisiti personali e professionali delle imprese
artigiane, nonché sui requisiti tecnici e professionali
richiesti dalle normative di settore per particolari
categorie di imprese artigiane.
ARTICOLO 8
Vigilanza
1. La Commissione regionale per l’artigianato è
sottoposta alla vigilanza
della Giunta regionale.
2. Nel caso in cui la Commissione, per dimissioni o
altra causa, sia nell’impossibilità di funzionare, il
Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario
straordinario che assume i poteri e le funzioni della
Commissione, con il compito di promuovere il ripristino
delle condizioni di regolare funzionamento. Qualora,
entro sei mesi dalla nomina, il Commissario non sia
stato in grado di ripristinare il regolare funzionamento
della Commissione, il Presidente della Giunta provvede
al rinnovo della Commissione, con le modalità previste
dalla presente legge.
ARTICOLO 9
Osservatorio regionale dell’artigianato
1. La Regione, allo scopo di acquisire gli elementi
informativi e conoscitivi utili alla definizione e
all’attuazione degli interventi per lo sviluppo e la
qualificazione dell’artigianato, nell’ambito della
qualificazione nel sistema delle imprese, promuove
un’attività permanente di rilevazione, di analisi e di
studio delle problematiche del settore, nell’ambito del
sistema statistico e del sistema informativo regionale
(SIR), mediante:
a) l’analisi dell’Albo delle imprese artigiane e delle
sue dinamiche in una banca dati informatizzata,
nell’ambito del SIR, e la raccolta e l’aggiornamento
delle principali informazioni sul settore, con
acquisizione sistematica di dati da fonti già
disponibili;
b) la valutazione dell’efficacia degli interventi
regionali in materia di artigianato;
c) la realizzazione d’indagini, ricerche, studi e
pubblicazioni su temi di particolare rilevanza per il
settore.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta
regionale può avvalersi di supporti e consulenze
esterne, nonché stipulare apposite convenzioni, in
particolare con Unioncamere e Camere di Commercio, enti
e istituzioni che abbiano competenze in materia di
artigianato e con le associazioni del settore.
ARTICOLO 10
Artigianato artistico, tradizionale e di qualità
1. La Regione tutela e promuove l’artigianato artistico,
tradizionale e di qualità, anche con riferimento al
decreto del Presidente della Repubblica n. 288 del 2001.
2. A tal fine la Regione sostiene:
a) la progettazione, organizzazione e realizzazione
d’iniziative promozionali per valorizzare le lavorazioni
artistiche e tradizionali anche attraverso lo
svolgimento di giornate dell’artigianato;
b) la realizzazione d’archivi, pubblicazioni, supporti
anche audiovisivi che cataloghino e documentino
l’evoluzione storica, le testimonianze, le tecniche
produttive ed i valori intrinseci dell’artigianato
artistico e tradizionale sulla base di programmi
concordati con la Commissione regionale di cui
all’articolo 5, nonché iniziative volte alla formazione
di nuove professionalità in questi campi;
c) la partecipazione a rassegne e manifestazioni di
carattere commerciale o culturale sia in Italia che
all’estero;
d) l’allestimento presso le strutture pubbliche o
private di conservazione di beni culturali, di spazi
idonei alla presentazione ed alla vendita di oggetti o
riproduzioni ispirati alle collezioni ivi esistenti;
e) l’acquisizione di attrezzature strettamente inerenti
alle lavorazioni artistiche e tradizionali;
f) ogni altra iniziativa volta alla valorizzazione
dell’artigianato artistico, tradizionale e di qualità.
3. Per l’attuazione delle azioni previste dal presente
articolo la Regione può intervenire, direttamente o
mediante la concessione di contributi sia di parte
corrente che in conto capitale, a favore delle imprese
artigiane che svolgono le attività previste al comma 1.
4. I criteri e le modalità di concessione sono stabiliti
dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 11
Nuove imprese artigiane e sostegno al ricambio
generazionale
1. La Regione, per le azioni di cui all’articolo 1,
comma 2, sostiene altresì le nuove imprese artigiane nel
territorio regionale, il ricambio generazionale e la
successione d’impresa per garantirne la continuità,
mediante le seguenti tipologie d’intervento:
a) sostegno per favorire la trasmissione d’impresa a
favore dei familiari del titolare, dei dipendenti, di
altri soggetti aventi i requisiti soggettivi per
l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane;
b) introduzione d’innovazioni tecnologiche,
organizzative, finanziarie;
c) sostegno ai processi di filiazione d’impresa volti a
favorire il ricambio generazionale nelle imprese
artigiane.
2. Per gli interventi previsti al comma 1 la Regione
sostiene in particolare studi di fattibilità, spese di
avviamento, spese per la formazione imprenditoriale e
manageriale, spese per l’acquisto di tecnologie
informatiche e telematiche e di primo impianto.
3. La Regione concede contributi sia di parte corrente
che in conto capitale per gli interventi elencati nel
comma 1, con criteri e modalità stabiliti dalla Giunta
regionale.
ARTICOLO 12
Strumenti di sostegno e di sviluppo dell’artigianato
1. La Regione, in coerenza con quanto previsto nella
legislazione regionale vigente, nel programma regionale
per le attività produttive e negli altri documenti di
programmazione regionale, promuove e sostiene:
a) lo sviluppo degli investimenti delle imprese
artigiane;
b) l’innovazione, la ricerca e la qualificazione delle
imprese artigiane anche sul piano ambientale e
organizzativo;
c) la promozione di iniziative per la capitalizzazione
delle imprese artigiane;
d) le reti d’impresa anche attraverso la certificazione
di qualità;
e) l’export e l’internazionalizzazione;
f) programmi per strutture e infrastrutture di rilievo
per lo sviluppo delle imprese artigiane nel territorio;
g) programmi per la qualificazione degli insediamenti
produttivi.
2. La Regione inoltre promuove e sostiene l’accesso al
credito delle impreseartigiane favorendo:
a) la costituzione di fondi regionali di garanzia,
controgaranzia e cogaranzia;
b) la costituzione di fondi rotativi finalizzati
all’erogazione di finanziamenti, anche agevolati;
c) la concessione di contributi per l’abbattimento dei
tassi di interesse praticati dal sistema finanziario e
del credito;
d) il sostegno al sistema dei Consorzi fidi regionale;
e) la stipula di convenzioni con il sistema finanziario
e del credito.
3. La Regione sostiene gli interventi per le imprese
artigiane previsti al presente articolo tramite la
concessione di contributi di parte corrente, in conto
interessi, e in conto capitale, i cui criteri sono
stabiliti dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 13
Progetti promozionali a favore dell’artigianato
1. La Regione, in coerenza con quanto previsto nella
programmazione regionale in materia di attività
produttive, contribuisce al finanziamento di progetti di
particolare interesse per la salvaguardia e la
promozione delle attività e della cultura artigiane, con
particolare riferimento allo sviluppo
dell’associazionismo economico, alla valorizzazione dei
prodotti e servizi artigiani, nonché dell’artigianato
artistico, tradizionale e di qualità.
2. Possono presentare i progetti di cui al comma 1 le
associazioni dell’artigianato maggiormente
rappresentative a livello regionale e le fondazioni e
associazioni giuridicamente riconosciute, aventi fra i
propri scopi la promozione dell’artigianato.
3. Per il finanziamento delle attività previste nei
progetti di cui al comma 1, la Giunta regionale approva
i criteri e le modalità di concessione, erogazione e
revoca dei benefici, le categorie di spesa ammissibili,
le modalità di presentazione delle domande e le misure
dei contributi.
4. Nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti
ai sensi del presente comma, la Giunta regionale approva
i progetti di cui al comma 1, i quali devono individuare
le problematiche del settore o del territorio, le
esigenze delle imprese che vi operano, gli obiettivi, i
tempi, le modalità ed i costi complessivamente previsti
per l’attuazione del progetto, i soggetti attuatori.
ARTICOLO 14
Qualificazione degli insediamenti
1. La Regione promuove la qualificazione degli
insediamenti delle imprese artigiane attraverso la
predisposizione ed il potenziamento delle infrastrutture
e dei servizi comuni, la realizzazione di infrastrutture
di rete per il miglioramento della qualità
energetico-ambientale e telematica dell’area.
2. Per tali interventi la Regione concede contributi
agli enti locali in conto capitale o in conto interessi.
ARTICOLO 15
Aiuti di Stato
1. Gli atti adottati in attuazione degli articoli 11, 12
e 13 che prevedano l’attivazione di interventi
configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi
in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto
previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono
oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
ARTICOLO 16
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri finanziari derivanti dall’applicazione
della presente legge l’Amministrazione regionale fa
fronte con l’istituzione o la modificazione di apposite
unità previsionali di base e relativi capitoli del
bilancio regionale che saranno dotati della necessaria
disponibilità in sede di approvazione della legge
annuale di bilancio, a norma dell’articolo 37 della
legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento
contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione
delle l.r. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
ARTICOLO 17
Disposizioni finali e transitorie
1. Sono abrogate:
a) la legge regionale 29 ottobre 2001, n. 32 (Disciplina
degli organi di rappresentanza e tutela
dell’artigianato);
b) la legge regionale 16 maggio 1994, n. 20 (Norme per
la qualificazione dell’impresa artigiana).
2. La Commissione regionale per l’artigianato e le
Commissioni provinciali per l’artigianato di cui
rispettivamente agli articoli 5 e 2 della legge
regionale n. 32 del 2001 sono prorogate fino alla data
di costituzione della Commissione regionale e del
Servizio competente per le attività di amministrazione
in materia di artigianato di cui alla presente legge. A
decorrere dalla medesima data trova applicazione la
disciplina per l’iscrizione, modifica e cancellazione
nell’Albo delle imprese artigiane o alla separata
sezione, ai sensi dell’articolo 3 della presente legge.
3. Le procedure relative alla concessione ed alla
liquidazione dei contributi previste dall’articolo 5,
commi 4 e 5, della legge regionale n. 32 del 2001, in
corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, continuano ad essere disciplinate fino alla loro
conclusione dalle disposizioni della legge regionale n.
32 del 2001.
4. I rapporti derivanti dall’applicazione della legge
regionale n. 20 del 1994, in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge, continuano ad essere
disciplinati fino alla loro conclusione dalle
disposizioni della legge regionale n. 20 del 1994.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 9 febbraio 2010
VASCO ERRANI |