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Il
Consiglio regionale ha
approvato
Il
Presidente della Giunta regionale
Promulga
la seguente legge
ARTICOLO
1
Istituzione del Parco regionale, finalità e obiettivi
gestionali
1. Con la presente legge è istituito il Parco regionale
fluviale del Trebbia. Il perimetro del Parco ricade
nell’ambito territoriale dei Comuni di Calendasco,
Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Piacenza, Rivergaro,
Rottofreno ed è individuato dalla carta allegata alla
presente legge.
2. Le finalità istitutive del Parco sono:
a) conservazione della biodiversità, attraverso la
tutela dell’insieme delle specie animali e vegetali, dei
sistemi ecologici e degli habitat naturali e
seminaturali;
b) tutela e ricostituzione degli equilibri idraulici e
dei sistemi idrogeologici;
c) tutela e riqualificazione del paesaggio e dei valori
storico-culturali del territorio;
d) recupero di aree marginali e di ambienti degradati;
e) applicazione di metodi di gestione o di restauro
ambientale idonei a realizzare un’integrazione tra uomo
e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei
valori antropici, archeologici,
storici e architettonici e delle attività
agro-silvo-pastorali e tradizionali;
f) qualificazione e promozione delle attività economiche
e dell’occupazione locale basate su un uso
sostenibile delle risorse naturali;
g) realizzazione di programmi di studio e di ricerca
scientifica, con particolare riguardo alla presenza e
all’evoluzione degli ambienti naturali e delle specie
animali e vegetali, della vita e dell’attività dell’uomo
nel loro sviluppo storico;
h) valorizzazione del rapporto uomo-natura, anche
mediante l’incentivazione di attività culturali,
educative, del tempo libero collegate alla fruizione
ambientale sostenibile.
3. Costituiscono obiettivi gestionali del Parco:
a) la ricerca scientifica in campo naturalistico, in
particolare quella connessa alla conoscenza del
patrimonio naturale, e la ricerca scientifica in campo
storico ed archeologico;
b) il monitoraggio continuo delle componenti naturali
presenti nell’area con particolare riferimento alle
dinamiche vegetazionali ed allo stato di conservazione
delle specie animali e vegetali;
c) la gestione dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti
all’interno del territorio del Parco;
d) il recupero dell’alveo del fiume e delle sue
pertinenze ad una condizione di naturalità e
funzionalità ecologica;
e) la tutela e la valorizzazione delle emergenze
ambientali attraverso il mantenimento o il recupero
delle attività tradizionali controllate e la promozione
delle attività agricole eco-compatibili, tipiche e di
qualità;
f) il monitoraggio costante delle popolazioni di fauna,
con particolare riferimento alle specie potenzialmente
dannose per l’agricoltura, per attuare sistemi per la
prevenzione e la minimizzazione dei danni alla colture e
per programmare gli eventuali interventi di controllo e
contenimento numerico volti ad attenuare gli effetti
delle popolazioni selvatiche sulle colture;
g) la razionalizzazione dell’attività estrattiva e la
riqualificazione degli ambiti interessati dalle
coltivazioni di cava, dagli impianti di trasformazione e
dalla viabilità di servizio, al fine di recuperare
progressivamente all’originaria naturalità le fasce di
pertinenza fluviale;
h) la riqualificazione ambientale, naturalistica e
paesaggistica dei luoghi degradati o dismessi da
precedenti attività;
i) la promozione dello sviluppo sociale, economico e
culturale delle popolazioni residenti;
j) la promozione della conoscenza della ricca e
particolare storia naturale e antropica del fiume
Trebbia e del territorio circostante, come elemento
centrale delle politiche pubbliche e della fruizione
diffusa;
k) la realizzazione di strutture per la divulgazione,
l’informazione e l’educazione ambientale rivolte ai
cittadini residenti ed ai visitatori;
l) la realizzazione e la manutenzione di percorsi per la
fruizione responsabile e sostenibile;
m) la promozione di specifici accordi tra l’Ente di
gestione e gli altri Enti locali al fine della
semplificazione delle procedure autorizzative, in
particolare per le attività delle aziende agricole
presenti all’interno del territorio del Parco, ivi
compresa la valutazione di incidenza ai sensi della
direttiva 92/43/CE del Consiglio del 21 maggio 1992
relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
ARTICOLO 2
Strumenti di pianificazione e di attuazione
1. Il Piano territoriale del Parco è disciplinato ai
sensi delle relative disposizioni della legge regionale
17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e
della gestione del sistema regionale delle aree naturali
protette e dei siti della Rete Natura 2000).
2. In particolare, costituiscono strumenti attuativi del
Parco, ai sensi della legge regionale n. 6 del 2005:
a) gli eventuali progetti di intervento
particolareggiato;
b) il Regolamento del Parco;
c) il Programma triennale di tutela e valorizzazione.
ARTICOLO 3
Ente di gestione
1. L’Ente di gestione del Parco è un Consorzio
obbligatorio costituito tra la Provincia di Piacenza, i
Comuni di Calendasco, Gazzola, Gossolengo, Gragnano,
Piacenza, Rivergaro e Rottofreno. Al Consorzio possono
aderire eventuali altri Comuni che abbiano interesse
alla gestione del Parco medesimo ai sensi dell’articolo
18, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2005.
2. La Giunta regionale approva l’atto di costituzione
dell’Ente di gestione sulla base di una proposta
formulata dalla Provincia di Piacenza.
3. Per quanto concerne la costituzione, il funzionamento
e l’attività dell’Ente di gestione si applicano le norme
della legge regionale n. 6 del 2005.
ARTICOLO 4
Zonizzazione
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
e fino all’approvazione del Piano territoriale del
Parco, l’area del Parco, individuata nella carta
allegata alla presente legge, viene suddivisa in tre
zone:
a) Zona B, di protezione generale: area ad elevata
naturalità, non sempre in equilibrio a causa degli usi
plurimi delle risorse naturali, articolata in due
sottozone:
1. B1, area del sistema fluviale: comprende alveo e
pertinenze del fiume Trebbia con ampio greto fluviale
impostato sulla conoide del fiume con alveo attivo a
rami anastomizzati; presenza di pozze
e raschi, di terrazzi fluviali del gretoconsolidato, di
foreste riparie, e delle morfologie tipiche delle
confluenze nel fiume Po, con porzione di alveo a
sabbioni; ospita numerosi habitat d’interesse
comunitario: forme vegetazionali degli alvei fluviali:
arbustiva pioniera e legnosa, erbacea, nitrofila
annuale; vegetazione pioniera a sedum, praterie
semiaride, formazioni riparie a pioppi e salici e lembi
di ontaneti; la fauna ittica è
caratterizzata da specie d’interesse comunitario e
localmente rare, è sito di nidificazione, svernamento e
rotta migratoria per avifauna di interesse
conservazionistico (comunitario, regionale e locale)
legata agli ambienti dei prati aridi, dei greti
arbustati fluviali e delle zone umide temporanee;
2. B2, area del bosco di Croara: bosco maturo di
latifoglie mesofile, ricadente nell’ambito del
Physospermo-Quercetum petraeae, condizione relittuale
nella fascia pedecollinare regionale; presenza di radure
intercluse nel bosco;
b) Zona C, di protezione e di valorizzazione
agro-ambientale: ospita principalmente aree agricole;
presenti anche aree degradate da naturalizzare e l’area
militare denominata “Polveriera di Gossolengo”;
c) Zona D, comprendente il tessuto urbano e
urbanizzabile: presenza marginale di aree urbane, con i
piccoli centri di Rivalta e Cisiano di sotto, presenza
di un Golf club all’interno della frazione Croara.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
e fino all’approvazione del Piano territoriale del
Parco, alle zone suddette si aggiunge, non ricompresa
nel perimetro del Parco, l’Area Contigua, che interessa
porzioni di territorio a prevalente uso agricolo.
Nell’Area Contigua ricadono anche poli estrattivi e
impianti per la lavorazione degli inerti. Si intendono
inoltre appartenenti all’Area Contigua: le
infrastrutture viabilistiche, statali, regionali,
provinciali e comunali, con l’esclusione delle strade
vicinali e arginali; sono in essa comprese inoltre le
infrastrutture ferroviarie di attraversamento delle aree
di parco, esistenti o previste da progetti già approvati
alla data di entrata in vigore della presente legge, e,
nel caso di infrastrutture sopraelevate sull’alveo, le
strutture di sostegno, nonché le aree interessate da
interventi di
sistemazione e ammodernamento delle infrastrutture
medesime.
ARTICOLO 5
Disposizioni generali per la gestione del Parco
1. Per quanto riguarda le attività istituzionali del
ministero della difesa valgono le disposizioni di cui
alla legge 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova
regolamentazione delle servitù militari) e al decreto
legislativo 29 novembre 1997, n. 464 (Riforma
strutturale delle Forze armate, a norma dell’articolo 1,
comma 1, lettere a), d) ed h) della legge 28 dicembre
1995, n. 549).
2. L’esercizio dell’attività venatoria in Area Contigua
è organizzato in collaborazione con l’Ambito
Territoriale di Caccia (ATC) interessato.
3. Qualora l’Area Contigua ricada in Zone di Protezione
Speciale, si applicano, se più restrittive, le misure di
conservazione adottate ai sensi dei provvedimenti
attuativi dell’articolo 1, comma 1226, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2007)
4. E’ comunque vietato l’esercizio venatorio da
appostamento fisso e il prelievo in deroga di cui
all’articolo 9 della Direttiva del Consiglio delle
Comunità europee n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979
concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
5. Nelle Aree Contigue, il Piano territoriale del Parco,
tenuto conto della pianificazione provinciale di settore
e fatte salve le potenzialità dei giacimenti definite
dal Piano infraregionale delle attività estrattive (PIAE),
stabilisce indirizzi e direttive nei confronti dei
Comuni ai fini della redazione dei Piani delle attività
estrattive comunali (PAE).
6. Per l’assetto finale delle aree interessate da
attività estrattiva in Area Contigua, sino all’entrata
in vigore della legge regionale di riordino in materia
di attività estrattive, vale quanto segue:
a) le aree, comprese all’interno di ogni polo estrattivo
nella fascia più prossima all’alveo del fiume secondo le
disposizioni del PIAE vigente alla data di entrata in
vigore della presente legge, saranno ricomprese
automaticamente in zona B1, previo idoneo restauro
naturalistico e paesaggistico;
b) le aree ricadenti nella rimanente porzione di ogni
polo estrattivo saranno ricomprese automaticamente in
zona C e il recupero a fini agricoli potrà avvenire a
condizione che venga assicurata una copertura vegetale
naturale pari ad almeno il 6% dell’area complessiva.
7. In tutte le zone del parco e nell’Area Contigua è
vietata la realizzazione di nuove discariche o di nuovi
impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, nonché
l’ampliamento di quelli esistenti in termini di
superficie, fatta salva la possibilità, in area
contigua, di effettuare attività di recupero e/o di
trattamento finalizzato al recupero, negli impianti che
alla data di entrata in vigore della presente legge
siano esistenti, in corso di realizzazione ovvero
previsti nei vigenti strumenti di pianificazione; sono
inoltre consentite le attività di smaltimento e recupero
rifiuti relative alla gestione delle attività estrattive
secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 30
maggio 2008, n. 117 (Attuazione della Direttiva
2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle
industrie estrattive e che modifica la Direttiva
2004/35/CE).
8. I Piani ed i Regolamenti degli Enti pubblici
territorialmente interessati dal Parco, nonché le loro
varianti, unitamente ai programmi relativi ad
interventi, impianti ed opere da realizzare all’interno
del territorio del Parco e nelle aree ad esso contigue,
al di fuori delle zone D, sono sottoposti, prima della
loro approvazione da parte degli Enti competenti, al
parere di conformità dell’Ente di gestione rispetto alle
finalità istitutive e alle Norme di salvaguardia di cui
alla presente legge. Trascorsi sessanta giorni dalla
richiesta, il parere medesimo si intende rilasciato.
Nell’ambito di tale procedura sono anche stabiliti, nel
rispetto delle direttive di cui all’articolo 40, comma
4, della legge regionale n. 6 del 2005, gli interventi
per i quali è previsto il rilascio del nulla-osta di cui
al comma successivo.
9. Gli Enti competenti al rilascio di titoli abilitativi
o atti autorizzativi o atti di assenso comunque
denominati sono tenuti a trasmettere preventivamente
all’Ente di gestione del Parco i progetti relativi agli
interventi ammessi dalle presenti norme di salvaguardia
per le diverse zone per l’acquisizione del nulla-osta di
cui all’art. 40 della legge regionale n. 6 del 2005.
L’Ente di gestione del Parco, tranne che per le zone D
dove non è dovuto, rilascia il nulla-osta motivato entro
il termine di sessanta giorni dalla richiesta, oltre il
quale il nulla-osta deve intendersi rilasciato
positivamente. L’Ente di gestione, entro sessanta giorni
dalla richiesta, può rinviare, per una sola volta, di
ulteriori trenta giorni i termini per il rilascio del
nulla-osta.
ARTICOLO 6
Norme di salvaguardia
1. Fermo quanto stabilito ai precedenti articoli 4 e 5,
dalla data di entrata in vigore della presente legge e
fino all’approvazione del Piano territoriale del Parco,
fermi restando eventuali vincoli maggiormente
restrittivi, si applicano, con riferimento alla
zonizzazione, le norme di salvaguardia stabilite dal
presente articolo.
2. Nella zona B suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e
fauna sono rigorosamente protetti e sono vietate le
seguenti attività:
a) l’attività venatoria;
b) la circolazione motorizzata ad eccezione della
circolazione funzionale allo svolgimento delle attività
agro-silvo-pastorali e dei mezzi autorizzati;
c) le attività estrattive;
d) il sorvolo a bassa quota con mezzi aerei ed
elicotteri, fatte salve le operazioni di soccorso ed
emergenza;
e) l’accensione di fuochi;
f) il campeggio libero;
g) la bonifica delle zone umide;
h) l’immissione di specie alloctone;
i) l’eliminazione della vegetazione autoctona, se non
finalizzata alla ricomposizione degli elementi naturali
e alla sicurezza idraulica;
j) la modifica o l’alterazione del sistema idraulico
sotterraneo;
k) la costruzione di nuove opere edilizie, gli
ampliamenti degli edifici esistenti e l’esecuzione delle
opere di trasformazione del territorio non
specificatamente rivolte alla tutela dell’ambiente e del
paesaggio;
l) fatto salvo quanto disposto dal comma 11, la
realizzazione di nuove strade e piste nonché
l’ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione delle
piste temporanee per la gestione idraulica e la
protezione civile, per le quali è d’obbligo l’immediato
ripristino dello stato dei luoghi al termine
dell’utilizzo.
3. Nelle zone B valgono le seguenti norme:
a) nella zona B1 le opere in alveo e gli interventi
idraulici sono ammessi esclusivamente sulla base di
piani, programmi e progetti disposti dalle autorità
preposte e nel rispetto delle normative
vigenti in materia di tutela delle acque, sicurezza
idraulica, salvaguardia delle caratteristiche naturali
dell’alveo e mantenimento della varietà e molteplicità
delle biocenosi fluviali e riparie;
b) nella zona B2 l’attività forestale è consentita
compatibilmente con le esigenze di salvaguardia
ambientale e comunque entro i limiti e le modalità
previsti dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia
Forestale vigenti;
c) nelle radure della zona B2 sono ammessi l’allevamento
e il pascolo allo stato brado;
d) sul patrimonio edilizio esistente vengono consentiti
esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, di restauro scientifico nonché di
restauro e risanamento conservativo secondo le
definizioni di cui alle lettere a), b), c) e d)
dell’Allegato alla legge regionale 25 novembre 2002, n.
31 (Disciplina generale dell’edilizia), ivi compresi gli
interventi per
l’adeguamento alle norme vigenti in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche, senza
modifiche di destinazione d’uso tranne nei casi in cui
siano strettamente finalizzate al sostegno
delle attività agricole esistenti o alla gestione del
Parco, fatte salve eventuali disposizioni più
restrittive dettate dagli strumenti urbanistici di
ciascun Comune interessato.
4. Nella zona C sono permesse le attività agricole,
forestali, zootecniche ed altre attività compatibili con
le finalità istitutive del Parco e sono vietate le
seguenti attività:
a) l’attività venatoria;
b) le attività estrattive;
c) il sorvolo a bassa quota con mezzi aerei ed
elicotteri, fatte salve le operazioni di soccorso ed
emergenza;
d) il campeggio libero;
e) la bonifica delle zone umide;
f) la costruzione di nuove opere edilizie non funzionali
all’esercizio delle attività agrituristiche e
agro-forestali compatibili con la valorizzazione dei
fini istitutivi del Parco.
5. Nella zona C sono ammesse le seguenti attività:
a) l’allevamento zootecnico, se funzionalmente connesso
con l’attività agricola ed esclusivamente di tipo non
intensivo, nel rispetto delle norme ambientali ed
igienico-sanitarie vigenti;
b) lo spandimento dei reflui zootecnici, nel rispetto
delle norme vigenti in materia;
c) sul patrimonio edilizio esistente, gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro
scientifico, di restauro e risanamento conservativo
nonché quelli di ristrutturazione edilizia secondo le
definizioni di cui alle lett. a), b), c), d) e f)
dell’Allegato alla legge regionale n. 31 del 2002, ivi
compresi gli interventi per l’adeguamento alle norme
vigenti in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche, anche con mutamento di destinazione
d’uso, fatte salve eventuali disposizioni più
restrittive dettate dagli strumenti urbanistici di
ciascun Comune;
d) nuovi interventi edilizi funzionali all’esercizio
delle attività agricole e delle attività connesse alla
multifunzionalità delle aziende agricole ed alla
differenziazione del reddito, purché compatibili con le
finalità istitutive del Parco, qualora se ne dimostri il
reale fabbisogno tramite un Piano di sviluppo aziendale,
nel rispetto delle norme vigenti degli strumenti
urbanistici comunali;
e) interventi di manutenzione, ammodernamento ed
adeguamento igienico degli impianti tecnologici
comunali.
6. In attesa del Piano territoriale del Parco, che
definirà limiti e condizioni alle trasformazioni urbane,
nelle zone D e in Area Contigua valgono le prescrizioni
degli strumenti urbanistici dei Comuni interessati.
7. Nel periodo compreso tra l’istituzione del Parco e
l’entrata in vigore del regolamento di settore di cui
all’articolo 38 della legge regionale n. 6 del 2005,
l’attività venatoria in Area Contigua è
consentita esclusivamente sui terreni non ricompresi in
istituti di protezione provinciali vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge ed è disciplinata
dal Piano Faunistico Venatorio
provinciale e dai relativi calendari venatori,
applicando le seguenti limitazioni:
a) per ogni stagione venatoria la caccia non potrà
essere svolta successivamente al 31 dicembre, eccetto la
caccia di selezione agli ungulati;
b) la caccia potrà essere svolta solo in tre giornate
fisse a settimana individuate preventivamente dall’ATC
interessato;
c) il territorio ricadente in Area Contigua contribuisce
alla capienza complessiva dell’ATC con un numero di
cacciatori determinato dal valore dell’indice di densità
venatoria, individuato annualmente per l’ATC dalla
Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 8 della
legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per
la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio
dell’attività venatoria), ridotto di un decimo.
8. Fatte salve le disposizioni legislative vigenti in
materia, nella zona C del Parco e nell’Area Contigua le
manifestazioni cinofile di carattere nazionale e
internazionale riconosciute dall’Ente Nazionale della
Cinofilia Italiana sono ammesse, ad esclusione del
periodo dal 1 aprile e il 31 luglio di ogni anno, a
condizione che tempi e modi di attuazione non
contrastino con le finalità istitutive del Parco.
9. Sino all’approvazione del Piano Territoriale del
Parco, nell’Area Contigua sono consentite le attività
estrattive secondo quanto previsto e prescritto dalla
pianificazione provinciale e comunale di settore, nel
rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
a) è consentito portare a termine le attività estrattive
in atto sino ad esaurimento delle potenzialità
pianificate;
b) per i comparti estrattivi con volumetrie residue
inseriti nei poli di Piano comunale delle attività
estrattive (PAE) per i quali non sia ancora stata
conclusa la procedura di VIA, all’interno della
conferenza di servizi di cui all’articolo 18, comma 6,
della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina
della procedura di valutazione dell’impatto ambientale),
dovrà essere acquisito il
nulla-osta dell’Ente di gestione del Parco;
c) i nuovi strumenti di pianificazione settoriale e le
loro varianti, prima della loro approvazione, sono
sottoposti, ai sensi dell’articolo 39 della legge
regionale n. 6 del 2005, al parere di conformità
dell’Ente di gestione del Parco.
10. Non è ammesso l’insediamento di nuovi impianti fissi
di trasformazione di inerti nell’ambito del parco e
nelle Aree Contigue. Gli impianti previsti dal PIAE
vigente alla data di entrata in vigore della presente
legge, compresi gli impianti di produzione di
conglomerati bituminosi e di calcestruzzi, sono ammessi
in Area Contigua alle condizioni stabilite dal PIAE
stesso. Al termine dell’attività, le aree occupate dagli
impianti classificati quali non compatibili dal PIAE,
nonché le porzioni incompatibili degli altri impianti,
dovranno essere incluse in zona B del Parco. Nelle Aree
Contigue e internamente ai poli estrattivi potranno
essere utilizzate nuove attrezzature mobili, come
definite dalla pianificazione di settore, collegate alle
cave in esercizio, da smantellare ad esaurimento
dell’attività.
11. E’ fatta salva la viabilità di servizio agli
impianti di trasformazione esistenti e alle attività di
cava, compresa la viabilità demaniale lungo fiume,
all’interno del territorio del Parco e nell’Area
Contigua; non potranno essere attivati ulteriori
collegamenti viabilistici salvo quelli finalizzati a
limitare il disturbo all’ambiente e a ridurre il
percorso dei mezzi adibiti al trasporto del materiale
estratto, dalle cave ai cantieri. Tali nuovi tracciati
sono sottoposti al nulla-osta di cui all’articolo 40
della legge regionale n. 6 del 2005 da parte dell’Ente
di gestione del Parco e smantellati al termine dei
lavori con il ripristino dei luoghi alle condizioni
originarie. Al fine di ridurre l’impatto della viabilità
in esercizio, in sede di rinnovo delle concessioni in
essere al momento di entrata in vigore della presente
legge, devono essere previsti interventi di
riqualificazione attraverso la riduzione delle esistenti
sezioni stradali e il ripristino delle fasce laterali.
ARTICOLO 7
Misure di incentivazione, sostegno e promozione per la
conservazione e la valorizzazione delle risorse
naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del
territorio
1. Per il perseguimento delle finalità istitutive e il
raggiungimento degli obiettivi gestionali del Parco,
l’ente di gestione, in cooperazione con la Regione e gli
enti territorialmente interessati, promuove misure di
incentivazione, sostegno e promozione per la
conservazione e la valorizzazione delle risorse
naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del
territorio, ed in particolare:
a) valorizzazione delle produzioni tipiche e locali del
parco tramite l’organizzazione di circuiti, vetrine per
la commercializzazione e la produzione di materiale
informativo specifico inerente il patrimonio vitale
della diversità rurale, ambientale e culturale
costituito dai prodotti agroalimentari del territorio,
dei relativi luoghi e tecniche di produzione;
b) sostegno alla vendita diretta dei prodotti agricoli
attraverso l’istituzione, ai sensi dell’articolo 33
della legge regionale n. 6 del 2005, di nuovi posteggi,
in numero superiore a quanto stabilito dall’articolo 6
della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per
la disciplina del commercio su aree pubbliche in
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114), riservati esclusivamente agli agricoltori le cui
aziende siano ubicate all’interno del perimetro
dell’area protetta dove ha sede il mercato e che vendano
esclusivamente i propri prodotti;
c) supporto alle aziende agricole operanti nel Parco e
nell’Area Contigua per la realizzazione di interventi
strutturali, strategici per la lavorazione e
commercializzazione dei prodotti di qualità delle
aziende stesse;
d) sostegno delle possibili misure ed azioni per lo
sviluppo aziendale sulla base del censimento delle
aziende agricole, finalizzato ad individuarne l’attuale
stato e le vocazioni, anche mediante l’elaborazione di
specifiche strategie aziendali per lo sviluppo delle
diverse attività integrative del reddito agrario,
connesse all’istituzione del Parco, con indicazione
delle politiche da avviarsi da parte del parco e con
individuazione delle aziende particolarmente vocate allo
sviluppo di tali attività integrative;
e) informazione e assistenza per facilitare l’adesione
delle aziende interessate alle misure previste dal Piano
Regionale di Sviluppo Rurale e da altre fonti di
finanziamento in campo agricolo;
f) sostegno delle aziende impegnate nell’agricoltura
biologica, di quelle vocate alle produzioni tipiche,
tradizionali e di qualità, con incoraggiamento delle
azioni di conservazione della biodiversità delle specie
vegetali ed animali di interesse agricolo;
g) coinvolgimento delle aziende agricole nelle attività
di conservazione diretta degli habitat naturali, degli
ambienti seminaturali associati all’uso agricolo, di
rinaturalizzazione, di manutenzione dei sentieri e delle
strutture di fruizione dell’area protetta e di
ripristino di elementi di elevato valore paesaggistico o
conservazionistico;
h) incentivazione di pratiche colturali eco-compatibili
e tecniche agro-forestali che favoriscono la tutela
della biodiversità, in particolare con mantenimento dei
prati aridi, trasformazione dei
seminativi in prati stabili, utilizzo di coltivazioni
poco idroesigenti, messa a riposo a lungo termine dei
seminativi allo scopo di creare zone umide, prati umidi,
complessi macchia-radura e prati gestiti principalmente
per la flora e la fauna selvatica nelle superfici
agricole residue all’interno delle aree esondabili,
lungo le fasce destinate a corridoi ecologici e ai
margini delle zone umide già esistenti;
i) incentivazione alla creazione di sistemi e bacini di
fitodepurazione delle acque e di eco-filtri naturali
(quali siepi, filari e boschetti) e applicazione delle
migliori pratiche di corretta fertilizzazione dei suoli,
al fine della riduzione dei nitrati immessi nelle acque
superficiali nell’ambito di attività agricole;
j) promozione e sostegno per il ripristino e la
conservazione degli spazi naturali e semi-naturali
tipici degli elementi dell’agro-ecosistema (filari
alberati, siepi, fossati, canalette di scolo e di
irrigazione, depressioni, stagni, prati, ecc.) e per la
gestione dei bordi degli appezzamenti coltivati e dei
fossi di scolo secondo modalità compatibili con la
riproduzione della fauna selvatica;
k) incentivazione della pratica delle coltivazioni a
perdere per l’alimentazione della fauna selvatica;
l) promozione di modalità di sfalcio dei foraggi non
impattanti sui siti riproduttivi della fauna selvatica
(in particolare avifauna);
m) promozione di interventi di salvaguardia e
miglioramento dei
soprassuoli delle aree forestali per accrescerne i
caratteri di naturalità e di biodiversità;
n) promozione del recupero, della tutela e della
valorizzazione dei patrimonio immobiliare
storico-culturale del mondo rurale con finalità
collettive, turistico-culturali e di servizio e sostegno
della popolazione rurale;
o) sostegno e incentivazione allo svolgimento di
attività di educazione ambientale e di visita presso le
aziende agrituristiche e fattorie didattiche.
ARTICOLO 8
Sorveglianza territoriale e sanzioni
1. L’attività di sorveglianza territoriale e le sanzioni
sono disciplinate dagli articoli 55 e 60 della legge
regionale n. 6 del 2005.
ARTICOLO 9
Norme transitorie e finali
1. Per l’anno 2010, al fine di agevolare la costituzione
dell’Ente di gestione del Parco, è assegnato alla
Provincia un contributo forfetario, stabilito dalla
Giunta regionale nell’ambito dei criteri di riparto per
le spese di gestione delle aree protette regionali,
sulla base di un programma approvato dagli enti locali
territorialmente interessati.
2. Fino a quando l’Ente di gestione non si sarà dotato
di proprio personale o di personale comandato o
distaccato dagli Enti consorziati e dalla Regione, per
il rilascio dei nulla-osta e dei pareri di conformità di
propria competenza potrà avvalersi del personale degli
Enti consorziati, previa sottoscrizione di apposita
convenzione.
3. L’Ente di gestione del Parco, d’intesa con la
Provincia, ed in collaborazione con gli Ambiti
Territoriali di Caccia interessati, attua un costante
monitoraggio delle dinamiche qualitative e quantitative
delle popolazioni di fauna selvatica nelle zone B e C
del Parco e, sulla base dei dati acquisiti, elabora e
realizza Piani di gestione faunistici volti al controllo
delle specie eventualmente in soprannumero, per
mantenere un equilibrato assetto degli habitat naturali
e per diminuire l’impatto sui coltivi da parte della
fauna selvatica presente. Nella procedura di adozione
dei piani suddetti l’Ente di gestione è tenuto ad
acquisire il parere favorevole dell’Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale ai sensi
dell’articolo 37 della legge regionale n. 6 del 2005.
4. Fino all’approvazione del Piano territoriale del
Parco, la pesca e la raccolta di funghi epigei, tartufi
e altri prodotti spontanei avvengono con le modalità e
nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti e secondo la
regolamentazione predisposta dagli Enti delegati.
5. Per gli aspetti non disciplinati dalla presente legge
si fa rinvio alla legge regionale n. 6 del 2005.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 4 novembre 2009
VASCO ERRANI
ALLEGATO 1
ALLEGATO CARTOGRAFICO (DI CUI ALL'ART. 4) DEL PARCO
REGIONALE FLUVIALE DELTREBBIA
L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito – E’
consultabile all’indirizzo:
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/stampa/stampepdf/leggiV/lr-er-2009-19_1.pdf |