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Il
Consiglio regionale ha
approvato
Il
Presidente della Giunta regionale
Promulga
la seguente legge
ARTICOLO
1
FinalitàTITOLO I
NORME GENERALI
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, e
con provvedimenti ad essa collegati e successivi, attua
la legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di
Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo,
Sant’Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e
loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna,
nell’ambito della provincia di Rimini, ai sensi
dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione),
al fine di garantire continuità sia nell’erogazione dei
servizi sia nello svolgimento dei procedimenti dei
livelli istituzionali interessati.
2. Gli adempimenti di competenza della Regione
Emilia-Romagna, in conformità all’articolo 2, comma 1,
della legge n. 117 del 2009, ove richiedano il concorso
dei diversi livelli istituzionali, sono attuati d’intesa
tra la Regione stessa, la Regione Marche, le Province e
gli altri enti interessati, nonché il Commissario. Gli
accordi possono riguardare, altresì, enti ed aziende
strumentali facenti capo alle rispettive regioni
interessate.
ARTICOLO 2
Atti ricognitivi
1. Il Presidente della Giunta regionale, in attuazione
dell’articolo 1, comma 1, adotta decreti ricognitivi
degli interventi che la Regione deve porre in essere al
fine di attuare compiutamente il processo di
aggregazione.
2. Gli interventi sono individuati, graduandone le
priorità, con particolare riguardo all’esigenza di
tutelare l’incolumità pubblica, la salute dei cittadini
e gli altri interessi primari dei cittadini interessati
e con l’obiettivo di garantire parità di accesso alle
prestazioni per la nuova popolazione residente della
Regione Emilia-Romagna.
3. Gli atti di ricognizione sono finalizzati, altresì, a
fornire supporto al Commissario nello svolgimento delle
attività e nel rispetto dei tempi previsti dalla legge
n. 117 del 2009 e sono adottati sentiti i Comuni di cui
all’articolo 1, comma 1, oltre agli altri livelli
istituzionali interessati.
4. I suddetti atti di ricognizione, ferme restando, ove
necessario, ulteriori norme regionali di adeguamento,
hanno ad oggetto:
a) la ricognizione degli effetti già integralmente
prodotti dalla legge n. 117 del 2009 all’atto della sua
entrata in vigore, che richiedono solo misure operative
concrete, al fine di garantire la continuità delle
prestazioni e dei procedimenti, ed in particolare la
precisa individuazione degli uffici e degli altri enti
subregionali competenti;
b) l’indicazione dei casi nei quali gli effetti prodotti
dalla legge n. 117 del 2009 richiedono necessariamente
atti della Regione o di altri enti o aziende regionali o
l’emanazione o l’adeguamento di atti amministrativi
programmatori o generali, che rappresentano il
presupposto degli atti di natura autorizzatoria e
abilitativa;
c) l’individuazione dei provvedimenti autorizzatori e
abilitativi che, prossimi alla scadenza, si ritiene
debbano essere rinnovati sulla base della disciplina
della Regione Marche;
d) l’individuazione dei provvedimenti autorizzatori,
abilitativi e delle certificazioni ad efficacia
permanente che si ritiene debbano essere adeguati alla
disciplina della Regione Emilia-Romagna entro un termine
da stabilire;
e) l’individuazione delle procedure di ammissione ad
ogni forma di incentivazione e finanziamento, anche di
derivazione comunitaria, al fine di adeguarne i
contenuti ed i tempi alla programmazione regionale e con
la finalità di garantire la parità di accesso a tali
misure con la popolazione già residente in
Emilia-Romagna;
f) l’individuazione degli atti di programmazione e
pianificazione che devono essere assoggettati
gradualmente alla disciplina legislativa regionale, con
priorità per gli atti di pianificazione sovraordinati;
g) l’individuazione, in raccordo con la Regione Marche,
dei casi in cui la definizione delle situazioni richiede
adempimenti congiunti delle Regioni Marche ed
Emilia-Romagna, delle Province di Rimini e di Pesaro e
Urbino e del Commissario, promuovendo la sottoscrizione
di intese tra i livelli interessati.
5. Per le ipotesi indicate nel comma 4, lettera b),
nelle more dell’adozione dei nuovi atti amministrativi
programmatori e generali ivi previsti ed entro i termini
di adeguamento previsti dall’articolo 2, comma 1 della
legge n. 117 del 2009:
a) continuano ad avere efficacia tutti i provvedimenti
amministrativi adottati alla data di entrata in vigore
della presente legge;
b) i procedimenti amministrativi in corso per il
rilascio di atti di natura autorizzatoria e abilitativa
sono conclusi dalle amministrazioni locali, dalla
Provincia di Rimini o dalla Regione
Emilia-Romagna in applicazione delle norme della Regione
Marche vigenti al momento dell’entrata in vigore della
legge n. 117 del 2009, previa acquisizione degli atti e
di eventuale parere delle
amministrazioni precedentemente competenti, ferma
restando la loro autonomia; i provvedimenti
autorizzatori e abilitativi fissano ove necessario un
congruo termine per l’adeguamento alla disciplina della
Regione Emilia-Romagna. Con successivi accordi tra le
due Regioni potranno essere diversamente disciplinate le
modalità di conclusione dei procedimenti concernenti
sovvenzioni, contributi, concessioni, sussidi e ausili
finanziari in genere ed il soggetto competente al
rilascio del provvedimento finale.
6. Ai fini dell’adeguamento alla disciplina della
Regione Emilia-Romagna delle modalità di esercizio delle
attività già autorizzate in base alla normativa della
regione Marche, la Regione può disporre con proprio atto
modalità e termini entro i quali l’adeguamento deve
essere completato.
7. Per i Comuni di cui all’articolo 1, comma 1, restano
in vigore i piani ed i programmi della Regione Marche e
della Provincia di Pesaro e Urbino fino alla loro
ridefinizione da parte della
Regione Emilia-Romagna e della Provincia di Rimini,
secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1,
lettera b).
8. Resta fermo che ove la competenza è statale o di
altre amministrazioni, le ulteriori norme, nonché gli
ulteriori adempimenti amministrativi, sono adottati
dalle competenti autorità.
ARTICOLO 3
Principi per la legislazione regionale
1. La Regione, in coerenza con gli atti ricognitivi di
cui all’articolo 2,
adotta apposite misure legislative, ovvero atti
programmatori e amministrativi, per regolare la nuova
disciplina relativa a:
a) autorizzazioni, licenze, abilitazioni, dichiarazioni
di inizio attività e altri atti di assenso comunque
denominati, al fine di regolare il regime dell’efficacia
degli atti;
b) strumenti di pianificazione e programmazione, al fine
di disporre l’adeguamento alla legislazione della
Regione Emilia-Romagna ed ai relativi piani e programmi
regionali e degli enti locali;
c) statuti e regolamenti dei Comuni, al fine di
regolarne l’adeguamento all’ordinamento della Regione
Emilia-Romagna;
d) servizi, al fine di garantire la continuità
nell’erogazione dei servizi pubblici e di interesse
pubblico;
e) opere e interventi pubblici o di interesse pubblico,
al fine di garantire la continuità nella loro
realizzazione.
ARTICOLO 4
Procedure per l’adeguamento dell’assetto istituzionale
della Comunità montana Alta Valmarecchia
1. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 30
giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale,
l’autoriforma dell’amministrazione e la
razionalizzazione delle funzioni) la parola “nove” è
sostituita dalla parola “dieci”.
2. In deroga alla procedura per la ridelimitazione degli
ambiti territoriali delle Comunità montane prevista
all’articolo 4, commi da 2 a 7, della legge regionale n.
10 del 2008 il Presidente della Giunta regionale,
sentiti i Comuni interessati, adotta, entro trenta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un
proprio decreto di ridelimitazione della Comunità
montana, confermandone o
modificandone l’ambito territoriale ovvero disponendone
la soppressione con eventuale contestuale
trasformazione in Unione di Comuni ai sensi
dell’articolo 6 della legge regionale n. 10 del 2008.
3. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 4, comma 8,
della legge regionale n. 10 del 2008, con
riferimento alla procedura di ridelimitazione da parte
del Presidente della Giunta regionale ed ai relativi
termini.
4. Fino all’adozione del decreto del Presidente della
Giunta regionale di cui al comma 2 ed alla conseguente
revisione dello statuto e della disciplina degli organi
della Comunità montana in adeguamento al Capo I del
Titolo II della legge regionale n. 10 del 2008, la
Comunità montana dell’Alta Valmarecchia continua ad
operare nel rispetto del proprio vigente statuto, con
gli organi
in carica in regime di prorogatio.
5. Le funzioni in materia di agricoltura e di vincolo
idrogeologico conferite alle Comunità montane da leggi
della Regione Emilia-Romagna sono esercitate per i
Comuni di cui all’articolo 1, comma 1, dalla Provincia
di Rimini fino alla definizione del nuovo assetto
istituzionale della Comunità montana dell’Alta
Valmarecchia.
6. Per le domande di autorizzazione relative al vincolo
idrogeologico, di cui all’articolo 150, comma 2, della
legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del
sistema regionale e locale), presentate ai Comuni di cui
all’articolo 1, comma 1, prima dell’entrata in vigore
della presente legge, non si applicano le disposizioni
sulla pubblicazione all’albo pretorio previste al punto
2.4.1
della direttiva regionale concernente le procedure
amministrative e le norme tecniche relative alla
gestione del vincolo idrogeologico, approvata con
deliberazione della Giunta regionale n. 1117 del
2000.
ARTICOLO 5
Struttura organizzativa interistituzionale. Informazioni
e assistenza ai cittadini, a enti e imprese
1. La Regione promuove apposita intesa con la Regione
Marche, le Province ed i Comuni interessati ed il
Commissario, allo scopo di istituire una struttura
organizzativa interistituzionale, con il
compito di coordinare l’attività necessaria a garantire
la piena realizzazione della procedura di aggregazione,
nel rispetto delle competenze di ciascun livello
istituzionale.
2. Compete alla stessa struttura la funzione di
sportello informativo, con il compito di fornire
costanti informazioni ai cittadini, alle imprese ed agli
enti interessati, anche al fine di tutelare la
trasparenza e l’accesso agli atti amministrativi.
TITOLO II
DISPOSIZIONI SETTORIALI
ARTICOLO 6
Norme transitorie in materia di governo del territorio
1. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente
legge, la Regione e la Provincia di Rimini promuovono un
accordo territoriale tra le rispettive amministrazioni,
ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 24 marzo
2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso
del territorio), per concordare tempi ed obiettivi
dell’adeguamento dei rispettivi strumenti di
pianificazione territoriale, in relazione al nuovo
ambito del territorio regionale e provinciale.
2. Entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della
presente legge, i Comuni di cui all’articolo 1, comma 1,
adeguano la propria strumentazione urbanistica alle
disposizioni della legge regionale n. 20 del 2000. A tal
fine la Regione incentiva il ricorso alle forme di
pianificazione intercomunale o di copianificazione
previste dalla medesima legge regionale.
3. Fino all’approvazione del Piano strutturale comunale
e del Regolamento urbanistico edilizio, ai sensi
dell’articolo 43, comma 3, della legge regionale n. 20
del 2000, i Comuni interessati danno
attuazione agli strumenti urbanistici vigenti e
concludono i procedimenti di pianificazione in corso
secondo le disposizioni definite dalla Regione Marche in
vigore alla data del 15 agosto 2009. Le funzioni di
competenza provinciale sono svolte dalla Provincia di
Rimini, previa acquisizione degli atti istruttori e di
eventuali pareri dell’amministrazione provinciale
precedentemente competente.
4. Per gli stessi Comuni è applicabile la disciplina
straordinaria per la qualificazione del patrimonio
edilizio abitativo di cui al Titolo III della legge
regionale 6 luglio 2009, n. 6 (Governo e
riqualificazione solidale del territorio). A tal fine,
entro sessanta giorni dall’approvazione della presente
legge, i Comuni interessati individuano gli ambiti nei
quali non sono consentiti gli interventi di ampliamento
e di demolizione e ricostruzione ai sensi
dell’articolo 55, comma 2, della legge regionale n. 6
del 2009, e possono stabilire limitazioni ai medesimi
interventi ai sensi del comma 3 dello stesso articolo
55.
ARTICOLO 7
Modalità d’esercizio di attività autorizzate
1. Ove le modalità di esercizio delle attività
autorizzate siano disciplinate da regolamenti comunali
sulla base di leggi regionali, i regolamenti devono
essere adeguati alla legislazione della Regione
Emilia-Romagna. Nel frattempo l’esercizio delle attività
si conforma alla disciplina contenuta nei regolamenti in
vigore.
ARTICOLO 8
Misure ricognitive di beni mobili, immobili e personale
1. La Regione, in accordo con la Regione Marche, le
altre amministrazioni locali e provinciali interessate
ed il Commissario, effettua una ricognizione dei beni
mobili e immobili, appartenenti al
demanio o al patrimonio indisponibile, che, in quanto
strumentali all’esercizio di funzioni pubbliche, devono
essere trasferiti ai sensi dell’articolo 2, comma 4,
lettera g), dalla Regione Marche e dalla Provincia di
Pesaro e Urbino alla Regione Emilia-Romagna e alla
Provincia di Rimini, salvo conguaglio dei relativi
oneri.
Nell’ambito della ricognizione è compresa, in
particolare, la consegna della rete strutturale e viaria
di competenza, nonché il patrimonio immobiliare.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, il
personale dei livelli regionale, provinciale e del
servizio sanitario regionale, che svolge funzioni per il
territorio dei Comuni di cui all’articolo
1, comma 1, può essere trasferito negli organici dei
corrispondenti livelli della Regione Emilia-Romagna.
3. Nelle more della definizione delle procedure di
trasferimento, comando o distacco del personale di cui
al comma 2, sono adottati accordi tra le amministrazioni
interessate per garantire continuità nelle prestazioni e
nell’erogazione dei servizi.
ARTICOLO 9
Funzioni comunali in materia sismica
1. I Comuni di cui all’articolo 1, comma 1, che,
nell’osservanza degli standard minimi di cui
all’articolo 3, comma 4 della legge regionale 30 ottobre
2008, n. 19 (Norme per la riduzione del
rischio sismico) intendono esercitare autonomamente le
funzioni in materia sismica, in forma singola o
associata, adottano e trasmettono alla Regione l’atto di
cui al comma 2 del medesimo articolo, entro il termine
perentorio di trenta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge.
2. In caso di mancata trasmissione dell’atto entro tale
termine, i Comuni esercitano le funzioni in materia
sismica avvalendosi delle strutture tecniche regionali.
3. Per i Comuni di cui all’articolo 1, comma 1, le
disposizioni della legge regionale n. 19 del 2008
trovano applicazione dalla scadenza del termine
perentorio di cui al comma 1.
ARTICOLO 10
Esercizio attività venatoria per la stagione 2009-2010
1. Fino al termine della stagione 2009-2010, l’esercizio
dell’attività venatoria nel territorio dei comuni
individuati all’articolo 1, comma 1 è regolato in
ottemperanza al calendario venatorio ed alla disciplina
delle deroghe al prelievo venatorio vigenti nella
Regione Marche.
ARTICOLO 11
Intesa per l’integrazione delle politiche territoriali
della Provincia di Rimini
1. La Giunta regionale è autorizzata, d’intesa con la
Provincia di Rimini e con i Comuni della stessa
Provincia, a sottoscrivere l’Intesa per l’integrazione
delle politiche territoriali della Provincia di Rimini
allo scopo di estendere le misure del Documento unico di
programmazione anche ai Comuni di cui all’articolo 1,
comma 1, per effetto della loro aggregazione al
territorio della Regione Emilia-Romagna.
ARTICOLO 12
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 4 novembre 2009 VASCO ERRANI |