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Il
Consiglio regionale
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Contenimento e razionalizzazione della spesa regionale
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di risparmio
della spesa regionale indicati dai principi di
coordinamento della finanza pubblica introdotti dalle
leggi dello Stato, la Giunta ed il Consiglio regionale,
ciascuno con riferimento ai rispettivi ambiti di
autonomia finanziaria organizzativa e di spesa, entro il
perentorio termine di novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, si dotano di un
piano triennale di razionalizzazione e ottimizzazione
dell’organizzazione, delle spese e dei costi di
funzionamento delle strutture regionali e degli enti
strumentali che individui misure idonee e vincolanti.
2. I piani della Giunta e del Consiglio di cui al comma
1 devono, prioritariamente, riguardare gli ambiti e
attenersi ai criteri di seguito indicati:
a) riorganizzazione dell’ubicazione delle strutture e
degli uffici regionali, al fine di concentrarli negli
immobili di proprietà regionale, razionalizzando la
destinazione d’uso di questi ultimi e dismettendo
progressivamente i fitti passivi che gravano sul
bilancio regionale;
b) regolamentazione o risoluzione delle concessioni in
comodato d’uso degli immobili regionali;
c) definizione, regolamentazione, attuazione e
monitoraggio ai sensi del comma 455 dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007), di un sistema centralizzato per
l’approvvigionamento di lavori, beni e servizi della
Regione, dei suoi enti e società strumentali e delle sue
strutture straordinarie;
d) razionalizzazione e innovazione del sistema di
approvvigionamento e gestione degli automezzi regionali
al fine di conseguire il risparmio e la maggiore
efficienza della spesa;
e) razionalizzazione della spesa per
l’approvvigionamento dei servizi di telefonia e di
trasmissione dati, con l’approdo a nuove soluzioni
tecniche che consentano un risparmio dei costi;
f) razionalizzazione delle spese dei servizi di
portierato, vigilanza,
pulizia e gestione dei sistemi informatici;
g) affidamento alla Regione o ai suoi enti e società
strumentali della pubblicazione per via telematica
dell’opuscolo “Sanaguida” della sanità campana.
3. Con cadenza trimestrale il Presidente del Consiglio
regionale e il Presidente della Giunta regionale
comunicano al Consiglio una relazione sullo stato di
attuazione del presente articolo.
4. I consulenti nominati direttamente o indirettamente
da un organo politico, esclusi quelli con funzioni
dirigenziali, non possono svolgere, nella stessa
legislatura in cui sono nominati, incarichi di
Presidente di Commissione di valutazioni o di gara. I
soggetti che, alla data dell’entrata in vigore della
presente legge, si trovino nella situazione di cui al
periodo precedente effettuano l’opzione per l’uno o
l’altro incarico.
ARTICOLO 2
Compensi, indennità e rimborsi spese ai componenti degli
organi politici della Regione
1. Con decorrenza 1 gennaio 2008, in armonia con gli
indirizzi della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(legge finanziaria 2008), in materia di contenimento dei
costi della politica, per la determinazione
dell’indennità spettante ai consiglieri ed ai componenti
della Giunta regionale, per cinque anni, non si applica
l’adeguamento previsto dall’articolo 2 della legge
regionale 5 giugno 1996, n. 13 e successive modifiche.
ARTICOLO 3
Piano annuale di finanziamento delle opere pubbliche e
termini per gli investimenti
1. Per il triennio 2008 – 2010 i piani annuali di
finanziamento di cui all’articolo 65, della legge
regionale 27 febbraio 2007, n. 3, privilegiano, nel
rispetto dei pertinenti stanziamenti di bilancio, gli
interventi finanziari di cui all’articolo 64, comma 1,
lettera b) della medesima legge. Per ciascun anno del
medesimo periodo, ferma restando la preventiva verifica
di compatibilità finanziaria, il livello di assegnazione
dei nuovi contributi pluriennali di cui all’art. 64,
comma 1, lettera a), della legge regionale n. 3/2007,
non può superare il valore delle posizioni estinte
nell’anno immediatamente precedente.
2. Il programma e l’elenco annuale dei lavori pubblici
di cui all’articolo 63, della legge regionale n. 3/2007
sono redatti in modo da garantire il rispetto delle
prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Le proroghe dei termini per l’utilizzo degli
investimenti, concessi agli enti locali ai sensi delle
leggi regionali 31 ottobre 1978, n. 51, 12 dicembre
1979, n. 42 e 6 maggio 1985, n. 50, stabilite da
precedenti disposizioni legislative, non sono
cumulabili.
4. Per il triennio 2008-2010 le opere e gli investimenti
ammessi a finanziamento con i piani annuali di cui al
comma 1, per quanto compatibili con le rispettive regole
di funzionamento, trovano copertura finanziaria
prioritariamente attraverso l’utilizzo dei Fondi per le
aree sottoutilizzate (FAS) assegnati alla Regione.
ARTICOLO 4
Norma generale sull’utilizzo dei Fondi di riserva
1. All’articolo 28 della legge regionale 30 aprile 2002,
n. 7, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
“8. L’utilizzo dei fondi di cui al comma 1 è subordinato
alla preventiva verifica da parte della struttura cui è
assegnata la gestione delle voci elementari di bilancio
da istituire, ovvero i cui stanziamenti devono essere
adeguati attraverso la movimentazione delle somme
accantonate nei richiamati fondi, della possibilità di
ricavare la provvista finanziaria necessaria attraverso
l’effettuazione delle variazioni compensative di cui ai
commi 6, 7 e 10 dell’articolo 29, senza che ciò, con
riferimento allo stato di realizzazione della
programmazione ed alla possibilità di rimodulare le
spese previste in ragione della loro configurazione come
spese riferibili ad attività non essenziali o comunque
differibili, apporti nocumento alla gestione.
9. Fermo restando il regime di competenza previsto per
ciascuna tipologia di variazione compensativa richiamata
nel comma 8, l’impossibilità di provvedere con modalità
diverse da quelle dell’utilizzo dei fondi di riserva è
certificata dal dirigente competente alla gestione delle
voci di spesa elementari interessate. In assenza di tale
espressa certificazione i provvedimenti non sono
eseguibili”.
ARTICOLO 5
Modifiche al regolamento n. 1/2007 per i soggetti che
erogano attività di assistenza specialistica
1. All’articolo 4 del regolamento n. 1 del 22 giugno
2007, sono aggiunti i seguenti commi:
“22. Essendo disposto al comma 1 che le strutture che
intendano richiedere l’accreditamento istituzionale
devono essere in possesso, già all’atto della
presentazione dell’istanza di accreditamento
istituzionale, dei requisiti ulteriori definiti nei capi
II e III del presente regolamento, nonché della positiva
valutazione della compatibilità della struttura rispetto
alla programmazione regionale e dell’attività svolta,
gli effetti giuridici conseguenti al riconoscimento del
nuovo status di soggetto accreditato ed al rilascio
dell’accreditamento istituzionale con la contestuale
assegnazione del livello di classe non decorrono dalla
data di rilascio dell’attestato di accreditamento
istituzionale bensì dalla data di acquisizione
dell’istanza stessa al protocollo regionale, a
condizione che il nucleo di valutazione, all’atto della
verifica, accerti che i requisiti ulteriori richiesti
erano effettivamente già posseduti alla data di
presentazione dell’istanza di accreditamento.
23. L’assessore, nel rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività in regime privatistico,
procede all’emanazione di orientamenti chiari ed univoci
per gli operatori e le strutture sanitarie assicurandosi
che gli esami contrassegnati con la lettera R e
rientranti tra i livelli minimi di assistenza definiti
dal decreto ministeriale 22 luglio 1996 e previsti
dall’articolo 2, comma 9 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, siano riconosciuti dalle prestazioni,
individuando nelle schede ST 3 quali requisiti siano
richiesti alle strutture che si candidano ad erogare
dette prestazioni.”
ARTICOLO 6
Assunzione di decisioni di spesa pluriennale
1. La stipula di contratti di mutuo, di emissione di
prestiti obbligazionari o di altre forme di
indebitamento da parte dei dirigenti competenti, nei
limiti di quanto autorizzato con legge di approvazione
del bilancio o con legge di variazione dello stesso ai
sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge regionale 30
aprile 2002,n. 7, è subordinata alla preventiva
valutazione di compatibilità finanziaria da parte del
dirigente dell’Area generale di coordinamento “Bilancio,
Ragioneria e Tributi” cui è preventivamente trasmessa
copia dei contratti da stipulare e relativi piani di
ammortamento.
2. Al fine di rendere più efficace il monitoraggio degli
equilibri di bilancio e tempestive eventuali azioni a
salvaguardia degli stessi, sono altresì preventivamente
trasmessi, a cura del dirigente competente per materia,
alla struttura finanziaria di cui al comma 1 per analoga
valutazione, i contratti pluriennali e qualsiasi atto
che comporti l’assunzione di obbligazioni future che
determinino l’erogazione di spese per la Regione.
ARTICOLO 7
Norma in materia di gestione della tassa automobilistica
regionale
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17, comma
10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere
dal 1° gennaio 2008 le esenzioni dal pagamento della
tassa automobilistica previste dall’articolo 8 della
stessa legge sono riconosciute direttamente dalle
competenti strutture regionali. Con decreto del
dirigente del settore competente sono stabilite le
modalità operative per il riconoscimento delle stesse,
nel rispetto della normativa nazionale vigente.
2. In materia di interruzione dell’obbligo di pagamento
della tassa automobilistica previsto dall’articolo 5,
comma 44, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953,
convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, per i
veicoli consegnati per la rivendita ai concessionari,
gli elenchi previsti dal comma 45 del medesimo articolo
5 sono trasmessi direttamente alla Regione. Al fine di
ottenere l’interruzione dell’obbligo i richiedenti
devono essere proprietari del veicolo per il quale è
richiesto il beneficio. Il dirigente competente procede
con proprio decreto a stabilire le modalità operative
per la trasmissione e il caricamento dei dati
nell’archivio regionale della tassa automobilistica,
nonché le modalità di versamento del contributo previsto
dall’articolo 5, comma 48 del citato decreto-legge n.
953/1982, convertito dalla legge 53/1983.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo
continuano ad applicarsi le norme in materia di tassa
automobilistica regionale, in quanto compatibili.
4. Fino all’emanazione dei decreti dirigenziali di
definizione delle modalità attuative delle previsioni di
cui ai commi 1 e 2 resta fermo l’attuale regime di
competenze.
ARTICOLO 8
Azioni di sostegno all’inserimento lavorativo dei
giovani
1. È istituito un fondo di garanzia denominato Fondo
lavoro giovani e imprese, con una
dotazione iniziale pari ad euro 1 milione a valere
sull’unità previsionale di base, di seguito denominata
UPB, 2.83.243 del bilancio regionale 2008. Con delibera
di Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni
dalla pubblicazione della presente legge e previa
acquisizione del parere della competente commissione
consiliare, sono individuate le misure e le azioni di
sostegno tese a favorire la crescita occupazionale con
riferimento ai giovani di età compresa tra i diciotto e
i venticinque anni residenti da almeno tre anni nella
regione Campania.
2. La Giunta, in sede di attuazione del comma 1, si
attiene ai seguenti criteri:
a) riconoscimento di forme di sostegno, non cumulabili
con altre incentivazioni regionali o statali, alle
imprese, anche artigiane, commerciali e turistiche, nel
rispetto degli obblighi derivanti da norme comunitarie e
statali, che si impegnino ad assumere a tempo
indeterminato i giovani con i requisiti di cui al comma
1;
b) finanziamento di forme di garanzia che favoriscano
l’accesso al credito bancario di nuove iniziative
imprenditoriali realizzate da giovani con i requisiti di
cui al comma 1 privi di stabile occupazione o che hanno
svolto periodi di attività lavorativa all’estero;
c) finanziamento, anche attraverso l’individuazione di
forme di garanzia che favoriscano l’accesso al credito
bancario, a giovani laureati abilitati all’esercizio di
una libera professione, di età non superiore ad anni
ventotto meritevoli e privi di mezzi, residenti in
Campania da almeno cinque anni, al fine di sostenere i
costi di avvio dell’attività per la quale sono
abilitati;
d) agevolazione della competitività dei giovani
professionisti abilitati e specializzati, residenti in
Campania, nell’ambito dell’Unione europea, anche
mediante corsi di formazione, aggiornamento e stage in
Italia e all’estero;
e) definizione di forme di garanzia che favoriscano
l’accesso al credito bancario a giovani laureati che
intendano proseguire il proprio percorso formativo
attraverso corsi di specializzazione o master
post-laurea.
3. Per informare ed assistere i potenziali beneficiari
nel cogliere le opportunità offerte, sono istituiti
“Info Point” localizzati nei Centri per l’impiego e
presso le Agenzie del lavoro, così come individuate
all’articolo 16, comma 4, della legge regionale 29
dicembre 2005, n. 24 (legge finanziaria regionale 2006),
finanziati con i trasferimenti di risorse CIPE alle
amministrazioni provinciali.
4. E’ disposta per l’esercizio finanziario 2008,
nell’ambito delle politiche attive per il lavoro
destinate a soggetti in condizioni di disagio,
l’attivazione di finanziamenti di autoimpiego destinati
ai giovani di età compresa tra i diciotto e venticinque
anni che sono stati inseriti in percorsi per il recupero
della dispersione scolastica o che hanno seguito
percorsi di formazione regionale mirati al potenziamento
dell’occupabilità. Gli interventi previsti sono
finanziati a valere sulla UPB 3.13.115. La Giunta
regionale provvede all’attuazione della presente
disposizione.
ARTICOLO 9
Promozione della cultura del lavoro e della produzione
industriale e artigianale
1. La Regione riconosce nella promozione della cultura
del lavoro e della produzione industriale una componente
essenziale del processo di valorizzazione del capitale
sociale territoriale ed un fattore determinante per
l’attivazione dei processi di sviluppo economico e
sociale.
2. A tal fine la Regione contribuisce al finanziamento
di specifiche iniziative mirate alla promozione delle
produzioni industriali regionali, alla valorizzazione
dei processi produttivi mediante sostituzione di sistemi
o componenti e degli ambiti territoriali in cui essi
sono radicati, alla valorizzazione dei processi
formativi mirati alla crescita della cultura del lavoro
e della produzione industriale, in specie destinati alle
giovani generazioni.
3. I contributi sono erogati, a fronte di specifici
progetti, una tantum e non sono cumulabili con altri
interventi regionali di analoga finalità.
4. Soggetti destinatari dei contributi possono essere
gli enti locali e le le cooperative, le associazioni
culturali, le associazioni di categoria e altri
organismi pubblici e privati con scopi istituzionali
coerenti con le finalità del presente articolo.
5. Nell’ambito del Piano d’azione per lo sviluppo
economico regionale (PASER) di cui all’articolo 8 della
legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 (legge
finanziaria regionale 2006), sono disciplinate le
priorità e le modalità per la concessione dei
contributi. La Giunta regionale adotta gli atti
organizzativi ed i provvedimenti amministrativi
necessari all’attuazione dei commi 2 e 3.
6. La regione Campania promuove una gestione integrata
dei rischi a vantaggio dei fruitori del servizio che
pone al centro della gestione delle diverse
organizzazioni pubbliche una capacità sistemica di
valutare i rischi d’impresa. Nel perseguimento di tale
finalità la Regione mira a mettere a punto protocolli
per la riduzione delle diverse tipologie di rischio,
l’analisi delle informazioni acquisite da banche dati,
l’addestramento degli operatori ad adottare
comportamenti e procedure corrette al fine di prevenire
l’insorgere di eventi dannosi. Il 3 per cento delle
spese libere e non obbligatorie di ogni singolo
assessorato sono destinate alla promozione ed alla
realizzazione di percorsi formativi relativi alla
sicurezza sui luoghi di lavoro.
ARTICOLO 10
Attuazione dell’articolo 27, comma 3, della legge
regionale n. 1/2007
1. La Giunta regionale nell’ambito della programmazione
del Fondo europeo sviluppo regionale
(FERS), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo per
le aree sottoutilizzate (FAS) attua quanto disposto
dall’articolo 27, comma 3, della legge regionale 19
gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria regionale 2007),
in materia di lavori di pubblica utilità nel campo del
risanamento, bonifica, manutenzione dell’ambiente,
patrimonio archeologico e monumentale della Campania.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono utilizzate le
strutture già operanti nei predetti campi nonché le
risorse umane formate nel corso degli anni attraverso
moduli di orientamento, formazione professionale ed
esperienze di lavoro in aziende ed imprese.
ARTICOLO 11
Modifiche alla legge regionale n. 13/2004
1. All’articolo 1, comma 2, della legge regionale 20
dicembre 2004, n. 13,
dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
l) favorisce gli investimenti, anche di soggetti
privati, diretti alla
realizzazione di strutture
ricettive residenziali per studenti universitari.
2. Al medesimo articolo 1 della legge regionale n.
13/2004, dopo il comma 2 è
inserito il seguente:
“3. Per il perseguimento dei fini di cui al comma 2
rientrano negli
investimenti per le università anche gli investimenti
immateriali strumentali
al sostegno ed alla valorizzazione delle attività di
ricerca, alle azioni di
orientamento, promozione e diffusione dell’attività
scientifica, alla
valorizzazione e al sostegno delle risorse umane, anche
con riferimento
all’annuale soddisfacimento delle esigenze di
residenzialità degli studenti
anche mediante convenzioni tra università e soggetti
pubblici o privati dotati
di strutture ricettive adeguate allo scopo, quali mense,
spazi destinati allo
studio, biblioteche anche telematiche, spazi per
iniziative socio-culturali.”
3. La Giunta regionale, sentite le commissioni
consiliari competenti, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge,
predispone un piano di azioni per incentivare progetti
di collaborazione tra
le università e le piccole e medie imprese (PMI) campane
e per agevolare la
diffusione dei risultati di progetti di ricerca
particolarmente innovativi nel
contesto produttivo locale.
ARTICOLO 12
Fondo regionale per l’edilizia pubblica
1. Quota parte del ricorso al mercato finanziario di cui
alla legge di
Bilancio 2008 è destinata, nella misura di euro 30
milioni annui, a
reintegrare, mediante iscrizione nella UPB 1.3.10, la
disponibilità delle
risorse finanziarie di cui al Fondo regionale per
l’edilizia pubblica, ridotte
dall’articolo 5, comma 2 della legge regionale 24
dicembre 2003, n. 28.
ARTICOLO 13
Fondo di credito e garanzia per la realizzazione di
programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata
1. E’ istituito un Fondo rotativo di credito e garanzia
finalizzato a:
a) fornire le garanzie richieste dal sistema bancario
per la concessione
di mutui per l’acquisto di immobili destinati a prima
casa;
b) favorire la concessione di mutui agevolati, anche
mediante la
partecipazione della Regione attraverso contributi in
conto interessi.
2. I benefici di cui al comma 1, lettera b) sono
finalizzati anche al
pagamento di rate di mutui già concessi nell’ultimo
triennio.
3. Al Fondo affluisce una quota parte delle risorse per
annualità future
spettanti alla regione Campania in virtù dell’accordo di
programma stipulato
in data 26 ottobre 2000 con il Ministero dei lavori
pubblici. Eventuali
rientri per capitale ed interesse sono destinati ad
incrementare il Fondo
stesso.
4. La Giunta regionale, su proposta del competente
assessore, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge,
definisce l’entità, le modalità ed i criteri di accesso
al Fondo rinviando,
per la gestione dello stesso, alla integrazione della
convenzione stipulata
con la Cassa depositi e prestiti in data 20 luglio 2001
che snellisca le
procedure e la tempistica con oneri ridotti a carico
dell’amministrazione
regionale.
ARTICOLO 14
Procedure per l’assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica.
1. Nel rispetto dei principi di economicità, efficienza,
tempestività e
correttezza dell’azione amministrativa ed in linea con i
principi di cui alla
legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria
regionale 2007), la
legge regionale 2 luglio 1997, n. 18 è così modificata:
a) al comma 2 dell’articolo 5, le parole “entro novanta
giorni dalla
scadenza” sono sostituite dalle parole “entro sessanta
giorni dalla scadenza”;
b) al comma 1 dell’articolo 8, le parole “entro novanta
giorni dal
ricevimento delle domande” sono sostituite dalle parole
“entro sessanta giorni
dal ricevimento delle domande”;
c) al comma 5 dell’articolo 8, le parole “La graduatoria
è pubblicata
entro sessanta giorni,” sono sostituite dalle parole “La
graduatoria è
pubblicata entro trenta giorni,”;
d) al comma 6 dell’articolo 8, le parole “entro dodici
mesi dalla data di
emanazione del bando.” sono sostituite dalle parole
“entro sei mesi dalla data
di emanazione del bando.”.
2. Gli occupanti di alloggi di edilizia residenziale
pubblica, ivi compresi
quelli realizzati ai sensi del titolo VIII della legge
14 maggio 1981, n. 219,
che alla data di pubblicazione della presente legge non
risultano titolari
dell’ordinanza sindacale di assegnazione prevista
dall’articolo 11, comma 1,
della legge regionale n. 18/1997, nel caso in cui si
tratti di soggetti
ultrasessantacinquenni, di nuclei familiari comprendenti
soggetti portatori di
handicap, di famiglie mononucleo con prole, sempre che
l’uso dell’alloggio non
sia stato sottratto agli aventi titolo, godono per la
durata di tre anni della
sospensione delle procedure previste dall’articolo 30
della citata legge
regionale n. 18/1997.
3. Le previsioni di cui al comma 2 non si applicano ai
soggetti per i quali
l’autorità giudiziaria ha accertato che nell’occupazione
dell’alloggio hanno
usufruito del sostegno di organizzazioni malavitose.
ARTICOLO 15
Fondo per la ecosostenibilità
1. È istituito nella UPB 1.1.3 il Fondo regionale per la
ecosostenibilità,
finalizzato al sostegno delle azioni regionali tese a
promuovere la diffusione
dell’impiego nei processi produttivi e commerciali di
materiali
ecocompatibili, biodegradabili e riciclabili e a
favorire la rimozione e lo
smaltimento dei rifiuti di natura diversa.
2. Il Fondo è alimentato da:
a) somme derivanti da azioni regionali tese ad ottenere
la condanna dei
soggetti responsabili al risarcimento del danno
ambientale;
b) somme derivanti dall’irrogazione di sanzioni
amministrative di
competenza regionale per violazione di norme in materia
ecologica o
ambientale;
c) ogni altra entrata compatibile con le finalità del
Fondo, inclusi
eventuali contributi di altri soggetti pubblici o
privati;
d) il 50 per cento delle entrate derivanti dal
contributo ambientale di
cui all’articolo 19.
3. Il Fondo sostiene, anche attraverso forme di
incentivazione diretta dei
cittadini, le azioni regionali tese a incrementare le
attività di recupero e
riciclo dei materiali tra cui, prioritariamente:
a) le iniziative finalizzate alla prevenzione e alla
riduzione della
produzione di beni, imballaggi o contenitori realizzati
in materiali diversi
da quelli biodegradabili, ecocompatibili o riciclabili;
b) la realizzazione di isole ecologiche, ossia di punti
di raccolta
differenziata di materiali riutilizzabili e riciclabili,
di rifiuti derivanti
dalla sostituzione di beni durevoli, di rifiuti
ingombranti, di rifiuti da
imballaggio, di elettrodomestici e computer da smaltire,
con specifiche forme
di incentivazione allo smaltimento di tali rifiuti da
parte dei privati;
c) la diffusione di sistemi di cauzione a rendere e di
restituzione per
gli strumenti di imballaggio e per i contenitori di
qualunque genere, anche
alimentare, soprattutto presso le attività di
ristorazione e le strutture di
grande distribuzione;
d) l’organizzazione di iniziative tese a favorire la
ricerca nella
progettazione di beni ed imballaggi a ridotto impatto
ambientale e
l’istituzione di un marchio per prodotti ed imballaggi
ecosostenibili che
premi l’utilizzo di materiali recuperati;
e) l’anticipazione del termine previsto dalla legge
statale per la
sostituzione dei sacchetti di plastica attraverso
sistemi di incentivazione.
4. La Regione stipula con operatori singoli o associati
della produzione,
della grande distribuzione, della ristorazione
collettiva e con organizzatori
di eventi pubblici, convenzioni tese a definire modalità
operative e programmi
vincolanti per la riduzione di rifiuti ad alto impatto
ambientale, la
diffusione di imballaggi di materiali biodegradabili o
ecocompatibili, la
distribuzione di bevande ed alimenti in contenitori
riutilizzabili con
deposito cauzionale nonché altre forme di intervento
coerenti con le finalità
indicate al comma 1.
5. E’ concesso un contributo di euro 150 mila ad un ente
regionale per la
produzione di un rapporto annuale sulla regione
Campania, che valuti i
bisogni , le aspettative e le opinioni dei cittadini
(progetto vivibilità) e
che serva come base di indirizzo per le politiche
sociali economiche ed
ambientali che la Regione deve attivare per ottenere un
miglioramento
complessivo delle condizioni di vivibilità nella regione
Campania, a valere
sui fondi del Piano d’azione per lo sviluppo economico
regionale (PASER).
6. La Giunta regionale adotta entro novanta giorni dalla
data di pubblicazione
della presente legge gli atti necessari all’attuazione
del presente articolo.
ARTICOLO 16
Finanziamenti
1. Ai fini del completamento dell’opera è riproposto per
l’anno finanziario
2008 il contributo di cui all’articolo 3, comma 9 della
legge regionale 12
novembre 2004, n. 8 (legge finanziaria regionale 2004).
Al relativo
finanziamento si provvede con atto di Giunta.
ARTICOLO 17
Disposizioni in materia di parchi regionali
1. I piani territoriali di cui al titolo IV della legge
regionale 1 settembre
1993, n. 33, sono trasmessi alla Giunta regionale entro
il 30 giugno 2008. Il
Consiglio regionale li approva entro il 31 dicembre
2008. Fino
all’approvazione dei piani restano in vigore le norme di
salvaguardia
esistenti.
2. In vigenza delle norme generali di salvaguardia, nei
parchi regionali di
cui al comma 1 sono consentiti gli interventi di
ricomposizione ambientale
previsti dall’articolo 9 della legge regionale 13
dicembre 1985, n. 54, per la
dismissione delle cave ricadenti nelle aree di crisi,
comunque denominate, del
piano regionale delle attività estrattive.
3. Nelle more gli organi del parco, ove costituiti,
d’intesa con la Regione -
Settore Ambiente e urbanistica- possono richiedere
provvedimenti per la
riclassificazione delle aree.
4. La legge regionale n. 33/1993 è così modificata:
a) “all’articolo 5, comma 1, lettera a), si aggiunge:
15) Parco Monte
Maggiore, Monte Monaco e Monte Fossato.
b) all’articolo 8 è aggiunto il seguente comma:
4. Il Presidente dell’ente parco dura in carica tre anni
e può essere
riconfermato per una sola volta.
c) All’articolo 9, il comma 5 è sostituito con il
seguente:
5. Il consiglio è nominato con decreto del Presidente
della Giunta regionale,
dura in carica tre anni ed i componenti possono essere
riconfermati per una
sola volta.
5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere b) e c)
del presente articolo si
applicano anche ai presidenti ed ai consigli direttivi
degli enti parco e
riserve naturali regionali già nominati, salvo che siano
in carica da almeno
tre anni.”
6. La regione Campania tutela la mitilicoltura
all’interno del parco dei Campi
Flegrei dal quale è escluso lo specchio di Marina
Piccola. Dalla data
dell’entrata in vigore della presente legge la
conseguente perimetrazione del
parco è così modificata.
ARTICOLO 18
Misure per la prevenzione degli incendi boschivi
1. Al fine di intensificare la prevenzione degli incendi
boschivi e la
salvaguardia del patrimonio boschivo regionale ogni
comunità montana prevede,
nell’ambito del proprio ordinamento, una unità di
prevenzione e di contrasto
degli incendi boschivi cui è assegnato il personale
idraulico-forestale alle
dipendenze della comunità, senza che da ciò derivino
maggiori oneri a carico
del bilancio dell’ente.
2. L’unità di cui al comma 1 è organizzata al fine di
assicurare, in
particolare, un efficace sistema di avvistamento,
prevenzione e spegnimento
degli incendi.
3. Le comunità montane e le province, anche attraverso
la stipula di accordi
reciproci, possono procedere alla programmazione delle
risorse ad esse
assegnate ai sensi delle leggi regionali 2 agosto 1982,
n. 42, e 3 agosto
1981, n. 55, non ancora utilizzate.
4. Tali risorse possono essere destinate alla
realizzazione di opere pubbliche
nel campo della difesa del suolo e della bonifica
montana di importo non
superiore ad euro 50 mila realizzate in economia nella
forma
dell’amministrazione diretta.
ARTICOLO 19
Contributo ambientale
1. I titolari di autorizzazioni estrattive sono tenuti
annualmente, in
aggiunta ai contributi di cui all’articolo 18 della
legge regionale 13
dicembre 1985, n. 54, e dell’articolo 17 della legge
regionale 11 agosto 2005,
n. 15, al pagamento alla regione Campania di un
contributo ambientale così
determinato:
a) euro 1,50/mc per le pietre ad uso ornamentale;
b) euro 0,90/mc per sabbie e ghiaie;
c) euro 0,75/mc per gli altri materiali.
2. Il contributo indicato al comma 1 è corrisposto,
entro il 31 dicembre di
ogni anno, sulla scorta dei volumi estrattivi riportati
nel programma di
coltivazione allegato al titolo legittimante la
coltivazione rilasciato in
conformità del piano regionale delle attività
estrattive. L’entità del
contributo è aggiornata ogni due anni in relazione alle
variazioni biennali
intervenute nell’indice ISTAT del costo della vita.
3. L’importo dei contributi di cui al comma 1,
quantificato in euro 1 milione
500 mila, è iscritto nel bilancio regionale a decorrere
dal corrente esercizio
finanziario alla UPB 11.81.80 della entrata ed è
destinato per il 50 per cento
ad alimentare il Fondo per la ecosostenibilità di cui
all’articolo 15, per il
restante 50 per cento al finanziamento delle spese
iscritte alla UPB 2.68.156
concernenti i lavori di recupero ambientale, la
redazione del progetto
unitario di gestione del comparto, se lo stesso non è
redatto dai titolari di
attività estrattiva, e al finanziamento delle attività
di controllo
dell’organo di vigilanza in materia di cave.
ARTICOLO 20
Interventi a sostegno della diffusione delle energie
qualificate
1. La Giunta regionale, nel rispetto delle previsioni
del Piano energetico
regionale di cui al comma 8, adotta misure per la
definizione di un programma
triennale di interventi tesi a:
a) favorire la diffusione delle energie da fonti
rinnovabili
nell’utilizzo industriale, civile e domestico;
b) dotare gli immobili regionali di impianti di energia
da fonti
rinnovabili;
c) riqualificare aree urbane e centri storici che
puntino alla
sostenibilità energetica ed ambientale attraverso l’uso
di sistemi di
efficienza energetica, mediante bioedilizia e impianti
di illuminazione
pubblica ad elevata efficienza;
d) realizzare interventi per l’installazione di impianti
basati
sull’impiego di tecnologie solari per la produzione di
acqua calda sanitaria e
di energia elettrica fotovoltaica, presso utenze
pubbliche e private,
integrati o ad alta valenza architettonica;
e) diffondere e implementare l’efficienza energetica e
le fonti
rinnovabili di energia negli edifici pubblici e privati,
anche attraverso il
ricorso a strumenti mirati a promuovere il finanziamento
tramite terzi;
f) promuovere una cultura dell’uso razionale
dell’energia matura
e consapevole attraverso adeguati strumenti di
informazione e comunicazione;
g) sostenere l’aggiornamento professionale e la
specializzazione
tecnologica nelle imprese dei settori dell’installazione
di impianti e
dell’edilizia.
2. La Regione ai fini di cui al comma 1, nell’ambito del
Piano d’azione per lo
sviluppo economico regionale di cui all’articolo 8 della
legge regionale 29
dicembre 2005, n. 24 (legge finanziaria regionale 2006),
sentita la competente
commissione consiliare, individua, quali interventi
prioritari, la
concessione, attraverso il procedimento disciplinato dal
regolamento
regionale “Incentivi per l’innovazione e sviluppo”.
anche attraverso fondi
europei appositamente impegnati di:
a) contributi in conto interessi;
b) contributi in conto capitale, nel limite del 50 per
cento, della spesa
ammissibile per le proposte concernenti l’utilizzo di
tecnologie solari e
geotermiche per la produzione di acqua calda sanitaria
inoltrate per
interventi realizzati sul territorio della regione
Campania;
c) contributi in conto capitale, nel limite del 20 per
cento, per
interventi che beneficiano del cosiddetto Conto Energia
di cui al decreto
ministeriale 19 febbraio 2007, ovvero pari al 75 per
cento della spesa
ammissibile per le proposte concernenti l’utilizzo di
tecnologia fotovoltaica
inoltrate dai cittadini residenti sul territorio della
regione Campania. Se il
soggetto beneficiario del citato Conto Energia, di cui
al medesimo decreto
ministeriale è una scuola pubblica o paritaria di
qualunque ordine o grado o
una struttura sanitaria pubblica, è previsto un
contributo in conto capitale
nel limite del 50 per cento.
3. Sono destinatari dei contributi le persone fisiche, i
condomini e loro
associazioni, le imprese, le province, i comuni, le
comunità montane, i
consorzi di bonifica, le aziende sanitarie, gli istituti
di finalità pubblica
nonché le loro strutture consortili costituite anche
unitamente a soggetti
privati.
4. I comuni, tenuto conto del proprio assetto
urbanistico e nel rispetto di
eventuali limiti imposti dall’esistenza di vincoli
storici, ambientali e
paesistici, adottano disposizioni al fine di poter
realizzare, su edifici
pubblici e privati, di nuova costruzione o soggetti a
ristrutturazione,
interventi per l’installazione di impianti basati
sull’impiego di tecnologie
solari per la produzione di acqua calda sanitaria e di
energia elettrica
fotovoltaica.
5. I consorzi di bonifica, nel rispetto degli assetti
urbanistici comunali e
dei limiti imposti dai vincoli storici, ambientali e
paesistici, adottano
provvedimenti al fine di poter realizzare, nell’ambito
dei propri comprensori,
impianti basati sull’utilizzo di energia solare,
fotovoltaica, idroelettrica e
geotermica.
6. E’ istituito, nell’ambito dell’Area generale di
coordinamento Sviluppo
attività settore secondario della Giunta regionale, lo
Sportello regionale per
l’energia, che svolge compiti di supporto agli enti
pubblici, ai cittadini e
alle imprese e di diffusione e promozione della cultura
del risparmio
energetico, dell’uso razionale dell’energia, delle fonti
rinnovabili e del
contenimento delle emissioni climalteranti in atmosfera,
anche attraverso
l’utilizzo di fondi europei appositamente impegnati.
7. La Giunta regionale definisce l’organizzazione,
precisa le funzioni e i
compiti e individua la dotazione organica dello
Sportello regionale per
l’energia.
8. La Regione, in coerenza con il Piano territoriale
regionale di cui alla
legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, e nel rispetto
delle disposizioni
vigenti in materia, entro sei mesi dall’entrata in
vigore della presente legge
adotta il Piano energetico regionale quale strumento per
la programmazione di
uno sviluppo economico ecosostenibile mediante
interventi atti a conseguire
livelli più elevati di efficienza, competitività,
flessibilità e sicurezza
nell’ambito delle azioni a sostegno dell’uso razionale
delle risorse, del
risparmio energetico e dell’utilizzo di fonti
rinnovabili non climalteranti.
9. Per l’approvazione del piano energetico regionale e
delle relative varianti
si adotta la medesima procedura di cui all’articolo 13,
comma 2 e successivi
della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4.
ARTICOLO 21
Modifiche alla legge regionale n. 6/2007
1. All’articolo 8, comma 6, della legge regionale 15
giugno 2007, n. 6, dopo
la lettera a) sono inserite le seguenti:
“a-bis) che se i costi ammissibili, documentati a
consuntivo, sono inferiori a
quelli indicati in preventivo in misura superiore al 10
per cento, il
contributo è ridotto in misura proporzionale;
a-ter) che se lo scostamento è superiore al 30 per
cento, è fornita idonea
relazione giustificativa e che se tale scostamento si
verifica per due anni
consecutivi e non è adeguatamente giustificato, il
soggetto non può essere
ammesso al contributo per l’annualità successiva;”
2. Sono riaperti i termini per la presentazione delle
istanze relative ai
contributi di cui alla legge regionale n. 6/2007, con
scadenza al trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione della
presente legge.
ARTICOLO 22
Debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive
1. All’articolo 47 della legge regionale 30 aprile 2002,
n. 7, dopo il comma 4
è aggiunto il seguente:
“5. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori
bilancio di cui al
comma 3, lettera a), il Consiglio regionale provvede
entro sessanta giorni
dalla ricezione della relativa proposta. Decorso
inutilmente tale termine, la
legittimità di detto debito si intende riconosciuta.”
ARTICOLO 23
Modificazioni alla legge regionale n. 4/2003
1. All’articolo 12, comma 1 della legge regionale 25
febbraio 2003, n. 4, dopo
le parole “I proprietari di beni immobili” sono inserite
le
parole “catastalmente classificati ad uso commerciale”.
2. All’articolo 13 della legge regionale n. 4/2003, sono
apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 4, dopo le parole “di cui alla legge
regionale 21 maggio
1997, n. 14,” sono inserite le parole seguenti: “o, sino
a che questi non
siano stati individuati, i comuni e gli altri enti
competenti,”;
b) al medesimo comma 4 è aggiunto infine il seguente
periodo: “Nell’ipotesi in cui i comuni non
contribuiscano alle spese
consortili di cui al presente comma, la Giunta regionale
procede su richiesta
dei singoli consorzi alla nomina di un commissario ad
acta.”
c) il comma 5 è sostituito dal seguente: “Gli oneri a
carico dei comuni
nell’ipotesi di cui al comma 4 sono definiti secondo i
criteri dettati dai
piani di classifica di cui all’articolo 12.”.
ARTICOLO 24
Modifiche alla legge regionale n. 12/2003
1. All’articolo 5, comma 1, lettera f), della legge
regionale 13 giugno 2003,
n. 12, le parole “cinquanta per cento” sono sostituite
con le parole “settanta
per cento”.
2. All’articolo 10, comma 3, della legge regionale n.
12/2003 le
parole “cinquanta per cento” sono sostituite con le
parole “settanta per
cento”.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo non comportano
maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
ARTICOLO 25
Modifiche alla legge regionale n. 42/1979
1. All’articolo 2, comma 1 della legge regionale 12
dicembre 1979, n. 42, la
lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) la concessione di un contributo annuo costante
ventennale nella misura del
5 per cento annuo, per la contrazione di mutui da parte
di province, comuni,
consorzi tra comuni, comunità montane nonché università
pubbliche e dei
comitati regionali del CONI e delle federazioni sportive
nazionali
riconosciute dal CONI, sempre che per questi ultimi
ricorrono le condizioni di
cui alla lettera a), per lavori di costruzione,
completamento, ampliamento,
miglioramento, adeguamento ed abbattimento delle
barriere architettoniche
degli impianti sportivi.”
2. La disposizione di cui al comma 1 del presente
articolo non comporta
maggiori oneri per il bilancio regionale.
3. Alla legge regionale n. 42/1979 si applicano le
procedure di cui alla legge
regionale 27 febbraio 2007, n. 3 e successive
modificazioni.
ARTICOLO 26
Modifiche alla legge regionale n. 21/2002
1. All’articolo 3, della legge regionale 3 settembre
2002, n. 21, il comma 2 è
così modificato:
a) alla lettera a) sostituire le parole “singola
università” con le
parole “provincia sede di università”;
b) la lettera b) è abrogata;
c) alla lettera c) dopo le parole “eguale periodo”
aggiungere le
parole “avvalendosi delle
ADISU di riferimento”;
d) aggiungere la seguente lettera:
“e) Favorire la collaborazione e le intese tra ADISU e
università in materia
di sostegno al diritto allo studio, agevolando
convenzioni e accordi tesi ad
attivare servizi comuni, anche interuniversitari,
programmati in apposita
conferenza di servizi.”
2. All’articolo 7, della legge regionale n. 21/2002
sostituire:
a) il comma 3 con il seguente:
“3. E’ costituita, presso ciascuna ADISU e presso le
università convenzionate,
una commissione composta da tre studenti al fine di
garantire il controllo
degli utenti sulla qualità dei servizi”.
b) il comma 5 con il seguente:
“5. L’assemblea elettiva è convocata dal Presidente
della competente ADISU o
dal rettore dell’università convenzionata che provvede a
convocare i comizi
elettorali. Ai componenti è riconosciuto il rimborso
delle spese di viaggio,
disciplinato dalla normativa vigente”.
3. All’articolo 20 della legge regionale n. 21/2002, i
commi 1 e 2 sono
sostituiti dai seguenti:
“1. Il Consiglio di amministrazione dell’ADISU è
nominato con decreto del
Presidente della Giunta regionale ed è così composto:
a) Presidente;
b) un rappresentante della regione Campania, eletto dal
Consiglio
regionale ai sensi della legge regionale 7 agosto 1996,
n. 17;
c) un rappresentante dell’università di riferimento,
designato dal
rettore o, congiuntamente, dai rettori delle università
aggregatesi secondo
quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera c);
d) due rappresentanti degli studenti dell’università di
riferimento.
2. Il rappresentante degli studenti di cui alla lettera
d) è eletto nel
Consiglio di amministrazione dell’università di
riferimento in concomitanza
delle elezioni fissate per la elezione della
rappresentanza studentesca.”
4. All’articolo 20 della legge regionale n. 21/2002
sostituire il comma 8 con
il seguente:
“8. Al Presidente è corrisposto un assegno mensile pari
al 20 per cento
dell’indennità spettante ai consiglieri regionali. Gli
altri componenti il
Consiglio di amministrazione percepiscono un gettone di
presenza pari ad euro
120 per ogni riunione consiliare cui partecipano. Al
Presidente ed ai
componenti del Consiglio di amministrazione è
corrisposto un rimborso per le
spese di viaggio, se spettante, disciplinato dalla
normativa prevista per i
dirigenti della regione Campania. “
5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b)
del presente articolo,
nonché la disposizione del comma 3 del presente articolo
si applicano a
partire dalla data di scadenza naturale del consiglio di
amministrazione in
carica alla data di entrata in vigore della presente
legge.
6. All’articolo 24, della legge regionale n. 21/2002, al
comma 1 dopo le
parole “tre membri effettivi e” sostituire le parole
“due supplenti” con le
parole “un membro supplente”.
7. All’articolo 24 della legge regionale n. 21/2002, i
commi 7, 8 e 9 sono
sostituiti dai seguenti:
“7. Al Presidente e ai componenti del collegio dei
revisori dei conti è
corrisposto un compenso mensile determinato su base
annua pari ai minimi
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 1994, n. 645
articolo 37, commi 2 e 3, e con riferimento a quanto
specificato dall’articolo
38, comma 2, dello stesso decreto. Al Presidente e agli
altri componenti del
collegio dei revisori non si applicano le maggiorazioni
di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 645/1994, articolo 38,
comma 2. Al Presidente
del collegio dei revisori non si applica la
maggiorazione del compenso
prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n.
645/ 1994, articolo
37, comma 5.
8. Il Presidente e gli altri componenti del collegio dei
revisori dei conti,
oltre quanto stabilito dal comma 7, non percepiscono
altri compensi o
indennità, comunque denominati, in ragione della carica
e dell’attività svolta.
9. Al Presidente ed ai componenti del collegio dei
revisori dei conti non può
essere riconosciuto alcun rimborso spese.”
8. Le disposizioni di cui al comma 7 del presente
articolo si applicano alla
data dell’entrata in vigore della presente legge.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo non
comportano aumenti di spesa
a carico del bilancio regionale.
ARTICOLO 27
Adeguamento della legge regionale n. 3/2007 alla
normativa nazionale
1. Alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 sono
apportate le seguenti
modifiche:
a) l’articolo 2 è così modificato:
1. al comma 6, dopo la parola “oppure” sono aggiunte le
parole “limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II,
titolo III, capo IV
del Codice”; dopo la parola “preliminare” sono aggiunte
le parole “o
definitivo”;
2. al comma 31, le parole “e del decreto legislativo 28
febbraio 2005, n.
42,” sono soppresse;
b) l’articolo 12, comma 1, è così modificato: nel primo
periodo, dopo la
parola “coordinati” sono eliminate le parole “ed
individuati dalla Giunta
regionale con disciplinare tecnico”; dopo la parola
“caratteristiche” sono
eliminate le parole “e i cui specifici contenuti”; dopo
la lettera g) la
frase “La Giunta regionale adotta atti di indirizzo al
fine di assicurare il
rispetto delle disposizioni di cui al presente comma” è
soppressa;
c) all’articolo 13, il comma 11 è abrogato;
d) l’articolo 16 è così modificato:
1. al comma 1, all’inizio della lettera b) sono inserite
le parole “per
le opere sopra soglia,”; alla fine della lettera b) è
inserito il seguente
periodo: “Ai fini della valutazione del progetto, il
regolamento statale
disciplina i fattori ponderali da assegnare ai “pesi” o
“punteggi” in modo da
valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le
caratteristiche estetiche e
funzionali e le caratteristiche ambientali”;
2. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente :
“1-bis. Per appalti di lavori di importo inferiore alla
soglia comunitaria,
le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di
cui al comma 1,
lettere a) e b), se gli appalti riguardano lavori di
speciale complessità o in
caso di progetti integrali, come definiti
rispettivamente dal regolamento
statale, ovvero riguardano lavori di manutenzione,
restauro e scavi
archeologici”;
3. al comma 5, l’ultimo periodo è soppresso;
4. dopo il comma 5 è aggiunto il seguente :
“5-bis. Per i contratti di cui al comma 1, lettere a) e
b), se, ai sensi del
comma 4, l’appaltatore si avvale di uno o più soggetti
qualificati alla
realizzazione del progetto, la stazione appaltante può
indicare nel bando di
gara le modalità per la corresponsione diretta al
progettista della quota del
compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al
netto del ribasso
d’asta, previa approvazione del progetto e previa
presentazione dei relativi
documenti fiscali del progettista”;
e) all’articolo 19, comma 2, le parole “parte II, capo
III, sezione II”
sono sostituite dalle parole “parte II, titolo I, capo
III, sezione II e
titolo II”;
f) all’articolo 24, comma 2, lettera b), dopo le parole
“n. 422,” sono
inserite le parole “e del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577,”;
g) l’articolo 25 è così modificato:
1. al comma 7, le parole “lettere b) e c)” sono
sostituite dalle
parole “lettera b”; alla fine del comma è introdotto il
seguente periodo “In
caso di inosservanza, si applica l’articolo 353 del
codice penale”;
2. al comma 10, la parola “associazione” è sostituita
dalla
parola “raggruppamento;”
3. il comma 12 è sostituito dal seguente: “12. In caso
di procedure ristrette
o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l’operatore
economico invitato
individualmente, o il candidato ammesso individualmente
nella procedura di
dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta
o di trattare per sé
o quale mandatario di operatori riuniti.”;
4. ai commi 18 e 19, dopo le parole “o fallimento del
medesimo”sono inserite
le parole “ ovvero nei casi previsti dalla normativa
antimafia”;
h) all’articolo 26, comma 1, alla lettera m), dopo le
parole “divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione” sono inserite
le parole “compresi i
provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 36-bis,
comma 1, del decreto-
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4
agosto 2006 n. 248”;
dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: “n) nei cui
confronti sia stata
applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione
società organismi di
attestazione (SOA) da parte dell’Autorità per aver
prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal
casellario informatico
o nei cui confronti sia stata accertata dall’autorità
competente la
inottemperanza degli obblighi sanciti dal decreto
legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modifiche.”;
i)all’articolo 28, dopo il comma 4 è aggiunto il
seguente: “5. Al fine di
assicurare la massima
estensione dei principi comunitari e delle regole di
concorrenza negli appalti
di servizi o di servizi pubblici locali, la stazione
appaltante considera
rispettati, in ogni caso, i requisiti tecnici prescritti
anche quando la
disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei
all’espletamento del
servizio è assicurata mediante contratti di locazione
finanziaria con soggetti
terzi.”
l)all’articolo 30, comma 5, prima della parola “Se” sono
aggiunte le
parole “In caso di
appalti di lavori, servizi o forniture di importo uguale
o superiore alle
relative soglie comunitarie,”;
m)all’articolo 35, comma 4, la parola “affidare” è
sostituita dalla
parola “aggiudicare”;
n)all’articolo 36, al comma 6, dopo le parole “alle
procedure ristrette”
sono soppresse le
parole “per l’affidamento di lavori pubblici”;
o)l’articolo 37 è così modificato:
1. al comma 1, le lettere b) e c) sono soppresse;
2. dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “5. Ai sensi
dell’articolo 122,
comma 7, del Codice, la procedura negoziata è ammessa,
oltre che nei casi di
cui al presente articolo, anche per lavori di importo
complessivo non
superiore a euro 100 mila.”;
p)l’articolo 38 è così modificato:
1. al comma 5, la lettera b), è sostituita dalla
seguente: “b) per nuovi
servizi consistenti nella ripetizione di servizi
analoghi già affidati
all’operatore economico aggiudicatario del contratto
iniziale dalla medesima
stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano
conformi a un
progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto
di un primo contratto
aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in
questa ipotesi la
possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza
bando, che deve essere
indicata nel bando del contratto originario, è
consentita solo nell’ anno
successivo alla stipulazione del contratto iniziale così
da permettere alla
stazione appaltante di verificare il servizio reso e
riavviare la procedura di
gara ; l’importo complessivo stimato dei servizi
successivi è computato per la
determinazione del valore globale del contratto, ai fini
delle soglie di cui
all’articolo 28 del Codice e successive modifiche .”;
2. dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: “8. Ai sensi
dell’articolo 122,
comma 7, del Codice, la procedura negoziata è ammessa,
oltre che nei casi di
cui al presente articolo, anche per lavori di importo
complessivo non
superiore a euro 100 mila.”
q) all’articolo 40, il comma 1 è sostituito dal
seguente: “1. Le stazioni
appaltanti possono
concludere accordi quadro. Per i lavori gli accordi
quadro sono ammessi
esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione.
Gli accordi quadro non
sono ammessi per la progettazione e per gli altri
servizi di natura
intellettuale.”;
r) all’articolo 41, alla fine del comma 1, è inserito il
seguente periodo: “Il
ricorso al dialogo
competitivo per lavori è consentito previo parere del
Consiglio superiore dei
lavori pubblici e, comunque, ad esclusione dei lavori di
cui alla parte II,
titolo III, capo IV del Codice. Per i lavori di cui alla
parte II, titolo IV,
capo II del Codice, è altresì richiesto il parere del
Consiglio superiore dei
beni culturali. I pareri sono resi entro trenta giorni
dalla richiesta.
Decorso tale termine, l’amministrazione può procedere.”
;
s) all’articolo 44, comma 1, lettera e), dopo la parola
“ambientali” sono
inserite le parole
“e il contenimento dei consumi energetici e delle
risorse ambientali
dell’opera o del prodotto”.
t) l’ articolo 46 è così modificato:
1. il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Nei
contratti di cui alla
presente legge, di importo inferiore alla soglia
comunitaria, quando il
criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più
basso, le stazioni
appaltanti, previa individuazione della soglia di
anomalia con le modalità
indicate al comma 1, prevedono nel bando l’esclusione
automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla
soglia di anomalia.”;
2. dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: “4-bis.
Nella predisposizione
delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia
delle offerte nelle
procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici,
di servizio e di
forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare
che il valore
economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo
del lavoro, alla
salvaguardia dei livelli occupazionali nel rispetto del
contratto nazionale di
categoria e al costo relativo alla sicurezza, il quale
deve essere
specificamente indicato e risultare congruo rispetto
all’entità e alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle
forniture. Ai fini del
presente comma il costo del lavoro è determinato
periodicamente, in apposite
tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sulla base dei
valori economici previsti dalla contrattazione
collettiva stipulata dai
sindacati comparativamente più rappresentativi, delle
norme in materia
previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori
merceologici e delle
differenti aree territoriali. In mancanza di contratto
collettivo applicabile,
il costo del lavoro è determinato in relazione al
contratto collettivo del
settore merceologico più vicino a quello preso in
considerazione.” “4-ter. Il
costo relativo alla sicurezza non può essere comunque
soggetto a ribasso
d’asta”.
3. al comma 5, le parole “il comma 1 e 2 non si applica”
sono sostituite dalle
parole “i commi 1 e 2 non si applicano”;
4. al comma 10, le parole “per i quali non sia ammesso
ribasso d’asta” sono
soppresse;
5. dopo il comma 10, è inserito il seguente: “10-bis.
Nell’ambito dei
requisiti per la qualificazione di cui all’articolo 22,
comma 2, della
presente legge, devono essere considerate anche le
informazioni fornite dallo
stesso soggetto interessato relativamente all’avvenuto
adempimento,
all’interno della propria azienda, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla
vigente normativa e quelle fornite dai rappresentanti
dei lavoratori per la
sicurezza se sono stati istituiti. Tale norma ha valore
anche in corso
d’opera.”;
6. al comma 14, le parole “all’articolo 6“ sono
sostituite dalle
parole “all’articolo 4”;
u) l’ articolo 48 è così modificato:
1. al comma 1, dopo la parola “regolamento” è aggiunta
la parola “statale”;
2. il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. La
commissione è presieduta di
norma da un dirigente della stazione appaltante e, in
caso di mancanza in
organico, da un funzionario della stazione appaltante
incaricato di funzioni
apicali.”;
3. al comma 4, le parole “a contratti affidati dalle
amministrazioni presso le
quali hanno prestato servizio” sono sostituite con le
parole “al contratto del
cui affidamento si tratta.”;
4. al comma 8, dopo la parola “regolamento” è aggiunta
la parola “statale”; le
parole “delle stazioni appaltanti” sono sostituite dalle
parole “della
stazione appaltante” e dopo la parola “scelti” sono
inserite le parole “tra
funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui
all’articolo 2, comma 24,
ovvero”;
v) all’articolo 49, al comma 12, dopo le parole “Nel
caso di lavori, se è
intervenuta la
consegna dei lavori in via d’urgenza”, sono inserite le
parole “e nel caso di
servizi e forniture, se si è dato avvio all’esecuzione
del contratto in via
d’urgenza”; alla fine del comma è inserito il seguente
periodo: “Nel caso di
servizi e forniture, se si è dato avvio all’esecuzione
del contratto in via
d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle
spese sostenute per
le prestazioni espletate su ordine del direttore
dell’esecuzione”;
z) all’articolo 52 è aggiunto il seguente comma: “5. In
tutte le gare relative
ai servizi, la
stazione appaltante deve inserire la norma di
salvaguardia dei livelli
occupazionali come
da contratti collettivi nazionali.”;
aa) all’articolo 54, comma 7, le parole “La fideiussione
bancaria o la
polizza assicurativa di cui al comma 6” sono sostituite
con le parole: “La
garanzia fideiussoria di cui al comma 6, prevista con le
modalità di cui
all’articolo 75, comma 3, del Codice”;
bb) l’articolo 57 è così modificato:
1. al comma 1, le parole “sono tenuti a seguire” sono
sostituite con le
parole “sono tenuti a eseguire”;
2. al comma 3, dopo le parole “ritenute di garanzia
effettuate.” è inserito il
periodo “Se gli affidatari non trasmettono le fatture
quietanziate del
subappaltatore o del cottimista entro il predetto
termine, la stazione
appaltante sospende il successivo pagamento a favore
degli affidatari.”;
3. al comma 4, dopo le parole “con ribasso non superiore
al venti per cento”
sono inseriti i seguenti periodi: “L’affidatario
corrisponde gli oneri della
sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione
appaltante, sentito il
direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione,
ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla
verifica dell’effettiva
applicazione della presente disposizione. L’affidatario
è solidalmente
responsabile con il subappaltatore relativamente agli
avvenuti adempimenti di
quest’ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa.”;
4. al comma 5, le parole “lettera a)” sono sostituite
con le parole “lettera
c)”;
5. al comma 6, ultimo periodo, le parole “copia dei
versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti
agli organismi paritetici
previsti dalla contrattazione collettiva.” sono
sostitute con le parole “il
documento unico di regolarità contributiva nonché copia
dei versamenti dovuti
agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva.”;
6. dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Al
fine di contrastare il
fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel settore
dell’edilizia, le Casse
edili, sulla base di accordi stipulati a livello
regionale con istituto
nazionale previdenza sociale (INPS) e istituto nazionale
assistenza infortuni
sul lavoro (INAIL), rilasciano il documento unico di
regolarità contributiva
comprensivo della verifica della congruità della
incidenza della mano d’opera
relativa al cantiere interessato dai lavori.”;
cc) L’articolo 62 è così modificato:
1. al comma 6, le parole "in aggiunta ai casi di
astensione previsti dal
codice di procedura civile" sono sostituite dalle parole
"in aggiunta ai casi
di ricusazione degli arbitri previsti dall’articolo 815
del codice di
procedura civile";
2. il comma 12 è sostituito dal seguente: “12. Il
collegio arbitrale determina
il valore della controversia con i criteri stabiliti
dalla normativa statale
vigente in materia, e applica le tariffe ivi fissate.
L’ordinanza di
liquidazione del compenso e delle spese arbitrali nonché
del compenso e delle
spese per la consulenza tecnica costituisce titolo
esecutivo. L’articolo 24
del decreto-legge n. 223/2006, convertito con
modificazioni dalla legge n.
248/2006, si interpreta come non applicabile a quanto
disciplinato ai sensi
del presente comma.”;
3. il comma 13 è sostituito dal seguente: “13. Il
collegio arbitrale provvede
alla liquidazione degli onorari e delle spese di
consulenza tecnica, ove
disposta, secondo i criteri dettati dalla normativa
statale vigente in
materia.”;
dd) L’articolo 64 è così modificato:
1. al comma 1, la lettera a) è sostituita alla seguente
“a) contributi
pluriennali per ammortamento di mutui.”
2. il comma 2 è così sostituito: “2. I contributi
pluriennali per
l’ammortamento dei mutui di cui al comma 1 sono erogati
di norma per un
periodo massimo di venti anni, estensibile al periodo
massimo di trenta anni.”;
ee) L’articolo 68 è così sostituito:
“1. Per l’erogazione dei contributi concessi ai sensi
dell’articolo 64, comma
1, lettera a), gli enti beneficiari, ai fini
dell’accensione del mutuo, in
sostituzione della cassa depositi e prestiti possono
scegliere, a parità di
trattamento, un altro istituto di credito mutuante con
le procedure
dell’evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.
2. Il contributo è erogato direttamente agli enti
interessati.”;
ff) Dopo l’articolo 68 è aggiunto il seguente:
“Articolo 68-bis
1. Per i fini di cui all’articolo 68 nel bilancio di
previsione della Regione
a partire dall’esercizio finanziario 2008, è istituito
un Fondo vincolato a
garanzia del pagamento di rate di mutui - rimborso
capitale e interessi - da
assumersi da parte dei Comuni per lavori pubblici ed
opere pubbliche di cui
alla presente legge e che non hanno la possibilità di
fornire agli istituti di
credito le garanzie richieste dagli stessi.
2. Il Fondo di cui al comma 1 per l’anno 2008 è
quantificato in euro10 milioni
ed è iscritto alla UPB di nuova istituzione denominata
“Fondo regionale a
garanzia del finanziamento delle opere di cui alla legge
regionale 27 febbraio
2007, n. 3”. La quantificazione per gli anni successivi
è fatta sulla base
delle rate in ammortamento dei mutui contratti a partire
dall’anno 2008.
3. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito fra i comuni
che presentano
richiesta corredata da idonea documentazione diretta ad
accertare la concreta
possibilità dell’ottenimento di finanziamenti da parte
di istituti di credito.
4. La garanzia da parte della Regione può essere
rilasciata sia ai singoli
comuni assegnatari sia direttamente all’istituto di
credito erogatore del
mutuo stesso. A tal fine, l’assessore regionale al
bilancio è autorizzato a
predisporre gli atti di convenzione con gli istituti di
credito mutuanti
disponibili all’operazione.
5. I comuni interessati devono presentare istanza al
dirigente del Settore
bilancio della Regione il quale provvede alla compiuta
istruttoria della
pratica e, in caso positivo, emette proprio decreto di
garanzia in favore del
comune o in favore dell’istituto di credito mutuante. In
caso di istruttoria
negativa il dirigente del Settore bilancio deve darne
pronta comunicazione al
comune con eventuale richiesta di integrazione della
documentazione.
6. La erogazione da parte della Regione dei contributi
annuali in conto
ammortamento mutui avviene su disposizione del dirigente
del Settore bilancio
in esecuzione al proprio precedente decreto di garanzia
emesso a favore del
comune o direttamente in favore dell’istituto di
credito. La disposizione di
pagamento del contributo deve essere emessa in tempo
utile per il rispetto
delle date di scadenza delle singole rate stabilite con
contratto di mutuo.
7. Al 31 dicembre di ciascun anno, la eventuale parte
non utilizzata
del “Fondo regionale a garanzia del finanziamento delle
opere di cui alla
legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3,” di cui al comma
2, trattandosi di
fondo con vincolo di destinazione, concorre alla
quantificazione e definizione
dello stesso fondo per l’anno successivo.
8. Alla copertura della spesa si provvede con la
riduzione, nell’allegato “C”
e nel Bilancio, dell’appostazione della UPB 22.84.245
per euro 10 milioni e
con la istituzione della nuova UPB dotata dello stesso
importo.”
gg) all’articolo 74, comma 3, dopo le parole
“all’urbanistica” sono aggiunte
le parole “alle attività produttive, all’agricoltura,
alla ricerca
scientifica, all’Avvocatura regionale, al Gabinetto
della Presidenza,”.
ARTICOLO 28
Riorganizzazione delle funzioni di bonifica
1. La Giunta regionale entro centoventi giorni dalla
pubblicazione della
presente legge presenta un disegno di legge di
riorganizzazione delle funzioni
di bonifica, anche a mezzo di accorpamento o
soppressione dei consorzi
esistenti ed il relativo passaggio di funzioni ad altri
enti.
ARTICOLO 29
Efficienza dell’amministrazione regionale e
accelerazione dei tempi procedimentali
1. Nei procedimenti amministrativi, ove sussistano
motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza di parte, il responsabile
del procedimento,
prima dell’adozione di un provvedimento espresso di
rigetto, comunica
tempestivamente all’interessato le ragioni che
impediscono l’accoglimento
della richiesta e invita l’istante alla presentazione
per iscritto di
osservazioni e alla eventuale integrazione della
documentazione o
certificazione di fatti, stati o qualità non attestati
in documenti già in
possesso dell’amministrazione stessa o di altre
pubbliche amministrazioni.
2. Nel caso previsto al comma 1, i termini per la
conclusione del procedimento
sono sospesi per una sola volta e per un termine non
superiore a trenta giorni
e iniziano a decorrere nuovamente dalla data di
presentazione delle
osservazioni ovvero della documentazione o
certificazione integrativa
richiesta dall’amministrazione.
3. La sospensione dei termini del procedimento è portata
a conoscenza della
parte istante con la comunicazione di cui al comma 1.
4. Nei casi in cui, decorso il trentesimo giorno dalla
presentazione
dell’istanza, il procedimento non si è ancora concluso,
il responsabile
fornisce, su richiesta dell’interessato, informazioni
circa lo stato del
procedimento pendente, anche con ricorso ai mezzi
telematici disponibili.
5. Al fine di garantire il regime di pubblicità
dell’attività amministrativa e
dei relativi adempimenti del cittadino per l’adozione
del provvedimento
amministrativo richiesto, l’amministrazione definisce e
rende disponibili,
attraverso i settori responsabili dell’adozione del
provvedimento e attraverso
l’ufficio per le relazioni con il pubblico, anche per
via telematica, gli
elenchi della documentazione da presentare unitamente
all’istanza, nonché i
moduli e i formulari prestampati per l’acquisizione
delle informazioni
necessarie.
6. L’amministrazione non può chiedere ulteriori
informazioni o documenti oltre
a quelli indicati negli elenchi, nei moduli e nei
formulari di cui al comma 5,
se non con atto motivato, il quale determina la
sospensione dei termini del
procedimento ai sensi del comma 2.
7. All’articolo 10, comma 4, della legge regionale 19
gennaio 2007, n. 1
(legge finanziaria regionale 2007), le parole “al
dirigente può non essere
attribuito” sono sostituite dalle seguenti: “al
dirigente non può essere
attribuito”.
8. All’articolo 10 della legge regionale n. 1/2007, sono
aggiunti i seguenti
commi:
”5. Analogamente, al dirigente non può essere
attribuito, totalmente o
parzialmente, il trattamento economico accessorio nel
caso in cui, per i
procedimenti amministrativi che ricadono nella
competenza dell’ufficio da lui
coordinato e diretto, si verifica, alternativamente:
a) ripetuta inosservanza dell’obbligo di predisporre,
aggiornare e
rendere noti agli interessati gli elenchi della
documentazione da presentare
unitamente all’istanza, nonché i moduli e i formulari
prestampati per
l’acquisizione delle informazioni necessarie ai fini
dell’adozione del
provvedimento amministrativo;
b) ripetuta inosservanza del divieto di esigere dal
privato la produzione
di documentazione non necessaria o per la quale la
normativa vigente consente
il ricorso alle dichiarazioni sostitutive di
certificazione o di atto di
notorietà.
6. Nei casi previsti dai commi 4 e 5, può essere
iniziato, nei confronti del
dirigente inottemperante ai propri doveri di funzione ed
ai doveri di
competenza del settore da lui diretto, un procedimento
disciplinare per
l’inadempienza.
7. Gli amministratori di società in cui la
partecipazione della Regione o
degli enti pubblici regionali e loro collegate è
totalitaria, che non hanno
osservato quanto prescritto dal comma 2, articolo 2,
della legge regionale n.
1/2007, sono dichiarati decaduti dalla data di
pubblicazione della presente
legge. Gli stessi inoltre non possono ricoprire
incarichi pubblici per tre
anni a partire dalla data della decadenza.”
ARTICOLO 30
Osservatorio degli appalti
1 Al fine di incentivare nel territorio della regione
Campania le
amministrazioni pubbliche ad utilizzare i dati e le
informazioni raccolti
nell’ambito dell’Osservatorio regionale degli appalti e
concessioni di cui
all’articolo 78 della legge regionale 27 febbraio 2007,
n. 3, il Presidente
della Giunta regionale, su proposta dell’assessore
competente, adotta
specifici atti di indirizzo per gli uffici regionali e,
sentita la commissione
consiliare competente, per gli enti siti sul territorio
regionale e stipula
accordi e convenzioni con detti enti per lo scambio di
informazioni e per
l’utilizzazione del prezzario regionale, in modo da
garantire la congruità dei
prezzi posti a base di gara e adeguato supporto per le
valutazioni di anomalia
delle offerte.
2. L’Osservatorio di cui al comma 1 è tenuto a
trasmettere all’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture specifiche
informative riguardanti aggiudicazioni di contratti con
prezzi derivanti da
ribassi superiori al 25 per cento del prezzo posto a
base di gara.
ARTICOLO 31
Centro regionale per le adozioni internazionali
1. Presso l’assessorato alle politiche sociali della
regione Campania è
istituito il Centro regionale per le adozioni
internazionali con il compito di
promuovere la semplificazione delle procedure di
adozione, di accelerarne i
tempi di svolgimento e dare supporto alle coppie nelle
diverse fasi del
delicato percorso genitoriale, nel rispetto delle
diversità e ricchezza
culturale dei bambini da accogliere.
2. Il Centro è dotato di autonomia funzionale e
organizzativa e, avvalendosi
esclusivamente di personale regionale e senza costi
aggiuntivi, opera in
sinergia con i tribunali regionali per i minori, con il
sistema dei servizi
tutoriali e con la commissione nazionale per le adozioni
internazionali e gli
enti accreditati.
3. L’organizzazione e il funzionamento del Centro sono
definiti nello statuto
approvato dalla Giunta regionale previo parere della
commissione consiliare
competente, reso ai sensi dell’articolo 1 della legge
regionale 17 ottobre
2005, n. 17.
ARTICOLO 32
Area generale di coordinamento Sviluppo attività settore
terziario e Settore beni culturali: modifica alla legge
regionale n. 11/1991
1. Il Settore Tutela beni paesistico-ambientali e
culturali incardinato
nell’Area generale di coordinamento Governo del
territorio, beni culturali
ambientali e paesistici è soppresso.
2. Le competenze in materia di tutela dei beni
paesistici ambientali già
attribuite al Settore di cui al comma 1, sono
attribuite, dalla data
dell’entrata in vigore della presente legge, al Settore
Politica del
territorio della medesima Area generale di coordinamento
Governo del
territorio, beni culturali ambientali e paesistici.
3. Presso l’Area generale di coordinamento Sviluppo
attività settore terziario
è istituito il Settore Beni Culturali, cui sono, in
particolare, affidati i
compiti di:
a) promozione e valorizzazione del patrimonio artistico,
storico,
archeologico, etnoantropologico, archivistico e
bibliografico e le altre cose
individuate quali testimonianze aventi valori di
civiltà;
b) interventi per la protezione, conservazione e la
valorizzazione del
patrimonio edilizio storico di proprietà pubblica o
destinato a pubblica
utilità o fruizione;
c) interventi urgenti necessari per impedire il
deterioramento o la
perdita di un bene culturale di proprietà pubblica o
destinato a pubblica
attività culturale o sociale;
d) esercizio del diritto di prelazione sui beni
culturali;
e) forme strutturali di cooperazione mediante accordi
programmatici con
enti pubblici e soggetti misti pubblico-privato nonché
con soggetti privati
impegnati nella valorizzazione del patrimonio culturale
regionale;
f) catalogazione, recupero, conservazione e
valorizzazione dei centri
storici della Campania;
g) realizzazione del POR Campania -beni culturali- fondi
europei;
h) realizzazione di accordi di Programma Quadro
afferenti ai beni
culturali;
i) costituzione ed aggiornamento dell’anagrafe regionale
dei beni
culturali regionali e pubblicazione del relativo
annuario;
l) attività di studio, ricerca, elaborazione di
documenti, proposte
legislative,
partecipazione ad organismi misti e a convegni, grandi
eventi, attinenti ai
beni
culturali.
4. L’Area generale di coordinamento Sviluppo attività
settore terziario è
ridenominata Area generale di coordinamento Turismo e
Beni Culturali.
Nell’ambito di tale Area, il Settore Interventi nel
settore alberghiero e
nelle altre attività di supporto turistico è
ridenominato Settore Strutture
ricettive ed infrastrutture turistiche.
5. La legge regionale 28 novembre 2007, n. 12 è così
modificata:
a) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 9 è così
modificata:
“1. all’alinea sono eliminate le parole “e i comparti
estrattivi”;
2. al punto 2.2 sono eliminate le parole “estrattiva e”;
3. il punto 4.4 è abrogato;
b) dopo il comma 1 dell’articolo 9 è aggiunto il
seguente:
“2. Il Settore Ricerca e valorizzazione di cave,
torbiere, acque minerali e
termali diventa il Settore 12 dell’Area generale di
coordinamento Lavori
Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione.”
ARTICOLO 33
Cessazione dello stato di emergenza idrogeologica e
bonifica delle acque: misure organizzative
1. In relazione alla cessazione dello stato di
emergenza, alla scadenza dei
regimi commissariali per l’emergenza idrogeologica e per
l’emergenza bonifiche
e tutela delle acque e del fiume Sarno, al fine di
garantire la continuità
dell’azione amministrativa ed il coordinato e unitario
esercizio delle
funzioni ordinarie di competenza della Regione in
materia idrogeologica e di
bonifiche e tutela delle acque, le stesse funzioni sono
esercitate
dall’Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS),
istituita
con legge regionale 12 novembre 2004, n. 8 (legge
finanziaria regionale 2004).
2. Il trasferimento delle funzioni di cui al comma 1
decorre dalla data di
cessazione delle attribuzioni dei poteri commissariali
in materia di emergenza
idrogeologica e di bonifica e tutela delle acque.
3. Al fine di consolidare le esperienze acquisite dai
dipendenti delle
strutture commissariali sono adottate soluzioni di
intesa con la Presidenza
del Consiglio dei ministri per il trasferimento di
risorse umane e finanziarie
all’Agenzia di cui al comma 1 nel rispetto della
normativa nazionale e
regionale vigente.
ARTICOLO 34
Alienazione beni regionali
1. Dall’elenco dei beni alienabili ai sensi dell’
articolo 25, comma 3 della
legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18, sono eliminati i
seguenti cespiti
immobiliari dalla consistenza patrimoniale:
a) Stadio Collana, Piazza Mascagni, Napoli - numero
d’ordine 121;
b) Cinema Rivoli, Piazza F. Coppola, 10/12 Napoli -
numero d’ordine 87;
c) Discesa la Gaiola - numeri d’ordine 357, 178, 180,
179.
ARTICOLO 35
Attuazione dell’ articolo 31, comma 14, della legge
regionale n. 1/2007
1. La Giunta regionale è autorizzata alla spesa per
l’attuazione della
disposizione contenuta nell’articolo 31, comma 14 della
legge regionale 19
gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria regionale 2007)
nella misura
corrispondente alla valutazione certificata del bene da
acquisire.
ARTICOLO 36
Sviluppo Italia Campania
1. La Giunta regionale, sentito il parere delle
competenti commissioni
consiliari, provvede all’acquisizione a titolo gratuito
delle partecipazioni
detenute da Sviluppo Italia nelle società regionali la
cui cessione è prevista
dall’articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 ( legge
finanziaria 2007).
2. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere
evidenziate in un piano
aziendale che non preveda oneri a carico del bilancio
regionale e che
definisca le attività, gli ambiti di intervento e le
risorse necessarie per
realizzarlo. In tale ambito restano immutate, se
economicamente e legalmente
valide, le forme contrattuali dei rapporti di lavoro di
qualsiasi tipo in
essere alla data del 30 giugno 2007.
ARTICOLO 37
Anticipazioni per le infrastrutture di trasporto
1. Al fine di assicurare il costante flusso finanziario
necessario per la
realizzazione degli investimenti infrastrutturali e
degli impianti nonché per
l’acquisto di materiale rotabile, la Regione può
procedere per l’esercizio
finanziario 2008 all’anticipazione, a favore delle
società regionali
concessionarie delle infrastrutture e del materiale
rotabile Ente Autonomo
Volturno srl, Metro Campania Nord-Est srl,
Circumvesuviana srl e SEPSA spa, di
somme nei limiti delle disponibilità di bilancio. Dette
anticipazioni gravano
su apposito fondo da istituire nell’ambito delle
disponibilità finanziarie
attribuite alla UPB 1.57.101 e devono essere restituite,
anche mediante
compensazione, entro l’esercizio finanziario in cui è
avvenuta l’anticipazione.
ARTICOLO 38
Interpretazione autentica dell’articolo 30, commi 3 e 4,
della legge regionale n. 1/2007
1. Al fine di superare i dubbi interpretativi scaturiti
dall’applicazione
dell’articolo 30 della legge regionale 19 gennaio 2007,
n. 1( legge
finanziaria regionale 2007):
a) il comma 3 del richiamato articolo si interpreta nel
senso che i costi
dell’iniziale funzionamento delle opere infrastrutturali
e degli impianti, ivi
incluso il relativo materiale per il trasporto, da
realizzare nell’ambito del
sistema di metropolitana regionale, gravano sui fondi
destinati alla loro
attuazione ed acquisizione in misura non superiore al 10
per cento
dell’ammontare dei relativi investimenti;
b) il comma 4 del medesimo articolo si interpreta nel
senso che gli
importi da corrispondere alle aziende concessionarie
della gestione delle
infrastrutture ferroviarie regionali, necessari
all’attuazione delle opere
infrastrutturali degli impianti e del materiale rotabile
da realizzare
nell’ambito del sistema di metropolitana regionale, sono
incrementati del 3,5
per cento dell’ammontare degli investimenti medesimi per
le relative spese di
gestione tecnica ed amministrativa.
ARTICOLO 39
Norme in materia di trasporto pubblico di interesse
regionale e locale
1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2008 le
tariffe per il trasporto
pubblico di interesse regionale e locale sono,
all’inizio di ogni anno,
automaticamente adeguate secondo il meccanismo del price
cap e comunque in
misura non inferiore al tasso programmato di inflazione
nazionale per l’anno
di riferimento. Ogni tariffa così adeguata è
arrotondata, ove necessario, ai
10 centesimi di euro superiori.
2. Nel riconfermare le disposizioni di cui alla legge
regionale 19 gennaio
2007, n. 1 (legge finanziaria 2007) per le fasce sociali
più deboli con
comprovate condizioni di reddito da definire con
apposito atto di Giunta
regionale, si provvede a definire fasce orarie
agevolate.
ARTICOLO 40
Promozione dei mercati degli operatori biologici nei
centri storici dei comuni della Campania
1. La Regione promuove, nel rispetto della normativa in
materia di commercio,
la creazione di mercati riservati a produttori ed
operatori inseriti nel
sistema di controllo sull’agricoltura biologica,
istituito in conformità con
la legislazione europea.
2. I mercati di cui al comma 1 sono realizzati
all’interno dei centri storici
dei comuni della Campania, al fine di valorizzare le
specificità
agroalimentari nel contesto delle specificità
artistico-culturali del
territorio regionale.
3. La Regione sostiene l’iniziativa di cui al comma 1
con i fondi stanziati
sulla UPB 2.76.181, quantificati per l’esercizio 2008 in
euro 1 milione.
4. L’entità del contributo per l’istituzione di mercati
di operatori biologici
e le modalità di erogazione dello stesso sono stabiliti
con successivi atti
deliberativi, su proposta dell’assessore all’agricoltura
ed alle attività
produttive.
ARTICOLO 41
Modifiche ed abrogazioni di norme
1. All’articolo 36 della legge regionale 19 gennaio
2007, n. 1 (legge
finanziaria regionale 2007), il comma 10 è così
sostituito:
“10. I figli dei predetti operatori delle forze
dell’ordine, dei vigili del
fuoco e delle vittime innocenti del crimine sono
esentati dal pagamento delle
tasse regionali per il diritto allo studio a tutti i
livelli.”.
2. All’articolo 36 della legge regionale n. 1/2007, il
comma 11 è abrogato.
3. All’articolo 1 della legge regionale 21 agosto 2007,
n. 10, il comma 1 è
abrogato.
4. Il termine indicato al comma 5 dell’articolo 10 della
legge regionale 3
dicembre 2003, n. 20, per le pratiche non ancora
definite è fissato
improrogabilmente in centottanta giorni decorrenti dalla
data di entrata in
vigore della presente legge.
5. All’articolo 3 della legge regionale 1 luglio 2002,
n. 9, comma 3, le
parole da “viene” fino a “rieleggibilità” sono
sostituite dalle seguenti “sono
eleggibili i componenti del CORERAT”.
6. All’articolo 18 della legge regionale n. 1/2007,
comma 12, le parole: “, e
non costituisce aumento di costo” sono sostituite dalle
seguenti: “ La
funzione è attribuita dall’organo politico presso il
quale l’unità è
comandata. La regione Campania provvede alla stipula
delle relative polizze
assicurative.”
7. All’articolo 27 della legge regionale 22 dicembre
2004, n. 16, comma 3,
dopo le parole “è trasmesso alla Provincia per eventuali
osservazioni”, sono
aggiunte le parole “che devono essere formulate entro il
termine perentorio di
trenta giorni”.
8. L’articolo 1 della legge regionale 1 febbraio 1980,
n. 10, è sostituito dal
seguente:
“La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita
convenzione con le
organizzazioni professionali a carattere nazionale
operanti sul territorio
regionale nel settore agricolo e con i Centri di
Assistenza Agricola (CAA),
autorizzati ai sensi di legge. Le organizzazione ed i
Centri, che ne fanno
richiesta, danno la loro collaborazione
nell’espletamento delle pratiche
inerenti le funzioni trasferite dal soppresso ente
utenti motori agricoli
(UMA) alla Regione. I Centri autorizzati di Assistenza
Agricola (CAA) devono
risultare in regime di convenzione con l’agenzia per le
erogazioni in
agricoltura (AGEA) nell’anno per il quale facciano
richiesta di convenzione
alla Giunta regionale”.
9. All’articolo 2 della legge regionale n. 10/1980, dopo
le
parole “Organizzazioni professionali” aggiungere “e dai
Centri di Assistenza
Agricola (CAA).”
10. All’articolo 5 della legge regionale n. 10/1980,
dopo le parole “spettanti
alle Organizzazioni” aggiungere “e ai Centri di
Assistenza Agricola (CAA).”
11. All’articolo 15 della legge regionale 16 marzo 1986,
n. 11, il comma 2,
non si applica alle guide vulcanologiche.
12. All’articolo 15 della legge regionale n. 11/1986, il
comma 5, è sostituito
dal seguente:
“5. I requisiti professionali delle guide, il numero
delle stesse, le modalità
di immissione nei presidi, la formulazione della
graduatoria per tale
immissione sono determinati, a cadenza biennale, dalla
Giunta regionale,
sentite le organizzazioni interessate, previo parere
della commissione
consiliare permanente competente per materia”.
13. All’articolo 58, della legge regionale 11 agosto
2001, n. 10 e successive
modifiche, al comma 1, le parole da “nella” fino a “per
cento” sono abrogate.
14. All’articolo 1 della legge regionale 1 febbraio
2005, n. 3, comma 3, le
parole: “subordinando l’erogazione dei fondi integrativi
alla sostituzione dei
capi abbattuti” sono sostituite dalle seguenti: “.La
erogazione degli
indennizzi è disciplinata dalla Giunta regionale con
apposito provvedimento”.
15. All’articolo 27 della legge regionale n. 1/2007,
comma 1, lettera a),
capoverso 2-quater, l’ultimo periodo è sostituito dal
seguente: “Entro il
termine perentorio del 30 giugno di ciascun anno,
l’assessore alle attività
produttive presenta al Consiglio regionale, alle
commissioni consiliari
competenti per materia, alla commissione Bilancio, che
si esprimono con parere
entro i successivi 30 giorni, un’apposita relazione
sullo stato di attuazione
del piano e sulla programmazione per gli interventi
futuri. Trascorso tale
termine il parere si intende positivamente espresso.”
16. All’articolo 24, della legge regionale 29 dicembre
2005, n. 24, (legge
finanziaria regionale 2006), comma 2, dopo l’ultimo rigo
aggiungere:
“3) Servizio Autoparco”. Il Servizio è disciplinato con
apposito regolamento
predisposto dall’Ufficio di presidenza ed approvato dal
Consiglio regionale.
17. All’articolo 6 della legge regionale 28 novembre
2001, n. 19, comma 8,
aggiungere le seguenti parole: “Alle autorimesse
interrate pertinenziali
realizzate nel periodo compreso tra il 30 giugno 2003 ed
il 22 dicembre 2004
sulla base di pubbliche autorizzazioni e concessioni, si
applica la normativa
di cui all’articolo 22, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380.”.
18. All’articolo 4, della legge regionale 12 dicembre
2003, n. 24, dopo il
comma 4 aggiungere il seguente:
“5. I termini previsti per l’alienazione degli alloggi
acquistati ai sensi del
comma 20 dell’articolo unico della legge 24 dicembre
1993, n. 560 sono ridotti
a cinque anni nei seguenti casi:
a) trasferimento del nucleo familiare in comune diverso
da quello
dell’ubicazione dell’alloggio per cambio attività
lavorativa o collocamento a
riposo, a distanza non inferiore a 50 Km o comunque tale
che sia ampiamente
disagevole il rientro giornaliero nell’abitazione a
causa di lavoro,
difficoltà di collegamento con mezzi di trasporto
pubblici;
b) motivi di salute di un componente del nucleo
familiare tali per cui
l’alloggio debba ritenersi inidoneo alla patologia
certificata dal medico;
c) necessità di dare e avere assistenza sanitaria per
aggravamento o
sopravvenuti problemi di salute;
d) inidoneità all’alloggio per aumento del nucleo
familiare;
e) separazione dei coniugi in seguito all’emissione da
parte del
tribunale della sentenza di separazione omologata;
f) decesso di uno dei coniugi o acquisizione della
proprietà in seguito
all’atto di successione;
g) difficoltà di far fronte agli impegni finanziari in
conseguenza del
reddito familiare o necessità di costose cure sanitarie
non rimborsabili dal
servizio sanitario nazionale;
h) necessità di unificare il nucleo familiare in seguito
all’avvenuto
matrimonio”.
19. Al secondo comma , alinea, dell’articolo 3 della
legge regionale 6 giugno
1975, n. 51, come modificato dall’articolo 15 della
legge regionale n.
24/2005, dopo le parole “art. 1” sono aggiunte le
seguenti: “in attesa dei
dati elettorali di cui alla lettera b) del presente
comma”.
20. Al comma, 3 lettera a) dello stesso articolo, dopo
la
parola “rappresentatività” è aggiunto: “anche se non”;
alla successiva lettera
b) dopo la parola: “artigianato”, è aggiunto: “anche se
non”.
21. All’articolo 7 della legge regionale n. 1/2007, il
comma 2 è sostituito
dal seguente:
“2. I termini di cui al comma 2 dell’articolo 16 della
legge regionale 14
marzo 2003, n. 7 sono prorogati al 31 dicembre 2008.”
22. All’articolo 2 della legge regionale 3 settembre
2002, n. 20, alla fine
del comma 1 aggiungere: “La predetta indennità è
valutata nella parte A del
trattamento di quiescenza, ai sensi dell’articolo 13
lettera a) del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 a far data dal 1
ottobre 2007”.
23. All’articolo 5 della legge regionale 7 febbraio
1994, n. 8, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole “assessori regionali” sono
aggiunte le
parole “o loro delegati”;
b) al comma 2, lettera d), dopo la parola “di bacino” le
parole “una
volta approvata dal Consiglio regionale” sono abrogate;
c) il comma 4 è abrogato;
d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “6. Le
disposizioni ed i
procedimenti di cui al presente articolato si applicano
anche alle varianti ed
aggiornamenti del Piano di bacino”;
e) il comma 4 dell’articolo 7, è soppresso;
f) il comma 2, dell’articolo 12 è sostituito dal
seguente: “2. Gli atti
adottati dall’Autorità di bacino regionale ed
interregionale sono trasmessi
all’ufficio regionale competente in materia di difesa
del suolo.”;
g) all’articolo 15 dopo il comma 2 è aggiunto il
seguente: “3. La Giunta
regionale, tramite l’ufficio competente in materia di
difesa del suolo,
verifica il rispetto del vincolo di destinazione e
l’utilizzo delle risorse
finanziarie erogate alle Autorità di bacino per le spese
di funzionamento. A
tal fine, può richiedere l’acquisizione di specifici
atti e disporre
ispezioni.”
24. All’articolo 9, della legge regionale 21 maggio
1997, n. 14, dopo il comma
4, aggiungere il seguente:
“5. Al fine di garantire una efficace ed efficiente
azione di prevenzione dei
rischi derivanti dallo smaltimento delle acque
meteoriche e delle acque reflue
urbane come definite all’articolo 74 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.
152, gli enti locali, singolarmente o in forma associata
secondo le previsioni
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
dell’articolo 12, comma 4,
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, possono stipulare,
sentito l’ente d’ambito
competente, apposite convenzioni con il soggetto gestore
del servizio idrico
integrato aventi ad oggetto la gestione delle opere,
impianti, reti, caditoie
e canalizzazioni escluse dall’ambito del servizio idrico
integrato e relative
alle acque meteoriche”.
25. All’articolo 20 della legge regionale 14 agosto
2005, n. 15 (legge
finanziaria regionale 2005), comma 1, alle parole “è
fatto obbligo alle
aziende di trasporto pubblico della regione Campania”
sono aggiunte le
parole “comprese quelle che operano nei collegamenti con
le isole del golfo”.
26. All’articolo 37 della legge regionale 23 ottobre
2007 n. 11, comma 3,
sostituire la parola “individuate” con la parola
“individua”.
27. All’articolo 3 della legge regionale 15 febbraio
2005, n. 7, comma 1, dopo
la lettera b) aggiungere la seguente:
“c) per i comuni con popolazione inferiore a
quindicimila abitanti può essere
iscritta all’albo una sola pro loco”.
28. All’articolo 31,comma 34, lettera b) della legge
regionale n. 1/2007,
sostituire :
a) il punto 4 con il seguente: “4. 17,5 per cento dello
stanziamento
regionale è erogato all’associazione nazionale mutilati
ed invalidi civili -
ANMIC-;
b) il punto 6 con il seguente: “6. 20 per cento dello
stanziamento
regionale è erogato all’ente nazionale sordi -ENS-”;
c) il punto 7 con il seguente: “7. 17,5 per cento dello
stanziamento
regionale è erogato all’opera nazionale mutilati ed
invalidi civili -ONMIC-.
29. I termini di cui alla legge regionale 1 febbraio
2005, n. 2 e successive
modifiche sono prorogati al 31 dicembre 2008.
ARTICOLO 42
Norme di sostegno finanziario
1. La regione Campania favorisce le iniziative, con
onere a valere sulla UPB
6.23.107, che sviluppano il censimento e la
valorizzazione degli archivi delle
donne e dei movimenti femminili nell’ambito della
promozione delle pari
opportunità.
2. E’ concesso un contributo straordinario di euro 70
mila al comune di Capua
(CE) per la realizzazione di iniziative che valorizzano
il patrimonio storico
e culturale della città.
3. E’ concesso un contributo straordinario di euro 70
mila al comune di
Casapesenna (CE) per la progettazione del parco urbano,
“area ex ferrovie
dello Stato”.
4. E’ concesso per l’esercizio finanziario 2008 un
contributo straordinario di:
a) euro 50 mila al comune di Cancello Arnone (CE)
finalizzato ad opere di
sistemazione e ristrutturazione della casa comunale;
b) euro 50 mila al comune di Sparanise (CE) finalizzato
alla
ristrutturazione ed al restauro del monumento storico
“Casino reale”.
c) euro 50 mila per l’esecuzione dei lavori di
ristrutturazione e
restauro della Chiesa Santissima dell’Immacolata in
località Ponte di Ferro in
Sant’Anastasia (Na).
5. A valere sui fondi del sistema universitario campano
allocati sulla UPB
3.10.28, è concesso un finanziamento per il
potenziamento della struttura del
Centro di Riferimento Regionale in Farmacoeconomia e
Farmacoutilizzazione
(CIRFF) dell’università Federico II di Napoli per le
attività di monitoraggio
del consumo dei farmaci nella regione Campania, per la
razionalizzazione d’uso
e il contenimento della spesa specifica.
6. E’ istituito un fondo di euro 300 mila per
l’assegnazione di una camera
iperbarica più una struttura mobile per sei mesi
all’ospedale “Rizzoli” di
Ischia e per gli altri sei mesi all’ospedale “La Schiana”
di Pozzuoli,
all’interno della spesa sanitaria programmata.
7. La regione Campania, previa presentazione di apposito
progetto preliminare
da parte della società di gestione, individua le somme
necessarie e le fonti
di finanziamento per gli interventi indispensabili alla
apertura ed all’avvio
dell’attività dell’aeroporto di Pontecagnano-Salerno,
Grazzanise.
8. E’ concesso un contributo straordinario di euro 60
mila ai teatri regionali
che celebrano i dieci anni di attività per iniziative
tese ad incentivare la
partecipazione dei giovani all’attività teatrale.
9. Dal fondo delle Asl NA 2 e NA 4 è destinato un
finanziamento di euro 200
mila all’Asl NA 2 ed euro 200 mila all’Asl NA 4 per le
prime analisi da
effettuare sulla popolazione, al fine di verificare il
livello di diossina
presente nell’organismo, da affidare all’Istituto Negri
di Milano.
10. Il programma del Ministero delle Comunicazioni per
il superamento del
divario tecnologico (Digital divide) è cofinanziato con
5 milioni di euro.
L’investimento è prioritariamente destinato alle aree di
Avellino e Benevento.
11. E’ istituito un fondo di euro 100 mila per
l’addestramento di cani guida
per i non vedenti.
12. E’ stanziata nella pertinente UPB la somma di euro
300 mila per il
rifacimento della strada comunale di collegamento tra il
comune di Battipaglia
(SA) ed il comune di Bellizzi (SA).
13. E’ istituito un fondo per la realizzazione di un
sistema di informazione e
formazione per l’educazione alimentare.
14. E’ istituito un fondo per la realizzazione di parchi
tematici per bambini
nel comune di Bellizzi (SA) che ne consentano il
corretto sviluppo
psicofisico, a valere sulla UPB 1.1.1.
15. All’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
della Campania (ARPAC)
è assegnata una quota di finanziamento ordinario annuale
pari allo 0,35 per
cento delle risorse per la spesa sanitaria di parte
corrente.
16. Al fine di sostenere le aggregazioni di imprese
quale valido volano per la
presenza delle stesse sui mercati esteri, si intendono
recepite, in conformità
al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e
successive modifiche e al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26
maggio 2000, le
disposizioni relative al trasferimento alle Regioni a
Statuto ordinario delle
competenze concernenti gli incentivi a favore dei
Consorzi monoregionali e le
relative risorse finanziarie, di cui alla legge 21
febbraio 1989, n. 83.
17. Per l’istituzione del Museo della Memoria e
promozione della pace tra i
popoli “Giovanni Palatucci” è assegnato al comune di
Campagna ( SA) un
finanziamento di euro 100 mila.
18. La Giunta regionale favorisce e incentiva i progetti
tesi al monitoraggio
e alla salvaguardia delle condizioni igienico-ambientali
dei centri urbani
della città metropolitana di Napoli. La spesa per il
monitoraggio ambientale
della città metropolitana di Napoli è a valere sulla UPB
1.1.5.
19. Quota parte delle risorse di cui alla UPB 1.1.6 per
spese di investimento
di cui alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, per
un importo di euro 2
milioni è riservato alla costruzione di asili nido.
ARTICOLO 43
Integrazione alla legge regionale n. 15/1989 e
successive modifiche
1. In riferimento alla legge regionale 25 agosto 1989,
n. 15, per motivi di
urgenza la direzione dei settori di cui al primo
capoverso dell’articolo 10
può essere conferita con decreto del Presidente del
Consiglio che deve essere
portato all’approvazione dell’Ufficio di Presidenza
entro un mese, pena la sua
inesistenza. Sono eventualmente salvi gli effetti
prodotti dall’atto della
nomina sino alla sua caducazione.
2. In nessun caso le funzioni di cui all’articolo 11
della legge regionale n.
15/1989 sono attribuibili con decreto. Qualora si
rendesse, per qualsiasi
ragione, vacante l’incarico, le funzioni sono assegnate
provvisoriamente al
dirigente della qualifica funzionale immediatamente
inferiore che vanta
migliori titoli.
ARTICOLO 44
Disposizioni in materia di personale
1. Al fine di conservare e valorizzare le esperienze
presenti tra il personale
comandato presso la regione Campania, il Consiglio
regionale favorisce i
processi di mobilità e i corsi concorsi per il personale
comandato. Il settore
personale del Consiglio effettua la ricognizione del
personale in posizione di
comando.
2. Il personale in posizione di comando presso il
Consiglio regionale
nell’anno solare 2007, proveniente da pubbliche
amministrazioni e aziende
pubbliche ai sensi delle leggi regionali 25 agosto 1989,
n. 15, 5 giugno 1996,
n. 13, 21 aprile 1997, n. 13, 28 marzo 2000, n. 7, 11
agosto 2001, n. 10, 26
luglio 2002, n. 15 (legge finanziaria regionale 2002), e
successive modifiche,
è collocato, a richiesta, in una graduatoria ad
esaurimento con procedure di
mobilità, contestualmente all’esaurimento delle
graduatorie relative al
personale del Consiglio regionale risultato idoneo agli
ultimi concorsi
espletati.
3. L’amministrazione del Consiglio regionale può
procedere all’eventuale
reclutamento di personale solo dopo il completo
esaurimento della graduatoria
di cui al comma 2, salvo che per profili non contemplati
nella medesima
graduatoria, i cui ruoli risultassero effettivamente
vacanti.
4. Le richieste di trasferimento devono essere inoltrate
dagli interessati
dopo l’entrata in vigore della presente legge e nei
termini stabiliti dalla
commissione di cui al comma 5.
5. I criteri di inserimento nella graduatoria di cui al
comma 2 sono
individuati da apposita commissione istituita
dall’Ufficio di Presidenza entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente
legge, sentite le
competenti commissioni consiliari.
6. Al comma 2, dell’articolo 46 della legge regionale n.
15/2002, come
modificato dall’articolo 31, comma 39 della legge
regionale 19 gennaio 2007,
n. 1 (legge finanziaria regionale 2007), dopo la parola
“49 per cento” si
aggiunge: “in nessun caso può essere comandato in
Consiglio regionale
personale proveniente da società di cui al periodo
precedente qualora lo
stesso rivesta la carica di consigliere comunale,
sindaco, assessore in un
comune della regione Campania.”
ARTICOLO 45
Patrimonio disponibile
1. La regione Campania qualora destina alla vendita o
alla locazione suoli
facenti parte del proprio patrimonio disponibile,
informa tempestivamente i
soggetti che sono già legittimamente locatari di
immobili o suoli di proprietà
regionali confinanti e sono già titolari di attività che
possono contribuire
allo sviluppo turistico-economico o occupazionale del
territorio regionale.
2. I soggetti correttamente legittimati di cui al comma
1, devono impegnarsi a
presentare idonei progetti per un corretto utilizzo dei
suoli in questione.
ARTICOLO 46
Sicurezza sul lavoro
1. Per l’esercizio finanziario 2008 è disposta
l’istituzione, di concerto con
gli assessorati al lavoro e ai lavori pubblici e con il
coordinamento
dell’assessore alla sanità, di un nucleo operativo
straordinario per la tutela
della sicurezza dei lavoratori, la prevenzione e il
contrasto agli incidenti
sul lavoro, con funzioni di ufficio centrale per il
coordinamento ispettivo
con competenza regionale.
ARTICOLO 47
Associazioni a tutela del consumatore
1. La Regione contribuisce al finanziamento delle
associazioni a tutela dei
diritti dei consumatori e dei risparmiatori
contribuenti, con interventi
mirati ad accrescere la cultura del cittadino sia nei
settori delle attività
economiche, commerciali e finanziarie sia per gli
adempimenti fiscali.
2. I contributi sono erogati una tantum a fronte di
specifici progetti e non
sono cumulabili con altri interventi regionali di
analoga finalità.
3. Le associazioni a tutela dei diritti dei consumatori
e dei risparmiatori
contribuenti, costituite, per atto pubblico o per
scrittura privata
autenticata, entro e non oltre la data di pubblicazione
della presente legge,
possono godere di speciali contributi erogati dalla
Regione a sostegno delle
suddette attività, anche in deroga agli articoli 4 e 6
della legge regionale 3
settembre 2002, n. 19, con priorità alle associazioni
promosse da una
pluralità di enti pubblici.
4. Alla copertura dell’onere derivante dal presente
articolo si provvede
mediante l’utilizzo delle risorse già previste
nell’ambito della funzione
obiettivo n. 2.69 Commercio e, specificatamente, della
UPB 2.69.160
(informazione all’utenza e tutela dei consumatori).
ARTICOLO 48
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
1. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di diritto pubblico
(IRCCS)non trasformati in fondazioni, ai sensi del
decreto legislativo 16
ottobre 2003, n. 288, aventi sede nella regione
Campania, sono tenuti ai piani
di rientro limitatamente al rispetto dei vincoli di
bilancio ed in conformità
ai finanziamenti stanziati e preventivamente approvati
dalla Regione.
ARTICOLO 49
Soccorso alpino e speleologico
1. La regione Campania, in conformità alla legge 21
marzo 2001, n. 74 ed ai
sensi dell’articolo 29 della legge 7 dicembre 2000, n.
383, riconosce il
soccorso alpino e speleologico campano del Club Alpino
Italiano (CAI) come
soggetto di riferimento da utilizzare per le azioni di
salvataggio e recupero
per il soccorso in montagna e ne garantisce il sostegno
mediante specifici
contributi ad interventi effettuati, stipulando
specifica convenzione.
2. La Giunta regionale predispone la convenzione di cui
al comma 1, entro
sessanta giorni dalla data dell’entrata in vigore della
presente legge, previo
parere della competente commissione consiliare.
ARTICOLO 50
Associazioni regionali per l’informazione e la
consulenza in agricoltura
1. Il personale già inquadrato nel ruolo della Giunta
nel livello IV ai sensi
dell’articolo 2, commi 1 e 2 della legge regionale 28
marzo 2000, n. 8,
assunto presso le Associazioni Regionali per
l’Informazione e la Consulenza in
Agricoltura (ARICA) come unità di segreteria ed
esecutore amministrativo di
livello IV, è collocato nella categoria corrispondente
alla qualifica
funzionale e profilo professionale posseduti presso le
ARICA alla data di
applicazione della legge regionale n. 8/2000.
2. La decorrenza giuridica è dalla data di inquadramento
nel ruolo della
Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2,
della legge regionale
n. 8/2000 e la decorrenza economica dalla data di
entrata in vigore della
presente legge.
ARTICOLO 51
Stabilizzazione di particolari categorie di personale
1. Il personale con profilo autista, appartenente ai
ruoli di pubbliche
amministrazioni ovvero dipendente a tempo indeterminato
di aziende pubbliche
in comando presso il Consiglio regionale, a seguito di
procedura di selezione
ad evidenza pubblica, può transitare, a domanda, nei
ruoli del Consiglio.
ARTICOLO 52
Disposizioni a sostegno dei Santuari
1. Gli effetti previsti dall’articolo 6, comma 6, della
legge regionale 12
novembre 2004, n. 8 (legge finanziaria regionale 2004),
sono estesi in via
permanente, oltre ai comuni già destinatari, al Comune
di Mercogliano, sede
del santuario di Montevergine, al Comune di Caposele,
sede del Santuario di
San Gerardo ed al comune di Cava dei Tirreni, sede
dell’abbazia della
Santissima Trinità, reputando il millenario, ricorrente
nell’anno 2011, evento
di straordinario interesse per la promozione del
territorio.
ARTICOLO 53
Contenimento della spesa pubblica
1. La regione Campania aderisce alla politica di
contenimento della spesa
pubblica, in attuazione del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito in
legge 4 agosto 2006, n. 248, e, in applicazione dei
medesimi principi, prevede
la diminuzione dei costi introducendo criteri per la
riorganizzazione di
strutture, comitati e consigli di amministrazione. La
Regione, partendo dalla
valutazione dell’effettiva necessità, dell’efficacia e
dell’efficienza dei
servizi, predispone un piano di diminuzione dei costi
che prevede:
a) la riduzione nella misura del 20 per cento delle
indennità per i
direttori generali, sanitari ed amministrativi delle Asl
e delle aziende
ospedaliere, degli enti regionali, delle aree di
sviluppo industriale (ASI),
degli istituti autonomi case popolari (IACP), degli enti
per il turismo, dei
parchi regionali e dei trasporti;
b) la soppressione del Comitato tecnico scientifico
istituito
dall’articolo 4 della legge regionale 4 luglio1991, n.
11;
c) la riduzione nella misura del 20 per cento
dell’indennità mensile di
funzione attribuita ai componenti del Comitato regionale
per le comunicazioni
(CoReCom) ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale
1 luglio 2002, n. 9;
d) la riduzione nella misura del 20 per cento rispetto a
quelle impegnate
nell’anno 2006 delle spese per relazioni pubbliche,
convegni, mostre,
pubblicità e rappresentanza.
ARTICOLO 54
Distretti energetici
1. Il distretto energetico è istituito nei territori dei
comuni su cui sorgono
impianti di produzione di energia da fonte alternativa
con capacità produttiva
complessiva non inferiore a 30 Mgw.
2. Se più comuni hanno una capacità produttiva superiore
ai 30 Mgw installati,
il distretto è rappresentato dal comune nel cui
territorio è presente il
maggior numero di impianti con maggiore potenza nominale
realizzati nel corso
dell’anno 2007 e, comunque, con potenza complessiva non
inferiore a 20 Mgw.
3. Nel territorio di una provincia non può essere
istituito, di norma, più di
un distretto energetico.
4. Il distretto elabora progetti per il corretto
utilizzo delle fonti
rinnovabili, per la massimizzazione dei benefici
derivanti dagli impianti di
produzione per l’attrazione di investimenti di ricerca
in materia energetica.
5. La Regione, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, sentita la competente commissione
consiliare, emana il
regolamento attuativo.
ARTICOLO 55
Inalienabilità degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica acquistati da assegnatari o loro aventi diritto
1. Gli alloggi e le unità immobiliari di edilizia
residenziale pubblica,
acquistati dagli assegnatari o dai loro familiari
conviventi, ai sensi della
legge 24 dicembre 1993, n. 560, o di leggi precedenti
regolanti il riscatto,
non possono essere alienati, anche parzialmente, né può
essere modificata la
destinazione d’uso, né su di essi può essere costituito
alcun diritto reale di
godimento o di garanzia, per un periodo di dieci anni
dalla data di
registrazione del contratto di acquisto e comunque fino
a quando non sia
pagato interamente il prezzo. Tali vincoli operano anche
in capo agli eredi.
2. Decorso il termine indicato al comma 1,
l’assegnatario, ovvero gli aventi
causa, possono alienare l’alloggio. In tal caso,
l’alienante è tenuto a darne
comunicazione all’ente già proprietario, il quale può
esercitare, entro
novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il
diritto di prelazione
all’acquisto, per un prezzo pari a quello di cessione
rivalutato nella misura
del 3 per cento per ogni anno trascorso dalla stipula
dell’atto di cessione,
fino ad un massimo del 70 per cento.
3. Il diritto di prelazione dell’ente già proprietario
si estingue se il
proprietario dell’alloggio versa all’ente cedente un
importo pari alla somma
della quota del venti per cento del valore dell’alloggio
calcolato, sulla base
degli estimi catastali, ai sensi del comma 10, primo
periodo, dell’articolo 1
della legge n.560/1993, e della quota variabile
decrescente dal 15 per cento
all’1 per cento sullo stesso valore, da individuare
secondo l’anno di distanza
rispetto alla scadenza del vincolo di cui al comma 1 del
presente articolo.
4. Il diritto di prelazione non opera se la cessione
avviene fra eredi
legittimi.
5. Sono nulli gli atti ed i contratti aventi ad oggetto
alienazioni di alloggi
di edilizia residenziale pubblica da parte di
assegnatari o aventi causa in
violazione del presente articolo.
Note:
ERRATA CORRIGE
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N.12 DEL 25
MARZO 2008
Con nota prot. n. 2008/0001723/P del 29 febbraio 2008,
la Presidenza del Consiglio regionale, a seguito di
verifica del processo verbale della seduta consiliare
del 28 dicembre 2007 ha trasmesso il comma 3 dell’art.55
della legge indicata in oggetto in una versione corretta
in conformità al predetto verbale.
Per quanto sopra, si trasmette, in allegato il testo del
comma 3 dell’art. 55 della legge regionale 30 gennaio
2008 n.1, per la pubblicazione sul B.U.R.C.
d’ordine del Presidente
Il Capo di Gabinetto
Maria Grazia Falciatore
ARTICOLO 56
Modifiche alla legge regionale n. 19/1997
1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 14
agosto 1997, n. 19, è
così modificato:
“2. L’assegnatario deve produrre la documentazione
reddituale entro il 31
luglio dell’anno della richiesta. L’ente gestore con
decorrenza dal 1 gennaio
dell’anno successivo applica la corretta fascia di
canone per coloro che hanno
adempiuto e la fascia di canone prevista dall’articolo
2, condizione C, canone
C per coloro che non hanno prodotto la documentazione
nei termini. Se
l’assegnatario provvede alla presentazione della
documentazione dopo il 31
luglio e comunque entro il 31 dicembre, l’ente gestore
provvede alla
collocazione nella fascia a partire dal 1° gennaio
dell’anno successivo, con
la conseguente permanenza nella fascia di canone massimo
per tutto il periodo
precedente fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6
del presente articolo”.
2. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n.
19/1997 le
parole: “dalla data del 30 giugno” sono sostituite con
le parole: “dalla data
del 31 dicembre”.
3. Il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale n.
19/1997 è abrogato.
4. Il comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale n.
19/97 è sostituito dal
seguente:
“5. Per la morosità relativa ad alloggi maturata dai
conduttori, gli enti
gestori emanano proprie regolamentazioni finalizzate a
favorire i recuperi
mediante piani di rateizzo che tengono conto delle
condizioni di reddito delle
famiglie, anche concedendo riduzioni degli importi per
mora ed interessi.”
5. Il comma 6 dell’articolo 6 della legge n. 19/1997 è
sostituito dal seguente:
“6. Nel caso di mancato pagamento di oltre tre rate del
piano di rateizzo di
cui al comma 5 può prevedersi il riaddebito degli
importi precedentemente
detratti.”
6. Il comma 8 dell’articolo 6 della legge regionale n.
19/1997 è sostituito
dal seguente:
“8. Gli assegnatari che alla data di entrata in vigore
della presente
disposizione non hanno presentato la documentazione
reddituale relativa agli
anni pregressi e che sono stati pertanto collocati nella
fascia di canone di
cui all’articolo 2, condizione C, canone C, possono
produrre tale
documentazione entro il termine perentorio che è fissato
dall’ente gestore e
comunicato in un atto di diffida ad adempiere. Per
coloro i quali provvedono a
tale adempimento, l’ente gestore applica l’esatta fascia
di canone per gli
anni pregressi, annullandone le maggiorazioni.”
ARTICOLO 57
Riorganizzazione dell’amministrazione regionale
1. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo
18 della legge
regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria
regionale 2007), è
prorogata al 31 dicembre 2008.
2. Tale proroga non si applica al personale che, alla
data del 27 dicembre
2007, ha già stipulato il contratto di cui al comma 3
dell’articolo 18 della
legge regionale n. 1/2007.
ARTICOLO 58
Acque minerali
1. I titolari esercenti la concessione per
l’imbottigliamento di acque
minerali e di sorgente corrispondono un diritto
proporzionale pari ad euro
0,05 per ogni metro cubo di acqua minerale e di sorgente
imbottigliata in
vetro e un diritto proporzionale pari a euro 0,20 per
ogni metro cubo di acqua
minerale e di sorgente non imbottigliata in vetro.
2. I soggetti di cui al comma 1 contribuiscono agli
oneri diretti e indiretti
sostenuti dai comuni in conseguenza delle opere e
attività di estrazione,
adduzione, imbottigliamento e trasporto delle acque
minerali emunte nel loro
territorio.
3. Il diritto proporzionale di cui al comma 1 può essere
adeguato, previo
parere della competente commissione consiliare
regionale, ogni due anni, con
provvedimento della Giunta regionale tenuto conto della
verifica di cui al
comma 4, dell’andamento del mercato, delle esigenze,
anche occupazionali,
delle singole realtà territoriali interessate nonché
della situazione
esistente negli altri territori regionali.
4. La Regione verifica, con cadenza biennale, lo stato
delle acque minerali e
di sorgente destinate all’imbottigliamento.
5. E’ istituita una UPB denominata: “Fondo regionale per
le acque minerali e
di sorgente imbottigliate” nella quale affluiscono gli
importi dei diritti
proporzionali di cui al comma 1, versati dai
concessionari con le modalità
sancite da apposito provvedimento di Giunta regionale.
6. I titolari di concessioni di coltivazione in
esercizio, aventi ad oggetto
acque minerali e di sorgente hanno l’obbligo di
installare ad ogni pozzo o
alla sorgente, ove sia possibile, e in ogni caso in
luogo accessibile e
comunque prima degli interventi di utilizzazione, nonché
all’imbottigliamento,
appositi misuratori automatici della portata, della
temperatura e della
conducibilità elettrica dell’acqua. Sono inoltre tenuti
ad installare, entro
il perimetro della concessione, misuratori delle
precipitazioni atmosferiche,
della pressione barometrica, della temperatura minima e
massima.
Note:
ERRATA CORRIGE
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 7 DEL 18
FEBBRAIO 2008
C on la nota n. 769/2008/P, la Presidenza del Consiglio
regionale, a seguito di verifica del processo verbale
della seduta consiliare del 28 dicembre 2007, ha
trasmesso l’articolo 58 della legge indicata in oggetto
in una versione corretta in conformità al predetto
verbale.
Per quanto sopra, si trasmette, in allegato il testo
dell’intero articolo 58 della legge regionale n.1 del 30
gennaio 2008,
opportunamente integrato dal comma 6, per la
pubblicazione sul BURC.
d’ordine del Presidente
Il Capo di Gabinetto
Maria Grazia Falciatore
ARTICOLO 59
Gestioni commissariali
1. Le attività e gli interventi di competenza delle
gestioni commissariali ai
sensi delle leggi 18 aprile 1984, n. 80 e 22 dicembre
1984, n. 887 sono
riportati, per quanto attiene la quota parte di
investimenti finanziata con
risorse ordinarie nazionali e risorse comunitarie
comunque afferenti al
bilancio della Regione, alla responsabilità di
attuazione delle competenti
strutture regionali. Entro tre mesi, il Presidente della
Giunta riferisce al
Consiglio in ordine allo stato di avanzamento dei
programmi commissariali,
specificando obiettivi raggiunti e previsti, stato degli
adempimenti
contrattuali con soggetti aggiudicatori, impatto
economico delle iniziative,
ulteriori fabbisogni finanziari e modalità di copertura
individuate.
ARTICOLO 60
Stazione unica appaltante
1. E’ istituita presso gli uffici del Genio civile di
ogni provincia, d’intesa
con le prefetture competenti per territorio, una
stazione unica appaltante, a
cui i comuni, in modo convenzionato, possono trasferire
le procedure d’appalto
per lavori superiori ad euro 250 mila.
2. Il Presidente della Giunta regionale attiva le
procedure necessarie al
raggiungimento delle finalità del presente articolo.
ARTICOLO 61
Complessi immobiliari realizzati da cooperative in
liquidazione coatta
1. Al fine di consentire agli Istituti autonomi case
popolari (IACP)
competenti per territorio o ai comuni interessati di
acquisire i complessi
immobiliari realizzati da cooperative poste in
liquidazione coatta
amministrativa nei casi previsti dalla legge, per l’anno
2008 il fondo unico
per l’edilizia residenziale pubblica, di cui alla
delibera di Giunta regionale
n. 1707 del 28 settembre 2007, è finanziato a valere sui
fondi dell’edilizia
pubblica abitativa.
2. Gli IACP e i comuni possono utilizzare le somme loro
destinate
esclusivamente per il recupero o la manutenzione
straordinaria dei cespiti
trasferiti, al fine di assicurare l’abitabilità degli
stessi. In presenza di
richieste che eccedono lo stanziamento di bilancio di
cui al comma 1, è data
priorità agli interventi per i quali gli enti
interessati garantiscono che il
recupero del patrimonio sia posto in essere con il
ricorso a tecniche
sperimentali di biotecnologia tese al miglioramento
delle condizioni di
vivibilità residenziale e al risparmio energetico.
ARTICOLO 62
Norme per il rafforzamento dell’azione amministrativa a
tutela della legalità e dell’efficienza della
giurisdizione
1. Per concorrere alla piena affermazione nell’ambito
della Regione dei
principi di legalità e giustizia, la Giunta regionale
può predisporre
interventi a supporto dell’efficiente funzionamento
delle giurisdizioni
ordinarie e speciali operanti nel territorio regionale
che ne fanno richiesta
ai sensi della presente legge.
ARTICOLO 63
Sostenibilità ambientale
1. Al fine di contribuire alla riduzione
dell’inquinamento atmosferico
derivante dal traffico dei veicoli, a decorrere dal 1
gennaio 2008 è previsto
uno stanziamento destinato ad incentivare l’acquisto di
veicoli alimentati
anche o esclusivamente a metano o GPL.
ARTICOLO 64
Direzione dei laboratori di analisi
1. Il possesso della laurea in Scienze e tecnologie
alimentari o in Scienze
della nutrizione umana è inserito tra i requisiti
richiesti per la direzione
dei laboratori di analisi che effettuano prove relative
all’autocontrollo per
le industrie alimentari.
ARTICOLO 65
Piano energetico ambientale regionale
1. Nelle more dell’approvazione del Piano energetico
ambientale regionale in
coerenza con la legge 23 agosto 2004, n. 239, fatte
salve le competenze dei
comuni in materia urbanistica, sono esclusi
dall’autorizzazione di cui
all’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387,
gli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati con fonti
rinnovabili, come definite dall’articolo 2 dello stesso
decreto legislativo,
della potenza uguale e inferiore a 100 KW elettrici per
installazioni
fotovoltaiche su tetti di copertura, in particolare
elevata a 5.000 KW
elettrici per impianti alimentati a biomasse vegetali
liquide vergini o
riciclate.
ARTICOLO 66
Sistema di monitoraggio della qualità dell’aria
1. Gli impianti per la produzione di energia
termoelettrica ubicati nel
territorio dei comuni della regione Campania devono
essere dotati di un
sistema rigoroso di monitoraggio dello stato della
qualità dell’aria,
attraverso la collocazione permanente di centraline per
il rilevamento
dell’inquinamento atmosferico.
2. La dotazione del sistema di monitoraggio costituisce
condizione per
ottenere la concessione di esercizio. La mancanza del
sistema comporta la
revoca della concessione.
3. I competenti uffici regionali controllano il
funzionamento e la regolarità
del sistema.
4. Gli impianti per la produzione di energia elettrica
già in esercizio devono
essere dotati, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente
legge, del predetto sistema di monitoraggio. Decorso
inutilmente tale termine,
la concessione è revocata.
ARTICOLO 67
Completamento e recupero di stabilimenti dismessi
all’interno delle zone ASI
1. La regione Campania promuove lo sviluppo territoriale
ed industriale anche
attraverso il completamento di interventi
infrastrutturali o programmi di
recupero di stabilimenti dismessi all’interno delle zone
area sviluppo
industriale (ASI).
ARTICOLO 68
Contributo straordinario per lo sviluppo delle
produzioni biologiche delle aree svantaggiate
1. Le imprese agricole, operanti su territori
svantaggiati della regione
Campania da almeno tre anni, possono accedere a
contributi in conto impianti,
pari al 30 per cento dell’investimento in impianti ed
attrezzature utili alla
propria attività.
2. Le imprese agricole devono essere in possesso,
relativamente al triennio
2005-2007, di certificazione di produzione biologica
rilasciata da una delle
organizzazioni abilitate, impegnarsi al mantenimento
dell’attuale produzione
biologica ed incrementare l’occupazione in base a
parametri d’investimento.
ARTICOLO 69
Interventi in materia di consorzi di tutela
1. La regione Campania, entro sessanta giorni dalla
pubblicazione della
presente legge, attua un piano di incentivi volto a
destinare contributi a
fondo perduto per le spese sostenute dalle piccole medie
imprese (PMI) della
filiera vitivinicola aderenti a consorzi di tutela
riconosciuti dal Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF),
per ottemperare
agli obblighi in materia di controllo e di tracciabilità
in tutte le fasi del
processo produttivo dei vini di qualità prodotti in
regioni determinate
(VQPRD) rese obbligatorie dai decreti del MIPAAF 29
marzo 2007 e 13 luglio
2007.
2. E’ istituito, per le finalità di cui al comma 1, un
Fondo per la qualità
delle produzioni locali tipiche della filiera
vitivinicola, con una dotazione
iniziale pari ad euro 1 milione a valere sulla UPB
2.83.243 del bilancio
regionale 2008.
ARTICOLO 70
Finanziamento delle leggi regionali sul reddito di
cittadinanza e sulla dignità sociale
1. E’ prorogata per l’anno 2008 la sperimentazione del
reddito di cittadinanza
di cui alla legge regionale 19 febbraio 2004, n. 2,
assicurando copertura agli
aventi diritto.
2. Alla copertura di eventuali ulteriori necessità, per
assicurare
l’erogazione per l’intero anno solare si provvede
mediante richiesta al
Governo nazionale di concorso da parte dello Stato.
3. Per l’anno 2008 è assicurato il finanziamento della
legge regionale 23
ottobre 2007, n. 11, con trasferimenti nazionali e con
le risorse disponibili
nel bilancio regionale per la spesa sociale.
ARTICOLO 71
Modifiche alla legge regionale n. 1/ 2007
1. L’articolo 31, comma 2, della legge regionale 19
gennaio 2007, n. 1, (legge
finanziaria regionale 2007) è così riformulato:
“ 2. La legge regionale 2 luglio 1997, n. 18, è così
modificata:
a) all’articolo 6, comma 2, la lettera e), è sostituita
dalla seguente:
“e) da due rappresentanti delle associazioni degli
assegnatari più
rappresentative a livello
regionale, da quattro rappresentanti delle
organizzazioni dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello nazionale e da
due rappresentanti dei
sindacati degli inquilini maggiormente rappresentativi a
livello regionale di
cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, che non fanno
capo alle organizzazioni
dei lavoratori”;
b) all’articolo 15, comma 1, la lettera e) è sostituita
dalla seguente:
“e) da due rappresentanti delle associazioni degli
assegnatari più
rappresentative a livello
regionale, da quattro rappresentanti delle
organizzazioni dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello nazionale e da
due rappresentanti dei
sindacati degli inquilini maggiormente rappresentativi a
livello regionale di
cui alla legge n. 431/1998 che non fanno capo alle
organizzazioni dei
lavoratori”.
ARTICOLO 72
Funzionamento registro tumori
1. Gli stanziamenti di cui alla delibera della Giunta
regionale n. 1293 del 17
luglio 2007, relativi al funzionamento dei registri
tumori operanti nella
regione Campania, in coerenza con quanto previsto al
punto 7.3 del Piano
regionale ospedaliero 2007-2009 approvato con legge
regionale 19 dicembre
2006, n. 24, trovano allocazione nel bilancio regionale
per l’esercizio
finanziario 2008 nella UPB 4.15.38.
2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è riproposto nei
bilanci della regione
Campania, relativi agli esercizi finanziari futuri,
nella stessa misura salvo
gli adeguamenti, legati alle esigenze del servizio,
deliberati con appositi
atti della Giunta regionale.
ARTICOLO 73
Supporto all’esercizio comunale delle funzioni catastali
1. Al fine di favorire l’avvio dell’esercizio delle
funzioni catastali,
assegnate dai commi 194 al 200 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007) e relativi provvedimenti attuativi, da
parte dei comuni che
hanno scelto le modalità con cui esercitare dette
funzioni dal 1 novembre 2007
e di assistere i comuni che non hanno ancora adottato
una decisione in merito
alle modalità di gestione del catasto, la Regione
concorre, in convenzione con
l’associazione nazionale comuni italiani (ANCI)
regionale, alle spese per:
a) le azioni formative ed informative, anche di
carattere strumentale, in
materia di gestione delle funzioni catastali e degli
aspetti organizzativi e
gestionali ad esse collegate, da realizzare nella fase
di implementazione del
processo di decentramento catastale;
b) l’elaborazione di studi di fattibilità per i comuni
che, entro il 15
luglio 2009, devono pronunciarsi sulla gestione
catastale. Tali studi devono
supportare le valutazioni relative all’opportunità di
adottare scelte di tipo
associativo o di ampliare l’ambito di operatività, al
fine di fornire una
prima verifica tecnica di realizzabilità dal punto di
vista organizzativo e
gestionale.
2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, con
proprio atto, la Regione
disciplina i criteri e le modalità per la concessione
del finanziamento.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è
disposta, per l’esercizio
finanziario 2008, un’autorizzazione di spesa pari ad
euro 400 mila, a valere
sulle risorse della UPB 6.23.106.
ARTICOLO 74
Modifiche alla legge regionale n. 11/1986
1. Il comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 16
marzo 1986, n. 11,
aggiunto dall’articolo 31, comma 46 della legge
regionale 19 gennaio 2007, n.
1 (legge finanziaria regionale 2007), è così modificato:
“1. Nelle more dello svolgimento del concorso per
l’abilitazione di guida
turistica, i soggetti già in possesso di abilitazione ad
una professione
turistica possono esercitare l’attività in ulteriori
lingue straniere per le
quali sono stati già abilitati in altre professioni
turistiche di cui alla
presente legge.”
ARTICOLO 75
Variazioni all’aliquota IRAP per ONLUS e cooperative
sociali
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito
dall’articolo 16, comma 3,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e
successive modificazioni,
con decorrenza dall’anno d’imposta 2008, l’aliquota
dell’imposta regionale
delle attività produttive (IRAP) per le organizzazioni
non lucrative di
utilità sociale (ONLUS) e le cooperative sociali, è
determinata nella misura
del 4,25 per cento, limitatamente all’attività
istituzionale esercitata.
ARTICOLO 76
Disciplina dello spettacolo
1. Le risorse del bilancio regionale destinate agli
interventi regionali di
promozione dello spettacolo, di cui alla legge regionale
15 giugno 2007, n. 6,
a partire dall’esercizio finanziario 2008 sono
raggruppate ed iscritte
unicamente nella UPB 3.11.242, che assume la seguente
nuova
denominazione : “Promozione e sostegno delle attività di
spettacolo ex legge
regionale 15 giugno 2007, n. 6”.
ARTICOLO 77
Fondazione culturale Ezio De Felice
1. La regione Campania finanzia con un contributo annuo
le attività previste
nello Statuto della Fondazione culturale Ezio De Felice.
Per il triennio 2008-
2010, il contributo annuo è stabilito in euro 250 mila a
valere sulla UPB
3.11.31. All’onere per gli anni successivi si provvede
con legge di bilancio.
ARTICOLO 78
Sviluppo strategico del comparto industriale aeronautico
campano
1. La regione Campania garantisce un adeguato sostegno
alla filiera
aeronautica promuovendo particolarmente le attività di
aggiornamento e
sviluppo delle risorse umane attualmente operanti nel
comparto.
2. La regione Campania promuove sia il rafforzamento
della conoscenza sulle
tecnologie di base, sia soprattutto l’adeguamento delle
conoscenze sulle
tecnologie innovative e specialistiche essenziali per
l’aggiornamento e lo
sviluppo dei profili professionali strategici.
3. La regione Campania attiva le modalità di sostegno
allo sviluppo formativo
continuo per nuovi ruoli nella gestione delle catene di
fornitura, attraverso
le opportunità fornite da alleanze internazionali
strategiche e migliorando
le “core competencies distintive”, a sostegno
dell’acquisizione di ruoli
maggiori come “prime partner” in specifici segmenti di
mercato
(aerostrutture, trasporto tattico e velivoli regionali).
4. Le aree di intervento sono così individuate:
a) FMZ specialistica ma anche generalistica;
b) FMZ continua sui mestieri aeronautici:
1. Qualità,Tecnologie evolutive (Compositi, Macchine a
controllo
numerico, laboratori prove, controlli non distruttivi);
2. Safety;
3. Ruolo e attitudini: da operaio a tecnico aeronautico;
4. Catena fornitura: da fornitori a partner tecnologici;
5. Competenze di integrazione;
6. Sostegno Infrastrutturale.
5. Alla copertura dell’onere derivante dall’applicazione
del presente
articolo, quantificata in euro 3 milioni, si fa fronte
mediante le risorse
della UPB 3.12.112.
ARTICOLO 79
Modifiche al testo coordinato delle norme di attuazione
del Piano regionale delle attività estrattive
1. II testo coordinato delle norme di attuazione del
Piano regionale delle
attività estrattive adottato con ordinanza commissariale
del commissario ad
acta del 6 luglio 2006, n. 12 , è così modificato:
a) il comma 4 dell’articolo 17 è sostituito dal
seguente:
“4. L’istanza di autorizzazione o concessione deve
essere corredata dalla
documentazione relativa alla Valutazione di Impatto
Ambientale, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e
successive modifiche,
nonché dalla documentazione relativa alla Valutazione di
Incidenza (Direttiva
Habitat - Art. 6 Direttiva 92/42/CEE e art. 5 del
decreto del Presidente della
Repubblica n. 357/1997).;
b) al comma 7 dell’articolo 17 è aggiunto il seguente
periodo:
“In nessun caso può essere rilasciata autorizzazioni
nelle zone ad alto
rischio idrogeologico (zone classificate come R3 e R4).;
c) l’articolo 18 è abrogato;
d) dopo il comma 12 dell’articolo 28 sono aggiunti i
seguenti :
“12-bis. Le aree scelte per la delocalizzazione delle
attività estrattive
devono sottostare ai contenuti del Piano regionale delle
attività estrattive
(PRAE), nel rispetto dei vincoli previsti dagli
strumenti di pianificazione
paesistica, naturalistica (piani di assetto dei parchi)
ed urbanistica, dai
piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n.
183, dal regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3267, dal decreto-legge 11 giugno
1998, n. 180, convertito,
con modificazioni, nella legge 3 agosto 1998, n. 267.
“12-ter. Alla documentazione prodotta per il rilascio
dell’autorizzazione è
acclusa una dichiarazione, ai sensi del decreto del
Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che
l’area oggetto di
autorizzazione non ricade in aree naturali protette o in
siti ’’natura 2000",
cioè siti di importanza comunitaria (SIC) o zone di
protezione speciale (ZPS).
“12-quater. La richiesta deve essere preventivamente
valutata dal Settore
Attività Estrattive della Giunta, che la trasmette,
successivamente, al
Settore Ecologia ai fini della Valutazione d’impatto o
del parere di
competenza sullo specifico progetto di recupero
ambientale ed è sottoposta
alla procedura di Valutazione di Incidenza (Direttiva
Habitat - Art. 6
Direttiva 92/42/CEE e articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357).
“12- quinquies. Per le cave ricadenti in aree vincolate
a Parco, qualsiasi
attività deve essere sottoposta, d’ufficio, se previsto,
all’esame
dell’Autorità di Parco per la valutazione di
compatibilita ambientale, al fine
di consentire la prosecuzione dell’attività in essere.
“12-sexies. La delocalizzazione è concessa solo se il
proprietario della cava
dismessa per obblighi di legge ha presentato un progetto
di riqualificazione
ambientale e attivato il ripristino dei luoghi, fatto
salvo quanto disposto
dal comma 5 dell’articolo 2 del presente testo
coordinato.
e) Il comma 15 dell’articolo 28 è abrogato.”
ARTICOLO 80
Prevenzione dei tumori e dell’AIDS
1. La regione Campania persegue politiche per la salute
tramite progetti
strutturati di medio-lungo periodo, prevede interventi
finalizzati ad una più
diffusa comprensione delle tematiche della salute
attraverso una strategia di
informazione, educazione e comunicazione ed individua,
in tale contesto, i
temi prioritari per la salute della popolazione
regionale, fra cui la
prevenzione dei tumori e dell’aids. A tal fine sono
previsti fondi regionali
affinché le Asl realizzino campagne pubblicitarie in
ogni forma e con ogni
mezzo multimediale, impegnando anche il CoReCom in una
informazione costante
finalizzata alla prevenzione dei tumori e all’uso degli
strumenti di
prevenzione contro l’aids.
2. E’ istituito presso l’assessorato alla sanità un
osservatorio regionale
sull’incidenza di neoplasie nei siti inquinanti e nelle
aree indicati come
di “Interesse Nazionale” dalla legge 9 dicembre 1998, n.
426 ,e successive
modifiche (aree e siti ad elevato rischio ambientale).
3. All’Agenzia regionale sanitaria (ARSAN) è affidata la
realizzazione di uno
studio propedeutico alla conoscenza dei meccanismi di
contaminazione e di
passaggio all’uomo di sostanze inquinanti ambientali
persistenti, al fine di
effettuare una bonifica rapida, efficace e mirata.
ARTICOLO 81
Norme per la stabilizzazione del personale precario del
servizio sanitario regionale
1. La regione Campania, nell’ambito di quanto previsto
dall’articolo 1, comma
565, lettera c), punto 3, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (legge
finanziaria 2007), nei limiti della propria autonomia e
senza alcun onere
finanziario aggiuntivo, in coerenza con gli indirizzi
fissati per il
conseguimento degli obiettivi di contenimento della
spesa nel settore
sanitario, promuove la trasformazione delle posizioni di
lavoro a tempo
determinato, già ricoperte da personale precario
dipendente non dirigente
degli enti del servizio sanitario regionale, in
posizioni di lavoro dipendente
a tempo indeterminato.
2. I destinatari delle disposizioni di cui al comma 1
sono i titolari, da
almeno tre anni anche non continuativi alla data del 31
dicembre 2006, di
contratti di lavoro a tempo determinato, o coloro che
conseguono tale
requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente
alla data del 29
settembre 2006 o coloro che sono stati in servizio per
almeno tre anni, anche
non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di
entrata in vigore
della presente legge, i quali ne fanno istanza, purché
assunti mediante
procedure selettive di natura concorsuale o previste da
norme di legge. Alle
iniziative di stabilizzazione del personale assunto a
tempo determinato
mediante procedure diverse si provvede previo
espletamento di procedure
selettive definite dall’assessore regionale alla sanità.
3. È fatto obbligo alle aziende di pubblicizzare l’avvio
delle procedure di
stabilizzazione mediante avviso anche nel caso in cui
non deve darsi corso
alle prove selettive di natura concorsuale in quanto già
espletate
precedentemente all’assunzione a tempo determinato del
personale che si
stabilizza.
4. Gli enti del servizio sanitario regionale, per
avvalersi di quanto previsto
al comma 1, sono tenuti, ai sensi della legge n.
296/2006, a:
a) individuare la consistenza organica del personale
dipendente a tempo
indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006
e la relativa spesa;
b) individuare la consistenza del personale che alla
data del 31 dicembre
2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo
determinato, con contratto
di collaborazione coordinata e continuativa o con altre
forme di lavoro
flessibile o con convenzioni e la relativa spesa;
c) predisporre un programma annuale di revisione delle
predette
consistenze finalizzato alla riduzione della spesa
complessiva di personale,
per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
mediante misure
necessarie a garantire che le spese del personale, al
lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, non
superino, per gli
anni 2007, 2008 e 2009, il corrispondente ammontare
dell’anno 2004 diminuito
dell’1,4 per cento. A tal fine si considerano anche le
spese per il personale
con rapporto di lavoro a tempo determinato, con
contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, o che presta servizio con
altre forme di lavoro
flessibile o con convenzioni.
5. Al fine di rendere operativo quanto disposto al comma
1 sono istituiti,
presso l’assessorato regionale alla sanità, elenchi
regionali del personale
precario dipendente dagli enti del servizio sanitario
regionale distinti per
ruolo, profilo e posizione funzionale. Per il personale
inserito negli elenchi
sono indicate prioritariamente le Asl ovvero le aziende
ospedaliere di
provenienza. A tutela del lavoratore e per la
salvaguardia della continuità
delle prestazioni lavorative, la stabilizzazione del
personale precario è
attuata, compatibilmente con quanto previsto ai commi
successivi, nell’ambito
dell’azienda presso la quale è stato prevalentemente
prestato il servizio.
6. L’iscrizione agli elenchi di cui al comma 5 è
subordinata alla
presentazione di apposita domanda corredata dal
curriculum del candidato e
dalla documentazione attestante il rapporto di lavoro a
tempo determinato alla
data del 31 dicembre 2006 nonché gli incarichi
ricoperti. Il termine per la
presentazione della domanda è fissato in quarantacinque
giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge.
7. L’assessorato regionale alla sanità provvede a
graduare le domande
pervenute, sulla base dei criteri relativi ai punteggi
tecnici fissati, per il
personale dei ruoli amministrativo, tecnico,
professionale e sanitario, dal
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001,
n. 220 e dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.
483. I competenti uffici
regionali possono disporre gli opportuni controlli per
l’accertamento delle
dichiarazioni relative ai titoli autocertificati dagli
aspiranti.
Dichiarazioni non conformi alle risultanze dei controlli
determinano la
cancellazione dell’aspirante dall’elenco e l’immediata
decadenza dall’incarico
eventualmente attribuito, salva l’applicazione delle
sanzioni penali previste
dalla legislazione nazionale. L’iscrizione agli elenchi
ha validità
quinquennale.
8. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge la
Giunta regionale istituisce una commissione con il
compito di redigere, entro
sessanta giorni dalla data di insediamento, una
circolare contenente modalità
e criteri per la ridefinizione e la riorganizzazione
delle dotazioni organiche
in applicazione del piano di rientro e per definire gli
standard assistenziali
idonei, sulla base dell’intensità delle cure erogate nei
singoli servizi,
secondo la seguente classificazione, conformemente al
grado di assistenza da
garantire :
a) servizi ad elevata assistenza;
b) servizi a media assistenza;
c) servizi a bassa assistenza.
9. L’individuazione degli standard di cui al comma 8 è
utilizzata per la
definizione delle nuove dotazioni organiche di personale
a regime.
10. I direttori generali, al fine di sopperire ad
eventuali carenze della
dotazione organica dell’azienda che pregiudicano
l’erogazione dei livelli
essenziali di assistenza (LEA) così come previsti dal
decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, sono tenuti
ad attingere agli
elenchi di cui al comma 7, come previsto dalla legge n.
296/2006, comma 565,
lettera a, dalla delibera di Giunta regionale 9 dicembre
2005, n. 1843, e
dalla legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (legge
finanziaria regionale
2007), articolo 21, commi 1 e 2, in coerenza con gli
obiettivi di riduzione
della spesa complessiva di personale e di
rideterminazione della consistenza
organica.
11. Gli enti del Servizio sanitario regionale provvedono
agli interventi
necessari all’attuazione di quanto disposto con i fondi
derivanti dalla
riduzione della spesa connessa alla retribuzione del
personale precario e non
possono procedere, a far data dall’approvazione da parte
della Giunta
regionale della graduatoria di cui al comma 7, ad
assunzione di personale
precario, fatta eccezione per le figure professionali
per le quali non sono
pervenute istanze o per le figure professionali la cui
graduatoria risulta
esaurita.
ARTICOLO 82
Modifica dell’allegato B (Requisiti specifici di
dimensionamento- Requisiti specifici di risorse umane)
del regolamento n. 1/2007 in materia di definizione dei
requisiti ulteriori e delle procedure di accreditamento
istituzionale dei soggetti pubblici e privati che
erogano attività di assistenza specialistica
1. All’allegato B del Capo III del regolamento n. 1 del
22 giugno 2007, il
testo “Requisiti specifici di Risorse e Umane “ è
sostituito dal seguente :
Requisiti specifici di Risorse e Umane:
Ai sensi dell’articolo 15, comma 2, si riportano di
seguito i requisiti
specifici relativi al fabbisogno di personale per le
strutture private.
Personale del Profilo Infermieristico: (secondo la
declaratoria professionale
del rispettivo contratto collettivo di lavoro): 0,45 per
posto letto con una
maggiorazione del 15 per cento per le sole attività ad
elevato carico
assistenziale (Rianimazione, Terapia Intensiva e
subintensiva, Pronto
Soccorso) o che richiedono una presenza H24.
Per le discipline di alta specialità si applicano i
parametri di personale
contenuti nella DGRC n. 7029 del 17 novembre 1995 ed
eventuali successive
modifiche ed integrazioni.
Per le strutture di ricovero ad esclusivo regime diurno
(day hospital medico –
chirurgico) il coefficiente di 0,40 per posto letto è
ridotto di una
percentuale pari al 35 per cento.
OSS e Altro personale: (secondo le declaratorie
professionali del rispettivo
contratto collettivo di lavoro).
0,55 per posto letto o con una maggiorazione del 15 per
cento esclusivamente
per quelle figure professionali addette alle attività ad
elevato carico
assistenziale (Rianimazione, Terapia Intensiva e
subintensiva, Pronto
Soccorso) o che operano in unità operative o servizi
H24.
Per le discipline di alta specialità si applicano i
parametri di personale
contenuti nella DGRC n. 7029 del 17 novembre 1995 ed
eventuali successive
modifiche ed integrazioni.
Per le strutture di ricovero ad esclusivo regime diurno
(day hospital medico –
chirurgico) il coefficiente di 0,55 per posto letto è
ridotto di una
percentuale pari al 35 per cento.
Si demanda alla contrattazione aziendale, ai sensi delle
norme contrattuali
sulle relazioni sindacali, la definizione delle singole
percentuali di
qualifiche per “altro personale” tenendo conto che va
garantita anche la
presenza del profilo professionale “psicologi”.
Allo scopo di equiparare la dotazione di personale al
volume delle prestazioni
rese dalle singole strutture private, con successivo
provvedimento
dell’assessore regionale alla sanità, verrà individuato
il numero medio di
prestazioni per singolo posto letto effettuato dalle
strutture private della
regione Campania in un anno. La singola struttura
sanitaria privata, con
riferimento alle prestazioni rese negli ultimi
ventiquattro mesi, potrà
incrementare/diminuire, nel rispetto della normativa
vigente la dotazione di
personale come sopra definita di una percentuale pari
alla differenza del
proprio rapporto prestazioni/posto letto/anno con la
media regionale.
ARTICOLO 83
Farmacie
1. I farmacisti che gestiscono in via provvisoria una
sede farmaceutica rurale
o urbana ai sensi dell’articolo 129 del regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265
e successive modifiche, nonché i farmacisti a cui è
stata attribuita la
gestione provvisoria ai sensi dell’articolo 1, comma 2
della legge 16 marzo
1990, n. 48, anche se hanno superato i limiti di età di
cui all’articolo 4,
comma 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362, hanno
diritto di conseguire per
una sola volta la titolarità in sanatoria della farmacia
gestita, purchè alla
data di entrata in vigore della presente legge risultino
autorizzati alla
gestione provvisoria da almeno tre anni, continuino ad
esercitare siffatta
gestione e presentino istanza di assegnazione definitiva
alla regione Campania
entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata
in vigore della
presente legge.
2. Per il servizio di continuità assistenziale è
garantito il rapporto medico-
abitante a partire da un minimo di 1.500 abitanti nelle
aree a bassa densità
demografica e geograficamente disagiate, mantenendo
inalterato il tetto
complessivo della pianta organica prevista dalle
normative nazionali. La
Giunta regionale è chiamata ad attuare la presente
disposizione.
ARTICOLO 84
Consulta regionale dei consumatori e degli utenti
1. Al fine di garantire, attraverso idonei strumenti
partecipativi, gli
interessi economici e giuridici dei consumatori e degli
utenti, nonché di
tutelare la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei
servizi, dei processi
produttivi e distributivi, anche mediante la promozione
e l’adozione delle
Carte di qualità, è istituita la consulta regionale dei
consumatori e degli
utenti.
2. La consulta è nominata con decreto del Presidente
della Giunta regionale,
sentite le competenti commissioni del Consiglio, e
rimane in carica per la
durata della legislatura. Essa è composta dall’assessore
regionale competente,
che la presiede, da un rappresentante in carica per
ciascuna delle
associazioni dei consumatori riconosciute dal consiglio
nazionale dei
consumatori e degli utenti, da un rappresentante per
l’associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI), dell’unione delle province
d’Italia (UPI) e di
Unioncamere.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della
presente legge, adotta il regolamento per il
funzionamento della consulta che
dispone, tra l’altro, la modalità di attuazione dei
programmi.
4. La consulta ha sede presso la presidenza della Giunta
regionale e svolge i
seguenti compiti:
a) esprimere pareri obbligatori e consultivi su ogni
atto di programmazione e
sulle proposte
di legge che coinvolgono interessi dei consumatori e
degli utenti;
b) studiare i problemi della tutela dei consumatori e
degli utenti, proponendo
indagini, ricerche, conferenze sui principali temi di
interesse;
c) redigere il progetto per l’istituzione di un
osservatorio dei prezzi;
d) formulare proposte per migliorare la qualità dei
servizi e garantire il
diritto dei consumatori;
e) istituire forme permanenti di consultazione con le
rappresentanze degli
imprenditori, dei
produttori, degli agricoltori, degli enti locali e delle
organizzazioni
sindacali.
5. Per il finanziamento delle spese di funzionamento
della consulta, in sede
di prima applicazione della presente disposizione, è
stanziata sul bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2008 la somma di
euro 500 mila, con
prelievo di pari importo sulla UPB 6.23.59.
ARTICOLO 85
Garante del contribuente
1. E’ istituito il Garante del contribuente regionale,
di seguito denominato
Garante.
2. Il difensore civico presso la regione Campania di cui
alla legge regionale
11 agosto 1978, n. 23
assolve, in piena autonomia, alle funzioni di Garante.
3. Il Garante, anche sulla base di segnalazioni
inoltrate per iscritto dal
contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato
che lamenta
disfunzioni, prassi amministrative anomale o
irragionevoli o qualunque altro
comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di
fiducia tra cittadini e
amministrazione tributaria regionale, rivolge richieste
di documenti o
chiarimenti ai competenti uffici regionali.
4. Il Garante rivolge raccomandazioni ai dirigenti delle
strutture regionali
ai fini della tutela del contribuente e della migliore
organizzazione dei
servizi.
5. Il termine entro il quale il Garante ha diritto ad
ottenere dalle
competenti strutture regionali copia degli atti e
documenti, chiarimenti o
ogni notizia connessa alle questioni trattate, è fissato
in trenta giorni
dalla ricezione della relativa istanza da parte degli
uffici interessati. Tale
termine può essere prorogato, per una sola volta ed in
presenza di specifiche
e motivate esigenze di ufficio, per ulteriori trenta
giorni.
6. Il Garante può accedere alle strutture tributarie
regionali e controllare
la funzionalità dei servizi di assistenza ed
informazione al contribuente
nonché l’agibilità degli spazi aperti al pubblico.
7. Il Garante individua i casi di particolare rilevanza
in cui le disposizioni
in vigore ovvero i comportamenti dell’amministrazione
regionale determinano un
pregiudizio per i contribuenti o conseguenze negative
nei loro rapporti con
l’amministrazione.
8. Il Garante, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta
al Consiglio regionale
ed alla Giunta regionale una relazione sull’attività
svolta, individuando gli
aspetti critici più rilevanti e prospettando, se del
caso, le relative
proposte di soluzioni.
9. Le funzioni di segreteria e le funzioni tecniche sono
assicurate al Garante
dagli uffici del difensore civico.
10. Per quanto non previsto nel presente articolo, il
Garante opera ai sensi
della legge regionale n. 23/1978.
11. L’applicazione delle norme di cui al presente
articolo non determina
aggravi di spesa per il bilancio regionale.
ARTICOLO 86
Autotutela tributaria
1. La regione Campania riconosce l’istituto
dell’autotutela tributaria da
parte dell’amministrazione quale mezzo fondamentale per
assicurare la tutela
dei contribuenti e per attuare i principi di
correttezza, imparzialità e
trasparenza dell’azione amministrativa tributaria nel
perseguimento di
interessi di natura pubblicistica.
2. L’esercizio del potere di autotutela è attribuito al
dirigente della
struttura tributaria regionale che può procedere, in via
autonoma o su istanza
di parte, all’annullamento totale o parziale in
qualsiasi fase del
procedimento di imposizione, previo riesame della
propria azione e delle
relative conseguenze sul piano dei rapporti con il
cittadino contribuente.
ARTICOLO 87
Presupposti dell’autotutela in materia tributaria
1. Il dirigente della struttura tributaria regionale
competente può procedere,
in tutto o in parte, alla revisione degli atti
scaturenti dall’esercizio del
potere impositivo provvedendo all’annullamento
d’ufficio, senza necessità di
istanza di parte, anche in presenza di giudizio o in
caso di non impugnabilità
dell’ atto, nelle seguenti fattispecie:
a) errore di persona;
b) evidente errore logico o di calcolo;
c) errore sul presupposto dell’ imposta;
d) duplicazione dell’imposizione;
e) mancata considerazione di pagamenti di tributi
regolarmente eseguiti;
f) mancanza di documentazione successivamente sanata non
oltre i termini
di decadenza;
g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni,
esenzioni e regimi
agevolativi;
h) errore materiale del contribuente facilmente
riconoscibile dagli
uffici.
2. La presentazione di istanza di parte tesa ad ottenere
l’esercizio del
potere di autotutela non interrompe i termini per la
proposizione del ricorso
in sede giurisdizionale dinanzi alla competente
commissione tributaria.
3. E’ escluso l’esercizio del potere di autotutela per
motivi sui quali è
intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole
all’amministrazione.
Resta ferma la facoltà di procedere all’annullamento in
autotutela per motivi
diversi da quelli specifici del giudicato di merito.
ARTICOLO 88
Criteri di economicità per l’inizio o l’abbandono
dell’attività contenziosa in campo tributario
1. Con atto di indirizzo la Giunta regionale può
stabilire periodicamente i
criteri ed i limiti della pretesa tributaria sulla base
dei quali gli uffici
tributari abbandonano le attività di accertamento, in
qualsiasi fase del
procedimento, indicando analiticamente i fattori di
economicità giustificanti
la preclusione dell’azione accertativa in relazione a
fattispecie generali ed
astratte.
ARTICOLO 89
Dilazione dei pagamenti per somme iscritte a ruolo
1. In caso di temporanea situazione di obiettiva
difficoltà il contribuente
può presentare richiesta di rateizzazione delle somme
iscritte a ruolo
dall’amministrazione regionale in base ad attività di
controllo effettuate dai
competenti uffici tributari.
2. L’istanza è presentata, a pena di decadenza, prima
dell’inizio della
procedura esecutiva al dirigente della struttura
tributaria regionale che
provvede a riconoscere il beneficio in presenza dei
requisiti e nel rispetto
dei criteri e termini di cui all’articolo 19 del decreto
del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3. Non si può comunque procedere a rateizzazione per
importi iscritti a ruolo
relativi ad obbligazioni tributarie singolarmente
considerate inferiori o
uguali a euro 500.
ARTICOLO 90
Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a
verifiche fiscali
1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei
locali destinati
all’esercizio di attività commerciali, industriali,
agricole, artistiche o
professionali sono effettuati sulla base di esigenze
effettive di indagine e
di controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi
eccezionali e urgenti
adeguatamente documentati, durante l’orario ordinario di
esercizio delle
attività e con modalità tali da arrecare la minore
turbativa possibile allo
svolgimento delle attività stesse, nonché alle relazioni
commerciali o
professionali del contribuente regionale.
2. Quando inizia la verifica, il contribuente ha diritto
ad essere informato
delle ragioni che la giustificano e dell’oggetto della
stessa, della facoltà
di farsi assistere da un professionista abilitato alla
difesa dinanzi agli
organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e
degli obblighi che vanno
riconosciuti al contribuente in occasione delle
verifiche.
3. Su richiesta del contribuente, l’esame dei documenti
amministrativi e
contabili può essere effettuato nell’ufficio dei
verificatori incaricati o
presso il professionista che lo assiste o lo
rappresenta. Delle osservazioni e
dei rilievi del contribuente e del professionista, che
eventualmente lo
assista, deve darsi atto nel processo verbale delle
operazioni di verifica.
4. La permanenza, presso la sede del contribuente, di
operatori
dell’amministrazione regionale ovvero di soggetti civili
o militari che
agiscono in nome e per conto della medesima
amministrazione regionale, non può
superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per
ulteriori trenta giorni
nei casi di particolare complessità dei controlli
individuati e motivati dal
dirigente dell’ufficio che ha disposto la verifica.
Decorso tale periodo, gli
operatori possono ritornare nella sede del contribuente
per esaminare le
osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal
contribuente stesso
dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero,
previo assenso
motivato del dirigente della struttura competente, per
specifiche ragioni.
5. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori
procedono con modalità
non conformi alla legge, può rivolgersi al garante del
contribuente regionale.
6. Nel rispetto del principio di cooperazione tra
amministrazione e
contribuente, entro sessanta giorni dal rilascio della
copia del processo
verbale di chiusura delle operazioni da parte degli
organi di controllo, il
contribuente può sottoporre alla valutazione delle
competenti strutture
regionali osservazioni e richieste.
7. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima
della scadenza di cui
al comma 6, salvo casi di particolare e motivata
urgenza.
ARTICOLO 91
Modifiche al regolamento recante i criteri e le
modalita’ per la concessione dei contributi finanziari
in attuazione della legge regionale n. 24/1984
1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente
della Giunta regionale n.
248 del 18 aprile 2003, è così modificato:
a) all’articolo 4, il comma 2 è così sostituito:
“2. La Giunta regionale si riserva la facoltà di
rimodulare le percentuali di
assegnazione dei fondi per la promozione turistica di
cui al comma 1, entro il
limite massimo del 20 per cento previsto per ciascuna
categoria di attività,
nel caso in cui i fondi non siano stati utilizzati per
assenza di iniziative
riferibili a ciascuna categoria di ripartizione o per
sopravvenute eccedenze
nello stanziamento per la categoria stessa.”
b) all’articolo 5, comma 1, secondo punto dell’elenco, è
aggiunto il seguente
periodo:
“Per i Grandi Eventi e le attività realizzate di intesa
con gli enti turistici
regionali, nel caso l’ammontare del contributo concesso
non corrisponda a
quello richiesto, la liquidazione ed erogazione
avvengono previa esibizione di
idonea documentazione contabile che attesta una spesa di
importo pari ad
almeno il doppio della somma assegnata, fermo restando
il limite massimo del
60 per cento del costo della manifestazione quale entità
complessiva dei
contributi pubblici e privati ottenuti per la
realizzazione dell’evento.”
c) il comma 3 dell’articolo 7 è abrogato.
d) all’articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il
seguente:
“l bis. Ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 può
presentare un numero
massimo di tre richieste di contributo. In caso di
presentazione da parte del
medesimo soggetto di un numero maggiore di richieste,
sono prese in
considerazione, ai fini della procedura di cui al
presente Capo,
esclusivamente le prime tre in ordine di registrazione
al protocollo regionale
del settore competente.”
e) all’art. 9, comma 4, le parole “non prodotte in
duplice copia” sono
abrogate e dopo le parole “per l’anno 2003)” è inserito
il seguente
periodo: “. Non costituisce motivo di esclusione la
mancata presentazione
delle istanze in duplice copia”.
2. Il dirigente del Settore sviluppo e promozione
turismo provvede
all’aggiornamento dei modelli allegati al regolamento in
linea con le
disposizioni in esso contenute, al fine di predisporre
una modulistica
completa, aggiornata ed esemplificativa degli
adempimenti posti dal
regolamento medesimo a carico dei soggetti proponenti.
ARTICOLO 92
Sistema museale regionale
1. Al fine di costituire un sistema museale regionale,
il Presidente della
Giunta regionale costituisce con proprio decreto
un’apposita commissione
scientifica, la partecipazione alla quale è a titolo
gratuito, con il compito
di effettuare uno studio ed una rilevazione dei musei
d’interesse regionale
siti sul territorio della regione Campania, con
l’obiettivo di consentire la
massima fruibilità degli stessi e la loro valorizzazione
anche in ambito
nazionale e internazionale.
2. Nelle more della costituzione del sistema museale di
cui al comma 1, la
Regione contribuisce, attraverso lo stanziamento per
l’esercizio finanziario
2008 della somma di euro 5 milioni a valere sulla UPB
3.11.30, alla
valorizzazione e gestione della Fondazione Donnaregina
per le Arti
Contemporanee e del relativo Museo Regionale per l’Arte
contemporanea (MADRE),
anche al fine di consentirne la massima fruibilità a
livello nazionale e
internazionale. Per gli esercizi successivi lo
stanziamento è definito dalla
relativa legge di bilancio.
ARTICOLO 93
Titolo di preferenza per le assunzioni
1. I figli del dipendente regionale deceduto per causa
di servizio hanno
precedenza nelle procedure di assunzione di personale
regionale dalle liste
delle categorie protette.
ARTICOLO 94
Modifiche alla legge regionale n. 24/2005
1. Le lettere a), b) e c) del comma 3 articolo 28 della
legge regionale 29
dicembre 2005, n. 24 (legge finanziaria regionale 2006)
sono sostituite dalla
seguente:
“a) donne o ragazze madri in stato di disagio ovvero
appartenenti a nuclei
familiari in
possesso di reddito derivante da dichiarazione
dell’indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a
euro 5 mila”.
2. Al comma 5 dell’articolo 28 della legge regionale n.
24/2005 dopo la
parola “dell’erogazione” aggiungere “ovvero della
fornitura della quantità di
latte necessario”.
ARTICOLO 95
Incompatibilità di consigliere regionale
1. In caso di pronuncia giudiziale dichiarativa di
incompatibilità nei
confronti di un consigliere regionale in carica, il
subentrante acquisisce lo
status ed i diritti di consigliere regionale dalla data
entro cui il
consigliere dichiarato decaduto avrebbe potuto optare,
come giudizialmente
accertata.
2. La presente disposizione si applica a partire
dall’ottava legislatura.
ARTICOLO 96
Disciplina degli alloggi di servizio
rvizio nell’ambito delle aree destinate ad insediamenti
produttivi, ivi compresa la facoltà di accorpamento in
un unico plesso, è definita daii comuni con apposito
regolamento consiliare nel rispetto delle previsioni di
zonizzazione e destinazione degli strumenti urbanistici
generali ed esecutivi vigenti nei singoli comuni nel
rispetto della normativa urbanistica.
ARTICOLO 97
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli
articoli 43 e 45 dello Statuto regionale ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della
su pubblicazione.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Campania.
30 gennaio 2008
Bassolino
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