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Il
Consiglio regionale
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
CAPO I
OGGETTO E NORME COMUNI
ARTICOLO 1
Ambito di applicazione e finalità
1. La Regione promuove la razionale utilizzazione delle
acque minerali, di sorgente e termali, tutelando e
valorizzando:
a) l’assetto ambientale ed idrogeologico dei territori
interessati;
b) l’utilizzazione sostenibile e durevole delle risorse
idriche presenti nel territorio regionale;
c) lo sviluppo sostenibile, sia economico che sociale,
dei territori interessati.
2. La presente legge regionale, in conformità ai
principi sanciti dalla legge 24 ottobre 2000, n.323,
disciplina:
a) la ricerca, la coltivazione e l’utilizzazione del
patrimonio
indisponibile di acque minerali naturali e termali, tali
riconosciute o riconoscibili, e delle
sostanze od energie associate;
b) la ricerca, la coltivazione e l’utilizzazione delle
acque di sorgente, così come definite
dall’articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999,
n. 339;
c) la ricerca, l’estrazione e l’utilizzazione delle
piccole utilizzazioni locali sulla terraferma di
cui all’articolo 1, comma 6, della legge 9 dicembre
1986, n. 896;
d) la tutela del patrimonio indisponibile con
l’individuazione dei suoli interessati dalle risorse
ettere a), b) e c) ed al fine di una loro tutela
dall’inquinamento.
3. La regione Campania consente la gestione e fruizione
del patrimonio idrotermominerale ed incentiva la
valorizzazione e lo sfruttamento delle risorse di cui
all’articolo 1 ed in particolare di quelle di cui è
stata riconosciuta la terapeuticità ai sensi della
normativa vigente, promuovendone l’utilizzo nel piano
sanitario regionale per il raggiungimento delle finalità
terapeutiche e riabilitative ad esse connesse, persegue
un razionale sviluppo economico e turistico del
territorio ed il riequilibrio dei prelievi dalle falde
sotterranee, assicurando il costante raccordo con gli
indirizzi generali della programmazione nazionale e
della pianificazione di bacino in attuazione del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, della legge regionale
7 febbraio 1994, n. 8 e della legge n. 323/2000.
4. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) acque termali: le acque minerali naturali, di cui al
regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e successive
modificazioni, utilizzate a fini terapeutici;
b) cure termali: le cure che utilizzano acque minerali o
termali o loro derivati, così come definite dall’
articolo 2, comma 1, lett. b), della legge n. 323/2000,
ed in particolare fanghi, sia naturali sia
artificialmente preparati, muffe e simili, limi, vapori
e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, grotte
artificiali e naturali, aventi riconosciuta efficacia
terapeutica per la tutela globale della salute nelle
fasi della prevenzione, della terapia e della
riabilitazione delle patologie indicate dal decreto
ministeriale di cui all’articolo 4, comma 1, della legge
n. 323/2000, erogate negli stabilimenti termali definiti
dalla lettera d) che segue;
c) patologie: le malattie, indicate dal decreto
ministeriale di cui all’articolo 4, comma 1, della legge
n. 323/2000 che possono essere prevenute o curate, anche
a fini riabilitativi, con le cure termali;
d) stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati
dall’articolo 3 della legge n. 323/2000,
ancorché annessi ad alberghi, istituti termali, centri
medico-riabilitativi a regime residenziale in possesso
delle autorizzazioni richieste dalla legislazione
vigente per l’esercizio di attività diverse da quelle
disciplinate dalla legge n. 323/2000, suddivisi secondo
le categorie seguenti:
1) terme: aree, edifici o insieme di edifici, opere,
impianti, attrezzature e arredi, fissi e non, destinati
o concorrenti alla erogazione di servizi o attività
aventi scopi terapeutici termali, nonché, eventualmente,
alla erogazione di servizi e attività integrative o
complementari a tale cura;
2) parco termale: insieme di aree esterne, edifici,
opere, impianti, attrezzature ed arredi, fissi o non,
costituenti ambienti per soggiorni e attività all’aperto
ed al coperto incentrati soprattutto su più piscine
alimentate con acque minerali e termali, di cui almeno
una, preferibilmente coperta, destinata a
idrochinesiterapie termali;
3) complesso termale: struttura costituita dagli
elementi contemplati dai numeri 1) e 2) che precedono;
e) aziende termali: le aziende, definite dall’articolo
2555 del codice civile, o i rispettivi rami, costituiti
da uno o più stabilimenti termali;
f) territori termali: i territori dei comuni nei quali
sono presenti una o più concessioni minerarie per acque
minerali naturali e termali;
g) acque minerali naturali: le acque che, avendo origine
da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una
o più sorgenti naturali o vengono captate mediante
perforazione ed hanno caratteristiche igieniche
particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla
salute così come individuate dal decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 105, dal decreto legislativo n.
339/1999 e dal decreto del Ministro della sanità 12
novembre 1992, n. 542 e successive modificazioni;
h) acque di sorgente: le acque destinate al consumo
umano, allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente
che, avendo origine da una falda o giacimento
sotterraneo, provengono da una sorgente con una o più
emergenze naturali o captate mediante perforazione e
possiedono le caratteristiche indicate nel decreto
legislativo n. 339/1999;
i) piccole utilizzazioni locali: le utilizzazioni di
acque calde geotermiche, anche sotto forma di vapore,
reperibili a profondità inferiori a quattrocento metri
con potenza termica complessiva non superiore a 2.000
kilowatt termici.
l) associazioni di categoria del settore
idrotermominerale: associazioni imprenditoriali dei
concessionari per lo sfruttamento delle acque minerali
naturali, termali, di sorgente e delle piccole
utilizzazioni locali maggiormente rappresentative a
livello nazionale e regionale.
5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge la Regione, sentite le
associazioni di categoria più rappresentative del
settore e la consulta di cui all’articolo 46, adotta uno
o più regolamenti contenenti le norme necessarie per
l’attuazione della medesima, individuando tra l’altro:
a) i requisiti soggettivi richiesti per il rilascio dei
permessi e delle concessioni;
b) i soggetti pubblici di cui deve essere acquisito il
parere ai fini del rilascio dei provvedimenti
amministrativi previsti nella legge;
c) i termini per la conclusione dei procedimenti, ai
sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) le strutture e gli impianti di cui all’articolo 42,
comma 2.
CAPO II
PERMESSO DI RICERCA E CONCESSIONE DI ACQUE MINERALI
NATURALI E TERMALI
ARTICOLO 2
Oggetto del permesso di ricerca, durata e proroga
1. Il permesso di ricerca ha ad oggetto:
a) lo studio dell’area di interesse, i sondaggi
geognostici e le perforazioni, il prelievo delle acque
rinvenute nella quantità necessaria per le analisi di
cui alla lettera b);
b) le analisi e le indagini necessarie ad accertare le
caratteristiche fisiche, chimiche e
batteriologiche delle acque captate, finalizzate al
riconoscimento della terapeuticità delle acque minerali
naturali e termali;
c) ogni altro studio, ricerca e sperimentazione volti ad
accertare la delimitazione del bacino di alimentazione
della risorsa, le possibili forme di utilizzo e le
eventuali esigenze di tutela.
2. Gli interventi di perforazione del suolo, o similari,
iniziano comunque dopo l’acquisizione, da parte del
titolare del permesso, di eventuali autorizzazioni,
nulla osta o altri assensi richiesti dalla vigente
normativa rispetto alla specifica area d’intervento.
3. Il procedimento di rilascio del permesso di ricerca è
disciplinato dal regolamento di attuazione.
4. In caso di concorso di più istanze riferite alla
medesima area di ricerca, o anche ad una porzione di
essa, il permesso di ricerca è rilasciato secondo il
seguente ordine prioritario:
a) al proprietario del suolo interessato in possesso dei
requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per
la ricerca ;
b) nel caso di concorso di istanze, provenienti da non
proprietari, al soggetto che intende attuare il
programma di ricerca rivolto al perseguimento di fini
terapeutici;
c) nel caso di concorso di istanze provenienti da non
proprietari di cui nessuno intende attuare il programma
di cui alla lettera b), al soggetto che offre le
maggiori garanzie in termini di capacità tecnica ed
economica e, a parità di condizioni, a quello la cui
istanza perviene per prima al competente ufficio
regionale;
d) all’ente locale, nel cui territorio ricade l’area
oggetto di ricerca.
5. Il permesso di ricerca è rilasciato, previa
approvazione del relativo programma, per la durata
massima di tre anni, è prorogabile una sola volta per un
identico periodo e può essere rilasciato relativamente a
superfici non superiori a trecento ettari; la ricerca
relativa a superfici superiori ai trecento ettari è
autorizzata solo nel caso di comprovate esigenze di
individuazione del bacino idrogeologico.
6. Il permesso di ricerca deve indicare:
a) le generalità del titolare e il suo domicilio eletto
nella provincia in cui devono eseguirsi i lavori;
b) la durata del permesso e la superficie accordata;
c) l’ammontare del diritto proporzionale annuo ;
d) la data dell’inizio dei lavori contenuti nel
programma approvato;
e) le prescrizioni generali e particolari cui è
subordinata la ricerca ivi comprese quelle relative al
ripristino ambientale.
7. Il permesso di ricerca costituisce titolo valido per
la richiesta del riconoscimento delle
proprietà terapeutiche delle acque minerali naturali e
termali ai sensi della normativa vigente.
8. Il trasferimento del permesso di ricerca è
subordinato alla preventiva autorizzazione del
competente ufficio regionale.
9. Al titolare del permesso di ricerca è fatto divieto
di esecuzione di lavori di coltivazione del giacimento.
ARTICOLO 3
Cause di cessazione del permesso di ricerca
1. La decadenza del permesso di ricerca è pronunciata
dal competente ufficio regionale nei seguenti casi:a)
quando i lavori di ricerca non sono avviati nei termini
stabiliti e, in assenza di un termine prefissato, entro
tre mesi dal giorno del rilascio;
b) quando i lavori sono rimasti sospesi per oltre tre
mesi, senza giustificato motivo;
c) quando non sono osservate le prescrizioni stabilite
con il provvedimento che autorizza la ricerca;
d) quando si violano le prescrizioni contenute nei commi
7 e 8 ;
e) quando non sono corrisposti i diritti proporzionali
ed i contributi di cui all’articolo 36 a seguito di
diffida del competente dirigente regionale;
f) quando vengono meno i presupposti per il rilascio del
permesso di ricerca;
g) quando ricorrono le condizioni di cui all’articolo
37, comma 5;
2. La decadenza del permesso di ricerca non comporta, in
nessun caso, il diritto a rimborsi, compensi o
indennità.
3. La revoca del permesso di ricerca può essere disposta
per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse e
fatti straordinari e imprevedibili che non consentono la
prosecuzione dell’attività di ricerca.
4. Per le ragioni di cui al comma 1 il permesso di
ricerca può essere sospeso con effetto immediato.
5. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 3 sono
pronunciati dal competente dirigente regionale, previa
comunicazione dei relativi motivi al concessionario e
assegnazione di un termine di trenta giorni per la
presentazione di controdeduzioni.
6. La rinuncia al permesso di ricerca è comunicata dal
ricercatore, tramite una dichiarazione di rinuncia senza
condizioni, al competente ufficio regionale che adotta
il relativo provvedimento entro il termine di novanta
giorni dalla ricezione della dichiarazione, termine sino
al quale il titolare è obbligato alla manutenzione
ordinaria ed all’esecuzione dei lavori ritenuti
necessari per la tutela della pubblica incolumità.
7. Entro i limiti territoriali dell’area oggetto del
permesso di ricerca, non è consentito il
rilascio di uno ulteriore, salvo che non si tratti di
sostanze minerali diverse e lo svolgimento dei lavori
sia compatibile, sotto l’aspetto geominerario, con
quelli della ricerca già in atto.
8. Il rilascio di permessi in aree limitrofe non
ricomprese in quella oggetto di ricerca è
consentita previa verifica della compatibilità
geomineraria dei lavori da autorizzare con quelli già in
atto.
ARTICOLO 4
Oggetto della concessione, durata e rinnovo
1. La concessione ha per oggetto lo sfruttamento dei
giacimenti di acque minerali naturali o di acque termali
riconosciuti coltivabili e idoneamente captati, in
relazione alle specifiche
utilizzazioni programmate ed autorizzate e può prevedere
anche lo sfruttamento delle forme associate di energia
ai sensi dell’articolo 29.
2. Costituiscono oggetto della concessione, con facoltà
di utilizzazione da parte del
concessionario, anche i gas, ivi compresa l’anidride
carbonica, i vapori e le altre sostanze od energie,
associate alle acque minerali naturali e termali o da
esse emanate o estraibili.
3. L’istanza per ottenere il rilascio della concessione
ed il relativo procedimento sono
disciplinati con regolamento di attuazione.
4. La concessione è rilasciata relativamente a superfici
non superiori ai trecento ettari che costituiscono
l’area di concessione e per una durata compresa tra i
quindici ed i trenta anni, proporzionale agli
investimenti programmati ed al relativo periodo di
ammortamento; la concessione relativa a superfici
superiori a trecento ettari è autorizzata solo nel caso
di comprovate esigenze di coltivazione del bacino
idrogeologico. Eventuali deroghe alla durata prevista
sono individuate
dal regolamento di attuazione.
5. Dell’avvio della procedura di rilascio della
concessione è data adeguata pubblicità mediante
pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione
Campania ed all’albo comunale del o dei comuni
interessati.
6. Il ricercatore, che è in possesso dei requisiti di
capacità tecnica ed economica necessari per lo
sfruttamento del giacimento secondo il programma dei
lavori approvato, ha titolo preferenziale al rilascio
della concessione rispetto a terzi che ne hanno fatto
istanza.
7. Se la concessione non è rilasciata al ricercatore,
quest’ultimo ha diritto ad un’indennità a carico del
concessionario rapportata all’importanza della scoperta
ed al valore delle opere utilizzabili, determinata in
accordo tra le parti; in caso di disaccordo l’indennità
è determinata da una commissione regionale costituita
dal dirigente regionale competente, o suo delegato, da
un esperto in materia idrotermominerale nominato dalla
associazione di categoria rappresentativa del settore
idrotermominerale interessato e da un esperto in materie
giuridiche nominato dall’assessore competente; avverso
la determinazione della commissione è ammessa la tutela
giurisdizionale nelle forme di legge.
8. La concessione deve indicare:
a) le generalità del concessionario e del suo domicilio
eletto in uno dei comuni interessati all’attività;
b) la durata della concessione;
c) la delimitazione dell’area del giacimento in
concessione;
d) il diritto proporzionale ed il contributo a carico
del concessionario;
e) l’ammontare dell’indennità eventualmente dovuta al
ricercatore;
f) l’obbligo del concessionario di indennizzare le
occupazioni temporanee e gli espropri e di eseguire i
lavori necessari in tempi strettamente tecnici;
g) gli altri obblighi e le prescrizioni specifiche cui
deve attenersi il concessionario.
9. La concessione, al fine di preservare le
caratteristiche qualitative delle acque minerali ed
assicurare la salvaguardia del giacimento ed il rispetto
delle condizioni minime igienico sanitarie degli
emungimenti, indica, oltre che l’area di concessione, le
aree di salvaguardia distinte in zone di rispetto e zone
di protezione ambientale.
10. Le zone di rispetto sono individuate sulla base di
apposito studio idrogeologico presentato dal soggetto
richiedente la concessione e icomprendono le sorgenti, i
pozzi ed i punti di presa; le zone di protezione
ambientale ricomprendono le aree di ricarica delle
falde, anche all’esterno del perimetro di concessione.
11. Nelle zone di rispetto, necessariamente interne
all’area di concessione, da individuarsi in relazione
alle situazioni locali di vulnerabilità e rischio per le
falde acquifere, sono vietate le attività inquinanti,
nonché quelle che possono pregiudicare o alterare le
caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e
batteriologiche della risorsa; nelle zone di protezione
ambientale sono proposte, negli strumenti di
pianificazione territoriale, idonee misure relative alla
destinazione d’uso del territorio e misure di tutela e
salvaguardia delle aree di ricarica.
12. La concessione, a cura e spese del concessionario, è
trascritta nei registri immobiliari.
13. L’istanza di rinnovo della concessione è presentata
dal concessionario almeno un anno prima della data di
scadenza della concessione, termine decorso il quale è
attivata la procedura di decadenza.
14. Il concessionario che ha ottemperato agli obblighi
ed alle prescrizioni indicate nel
provvedimento di rilascio della concessione ed è in
possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica
necessari per lo sfruttamento del giacimento secondo il
programma approvato ha titolo al rinnovo della
concessione con procedura semplificata disciplinata con
regolamento.
15. Se la concessione non viene rinnovata, per ragioni
non connesse a procedure di scadenza, rinuncia, revoca,
decadenza, o esaurimento, disciplinate dagli articoli
15, 16, 17, 18 e 19, il concessionario ha diritto a
conseguire un’indennità a carico del concessionario
subentrante e commisurata al valore delle opere
utilizzabili, determinata in accordo tra le parti o, in
caso di disaccordo, in via amministrativa dalla
commissione di cui al comma 7; avverso la determinazione
della commissione è ammessa la tutela giurisdizionale
nelle forme di legge.
16. Il provvedimento di rinnovo della concessione
mineraria è adottato almeno trenta giorni prima della
scadenza della concessione; in assenza del provvedimento
di rinnovo e salvo provvedimento di diversa natura, la
concessione è automaticamente prorogata per il tempo
necessario alla definizione della procedura di rinnovo.
17. A fronte degli obblighi inerenti la concessione, ivi
compresi quelli di ripristino ambientale, ed in
relazione alla natura ed all’entità degli stessi, il
concessionario è tenuto a prestare cauzione mediante
garanzia fideiussoria nella misura e con le modalità
previste nel provvedimento di concessione, sulla base
dei criteri stabiliti con regolamento di attuazione.
18. Nella elaborazione di nuovi strumenti urbanistici e
delle loro varianti sono tenute in
particolare considerazione le esigenze di protezione
delle aree già accordate in concessione mineraria per lo
sfruttamento delle acque minerali e termali in relazione
alla localizzazione degli insediamenti residenziali e
produttivi.
ARTICOLO 5
Subconcessione
1. Gli enti indicati all’articolo 1 della legge 3 aprile
1961, n. 283, concessionari per lo
sfruttamento delle acque minerali naturali e termali,
possono conferire a terzi i diritti oggetto della
concessione, in regime di subconcessione, nel rispetto
della presente disciplina nonché di quella nazionale e
comunitaria dettata per l’affidamento delle concessioni
e per l’affidamento e la gestione dei pubblici servizi
ai sensi dell’ articolo 113 e seguenti del decreto
legislativo 2
agosto 2000, n. 267.
2. La subconcessione di cui al comma 1 è rilasciata per
un periodo non superiore a quello di validità della
concessione ed è soggetta alla preventiva autorizzazione
a pena di nullità.
3. Lo schema di convenzione per l’affidamento dei
diritti oggetto di concessione in regime di
subconcessione è trasmesso al competente ufficio
regionale che verifica il possesso, da parte del
subconcessionario, dei requisiti di capacità tecnica ed
economica necessari per lo sfruttamento del giacimento
secondo il programma dei lavori approvato.
4. Il titolare della subconcessione subentra al titolare
della concessione in tutte le posizioni giuridiche,
assumendo i relativi obblighi e diritti.
5. Il mancato rispetto da parte del concessionario delle
prescrizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 costituisce
motivo di decadenza della concessione che può essere
trasferita al subconcessionario previa istanza e
dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla
presente legge.
ARTICOLO 6
Contratti di somministrazione
1. I concessionari di acque minerali naturali e termali
non destinate all’imbottigliamento possono stipulare
contratti di somministrazione con terzi fruitori, previa
autorizzazione regionale, nel rispetto della disciplina
dettata dall’articolo 1559 e seguenti del codice civile.
2. La mancanza della preventiva autorizzazione di cui al
comma 1 costituisce motivo di decadenza della
concessione.
3. I criteri per il rilascio dell’autorizzazione di cui
al comma 1 e gli utilizzi consentiti sono
individuati dal regolamento di attuazione.
ARTICOLO 7
Attività
1. L’attività oggetto della concessione può essere
sospesa per un periodo determinato su istanza motivata
del concessionario. La sospensione non può eccedere il
periodo di due anni.
2. Il concessionario garantisce la regolare manutenzione
dei beni costituenti oggetto della concessione anche
durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.
3. Il concessionario trasmette al competente ufficio
regionale, entro il 30 ottobre di ogni anno, il
programma dei lavori previsti per l’anno successivo e
tutti i dati rilevati dagli apparecchi di misura in
dotazione.
4. Se entro il termine perentorio del 31 gennaio
dell’anno successivo non sono dettate dal competente
ufficio regionale prescrizioni o modifiche, il programma
si intende approvato.
5. Il concessionario è tenuto a fornire tutte le
informazioni e le notizie inerenti l’attività
estrattiva oggetto di concessione richieste dal
competente ufficio regionale ed a rendere
disponibili gli atti necessari per l’acquisizione
diretta dei dati stessi.
6. I dati e le notizie di carattere tecnico ed economico
relativi alla prospezione, alla ricerca e alla
coltivazione, forniti alla Regione dai titolari dei
permessi e delle concessioni e che rivestono carattere
di riservatezza, quali i rilievi geofisici con le
interpretazioni relative, i profili geologici dei pozzi
con le diagrafie, le correlazioni relative, l’entità
delle riserve, possono essere resi noti al terzo che
dimostra di avere un interesse prevalente previa istanza
formale di accesso e non sono divulgabili senza il
consenso scritto degli interessati.
7. I dati e le notizie di cui al comma 6, relativi a
permessi o concessioni revocati, scaduti, oggetto di
rinuncia, o dichiarati decaduti, possono essere
divulgati dall’amministrazione decorsi cinque anni dalla
cessazione dei rispettivi titoli.
ARTICOLO 8
Trasferimento della concessione e diritto di prelazione
1. Il trasferimento per atto tra vivi dei diritti
derivanti dalla concessione è subordinato alla
disponibilità, da parte del subentrante, dei suoli e
delle opere destinate all’esercizio della concessione ed
all’autorizzazione regionale previa verifica del
possesso dei requisiti soggettivi e di capacità tecnica
ed economica necessari per lo sfruttamento del
giacimento secondo il programma dei lavori approvato.
2. Nel caso di morte del concessionario, la concessione
è trasferita al legatario o all’erede che ha presentato
la relativa istanza entro il termine di sei mesi
dall’apertura della successione e che risulta in
possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica
necessari per lo sfruttamento del giacimento secondo il
programma dei lavori approvato.
3. Qualora succedano più eredi, la concessione può
essere loro trasferita se i medesimi, entro il termine
di sei mesi dall’apertura della successione, abbiano
nominato un rappresentante unico, salvo il possesso dei
requisiti di cui al comma 1.
4. Trascorso il termine di cui al comma 3, senza che gli
eredi abbiano provveduto, la concessione si intende
decaduta.
5. Il concessionario ha diritto di prelazione per
l’acquisto dei suoli, di cui non è proprietario, inclusi
nel perimetro dell’area della concessione.
6. I proprietari che intendono alienare i suoli inclusi
nel perimetro della concessione notificano per iscritto
l’intenzione al concessionario che, nei successivi
sessanta giorni, esercita il diritto di prelazione nelle
forme di legge.
7. Con regolamento sono disciplinati il trasferimento
della concessione e la trasformazione del soggetto
concessionario.
ARTICOLO 9
Gestione unitaria
1. Le coltivazioni e le utilizzazioni da parte di più
concessionari per lo sfruttamento di acque minerali
naturali e termali, riferibili ad un unico bacino
acquifero, possono essere esercitate, previa
autorizzazione regionale, anche attraverso la
costituzione, da parte dei concessionari, di una
gestione unitaria.
2. Il regolamento di attuazione individua la disciplina
degli emungimenti nel caso della gestione unitaria di
cui al comma 1.
ARTICOLO 10
Autorizzazione per le utilizzazioni
1. Sono sottoposte ad autorizzazione regionale, con le
procedure previste dal regolamento di attuazione e
previo parere della azienda sanitaria locale, le
seguenti utilizzazioni delle acque minerali naturali e
termali:
a) confezionamento di acque minerali naturali destinate
al consumatore finale, nel rispetto delle disposizioni
degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n.
105/1992;
b) impiego di acque minerali naturali nella produzione
di bibite analcoliche, ai sensi dell’articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica19 maggio 1958, n.719;
c) estrazione di sali o di sostanze componenti od
associate;
d) miscelazione di acque minerali naturali il cui
impiego è già autorizzato con quelle di nuove captazioni
nell’ambito del perimetro della concessione.
2. L’autorizzazione all’utilizzazione delle acque
termali è rilasciata dall’autorità comunale, quale
autorità sanitaria locale, ai sensi della legge
regionale 8 marzo 1985, n.13, previo parere della
azienda sanitaria locale.
3. Il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e
2 è subordinato alla verifica, previa
istruttoria, dell’esistenza dei seguenti titoli,
condizioni ed atti:
a) concessione mineraria o subconcessione o altro titolo
equipollente;
b) provvedimento di riconoscimento delle acque così come
previsto dalla normativa
vigente;
c) esclusivamente per le autorizzazioni di cui al comma
2, dimostrazione del possesso, da parte del richiedente,
dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
minimi definiti ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, come
definiti nell’accordo stipulato ai sensi dell’articolo
4, comma 4, della legge 323/2000.
4. Il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1,
lettera d), presuppone che l’acqua da
miscelare provenga dalla stessa falda o giacimento
sotterraneo di quella autorizzata ed abbia le stesse
caratteristiche; tale disposizione si applica anche alle
acque termali provenienti da pozzi diversi da quello per
il quale vi sia il provvedimento di riconoscimento,
purché nell’ambito della stessa concessione.
5. Per quanto non espressamente previsto l’utilizzazione
e la commercializzazione delle acque minerali naturali è
disciplinata dal decreto legislativo 105/1992 e
successive modificazioni.
ARTICOLO 11
Pertinenze
1. I giacimenti di acque minerali naturali e termali e
le relative pertinenze sono soggetti al regime giuridico
del patrimonio indisponibile della regione.
2. Costituiscono pertinenze del bene oggetto della
concessione le opere di captazione, gli impianti di
sollevamento e quelli di trasporto fino ai serbatoi di
contenimento delle acque e fino ai manufatti utilizzati
per lo sfruttamento delle risorse.
3. Il concessionario subentrante ha diritto di servirsi
delle pertinenze di cui al comma 2.
4. Le pertinenze di cui al comma 2 sono assoggettate al
regime di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
ARTICOLO 12
Iscrizione di ipoteche - Espropriazione dei diritti del
concessionario e suo fallimento
1. Sulla concessione e sulle pertinenze cui si estende,
l’iscrizione di ipoteche è soggetta ad autorizzazione
regionale previa acquisizione delle valutazioni
economico-finanziarie.
2. Nell’ambito del giudizio di espropriazione e delle
correlate procedure di aggiudicazione, svolte ai sensi
del codice di procedura civile, l’atto di precetto e
quello di aggiudicazione sono notificati anche alla
regione Campania a cura del creditore procedente o
dell’aggiudicatario.
3. L’aggiudicatario in possesso dei requisiti di
capacità tecnica ed economica necessari per la
coltivazione e lo sfruttamento del giacimento, secondo
il programma dei lavori approvato, subentra in tutti i
diritti ed obblighi stabiliti in favore e a carico del
concessionario.
4. In caso di fallimento del concessionario il curatore
notifica copia della sentenza di fallimento al
competente dirigente regionale che pronuncia la
sospensione della concessione, dopo aver disposto
l’esecuzione delle opere necessarie a garantire la
sicurezza dei luoghi e la salvaguardia del giacimento e
previa redazione dello stato di consistenza dei luoghi e
delle pertinenze in contraddittorio con la curatela
fallimentare cui affidarne la custodia.
5. La sospensione non eccede i due anni, decorsi i quali
è pronunciata la decadenza.
6. La sospensione non è pronunciata nel caso di
prosecuzione dell’attività, previa autorizzazione
regionale su apposita istanza, da parte della curatela
fallimentare che utilizzi il complesso aziendale
dell’imprenditore fallito.
7. Nel caso di cessione della concessione a terzi nel
corso della procedura fallimentare, tutti i diritti e
gli obblighi del concessionario sono trasferiti al
soggetto subentrante, che deve possedere i requisiti di
capacità tecnica ed economica necessari per la
coltivazione e lo sfruttamento del giacimento secondo il
programma dei lavori approvato.
ARTICOLO 13
Accesso ai fondi – Occupazione – Espropriazione
1. Entro il perimetro dell’area di ricerca e di
concessione le opere necessarie alla protezione
igienico-sanitaria ed idrogeologica del giacimento, alla
captazione, conduzione, adduzione e accumulo delle acque
minerali naturali, termali e di sorgente, alla
produzione e trasmissione dell’energia elettrica ed alla
sicurezza dell’attività di coltivazione nonché tutte le
attività necessarie all’esercizio della concessione sono
considerate di pubblica utilità ed indifferibili ed
urgenti ai sensi ed agli effetti dell’ articolo 12 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327.
2. Se l’occupazione delle aree di proprietà di terzi è
autorizzata per un periodo superiore ai cinque anni, è
adottato il decreto di espropriazione dell’area nel
rispetto delle procedure stabilite dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 327/2001.
3. I titolari di permesso di ricerca o di concessione
hanno diritto ad accedere alle relative aree per le
attività strettamente connesse all’esercizio minerario.
4. I ricercatori ed i concessionari trasmettono il
programma dei lavori da eseguirsi sui suoli di cui non
sono proprietari al competente ufficio regionale che,
valutata la necessità e l’indispensabilità degli
interventi medesimi, lo approva dandone comunicazione al
proprietario interessato, nel rispetto delle procedure
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
327/2001, ed emette il decreto di occupazione dei suoli
ovvero quello di esproprio.
5. Al proprietario che subisce l’occupazione dei suoli è
corrisposta da parte del ricercatore o del
concessionario una indennità annua determinata secondo
le vigenti leggi in materia di espropriazione ed
occupazione di immobili oltre al risarcimento degli
eventuali danni, da attuarsi,
prioritariamente, in forma specifica attraverso il
ripristino dello stato dei luoghi.
6. L’indennità di cui al comma 5, in caso di disaccordo
tra le parti, su istanza di chi vi ha
interesse, è determinata dalla commissione provinciale,
prevista dall’articolo 41 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 327/2001, che ne dà comunicazione al
proprietario con atto notificato nelle forme degli atti
processuali civili; avverso tale determinazione è
proponibile opposizione alla stima secondo la procedura
di cui all’articolo 54 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 327/2001.
7. Gli atti inerenti la procedura di occupazione delle
aree sono adottati dal competente ufficio regionale che
può delegare al concessionario, in tutto o in parte, i
poteri inerenti l’occupazione dell’area, determinando i
limiti della delega conformemente all’articolo 6, comma
8, del decreto del Presidente della Repubblica n.
327/2001.
8. Se le opere indicate nel comma 1 debbono eseguirsi al
di fuori del perimetro dell’area di concessione, il
concessionario richiede al competente ufficio regionale,
ai sensi dell’ articolo 12 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica n. 327/2001, la
dichiarazione di pubblica utilità delle opere da
eseguirsi e l’adozione dei consequenziali provvedimenti
di occupazione delle aree, nel rispetto delle
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
9. Una volta intervenuto il decreto di esproprio
definitivo, il concessionario o ricercatore è obbligato
a rimborsare alla Regione i costi di procedura
sostenuti, con le modalità individuate dal regolamento
di attuazione.
10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo
per le procedure di occupazione di aree, per i lavori e
le operazioni occorrenti per l’esercizio della ricerca o
della concessione si applicano, in quanto compatibili,
le norme del decreto del Presidente della Repubblica n.
327/2001.
ARTICOLO 14
Cause di cessazione della concessione
1. La concessione cessa:
a) per scadenza del termine e mancato rinnovo;
b) per rinuncia;
c) per revoca;
d) per decadenza;
e) per esaurimento o sopravvenuta incoltivabilità del
giacimento e sua inutilizzabilità.
2. La concessione oggetto di decadenza, rinuncia,
scadenza e mancato rinnovo può essere conferita a terzi
nel rispetto delle procedure individuate dalla presente
legge e dal regolamento di
attuazione.
3. Nei casi di cui al comma 1, alle ipoteche iscritte
sui beni oggetto della concessione si
applicano le norme del codice civile.
4. Il provvedimento adottato nei casi di cui al comma 1
è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione
Campania e nell’albo comunale del o dei comuni
interessati.
ARTICOLO 15
Scadenza del termine della concessione
1. Il concessionario, alla data di scadenza del termine
della concessione, in assenza di un’istanza di rinnovo
presentata nei termini di legge o in presenza di un
diniego espresso di rinnovo, è tenuto alla restituzione
del bene oggetto della concessione, unitamente alle
pertinenze.
2. In caso di istanza di rinnovo presentata nei termini
di legge, la concessione è automaticamente prorogata
sino all’adozione del provvedimento di rinnovo o di
diniego.
ARTICOLO 16
Rinuncia alla concessione
1. La rinuncia alla concessione è comunicata dal
concessionario, tramite una dichiarazione di rinuncia
senza condizioni, al competente ufficio regionale che
adotta il relativo provvedimento entro il termine di
novanta giorni dalla ricezione della dichiarazione.
2. Il concessionario che rinuncia alla concessione è
costituito, dalla data della relativa
comunicazione, custode temporaneo del bene oggetto della
concessione e delle relative pertinenze, con l’obbligo
della loro manutenzione ordinaria e dell’esecuzione dei
lavori ritenuti necessari per la tutela della pubblica
incolumità e con il divieto di coltivazione e
sfruttamento del giacimento.
3. Dalla data di adozione del provvedimento di cui al
comma 1, il concessionario è obbligato alla restituzione
del bene oggetto della concessione unitamente alle
pertinenze.
ARTICOLO 17
Revoca della concessione
1. La revoca della concessione è disposta per
sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse e fatti
straordinari e imprevedibili, che non consentono la
prosecuzione dell’attività di coltivazione.
2. Il concessionario cui è revocata la concessione è
obbligato alla restituzione del bene che ne costituisce
oggetto, unitamente alle pertinenze.
3. Il provvedimento che dispone la revoca della
concessione determina l’indennità dovuta al
concessionario.
4. I criteri per la quantificazione dell’indennità
dovuta al concessionario in caso di revoca della
concessione sono individuati con regolamento di
attuazione.
ARTICOLO 18
Decadenza della concessione
1. La decadenza della concessione è dichiarata nei
seguenti casi:
a) quando il concessionario non ha dato inizio ai lavori
previsti dal programma approvato nel termine stabilito
o, se il termine non è stabilito, entro sei mesi dalla
data di rilascio della concessione, salva la sussistenza
di giustificati motivi;
b) quando il concessionario ha sospeso, per oltre sei
mesi e senza autorizzazione, i lavori necessari per lo
sfruttamento del giacimento previsti nel programma
approvato, salvo il caso di forza maggiore;
c) quando il concessionario non ha versato gli importi
dei diritti proporzionali e dei contributi di cui
all’articolo 36, nonostante apposita diffida ad
adempiere con assegnazione di un termine non inferiore a
trenta giorni;
d) quando il concessionario contravviene alle
prescrizioni contenute nel provvedimento regionale di
rilascio della concessione nonostante diffida ad
adempiere con termine non inferiore ai novanta giorni;
e) quando sopravviene la revoca del provvedimento di
riconoscimento delle acque minerali naturali e termali o
della autorizzazione sanitaria;
f) quando il concessionario è dichiarato fallito;
g) quando il concessionario è uno degli enti indicati
nell’articolo 1 della legge n. 283/1961 e non ha
rispettato la procedura indicata nell’articolo 5;
h) quando il concessionario ha violato le prescrizioni
contenute nell’articolo 6, comma 1 e nell’articolo 8,
comma 1;
i) in caso di danno ambientale, con grave compromissione
delle risorse naturali oggetto di concessione,
riconducibile a negligenza del concessionario;
l) quando ricorrono le condizioni previste dall’articolo
37, comma 5.
2. La decadenza della concessione è dichiarata previa
contestazione dei relativi motivi al
concessionario e assegnazione di un termine non
inferiore ai trenta giorni per la trasmissione di
controdeduzioni.
3. Il concessionario dichiarato decaduto è tenuto alla
restituzione del bene oggetto della
concessione, unitamente alle pertinenze e non ha diritto
a rimborsi, indennità o compensi per le opere ed i
lavori eseguiti.
ARTICOLO 19
Esaurimento, incoltivabilità, inutilizzabilità del
giacimento
1. L’esaurimento o sopravvenuta incoltivabilità del
giacimento e la sua inutilizzabilità sono dichiarate con
provvedimento regionale, con il quale sono impartite al
concessionario le prescrizioni per l’esecuzione dei
lavori a tutela della pubblica incolumità.
2. Nei casi di cui al comma 1, il concessionario non ha
diritto ad alcuna indennità, ma può ritenere le
pertinenze del giacimento.
ARTICOLO 20
Ripristino ambientale
1. A seguito dei provvedimenti di cessazione dei
rispettivi titoli, esclusivamente nei casi di
incoltivabilità delle risorse, il titolare del permesso
ed il concessionario sono obbligati al ripristino
ambientale del sito conformemente al disciplinare
approvato con regolamento.
CAPO III
AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DELLE AZIENDE, STABILIMENTI
E REPARTI TERMALI
ARTICOLO 21
Definizione di azienda termale
1. Sono aziende termali quelle così definite
nell’articolo 1, comma 4, e costituite da uno o più
stabilimenti termali in cui vengono utilizzate a scopo
terapeutico:
a) acque minerali e termali;
b) fanghi sia naturali che artificialmente preparati,
limi, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni;
c) grotte naturali e artificiali, stufe naturali e
artificiali.
ARTICOLO 22
Contenuti dell’autorizzazione all’apertura ed
all’esercizio delle aziende, stabilimenti e reparti
termali
1. L’apertura e l’esercizio delle aziende termali, degli
stabilimenti termali e dei reparti termali annessi a
complessi ricettivi è soggetta ad autorizzazione
dell’autorità comunale, quale autorità sanitaria locale,
ai sensi della legge regionale 8 marzo 1985, n. 13,
previo parere della azienda sanitaria locale.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata entro
il termine di centoventi giorni dalla data di
presentazione della relativa istanza e non può essere
ceduta a terzi, anche nel caso in cui è riferita a
singole attività terapeutiche ed applicazioni termali o
servizi e presidi sanitari annessi all’azienda termale.
3. Il provvedimento comunale che autorizza l’apertura e
l’esercizio delle aziende termali, degli stabilimenti
termali e dei reparti termali di cui al comma 1,
contiene :
a) le generalità o la ragione sociale del richiedente
l’autorizzazione con l’indicazione del codice fiscale o
della partita IVA;
b) l’elencazione delle cure e dei trattamenti che
possono essere erogati nell’azienda, stabilimento o
reparto termale, tenuto conto dell’attestato di
riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque
e delle correlate modalità di erogazione;
c) l’indicazione del periodo di apertura dell’azienda
termale, annuale o stagionale;
d) la descrizione della struttura organizzativa
dell’azienda termale, qualora articolata in più plessi o
reparti ubicati in luoghi diversi nell’ambito del comune
o dei comuni ricompresi nel perimetro della concessione;
e) l’indicazione del direttore sanitario;
f) l’indicazione del tecnico preposto all’attività
estrattiva da individuarsi nell’ambito delle
seguenti figure professionali: ingegnere con competenza
specifica in materia idrotermominerale o mineraria,
geologo;
g) l’approvazione del regolamento sanitario interno.
4. Non sono oggetto di nuovo provvedimento autorizzativo
i nuovi reparti nonché gli ampliamenti o adeguamenti
funzionali di reparti esistenti a condizione che:
a) facciano capo ad aziende termali già in possesso di
autorizzazione;
b) in detti reparti vengano utilizzate le medesime acque
minerali e termali riconosciute sulla base dell’articolo
6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e
oggetto di autorizzazione;
c) le modalità di erogazione delle stesse siano già
state autorizzate ai sensi delle vigenti norme.
In tal caso, le aziende termali sono tenute a presentare
all’azienda sanitaria locale una
comunicazione corredata da una dichiarazione di
responsabilità del direttore sanitario relativamente ai
requisiti di cui alle lettere a) e b) e da idonea
documentazione tecnica indicante le variazioni
intervenute nella struttura;
5. Le aziende stagionali possono prolungare il periodo
di apertura per un lasso di tempo non superiore a
sessanta giorni, qualora l’andamento della stagione lo
renda opportuno, previa comunicazione all’autorità
comunale sette giorni prima del termine previsto per la
chiusura.
ARTICOLO 23
Avvio dell’attività, sospensione e revoca
dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione di cui all’articolo 22, comma 1, può
essere sospesa o revocata, previa apposita diffida,
dalla competente autorità comunale nei casi in cui, a
seguito di ispezioni o
nell’espletamento delle attività di vigilanza sanitaria,
sono constatate irregolarità e violazioni tali da
compromettere il normale esercizio delle aziende
termali, degli stabilimenti termali e dei reparti
termali ed il concessionario non ha provveduto alla loro
eliminazione entro il termine assegnato, non superiore a
sessanta giorni.
2. La riapertura stagionale delle aziende, degli
stabilimenti e dei reparti termali è subordinata alla
trasmissione, da parte del concessionario, di una
comunicazione contenente l’indicazione della data di
riapertura e di una dichiarazione di conformità dello
stabilimento o reparto termale nel suo complesso e delle
attività ivi esercitabili alle normative vigenti,
sottoscritta nelle forme di legge dal direttore
sanitario dell’azienda termale e dal concessionario,
oltre che di copia dell’autorizzazione di cui
all’articolo 22, comma 1.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica in
caso di interruzione delle attività per interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria.
4. La comunicazione di cui al comma 2 deve pervenire
all’autorità comunale ed all’azienda sanitaria locale
almeno trenta giorni prima della data fissata per la
riapertura.
5. Alla data stabilita per la riapertura il
concessionario, in assenza di provvedimenti inibitori,
può dare avvio all’attività stagionale.
6. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 1 e 4
sono comunicati entro il termine di dieci giorni dalla
loro adozione al competente ufficio regionale.
ARTICOLO 24
Direzione sanitaria nelle aziende termali, negli
stabilimenti termali e nei reparti termali
1. Il direttore sanitario, preferibilmente specializzato
in idrologia medica, o in medicina termale ai sensi
dell’articolo 7 della legge n. 323/2000, idroterapia,
terapia fisica, igiene o altra branca medica correlata
alle patologie per le quali le acque termali hanno
efficacia terapeutica, individua i servizi sanitari da
erogarsi nella struttura termale, dirige e coordina
l’attività finalizzata all’erogazione delle prestazioni
di cura termale, ivi compresa l’attività di
organizzazione delle strutture sanitarie e del personale
medico e del personale sanitario non medico dello
stabilimento termale, assicurando che ai reparti
dell’azienda sia preposto personale fornito dei titoli
necessari per l’esercizio delle specifiche attività
sanitarie e termali.
2. Il direttore sanitario non può esercitare le funzioni
indicate nel comma 1 in più aziende termali.
3. La sostituzione del direttore sanitario è comunicata
non oltre il quindicesimo giorno dalla data di
insediamento del nuovo direttore sanitario e non
costituisce innovazione dell’autorizzazione sanitaria di
cui all’articolo 22, comma 1.
ARTICOLO 25
Controlli periodici di qualità e di sicurezza
1. A cura del direttore sanitario dell’azienda, dello
stabilimento e del reparto termale, al fine di garantire
la qualità delle acque termali, devono essere eseguiti,
presso strutture pubbliche autorizzate o private
accreditate, periodicamente con le modalità indicate i
seguenti accertamenti:
a) ogni anno almeno due controlli batteriologici, di cui
uno prima della riapertura stagionale, e prove di
conducibilità elettrica delle acque;
b) ogni due anni accertamenti chimici e fisico-chimici
delle acque.
2. Se l’esito delle prove di conducibilità elettrica di
cui al comma 1, lettera a), evidenzia valori anomali
nello stesso arco temporale sono disposti accertamenti
chimici e fisico-chimici completi.
3. Gli esiti degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2
devono essere annotati in appositi registri tenuti dal
concessionario e vidimati dalla competente azienda
sanitaria locale.
4. Le modalità di immissione e remissione nel sottosuolo
dei fluidi termali esausti sono
disciplinate dal regolamento di attuazione.
ARTICOLO 26
Utilizzazioni delle acque termali per produzione di
cosmetici
1. Le acque minerali termali ed i loro derivati, oltre
che per uso terapeutico, sono utilizzabili anche per la
produzione di cosmetici.
2. L’autorizzazione per l’utilizzo, il confezionamento,
il trasporto e la commercializzazione delle acque
termali e loro derivati di cui alla presente legge per
la produzione di cosmetici è di competenza del Sindaco
quale autorità sanitaria locale previo parere dell’ASL
di appartenenza.
3. Con regolamento di attuazione è disciplinata la
procedura per il rilascio delle autorizzazioni di cui al
comma 2.
ARTICOLO 27
Caratteristiche delle acque termali
1. Nelle acque minerali termali e loro derivati, nonché
nelle acque di cui all’articolo 1, comma 3, lettera i),
quando utilizzate in piscina, non devono essere presenti
le seguenti sostanze o composti derivanti dall’attività
antropica:
a) agenti tensioattivi;
b) oli minerali-idrocarburi disciolti o emulsionati;
c) benzene;
d) idrocarburi policiclici aromatici;
e) antiparassitari;
f) policlorobifenili;
g) composti organoalogenati che non rientrano nelle
lettere e) ed f).
2. Il mancato riscontro delle sostanze di cui al comma
1, attraverso metodi analitici con i livelli minimi di
rendimento, riportati nell’allegato II del decreto del
Ministero della Salute del 29 dicembre 2003, costituisce
garanzia di qualità per l’acqua termale.
3. Le sostanze indicate nel comma 1 non devono risultare
rilevabili con metodi che abbiano i limiti minimi di
rendimento analitico riportati nel citato allegato II.
Tali limiti di rendimento devono corrispondere a segnali
strumentali rilevabili, ossia a livelli di fiducia del
novantacinque per cento in rapporto ad un dosaggio in
bianco. I metodi utilizzati sono quelli che si avvalgono
delle più moderne tecniche analitiche e che sono
indicati da organismi internazionali, comunitari o
nazionali.
ARTICOLO 28
Marchio di qualità termale
1. Nell’ambito dei territori per i quali risultano
adottati gli strumenti di tutela di salvaguardia
urbanistica ambientale, di cui all’articolo 1, comma 4,
della legge n. 323/2000 ed all’ articolo 38 della
presente legge, la Giunta regionale propone, ai sensi
dell’articolo 13 della legge n. 323/2000, l’attribuzione
del marchio di qualità termale ai titolari di
concessione per l’esercizio dell’attività termale che ne
hanno fatto richiesta e che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
a) certificazione attestante l’adozione di apposito
bilancio ambientale e relativa relazione
tecnica;
b) documentazione attestante la conclusione di accordo
volontario con ovvero tra gli esercizi alberghieri del
territorio termale per l’autodisciplina in ordine ad un
uso più corretto dell’energia e del materiale di consumo
in funzione della tutela dell’ambiente, certificato
dalla competente camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
c) certificazione dell’ente competente per la promozione
turistica relativamente allo svolgimento di attività di
promozione per la valorizzazione delle risorse naturali,
culturali, storiche ed artistiche ricadenti nel
territorio termale;
d) documentazione comprovante l’esistenza nel territorio
termale di una corretta gestione dei rifiuti in funzione
anche della tutela dell’ambiente naturale e della sua
fruizione.
2. L’attribuzione del marchio di qualità termale è
disposta con decreto del Ministero dell’ambiente ed è
sottoposta a verifica triennale da parte dei Ministeri
dell’ambiente e delle attività
produttive.
CAPO IV
PICCOLE UTILIZZAZIONI LOCALI
ARTICOLO 29
Utilizzazioni
1. Le piccole utilizzazioni locali sulla terraferma sono
quelle definite dall’articolo 1, comma 4, lettera i).
2. L’utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è
consentito per le attività comportanti un risparmio
energetico ed è autorizzato secondo le modalità indicate
dal regolamento di attuazione e comunque esclusivamente
mediante scambio energetico.
3. Su istanza di soggetto titolato, riconosciuta
l’impossibilità di utilizzo terapeutico delle acque
minerali naturali e termali riconosciute, può essere
consentito il loro sfruttamento secondo le modalità di
cui al comma 2.
4. La concessione di cui al comma 3 è revocata quando
intervenga nuova richiesta, anche da parte di un terzo,
che dimostri la possibilità dello sfruttamento della
risorsa a scopo terapeutico.
5. Per le piccole utilizzazioni locali, fatte salve le
specifiche norme dettate dal presente
articolo e dagli articoli 30 e 31, trova applicazione,
in quanto compatibile, la disciplina generale prevista
dal Capo II.
ARTICOLO 30
Oggetto, durata e proroga del permesso di ricerca
1. Il permesso di ricerca delle piccole utilizzazioni
locali ha per oggetto quanto indicato
all’articolo 2 comma 1, lettere a) e c), integrato dalle
analisi previste dal regolamento di
attuazione.
2. Il permesso di ricerca relativo alle piccole
utilizzazioni locali di cui all’articolo 1, comma 4,
lettera i), è rilasciato in prima istanza per la durata
massima di un anno ed è prorogabile, a seguito di
istanza motivata, una sola volta, per eguale periodo.
3. Il permesso di ricerca è rilasciato sulla base di un
programma che dimostri la fattibilità
dell’iniziativa su aree esterne a preesistenti
concessioni di acque minerali e termali e purché le aree
in questione siano nella disponibilità del richiedente.
ARTICOLO 31
Oggetto della concessione, durata e rinnovo
1. Lo sfruttamento delle piccole utilizzazioni locali è
affidato in concessione sulla base di un programma di
lavori che dimostri la fattibilità e cantierabilità
dell’iniziativa purché in aree esterne a concessioni di
acque minerali e termali.
2. La concessione è rilasciata alla persona fisica o
giuridica, in possesso della capacità tecnica ed
economica necessaria per lo sfruttamento della risorsa,
che dimostri la disponibilità delle aree ove sono
ubicati i punti di captazione e le relative strutture
per lo sfruttamento delle piccole utilizzazioni locali.
3. La concessione è rilasciata per un periodo massimo di
anni dieci nel rispetto della procedura prevista per il
rilascio delle concessioni per lo sfruttamento delle
acque minerali naturali e termali, ove compatibile.
4. La procedura di rinnovo della concessione è soggetta
alla disciplina di cui all’articolo 4, commi 13 e 14.
CAPO V
ACQUE DI SORGENTE
ARTICOLO 32
Permesso di ricerca, concessione ed utilizzazione
1. I permessi di ricerca e le concessioni per lo
sfruttamento delle acque di sorgente sono rilasciati e
rinnovati con le medesime modalità stabilite per le
acque minerali naturali e termali e possono essere
rilasciati:
a) in aree libere da concessioni rilasciate per lo
sfruttamento delle acque minerali naturali e termali e
delle piccole utilizzazioni locali;
b) in aree già interessate da una concessione per lo
sfruttamento di acque minerali naturali e termali, a
seguito di accertamento della compatibilità dello
sfruttamento delle due risorse e della non interferenza
delle falde.
2. La domanda di riconoscimento dell’acqua di sorgente
da presentare al Ministero della salute, prevista dal
decreto legislativo n. 339/1999, può essere inoltrata
esclusivamente:
a) dal titolare del permesso di ricerca per le acque di
sorgente;
b) dal titolare del permesso di ricerca o della
concessione per le acque minerali naturali e termali
previa autorizzazione del competente dirigente
regionale.
3. L’autorizzazione per l’immissione in commercio delle
acque di sorgente ai sensi degli articoli 3 e 4 del
decreto legislativo n. 339/1999, nonché quella per la
preparazione di bevande analcoliche ai sensi
dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 339/1999, è
rilasciata dal competente ufficio regionale, previo
parere dell’azienda sanitaria locale, che deve anche
accertare che gli impianti destinati all’utilizzazione
siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di
inquinamento e da conservare all’acqua le proprietà
esistenti alla sorgente, corrispondenti alla sua
qualificazione e conformemente agli articoli 4 e 5 del
decreto legislativo 339/1999.
4. Per le acque di sorgente, fatte salve le specifiche
norme dettate dal presente articolo e dal decreto
legislativo n. 339/1999, si applica, in quanto
compatibile, la disciplina generale prevista dal Capo
II.
CAPO VI
NORME GENERALI, TRANSITORIE E FINALI
ARTICOLO 33
Autorità competente e procedure
1. I provvedimenti necessari per l’esercizio delle
funzioni e delle attività disciplinate dalla
presente legge, fatta eccezione per quelli demandati ad
altri enti o espressamente ad altri organi regionali,
sono adottati dal competente dirigente regionale e
devono intendersi definitivi ad ogni effetto di legge.
2. La procedura di rilascio del permesso di ricerca e
delle concessioni è disciplinata dal
regolamento di attuazione.
3. Ai proprietari dei suoli compresi nelle aree di
ricerca e di concessione è comunicato l’avvio del
procedimento di cui al comma 2.
4. Il provvedimento regionale è rilasciato a conclusione
del procedimento di cui al comma 2 ed è pubblicato nel
bollettino ufficiale della regione Campania.
5. La proroga del permesso di ricerca è autorizzata
previa comunicazione al comune territorialmente
competente e con i limiti di cui all’articolo 2, comma
5.
6. Il rinnovo della concessione avviene secondo le
modalità indicate all’articolo 4, commi 13 e 14.
7. I provvedimenti di rilascio del permesso di ricerca e
della concessione e quelli che ne
dichiarano la decadenza, rinuncia, revoca, estinzione
per esaurimento o sopravvenuta incoltivabilità e
inutilizzabilità del giacimento, oltre che la proroga ed
il rinnovo, sono pubblicati nel bollettino ufficiale
della regione Campania.
8. Il rilascio dei titoli legittimanti la ricerca e la
coltivazione delle acque minerali naturali,
delle acque termali, delle acque di sorgente e delle
piccole utilizzazioni locali presuppone
l’esperimento della procedura di valutazione di impatto
ambientale quando riguarda progetti di utilizzo di acque
superficiali nei casi in cui la derivazione superi i
mille litri al minuto secondo, e di acque sotterranee,
ivi comprese acque minerali e termali, nel caso in cui
la derivazione superi i cento litri al minuto secondo.
9. Sono da assoggettare a valutazione di incidenza, di
cui all’articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE,
come recepita dal decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, così come
modificato ed integrato dal decreto del Presidente della
Repubblica 12 marzo 2003, n. 120,
qualora non già assoggettati a valutazione di impatto
ambientale, tutti i progetti relativi ad acque minerali
naturali, termali, di sorgente e piccole utilizzazioni
locali ricadenti in siti di importanza comunitaria, zone
di protezione speciale, nonché in siti di interesse
regionale.
10. Non sono assoggettate a valutazione di impatto
ambientale o valutazione di incidenza i rinnovi delle
concessioni in attività da almeno cinque anni
dall’entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 34
Apparecchi di misura
1. I concessionari sono tenuti ad installare,
possibilmente nel punto di captazione, in luogo
accessibile e, comunque, prima degli impianti di
utilizzazione, misuratori automatici dei volumi, della
portata e della temperatura dell’acqua emunta.
2. I concessionari di acque minerali naturali e di
sorgente destinate al confezionamento hanno l’ulteriore
obbligo di installare la strumentazione necessaria per
la misura della conducibilità elettrica, nonché,
nell’ambito del perimetro della concessione, di
pluviografi e termografi.
3. Su richiesta del concessionario e compatibilmente con
le caratteristiche delle opere di
captazione e con le modalità di emungimento, l’ufficio
regionale competente può prevedere particolari
prescrizioni relativamente alle caratteristiche delle
apparecchiature indicate nei commi 1 e 2.
ARTICOLO 35
Abolizione di tasse sulle concessioni regionali
1. A decorrere dall’anno successivo all’entrata in
vigore della presente legge sono abolite le tasse di
rilascio delle concessioni regionali di cui al decreto
legislativo 22 giugno 1991, n. 230, limitatamente alle
voci di seguito elencate con i numeri d’ordine indicati
nella tariffa allegata alla legge regionale 7 dicembre
1993, n. 44:
a) n. 2 - Autorizzazione all’apertura e all’esercizio di
stabilimenti di produzione o di smercio di acque
minerali naturali, naturali od artificiali;
b) n. 4 - Autorizzazione all’apertura e all’esercizio di
stabilimenti termali-balneari, di cure
idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie;
c) n. 28 - Permesso per la ricerca di sorgenti di acque
minerali naturali e termali;
d) n. 29 - Autorizzazione a trasferire il permesso di
sorgenti di acque minerali naturali e termali;
e) n. 30 - Decreto che autorizza il trasferimento per
atto tra vivi della concessione per la
coltivazione di giacimenti di acque minerali naturali e
termali;
f) n. 31 - Autorizzazione per l’iscrizione di ipoteche
sui giacimenti di acque minerali naturali e termali e
loro pertinenze;
g) n. 32 - Concessione per la coltivazione di giacimenti
di acque minerali naturali e termali.
ARTICOLO 36
Diritti proporzionali e contributi
1. I titolari dei provvedimenti di legittimazione alla
ricerca ed allo sfruttamento delle risorse contemplate
dalla presente legge, sono tenuti al pagamento di
diritti proporzionali annui anticipati rapportati
all’estensione dell’area impegnata e diversificati nel
caso di ricerca o concessione.
2. I diritti previsti al comma 1 sono così determinati:
a) euro 4,00 per ettaro o frazione di esso per le aree
oggetto di permesso di ricerca;
b) euro 35,37 per ettaro o frazione di esso per le aree
oggetto di concessione.
Gli importi dei diritti proporzionali annui così
determinati non possono comunque essere inferiori
rispettivamente a euro 800,00 per le attività di ricerca
ed a euro 2.000,00 per le concessioni.
3. Gli importi del comma 2 sono ridotti alla metà per le
piccole utilizzazioni locali e nel caso in cui le stesse
siano utilizzate esclusivamente tramite scambio termico
ivi compreso il caso della reiniezione nella falda di
provenienza.
4. Se il titolare della concessione rilasciata per
l’esercizio di attività termali è anche titolare,
relativamente alla medesima area, di una concessione
rilasciata per lo sfruttamento delle acque minerali
naturali o di sorgente o di piccole utilizzazioni, i
diritti proporzionali sono dovuti una sola volta.
5. Gli importi dei diritti proporzionali sono
corrisposti alla Regione, la prima volta, all’atto del
rilascio del provvedimento, in misura proporzionale ai
mesi residui dell’anno e successivamente, in misura
integrale, entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
6. I proventi dei diritti proporzionali sono utilizzati
per il finanziamento dei programmi di cui all’articolo
38.
7. I titolari delle concessioni sono tenuti, altresì, a
corrispondere un contributo annuo. Il contributo è
corrisposto, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a
quello di riferimento, ai comuni ove sono ubicati i
punti di eduzione, dandone comunicazione al competente
ufficio regionale entro i trenta giorni successivi.
8. Il contributo annuo è così determinato:
a) per le acque minerali naturali e di sorgente il
contributo da corrispondersi è proporzionale alla
quantità di acqua confezionata e commercializzata ed è
pari a euro 0,30 a metro cubo. L’importo è ridotto del
cinquanta per cento nei seguenti casi, non cumulabili
fra loro:
1) commercializzazione su territorio extranazionale;
2) utilizzo del vetro per imbottigliamento. Il
contributo è soppresso nel caso in cui le aziende
utilizzino esclusivamente il vetro con vuoto a rendere.
b) per le acque minerali utilizzate negli stabilimenti
termali, tenuto conto delle finalità socio sanitarie
delle utilizzazioni e della opportunità di valorizzare
ed incentivare il ricorso alle prestazioni termali,
anche in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1,
il contributo annuo da corrispondersi è così
determinato:
1) euro 750,00 per le aziende termali con fatturato
annuo fino a euro 200.000,00 riferito
esclusivamente alle prestazioni termali erogate;
2) euro 1.500,00 per le aziende termali con fatturato
annuo riferito esclusivamente alle prestazioni termali
erogate da euro 200.000,01 fino a euro 800.000,00;
3) euro 3.000,00 per le aziende termali con fatturato
annuo riferito esclusivamente alle prestazioni termali
erogate da euro 800.000,01 fino a euro 2.400.000,00;
4) euro 6.000,00 per le aziende termali con fatturato
annuo riferito esclusivamente alle prestazioni termali
erogate da euro 2.400.000,01 fino a euro 6.000.000,00;
5) euro 12.000,00 per le aziende termali con fatturato
annuo riferito esclusivamente alle
prestazioni termali erogate da euro 6.000.000,01 fino a
euro 12.000.000,00
6) euro 24.000,00 per le aziende termali con fatturato
annuo riferito esclusivamente alle
prestazioni termali erogate superiore a euro
12.000.000,00.
Gli importi di cui sopra sono autocertificati
direttamente dall’azienda o per il tramite
dell’associazione nazionale di categoria rappresentativa
del settore idrotermominerale alla quale aderisce
all’uopo delegata, sulla base di apposita dichiarazione
rilasciata dalla azienda stessa.
c) per le piccole utilizzazioni locali il contributo è
così determinato:
1) euro 2.000,00 per le attività che prevedono lo
sfruttamento della risorsa tramite
l’emungimento di acqua;
2) euro 1.000,00 per le attività che non prevedono lo
sfruttamento della risorsa secondo la lettera che
precede ma esclusivamente lo scambio termico compresa la
reiniezione nella falda di provenienza.
Gli importi previsti alla presente lettera sono ridotti
alla metà nel caso di utilizzo in abitazioni private.
9. I diritti proporzionali stabiliti nel comma 2 sono
annualmente aggiornati in funzione dell’indice ISTAT per
i prezzi al consumo.
10. Le strutture pubbliche, quali scuole di ogni ordine
e grado, ospedali e strutture assimilabili sono
esonerate dal pagamento dei diritti e contributi per lo
sfruttamento delle piccole utilizzazioni locali.
11. Per le nuove attività i contributi previsti dai
commi 7 e 8 sono corrisposti a decorrere dal terzo anno
dall’inizio della produzione.
12. Gli introiti derivanti dai contributi di cui ai
commi 7 e 8 sono utilizzati dai comuni, con destinazione
specifica e vincolata, per la realizzazione di
interventi ed iniziative finalizzate alla salvaguardia
del patrimonio idrotermominerale. Se la concessione
interessa il territorio di più comuni, gli introiti di
cui ai commi 7 e 8 sono ripartiti tra i comuni
interessati in proporzione della superficie territoriale
ricompresa in ciascun comune.
ARTICOLO 37
Sanzioni - Vigilanza – Controlli
1. Chiunque esegua, senza permesso, ricerche delle acque
minerali naturali, delle acque termali, delle acque di
sorgente e delle piccole utilizzazioni locali è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 500,00 a euro 5.000,00.
2. Chiunque coltivi le acque minerali naturali, le acque
termali, le acque di sorgente e le piccole utilizzazioni
locali in assenza della concessione è soggetto alla
sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro
50.000,00; la stessa sanzione può essere comminata per
l’inosservanza dell’obbligo di chiusura mineraria dei
pozzi.
3. In caso di omessa installazione, nel termine
stabilito dal competente dirigente regionale, o di
manomissione degli strumenti prescritti dall’articolo
32, è comminata la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 500,00 a euro 1.500,00 riferita ad
ogni singolo strumento.
4. In caso di omessa, tardiva, infedele od incompleta
comunicazione delle notizie richieste dal competente
dirigente regionale o di inosservanza delle disposizioni
della presente legge, delle prescrizioni contenute nei
provvedimenti di ricerca e di concessione o di quelle
emanate in forza di essi, è comminata la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00
a euro 5.000,00.
5. La persistenza o reiterazione delle infrazioni di cui
ai commi 3 e 4, nonché l’inosservanza di specifici
obblighi imposti con il provvedimento di rilascio del
permesso di ricerca e della concessione o di specifiche
prescrizioni del competente dirigente regionale,
costituisce motivo di decadenza del permesso di ricerca
o della concessione.
6. In caso di attività oggetto della presente legge
svolte senza le prescritte autorizzazioni è comminata la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 20.000,00 a euro 50.000,00.
7. Le sanzioni amministrative sono irrogate, previa
trasmissione di apposito atto di contestazione e con
assegnazione di un termine di trenta giorni per
presentare controdeduzioni, da parte del competente
ufficio regionale che provvede al relativo accertamento
ed alla riscossione coattiva delle somme dovute dai
trasgressori, nel rispetto delle disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689 e della legge regionale
10 gennaio 1983, n. 13.
8. La vigilanza in ordine al rispetto delle prescrizioni
contenute nei titoli legittimanti la
ricerca e la coltivazione delle acque minerali naturali,
di sorgente, termali e delle piccole
utilizzazioni locali è attribuita al competente ufficio
regionale.
9. Le funzioni di polizia e vigilanza di cui al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n.626, al decreto
legislativo n. 25 novembre 1996, n.624 ed alla legge n.
323/2000 sono esercitate dalle competenti aziende
sanitarie locali con l’applicazione delle relative
sanzioni.
ARTICOLO 38
Pianificazione e programmazione regionale di settore
1. Ai fini di una valorizzazione e di un razionale
utilizzo del patrimonio di cui alla presente legge, la
Regione adotta il piano regionale di settore delle acque
minerali naturali e termali, di sorgente e delle piccole
utilizzazioni locali e promuove l’associazionismo e la
costituzione di consorzi tra i titolari delle
concessioni e delle subconcessioni di cui alla presente
legge, anche su iniziativa di uno o più interessati.
2. La Giunta regionale promuove inoltre la realizzazione
di programmi di ricerca tecnico-scientifici finalizzati
alla conoscenza e tutela delle risorse e partecipa e
sostiene manifestazioni fieristiche nazionali ed
internazionali.
La promozione è realizzata attraverso il coinvolgimento
delle aziende del settore, anche tramite le associazioni
imprenditoriali dei concessionari maggiormente
rappresentative a livello nazionale e regionale nonché
degli enti locali i cui territori sono interessati dalle
risorse disciplinate dalla presente legge.
3. I piani ed i programmi di cui ai commi 1 e 2 sono
adottati dalla Giunta regionale, sentiti i comuni
interessati e le associazioni imprenditoriali dei
concessionari maggiormente rappresentative a livello
nazionale e regionale.
4. I piani ed i programmi sono finanziati con i proventi
dei diritti proporzionali di cui
all’articolo 36 e sono attuati anche a mezzo di
convenzioni da stipularsi con gli enti locali
interessati e le associazioni rappresentative degli
imprenditori del settore idrotermominerale.
5. La Giunta regionale contribuisce al finanziamento di
specifici progetti, a condizione che essi siano
presentati dai soggetti indicati ai commi 2, 3 e 4; le
modalità sono stabilite da appositi bandi.
ARTICOLO 39
Contenuti del piano regionale di settore
1. Il piano regionale di settore di cui all’articolo 38,
comma 1, ha le seguenti finalità e
contenuti:
a) l’individuazione delle aree aventi potenzialità di
coltivazione delle risorse idrotermominerarie;
b) le forme di tutela e di utilizzazione delle risorse
disciplinate dalla presente legge nel
rispetto dei piani di tutela delle acque redatti dalle
autorità competenti, con delimitazione delle aree in cui
è vietata la ricerca e lo sfruttamento delle risorse
minerarie per contrasto con esigenze di tutela
ambientale e delle risorse naturali a causa di
particolari condizioni di
vulnerabilità dell’ecosistema;
c) il monitoraggio ed il controllo ai fini della tutela
e del rispetto delle prescrizioni del piano di settore
delle risorse disciplinate dalla presente legge, ivi
comprese quelle già oggetto di coltivazione.
ARTICOLO 40
Formazione e pubblicazione del piano
1. Il piano è adottato dalla Giunta regionale, previo
parere della commissione consiliare
competente, sentiti gli enti locali interessati, le
competenti autorità regionali, locali e statali preposte
alla tutela dei vincoli esistenti sul territorio, nonché
le associazioni imprenditoriali dei concessionari per lo
sfruttamento delle acque minerali naturali, di sorgente,
termali e delle piccole utilizzazioni locali
maggiormente rappresentative a livello nazionale e
regionale, ed è reso noto a mezzo pubblicazione sul
bollettino ufficiale della regione Campania.
2. Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione
della delibera di adozione del piano di settore gli
aventi diritto ed i soggetti interessati, unitamente
alle associazioni di categoria ed altri organismi
associativi, possono proporre osservazioni nelle forme
previste dalla disciplina dettata per gli strumenti
urbanistici generali.
3. Sulle osservazioni decide in via definitiva la Giunta
regionale con la delibera di approvazione del piano di
settore che è pubblicata nel bollettino ufficiale della
regione Campania.
4. Il piano di settore è soggetto a revisione
quinquennale con le stesse modalità previste per
l’adozione e l’approvazione.
ARTICOLO 41
Inserimento del piano regionale di settore nella
pianificazione territoriale
1. Ai fini dell’inserimento del piano regionale di
settore nella pianificazione territoriale si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 14 della
legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16.
ARTICOLO 42
Impianti per la ricerca, la coltivazione e
l’utilizzazione delle acque minerali naturali, termali,
di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali
1. Le opere necessarie alla ricerca, coltivazione ed
utilizzazioni delle acque minerali naturali, termali, di
sorgente e delle piccole utilizzazioni locali
costituiscono opere per le quali è prevista la
promozione di un accordo di programma ai sensi
dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 267/2000 e
dell’articolo 12 della legge regionale n. 16/2004.
2. Il regolamento di attuazione individua le strutture e
gli impianti necessari per la coltivazione delle acque
minerali naturali, termali, di sorgente e delle piccole
utilizzazioni locali, per i quali è prevista la
promozione di un accordo di programma ai sensi
dell’articolo 34 del decreto legislativo 267/2000 e
dell’articolo 12 della legge regionale n. 16/2004,
nonché procedure alternative semplificate per il
rilascio della concessione edilizia in variante agli
strumenti urbanistici locali, conformemente alle
prescrizioni contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 447 e successive
modificazioni.
ARTICOLO 43
Incentivazione
1. La Regione, al fine di valorizzare la qualità delle
prestazioni termali, nel rispetto
dell’articolo 9 della legge n. 323/2000, attiva
iniziative di formazione professionale tese al
conseguimento, presso enti pubblici e privati, delle
necessarie qualifiche, relative alle arti
ausiliarie delle professioni sanitarie, quali “operatore
termale”, “massaggiatore”, “capo bagnino degli
stabilimenti idroterapici” e similari, disciplinandone i
profili ed il percorso formativo.
2. La Regione, con proprio regolamento, determina
premialità per i soggetti che, a seguito delle
iniziative di cui al comma 1, dimostrino di occupare uno
o più soggetti che hanno partecipato ai corsi di
formazione.
3. La Regione sostiene programmi e progetti di
intervento atti ad ottimizzare la fruibilità dei servizi
connessi allo sfruttamento delle risorse a mezzo di
appositi piani finanziari ed
incoraggiando le iniziative in comune tese a sviluppare
distretti o filiere.
4. La Regione può erogare contributi in favore degli
enti bilaterali costituiti dalla contrattazione
collettiva idrotermominerale.
ARTICOLO 44
Norme transitorie
1. I permessi di ricerca e le concessioni e le
autorizzazioni rilasciate ai sensi ed agli effetti
del regio decreto del 29 luglio 1927, n. 1443 e della
legge n. 896/1986, conservano validità fino alla
scadenza originariamente stabilita con l’obbligo
dell’osservanza delle prescrizioni della presente legge.
2. Le istanze di rinnovo delle concessioni, i cui
termini scadono nei dodici mesi successivi all’entrata
in vigore della presente legge, sono presentate in
deroga ai termini previsti dall’articolo 4, comma 13.
3. I concessionari per la coltivazione e lo sfruttamento
delle acque minerali naturali e termali rilasciate ai
sensi del regio decreto n. 1443/1927, entro il termine
di novanta giorni dall’entrata in vigore della legge,
possono richiedere ed ottenere il rinnovo anticipato
della concessione per la durata massima prescritta
dall’articolo 4, comma 4, se risultano titolari del
relativo titolo legittimante da almeno dieci anni, sono
in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed
economica necessari per la coltivazione e lo
sfruttamento della risorsa secondo il programma dei
lavori approvato, hanno sempre attuato, nel periodo di
vigenza della concessione, i programmi dei lavori
approvati senza subire contestazioni dal competente
organo regionale e, limitatamente alle attività termali,
le esercitano in stabilimenti o strutture termali di cui
all’articolo 1, comma 4, lettera d).
4. Entro sei mesi dall’entrata in vigore delle presente
legge i titolari di concessioni, ai sensi del regio
decreto n. 1443/1927, ed autorizzazioni di cui alla
legge n. 896/1986 ed i
subconcessionari:
a) richiedono, ove necessario, l’aggiornamento
dell’autorizzazione di cui all’articolo 10, comma 1,
lettera a);
b) trasmettono una perizia giurata, redatta nelle forme
di legge da tecnico abilitato, dalla quale risultino
identificate le pertinenze come definite dall’articolo
11;
c) comunicano l’avvenuta installazione degli strumenti
indicati nell’articolo 34 e le relative caratteristiche
tecniche;
5. Entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della
legge i titolari di concessione possono
richiedere l’individuazione dell’area di cui
all’articolo 4, comma 9, previa presentazione di idonea
documentazione tecnica.
6. Entro lo stesso termine di cui al comma 5, i
contitolari delle concessioni disciplinate dalla
presente legge intestate a più soggetti ne chiedono il
trasferimento a singola persona fisica o giuridica,
legalmente costituita in forma societaria o consortile
tra i medesimi soggetti, in
possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica
necessari per la coltivazione e lo
sfruttamento del giacimento secondo il programma dei
lavori approvato dal competente dirigente regionale. La
richiesta di trasferimento è trasmessa, in forma scritta
con autentica notarile, da tutti i contitolari ovvero
deve risultare da apposito verbale notarile con le
maggioranze di cui all’articolo 1136, comma 3, codice
civile.
7. Alla mancata richiesta di trasferimento della
concessione nel termine stabilito dal comma 6 consegue
il procedimento di decadenza della concessione ovvero la
rinuncia alla quota di contitolarità.
8. Le concessioni perpetue date senza limite di tempo,
in base alle leggi vigenti anteriormente all’entrata in
vigore del regio decreto n. 1443/1927, sono prorogate
per cinquanta anni dall’entrata in vigore della presente
legge, e le relative subconcessioni per venti anni,
salvo che rispettivamente il concessionario o il
subconcessionario non siano incorsi in motivi di
decadenza. Alla scadenza suddetta è applicata la
presente legge.
9. Gli importi dei diritti e contributi di cui
all’articolo 36 sono dovuti a partire dall’annualità
successiva all’entrata in vigore della presente legge
salvo che non sia diversamente disposto.
10. Entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della
presente legge è approvato in via definitiva dalla
Giunta regionale il piano regionale di settore di cui
all’ articolo 38 e seguenti.
11. A far tempo dalla entrata in vigore della presente
legge non sono più dovute le somme versate a qualsiasi
titolo per l’utilizzo delle pertinenze.
12. Fino all’attivazione delle previsioni dell’articolo
36, comma 7, sono dovuti i diritti
proporzionali annui di cui agli articoli 10 e 25 del
regio decreto n. 1443/1927 nella misura attuale.
13. Ai fini dell’interpretazione della presente legge si
tiene conto delle norme comunitarie e nazionali.
14. La vigilanza di cui al comma 8 dell’articolo 37,
attribuita ai competenti uffici regionali, è espletata
attraverso sopralluoghi, prelievi e rilevamenti, previa
informazione ai proprietari che interferiscono con le
sorgenti.
ARTICOLO 45
Perforazioni non autorizzate
1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente
legge i concessionari che hanno effettuato una nuova
captazione di acque già oggetto di concessione in data
anteriore al 31 dicembre 2005, senza la preventiva
autorizzazione, presentano apposita istanza di sanatoria
con le modalità previste nel regolamento di attuazione.
Essi sono altresì tenuti al pagamento della sanzione di
euro 15.000,00 previa acquisizione dei pareri delle
amministrazioni interessate.
ARTICOLO 46
Consulta
1. E’ istituita la consulta degli enti locali e dei
concessionari composta dall’assessore
competente, o suo delegato, dai sindaci dei comuni
interessati o loro delegati e da due
rappresentanti nominati dalle associazioni
imprenditoriali più rappresentative.
2. L’organizzazione ed il funzionamento della stessa
sono disciplinate con regolamento di
attuazione.
ARTICOLO 47
Norma finanziaria
1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2008 le
entrate derivanti dai diritti proporzionali e
contributi di cui all’articolo 36 affluiscono quali
entrate extra tributarie nell’unità previsionale
di base 9.31.71 e relativo capitolo.
2. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede
con le risorse annuali di cui al comma 1, accertate
mediante iscrizione nella parte uscita dell’unità
previsionale di base 2.68.156 e relativo capitolo.
ARTICOLO 48
Norma finale
1. Per quanto non previsto continuano ad applicarsi le
norme vigenti in materia in quanto compatibili con la
presente legge.
2. L’articolo 58 della legge regionale 30 gennaio 2008,
n. 1 è abrogato.
3. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli
articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino
ufficiale della regione Campania.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Campania.
29 luglio 2008
Bassolino
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