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Il
Consiglio regionale
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
TITOLO I
Gestione dei rifiuti
Capo I
Disposizioni generali
ARTICOLO 1
Principi
1. La presente legge considera la razionale,
programmata, integrata e partecipata gestione dei
rifiuti quale condizione ineludibile di tutela della
salute e di salvaguardia dell’ambiente e del territorio
assicurando il rispetto dei principi di equità tra
territori e generazioni. Si ispira, altresì, al
conseguimento dell’obiettivo “Rifiuti zero” attraverso
le forme di organizzazione previste anche dalla
normativa nazionale.
ARTICOLO 2
Oggetto
1. La presente legge, in attuazione della normativa
nazionale vigente:
a) disciplina le attività di gestione del ciclo
integrato dei rifiuti, la individuazione, la messa in
sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei
siti inquinati sul territorio regionale;
b) individua le funzioni e i compiti amministrativi che
richiedono l’unitario esercizio a livello regionale,
disciplinandone l’organizzazione e le modalità di
svolgimento;
c) determina, in applicazione dei principi di
decentramento funzionale e di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza di cui all’articolo 118
della Costituzione, le funzioni e i compiti
amministrativi il cui esercizio è conferito dalla
regione alle province e ai comuni ovvero alle forme
associative tra questi realizzati, come disciplinate
dalla presente legge.
2. La presente legge si conforma ai principi di
economicità, efficienza ed efficacia dell’azione
amministrativa e assicura le massime garanzie di
protezione dell’ambiente e della salute nonché di
salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici
escludendo dallo smaltimento dei rifiuti le aree
sottoposte a misure di conservazione ambientale in base
alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
ARTICOLO 3
Finalità
1. La presente legge persegue le seguenti finalità:
a) prevenire, governare e ridurre la produzione e la
pericolosità dei rifiuti;
b) potenziare e agevolare la raccolta differenziata dei
rifiuti urbani e speciali, adottando con priorità le
misure dirette al recupero dei rifiuti mediante
riutilizzo, riciclo e ogni altra azione diretta a
ottenere da essi materia prima secondaria;
c) incentivare la riduzione dello smaltimento finale dei
rifiuti privilegiando forme di trattamento che ne
consentano il recupero e l’utilizzo produttivo
conseguendo l’obiettivo della minimizzazione
dell’impatto ambientale connesso allo smaltimento;
d) diminuire, mediante idonei e certificati trattamenti,
la pericolosità dei rifiuti e garantire che i prodotti
ottenuti dal relativo recupero non presentino
caratteristiche di pericolosità superiori ai limiti
ammessi dalla legislazione vigente per prodotti ottenuti
dalla lavorazione di materie prime vergini;
e) contenere e razionalizzare i costi di gestione del
ciclo dei rifiuti responsabilizzando, mediante attività
concertative a scala territoriale, gli enti locali,
incentivandone la partecipazione attiva nelle procedure
di predisposizione, adozione, approvazione e
aggiornamento dei piani di gestione dei rifiuti;
f)promuovere l’utilizzo di strumenti economici,
bilanci-ambientali, strumenti di certificazione
ambientale -norme ISO ed EMAS- nonché dei sistemi di
qualità quali lo sviluppo del marchio di qualità
ecologica -ECOLABEL- volti a promuovere prodotti con un
minore impatto sull’ambiente contribuendo a un uso
efficiente delle risorse e a un elevato livello di
protezione dell’ambiente;
g) garantire in linea generale l’autosufficienza
regionale in conseguenza dei principi di autosufficienza
di ogni ambito territoriale ottimale -ATO- e di
compensazione di cui agli articoli 15 e 29 ;
h) favorire la crescita di un mercato verde attraverso
la promozione di strumenti quali Green Public
Procurement -GPP-;
i) individuare forme di cooperazione, sinergie e
interazioni istituzionali tra i vari livelli delle
autonomie territoriali in conformità ai principi di
sussidarietà e solidarietà territoriale, fermo restando
le funzioni e i compiti di indirizzo, per ambiti
territoriali sovracomunali, riservati alla regione;
l) prevedere nelle gare di appalto relative alla
gestione dei rifiuti criteri che valorizzano le capacità
e le competenze tecniche nella prevenzione della
produzione dei rifiuti stessi;
m) salvaguardare e incrementare i livelli occupazionali
e garantire le condizioni contrattuali degli operatori
del settore secondo quanto stabilito dalla
contrattazione collettiva;
n) promuovere le attività finalizzate al miglioramento
delle conoscenze e delle capacità di intervento e
regolamentare le fasi fondamentali necessarie a un
effettivo recupero della frazione organica da rifiuto;
o) attuare gli strumenti di prevenzione e riduzione
integrati dell’inquinamento- IPPC- ovvero per i settori
di interesse prevedere il rilascio dell’autorizzazione
integrata ambientale;
p) superare lo stato di emergenza nei settori della
gestione dei rifiuti;
q) provvedere alla bonifica e al ripristino ambientale
dei siti inquinati di interesse regionale.
ARTICOLO 4
Informazione istituzionale al cittadino
1. La regione, le province e i comuni, al fine di
sensibilizzare la collaborazione delle comunità locali
al raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 3,
in conformità ai principi della “Carta di Aalborg”
approvata dai partecipanti alla conferenza europea sulle
città sostenibili, promuovono iniziative di
comunicazione, informazione e partecipazione dei
cittadini curando, di concerto, l’ideazione, la
redazione e la diffusione di materiale didattico e
divulgativo, conformandone i contenuti e le finalità
anche alle peculiarità degli ambiti territoriali
ottimali di cui al titolo IV.
2. La regione monitora, con strutture interne, così come
per le attività di informazione e comunicazione, le
iniziative di cui al comma 1 e ne valuta l’efficacia.
ARTICOLO 5
Sezione regionale del catasto dei rifiuti
1. E’ istituita presso l’agenzia regionale per la
protezione ambientale -ARPAC- la sezione regionale del
catasto dei rifiuti -SRCR - .
2. La SRCR è articolata territorialmente su base di
ambito territoriale ottimale.
3. La SRCR raccoglie le informazioni ricevute secondo le
modalità previste dalla normativa vigente, elabora i
relativi dati e li trasmette alla sezione nazionale del
catasto dei rifiuti - SNCR - e all’osservatorio
regionale di cui all’articolo 6 entro trenta giorni dal
ricevimento.
ARTICOLO 6
Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti
1. E’ istituito l’osservatorio regionale sulla gestione
dei rifiuti, di seguito denominato osservatorio, presso
il settore regionale di cui all’articolo 7, comma 2.
2. La giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, sentita la commissione
consiliare permanente, competente per materia, definisce
l’organizzazione e le modalità di funzionamento
dell’osservatorio.
3. L’osservatorio:
a) approfondisce l’elaborazione dei dati statistici e
conoscitivi in materia di raccolta, gestione,
trasformazione e utilizzo dei rifiuti, mediante la
costituzione e la gestione di una banca dati;
b) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi di
raccolta differenziata e delle realizzazioni
impiantistiche previste dalla legislazione vigente e dal
piano regionale dei rifiuti;
c) provvede a monitorare l’andamento della produzione,
raccolta, recupero e smaltimento delle varie tipologie
di rifiuti in atto nel territorio regionale, compresi i
costi relativi, attraverso la costituzione di un
rapporto periodico e costante con i soggetti coinvolti
nella gestione dei rifiuti, i quali forniscono
costantemente le informazioni necessarie ad aggiornare
la banca dati di cui alla lettera a);
d) realizza il censimento dei soggetti gestori dei
servizi e dei relativi dati dimensionali, tecnici e
finanziari di esercizio;
e) effettua analisi dei modelli adottati dai soggetti
gestori in materia di organizzazione, gestione,
controllo e programmazione dei servizi e dei correlati
livelli di qualità dell’erogazione e degli impianti;
f) provvede ad analizzare e comparare le tariffe
applicate dai soggetti gestori del servizio;
g) svolge attività di analisi ed elaborazione in ordine
ai piani di investimento per l’ammodernamento degli
impianti e dei servizi;
h) raccoglie i dati relativi a fenomeni e forme di
penetrazione della criminalità organizzata nella
gestione dei rifiuti accertati dalle competenti
autorità;
i) segnala ai soggetti cui spetta la vigilanza
l’eventuale violazione in materia di diritti dei
lavoratori o in tema di lavoro nero;
l) adotta la carta dei diritti e dei doveri dell’utente
entro sessanta giorni successivi al suo insediamento.
4. L’assessore regionale competente presenta annualmente
alla commissione consiliare competente la relazione
sull’attività svolta dall’osservatorio.
5. Per lo svolgimento delle sue funzioni l’osservatorio
si avvale dell’ARPAC.
6. L’osservatorio pubblica annualmente i dati di cui al
comma 3.
TITOLO II
Competenze e organizzazione
Capo I
Oggetto
ARTICOLO 7
Competenze della regione
1. Sono di competenza della regione, nel rispetto della
normativa statale vigente:
a) la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento del
piano regionale di gestione dei rifiuti di cui
all’articolo 10, sentiti le province, i comuni, le
autorità d’ambito e le associazioni ambientaliste
riconosciute a livello nazionale;
b) la regolamentazione delle attività di gestione dei
rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei
rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio
generale di separazione dei rifiuti di provenienza
alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali
o, comunque, ad alto tasso di umidità dai restanti
rifiuti;
c) l’elaborazione, l’approvazione e l’aggiornamento dei
piani per la riqualificazione e la bonifica di aree
inquinate di propria competenza in conformità alle
disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, titolo V , articoli 239 e successivi;
d) l’approvazione dei progetti di nuovi impianti per la
gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e
l’autorizzazione alle modifiche degli impianti
esistenti, fatte salve le competenze di cui alla
normativa statale vigente;
e) l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di
smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere
dei rifiuti che il regolamento CEE 1 febbraio 1993, n.
259 attribuisce alle autorità competenti in materia di
spedizione e di destinazione;
g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida
generali di cui al decreto legislativo n. 152/06,
articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti
territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani
e assimilati;
h) la redazione di linee guida e i criteri per la
predisposizione e l’approvazione dei progetti di
riqualificazione, di bonifica e di messa in sicurezza
nonché l’individuazione delle tipologie di progetti non
soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa statale vigente;
i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti;
l) l’incentivazione alla riduzione della produzione dei
rifiuti e al recupero degli stessi;
m) la specificazione dei contenuti della relazione da
allegare alla comunicazione di cui al decreto
legislativo n. 152/06, articoli 214, 215, e 216, nel
rispetto delle relative linee guida approvate dalla
commissione consiliare permanente competente per
materia;
n) la definizione dei criteri per l’individuazione, da
parte delle province, delle aree non idonee alla
localizzazione degli impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali
di cui al decreto legislativo n. 152/06, articolo 196,
comma 1, lettera n);
o) la definizione dei criteri per l’individuazione dei
luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la
determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui
al decreto legislativo n. 152/06, articolo 195, comma 2,
lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo
particolare;
p) l’adozione, in conformità della normativa statale
vigente, delle disposizioni necessarie affinché gli enti
pubblici e le società a prevalente capitale pubblico,
anche di gestione dei servizi, coprano il proprio
fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di
prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore
al trenta per cento del fabbisogno stesso. A tal fine i
predetti soggetti inseriscono nei bandi di gara o di
selezione per l’aggiudicazione apposite clausole di
preferenza, a parità degli altri requisiti e condizioni;
q) il coordinamento e la promozione di interventi atti a
ridurre i quantitativi di rifiuti, incentivando le
correlate attività di recupero e di riutilizzo;
r) la stipulazione di appositi accordi di programma o di
convenzioni con altre regioni al fine di autorizzare, in
via eccezionale, lo smaltimento in altre regioni di
rifiuti urbani prodotti in Campania e viceversa, nel
rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n.
152/06, articolo 182. In tale ultima ipotesi la
stipulazione degli accordi di programma o convenzioni è
preceduta da concertazione con le province e i comuni
interessati, residuando, in caso di disaccordo, alla
regione il potere di adottare le determinazioni finali;
s) l’esercizio del potere sostitutivo nei confronti
delle province e delle autorità d’ambito di cui
all’articolo 16 in caso di inadempienza nello
svolgimento delle funzioni amministrative agli stessi
conferite con la presente legge;
t) la concessione di contributi e incentivi a soggetti
pubblici per la realizzazione e il completamento del
sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani,
compreso il passaggio da tassa a tariffa, secondo quanto
stabilito dalla programmazione regionale;
u) la concessione di contribuiti ai comuni per la
finalità di prevenzione e riduzione
della produzione nonché di recupero e riutilizzo di
rifiuti;
v) la definizione del quantitativo minimo annuo di carta
riciclata che leamministrazioni pubbliche devono
utilizzare nonché la concessione di incentivi
finalizzati alla sensibilizzazione all’uso di materiale
riciclato;
z) l’individuazione di forme di semplificazione
amministrativa per enti e imprese che adottino sistemi
qualificati di gestione ambientale;
aa) la concessione di incentivi per la rilocalizzazione
degli impianti di trattamento sulla base dei criteri
stabiliti dal piano regionale di gestione dei rifiuti di
cui all’articolo 10;
bb) l’adozione di schemi tipo di contratto di servizio
da allegare ai capitolati di gara, nel rispetto della
normativa statale vigente;
cc) l’elaborazione e l’approvazione del programma
regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da
collocare in discarica, ai sensi del decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36, articolo 5.
2. È istituto presso l’area generale di coordinamento
della giunta regionale “Ecologia, tutela dell’ambiente,
disinquinamento, protezione civile”, il settore
“Programmazione e interventi regionali in materia di
gestione integrata dei rifiuti”. Al settore sono
attribuiti i compiti di predisposizione degli atti di
programmazione, pianificazione e promozione della
gestione integrata dei rifiuti nonchè le funzioni
connesse al rilascio dei provvedimenti autorizzativi,
alla vigilanza e al controllo sull’attuazione della
presente legge.
3. La giunta regionale, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, definisce
l’organizzazione e le modalità di funzionamento del
settore di cui al comma 2 anche mediante modifica o
accorpamento delle strutture esistenti presso l’area
generale di coordinamento.
4. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la
regione si avvale anche dell’ARPAC.
5. La regione privilegia la realizzazione di impianti di
smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali,
compatibilmente con le caratteristiche delle aree
stesse, incentivando le iniziative di autosmaltimento.
Tale disposizione non si applica alle discariche.
ARTICOLO 8
Competenze delle province
1. Sono di competenza delle province, nel rispetto della
normativa statale vigente:
a) il controllo e la verifica degli interventi di
bonifica e il conseguente monitoraggio;
b) il controllo periodico sulle attività di gestione,
intermediazione e commercio dei rifiuti ivi compreso
l’accertamento delle violazioni della presente legge e
delle disposizioni di cui al decreto legislativo n.
152/06, parte quarta;
c) la verifica e il controllo dei requisiti previsti per
l’applicazione delle procedure semplificate ai sensi
della normativa vigente;
d) l’individuazione, entro novanta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, delle zone idonee e non
idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento
e recupero dei rifiuti sulla base delle previsioni del
piano territoriale di coordinamento provinciale – ptcp-
di cui alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, ove
adottato, e dei criteri stabiliti dalla regione, nonché
sentite le autorità di cui all’articolo 16 e i comuni ;
e) l’esercizio del potere sostitutivo, nel caso di
inerzia dei comuni, per l’espletamento delle funzioni e
delle attività loro conferite dalla presente legge;
f) la promozione a livello provinciale delle attività
conferite ai comuni ai sensi dell’articolo 4.
2. Ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni, le
province possono avvalersi di organismi pubblici ivi
inclusa l’ARPAC, con specifiche esperienze e competenze
tecniche in materia, con i quali stipulano apposite
convenzioni.
3. Nell’ambito delle competenze di cui al comma 1, le
province sottopongono ad adeguati controlli periodici
gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o
recuperano rifiuti, curando, in particolare, che siano
effettuati adeguati controlli periodici sulle attività
sottoposte alle procedure semplificate di cui al decreto
legislativo n. 152/06 , articoli 214, 215 e 216 e che i
controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di
rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l’origine
e la destinazione dei rifiuti.
ARTICOLO 9
Competenze dei comuni
1. I comuni, nel rispetto della normativa statale
vigente, concorrono, nell’ambito delle attività svolte a
livello degli ambiti territoriali ottimali di cui al
titolo IV, alla gestione dei rifiuti urbani e
assimilati. Fino all’inizio delle attività del soggetto
gestore del servizio integrato, ai sensi dell’articolo
20, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e
dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento nelle
forme disciplinate dalla normativa vigente.
2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei
rifiuti urbani con regolamenti che, nel rispetto dei
principi di trasparenza, efficienza, efficacia,
economicità e in coerenza con i piani di ambito adottati
ai sensi dell’articolo 19, comma 1 , stabiliscono in
particolare:
a) le disposizioni per assicurare la tutela
igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei
rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei
rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta
differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e
assimilati al fine di garantire una distinta gestione
delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il
recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata
gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da
esumazione ed estumulazione;
e) le misure necessarie a ottimizzare le forme di
conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari
di imballaggio in sinergia con le altre frazioni
merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti
urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti
speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i
criteri generali per la redazione dei piani di settore
per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e
l’ottimizzazione dei flussi di rifiuti.
3. I comuni sono tenuti a comunicare mensilmente alla
provincia i dati della raccolta e produzione dei rifiuti
urbani e assimilati per consentirne l’elaborazione e la
trasmissione all’osservatorio regionale e nazionale.
4. I comuni possono prevedere la raccolta a domicilio,
anche in determinati periodi dell’anno, presso persone
anziane, portatori di handicap e per particolari
esigenze pubbliche e private.
5. I comuni sono tenuti ad esprimere il proprio parere
in ordine all’approvazione dei progetti di bonifica dei
siti inquinati rilasciata dalla regione.
TITOLO III
Pianificazione
Capo I
Piani regionali
ARTICOLO 10
Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei
rifiuti
1. Il piano regionale di gestione del ciclo integrato
dei rifiuti, di seguito enominato PRGR, in coerenza con
il piano territoriale regionale di cui alla legge
regionale n. 16/04, articolo 13, stabilisce i requisiti,
i criteri e le modalità per l’esercizio delle attività
di programmazione relative alla gestione dei rifiuti,
incentiva il recupero, il riciclaggio e la riduzione
della produzione e della pericolosità dei rifiuti,
individua e delimita gli ambiti territoriali ottimali
per la gestione dei rifiuti.
2. Il PRGR, nel rispetto del decreto legislativo n.
152/06, articolo 199, stabilisce:
a) le condizioni e i criteri tecnici in base ai quali,
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli
impianti per la gestione dei rifiuti, a eccezione delle
discariche, possono essere localizzati nelle aree
destinate a insediamenti produttivi compatibili;
b) la tipologia e il complesso degli impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da
realizzare nella regione, tenendo conto dell’obiettivo
di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non
pericolosi all’interno degli ambiti territoriali
ottimali, sulla base delle migliori tecnologie
disponibili nonché dell’offerta di smaltimento e di
recupero da parte del sistema industriale;
c) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale
ottimale sul territorio regionale, nel rispetto dei
criteri, dei limiti e delle procedure di cui al decreto
legislativo n. 152/06, articolo 200. Il mancato
accoglimento delle richieste avanzate dalle province e
dai comuni deve essere evidenziato e motivato nella
proposta di PRGR di cui all’articolo 13, comma 1;
d) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli
impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti
urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia,
efficienza, economicità e autosufficienza della gestione
dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno di
ciascuno degli ambiti territoriali ottimali nonché ad
assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi
prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la
riduzione della movimentazione di rifiuti;
e) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti
territoriali ottimali attraverso una adeguata disciplina
delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più
meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a
legislazione vigente, una maggiorazione di contributi
anche mediante la costituzione di un fondo regionale;
f) le prescrizioni contro l’inquinamento del suolo ed il
versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili
ed industriali che comunque possano incidere sulla
qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, nel
rispetto delle prescrizioni dettate ai sensi del decreto
legislativo n. 152/06, articolo 65, comma 3, lettera f ;
g) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di
smaltimento dei rifiuti urbani;
h)i criteri per l’individuazione, da parte delle
province, delle aree non idonee alla localizzazione
degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti
nonché per l’individuazione dei luoghi o impianti adatti
allo smaltimento dei rifiuti, prevedendo che nei comuni
sede di un impianto di smaltimento dei rifiuti non siano
ubicati ulteriori impianti o siti di smaltimento dei
rifiuti salvo autonome delibere dei comuni stessi, nel
rispetto dei criteri generali di cui al decreto
legislativo n. 152/06, articolo 199, comma 3, lettera h)
;
i) le iniziative dirette a limitare la produzione dei
rifiuti e a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il
recupero dei rifiuti;
l) le iniziative dirette a favorire il recupero dai
rifiuti di materiali e di energia in conformità al
decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche;
m) la determinazione, nel rispetto della normativa
tecnica vigente, di disposizioni speciali per rifiuti di
tipo particolare, comprese quelle di cui al decreto
legislativo n. 152/06, articolo 225, comma 6;
n) i requisiti tecnici generali relativi alle attività
di gestione dei rifiuti nel rispetto
della normativa nazionale e comunitaria;
o) l’indicazione della produzione attuale dei rifiuti,
la situazione e le previsioni della raccolta
differenziata, le potenzialità di recupero e smaltimento
soddisfatte e l’analisi socio-economico-territoriale -
SWOT- sulla base dei dati elaborati e trasmessi
dall’osservatorio;
p) le misure atte a promuovere la regionalizzazione
della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei
rifiuti urbani;
q) i tipi, le quantità e l’origine dei rifiuti da
recuperare o da smaltire, suddivisi per singolo ambito
territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti
urbani.
3. Il PRGR stabilisce, inoltre:
a) i criteri per la redazione della relazione sullo
stato di attuazione del piano regionale di smaltimento
rifiuti ;
b) la normativa generale;
c) gli obiettivi generali di pianificazione con
l’individuazione concordata di quote aggiuntive di
potenzialità di smaltimento di rifiuti urbani, per
interventi di sussidiarietà e di emergenza tra ambiti
territoriali ottimali e regioni;
d) i criteri per l’organizzazione del sistema di
riduzione, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;
e) i criteri per l’organizzazione del sistema di
recupero di energia dai rifiuti urbani;
f) i criteri per l’organizzazione e la gestione delle
attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
g) il programma di cui all’articolo 7, comma 1, lettera
cc);
h) il piano regionale dei rifiuti speciali, anche
pericolosi, di cui all’articolo 11, ove necessario;
i) il piano regionale delle bonifiche di cui
all’articolo 12.
4. La regione approva e adegua il PRGR in relazione allo
sviluppo delle migliori tecnologie disponibili, secondo
la normativa statale vigente. A tal fine la giunta
regionale con proprie delibere aggiorna le direttive sui
requisiti che devono essere accertati in sede di
approvazione dei progetti e di rinnovo delle
autorizzazioni.
ARTICOLO 11
Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche
pericolosi
1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti speciali,
anche pericolosi :
a) promuove le iniziative preordinate a limitare la
produzione della quantità, dei volumi e della
pericolosità dei rifiuti speciali;
b) stima la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti
in relazione ai settori produttivi e ai principali poli
di produzione;
c) detta i criteri per l’individuazione, da parte delle
province, delle aree non idonee alla localizzazione
degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali;
d) stabilisce le condizioni ed i criteri tecnici in base
ai quali, in ragione di documentate esigenze, gli
impianti per la gestione dei rifiuti speciali, a
eccezione delle discariche, sono localizzati nelle aree
destinate a insediamenti produttivi;
e) definisce le misure necessarie ad assicurare lo
smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a
quelli di produzione al fine di favorire la riduzione
della movimentazione dei rifiuti speciali, tenuto conto
degli impianti di recupero e di smaltimento esistenti
nonché della vicinanza e dell’utilizzo di linee
ferroviarie.
2. Il piano di cui al comma 1 prevede, inoltre:
a) la normativa di attuazione;
b) una relazione generale sui principali poli di
produzione dei rifiuti speciali nonché sugli obiettivi
finali del piano;
c) la stima del fabbisogno di impianti, potenzialmente
necessari, sulla base del principio di prossimità.
ARTICOLO 12
Piano regionale delle bonifiche
1. Il piano regionale per la bonifica delle aree
inquinate individua:
a) i siti da bonificare e le caratteristiche degli
inquinamenti presenti;
b) le modalità degli interventi di bonifica e
risanamento ambientale che privilegiano,
prioritariamente, l’impiego di materiali provenienti da
attività di recupero dei rifiuti urbani;
c) l’ordine degli interventi assicurando priorità ai
siti sede di ex discariche e discariche nel periodo di
emergenza dei rifiuti;
d) le modalità di smaltimento dei materiali da
asportare;
e) la stima degli oneri finanziari.
2. La regione può concedere contributi fino al cento per
cento del costo complessivo a favore di soggetti
pubblici che attuano interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale di aree pubbliche, o
soggette ad uso pubblico, individuate nel piano
regionale delle bonifiche.
3. Con delibera di giunta regionale sono dettati i
criteri per la concessione dei contributi di cui al
comma 2, previo parere della competente commissione
consiliare competente per materia.
ARTICOLO 13
Procedure per l’adozione e approvazione del piano
regionale e relative varianti
1. La giunta regionale, sentita la conferenza permanente
regione – autonomie locali e le autorità d’ambito,
adotta la proposta di PRGR di cui all’articolo 10. I
pareri contrari sono allegati alla proposta di PRGR.
2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano
sul bollettino ufficiale della regione Campania le
province, le autorità d’ambito, i comuni e le
associazioni ambientaliste riconosciute a livello
nazionale possono presentare osservazioni sulla proposta
di piano. Entro i successivi sessanta giorni la giunta
regionale propone di accogliere o respingere
motivatamente le osservazioni al piano e lo trasmette
per la definitiva approvazione al onsiglio regionale.
3. Il piano approvato è pubblicato sul bollettino
ufficiale della regione Campania. Decorsi trenta giorni
dalla pubblicazione, il piano acquista efficacia a tempo
indeterminato.
4. Gli aggiornamenti e le variazioni sostanziali delle
previsioni del piano sono sottoposti al procedimento di
formazione definito dai commi 1,2 e 3, con i termini
ridotti della metà.
5. Le variazioni tecniche ovvero quelle necessarie per
l’adeguamento a sopravvenute disposizioni legislative
statali immediatamente operative sono approvate con
delibera di giunta regionale.
6. La giunta regionale con cadenza triennale e,
comunque, entro sei mesi dalla data di insediamento del
consiglio regionale, verifica lo stato di attuazione del
piano e propone al consiglio le modifiche necessarie
all’aggiornamento dello stesso.
ARTICOLO 14
Efficacia ed effetti del piano regionale
1. Le disposizioni contenute nel PRGR e negli
adeguamenti hanno efficacia vincolante per i soggetti
pubblici e privati che esercitano funzioni e attività
disciplinate dalla presente legge.
TITOLO IV
Ambiti Territoriali Ottimali
Capo I
Oggetto
ARTICOLO 15
Articolazione in ambiti territoriali ottimali
1. La gestione integrata dei rifiuti avviene in Ambiti
Territoriali Ottimali –ATO – nel rispetto del principio
dell’autosufficienza di ogni ATO e della minore
movimentazione possibile dei rifiuti.
2. Il PRGR provvede, ai sensi del decreto legislativo n.
152/06, articolo 199, alla delimitazione di ogni singolo
ambito territoriale ottimale che, in sede di prima
applicazione della presente legge, coincide con ogni
circoscrizione provinciale. Per la provincia di Napoli
si può prevedere l’istituzione di due ATO.
3. Il PRGR, al fine di ottimizzare il servizio di
gestione integrata dei rifiuti, può modificare, su
richiesta degli enti locali interessati, le
circoscrizioni degli ATO prevedendo l’unificazione di
più ATO contigui ovvero il passaggio di un comune o di
un gruppo di comuni contermini da un ambito ad altro
contiguo. All’interno di ogni ATO non possono essere
istituite ulteriori ripartizioni amministrative.
4. Sulle richieste di unificazione o di distacco di cui
al comma 3 si pronunciano obbligatoriamente le assemblee
delle autorità d’ambito interessate.
ARTICOLO 16
Struttura dell’autorità d’ambito
1. Per ogni ATO è istituito un consorzio obbligatorio,
ai sensi del decreto egislativo 18 agosto 2000, n. 267,
articolo 31, denominato autorità d’ambito, costituito
dai comuni e dalla provincia in cui ricade il territorio
dell’ATO.
2. Gli organi dell’autorità d’ambito, le attribuzioni e
il funzionamento sono definiti dallo statuto e dalla
convenzione in conformità al decreto legislativo n.
267/00, articolo 31, per quanto non disposto dalla
presente legge.
3. L’assemblea degli enti consorziati è composta dal
presidente della provincia e dai sindaci o loro delegati
. Non è ammessa la delega tra enti locali. Ogni comune
ha diritto ad un voto ogni diecimila abitanti fino a un
massimo di trenta voti. I comuni con popolazione
inferiore a diecimila abitanti hanno, in ogni caso,
diritto a un voto. Il presidente della provincia ha
diritto a un voto e presiede l’assemblea dell’ATO.
4. L’elezione del consiglio di amministrazione avviene
mediante presentazione di liste composte da cinque
candidati. Le liste devono prevedere la presenza di
almeno due rappresentanti dei comuni con popolazione
inferiore a diecimila abitanti nei primi quattro posti.
La lista che ottiene il maggior numero di voti elegge
quattro componenti del consiglio di amministrazione
secondo la collocazione nella lista stessa. Il quinto
componente del consiglio di amministrazione è il
candidato collocato al primo posto della lista che
ottiene la seconda cifra elettorale. Negli ATO che
superano un milione e cinquecentomila abitanti, nelle
liste deve essere presente un rappresentante dei comuni
con popolazione inferiore a diecimila abitanti.
5. Il presidente del consiglio di amministrazione,
avente funzione di amministratore delegato, è eletto dal
consiglio tra i suoi membri. Il consiglio e
l’amministratore delegato restano in carica quattro
anni.
6. Le condizioni di accesso alla carica di consigliere
di amministrazione dell’ATO sono quelle disciplinate dal
decreto legislativo n. 267/00.
7. Le autorità d’ambito sono dotate di personalità
giuridica e di autonomia organizzativa.
ARTICOLO 17
Costituzione delle autorità d’ambito
1. Il presidente della provincia nel cui territorio si
estende l’ATO provvede alle attività strumentali alla
costituzione dell’autorità d’ambito. In particolare:
a) predispone la convenzione e lo statuto dell’autorità
d’ambito sulla base dello schema tipo che la giunta
regionale, sentita la commissione consiliare competente,
adotta entro trenta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge;
b) stabilisce il termine perentorio, che non può
superare i trenta giorni, per approvazione della
convenzione e dello statuto da parte di ogni consiglio
degli enti locali che costituiscono l’autorità d’ambito;
c) convoca nei successivi trenta giorni l’assemblea di
insediamento per l’approvazione della convenzione e
dello statuto e per l’elezione degli organi
dell’autorità d’ambito.
2. La provincia assicura, con la propria struttura
organizzativa, il primo funzionamento dell’ autorità
d’ambito.
3. La convenzione e lo statuto sono approvati
dall’assemblea con il pronunciamento favorevole dei
comuni che rappresentano almeno la maggioranza assoluta
della popolazione dei comuni ricadenti nell’ATO.
4. La regione, nel caso in cui i comuni e le province
non costituiscono l’autorità d’ambito nei termini
indicati al comma 1, esercita i poteri sostitutivi di
cui all’articolo 24 .
5. Gli oneri conseguenti all’attività di cui al presente
articolo sono posti a carico del bilancio dell’autorità
d’ambito.
ARTICOLO 18
Patrimonio, bilancio e fabbisogno finanziario
dell’autorità d’ambito
1. L’autorità d’ambito ha un proprio patrimonio
costituito da un fondo di dotazione, dagli eventuali
conferimenti in natura effettuati dai consorziati e
dalle acquisizioni dirette realizzate dalle autorità
d’ambito nei modi di legge.
2. Il fondo di dotazione è sottoscritto da ogni
consorziato, in proporzione alla popolazione servita,
secondo le modalità fissate nello statuto e nella
convenzione.
3. Le quote di finanziamento dell’autorità sono
ripartite fra gli enti locali sulla base dello statuto e
della convenzione.
4. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono
inviati alla giunta regionale per la valutazione della
congruità delle spese di funzionamento dell’autorità
d’ambito e per ogni ulteriore controllo previsto dalla
normativa vigente.
5 La regione, la provincia e i comuni trasferiscono alle
autorità d’ambito la titolarità dei beni e delle
attrezzature nonché degli impianti realizzati sul
territorio con fondi regionali, provinciali o comunitari
inerenti il ciclo dei rifiuti.
6. Le autorità d’ambito accedono ai finanziamenti
regionali, statali e comunitari.
7. Per garantire il primo avviamento delle autorità
d’ambito, la regione assicura loro un contributo per il
funzionamento.
ARTICOLO 19
Funzioni dell’autorità d’ambito
1. L’autorità d’ambito esercita le funzioni ad essa
assegnate dal decreto legislativo n. 152/06 e successive
modificazioni.
2. Il piano d’ambito può prevedere l’istituzione, nei
comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti,
di una stazione ecologica attrezzata per il deposito
temporaneo delle frazioni differenziate dei rifiuti
solidi urbani.
3. L’autorità d’ambito adotta il piano d’ambito e il
programma di interventi, di cui al decreto legislativo
n. 152/06, all’articolo 203, entro sessanta giorni dalla
sua costituzione, e li trasmette all’osservatorio.
4. L’adozione del piano d’ambito e del programma degli
interventi è condizione per la concessione di eventuali
contributi da parte della regione.
ARTICOLO 20
Organizzazione della gestione dei rifiuti
1. L’autorità d’ambito affida il servizio di gestione
integrata dei rifiuti, nel rispetto del decreto
legislativo n. 152/06, articolo 202 e della normativa
comunitaria e nazionale sull’evidenza pubblica, nonché
in conformità alle leggi regionali in materia.
2. All’autorità d’ambito è trasferito l’esercizio delle
competenze degli enti locali consorziati in materia di
gestione integrata dei rifiuti.
3. L’autorità d’ambito adottando apposito regolamento,
in sede di definizione delle tariffe a carico dei
cittadini, nel rispetto della normativa vigente,
definisce:
a) le misure di perequazione a vantaggio delle fasce
sociali più deboli;
b) le misure di incentivazione e premialità, compresa la
compensazione economica, per l’attuazione di forme di
raccolta virtuose che dipendono dalla partecipazione
attiva dei cittadini.
TITOLO V
Requisiti Tecnici
Capo I
Oggetto
ARTICOLO 21
Requisiti tecnici, ubicazione degli impianti e
autorizzazione all’esercizio
1. I nuovi impianti sono ubicati nelle zone individuate
dalle province. Per l’ubicazione degli impianti
esclusivamente destinati a servizio della raccolta
differenziata, le province provvedono, d’intesa con i
comuni interessati ed altri enti, a individuare
prioritariamente aree e complessi industriali dismessi
ovvero in disuso.
2. Nella progettazione, realizzazione ed esercizio degli
impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti sono
utilizzate tecnologie idonee a garantire la tutela dei
cittadini e la progressiva riduzione dell’impatto
ambientale derivante dai rifiuti.
3. Le procedure per il rilascio e per il rinnovo delle
autorizzazioni all’esercizio di impianti di smaltimento
o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, sono
disciplinate dal decreto legislativo n. 152/06, capo IV,
titolo I, articoli n. 208 e seguenti. Resta ferma
l’applicazione della normativa nazionale di attuazione
della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e
riduzione integrate dell’inquinamento, per gli impianti
rientranti nel campo di applicazione della stessa.
ARTICOLO 22
Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in
discarica
1. La regione elabora e approva un programma per la
riduzione dei rifiuti
biodegradabili da allocare in discarica allo scopo di
raggiungere gli obiettivi previsti dal decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
2. Il programma di cui al comma 1 prevede il trattamento
dei rifiuti e, in particolare, il riciclaggio, il
trattamento aerobico o anaerobico e il recupero di
materiali o di energia.
3. I programmi e i relativi stati annuali di attuazione
sono trasmessi al Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, ai fini della relativa
comunicazione alla commissione europea.
TITOLO VI
Poteri sostitutivi
Capo I
Competenze
ARTICOLO 23
Poteri sostitutivi delle province
1. I poteri sostitutivi attribuiti alle province dalla
presente legge sono esercitati dal presidente della
provincia competente per territorio il quale, previa
diffida e assegnazione di un termine ad adempiere nei
successivi trenta giorni, provvede, in caso di ulteriore
inerzia, mediante la nomina di un commissario ad acta.
ARTICOLO 24
Poteri sostitutivi della regione
1. La regione esercita le funzioni di vigilanza e i
relativi poteri sostitutivi in ordine all’attuazione del
PRGR, alla costituzione delle autorità d’ambito di cui
agli articoli 16, 17, 18 e 19 e all’affidamento del
servizio di cui all’articolo 20.
2. I poteri sostitutivi attribuiti alla regione dalla
presente legge sono esercitati dal presidente della
giunta regionale, il quale, previa diffida ed
assegnazione di un termine ad adempiere nei successivi
trenta giorni, provvede, in caso di ulteriore inerzia,
mediante la nomina di un commissario ad acta.
TITOLO VII
Norme per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti
Capo I
Oggetto
ARTICOLO 25
Incentivazioni e contributi
1. Le autorità d’ambito, in ragione delle diverse realtà
territoriali, organizzano il servizio di raccolta in
modo da incrementare quantità e qualità tali da
assicurare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta
differenziata, nel rispetto dei principi di cui
all’articolo 3.
2. La giunta regionale, per il conseguimento degli
obiettivi di cui al comma 1, definisce i criteri e le
modalità di assegnazione dei contributi destinati agli
ATO per incentivare lo sviluppo dei servizi, la
realizzazione di strutture per la raccolta differenziata
nonché il conseguimento di livelli più elevati di tutela
ambientale. Al raggiungimento di tali obiettivi è
riconosciuto anche un contributo di premialità.
3. Le autorità d’ambito trasmettono annualmente alla
regione ed alle province i dati relativi alla
percentuale di raccolta differenziata raggiunta
nell’anno precedente.
ARTICOLO 26
Riduzione della produzione di rifiuti e disposizioni per
l’uso della carta riciclata negli enti pubblici
1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 3
settembre 2002, n. 18 sono estese anche agli enti locali
e alle società di gestione dei servizi pubblici locali
in ambito regionale.
2. La giunta regionale emana direttive per la promozione
presso i soggetti di cui al comma 1 e gli enti di cui
alla legge regionale n. 18/02, articolo 2, comma 1,
dell’uso esclusivo di carta e cartoni riciclati nonché
per la raccolta differenziata della carta, del cartone,
delle cartucce di inchiostro, dei toner, del materiale
d’ufficio e degli altri beni mobili dismessi,
individuati e disciplinati come beni durevoli ai sensi
della normativa vigente.
ARTICOLO 27
Iniziative regionali per la riduzione della produzione
dei rifiuti e per il loro recupero
1. La regione persegue gli obiettivi della prevenzione,
riduzione della produzione dei rifiuti e recupero degli
stessi attuando, secondo le modalità prescritte dalla
normativa vigente, le seguenti azioni:
a) campagne informative, formative ed educative rivolte
all’intera popolazione e alle scuole, promuovendo
l’adozione di comportamenti tali da favorire la
prevenzione e la riduzione dei rifiuti;
b) campagne informative rivolte ai produttori, ai
commercianti e agli artigiani, che promuovono la
riduzione dei rifiuti di ogni tipo, con particolare
riguardo agli imballaggi ingombranti e non
riutilizzabili;
c) divulgazione ed incentivazione della pratica di
compostaggio domestico degli scarti alimentari e di
giardinaggio;
d) sperimentazione, adozione, diffusione e
incentivazione, nelle attività degli uffici, di
metodologie e strumenti di lavoro tali da ridurre la
produzione di rifiuti attraverso l’uso di materiali
riutilizzabili, l’impiego di materiali e prodotti
derivanti da riciclo, l’utilizzo di contenitori di toner
e di inchiostro nonchè di penne e batterie ricaricabili.
2. La regione, per la realizzazione degli obiettivi di
cui al comma 1, promuove accordi con le province e i
comuni prevedendo anche le relative risorse economiche.
3. Le modalità degli accordi sono definite dalla giunta
regionale in un programma triennale di iniziative
elaborato anche sulla base del piano regionale dei
rifiuti.
ARTICOLO 28
Contributo ai comuni sede di impianti di recupero e di
smaltimento
1. Ai comuni, sede di impianti per il trattamento dei
rifiuti urbani, è dovuto un contributo da parte dei
soggetti affidatari del servizio integrato.
ARTICOLO 29
Norme di compensazione per lo smaltimento di rifiuti tra
ATO
1. La giunta regionale determina annualmente misure di
compensazione tra ATO per lo smaltimento dei rifiuti
urbani provenienti da ambiti territoriali diversi da
quello nel quale è situato l’impianto.
Capo II
Norme transitorie e finali
ARTICOLO 30
Personale
1. Il personale in servizio presso l’ARPAC, proveniente
dall’ufficio del commissario delegato, di cui alle
ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri 18
marzo 1996, n. 2425, e 22 dicembre 2000, n. 3100, che ha
maturato almeno ventiquattro mesi di servizio alla data
di pubblicazione della presente legge, è ammesso a
partecipare, con la riserva fino al cinquanta per cento
dei posti, ai concorsi banditi dall’ARPAC.
2. La partecipazione ai concorsi di cui al comma 1 è
ammessa per le qualifiche corrispondenti alle posizioni
giuridiche ricoperte alla data del 31 gennaio 2007
nell’ambito dell’ufficio del commissario delegato e
degli enti pubblici convenzionati.
ARTICOLO 31
Norma finanziaria
1. All’onere finanziario derivante dalla presente legge,
valutato per il 2007 in euro 1 milione, si fa fronte con
lo stanziamento di cui all’unità previsionale di base
1.1.1 dello stato di previsione della spesa.
2. All’onere per gli anni successivi si provvede con
legge di bilancio.
ARTICOLO 32
Abrogazione e norma transitoria
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge è
abrogata la legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10,
fatta eccezione per l’articolo 6, che è abrogato a
decorrere dalla data di aggiudicazione del servizio di
gestione integrato dei rifiuti da parte delle autorità
d’ambito ai sensi dell’articolo 20, comma 1.
ARTICOLO 33
Personale dipendente dei disciolti consorzi di bacino
1. Al personale utilizzato ai servizi per la gestione
dei rifiuti si applicano le disposizioni di cui alla
legge 28 novembre1996, n. 608, al decreto legislativo n.
152/06, alla legge 27 gennaio 2006, n. 21 e
all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
9 febbraio 2007, n. 3564.
ARTICOLO 34
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e
per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed
entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione
Campania.
Napoli, 28 marzo 2007
-BASSOLINO-
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