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Il
Consiglio regionale
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione Campania, nell’ambito di quanto previsto
dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219, promuove ed
incrementa la donazione del cordone ombelicale, la cui
composizione di cellule staminali consente di
riconoscerne la funzione di ausilio nella guarigione di
pazienti affetti da leucemie e linfomi.
2. L’utilizzo delle cellule staminali di sangue
placentare si pone come terapia complementare o
alternativa al trapianto di midollo osseo; l’impiego di
tale pratica è esteso, a scopo di trapianto, a pazienti
adulti e in età pediatrica con patologie ematologiche
neoplastiche e non.
3. L’obiettivo della Banca di Sangue di Cordone
Ombelicale (BASCO) istituita nella Regione Campania con
legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18, articolo 51,
presso il Servizio immuno trasfusionale (SIT) del
Pausilipon di Napoli, è quello di raccogliere e di
criopreservare un numero costante di unità ematiche
placentari, nella misura di tremila – cinquemila, in
maniera da poter contribuire a livello nazionale al
mantenimento delle unità stimate sufficienti per
soddisfare la richiesta nazionale.
4. La BASCO è responsabile della qualità delle proprie
unità raccolte e dei propri sistemi
organizzativi e informativi, delle relative procedure di
manipolazione e criopreservazione ed istituisce un
proprio registro del sangue prelevato.
5. È istituito, presso l’assessorato regionale
competente, un archivio regionale che raccoglie e
gestisce le unità conservate presso la banca e provvede
alla loro immissione nei registri nazionali e
internazionali.
6. La BASCO provvede con proprio nucleo valutativo a
svolgere attività di controllo e verifica degli standard
qualitativi e operativi.
ARTICOLO 2
Interventi
1. La Regione Campania attiva i seguenti interventi:
a) promozione di una campagna informativa di
sensibilizzazione alla donazione del cordone ombelicale;
b) erogazione di contributi alle aziende sanitarie
regionali, nei limiti del cinquanta per
cento della spesa complessiva, per l’acquisto di
frigoemoteche e di attrezzature necessarie alla raccolta
e conservazione del cordone ombelicale.
ARTICOLO 3
Ruolo della Regione
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione
consiliare competente, stabilisce le modalità e i
criteri di accesso ai contributi di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera b).
ARTICOLO 4
Consenso e reclutamento
1. Le modalità di reclutamento delle donne donatrici
volontarie devono essere codificate secondo protocolli
nazionali, proposti dalle società scientifiche.
Le future partorienti sono informate sulla possibilità
di aderire al programma di donazione volontaria del
sangue del cordone ombelicale dalle associazioni di
volontariato, dai medici di medicina generale e dal
proprio ginecologo di fiducia, che le indirizzano alla
BASCO. La donatrice dà il proprio consenso scritto dopo
aver ricevuto adeguate informazioni sulle procedure. Il
consenso prevede l’obbligo della donatrice, una volta
aderito al programma, di sottoporsi ad accertamenti
prima e dopo il parto secondo i protocolli previsti.
ARTICOLO 5
Sostegno alle Associazioni di volontariato
1. Le associazioni di volontariato partecipano alla
promozione e allo sviluppo
dell’informazione sulla pratica di donazione di sangue
del cordone ombelicale.
2. La Regione, nell’ambito di quanto previsto dalla
legge regionale 8 febbraio 1993, n. 9 e successive
modifiche, riconosce il ruolo fondamentale e
insostituibile del volontariato,
rappresentato dalle associazioni e dalle federazioni dei
donatori volontari di sangue. A tal fine promuove il
loro sviluppo, ne sostiene le iniziative e ne
salvaguarda l’autonomia,
valorizzandone l’apporto sia nella fase della
programmazione, sia in quella della gestione per il
conseguimento delle finalità indicate nella presente
legge.
3. Con le associazioni e le federazioni dei donatori, la
Regione promuove e sostiene, in
particolare, iniziative volte a:
a) sensibilizzare l’opinione pubblica sui valori umani e
di solidarietà che si esprimono nella donazione di
sangue volontaria, periodica, non remunerata e
associata;
b) promuovere l’informazione sul significato e sul
contenuto delle procedure aferetiche e delle donazioni
multicomponenti;
c) promuovere campagne per l’adesione periodica delle
attività di aferesi produttiva;
d) divulgare le informazioni inerenti la prevenzione, la
diagnosi e la cura delle malattie del sangue;
e) attivare iniziative per la tutela della salute dei
donatori e dei pazienti omeopatici con
interventi di educazione sanitaria e di medicina
preventiva a favore dei donatori e dei
candidati alla donazione di sangue, di emocomponenti ,
di midollo e di cordone ombelicale;
f) promuovere e favorire i rapporti di collaborazione
fra le associazioni e le federazioni di donatori di
sangue e le strutture trasfusionali, in tutte le
attività di competenza, con
particolare riguardo al servizio di chiamata dei
donatori associati, alla loro accoglienza e
alle attività di raccolta dei diversi emocomponenti.
4. La Regione Campania coinvolge attivamente gli
operatori sanitari delle strutture pubbliche e della
medicina del territorio nelle azioni di promozione alla
donazione in quanto titolari
delle competenze per l’educazione alla salute e di
medicina preventiva. Sono pertanto
promosse, a livello dipartimentale, in collaborazione
con le associazioni e le federazioni di donatori
volontari, tutte le azioni congiunte volte alla
promozione della donazione del
sangue. In detta ottica sono avviate specifiche
iniziative tendenti a coinvolgere
direttamente, nei programmi di prevenzione e tutela
della salute, nel rispetto dei criteri di sicurezza
trasfusionale previsti dalle normative nazionali ed
europee vigenti, anche le nuove comunità etniche.
formazione del personale medico e paramedico (ECM)
presso le competenti Aziende ospedaliere (AO) per la
raccolta e gestione del sangue di cordone ombelicale.
ARTICOLO 6
Divulgazione materiale informativo
1. Il materiale informativo e divulgativo della campagna
di sensibilizzazione è distribuito
presso le farmacie, i medici di base, gli ambulatori
ginecologici ed i consultori.
2. I costi della riproduzione e della distribuzione del
materiale di cui al comma 1 sono a
carico della Regione.
ARTICOLO 7
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente
legge, quantificati in euro 100.000,00 in termini di
competenza e di cassa, si fa fronte per l’anno
finanziario 2009 con lo stanziamento di apposito
capitolo, di nuova istituzione, denominato: “Norme per
l’organizzazione della Banca regionale di Sangue di
Cordone Ombelicale (BASCO)”, della unità previsionale di
base (UPB) 4.15.38 dello stato di previsione della spesa
per l’anno finanziario 2009, con prelievo di detta somma
dalla UPB 7.29.65 dello stato di previsione dell’anno
2008 che si riduce di pari importo.
2. Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con
legge di bilancio.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di
farla osservare come legge della
Regione Campania.
5 febbraio 2009
Bassolino |