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Il
Consiglio regionale
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
Articolo 1
Al comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale 24
dicembre 2003, n. 28, così come modificato dall’articolo
34, comma 3, della legge regionale 19 gennaio 2007, n.
1, le parole “a decorrere dall’anno 2006” sono
sostituite con le parole “a decorrere dall’anno 2007”.
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale
n. 28/03, così come modificato dall’articolo 34, comma
3, della legge regionale n. 1/07, è inserito il seguente
comma:
“6 bis. La somma di 170 milioni di euro relativa
all’anno 2006 derivante dalle entrate di cui al comma 6
è destinata al ripiano dei disavanzi delle aziende
sanitarie regionali registrati nel medesimo anno. Gli
interessi non possono essere più onerosi di quelli
derivanti dall’operazione di cartolarizzazione della
società regionale per la sanità -SORESA spa- così come
stabilito dal contratto con le banche (articolo 5, punto
5.1 -commissioni e spese-).”
3. Gli interessi che la regione Campania corrisponde per
la restituzione dei 170 milioni di euro relativi
all’anno 2006, destinati al ripiano dei debiti del
servizio sanitario gestito dalle aziende ospedaliere
regionali registrate nel medesimo anno, non possono
essere più onerosi di quelli stabiliti nell’operazione
di cartolarizzazione della SORESA spa, come previsto
dall’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2005,
n. 24.
ARTICOLO 2
1. Al fine di consentire il rispetto degli impegni
finanziari previsti dal piano di rientro approvato con
specifico accordo con lo Stato, ai sensi dell’articolo
1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per
l’ammortamento del debito pregresso al 31 dicembre 2005
la Regione destina un’entrata finalizzata pari a 38
milioni di euro a decorrere dal 2008 e per trenta anni,
a valere sulle entrate del titolo I del bilancio
regionale.
2. Se dall’operazione di cartolarizzazione dei debiti
sanitari di cui all’articolo 2 della legge regionale 29
dicembre 2005, n. 24 e successive modifiche, si
determinano minori costi di ammortamento, le risorse che
si rendono disponibili rispetto all’importo di 170
milioni di euro annui, di cui all’articolo 6, comma 6,
della legge regionale n. 28/03, come modificato
dall’articolo 34, comma 3, della legge regionale n.
1/07, sono destinate all’obiettivo di cui al comma 1,
con conseguente rideterminazione dell’importo di 38
milioni di euro annui previsto al medesimo comma 1,
fermo restando l’obbligo della copertura
dell’ammortamento del debito complessivo, ivi compreso
l’eventuale importo del debito non cartolarizzato.
ARTICOLO 3
1. La Giunta regionale entro il 31 luglio 2007, vista la
valutazione della commissione di cui alla delibera di
Giunta regionale 29 giugno 2005, n. 1049 sull’operato
dei direttori generali delle aziende sanitarie
nell’esercizio 2006, dispone:
a) la corresponsione dell’incentivo di cui al decreto
legislativo 30 dicembre1992, n. 502, articolo 3/bis,
comma 6;
b) la non corresponsione di tale incentivo, secondo
quanto stabilito dall’articolo 8 della legge regionale
n. 28/03;
c) la decadenza immediata dall’incarico in caso di
valutazione negativa.
2. La valutazione di cui al comma 1 è immediatamente
comunicata al Consiglio regionale ed è ripetuta entro il
31 luglio di ogni anno successivo per l’anno precedente.
ARTICOLO 4
1. I ratei di anticipazione per gli istituti di ricerca
-istituto oncologico Pascale, azienda universitaria
Federico II e seconda università di Napoli- sono
determinati al novantacinque per cento, come già avviene
per tutte le aziende sanitarie e ospedaliere regionali.
Formula Finale:
Napoli, 4 aprile 2007
-BASSOLINO-
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