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Il Consiglio regionale ha
approvato
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
promulga la
seguente legge
CAPO I
Oggetto, Finalità e Definizioni
ARTICOLO 1
(Oggetto e Finalità)
1. La Regione Calabria, con la presente legge che ha per
oggetto «Disposizioni in materia di inquinamento
acustico», dispone norme finalizzate alla prevenzione,
tutela, pianificazione e risanamento dell’ambiente
esterno e abitativo, nonché al miglioramento della
qualità della vita delle persone ed alla salvaguardia
del benessere pubblico, da modificazioni conseguenti
all’inquinamento acustico derivante da attività
antropiche, in attuazione dell’articolo 4 della legge 26
ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento
acustico), dei relativi decreti attuativi e di quanto
disposto dal D.lgs 19 Agosto 2005, n. 194 e si propone,
altresì, di perseguire la riduzione della rumorosità ed
il risanamento ambientale nelle «Aree Inquinate
Acusticamente (A.I.A.)» preventivamente individuate a
seguito di monitoraggio acustica e di promuovere
iniziative di educazione ed informazione finalizzate a
prevenire e ridurre l’inquinamento acustico.
2. Le presenti norme riordinano, inoltre, le competenze
amministrative in materia di inquinamento acustico ai
sensi del D.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali) e delle disposizioni
di cui al D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59).
3. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia
di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro contenute nel
D.lgs 9 aprile 2008, n. 81.
ARTICOLO 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge valgono le definizioni
specificate all’articolo 2 della legge 26 ottobre 1995,
n. 447 e dei relativi decreti attuativi, nonché le
seguenti:
-Tecnico competente in acustica ambientale:
a norma della legge 26 ottobre 1995, n. 447 è definito
«Tecnico competente» in acustica ambientale «la figura
professionale idonea ad effettuare le misurazioni,
verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle
vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico,
svolgere le relative attività di controllo». Può
svolgere l’attività di Tecnico competente la persona
fisica cui è stato riconosciuto il possesso dei
requisiti previsti dall’articolo 2, comma 6 e 7, della
legge 26 ottobre 1995, n. 447.
-Classificazione o zonizzazione acustica:
la classificazione acustica del territorio comunale
definisce aree
acusticamente omogenee ed integra gli strumenti
urbanistici vigenti; con essi deve essere coordinata al
fine di armonizzare le esigenze di tutela dell’ambiente
esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico con la
destinazione d’uso e le modalità di sviluppo del
territorio. La zonizzazione
acustica costituisce il primo strumento per l’attività
di verifica e controllo del territorio dall’inquinamento
acustico.
-Impatto acustico:
per impatto acustico si intendono gli effetti indotti,
sulle condizioni sonore preesistenti in una determinata
porzione di territorio, dall’inserimento in essa di
nuove infrastrutture, opere, impianti o attività.
-Clima acustico:
per clima acustico si intendono le condizioni sonore
esistenti in una determinata porzione di territorio,
considerate al fine di verificare la compatibilità
acustica dell’area nei confronti delle tipologie di
insediamento che si intendono realizzare nella stessa.
-Area Acusticamente Inquinata:
si definisce area acusticamente inquinata una porzione
del territorio comunale individuata nell’ambito dello
strumento urbanistico vigente qualora il comune
preposto, a seguito di monitoraggio acustico di durata
annuale, accerti il superamento dei limiti individuati
nell’articolo n. 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
di oltre il 10 per cento del tempo di misura.
CAPO II
Funzioni e attività
ARTICOLO 3
(Funzioni della Regione)
1. Nell’ambito delle proprie competenze, e fermo
restando quanto previsto nei successivi articoli e dalla
legge quadro n. 26 ottobre 1995, n. 447, la Regione
provvede a:
a) impartire direttive generali agli Enti locali ed agli
altri soggetti competenti favorendo la cooperazione fra
i Comuni, le Province, l’Agenzia regionale per la
Protezione dell’ambiente della Calabria (A.R.P.A.CAL.) e
le Aziende Sanitarie Provinciali (A.S.P.) anche al fine
di ottimizzare utilizzo delle risorse e semplificare le
procedure;
b) predisporre ed adottare ai sensi dell’articolo 4,
comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 il Piano
regionale triennale di intervento per la bonifica
dall’inquinamento acustico, sulla base delle proposte
dei Comuni e delle Province e la definizione, in base
alle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato,
delle priorità degli interventi di bonifica. I Comuni
dovranno adeguare i propri Piani di risanamento acustico
delle A.I.A. al Piano regionale;
c) individuare criteri finalizzati alla realizzazione di
sistemi di monitoraggio e controllo dell’inquinamento
acustico. Nelle more dell’individuazione di tali
criteri, si fa riferimento alle specifiche linee guida
dell’ANPA (oggi I.S.P.R.A.);
d) elaborare, aggiornare e integrare le disposizioni e i
criteri tecnici per l’attuazione della presente legge e
dei provvedimenti statali in materia di acustica
ambientale;
e) promuovere ed incentivare, anche con concessione di
contributi
economici, attività di educazione, divulgazione e
sensibilizzazione in collaborazione con gli Enti locali,
le Associazioni ambientaliste e di categoria, nonché con
soggetti pubblici e privati abilitati alla formazione
specialistica in ambito Ambientale;
f) approvare, nell’ambito della propria competenza
territoriale, i piani pluriennali di risanamento
acustico predisposti dagli enti gestori delle
infrastrutture di trasporto, di concerto con le Province
e i Comuni interessati;
g) approvare i piani di prevenzione, conservazione,
riqualificazione ambientali per le parti del territorio
regionale nelle quali si ritenga necessario limitare o
prevenire un aumento dell’inquinamento acustico
derivante da sviluppo urbano, industriale, di
infrastruttura o nelle quali sia necessario assicurare
una particolare protezione dell’ambiente;
h) fissare i limiti massimi del livello continuo
equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)]
per le attività temporanee e ricreative svolte
all’aperto, soggette ad autorizzazione sindacale in
deroga al DPCM I° marzo 1991;
i) vigilare affinché i comuni adottino il piano di
zonizzazione acustica del proprio territorio. In caso di
prolungata inadempienza, si procederà secondo quanto
previsto all’articolo 4 lettera d);
j) emanare ordinanze contingibili ed urgenti, con
efficacia estesa alla Regione o a parte del suo
territorio comprendente più province, per il ricorso
temporaneo, qualora sia richiesto da eccezionali ed
urgenti necessità di tutela della salute pubblica o
dell’ambiente, a speciali forme di contenimento o di
abbattimento delle emissioni sonore, inclusa
l’inibitoria parziale di determinate attività.
2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere b) ed f) sono
esercitate dal Consiglio, le restanti sono esercitate
dalla Giunta.
3. La Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno,
riferisce al Consiglio regionale sullo stato di
attuazione della presente legge.
4. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale emana, con proprio atto,
disposizioni relative a:
a) linee guida per la classificazione acustica del
territorio comunale di cui all’articolo 6. Nelle more si
fa riferimento alle linee guida sulla classificazione
acustica redatte dall’APAT;
b) modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali
per lo svolgimento delle attività temporanee di cui
all’articolo 13;
c) criteri per la redazione della documentazione di
previsione di impatto acustico (articolo 16 presente
legge) e di valutazione previsionale di clima acustico
(articolo 17 presente legge) di cui all’articolo 8,
commi 2, 3 e 4 della legge n. 26 ottobre 1995, n. 447
nonché le modalità di controllo del rispetto della
normativa per la tutela dell’ambiente dall’inquinamento
acustico all’atto del rilascio di concessioni edilizie o
di provvedimenti di licenza o di autorizzazione
all’esercizio di attività;
d) criteri per la redazione dei piani di risanamento
acustico comunali di cui all’articolo 12;
e) criteri per l’individuazione delle aree acusticamente
inquinate (A.I.A.);
f) elementi minimi di valutazione ai fini
dell’approvazione dei piani di risanamento acustico da
parte delle imprese, di cui all’articolo 19;
g) criteri e condizioni in base ai quali i Comuni
individuano, sulla base dei Piani regionali ed
all’interno dello strumento urbanistico vigente, le aree
del proprio territorio con rilevante interesse storico
archeologico, paesaggistico, ambientale e turistico;
h) criteri e condizioni in base ai quali i Comuni, in
sede di classificazione del territorio comunale,
indicano eventuali limiti inferiori a quelli previsti
dall’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 26
ottobre 1995, n. 447;
i) criteri in base ai quali i Comuni determinano le
priorità temporali per gli interventi di bonifica
acustica del territorio.
ARTICOLO 4
(Funzioni delle Province)
1. Nell’ambito delle proprie competenze, e fermo
restando quanto previsto nei successivi articoli le
Province provvedono a:
a) realizzare, avvalendosi preferibilmente dell’A.R.P.A.CAL.
ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale
3 agosto 1999, n. 20 (Istituzione dell’Agenzia Regionale
per la protezione dell’ambiente della Calabria), sistemi
di monitoraggio dell’inquinamento acustico del
territorio, promuovere l’esecuzione di campagne di
misura, la certificazione di qualità, l’analisi dei dati
raccolti; predisporre e aggiornare la banca dati nonché
trasmettere i dati rilevati alla Regione e ai Comuni
interessati;
b) esercitare le funzioni di vigilanza e controllo delle
sorgenti sonore fisse ricadenti nel territorio di più
Comuni, ovvero i cui effetti sonori si propagano nei
territori di più Comuni compresi nella circoscrizione
provinciale;
c) attivare sistemi di monitoraggio sulle infrastrutture
viarie di competenza;
d) favorire la composizione di eventuali conflitti fra
Comuni limitrofi in relazione alla classificazione
acustica del territorio;
e) esercitare, in via sostitutiva, le competenze
comunali in caso di mancato adempimento all’obbligo di
zonizzazione acustica o di predisposizione dei piani di
risanamento; i relativi costi sono a carico dei Comuni
inadempienti; se entro sei mesi dalla data di scadenza
concessa ai comuni per la redazione della zonizzazione
acustica, anche la Provincia risultasse inadempiente per
le sue competenze, la Regione, su proposta documentata
dell’Assessore all’Ambiente, provvederà alla nomina di
un Commissario ad acta;
f) approvare, nell’ambito della propria competenza
territoriale, i piani pluriennali di risanamento
acustico predisposti dagli enti gestori delle
infrastrutture di trasporto sovracomunali d’intesa con i
Comuni interessati;
g) individuare, nell’ambito della propria competenza
territoriale, aree acusticamente inquinate
sovracomunali, d’intesa con i Comuni interessati;
h) approvare, sentiti i Comuni interessati, piani di
risanamento acustico predisposti dai titolari di imprese
produttive di beni e di servizi soggette a
autorizzazioni ambientali di competenza della Provincia;
i) attuare la programmazione e gli interventi necessari
alla riduzione dell’inquinamento acustico secondo gli
obiettivi fissati dal Piano Regionale di Risanamento;
j) emanare ordinanze contingibili ed urgenti, con
efficacia estesa alla provincia o a parte del suo
territorio comprendente più Comuni, per il ricorso
temporaneo, qualora sia richiesto da eccezionali ed
urgenti necessità di tutela della salute pubblica o
dell’ambiente, a speciali forme di contenimento o di
abbattimento delle emissioni sonore, inclusa
l’inibitoria parziale di determinate attività.
ARTICOLO 5
(Funzioni dei comuni)
1. I Comuni, in forma singola o associata, esercitano le
competenze di cui all’articolo 6, della legge n. 26
ottobre 1995, n. 447, attenendosi alle indicazioni
impartite dalla Regione ai sensi dell’articolo 3, comma
1.
2. Entro dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della Regione (BUR) della presente legge,
tutti i comuni predispongono la proposta di
classificazione acustica e avviano la procedura di
approvazione di cui al successivo articolo 8.
3. Ancora prima della scadenza dei termini di cui al
comma 2, la zonizzazione e comunque predisposta in caso
di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici.
4. Entro gli stessi termini indicati al comma 2, i
Comuni adeguano i propri regolamenti, o ne adottano uno
specifico, definendo apposite norme per:
a) il controllo, il contenimento e l’abbattimento delle
emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare;
b) il controllo, il contenimento e l’abbattimento
dell’inquinamento acustico prodotto dalle attività che
impiegano sorgenti sonore;
c) lo svolgimento di attività, spettacoli e
manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al
pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure
di autorizzazione qualora il livello di emissione sia
desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla
tipologia delle sorgenti sonore;
d) la concessione delle autorizzazioni in deroga.
5. Nell’ambito della propria competenza territoriale i
Comuni individuano le AIA e predispongono i relativi
piani pluriennali di risanamento acustico.
6. Nell’ambito della propria competenza territoriale i
Comuni approvano i piani pluriennali di risanamento
acustico predisposti dagli enti gestori delle
infrastrutture di trasporto e i piani di risanamento
acustico predisposti dai titolari di impianti o di
attività rumorose di cui all’articolo 20.
ARTICOLO 6
(Classificazione acustica del territorio)
1. I Comuni entro dodici mesi dalla data di
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
dell’atto della Giunta regionale di cui all’articolo 3,
comma 4, della presente legge approvano, con le
procedure previste dall’articolo 8, la classificazione
del proprio territorio ai sensi dell’articolo 6, comma
1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ai
fini dell’applicazione dei valori limite di emissione,
di immissione e dei valori di attenzidella legge 26
ottobre 1995, n. 447, ed al fine di conseguire i valori
di qualità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h),
della medesima legge, provvedendo a suddividere il
territorio in zone acustiche omogenee così come
individuate dalla tabella A allegata al D.P.C.M.
14/11/1997 (Determinazione dei valori limite delle
sorgenti sonore) e di seguito riportate:
a) aree particolarmente protette (classe I): rientrano
in questa classe le aree ospedaliere, scolastiche, aree
destinate al riposo e allo svago, aree residenziali
rurali, aree di particolare interesse urbanistico,
parchi pubblici, aree di interesse ambientale, aree di
interesse storico-archeologico;
b) aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
(classe II):
rientrano in questa classe le aree urbane interessate
prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa
densità di popolazione, con limitata presenza di
attività commerciali ed assenza di attività industriali
ed artigianali;
c) aree di tipo misto (classe III): rientrano in questa
classe le aree urbane interessate da traffico veicolare
locale o di attraversamento, con media densità di
popolazione, con presenza di attività commerciali ed
uffici, con limitata presenza di attività artigianali ed
assenza di attività industriali, le aree rurali
interessate da attività che impiegano macchine
operatrici;
d) aree ad intensa attività umana (classe IV): rientrano
in questa classe le aree urbane interessate da intenso
traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con
elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con
presenza di attività artigianali, le aree in prossimità
di strade di grande comunicazione e di linee
ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata
presenza di piccole industrie;
e) aree prevalentemente industriali (classe V):
rientrano in questa classe le aree interessate da
insediamenti industriali e con scarsità di insediamenti
abitativi;
f) aree esclusivamente industriali (classe VI):
rientrano in questa classe le aree esclusivamente
interessate ad attività industriali e prive di
insediamenti abitativi.
ARTICOLO 7
(Criteri per la classificazione)
1. Per le finalità di cui all’articolo 6 la Giunta
regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, sentita la Commissione consiliare
competente, fissa i criteri e le condizioni per la
classificazione del territorio comunale, secondo quanto
previsto dall’articolo 4, comma 1, lettere a) e f),
della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e tenendo conto che
la classificazione acustica deve:
a) comprendere l’intero territorio comunale;
b) aggregare, ove possibile, le zone acusticamente
affini sotto il profilo della destinazione d’uso, al
fine di evitare la frammentazione in microaree;
c) delimitare i confini delle aree in modo che le
immissioni sonore provenienti dalla zona in cui sia
consentito un più elevato livello di rumore non
impediscano il rispetto dei limiti della zona a minore
livello di rumore, anche prevedendo fasce di ampiezza
sufficiente al decadimento del rumore;
d) individuare le aree ove possano svolgersi
manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo,
ovvero mobile, ovvero all’aperto. La localizzazione e
l’estensione delle aree da destinarsi a spettacolo a
carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all’aperto
devono essere tali da minimizzare l’impatto acustico
conseguente, sia per quanto riguarda l’attività
principale, sia per quanto riguarda le attività
collegate, in particolare sui recettori sensibili
(abitazioni, ospedali, case di cura, scuole, ecc..);
e) considerare l’evoluzione storica dello sviluppo del
territorio;
f) attenersi alle linee guida regionali di cui
all’articolo 3, comma 4, lettera a);
g) assegnare a ciascuna delle zone individuate i valori
di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h)
della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
2. I Comuni il cui territorio presenti un rilevante
interesse paesaggistico, ambientale o turistico, in fase
di approvazione della classificazione acustica, hanno
facoltà di associare a determinate aree limiti di
esposizione al rumore inferiori a quelli stabiliti dallo
Stato per la classe corrispondente, nel rispetto dei
seguenti criteri e condizioni:
a) l’interesse paesaggistico, ambientale o turistico
deve essere riconosciuto all’interno degli strumenti
urbanistici o di pianificazione comunale, ovvero da atti
regionali o provinciali in materia;
b) fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma
3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, di norma la
riduzione dei limiti non può applicarsi alle aree di
classe V e VI;
c) la riduzione dei limiti può essere esercitata per
periodi prestabiliti nel corso dell’anno e per porzioni
di territorio ridotte rispetto a quelle individuate con
la zonizzazione;
d) i limiti più restrittivi non possono essere inferiori
ai valori di qualità individuati dallo Stato per
ciascuna classe di territorio;
e) devono in ogni caso essere salvaguardati i principi
stabiliti dai commi 3 e 13 del presente articolo;
f) tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici
essenziali di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno
1990, n. 146 recante: «Norme
sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi
pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti
della persona costituzionalmente tutelati».
3. Il provvedimento di classificazione acustica dispone
misure atte ad evitare che le immissioni sonore
provenienti da attività ubicate nelle zone in cui è
consentito un più elevato livello di rumore
pregiudichino il rispetto dei limiti delle zone più
tutelate.
4. All’interno del territorio urbanizzato o suscettibile
di urbanizzazione, non possono prevedersi aree contigue,
anche appartenenti a Comuni confinanti, i cui valori
limite si discostino tra loro in misura superiore a 5,0
dB(A) di livello sonoro equivalente misurato secondo i
criteri generali stabiliti dal Decreto del Ministero
dell’Ambiente 16 marzo 1998 recante «Tecniche di
rilevamento e di misurazione dell’inquinamento
acustico».
5. Nel caso di aree già urbanizzate, qualora a causa di
preesistenti destinazioni d’uso, non sia possibile
rispettare le prescrizioni di cui al comma 4, il comune,
contestualmente alla classificazione acustica, adotta,
ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a) della
legge 26 ottobre 1995, n. 447, un piano di risanamento
acustico relativamente alle aree individuate.
6. Non possono essere classificate in classe I le aree
che si trovino all’interno delle fasce di pertinenza
delle infrastrutture stradali e ferroviarie e delle zone
di rispetto dell’intorno aeroportuale.
7. Non possono essere comprese in classe inferiore alla
IV le aree che si trovino all’interno delle zone di
rispetto B dell’intorno aeroportuale e, per le distanze
inferiori a 100 metri, le aree che si trovino
all’interno delle fasce di pertinenza delle
infrastrutture stradali e ferroviarie di grande
comunicazione.
8. Non possono essere classificate in classe I o II le
aree con presenza di attività industriali ed
artigianali.
9. Ai fini della classificazione in classe V è
ammissibile la presenza non preponderante di attività
artigianali, commerciali ed uffici.
10. Ai fini della classificazione in classe VI è
ammissibile una limitata presenza di attività
artigianali.
11. Per le aree classificate in classe I possono essere
individuati valori limite inferiori a quelli stabiliti
dalla normativa statale.
12. Sono fatte salve le disposizioni concernenti le
confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi
e/o intese con lo Stato.
13. Al fine di risolvere eventuali conflitti tra le
classificazioni acustiche di Comuni contermini in
relazione al divieto di cui al comma 4, la Provincia
territorialmente interessata promuove un accordo ai
sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241, eventualmente convoca la conferenza dei servizi
delle amministrazioni interessate ai sensi dell’articolo
14, legge n. 241/90 o dell’articolo 24, legge regionale
4 settembre 2001, n. 19 «Norme sul procedimento
amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto
di accesso. Disciplina della pubblicazione del
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» e, in caso
di mancato accordo, adotta le necessarie e opportune
determinazioni vincolanti per i Comuni. Ove il conflitto
riguardi Comuni appartenenti a Province diverse, si
provvede d’intesa fra le Regioni interessate.
ARTICOLO 8
(Procedura di approvazione della classificazione
acustica)
1. I Comuni approvano la classificazione acustica del
territorio entro quattordici mesi dalla data di
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
Calabria della direttiva di cui all’articolo 2.
2. Il Comune adotta con deliberazione la classificazione
acustica e ne dà notizia con annuncio sul BUR Calabria.
Trasmette all’A.R.P.A.CAL., alla Provincia e ai Comuni
limitrofi per i rispettivi pareri, gli elaborati
contenenti la proposta di zonizzazione acustica e,
contestualmente, ne dà
avviso tramite affissione all’Albo pretorio per almeno
30 giorni consecutivi con l’indicazione che la proposta
può essere esaminata in un ufficio comunale accessibile
al pubblico. Entro i successivi 30 giorni ogni soggetto
interessato può presentare al Comune e alla Provincia
proposte e osservazioni.
3. Entro 60 giorni dalla richiesta, l’A.R.P.A.CAL., la
Provincia e i Comuni limitrofi devono rendere i
rispettivi pareri; nel caso di infruttuosa scadenza di
tali termini, si può prescindere dai pareri.
4. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle
osservazioni e dei pareri espressi dall’ARPACAL, dalla
Provincia e dai Comuni confinanti, approva la
classificazione acustica allegando i pareri, se
pervenuti, e motivando anche le determinazioni assunte
in relazione alle osservazioni presentate e nei
successivi trenta giorni procede alla pubblicazione sul
BUR Calabria ed alla trasmissione degli atti definitivi
alla Provincia ed alla Regione.
5. I Comuni già dotati di classificazione acustica la
adeguano entro sei mesi alle prescrizioni della presente
legge secondo il procedimento di cui al presente
articolo.
6. Modifiche o revisioni della classificazione acustica
sono adottate con analoga procedura.
ARTICOLO 9
(Potere sostitutivo)
1. In caso di persistente inattività degli Enti locali
nell’esercizio delle funzioni disciplinate con la
presente legge, la Regione esercita il potere
sostitutivo con le modalità e nel rispetto di quanto
previsto dall’articolo 20 della legge regionale n. 1 del
2006 fermi rimanendo i poteri sostitutivi della
Provincia di cui all’articolo 4, comma 1 lettera e).
ARTICOLO 10
(Rapporto con i nuovi strumenti urbanistici)
1. I Comuni verificano la coerenza ed assicurano il
coordinamento delle previsioni degli strumenti della
pianificazione urbanistica con la classificazione
acustica del territorio nell’ambito della valutazione di
sostenibilità ambientale e territoriale, prevista
dall’articolo 10 della legge regionale 16 aprile 2002,
n. 19 recante: «Norme per la tutela, governo ed uso del
territorio - Legge urbanistica della Calabria».
2. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro
revisioni o varianti, le destinazioni d’uso delle aree o
varianti, devono essere stabilite, a pena di nullità
degli strumenti stessi, secondo quanto stabilito
all’articolo 6, in modo da prevenire e contenere i
disturbi alla popolazione residente.
3. È fatta salva la disciplina transitoria prevista dai
commi 2 e 3 dell’articolo 30 della presente legge.
ARTICOLO 11
(Adeguamento dei Regolamenti edilizi e d’igiene)
1. I regolamenti edilizi e d’igiene devono essere
adeguati alle disposizioni della presente legge entro
dodici mesi dall’entrata in vigore della stessa.
ARTICOLO 12
(Piani comunali di risanamento acustico)
1. Qualora, in fase di classificazione acustica delle
zone già urbanizzate, a causa delle preesistenti
destinazioni d’uso del territorio, non sia possibile
rispettare la disposizione di cui all’articolo 7, comma
4, cosi come nel caso di superamento dei valori di
attenzione, i Comuni sono tenuti a predisporre piani di
risanamento acustico, tenendo conto, secondo la
normativa vigente:
a) del Piano Urbano del Traffico di cui al Decreto
Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della
strada) e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché degli ulteriori piani adottati o previsti dalla
legislazione vigente in materia ambientale;
b) di programmi di riduzione dell’inquinamento acustico,
in particolare nel periodo notturno, prodotto da
impianti ed attrezzature utilizzate per i servizi
pubblici di trasporto, raccolta rifiuti, pulizia strade.
2. I piani, redatti da un ingegnere o architetto
iscritto al relativo Albo e tecnico competente in
acustica ambientale ed adottati in conformità
all’articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono
finalizzati a pervenire in tempi certi alla bonifica
dall’inquinamento acustico, anche mediante la
rilocalizzazione delle sorgenti sonore estranee al
contesto.
3. I piani comunali di risanamento acustico devono
essere adottati contestualmente alla classificazione
acustica del territorio nel caso di cui all’articolo 7,
comma 5, ovvero entro 12 mesi dalla conoscenza del
superamento dei valori di attenzione. In caso di
persistente inerzia, o in presenza di gravi e
particolari problemi di inquinamento acustico,
l’adozione del piano è effettuata, in via sostitutiva,
dalla Provincia.
4. Il piano di risanamento acustico pub essere altresì
adottato nel caso in cui il Comune intenda perseguire i
valori di qualità.
5. Entro trenta giorni dall’adozione, il Comune
trasmette il piano di risanamento alla Provincia ed alla
Regione.
6. La Giunta regionale formula, entro sei mesi
dall’entrata in vigore della presente legge, Linee guida
relativamente ai contenuti delle relazioni biennali
sullo stato acustico del Comune, previste dall’articolo
7 comma 5 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. La
relazione biennale sullo stato acustico, obbligatoria
per i comuni con oltre 30.000 abitanti e per quelli in
cui si sia registrato il superamento dei valori di
attenzione, deve comunque contenere una dettagliata
descrizione ed analisi sull’inquinamento acustico:
a) prodotto dal traffico e dalle infrastrutture stradali
sul territorio comunale;
b) da attività generatrici di inquinamento acustico;
c) diretto od indotto dai locali di pubblico esercizio
ed intrattenimento quali discoteche, pub, birrerie,
club, locali pubblici che abbiano emissioni dovute ai
sistemi di amplificazione sonora o causate dalle
attività e dalla permanenza delle persone in vicinanza
degli stessi. La relazione deve analizzare i risultati
delle misure di bonifica dell’inquinamento acustico
ottenuti tramite le determinazioni comunali sulle
modalità ed i tempi di esercizio dei pubblici esercizi e
locali sopra indicati.
7. Per i Comuni che adottano il PRAC (Piano di
Risanamento Acustico Comunale), la prima relazione è
allegata al piano stesso. Per gli altri Comuni la prima
relazione deve essere adottata entro due anni
dall’entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 13
(Attività all’aperto e temporanee)
1. Gli impianti, le apparecchiature, gli attrezzi e le
macchine di ogni genere, impiegati in attività di
carattere produttivo, commerciale e di altro tipo, che
si svolgono all’aperto, devono essere conformi a quanto
previsto dalla normativa dell’Unione europea e,
comunque, tali da contenere i rumori entro i limiti
indicati nella presente legge.
2. Le attività sportive e ricreative svolte all’aperto,
che comportano emissione di rumore, non possono superare
i limiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera h) e
non possono essere svolte al di fuori dell’intervallo
orario 8,00 - 24.00.
3. Le emissioni sonore temporanee, provenienti da
circhi, teatri e strutture simili o da manifestazioni
musicali, non possono superare i limiti di cui
all’articolo 3 comma 1, lettera h) e non sono consentite
al di fuori dell’intervallo orario 9.00 - 24.00, salvo
deroghe autorizzate dal Comune.
4. Per le attività di cui ai corrimi 2 e 3, le emissione
sonore, in termini di livello continuo equivalente di
pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato sulla
facciata dell’edificio più esposto, non possono superare
in ogni caso i 65 dB(A) negli intervalli orari 8.00 -
12.00 e 15.00 - 19.00 e i 55 dB(A) negli intervalli
orari 12.00 - 15.00 e 19.00 - 24.00.
5. Le emissioni sonore, provenienti da cantieri edili,
sono consentite negli intervalli orari 7.00 - 12.00 e
15.00 - 19.00, fatta salva la conformità dei macchinari
utilizzati a quanto previsto dalla normativa della
Unione europea e il ricorso a tutte le misure necessarie
a ridurre il disturbo, salvo deroghe autorizzate dal
Comune.
6. Le emissioni sonore di cui al comma 5, in termini di
livello continuo equivalente di pressione sonora
ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata
dell’edificio più esposto, non possono inoltre superare
i 70 dB(A) negli intervalli orari di cui sopra. Il
Comune interessato può concedere, limitatamente al tempo
strettamente necessario, deroghe su richiesta scritta e
motivata, prescrivendo comunque che siano adottate tutte
le misure necessarie a ridurre il disturbo sentita la
struttura sanitaria competente.
7. Il Comune interessato può, su richiesta scritta e
motivata, per esigenze locali o per ragioni di pubblica
utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto
stabilito dal comma 2, 3, 4, 5 e 6, prescrivendo
comunque che siano adottate tutte le misure necessarie
per ridurre al minimo il disturbo, acquisendo il parere
sanitario della competente Azienda sanitaria provinciale
al fine di tutelare la salute della popolazione
interessata.
Nel rilascio delle autorizzazioni per attività
temporanee, il Comune deve considerare:
a) i contenuti e le finalità dell’attività;
b) la durata dell’attività;
c) il periodo diurno o notturno in cui si svolge
l’attività;
d) la popolazione che per effetto della deroga è esposta
a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
e) la frequenza di attività temporanee che espongono la
medesima
popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti
vigenti;
f) la destinazione d’uso delle aree interessate dal
superamento dei limiti ai fini della tutela dei
recettori particolarmente sensibili;
g) nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto
al pubblico, il rumore dovuto all’afflusso ed al
deflusso del pubblico ed alla variazioni indotte nei
volumi di traffico veicolare.
Nell’autorizzazione il Comune può stabilire:
1. limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento
dell’attività;
2. prescrizioni per il contenimento delle emissioni
sonore;
3. l’obbligo per il titolare, gestore od organizzatore
di informare preventivamente, con le modalità
prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni
sonore.
8. Le attività agricole a carattere temporaneo e
stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano
le norme tecniche di omologazione di prodotto si
intendono in ogni caso autorizzate ai sensi della
presente legge.
ARTICOLO 14
(Piano regionale triennale di bonifica acustica)
1. La Giunta regionale, sulla base delle segnalazioni
provinciali sullo stato acustico del territorio e dei
piani di risanamento comunali, predispone, sentite le
Province, una proposta di Piano triennale di intervento
per la bonifica dall’inquinamento acustico, stabilendo
gli obiettivi di qualità, i criteri di priorità degli
interventi, le risorse finanziarie ed i criteri e le
modalità di finanziamento.
2. Il Consiglio regionale approva ed aggiorna il piano
con l’indicazione degli obiettivi delle priorità di
risanamento e delle risorse destinate alla realizzazione
degli interventi.
3. Compatibilmente con le risorse finanziarie rese
effettivamente
disponibili in sede di approvazione del bilancio, sulla
base delle priorità stabilite dal Piano triennale, la
Giunta regionale predispone il Programma degli
interventi di risanamento dall’inquinamento acustico.
4. La realizzazione degli interventi è periodicamente
verificata e, a seguito delle risultanze, il Programma è
aggiornato dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 15
(Risanamento infrastrutture di trasporto)
1. Per le finalità di cui al comma 5 dell’articolo 10
della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e in conformità al
Decreto del Ministero dell’Ambiente 29 novembre 2000
recante «Criteri per la predisposizione da parte delle
società e degli enti gestori dei servizi pubblici di
trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani di
interventi di contenimento e abbattimento del rumore» la
Regione, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, sentita la Commissione consiliare
competente, fissa, per le infrastrutture di tipo lineare
di interesse regionale e locale, i criteri per la
predisposizione dei piani e l’individuazione dei tempi e
delle modalità utili al raggiungimento degli obiettivi
di risanamento.
2. La Regione al fine di conseguire una maggiore
efficacia delle azioni da porre in essere ai sensi del
comma 5 dell’articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n.
447 e per l’individuazione delle migliori tecnologie di
mitigazione acustica, può stipulare intese ed accordi
con le società e gli enti gestori di infrastrutture
lineari di trasporto.
3. La Regione concorre alla definizione delle priorità e
dei criteri per la predisposizione ed approvazione dei
piani di risanamento concernenti le infrastrutture di
interesse nazionale secondo le modalità indicate nel
D.M. 29 novembre 2000.
4. La Regione, in sede di definizione dei termini per
gli adempimenti previsti dal citato Decreto
Ministeriale, determina le sanzioni in caso di
inadempienza.
5. Entro sei mesi dalla data di ultimazione degli
interventi previsti nel piano, le società e gli enti
gestori di servizi pubblici di trasporto e delle
relative infrastrutture provvedono ad eseguire
rilevamenti per accertare il conseguimento degli
obiettivi dell’attività di risanamento e trasmettono i
dati relativi alla Regione ed al Comune.
6. La Regione, per l’attività di controllo sul
conseguimento degli obiettivi dei piani di contenimento
ed abbattimento del rumore, si avvale del supporto
tecnico-scientifico dell’A.R.P.A.CAL.
ARTICOLO 16
(Disposizioni in materia di impatto acustico)
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, con proprio
provvedimento, fissa i criteri per la predisposizione
della documentazione di impatto acustico redatta da
Tecnico competente in Acustica Ambientale a corredo dei
progetti per la realizzazione, la modifica od il
potenziamento delle opere indicate al comma 2
dell’articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447,
tenendo conto che la documentazione deve consentire la
valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e
quello con assenza delle opere ed attività.
2. Nello stesso termine di cui al comma 1, la Giunta
regionale, con proprio provvedimento fissa i criteri per
la redazione della valutazione previsionale di clima
acustico delle aree interessate dagli insediamenti
indicati al comma 3, dell’articolo 8 della legge 26
ottobre 1995, n. 447, tenendo conto che la
documentazione deve consentire la valutazione
dell’esposizione al rumore dei recettori la cui
collocazione è prevista nelle aree suddette.
3. Ai fini del rilascio del relativo nulla-osta, la
documentazione di previsione di impatto acustico,
redatta sulla base dei criteri fissati dalla Regione
entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, è allegata, ai sensi del comma 4
dell’articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447,
alle domande per il rilascio:
a) di permessi a costruire relativi a nuovi impianti ed
infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive
e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali
polifunzionali;
b) di altri provvedimenti comunali di abilitazione
all’utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture
di cui alla lettera a);
c) di qualunque altra licenza od autorizzazione
finalizzata all’esercizio di attività produttive.
4. I criteri di cui al comma 3 prevedono modalità
semplificate per la documentazione di previsione di
impatto acustico relativamente alle attività produttive
che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero
che non inducono significativi aumenti di flussi di
traffico.
5. Qualora in luogo della domanda di rilascio dei
provvedimenti di cui al comma 3 sia prevista la denuncia
di inizio di attività, od altro atto equivalente, la
documentazione richiesta, definita dai criteri stabiliti
dalla Regione, deve essere presentata al Comune e copia
deve essere tenuta dal titolare dell’attività che deve
presentarla a richiesta dell’autorità competente al
controllo.
6. La documentazione di impatto acustico prescritta ai
sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore
previsti superino i valori limite di immissione ed
emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 26
ottobre 1995, n. 447, deve contenere l’indicazione delle
misure previste per ridurre o eliminare le emissioni
sonore causate dall’attività o dagli impianti.
7. I Comuni entro centottanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, provvedono ad adeguare i
propri regolamenti relativi al rilascio dei permessi a
costruire, autorizzazioni e provvedimenti di cui ai
commi precedenti.
ARTICOLO 17
(Clima acustico)
1. La valutazione previsionale di clima acustico,
costituita da idonea documentazione tecnica, redatta da
Tecnico Competente in Acustica Ambientale secondo le
disposizioni indicate nel provvedimento di cui
all’articolo 3, comma 3, lettera c), é obbligatoria per
le fattispecie di insediamento di cui all’articolo 8,
comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. È altresì
obbligatoria per i nuovi insediamenti residenziali da
realizzare in prossimità di impianti o infrastrutture
adibiti ad attività produttive o postazioni di servizi
commerciali polifunzionali.
2. Detta documentazione deve essere presentata al Comune
contestualmente alla domanda per il rilascio del
permesso a costruire o del provvedimento comunale che
abilita all’utilizzazione dell’immobile per l’esercizio
dell’attività.
3. Qualora il clima acustico non risulti compatibile con
il tipo di insediamento previsto, ai fini
dell’emanazione del provvedimento richiesto, il Comune,
considerate le previsioni di sviluppo urbanistico del
territorio, tiene conto degli effetti di eventuali piani
di risanamento necessari al raggiungimento dei valori
limite vigenti nonché della previsione, in fase di
progettazione, di opportuni accorgimenti anche
strutturali e logistici sul ricettore.
ARTICOLO 18
(Organizzazione dei servizi di controllo)
1. I Comuni e le Province, negli ambiti di rispettiva
competenza,
esercitano le funzioni di controllo previste
dall’articolo 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447,
sia tramite i Dipartimenti provinciali dell’A.R.P.A.CAL.
ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 3 agosto
1999, n.
20 «Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Calabria - A.R.P.A.C.A.L.», sia
avvalendosi di Tecnici Competenti in Acustica Ambientale
esterni coordinati dall’A.R.P.A.CAL..
2. Le informazioni acquisite dai servizi di controllo
sono integrate in un sistema, finalizzato alla
prevenzione, alla programmazione dei controlli e degli
interventi di risanamento, anche tramite la
predisposizione di mappe di rumorosità.
3. I sistemi di monitoraggio acustico sono organizzati
dalla Provincia, con particolare riguardo alle
infrastrutture nodali di trasporto e per aree vaste, e
gestiti dall’A.R.P.A.CAL.
4. Nei casi di attività all’aperto di cui all’articolo
13 i relativi controlli devono essere eseguiti entro il
termine di 90 giorni dall’inizio dell’attività di cui
si, tratta.
ARTICOLO 19
(Piano di risanamento delle imprese)
1. Le imprese, a norma dell’articolo 15, comma 2 della
legge 26 ottobre 1995, n. 447, entro sei mesi
dall’approvazione della classificazione acustica,
verificano la rispondenza delle proprie sorgenti ai
valori di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e), f) e
g) della legge 26 ottobre 1995, n. 447 ed in caso di
superamento dei richiamati valori predispongono ed
inviano al Comune, nello stesso termine a pena di
decadenza, il Piano di risanamento contenente le
modalità e tempi di adeguamento.
2. Il Piano di risanamento acustico dell’impresa, deve
essere redatto secondo i criteri stabiliti dalla Giunta
regionale con provvedimento da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Il Comune, entro novanta giorni dalla presentazione
del Piano,
verifica che lo stesso sia stato predisposto secondo i
criteri del comma 2 e provvede, se del caso, a
richiedere le integrazioni successive.
4. Il Piano di risanamento dell’impresa è attuato entro
il termine
massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla
presentazione. Dell’avvenuto adeguamento è data
comunicazione al Comune entro quindici giorni. In casi
eccezionali motivati dalla rilevanza e complessità
dell’intervento il Sindaco può, su richiesta
dell’impresa presentata prima della scadenza, prorogare
il termine dei ventiquattro mesi per un periodo
ulteriore non superiore a dodici mesi.
5. Le imprese che hanno già effettuato interventi di
risanamento acustico ai sensi dell’articolo 3 del DPCM 1
marzo 1991 non corrispondenti ai valori derivanti dalla
classificazione acustica, sono tenute ad adeguarsi con
il Piano ai nuovi valori ai sensi e nei termini di cui
al comma 4 dell’articolo 6 della legge 26 ottobre 1995,
n. 447.
ARTICOLO 20
(Nuove attività imprenditoriali)
1. Per l’esercizio di nuove attività imprenditoriali,
ovvero per ampliamenti o modifiche di attività
esistenti, l’impresa deve presentare al Comune apposita
relazione tecnica asseverata da un tecnico competente,
che documenti il rispetto dei limiti di cui alla
presente normativa.
ARTICOLO 21
(Prevenzione dell’inquinamento acustico da traffico
veicolare)
1. Nella costruzione di nuove strade e nelle opere di
ristrutturazione ed ampliamento di quelle esistenti,
devono essere utilizzate tecnologie tali da consentire
il contenimento o la riduzione del livello equivalente
di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] al valore
limite stabilito dalla legge. Gli enti appaltanti sono
incaricati del controllo e verificano la conformità
della progettazione e dell’esecuzione delle costruzioni
edilizie e infrastrutture dei trasporti ai criteri
emanati dai Ministeri competenti. Il livello continuo
equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)]
prodotto dal traffico veicolare non deve superare i
limiti di zona.
Il Comune favorisce il contenimento delle emissioni
sonore derivanti dal traffico stradale mediante:
a) il Piano Urbano del Traffico redatto ai sensi
dell’articolo 36 del D.lgs 285/1992 che deve
comprendere:
1) l’analisi dell’inquinamento acustico, da parte di
Tecnico Competente in Acustica Ambientale, causato dal
traffico stradale in vicinanza di ospedali, di scuole o
di edifici destinati agli usi sensibili al rumore e
nelle aree particolarmente protette;
2) l’indicazione delle strade nelle quali sono attuate
specifiche misure di limitazione o esclusione del
traffico o di categorie di veicoli per ridurre
l’inquinamento acustico;
3) le modalità delle verifiche da realizzare per la
determinazione degli effetti sull’inquinamento acustico
conseguenti a modifiche della viabilità.
b) il controllo periodico delle emissioni sonore dei
veicoli per la verifica del rispetto delle norme del
D.Lgs. 28511992 e successive modificazioni ed
integrazioni;
c) il miglioramento e le verifiche periodiche dei mezzi
che effettuano servizi pubblici per conto del Comune;
d) il Piano di risanamento comunale.
ARTICOLO 22
(Prevenzione dell’inquinamento acustico prodotto dai
mezzi di trasporto pubblico)
1. Le società concessionarie di trasporti pubblici
urbani ed extraurbani, operanti nella regione, devono
utilizzare veicoli il cui livello sonoro non superi i
limiti posti dalla normativa dell’Unione europea.
2. Il parco macchine esistente deve essere
progressivamente adeguato, adottando meccanismi o
dispositivi atti a ridurre il livello sonoro emesso. A
tal fine, le società concessionarie di trasporti
pubblici urbani e le società concessionarie di trasporti
pubblici extraurbani presentano rispettivamente al
Comune ovvero alla Provincia, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
piano di adeguamento del parco macchine esistente da
realizzare entro i successivi tre anni.
ARTICOLO 23
(Traffico aereo)
1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in
vigore della presente legge, formula direttive e linee
guida relativamente ai sistemi di monitoraggio, ai
sistemi di acquisizione di dati ed agli interventi per
la minimizzazione dell’impatto acustico nelle aree di
rispetto aeroportuali anche ai fini del loro
coordinamento ed integrazione a livello regionale.
ARTICOLO 24
(Prevenzione dell’inquinamento acustico negli edifici)
1. Nei nuovi impianti, lavori, opere, modifiche,
installazioni di
impianti o infrastrutture industriali, la progettazione
deve prevedere il progetto acustico redatto da tecnico
abilitato riconosciuto Tecnico Competente in Acustica
Ambientale che dovrà individuare misure ed interventi
atti a contenere l’emissione di rumore.
Nella ristrutturazione e nei casi di recupero del
patrimonio edilizio esistente, nella progettazione di
nuovi edifici pubblici e privati, al fine di ridurre
l’esposizione umana al rumore, si tiene conto dei
requisiti acustici passivi degli edifici, determinati ai
sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge
26 ottobre 1995, n. 447 con la redazione di un progetto
acustico, da parte di tecnici abilitati muniti di
qualifica di Tecnico Competente in Acustica Ambientale,
finalizzato al raggiungimento dei requisiti acustici
passivi in opera definiti con DPCM 05/12/1997. In attesa
dell’emanazione dello specifico D.P.C.M. che regolamenta
in materia, come previsto dalla legge 26 ottobre 1995,
n. 447 articolo 6, comma 1, lettera h), il progetto
dovrà rispettare le linee guida che l’Assessorato
all’Ambiente della Regione emanerà entro sessanta giorni
dalla pubblicazione della presente legge.
2. Ai fini degli interventi acustici da effettuare sui
fabbricati, i maggiori volumi ed altezze necessari per
il raggiungimento dei requisiti acustici di normativa,
non sono da considerare nei computi per la
determinazione dei volumi e dei rapporti di copertura a
norma dell’articolo 49 (miglioramenti tecnologici) della
legge regionale 16 aprile 2002, n. 19.
3. A fine lavori tutti gli edifici, ai sensi del DPCM
05/12/1997, devono essere corredati da certificato di
collaudo acustico relativo ai requisiti passivi
rilasciato da tecnico abilitato riconosciuto Tecnico
Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell’articolo
2, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
4. Nei casi di compravendita o di locazione il
certificato di collaudo acustico deve essere portato a
conoscenza dell’acquirente o del locatario dell’intero
immobile o della singola unità immobiliare.
5. Il certificato di collaudo acustico dovrà essere
presentato al Comune in allegato alla richiesta per il
rilascio del certificato di agibilità, pena la nullità
dell’atto.
6. L’Amministrazione comunale ove ricade l’immobile
destinato ad attività industriali, commerciali,
artigianali, uso ufficio e per civile abitazione, per la
certificazione acustica può avvalersi della competente
ARPACAL o nominare un proprio tecnico abilitato di
fiducia munito della qualifica di Tecnico Competente in
Acustica Ambientale, che provvederà ad effettuare le
verifiche fonometriche ed accertamenti di rito redigendo
«certificazione
acustica» per tutti quegli edifici che sono stati
dichiarati agibili a far data dall’entrata in vigore del
D.P.C.M. 05/12/1997 e «Nulla Osta Tecnico d’impatto
Acustico» per i nuovi edifici soggetti a rilascio di
«permesso a costruire» (concessione edilizia) con spese
tariffate a carico del soggetto richiedente.
7. L’attestato relativo alla certificazione acustica ha
una validità temporale di dieci anni a partire dal
momento del suo rilascio e comunque decade qualora
intervengano modifiche, ristrutturazioni o variazioni di
destinazione d’uso.
ARTICOLO 25
(Controlli e verifiche)
1. Il Comune, avvalendosi di un Tecnico Competente in
Acustica Ambientale di propria fiducia procede al
controllo dell’osservanza delle norme di cui
all’articolo 24, comma 6, della presente legge anche in
corso d’opera ovvero entro un anno dalla data di fine
lavori dichiarata dal soggetto destinatario del titolo
di costruzione.
2. In caso di accertamento di gravi difformità in corso
d’opera, il Sindaco ordina la sospensione dei lavori ed
intima al destinatario del titolo di costruzione di
apportare le modifiche necessarie per adeguare
l’edificio alle caratteristiche previste dal D.P.C.M.
05/12/1997 e dalla presente legge.
3. Il Sindaco, con i provvedimenti mediante i quali
ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche
necessarie per l’adeguamento dell’edificio, deve fissare
il termine per la regolarizzazione. L’inosservanza dei
termine comporta l’irrogazione della sanzione
amministrativa di cui all’articolo 28.
ARTICOLO 26
(Tecnici Competenti in Acustica Ambientale)
1. Il Tecnico Competente deve essere in possesso del
diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o
del Diploma Universitario ad indirizzo scientifico
ovvero del Diploma di Laurea ad indirizzo Scientifico.
2. Su domanda degli interessati, corredata dalla
documentazione prevista dalla Regione, l’Assessorato
regionale all’Ambiente provvede, tramite apposita
Commissione, alla valutazione della documentazione ed al
riconoscimento della figura di «tecnico competente» in
acustica ambientale di cui all’articolo 2, commi 6 e 7
della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
3. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 2, comma 8
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, i dipendenti delle
strutture pubbliche territoriali, all’interno delle
stesse, non possono svolgere attività proprie del
tecnico competente se non già in possesso del
riconoscimento regionale.
4. La Regione potrà stabilire criteri e requisiti per il
riconoscimento del periodo di «attività non occasionale»
svolta nel campo dell’acustica utile ai fini del
conseguimento delle competenze da sottoporre a
valutazione della Commissione per la deliberazione di
Tecnico Competente.
ARTICOLO 27
(Controlli)
1. Le Province, avvalendosi dell’A.R.P.A.CAL.,
esercitano le funzioni di controllo e vigilanza sulle
sorgenti sonore che interessano il territorio di più
Comuni per l’attuazione della presente legge.
2. I Comuni esercitano le funzioni amministrative di
controllo previste all’articolo 14, comma 2, della legge
26 ottobre 1995, n. 447 avvalendosi dell’A.R.P.A.CAL. o
di Tecnici Competenti in Acustica Ambientale iscritti in
appositi elenchi comunali.
3. Gli Enti locali nel rispetto delle competenze fissate
ai commi 1 e 2 provvedono all’irrogazione delle sanzioni
di cui all’art. 28.
ARTICOLO 28
(Sanzioni amministrative)
1. La violazione delle disposizioni dettate in
applicazione della presente legge dalla Regione, dalle
Province e dai Comuni è punita con sanzione
amministrativa da euro 258,23 a euro 10329,14 ai sensi
dell’articolo 10, comma 3, della legge 26 ottobre 1995,
n. 447.
2. Nei casi di superamento dei limiti di emissione e dei
valori di attenzione previsti dalle disposizioni della
presente legge e della legge 26 ottobre 1995, n. 447, il
responsabile della violazione, oltre alla sanzione
pecuniaria di cui al comma 1, è tenuto a porre in essere
le azioni di risanamento per il rispetto dei limiti e
dei valori suddetti. Nel caso di più
violazioni della medesima specie, commesse nell’arco di
centoventi giorni dalla precedente contestazione, al
responsabile è revocato il provvedimento amministrativo
abilitante all’esercizio dell’attività, laddove
previsto.
3. All’accertamento, alla contestazione e alla
riscossione delle violazioni di cui al comma 1
provvedono i Comuni, che utilizzano i proventi delle
sanzioni medesime per il finanziamento dei piani di
risanamento.
CAPO III
Disposizioni finanziarie, transitorie e finali
ARTICOLO 29
(Disposizioni finanziarie)
1. La Regione, a norma dell’articolo 13 della legge 26
ottobre 1995, n. 447, può concedere a Comuni e Province
contributi in conto capitale finalizzati alla
realizzazione degli interventi di rispettiva competenza,
attingendo alle risorse del proprio bilancio ovvero,
sussistendone i presupposti, a finanziamenti statali e/o
comunitari.
ARTICOLO 30
(Norme transitorie)
1. Nei Comuni dotati della classificazione acustica ai
sensi
dell’articolo 2 del DPCM 1 marzo 1991, gli strumenti
urbanistici previsti dalla legislazione regionale
vigente ed in particolare dalla legge regionale 16
aprile 2002, n. 19 sono approvati in conformità alla
medesima classificazione fino al suo adeguamento a norma
del comma 3 dell’articolo 3 della presente legge.
2. Nei restanti Comuni, fino all’approvazione della
classificazione acustica redatta ai sensi della presente
legge, gli strumenti urbanistici sono approvati nel
rispetto delle seguenti disposizioni:
a) gli strumenti adottati prima della data di entrata in
vigore della presente legge sono approvati nel rispetto
dei limiti di cui all’articolo 6, comma 1, del DPCM 1
marzo 1991;
b) gli strumenti adottati in data successiva all’entrata
in vigore della presente legge sono approvati nel
rispetto dei criteri e delle condizioni fissati dalla
Giunta regionale ai sensi del comma 3 dell’art. 16 della
presente legge.
3. Dalla data di approvazione della classificazione
acustica, le varianti al PRG ovvero al PSC di cui
all’articolo 27 della legge regionale 16 aprile 2002, n.
19, sono approvate in conformità alla stessa.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Calabria.
Catanzaro 19 ottobre 2009 - Loiero
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