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Il Consiglio regionale ha
approvato
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge
ARTICOLO 1
1. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 12 della legge
regionale 12 giugno 2009, n. 19 sono sostituiti dai
seguenti:
«1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Dipartimento Lavori Pubblici
definisce un programma di interventi di cui alla legge
17 febbraio 1992, n. 179 «Norme per l’edilizia
residenziale pubblica» in coerenza con le finalità
previste dalla deliberazione della Giunta regionale n.
6982 del 21 ottobre 1996, ad oggetto: «Interventi per la
soluzione di problemi abitativi di particolari categorie
sociali».
2. La copertura finanziaria è assicurata mediante
l’utilizzo delle risorse di cui all’U.P.B. 3.2.02.01
(capitolo 2322224) del bilancio di previsione del 2009.
3. L’erogazione delle risorse per gli interventi di cui
al comma 1 avviene sulla base degli stati di avanzamento
e/o del rendiconto finale per i lavori già eseguiti,
previa acquisizione e verifica della documentazione
concernente ciascun intervento e tenendo conto di
eventuali contributi già ottenuti dalla Regione per lo
stesso fine».
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Calabria.
Catanzaro 19 ottobre 2009 - Loiero
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