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Il Consiglio regionale ha
approvato
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge
TITOLO I
Finalità e contenuti della legge
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione Calabria riconosce la cooperazione sociale
quale forma di autogestione e partecipazione diretta dei
cittadini ai processi solidaristici di sviluppo
economico e di crescita del patrimonio sociale delle
comunità locali regionali, di emancipazione e di
sostegno alle fasce deboli della popolazione, di
costruzione di reti civiche e di progetti e interventi
volti a realizzare il buon governo e la crescita del
territorio.
2. La Regione Calabria, riconoscendone il rilevante
valore e la finalità pubblica, attribuisce alla
cooperazione sociale un ruolo di partner privilegiato
degli Enti pubblici nel perseguimento della promozione
umana e di una adeguata integrazione socio-lavorativa
degli individui.
3. A tal fine, con riferimento alla legge 8 novembre
1991 n.
381 «Disciplina delle cooperative sociali», alla legge 8
novembre 2000 n. 328 e alle altre normative nazionali e
regionali in materia, la presente legge:
a) rafforza ed incentiva la promozione, il sostegno e lo
sviluppo delle cooperative sociali e dei loro consorzi
disciplinati dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 e delle
organizzazioni di rappresentanza del mondo cooperativo
giuridicamente riconosciute in ambito nazionale ed
operanti in Calabria;
b) detta norme che regolano l’Albo regionale delle
cooperative sociali;
c) prevede il sistema integrato dei servizi sociali
disciplinando le modalità di raccordo delle attività
delle cooperative sociali con quelle dei servizi
pubblici di carattere socio-assistenziale,
socio-sanitario ed educativo, nonché con le attività di
formazione professionale, di sviluppo dell’occupazione e
delle politiche attive del lavoro, con particolare
riferimento all’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate;
d) individua i criteri e le modalità di affidamento dei
servizi di rilevanza sociale alle cooperative sociali ed
ai loro consorzi;
e) definisce le misure di promozione, sostegno e
sviluppo della cooperazione sociale;
f) determina le funzioni della Commissione regionale per
la cooperazione sociale di cui all’articolo 29;
g) determina le funzioni del Comitato Tecnico di
gestione e di
valutazione di cui all’articolo 32.
ARTICOLO 2
(Definizione)
1. Le cooperative sociali sono imprese sociali senza
fine di lucro che perseguono le finalità previste
dall’articolo 1 attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari, educativi e di
formazione, di cui alla lettera a) del comma 1
dell’articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381,
disciplinati anche da leggi, regolamenti, piani e
programmi regionali in materia di interventi
socio-sanitari ed educativo-assistenziali;
b) la gestione di attività finalizzate all’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della
lettera b) del comma l dell’articolo 1 della legge 8
novembre 1991, n. 381.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano in
quanto compatibili ai consorzi costituiti come società
cooperative di cui all’articolo 8 della legge n.
381/1991.
3. Le attività di cui alla lettera b) del comma 1 devono
essere svolte nei seguenti campi:
a) agricoltura e pesca, agriturismo, industria
agro-alimentare;
b) industria;
c) artigianato;
d) ambiente, salvaguardia del territorio e beni
culturali;
e) commercio;
f) turismo;
g) servizi;
h) innovazione tecnologica ed energia;
i) attività integrate di due o più dei settori
precedenti;
l) altri settori che perseguano, comunque, le finalità
di cui ai comma 1, lettera b).
ARTICOLO 3
(Raccordo con altre norme regionali)
1. La presente norma si raccorda, in particolare, con
quanto già previsto in tema di cooperazione sociale
dalle leggi regionali 12 agosto 2002, n. 34 e 5 dicembre
2003, n. 23.
ARTICOLO 4
(Persone svantaggiate e deboli)
1. Ai fini della presente legge si considerano persone
svantaggiate i soggetti di cui all’articolo 4 della
legge n. 381/1991, e successive modificazioni. Le
persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta
per cento dei lavoratori delle cooperative sociali e,
compatibilmente con il loro stato soggettivo, possono
essere socie della cooperativa stessa; la condizione di
persona svantaggiata risulta da documentazione
proveniente dalla pubblica amministrazione competente
che ne determina la durata.
2. Ai fini della presente legge si considerano persone
deboli i soggetti di cui all’articolo 2, commi 18, 19 e
20 del Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008
«Regolamento della Commissione
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato CE agli aiuti di Stato a favore
dell’occupazione» nonché i soggetti che versano nelle
situazioni di fragilità sociale evidenziate
nell’articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328
«Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali» e conseguenti leggi di
recepimento regionale.
ARTICOLO 5
(Categorie di soci)
1. Oltre alle categorie di soci già previste dalla
normativa vigente ed, in particolare, dalla legge 8
novembre 1991, n. 381 e dall’articolo 2526 del Codice
Civile, lo statuto della cooperativa sociale può
prevedere la presenza di soci fruitori e soci volontari.
I soci fruitori sono coloro che usufruiscono
direttamente o indirettamente dei servizi offerti dalla
cooperativa.
2. I soci volontari, di cui all’articolo 2 della legge 8
novembre 1991, n. 381, prestano la loro attività
gratuitamente e il loro numero non può superare la metà
del numero complessivo dei soci.
Può essere corrisposto loro solo il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate, sulla base di
parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la
totalità dei soci.
3. Ai soci volontari non si applicano i contratti
collettivi e le norme di legge in materia di lavoro
subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in
materia di assicurazione contro infortuni e malattie
professionali, nonché per la responsabilità civile verso
terzi.
4. Nella gestione di servizi da effettuarsi in
applicazione di contratti stipulati con le
amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci
volontari sono utilizzate in misura complementare e non
sostitutiva rispetto i parametri d’impiego di operatori
professionali previsti dalle disposizioni vigenti.
5. Per ogni categoria di socio prevista dallo statuto
deve esserci un’apposita sezione del libro dei soci.
6. Per ogni categoria di socio prevista dallo statuto è
predisposta una apposita sezione nel libro dei soci.
TITOLO II
Albo regionale delle cooperative sociali
ARTICOLO 6
(Albo regionale)
1. Per i fini di cui all’articolo 1, comma 3, ed in
linea con quanto già previsto dalla legge regionale 12
agosto 2002, n. 34 è istituito l’albo regionale delle
cooperative sociali e dei loro consorzi che hanno sede
legale nel territorio della regione quale aggregazione
delle sezioni provinciali dello stesso.
2. L’iscrizione all’Albo è condizione necessaria per la
stipula di convenzioni fra le cooperative, i consorzi e
gli enti pubblici che operano in ambito regionale.
3. L’albo regionale di cui al comma 1 è suddiviso in tre
sezioni così distinte:
a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative
sociali di cui al comma 1 lettera a) dell’articolo 2;
b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative
di cui al comma 1 lettera b) dell’articolo 2;
c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi
costituiti come società cooperativa la cui base sociale
è formata in misura non inferiore a quanto prevista
dall’articolo 8 della legge 8 novembre
1991, n. 381. Singole cooperative sociali si possono
iscrivere sia alla sezione A che alla sezione B, fatte
salve le condizioni stabilite dalle leggi e dalle
direttive nazionali in materia.
4. Qualora le cooperative sociali svolgano attività
idonee a favorire l’inserimento e l’integrazione sociale
e lavorativa di persone disabili, l’iscrizione nell’albo
regionale soddisfa la condizione di cui al comma 5
dell’articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e
della legge 12 marzo 1999, n. 68.
5. Per le cooperative sociali e consorzi che svolgono
attività finalizzate alle funzioni socio-assistenziali
di cui all’articolo 114 del T.U. approvato con D.P.R.
9/10/1990 n. 309, l’iscrizione all’Albo regionale
soddisfa le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo
117 del medesimo T.U.6. L’iscrizione all’albo di cui al
D.M. 23/06/04, tenuto presso le Camere di Commercio, non
comporta l’automatica iscrizione all’albo regionale.
7. Il Dipartimento Regionale del Lavoro e delle
Politiche Sociali redige annualmente, entro il mese di
marzo, l’elenco delle cooperative sociali iscritte
all’albo nell’anno precedente. L’albo è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso alla
Commissione di cui all’articolo 29 della presente legge.
ARTICOLO 7
(Requisiti per l’iscrizione all’albo)
1. Per l’iscrizione all’albo regionale di cui
all’articolo 6, le cooperative sociali di cui al comma 1
lettera a) dell’articolo 2 devono possedere i seguenti
requisiti:
a) effettiva autonomia organizzativa ed imprenditoriale
risultante dalla consistenza patrimoniale della
cooperativa e dalle attrezzature a disposizione, in
relazione all’attività da svolgere;
b) avere sede legale nella Regione Calabria;
c) rispetto da parte della cooperativa della normativa
nazionale e regionale vigente in materia di
organizzazione e di funzionamento di servizi
socio-assistenziali ed educativi, con particolare
riferimento alle modalità di intervento, alla tipologia
dei servizi agli standard, ai parametri di personale da
utilizzare;
d) certificazione di iscrizione all’albo nazionale di
cui al D.M. 23/06/04, tenuto presso le Camere di
Commercio.
2. Le cooperative sociali di cui al comma 1 lettera b)
dell’articolo 2,devono possedere i seguenti requisiti:
a) presenza di lavoratori idonei, per numero e
professionalità, a garantire un corretto inserimento
delle persone svantaggiate;
b) inserimento di persone svantaggiate nel rapporto
previsto dall’articolo 4, comma 2, della legge 381/91.
3. L’iscrizione all’albo regionale delle cooperative
sociali, di cui ai precedenti commi, è comunque
condizionata alla regolare applicazione ai lavoratori e
ai soci lavoratori della normativa contrattuale vigente
in tema di lavoro, nonché al rispetto delle prescrizioni
dettate dalla normativa per le categorie di soci di cui
all’articolo 5.
ARTICOLO 8
(Procedure per l’iscrizione all’albo regionale)
1. La domanda di iscrizione all’albo delle cooperative
sociali deve essere presentata alle amministrazioni
provinciali presso cui ricade la sede legale delle
cooperative e/o dei consorzi in ottemperanza a quanto
previsto dai rispettivi regolamenti emanati in
attuazione della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.
2. Qualora, alla data di promulgazione della seguente
norma, le Amministrazioni provinciali non abbiano ancora
provveduto alla istituzione degli albi provinciali le
cooperative e/o i loro consorzi potranno fare istanza di
iscrizione diretta all’albo regionale.
3. La domanda di iscrizione di cui al comma 2, su carta
semplice e sottoscritta dal rappresentante legale della
cooperativa, è presentata al competente Dipartimento
regionale. La domanda deve indicare la sezione dell’albo
alla quale è richiesta l’iscrizione.
4. Alle domande di cui ai commi 1 e 2, salvo eventuali
integrazioni richieste dalle amministrazioni provinciali
nei casi di cui al comma 1, devono essere allegati:
a) copia dell’atto costitutivo e statuto;
b) elenco dei soci, dei soci volontari, dei soci
sovventori, degli amministratori, delle eventuali altre
categorie di soci;
c) copia dell’ultimo bilancio approvato;
d) dichiarazione del legale rappresentante della
cooperativa che attesti la regolare applicazione ai
lavoratori delle vigenti normative in tema di lavoro;
e) autocertificazione inerente gli ambiti specifici di
attività della cooperativa e relativi servizi.
5. Le cooperative sociali che presentano domanda di
iscrizione alla sezione A dell’albo regionale oltre
quanto previsto dal comma 4 devono allegare:
a) curriculum formativo e lavorativo dei soci
lavoratori, del personale utilizzato nei servizi
sociosanitari ed educativi, con indicazione dei titoli
di studio ed attestati professionali;
b) relazione concernente:
-modalità organizzativa delle attività svolte nell’anno
precedente con indicazione di ogni elemento utile a
valutare la sussistenza del requisito di cui
all’articolo 7, comma 1, lettera a);
-tipologia dell’attività svolta nell’ultimo anno nonché
di quella in programma con indicazione di ogni utile
elemento per valutare la sussistenza di cui all’articolo
7, comma 1, lettera c).
6. Per le cooperative ancora inattive, i documenti di
cui al comma 4, lettera e) e al comma 5, lettere a) e b)
sono sostituiti da un dettagliato progetto relativo
all’attività che la cooperativa intende svolgere con
specificazione del numero e delle qualifiche del
personale che intende utilizzare. Devono tuttavia essere
allegati alla domanda d’iscrizione i documenti
attestanti il possesso dei requisiti di cui all’articolo
7, comma 2 lettera b) da parte dei soci.
7. Le cooperative che presentano domanda di iscrizione
alla sezione B dell’albo regionale, oltre a quanto
previsto dal comma 4, devono allegare alla domanda:
a) autocertificazione del rappresentante legale
attestante:
1) che il numero delle persone svantaggiate inserite nel
lavoro costituisce almeno il 30 per cento dei lavoratori
della cooperativa;
2) il possesso, presso la sede della cooperativa, di
certificazione rilasciata da una pubblica
amministrazione, attestante per ogni soggetto inserito,
la situazione di svantaggio ed il periodo presunto di
durata di tale situazione;
b) relazione concernente:
1) la tipologia delle attività svolte e di quelle in
programma, modalità di impiego lavorativo delle persone
svantaggiate, in conformità di quanto previsto dai piani
di inserimento;
2) l’indicazione del possesso o meno della qualità di
socio delle persone svantaggiate, con riferimento a
quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, legge 381/91.
8. Ogni cooperativa sociale deve indicare, nell’ambito
del settore scelto, le priorità nei servizi che intende
realizzare e gestire con specifica relazione alla
qualificazione professionale del personale.
9. I consorzi di cooperative devono presentare domanda
nelle forme di cui al comma 3. Alla domanda devono
essere allegati i documenti di cui alle lettere a), b),
c), d) ed e), del comma 4, nonché l’autorizzazione del
legale rappresentante dalla quale risulti il requisito
previsto dall’articolo 8 di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381.
10. Avverso il provvedimento di diniego dell’iscrizione
è ammesso ricorso secondo quanto previsto dalle
disposizioni vigenti.
ARTICOLO 9
(Adempimenti successivi all’iscrizione)
1. Le cooperative sociali ed i consorzi iscritti
all’albo regionale sono tenuti a trasmettere ai
competenti Uffici della Regione e della Provincia, entro
30 giorni dall’approvazione, eventuali variazioni dello
statuto, il bilancio annuale e la relazione degli
amministratori che contenga una nota informativa
relativa all’attività svolta, alla composizione ed alla
variazione della base sociale ed al rapporto tra numero
di soci ed altri dipendenti e collaboratori. Nello
stesso termine le cooperative sono tenute altresì a
trasmettere copia del verbale dell’ispezione ordinaria.
2. Qualora le cooperative sociali ed i consorzi abbiano
ottenuto contributi regionali la relazione degli
amministratori di cui al comma 1 deve specificare la
modalità di utilizzo di tali incentivi.
3. Gli uffici preposti alla tenuta dell’albo possono
chiedere in qualunque momento informazioni e
precisazioni aggiuntive.
ARTICOLO 10
(Cancellazione)
1. Il competente Dipartimento regionale, dispone la
cancellazione
dall’Albo regionale di cui all’articolo 6:
a) quando, venuto meno anche uno dei requisiti necessari
all’iscrizione, la cooperativa sociale o consorzio,
diffidati a regolarizzare, non ottemperanoagli
adempimenti richiesti entro il termine perentorio di
sessanta giorni decorrenti dalla diffida;
b) quando la cooperativa sociale e/o il consorzio siano
stati sciolti, risultino inattivi da più di ventiquattro
mesi o cancellati dall’iscrizione all’albo di cui al
D.M. 23/06/2004, tenuto presso le Camere di Commercio,
o, comunque, non siano più in grado di continuare ad
esercitare la loro attività;
c) quando non sia stata effettuata entro l’anno, per
cause imputabili alla cooperativa sociale, l’ispezione
ordinaria di cui all’articolo 3, comma 3, della legge
381/91;
d) quando, nelle cooperative sociali di cui all’articolo
2 comma 1, lettera b), la percentuale di persone
svantaggiate scende al di sotto del limite previsto
dall’articolo 4 comma 2, della legge 381/91, per un
periodo superiore a dodici mesi;
e) quando il numero dei soci volontari supera il limite
del 50 per cento;
f) quando è stato accertato dagli organi competenti
l’utilizzo da parte della cooperativa di lavoro nero ed
irregolare.
2. Il provvedimento motivato è comunicato a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno alla cooperativa
sociale o consorzio ed è pubblicato per estratto nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso in
opposizione alla Giunta regionale entro trenta giorni
dalla data di ricevimento dello stesso.
4. La Giunta regionale decide, sentita la Commissione
regionale della cooperazione sociale di cui all’articolo
31, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.
5. La presentazione del ricorso sospende I’esecutività
del provvedimento di cancellazione fino alla pronuncia
definitiva.
6. La cancellazione dall’albo regionale comporta la
risoluzione delle convenzioni di cui all’articolo 15, la
perdita dei benefici contributivi nonché la restituzione
di quelli eventualmente erogati.
TITOLO III
(La cooperazione sociale nel sistema integrato dei
servizi alla persona)
ARTICOLO 11
(Partecipazione della cooperazione sociale nel sistema
integrato di servizi sociali)
1. La Regione promuove un sistema incentrato
sull’integrazione degli interventi e dei servizi
sociali, sanitari, assistenziali ed educativi e
incentiva la collaborazione e l’integrazione tra il
settore sociale e il settore sanitario, per favorire una
cultura fondata sulla cura della persona nella sua
globalità e su nuove metodologie d’intervento capaci di
riunire i diversi apporti di natura sociale, sanitaria
ed educativa.
2. In applicazione di quanto previsto al comma
precedente e in riferimento alla legge costituzionale 18
ottobre 2001 n. 3 che ha introdotto il principio di
sussidiarietà e alla legge 8 novembre 2000 n. 328,
nonché alla legge regionale 5 dicembre 2003 n. 23, la
Regione sostiene il sistema integrato di interventi e
servizi sociali riconoscendo alla cooperazione sociale
un ruolo attivo nella
progettazione e programmazione dei servizi sociali,
nell’attuazione degli interventi sociali e nella
verifica sistematica dei risultati delle prestazioni
realizzate.
3. Per il sostegno e il coinvolgimento della
cooperazione sociale la Regione e gli Enti locali
promuovono azioni volte a sostenerne le capacità
progettuali ed imprenditoriali e a favorirne la
partecipazione all’esercizio della funzione pubblica.
ARTICOLO 12
(Raccordo con le attività socio-sanitarie ed educative)
1. La Regione riconosce alla cooperazione sociale un
ruolo specifico in ragione della finalità pubblica,
della democraticità e dell’imprenditorialità che la
contraddistinguono.
2. Nell’ambito dei propri atti, piani e interventi di
programmazione delle attività sociali, assistenziali,
sanitarie ed educative, la Regione individua strumenti
atti a definire le modalità di partecipazione delle
cooperative sociali e dei loro consorzi al perseguimento
delle finalità di sviluppo della regione, promovendo il
raccordo e la collaborazione tra servizi pubblici e
cooperazione sociale.
ARTICOLO 13
(Raccordo con le attività di formazione)
1. Nell’ambito degli atti di programmazione
regolamentari ed attuativi in materia di formazione
professionale, i competenti organi regionali e locali
prevedono strumenti atti a favorire:
a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le
strutture formative e le cooperative sociali riguardo
alla formazione di base ed all’aggiornamento degli
operatori, anche attraverso l’individuazione, la
definizione ed il sostegno di nuovi profili
professionali nell’ambito delle attività di inserimento
lavorativo di soggetti svantaggiati;
b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di
specifiche iniziative formative a favore dei lavoratori
svantaggiati, soprattutto per quelle attività realizzate
mediante il ricorso a finanziamenti comunitari;
c) autonome iniziative delle cooperative sociali volte
alla qualificazione professionale del proprio personale
ed alla qualificazione manageriale degli amministratori
attraverso adeguati riconoscimenti e supporti, in
particolare alle attività formative svolte in forma
consorziata.
ARTICOLO 14
(Raccordo con le politiche attive del lavoro)
1. La Regione riconosce la cooperazione sociale quale
soggetto privilegiato per l’attuazione di politiche
attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova
occupazione e alla promozione di uno
sviluppo occupazionale in grado di coniugare efficienza
imprenditoriale, solidarietà e coesione sociale.
2. In particolare, saranno previste, all’interno dei
piani regionali e locali di politica del lavoro, forme
di interventi che vedendo le cooperative sociali quali
soggetti attuatori saranno volte a:
a) sviluppare nuova occupazione nel settore dei servizi
socio-sanitari ed educativi;
b) sviluppare nuova occupazione a favore delle fasce
deboli del mercato del lavoro;
c) favorire, da parte di amministrazioni pubbliche,
l’affidamento della fornitura di beni e servizi alle
cooperative sociali anche mediante la previsione di
specifiche riserve nei bandi ad evidenza
pubblica;
d) promuovere nell’ambito della regione lo sviluppo
imprenditoriale della cooperazione sociale.
3. Nell’ambito della normativa vigente, i competenti
organi regionali e locali prevedono interventi specifici
volti a riconoscere l’attività di formazione sul lavoro
svolto dalle cooperative di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera b).
TITOLO IV
Affidamento dei servizi
ARTICOLO 15
(Affidamenti e convenzioni)
1. Con successivo Regolamento da approvarsi entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge e previo parere della Commissione permanente
competente, sono definite le procedure per l’affidamento
dei servizi e gli schemi-tipo di convenzione di cui
all’articolo 9, comma 2 della legge 381/91 cui debbono
uniformarsi i contratti tra cooperative sociali o loro
consorzi, enti pubblici e società a partecipazione
pubblica regionali.
2. Gli schemi di convenzione con gli enti pubblici
formulati secondo i principi della presente legge
riguardano rispettivamente:
a) la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali
ed educativi;
b) la fornitura di beni e servizi di cui all’articolo 5
della legge 381/91.
3. La gestione dei servizi di cui al comma 2, lettera a)
consiste nella organizzazione complessiva e coordinata
dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che
concorrono alla prestazione di un servizio, con
esclusione delle mere forniture di manodopera.
ARTICOLO 16
(Concessione della titolarità del servizio)
1. La Regione, con riferimento all’articolo 118 della
Costituzione, all’articolo 14 della Legge regionale n.
23 del 5 dicembre 2003 (attuativo dell’articolo 5 della
legge 328/2000), all’articolo 11 della legge 241/1990 e
all’articolo 113 del T.U. 267/2000 e successive
modificazioni, adotta indirizzi per promuovere e
sostenere il conferimento della titolarità del servizio
alle cooperative sociali.
2. In attuazione del principio di sussidiarietà e
qualora sussistano ragioni tecniche, economiche e di
opportunità sociale, vengono quindi predisposti
schemi-tipo per l’affidamento gestionale dei
servizi e la fornitura di beni, di cui all’articolo 15,
comma 2, lettere a) e b), in concessione e attraverso lo
strumento degli accordi procedimentali.
3. La Regione individua modelli atti a valorizzare
compiutamente i rapporti nella sussidiarietà tra
cooperative sociali e pubblica amministrazione, anche
mediante l’inserimento di regolamenti normativi e
procedimentali nei piani di zona e negli altri atti
regionali di programmazione e regolamentazione delle
attività socio-sanitarie, assistenziali, educative,
formative e di sviluppo
dell’occupazione.
ARTICOLO 17
(Requisiti e Criteri di valutazione per la scelta del
contraente)
1. Se sono candidate più cooperative e/o consorzi per la
gestione dei servizi o per la fornitura di beni e
servizi di cui all’articolo 15, comma 2, lettere a) e
b), in relazione alle modalità di affidamento di cui
agli articoli 15 e 16, e con riferimento all’articolo 14
della legge regionale n. 23 del 5 dicembre 2003, nella
scelta dei contraenti per l’aggiudicazione, l’offerta
presentata deve
essere valutata prendendo a riferimento anche elementi
oggettivi diversi dal solo criterio del massimo ribasso
quale elemento prevalente di scelta del contraente.
2. Per i servizi socio-sanitari, assistenziali ed
educativi, requisiti per l’affidamento dei servizi sono:
a) il radicamento costante nel territorio e il legame
organico con la comunità locale di appartenenza
finalizzato alla costruzione di rapporti con i
cittadini, i gruppi sociali e le istituzioni;
b) la previsione puntuale nello statuto del servizio
oggetto dell’affidamento;
c) la solidità dell’impresa intesa non soltanto in
termini economicopatrimoniali, quanto nel senso
della più ampia diversificazione della propria clientela
o committenza;
d) il possesso degli standard funzionali previsti dalle
normative nazionali e regionali di settore;
e) l’applicazione, a favore dei dipendenti e dei
soci-lavoratori con rapporto di lavoro subordinato,
di trattamenti economici e normativi non inferiori a
quelli risultanti dai contratti collettivi nazionali e
territoriali con riferimento a quanto disposto
dall’articolo 7 del decreto legge 31
dicembre 2007, n. 248;
f) il maggiore numero di lavoratori dipendenti e soci
lavoratori dipendenti occupati nell’appalto;
g) la capacità progettuale, organizzativa ed innovativa
con particolare riferimento all’esperienza maturata nei
settori e nei servizi di riferimento;
h) la validità del progetto di intervento in relazione
agli obiettivi individuati dall’ente;i) la formazione,
la qualificazione e l’esperienza professionale degli
operatori coinvolti;
l) la valutazione comparata costi/qualità desunta su
omologhi servizi pubblici o privati;
m) la continuità del servizio nel rispetto dei diritti
degli utenti.
3. Per fornitura di beni e servizi diversi da quelli
socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi
dell’articolo 5 della legge 381/91, oltre agli elementi
di cui al comma precedente,
particolare elemento oggettivo da valutare è il progetto
di inserimento dei soggetti svantaggiati che deve
riportare:a) elementi in grado di testimoniare
l’organico radicamento territoriale del progetto;
b) il numero dei soggetti svantaggiati;
c) la tipologia dello svantaggio in relazione alla
prestazione lavorativa richiesta;
d) il ruolo e il profilo professionale di riferimento;
e) la presenza di piani individualizzati contenenti
obiettivi a medio e lungo termine;
f) il numero e la qualifica delle eventuali figure di
sostegno;
g) il rispetto delle normative vigenti in materia.
ARTICOLO 18
(Appalti riservati)
1. Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 52
del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 gli enti pubblici,
compresi quelli economici, e le società di capitali a
partecipazione pubblica possono riservare la
partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici o quote prestabilite degli stessi, a
cooperative sociali e/o loro consorzi che svolgono le
attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b),
quando la maggioranza dei lavoratori interessati è
composta di disabili i quali, in ragione della natura o
della gravità del loro handicap, non possono esercitare
un’attività professionale in condizione normale.
2. Per la stipula degli appalti riservati di cui al
comma 1 le cooperative sociali e/o i loro consorzi
debbono risultare iscritti all’apposito albo di cui
all’articolo 6.
ARTICOLO 19
(Durata e corrispettivi)
1. Al fine di garantire, attraverso la continuità del
servizio, un adeguato livello qualitativo delle attività
e un efficace processo di programmazione, i contratti
relativi alla fornitura di servizi caratterizzati da
prestazioni ricorrenti devono avere, di norma e se
consentito dai bilanci degli enti locali, durata almeno
triennale.
2. La Giunta regionale, su istruttoria del Dipartimento
del lavoro determina le tabelle dei corrispettivi
quantificati in base alle norme contrattuali,
previdenziali e contributive.
3. Nella determinazione dei corrispettivi, concernenti
la fornitura di beni e servizi, sarà verificata
l’adeguatezza rispetto al costo del lavoro come
determinato periodicamente dal Ministero
del lavoro, della salute e delle Politiche sociali e
così come previsto al comma 2), articolo 87 del D.lgs
163/2006, nonché, i costi relativi alla sicurezza.
4. I prezzi, previsti nelle convenzioni, dovranno essere
sottoposti a revisione periodica sulla base dei
parametri oggettivi calcolati dall’Istituto nazionale di
statistica.
ARTICOLO 20
(Verifica dei contratti)
1. Gli affidamenti dei servizi devono prevedere forme di
verifica della qualità delle prestazioni anche mediante
il coinvolgimento diretto degli utenti, promuovendo
indagini finalizzate a misurare il grado di
soddisfazione dei bisogni.
2. Verifiche sui servizi oggetto di affidamento potranno
essere disposti dal Dipartimento del lavoro e Politiche
sociali, attraverso le proprie strutture, anche con
riferimento al rispetto degli standard di cui alla legge
regionale 5 dicembre 2003, n. 23.
TITOLO V
Interventi a sostegno della cooperazione sociale
ARTICOLO 21
(Contributi a favore di cooperative sociali e loro
consorzi)
1. In applicazione delle finalità e dei principi della
presente legge, la Regione concede annualmente alle
cooperative sociali e ai loro consorzi, contributi per
la promozione del settore e il sostegno di singole
iniziative in conformità alla normativa comunitaria in
materia di aiuti di Stato.
2. In particolare, gli interventi di sostegno sono
finalizzati a favorire:
a) l’ammodernamento funzionale e produttivo mediante
ristrutturazione e/o ampliamento di immobili ed acquisto
di beni strumentali direttamente impiegati ed attinenti
all’attività svolta e coerente con gli scopi statutari;
b) le innovazioni tecnologiche nei cicli produttivi e
nei servizi, mediante acquisto di macchinari,
attrezzature, software e hardware, autoveicoli e mezzi
di trasporto aventi caratteristiche idonee al
miglioramento e al potenziamento dell’attività
espletata, coerente con gli scopi statutari;
c) i processi di riqualificazione tecnico-professionale
del personale direttamente impiegato nell’attività
propria della cooperativa, anche in relazione a nuove
disposizioni normative in materia di profili
professionali, mediante appositi progetti formativi, da
realizzare con enti ed organismi accreditati;
d) la promozione commerciale, il supporto
all’esportazione ed il marketing;
e) l’attivazione di processi per l’avvio o il
miglioramento del sistema di qualità nelle produzioni e
nei servizi e per l’adeguamento alle
prescrizioni normative vigenti in tema di sicurezza
ovvero in tutte le eventuali altre norme cogenti;
f) le iniziative atte a favorire l’affidamento alle
cooperative sociali di forniture di beni o servizi da
parte degli enti pubblici secondo le disposizioni degli
articoli 15 e 16;
g) le iniziative di sostegno alla fase di avvio delle
cooperative sociali e dei loro consorzi;
h) contributi per la concessione di mutui agevolati per
programmi di investimento e sviluppo.
3. La Regione può altresì concedere alle cooperative
sociali ed ai loro consorzi agevolazioni fiscali su base
regionale da determinarsi periodicamente mediante
apposita previsione nelle manovre finanziarie annuali e
pluriennali.
ARTICOLO 22
(Limiti dei contributi)
1. Vengono stabiliti i seguenti limiti di contribuzione
in riferimento agli interventi di cui all’articolo 21,
comma 2:
a) lettere a), b): vengono concessi contributi con
importi fino al 50 per cento della spesa ritenuta
ammissibile con un tetto massimo di euro 12.000,
elevabile ad euro 20.000 nel caso di progetti presentati
da consorzi di cooperative sociali;
b) lettere c), d), e): vengono concessi contributi con
importi fino all’80 per cento della spesa ritenuta
ammissibile con un tetto massimo di euro 5.000,
elevabile ad euro 10.000 nel caso di progetti presentati
da consorzi di cooperative sociali;
c) lettera f): viene rimborsata agli enti pubblici
territoriali una quota massima del 5 per cento dei
corrispettivi previsti per gli affidamenti di cui agli
articoli 15 e 16 con un tetto massimo di euro 3.000 per
ogni singola convenzione;
d) lettera g): vengono concessi contributi con importi
fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile
con un tetto massimo di euro 2.000 euro per le
cooperative ed euro 8.000 per i consorzi, entro il
termine massimo di un anno dall’avvenuta costituzione.
2. I contributi di cui all’articolo 21, comma 2 non sono
fra loro cumulabili.
3. I soggetti beneficiari dei contributi di cui
all’articolo 21, comma 2, lettere a), b), potranno
presentare nuove istanze di agevolazione non prima che
siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente
richiesta.
4. I soggetti beneficiari dei contributi di cui
all’articolo 21, comma 2, lettere c), d), e) potranno
presentare nuove istanze di agevolazione non prima che
siano trascorsi almeno due anni dalla precedente
richiesta.
5. I soggetti pubblici beneficiari dei contributi di cui
all’articolo 21, comma 2, lettera f), potranno
presentare annualmente le istanze di rimborso.
6. I soggetti beneficiari dei contributi di cui
all’articolo 21, comma 2, lettera g) non potranno in
nessun caso accedere successivamente alle medesime
agevolazioni.
ARTICOLO 23
(Fondo speciale per l’innovazione)
1. Viene istituito presso la Regione un Fondo speciale
al fine di sostenere progetti di carattere innovativo e
sperimentale di nuovi servizi o metodologie d’intervento
che propongono nuove risposte ai bisogni sociali
emergenti, soprattutto a favore delle categorie più
svantaggiate della popolazione.
2. La Regione, al fine di provvedere alla costituzione
della dotazione finanziaria del fondo di cui al comma
precedente, promuove la collaborazione con le Fondazioni
di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 con
sede legale ovvero operatività nella Regione Calabria.
3. I progetti di cui al comma 1, presentati in
partenariato con le organizzazioni cooperative di
riferimento, di cui al comma 1 dell’articolo 27, hanno
precedenza nell’accesso ai benefici.
4. Il fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato
anche con ulteriori risorse finanziarie finalizzate.
5. Con il Regolamento sono definiti le modalità di
finanziamento del fondo ed i termini per la
presentazione delle richieste di accesso alle
agevolazioni.
ARTICOLO 24
(Fondo di rotazione per la ricapitalizzazione)
1. La Regione interviene, congiuntamente ai Fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992 n. 59,
per favorire lo sviluppo delle cooperative sociali e dei
loro consorzi, sostenendone l’aumento di capitale
sociale ed i progetti di investimento.
2. In particolare, è costituito un fondo di rotazione
per il finanziamento di progetti di sviluppo e
ricapitalizzazione degli enti cooperativi per i quali
sia prevista la compartecipazione dei citati Fondi
mutualistici.
3. Il fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato
anche con ulteriori risorse finanziarie finalizzate.
4. Nel Regolamento sono definiti le modalità di
funzionamento del fondo ed i termini per la
presentazione delle richieste di accesso alle
agevolazioni.
ARTICOLO 25
(Interventi a favore delle cooperative di inserimento
lavorativo)
1. Al fine di favorire la continuità lavorativa delle
persone svantaggiate di cui all’articolo 4 comma 1, per
le quali sia venuta meno la situazione di svantaggio
riconosciuta, la Regione interviene a favore delle
cooperative di cui all’articolo 2 comma 1 lettera b),
con un contributo corrispondente al 50 per cento degli
oneri previdenziali versati per detti lavoratori, per un
periodo massimo di due anni, da erogarsi a favore di
quelle cooperative che assumano detti soggetti con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, prevedendo per
gli stessi dei
trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli
risultanti dai contratti collettivi nazionali e
territoriali con riferimento a quanto disposto
dall’articolo 7 del decreto legge 31 dicembre 2007, n.
248.
2. Al fine di favorire l’inserimento lavorativo delle
persone deboli di cui all’articolo 4 comma 2, la Regione
interviene a favore delle cooperative di cui
all’articolo 2 comma 1 lettera b), con un contributo
corrispondente al 50 per cento degli oneri previdenziali
versati per detti lavoratori, per un periodo massimo di
due anni, da erogarsi a favore di quelle cooperative che
assumano detti soggetti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato,
prevedendo per gli stessi dei trattamenti economici e
normativi non inferiori a quelli risultanti dai
contratti collettivi nazionali e territoriali con
riferimento a quanto disposto dall’articolo 7 del
decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248.
ARTICOLO 26
(Interventi a favore dei consorzi fidi)
1. Al fine di ampliare e migliorare il sistema delle
garanzie e per rendere più agevole l’accesso al credito
da parte delle imprese cooperative e dei loro consorzi,
la Regione sostiene l’attività dei consorzi fidi
attraverso l’incremento del patrimonio sociale, con
l’obiettivo di agevolare l’acquisizione di materie
prime, la costituzione di nuove cooperative, l’acquisto
di attrezzature, lo sviluppo di servizi
inter-cooperativi.
2. La Regione, altresì, può stipulare convenzioni con i
consorzi fidi, oltre che con istituti di credito
bancario, per l’erogazione di contributi finalizzati a
sostenere le cooperative sociali mediante interventi:
a) per l’abbattimento dei tassi di interesse ordinari
nel credito di esercizio;
b) per agevolare l’accesso al credito a breve e medio
termine;
c) per garanzie su depositi cauzionali e/o fideiussioni
bancarie o assicurative richieste da enti pubblici o
soggetti privati per la partecipazione a gare d’appalto
o comunque per l’affidamento di servizi.
3. La Regione svolge le attività di cui ai commi
precedenti tenuto conto anche di quanto previsto
dall’articolo 20 della Legge regionale 13 giugno 2008,
n. 15 che prevede misure per favorire lo sviluppo
dell’economia e l’accesso al credito attraverso un
programma di interventi in materia di credito alle
imprese.
ARTICOLO 27
(Interventi a favore delle organizzazioni di
rappresentanza della cooperazione sociale)
1. Al fine di sostenere e sviluppare l’attività delle
organizzazioni regionali di rappresentanza del movimento
cooperativo, giuridicamente riconosciute in ambito
nazionale ed operanti in Calabria nonché presenti nel
Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL),
sono annualmente concessi, in loro favore ovvero in
favore di centri di servizio regionali di emanazione
delle medesime organizzazioni, contributi per iniziative
progettuali concernenti:
a) promozione di nuovi enti cooperativi e/o loro
consorzi, nonché azioni di stimolo e diffusione di
conoscenze sull’associazionismo cooperativo nel settore
sociale;
b) assistenza alle cooperative e loro consorzi nella
realizzazione di progetti per il potenziamento, la
ristrutturazione, la riconversione aziendale,
l’ampliamento e l’ammodernamento di strutture e
impianti;
c) assistenza tecnica, amministrativa, fiscale e
finanziaria, diretta ad agevolare la gestione delle
imprese cooperative e loro consorzi;
d) attività di informazione ed aggiornamento del
personale direttivo delle cooperative e loro consorzi
per la diffusione delle conoscenze sulle nuove
disposizioni legislative e/o sui nuovi procedimenti
amministrativi e gestionali;
e) organizzazione di idonei tirocini formativi e/o di
seminari e processi di aggiornamento e riqualificazione
dei cooperatori e dei quadri delle cooperative e loro
consorzi in discipline economiche, giuridiche, tecniche
e professionali.
2. Per tali iniziative progettuali, la Regione concede
contributi nella misura massima dell’ottanta per cento
della spesa programmata ammissibile, comunque per un
importo non superiore a 60.000 euro
annui per ciascuna organizzazione, con l’obbligo di
documentare l’avvenuta realizzazione dell’intervento in
conformità a quanto approvato in sede di ammissione a
finanziamento.
ARTICOLO 28
(Disposizioni attuative degli interventi)
1. Possono usufruire dei contributi previsti dagli
articoli 21, 23, 24 e
25 le cooperative sociali e i loro consorzi che:
a) risultano regolarmente iscritte ai competenti albi
provinciali, ovvero laddove non già istituiti, che
abbiano presentato, entro la data di richiesta delle
agevolazioni, istanza diretta di iscrizione all’albo
regionale;
b) siano in linea, relativamente all’anno precedente
quello di richiesta dell’agevolazione, con quanto
previsto dalle norme in materia di riordino della
vigilanza sugli enti cooperativi di cui al Decreto
legislativo 2 agosto 2002, n. 220, comma 1, articolo 5 e
comma 1 articolo 6.
2. I requisiti di cui alla lettera b) del comma
precedente non sono richiesti alle cooperative o ai
consorzi che facciano istanza di accesso alle
agevolazioni di cui al comma 2, lettera g) dell’articolo
21.
3. La Regione consulta la Commissione regionale sulla
cooperazione sociale, di cui all’articolo 29, per la
definizione delle priorità tra gli interventi di
promozione di cui al presente titolo, nonché per la
ripartizione percentuale dei fondi a disposizione e la
determinazione dei criteri di assegnazione.
4. I contributi possono essere assegnati anche a
beneficiari che usufruiscono di altri contributi
nazionali, regionali e locali, purché riferiti a
tipologie di spesa diverse da quelle previste dalla
presente legge.
5. Il Dipartimento del lavoro e Politiche sociali,
attraverso le proprie strutture, può disporre ispezioni
amministrative e contabili presso i soggetti beneficiari
per la verifica della corretta destinazione dei fondi e
può revocare o chiedere la restituzione dei contributi
già erogati, nel caso in cui la loro utilizzazione
risulti non conforme alle norme della presente legge.
6. In considerazione della rilevanza sociale delle
attività promosse dalle cooperative secondo le finalità
di cui all’articolo 1, i benefici previsti dal presente
titolo non sono da computare ai fini della regola del
«de minimis».
7. La Regione con apposita deliberazione emana le
direttive di attuazione delle disposizioni di cui al
presente titolo, fissando le modalità e le procedure per
la concessione dei contributi.
TITOLO VI
Organi consultivi e di valutazione
ARTICOLO 29
(Commissione regionale per la cooperazione sociale)
1. È istituita la Commissione regionale per la
cooperazione sociale della quale fanno parte:
a) l’Assessore regionale al Lavoro, Politiche della
famiglia, Formazione professionale, Cooperazione e
Volontariato che la convoca e la presiede o un suo
delegato;
b) l’Assessore regionale alla Sanità ed alle Politiche
sanitarie o un suo delegato;
c) il Dirigente generale del dipartimento 10 - Lavoro,
Politiche della famiglia, Formazione professionale,
Cooperazione e Volontariato o un suo delegato;
d) il Dirigente generale del dipartimento 13 - Tutela
della salute e Politiche sanitarie o un suo delegato;
e) almeno quattro rappresentanti di comprovata
esperienza nel settore della cooperazione sociale
designati dalle associazioni regionali di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento
cooperativo di cui al comma 1 dell’articolo 27;
f) un rappresentante regionale dell’Unione delle
Province Italiane (UPI);
g) un rappresentante regionale dell’Associazione
Nazionale Comuni Italiani (ANCI).
2. Alle sedute possono partecipare, su invito del
Presidente, dirigenti regionali di ciascuna struttura
competente in ambito socio-sanitario, di lavoro e
formazione professionale o altro esperto nelle materie
poste all’esame della Commissione.
3. Alle sedute potranno, altresì, partecipare un
rappresentante per ogni Ente di cui al comma 2
dell’articolo 23 e di cui al comma 1 dell’articolo 24.
4. I componenti della Commissione di cui al comma 1,
possono farsi sostituire da altro rappresentante a tal
fine espressamente delegato di volta in volta.
ARTICOLO 30
(Funzionamento della Commissione)
1. All’inizio di ogni legislatura la Giunta regionale,
entro novanta giorni dalla sua elezione, provvede alla
costituzione della Commissione regionale sulla
cooperazione sociale.
2. Le sedute della Commissione sono valide con la
presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni si assumono a maggioranza dei presenti
e, in caso di parità dei voti, prevale il voto del
Presidente.
3. I componenti della Commissione, salvo interruzioni
anticipate, restano in carica per l’intera durata della
legislatura e possono essere riconfermati.
4. La segreteria della Commissione è assicurata da un
funzionario regionale.
5. La partecipazione alle sedute, tenuto conto di quanto
dispone l’articolo 9 della legge regionale 11 maggio
2007, n. 9, in materia di riduzione delle spese per
consulenze, comitati e commissioni e dell’articolo 17
della legge regionale 13 maggio 2008, n. 15 in materia
di contenimento della spesa per beni e servizi, è
gratuita ed è ammesso il solo rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate per la presenza.
ARTICOLO 31
(Compiti della Commissione)
1. La Commissione regionale per la cooperazione sociale
è l’organo consultivo della Giunta regionale e provvede,
tra l’altro, a esprimere parere:
a) sui provvedimenti regionali di programmazione nei
settori di intervento delle cooperative sociali;
b) sul corretto esercizio delle funzioni in tema di
cooperazione sociale delegate agli enti locali dalla
legge regionale 12 agosto 2002, n. 34;
c) sulle deliberazioni della Giunta ai sensi della
presente legge;
d) sulle linee di intervento e di riparto dei contributi
regionali di cui ai titoli precedenti;
e) sui ricorsi in opposizione alla Giunta regionale di
cui all’articolo 10;
f) su ogni altra questione in materia di cooperazione
sociale, ove richiesto dagli organi regionali.
2. La commissione esprime il proprio parere tenendo
conto anche di quanto emerso nel rapporto annuale
predisposto dal Comitato Tecnico di Gestione e
Valutazione di cui al comma 1, lettera b) dell’articolo
34.
3. La Commissione esprime il proprio parere entro trenta
giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale
termine la Giunta regionale prescinde dal parere.
ARTICOLO 32
(Comitato Tecnico di Gestione e Valutazione)
1. È istituito il Comitato Tecnico di Gestione e
Valutazione del quale fanno parte:
a) il Dirigente del Settore Politiche sociali, Politiche
della famiglia, Servizio civile, Volontariato, Terzo
Settore che ne assume la presidenza;
b) un Funzionario del dipartimento 10 - Lavoro,
Politiche della famiglia, Formazione professionale,
Cooperazione e Volontariato con l’incarico di
segretario;
c) almeno quattro rappresentanti di comprovata
esperienza nel settore della cooperazione sociale
designati dalle associazioni regionali di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento
cooperativo, di cui al comma 1 dell’articolo 27;
d) due esperti nelle materie economiche designati dalla
Giunta regionale.
2. Alle sedute possono partecipare, su invito del
Presidente, dirigenti regionali di ciascuna struttura
competente in ambito socio-sanitario, di lavoro e
formazione professionale o altro esperto nelle materie
poste all’esame del Comitato.
3. Alle sedute potranno, altresì, partecipare un
rappresentante per ogni Ente di cui al comma 2
dell’articolo 23 e di cui al comma 1 dell’articolo 24.
ARTICOLO 33
(Funzionamento del Comitato)
1. All’inizio di ogni legislatura la Giunta regionale,
entro 120 giorni dalla sua elezione, provvede, sentita
la Commissione regionale di cui all’articolo 29, alla
nomina dei componenti il Comitato Tecnico di Gestione e
Valutazione.
2. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di
almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni
si assumono a maggioranza dei presenti.
3. I componenti del Comitato, salvo interruzioni
anticipate, restano in carica per l’intera durata della
legislatura e possono essere riconfermati.
4. Ai membri del Comitato è riconosciuto un gettone di
presenza ed un rimborso spese secondo quanto previsto
dagli articoli 1 e 3 della legge regionale 4 agosto
1988, n. 19 e successive modificazioni per i componenti
dei Comitati regionali di controllo.
ARTICOLO 34
(Compiti del Comitato)
1. Il Comitato Tecnico di Gestione e Valutazione è
l’organo che fornisce supporto tecnico alla Giunta
regionale in materia di cooperazione; in particolare
rientrano tra i suoi compiti:
a) l’istruttoria sulle richieste di intervento a
sostegno della cooperazione sociale previste dal Titolo
V articoli 21, 23, 24, 25 e 27;
b) la predisposizione annuale di un report sullo stato
di attuazione della legge da indirizzare,
congiuntamente, alla Giunta regionale ed alla
Commissione regionale per la cooperazione sociale di cui
all’articolo 29;
c) l’elaborazione di eventuali proposte di riallocazione
delle risorse sui diversi interventi a sostegno della
cooperazione sociale sulla base dei report annuali da
indirizzare, congiuntamente, alla Giunta regionale ed
alla Commissione regionale per la cooperazione sociale
di cui all’articolo
29.
2. Per l’espletamento dei compiti di cui alle lettere a)
e b) del precedente comma, il Comitato potrà richiedere
alla Giunta regionale la disponibilità di mezzi e
personale in organico all’Ente Regione.
TITOLO VII
Disposizioni finali
ARTICOLO 35
(Norma finanziaria)
1. La copertura finanziaria degli oneri derivanti
dall’autorizzazione della presente legge, quantificati
per l’esercizio finanziario 2009 in euro 1.000.000,00 è
garantita dalle risorse finanziarie allocate all’U.P.B.
4.3.02.04. (capitolo 2233108) ed all’U.P.B. 6.2.01.02
(capitolo 4331103) dello stato di previsione della spesa
del bilancio 2009, rispettivamente per l’importo di euro
250.000,00 ed euro 750.000,00.
2. Per gli anni successivi, alla copertura finanziaria
degli oneri previsti dalla presente legge, si provvede
con la legge di approvazione del bilancio della Regione
e con la collegata legge finanziaria che l’accompagna.
3. Per l’attuazione degli interventi previsti possono
essere utilizzate, per quanto compatibili con la
normativa ed i regolamenti in vigore, ulteriori risorse
di provenienza statale e comunitaria.4. La Giunta
regionale, sentita la Commissione di cui all’articolo
29, determina annualmente il piano di riparto nei limiti
dello stanziamento in bilancio.
ARTICOLO 36
(Abrogazione)
1. La Legge regionale 30 marzo 2000, n. 5 è abrogata e
le relative risorse finanziarie residue transitano
nell’apposito capitolo istituito con la presente legge.
ARTICOLO 37
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Calabria.Catanzaro 17 agosto 2009 - Loiero
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