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Legge regionale 15 gennaio 2009, n. 3
Disposizioni regionali sui bandi relativi a finanziamenti in materia di programmazione unitaria.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
1. La presente legge si applica ai bandi pubblicati dall’Ente Regione o da suoi delegati che attivano risorse finanziarie derivanti dalla programmazione unitaria dei finanziamenti aggiuntivi nazionali, fondi FAS, e comunitari, fondi strutturali.
2. Per i bandi di cui al comma 1 la decorrenza dei termini di presentazione delle domande per l’accesso ai finanziamenti concessi nell’ambito della programmazione unitaria è comunque sospesa di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
3. Al termine del periodo di sospensione di cui al comma 2 sono rinnovate le procedure di pubblicità previste dalle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

ARTICOLO 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 15 gennaio 2009 - Loiero

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