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Il Consiglio regionale ha
approvato
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge
ARTICOLO 1
1. La presente legge si applica ai bandi pubblicati
dall’Ente Regione o da suoi delegati che attivano
risorse finanziarie derivanti dalla programmazione
unitaria dei finanziamenti aggiuntivi nazionali, fondi
FAS, e comunitari, fondi strutturali.
2. Per i bandi di cui al comma 1 la decorrenza dei
termini di presentazione delle domande per l’accesso ai
finanziamenti concessi nell’ambito della programmazione
unitaria è comunque sospesa di diritto dal 1° al 31
agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine
del periodo di sospensione.
3. Al termine del periodo di sospensione di cui al comma
2 sono rinnovate le procedure di pubblicità previste
dalle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
ARTICOLO 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di
osservarla e farla osservare come legge della Regione
Calabria.
Catanzaro 15 gennaio 2009 - Loiero
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