|
Il Consiglio regionale ha
approvato
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente
legge
ARTICOLO 1
(Fondi Speciali)
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui
agli articoli 17 e 21 della legge regionale 4 febbraio
2002, n. 8, per il finanziamento dei provvedimenti
legislativi che si prevede possano essere approvati nel
triennio 2009-2011, sono determinati rispettivamente in
euro 4.000.000,00 per il Fondo speciale destinato alle
spese correnti (UPB 8.1.01.01), di cui euro 1.000.000,00
per l’esercizio finanziario 2009, ed in euro
3.500.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese
in conto capitale (UPB 8.1.01.02), di cui euro
1.500.000,00 per l’esercizio finanziario 2009, così come
indicato nelle tabelle A e B allegate alla presente
legge.
ARTICOLO 2
(Rifinanziamento leggi regionali)
1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c), della
legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, il
rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi
regionali di spesa, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio pluriennale 2009-2011, sono determinati in
euro 417.762.752,66 per l’esercizio finanziario 2009,
euro 367.541.680,66 per l’esercizio finanziario 2010 ed
euro 362.271.680,66 per l’esercizio finanziario 2011,
così come indicato nella tabella C allegata alla
presente legge.
ARTICOLO 3
(Norma finanziaria)
1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente
legge, di cui agli articoli 1 e 2, ammontanti a
complessivi euro 1.155.076.113,98 nel triennio
2009-2011, di cui euro 420.262.752,66 per l’esercizio
finanziario 2009 - si fa fronte, ai sensi dell’articolo
4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, con le
risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio
pluriennale 2009-2011, nel rispetto delle determinazioni
indicative definite nella parte spesa del medesimo
bilancio pluriennale, in termini finanziari, e nei
documenti programmatici e nelle leggi regionali di
spesa, in termini economico-giuridici.
2. Le tabelle A, B e C, allegate alla presente legge,
danno la dimostrazione analitica della nuova spesa
autorizzata con riferimento alle leggi organiche, alle
UPB e ai capitoli della spesa.
ARTICOLO 4
(Pubblicazione)
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di
osservarla e farla osservare come legge della Regione
Calabria.
Catanzaro 12 giugno 2009 - Loiero
ALLEGATO 1
ALLEGATI Tabelle A e B (Fondi Speciali) (art. 1),
tabella C (Rifinanziamentoleggi regionali) (art. 2)
(Le tabelle in oggetto non sono acquisite nel sito)
|