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Il Consiglio regionale ha
approvato
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
promulga la
seguente legge
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
(Oggetto)
1. I materiali di miniera e di cava, definiti e
classificati come tali nel successivo articolo 2,
presenti nel territorio in superficie o in sotterraneo,
in quanto risorse naturali non rinnovabili ed
economicamente utilizzabili, sono di pubblico interesse.
2. La ricerca e coltivazione dei materiali di miniera e
di cava è disciplinata dalla presente legge, in armonia
con le normative in vigore, regionali, statali e
comunitarie, in particolare con riguardo all’uso
sostenibile del territorio e alla tutela dell’ambiente.
ARTICOLO 2
(Classificazione)
1. Le sostanze minerarie sono classificate in due
categorie: miniere e cave.
2. Appartengono alla categoria delle miniere e
costituiscono patrimonio indisponibile della Regione
Calabria, le sostanze minerali di preminente interesse
locale, quali:
a) marmi, graniti, pietre ornamentali, quarzo e sabbie
silicee, farine fossili;
b) acque minerali e termali, fluidi endogeni a bassa
entalpia.
Tali sostanze minerali possono dar luogo ad attività di
ricerca e di coltivazione da parte di qualunque soggetto
pubblico o privato che sia in possesso dei requisiti
prescritti dalla presente legge e nel rispetto delle
modalità di attuazione da essa previste.
3. Appartengono alla categoria delle cave le sostanze
minerali quali:
a) materiali per costruzioni edilizie, stradali ed
idrauliche, terre coloranti, torba;
b) sabbie, pietrisco e ghiaia anche se presenti nei
corsi fluviali e nelle relative aree di espansione dei
fiumi;
c) gli altri materiali e sostanze industrialmente
utilizzabili non comprese nella categoria delle miniere
e quelli provenienti da riutilizzazioni dei materiali
lapidei di demolizione o di risulta di lavori edili e
stradali, in conformità con quanto previsto dalle norme
in materia di tutela ambientale.
4. I materiali di cava reperibili in terraferma sono
beni che
appartengono al proprietario del suolo, il quale ne può
disporre secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla
presente legge. Gli inerti estratti dai corsi d’acqua e
dai fondali marini appartengono rispettivamente al
demanio fluviale e al demanio marittimo, che ne
dispongono secondo le norme vigenti in materia.
5. La ricerca e la coltivazione delle sostanze minerali
di interesse nazionale sono disciplinate dalle norme del
R.D. 29 aprile 1927, n. 1443 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché per gli idrocarburi liquidi o
gassosi per la cui ricerca, coltivazione, stoccaggio e
trasporto di sostanze minerarie quali:
a) minerali impiegati direttamente, ovvero utilizzabili
per l’estrazione di metalli, metalloidi e loro composti;
b) idrocarburi, combustibili solidi, liquidi e gassosi,
rocce asfaltiche e bituminose;
c) fosfati, sali alcalini e magnesiaci;
d) fluidi endogeni ad alta entalpia;
e) pietre preziose, granati, corindone, bauxite;
f) sostanze radioattive;
g) allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite,
terre da sbianca, argille per porcellane e terraglia
forte, terre con grado di refrattarietà superiore a
1630° C;
h) leucite, feldspati, magnesite, fluorite, minerali di
bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento.
6. La Giunta regionale promuove intese con il Ministero
dello Sviluppo Economico per regolare la revisione della
classificazione dei minerali di miniera e di cava
coerentemente con il vigente assetto costituzionale e
per definire procedure di esercizio delle attività di
ricerca e di sfruttamento delle risorse minerarie e
geotermiche di interesse nazionale, con particolare
riguardo a quelle di carattere strategico per il Paese,
in armonia con gli indirizzi adottati per l’intero
territorio nazionale.
ARTICOLO 3
(Campo di applicazione)
1. La presente legge si applica alle:
a) attività di ricerca delle sostanze minerali di
miniera e di cava, intesa quale insieme di indagini,
studi, prospezioni e lavori necessari per
l’individuazione del giacimento e delle sue
caratteristiche fisiche, eologiche e merceologiche;
b) attività di coltivazione delle sostanze minerali, da
utilizzare tal quali o a seguito di processi di
arricchimento e trasformazione in prodotti finiti;
c) attività di estrazione di inerti negli alvei
fluviali, nei terrazzi alluvionali e nelle aree di
espansione e di pertinenza dei corsi d’acqua.
ARTICOLO 4
(Finalità)
1. Con la presente legge si intendono perseguire le
seguenti finalità:
a) razionalizzare lo sfruttamento dei giacimenti secondo
un piano organico di attività produttiva che consenta il
corretto utilizzo e della risorsa mineraria regionale
nel
rispetto del preminente interesse pubblico, al quale
l’attività mineraria va subordinata nella scelta delle
tecniche di coltivazione e nelle dimensioni quantitative
della produzione;
b) garantire che l’estrazione e l’impiego delle risorse
minerarie regionali avvengano nel quadro della
compatibilità con la salvaguardia dell’ambiente, del
paesaggio e la tutela degli altri beni e risorse
presenti nel territorio;
c) promuovere e disciplinare il progetto di recupero
paesaggistico e ambientale delle aree di escavazione
dismesse nonché di quelle di nuova apertura, con
riguardo alla salvaguardia dell’identità dei luoghi e
della loro fruizione da parte della collettività; con il
proposito altresì di favorire possibili forme di
sinergia tra le altre varie attività presenti nel
territorio e quella mineraria;
d) garantire la sicurezza e l’integrità fisica dei
lavoratori, nonché la salubrità e l’igiene dell’ambiente
in tutte le fasi dello svolgimento dell’attività
mineraria.
TITOLO II
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITà
ESTRATTIVE
ARTICOLO 5
(Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive - ORAE)
1. Presso il Dipartimento delle Attività Produttive è
istituito l’Osservatorio Regionale delle Attività
Estrattive (ORAE), con funzioni consultive e di supporto
al Dipartimento in ordine a:
a) pianificazione delle attività estrattive;
b) elaborazione di norme e direttive;
c) emanazione di pareri e valutazioni tecniche su
quesiti posti dalla Pubblica Amministrazione da privati
o loro Associazioni, da Enti di ricerca e in tutti i
casi stabiliti dalla presente legge e dal Regolamento
attuativo;
d) monitoraggio e valutazione annuale delle attività
estrattive.
2. L’Osservatorio elabora un rapporto annuale statistico
– qualitativo sulle attività estrattive della Regione da
trasmettere alla Commissione consiliare competente.
3. L’Osservatorio gestisce il Sistema Informativo delle
Attività Estrattive (SITRAE) che raccoglie le
informazioni e i dati dei procedimenti relativi al
Dipartimento Attività Produttive e agli Enti decentrati,
Comuni e Province. Il SITRAE si integra nella rete
infrastrutturale dell’informazione geografica della
Regione.
4. L’Osservatorio esprime pareri obbligatori su:
a) Piani Regionali, Provinciali e Comunali delle
Attività estrattive;
b) rilascio delle autorizzazioni relative all’attività
di ricerca e coltivazione delle sostanze minerarie di
interesse regionale;
c) rilascio delle autorizzazioni per la coltivazione di
nuove cave o la ripresa di cave dismesse e
sull’approvazione dei piani di recupero ambientale da
attuare nel corso e al completamento dei lavori di
estrazione.
5. Per perseguire i compiti assegnati gli viene
costituito presso l’Osservatorio un Comitato composto da
cinque esperti - per comprovata esperienza
tecnico-scientifica - in materia di Ingegneria
mineraria, Geologia, Scienze Agronomiche e Forestali e
Progettazione Architettonica, Paesaggistica, Ambientale,
nominati per la durata di tre anni dal Presidente della
Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta
regionale. L’Osservatorio, di volta in volta e per
particolari situazioni, per questioni di competenza
provinciale e/o comunale, può essere integrato da
tecnici e rappresentanti designati dalle stesse
Pubbliche Amministrazioni interessate.
6. Per il funzionamento dell’Osservatorio viene
costituita altresì una segreteria tecnica composta da
tre funzionari regionali, provenienti preferibilmente
dal settore competente del Dipartimento delle Attività
Produttive, con esperienza nel campo informatico,
geologico e giuridico; la
segreteria viene nominata dal Dirigente Generale del
Dipartimento Attività Produttive ed ai componenti spetta
il trattamento delle strutture speciali regionali.
7. Le procedure di funzionamento dell’Osservatorio, in
particolare per le modalità ed i termini di emanazione
dei pareri e per la gestione generale dell’organismo,
sono disciplinate da Regolamento regionale di cui al
successivo articolo 7.
ARTICOLO 6
(Piano Regionale delle Attività Estrattive - PRAE)
1. Il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE)
costituisce l’atto di programmazione e di sistemica
organizzazione dell’attività estrattiva in tutte le sue
fasi di ricerca, esplorazione, coltivazione,
arricchimento e prima trasformazione delle sostanze
minerali di cui all’articolo 2, commi 2 e 3 della
presente legge.
2. Costituiscono elementi propedeutici ed essenziali per
la redazione del Piano:
a) la conoscenza morfologica geologica, idrologica,
geotecnica ed agro-forestale delle aree interessate da
possibili attività estrattive;
b) l’individuazione e la localizzazione delle risorse
minerarie note e di quelle probabilmente esistenti e
potenzialmente coltivabili nel rispetto dei vincoli e
delle limitazioni di uso del territorio;
c) la conoscenza o la stima probabile della produzione
nelle varie tipologie di sostanze minerali;
d) la stima del fabbisogno complessivo di ciascuna
categoria di minerali in relazione alla probabile
dinamica del mercato di validità del piano ed al
razionale sfruttamento della risorsa mineraria;
e) la definizione dei criteri di tutela del territorio e
dei relativi parametri di compatibilità tra
territorio-ambiente-paesaggio ed attività produttive;
f) i criteri di intervento tecnico-progettuali di
recupero funzionale, paesaggistico e ambientale del
territorio in corso ed a fine della lavorazione
mineraria, nonché delle aree ex minerarie già
abbandonate;
g) i criteri di integrazione e raccordo del Piano con le
varie normative vigenti sul territorio per la disciplina
di altri tipi di attività e di interrelazione con altri
Piani di Settore già in essere e con gli strumenti
urbanistici di vario grado vigenti;
h) i criteri di controllo e monitoraggio dell’attività
mineraria;
i) il censimento delle miniere di interesse regionale e
delle cave in esercizio, di quelle temporaneamente
sospese e di quelle già dismesse;
j) l’individuazione di determinati ambiti omogenei,
anche geologicamente, entro cui rapportare le diverse
azioni tecniche, programmatorie e pianificatorie a
livello regionale, nei quali sviluppare i processi di
filiera, al fine di individuare poli estrattivi
d’interesse produttivo.
3. Il PRAE assume efficacia giuridica di piano di
settore e valore sovraordinatorio sulla pianificazione
urbanistica locale. I relativi aggiornamenti sono
approvati, previo parere dell’ORAE, secondo le procedure
previste dalle norme vigenti.
4. Il PRAE ha durata di cinque anni.
ARTICOLO 7
(Regolamento di attuazione)
1. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, viene adottato dalla Giunta regionale il
Regolamento di attuazione che prescrive le procedure, le
modalità e la documentazione:
a) per il rilascio del permesso di ricerca o della
concessione mineraria di coltivazione di sostanze
minerali di interesse regionale di cui all’articolo 2,
comma 2, nonché per le procedure relative alla
riclassificazione dei minerali di cui all’articolo
medesimo, o per il rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività di cava relativa ai
materiali di cui al comma 3 del predetto articolo 2
della presente legge. Il piano di sicurezza e di
prevenzione degli infortuni, al quale deve uniformarsi
l’esercizio dell’attività di miniera o di cava in tutte
le fasi del suo svolgimento al fine di garantire
l’integrità fisica dei lavoratori, la salubrità e
l’igiene dei luoghi dove essi prestano la loro opera
nonché la stabilità delle aree nelle quali si insedia
l’attività mineraria, costituisce parte essenziale della
specifica documentazione;
b) per il rilascio dell’autorizzazione per l’estrazione
nei corsi d’acqua;
c) per la disciplina dei canoni annui da corrispondere
per tutte le attività estrattive;
d) per la concessione di agevolazioni per il recupero
ambientale e paesaggistico delle aree estrattive
dismesse e per il sostegno dell’attività di ricerca da
parte di soggetti pubblici e privati.
2. Il Regolamento di attuazione disciplina inoltre:
a) il funzionamento dell’Osservatorio Regionale per le
Attività Estrattive (ORAE);
b) l’attribuzione delle competenze agli Uffici e al
Personale investiti del compito di vigilare sul regolare
adempimento ai regolamenti comunali e/o provinciali;
c) l’attribuzione dei compiti di controllo e d’ispezione
da svolgere nelle varie lavorazioni estrattive di
miniera o di cava come sopra definite;
d) l’attribuzione al direttore della miniera o della
cava e, in subordine, al personale di sorveglianza del
compito di osservare e fare osservare le norme del piano
di sicurezza e quelle disposte per fronteggiare la
sopravvenienza di situazioni di pericolo non previste.
TITOLO III
ESERCIZIO DELLE ATTIVITà MINERARIE
ARTICOLO 8
(Permesso di ricerca)
1. Il permesso di ricerca consente di eseguire rilievi,
indagini, prospezioni, sondaggi, prelievi di campioni e
ogni altra attività volta a individuare la presenza e la
coltivabilità economica di minerali appartenenti alla
categoria dei materiali classificati al comma 2
dell’articolo 2 della presente legge. Il relativo titolo
è accordato - con provvedimento - dal Dirigente Generale
del Dipartimento Regionale Attività Produttive a chi ne
faccia domanda e possieda, a giudizio del Dipartimento
Attività Produttive, la capacità tecnica ed economica
necessaria alla realizzazione del piano di ricerca e
all’esecuzione, ove necessario, degli interventi di
ripristino ambientale.
2. Il permesso di ricerca ha la durata di due anni e può
essere prorogato per un ulteriore biennio una sola
volta. Eventuali sospensioni dei lavori di ricerca
accordate dal Dipartimento Attività Produttive su
richiesta del permissionario, se dovute a cause di forza
maggiore, prolungano di pari tempo il previsto termine
di scadenza del permesso.
3. Il permesso di ricerca può avere un’estensione
massima di dieci Km2.
Nell’area compresa in un permesso di ricerca può essere
accordato un altro permesso di ricerca per sostanze
diverse a condizione che i lavori del nuovo permesso
siano sotto ogni aspetto compatibili con quelli relativi
al permesso preesistente.
4. È vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo,
del materiale estratto nel corso dell’attività di
ricerca, tranne i casi espressamente autorizzati dalla
competente autorità mineraria per prove di produzione
sui minerali estratti.
5. Il titolare del permesso di ricerca è tenuto a pagare
alla Regione Calabria un canone annuo proporzionale alla
superficie del permesso accordatogli, in base a quanto
specificamente previsto dal Regolamento attuativo di cui
al precedente articolo 7. Il Dipartimento Attività
Produttive può esonerare il titolare dal pagamento del
canone qualora il titolo minerario sia riferito a
determinate sostanze minerali definite di interesse
prioritario con relativa delibera della Giunta
regionale.
ARTICOLO 9
(Concessione mineraria)
1. Le miniere di cui al comma 2 dell’articolo 2 della
presente legge possono essere coltivate solo dal
soggetto pubblico o privato che ne abbia ottenuto la
concessione da parte della Regione Calabria con le
modalità e nei termini prescritti dal Regolamento di
attuazione della presente legge, di cui all’articolo 7.
2. Possono formare oggetto di concessione le risorse
minerarie delle quali il Dipartimento Attività
Produttive abbia riconosciuto l’esistenza e la
coltivabilità. Il concessionario può disporre delle
sostanze minerali associate a quelle che formano oggetto
della concessione, attraverso una estensione della
stessa rilasciata dal Dipartimento Attività Produttive.
3. Nella stessa area possono essere accordate più
concessioni, ma per sostanze minerali diverse e distinte
tra loro e a condizione che le concessioni successive
non pregiudichino la regolare esecuzione dei lavori di
quelle preesistenti.
4. Le miniere date in concessione devono essere tenute
in attività con mezzi tecnici ed economici adeguati
all’importanza del giacimento, come disposto dal decreto
di concessione e in conformità alle prescrizioni dettate
dal PRAE di cui all’articolo 6.
5. Il Dipartimento Attività Produttive, su richiesta del
titolare della concessione, acquisito il parere dell’ORAE
di cui all’articolo 5, può disporre la sospensione dei
lavori o la graduale esecuzione di essi per un periodo
non superiore complessivamente a tre anni, entro il
quale devono essere definite le procedure relative alla
ripresa delle attività o l’eventuale decadenza del
titolo.
6. La concessione mineraria che può avere superficie non
superiore a due Km2, viene accordata con decreto del
Dipartimento Attività Produttive, sentito il parere
dell’ORAE.
7. La concessione è. temporanea e non può avere durata
superiore a venti anni. Su richiesta del titolare del
Dipartimento Attività Produttive può disporre la proroga
e/o il trasferimento della concessione rinunciata dal
titolare, ad altro soggetto. Su iniziativa del
Dipartimento Attività Produttive la concessione può
essere sottoposta a decadenza, per accertate
inadempienze del titolare nell’esercizio dell’attività
mineraria.
8. Il concessionario è tenuto a pagare alla Regione
Calabria un canone annuo proporzionale alla superficie
della concessione e/o alla quantità del minerale
estratto, in base a quanto specificamente previsto dal
Regolamento attuativo di cui al precedente articolo 7 e
per le finalità ivi previste.
ARTICOLO 10
(Pubblica utilità)
1. Le opere, gli impianti e i servizi che sono destinati
all’esercizio dell’attività mineraria di ricerca e
coltivazione, nonché alla salvaguardia della sicurezza
dei luoghi di lavoro e della salubrità dell’ambiente, e
sono insediati entro il perimetro topografico della
concessione, sono considerati pertinenze della miniera e
perciò di pubblica utilità a tutti gli effetti delle
norme vigenti in materia.
2. Quando le predette opere o parte di esse si trovano
al di fuori del perimetro topografico della concessione,
il Dipartimento Attività Produttive, su richiesta del
concessionario, può dichiarare la pubblica utilità dei
fondi occupati dalle opere minerarie.
3. I proprietari dei terreni sui quali insistono
permessi di ricerca o concessioni minerarie accordati
secondo le norme della presente legge non si possono
opporre all’occupazione e all’uso dei suoli interessati
all’attività mineraria, fatto salvo il loro diritto ad
un equo risarcimento per i danni subiti e per
l’indisponibilità dei fondi occupati dalle strutture
minerarie e dagli annessi servizi.
ARTICOLO 11
(Autorizzazione per l’attività di ricerca dei materiali
di cava)
1. L’attività di ricerca dei materiali di cava di cui
all’articolo 2 comma 3, punti a) e c), è preventivamente
autorizzata, per un periodo non superiore a due anni,
dal Comune territorialmente competente, in conformità ai
contenuti del PRAE ed a seguito di parere favorevole
dell’ORAE.
2. L’attività di ricerca dei materiali di cava di cui
all’articolo 2 comma 4, punto b), relativamente al
demanio fluviale è preventivamente autorizzata, per un
periodo non superiore a due anni, dalla Provincia
territorialmente competente, in conformità ai contenuti
del PRAE e a seguito di parere favorevole dell’ORAE.
3. L’attività di ricerca dei materiali di cava di cui
all’articolo 2 comma 3, punto b), relativamente al
demanio marittimo, è preventivamente autorizzata, per un
periodo non superiore a due anni, dall’autorità
regionale competente, in conformità ai contenuti del
PRAE e a seguito di parere favorevole dell’ORAE.
4. È vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo,
del materiale estratto. L’inosservanza del divieto
comporta la revoca dell’autorizzazione.
5. Il Comune e la Provincia trasmettono copia
dell’autorizzazione e del relativo programma di ricerca
al Dipartimento Attività Produttive competente in
materia di attività estrattive.
ARTICOLO 12
(Autorizzazione per l’attività di coltivazione di cave e
per il relativo ampliamento. Proroga della durata
dell’autorizzazione)
1. L’attività di coltivazione di cava ed il relativo
ampliamento sono autorizzati, dalla Provincia e dal
Comune territorialmente competenti, rispettivamente per
le attività di cui all’articolo 2 comma 2, punto b) per
i corsi d’acqua, all’articolo 2 comma 3, punti a) e c),
sentito il parere dell’ORAE, nel rispetto delle
prescrizioni del PRAE e qualora il programma dei lavori
sia adeguato a garantire le necessarie condizioni di
sicurezza dei lavoratori e di salubrità nel posto di
lavoro.
2. L’autorizzazione per l’attività di coltivazione di
cava è rilasciata per un periodo non superiore a venti
anni. La durata dell’autorizzazione deve essere
proporzionata, tenuto conto del tipo di minerale, al
piano di coltivazione e di recupero ambientale e
paesaggistico.
3. Su richiesta motivata dell’interessato, la durata
dell’autorizzazione per l’attività di coltivazione può
essere prorogata per un periodo non superiore a cinque
anni, solo al fine di consentire il completamento del
piano di coltivazione e di recupero ambientale e
paesaggistico; l’autorizzazione per l’ampliamento
dell’attività di coltivazione di cava è rilasciata per
un periodo non superiore a cinque anni, salvo proroga
per un massimo di due anni, al fine di consentire il
completamento del piano di coltivazione e di recupero
ambientale e comunque nel rispetto delle condizioni
previste nell’autorizzazione e nella convenzione di cui
al successivo articolo 14.
4. Il Comune o la Provincia autorizza, altresì, le
varianti al piano iniziale di coltivazione e di recupero
ambientale e paesaggistico, previo parere dell’ORAE. Ove
il Comune o la Provincia non provveda in merito alla
domanda di autorizzazione per l’attività di coltivazione
di cava nei termini previsti dal Regolamento attuativo
di cui all’articolo 7 o non adotti gli altri atti
obbligatori nell’ambito delle funzioni delegate in
materia di attività estrattive, la Regione, previa
diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni,
esercita, nel rispetto del principio di leale
collaborazione, i poteri sostitutivi previsti
dall’articolo 4 della legge regionale 12 agosto 2002, n.
34.
5. Qualora l’autorizzazione venga rilasciata per
successivi lotti o fasi di coltivazione, il recupero
ambientale e paesaggistico, deve avvenire
contestualmente alla coltivazione, secondo le modalità
ed i tempi previsti dal piano di coltivazione e di
recupero ambientale.
ARTICOLO 13
(Contenuto dell’autorizzazione)
1. L’autorizzazione ha per oggetto il piano di ricerca,
di coltivazione e di recupero ambientale e
paesaggistico.
2. L’autorizzazione contiene le prescrizioni operative e
di sicurezza da osservarsi nell’attività estrattiva e
negli interventi di recupero ambientale, la durata in
relazione alla quantità e qualità dei materiali
estraibili, nonché l’obbligo del versamento del
contributo per il recupero ambientale e paesaggistico di
cui al successivo articolo 18.
3. L’autorizzazione alla ricerca o alla coltivazione di
cava può essere accordata ad un soggetto pubblico o
privato che, in possesso delle capacità tecniche ed
economiche, ne faccia richiesta nel caso in cui il
proprietario del terreno entro il quale ricade la cava
non abbia intrapreso e non intraprenda la suddetta
attività o non la eserciti con mezzi tecnici ed
economici adeguati al valore del giacimento.
ARTICOLO 14
(Convenzione)
1. I rapporti tra il Comune o la Provincia ed il
titolare dell’autorizzazione di cui agli articoli 11 e
12 sono regolati da apposita convenzione, che ha per
oggetto gli obblighi e gli oneri anche finanziari a
carico del titolare stesso e, in particolare:
a) la garanzia fideiussoria, relativa alle opere di
recupero ambientale e paesaggistico previste dal piano
di ricerca e dal piano di coltivazione e di recupero
ambientale;
b) il canone di cui all’articolo 18, esclusivamente per
l’attività di coltivazione di cava e per il relativo
ampliamento;
c) la realizzazione delle opere connesse all’attività
estrattiva;
d) la realizzazione delle opere necessarie per la
salvaguardia del territorio e dei terzi e di quelle per
il recupero ambientale e paesaggistico dell’area
interessata;
e) la realizzazione delle opere necessarie alla
manutenzione delle infrastrutture interessate
dall’attività estrattiva.
2. La garanzia fideiussoria è determinata sulla base del
prezzario regionale vigente per le opere ed i lavori
pubblici ed è aggiornata almeno ogni tre anni.
ARTICOLO 15
(Cessione dell’autorizzazione)
1. L’autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 non può
essere ceduta a terzi senza il preventivo assenso
dell’amministrazione che ha provveduto al relativo
rilascio. Il cessionario subentra negli obblighi assunti
e nelle garanzie prestate dal cedente.
2. Il cessionario presenta apposita richiesta di
subentro all’amministrazione di cui al comma 1, entro
trenta giorni dall’atto di trasferimento tra vivi o
entro centoventi giorni dall’apertura della successione,
a pena di decadenza dell’autorizzazione.
ARTICOLO 16
(Revoca dell’autorizzazione per pubblico interesse)
1. A norma dell’articolo 21 - quinquies della legge n.
241 del 07 agosto 1990 e ss.mm.ii., la Regione, la
Provincia e il Comune possono revocare, nell’ambito
delle rispettive competenze, l’autorizzazione di cui
agli articoli 11 e 12, per sopravvenuti motivi di
pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della
situazione di fatto o di nuova valutazione
dell’interesse pubblico originario, dandone immediata
comunicazione al titolare.
2. Nel caso di revoca ai sensi del comma 1, il titolare
dell’autorizzazione che ne faccia richiesta entro
novanta giorni dalla comunicazione, ha diritto ad un
equo indennizzo, proporzionato agli investimenti
realizzati e determinato dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 17
(Autorizzazione per l’estrazione di inerti nei corsi
d’acqua e nel demanio fluviale)
1. L’estrazione dei materiali di cui all’articolo 2,
comma 3, punto b) nei corsi d’acqua e nel demanio,
fluviale è autorizzata dalla Provincia, e dagli altri
enti competenti, previo parere dell’ORAE, in conformità
alla vigente legislazione in materia.
2. Le estrazioni in alveo fluviale, intese come
manutenzione e regimazione idraulica, di mantenimento e
ripristino del buon regime idraulico, sono autorizzate
in coerenza con il Piano Stralcio di Assetto
Idrogeologico della Calabria e con i Piani di Bacino ai
sensi della legge 183/1989 e successive modifiche ed
integrazioni.
3. In assenza dei Piani suddetti le estrazioni di inerti
fluviali sono autorizzate sulla base di valutazioni
preventive e studi di impatto in conformità all’articolo
5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37 redatte secondo le
linee guida approvate dall’Autorità di Bacino regionale.
Il materiale rimosso può essere destinato alla
commercializzazione solo in assenza di fenomeni di
erosione in alveo e nei tratti costieri limitrofi alla
foce.
4. Le autorizzazioni di estrazione degli inerti fluviali
finalizzate al ripristino dell’officiosità dei corsi
d’acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a
prevenire situazioni di pericolo, sono rilasciate, a
cura dell’ufficio competente, anche in assenza e/o in
deroga dei sopra citati Piani o valutazioni preventive e
studi di impatto.
ARTICOLO 18
(Canone per l’esercizio dell’attività di cava)
1. Il titolare dell’autorizzazione, se finalizzata alla
commercializzazione del materiale estratto di cui agli
articoli 11, 12 e 17, è tenuto a versare agli enti
concedenti un canone per l’esercizio dell’attività di
cava, rapportato alla tipologia e alla quantità dei
materiali estratti.
2. La Giunta regionale, verificata l’incidenza del
canone sul prezzo e sulle condizioni di mercato e della
concorrenza tra le imprese, stabilisce gli importi
unitari del canone nel limite massimo del 10 per cento
del valore medio di mercato della relativa tipologia di
materiali ed indica il termine perentorio entro il quale
il titolare dell’autorizzazione deve versare agli enti
concedenti l’importo annuale del contributo di cui al
successivo comma 4.
Gli importi unitari possono essere aggiornati.
3. Il titolare dell’autorizzazione, entro il 30 giugno
di ogni anno, trasmette all’ente concedente e al
Dipartimento Attività Produttive, competente in materia
di attività estrattive, una perizia giurata, che, sulla
base di un apposito rilievo, attesta lo stato di
avanzamento del piano di coltivazione di cava con
l’esatto quantitativo del materiale utile estratto in
relazione alle diverse tipologie.
4. L’ente concedente, tenendo conto degli importi
unitari stabiliti dalla Giunta regionale, della perizia
giurata e previo accertamento diretto, determina
l’importo annuale del canone per l’esercizio
dell’attività di cava dovuto dal titolare
dell’autorizzazione.
5. Le somme derivanti dalla riscossione del contributo
per il recupero ambientale sono:
a) per il 70 per cento, utilizzate dall’ente concedente,
per la realizzazione di opere ed interventi
infrastrutturali di tutela ambientale, previa idonea
pubblicazione, anche su quotidiani, di appositi
progetti, nonché per l’esercizio delle funzioni di
propria competenza derivanti dall’attuazione della
presente legge;
b) per il 30 per cento, versate alla Regione in conto
entrate del bilancio regionale per l’esercizio delle
funzioni di competenza, derivanti dall’attuazione della
presente legge, finalizzate, in particolare, alla
sicurezza dei lavoratori ed al recupero ambientale di
cui all’articolo 29.
TITOLO IV
VIGILANZA E SANZIONI
ARTICOLO 19
(Verifica dei lavori di coltivazione di cava e di
recupero ambientale)
1. I lavori di coltivazione di cava e di recupero
ambientale, così come autorizzati, sono sottoposti a
verifica periodica, con frequenza almeno semestrale da
stabilirsi nel Regolamento di attuazione, e finale, alla
scadenza dell’autorizzazione. A tal fine, il titolare
dell’autorizzazione comunica all’ente concedente ed al
Dipartimento Attività Produttive, competente in materia
di attività estrattive, lo stato di avanzamento o
l’avvenuta ultimazione dei lavori di coltivazione e
recupero ambientale.
2. La verifica finale viene effettuata da un funzionario
tecnico dell’ente concedente alla presenza del titolare
dell’autorizzazione, del direttore dei lavori,
coadiuvati da funzionari del Dipartimento Attività
Produttive, competenti in materia di attività estrattive
e di tutela dell’ambiente. Gli esiti della verifica
risultano da apposito verbale firmato, anche con
riserva, dal titolare.
3. Nel caso di verifica periodica l’ente concedente:
a) ove risulti la conformità delle opere realizzate
rispetto a quelle previste in convenzione, svincola la
quota parte della somma oggetto della garanzia
fideiussoria corrispondente alle opere eseguite;
b) ove risulti la mancata esecuzione o la difformità
rilevante delle opere realizzate rispetto a quelle
previste in convenzione, dispone la sospensione
dell’attività estrattiva ai sensi dell’articolo 13 ed
intima al titolare dell’autorizzazione di adempiere ai
relativi obblighi entro un congruo termine, decorso il
quale provvede d’ufficio facendo fronte alle spese con
la quota parte della somma oggetto della garanzia
fideiussoria corrispondente alle opere eseguite;
c) ove risulti che dalla mancata esecuzione delle opere
previste nella convenzione derivi un grave danno
ambientale, dispone la revoca dell’autorizzazione ai
sensi dell’articolo 13 ed incamera la residua somma
oggetto della garanzia fideiussoria, provvedendo
d’ufficio all’esecuzione delle opere stesse con rivalsa
per le eventuali maggiori spese sull’obbligato.
4. Nel caso di verifica finale l’ente concedente:a) ove
risulti la conformità delle opere realizzate rispetto a
quelle previste in convenzione, svincola la somma,
residua o totale, oggetto della
garanzia fideiussoria;
b) ove risulti la mancata esecuzione o la difformità
delle opere realizzate rispetto a quelle previste in
convenzione, intima al titolare dell’autorizzazione di
adempiere ai relativi obblighi entro un congruo termine,
decorso il quale provvede d’ufficio facendo fronte alle
spese con la somma, residua o totale, oggetto della
garanzia fideiussoria;
c) ove risulti che dalla mancata esecuzione delle opere
previste nella convenzione derivi un grave danno
ambientale, incamera la somma, residua o totale, oggetto
della garanzia fideiussoria, provvedendo d’ufficio
all’esecuzione delle opere stesse con rivalsa per le
eventuali maggiori spese sull’obbligato.
5. Le spese delle operazioni di verifica sono a carico
del titolare dell’autorizzazione e sono disciplinate nel
Regolamento di attuazione.
ARTICOLO 20
(Obblighi del titolare dell’autorizzazione ai fini della
vigilanza)
1. Il titolare dell’autorizzazione di cui agli articoli
11 e 12 ha l’obbligo di consentire al personale di
vigilanza dell’ente concedente e della Regione, nonché
degli altri enti aventi comunque titolo ad effettuare
attività di vigilanza e controllo nell’ambito delle
rispettive competenze, di accedere all’area interessata
dall’attività estrattiva e di svolgere tutti gli
adempimenti connessi alla vigilanza.
2. Il direttore dei lavori di cava e il personale di
sorveglianza, ciascuno nell’ambito delle competenze
attribuitegli, è tenuto ad osservare e fare osservare ai
lavoratori le norme di sicurezza previste dal relativo
Piano e quelle che dovessero rendersi opportune o
necessarie in caso di sopravvenienza di situazioni di
pericolo non previste.
ARTICOLO 21
(Sospensione dell’attività estrattiva e revoca
dell’autorizzazione)
1. L’ente concedente, nel caso di inosservanza delle
norme della presente legge, delle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione e degli obblighi oggetto della
convenzione, dispone la sospensione dell’attività
estrattiva, dandone immediata comunicazione al titolare
dell’autorizzazione, al Dipartimento Attività
Produttive, competente in materia di attività estrattive
ed all’autorità giudiziaria.
2. Il provvedimento di sospensione indica il termine
entro il quale il titolare dell’autorizzazione deve
conformarsi alle norme di legge o alle prescrizioni ed
adempiere agli obblighi ai fini della ripresa
dell’attività estrattiva.
3. L’ente concedente in caso di gravi o reiterate
inosservanze delle norme della presente legge, delle
prescrizioni contenute nell’autorizzazione e degli
obblighi oggetto della convenzione, nonché nel caso di
inutile decorso del termine di cui al comma 2 del
presente articolo, dispone la revoca dell’autorizzazione
stessa, dandone comunicazione, entro dieci giorni, al
titolare dell’autorizzazione e al Dipartimento Attività
Produttive, competente in materia di attività
estrattive.
ARTICOLO 22
(Cessazione dell’attività estrattiva)
1. In caso di attività di ricerca o coltivazione di
materiali di cava in assenza di autorizzazione, il
Comune dispone la cessazione dell’attività estrattiva,
ordinando al trasgressore il ripristino ambientale
dell’area interessata.
2. Se il trasgressore non adempie, provvede il Comune
con rivalsa delle spese a suo carico. Il proprietario
dell’area in cui è stata svolta l’attività estrattiva è
responsabile in solido con il trasgressore, ove non
provi che l’attività stessa sia avvenuta fuori dalla sua
volontà.
3. Il Comune segnala, comunque, all’autorità giudiziaria
l’avvenuta attività di ricerca o coltivazione di cava in
assenza di autorizzazione.
ARTICOLO 23
(Sanzioni pecuniarie)
1. Fermi restando i provvedimenti sanzionatori di cui ai
precedenti articoli, a coloro che svolgono attività di
ricerca o di coltivazione di materiali di miniera o
cava, ove ricorrano i casi di inadempienza o infrazione
alle disposizioni della presente legge, si applicano le
sanzioni pecuniarie con le modalità e nelle misure
previste dal Regolamento di attuazione della presente
legge.
2. Le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo si
applicano secondo le procedure previste dalla legge
regionale n. 689/81 che disciplina le sanzioni
amministrative di propria competenza.
ARTICOLO 24
(Ricorsi amministrativi)
1. Avverso i provvedimenti comunali di diniego o di
revoca dell’autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12
è ammesso ricorso alla Giunta regionale, entro trenta
giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti
stessi.
2. La Giunta regionale decide, sulla base di una
relazione redatta dal Dipartimento Attività Produttive,
competente in materia di attività estrattive, entro
sessanta giorni dal ricevimento del ricorso stesso,
dando, entro i successivi dieci giorni, comunicazione
della decisione al ricorrente ed al Comune interessato.
Se la Giunta regionale non si pronuncia entro sessanta
giorni, il ricorso si ritiene rigettato.
TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE
ARTICOLO 25
(Piani stralcio del PRAE)
1. Nelle more dell’approvazione del PRAE, possono essere
approvati dal Consiglio regionale, previo parere dell’ORAE,
con le procedure previste dalla legislazione regionale ,
in quanto compatibili, Piani stralcio per bacini e tema
estrattivo. Le Province ed i Comuni singoli o associati
possono, anche ad iniziativa di imprese, gruppi di
imprese od associazioni private, predisporre ed
inoltrare alla Giunta regionale schemi di Piano stralcio
del PRAE.
2. I Piani stralcio approvati dal Consiglio regionale
alla data di entrata in vigore della presente legge sono
integralmente recepiti nel PRAE;
gli schemi di Piani stralcio predisposti dalle Province
e dai Comuni singoli o associati alla data di entrata in
vigore della presente legge vengono valutati e recepiti,
se compatibili, nel PRAE in sede di approvazione dello
stesso.
ARTICOLO 26
(Apertura di nuove cave - ampliamenti)
1. Non possono essere rilasciate autorizzazioni per
l’apertura di nuove cave fino all’entrata in vigore del
PRAE, salvo quanto stabilito al presente articolo.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
Regolamento di attuazione di cui all’articolo 7,
l’apertura di nuove cave e torbiere, in assenza del
PRAE, può essere autorizzata dalla Giunta regionale solo
in caso di preminente e urgente interesse pubblico
comunale o sovracomunale, previo parere vincolante delle
Commissioni consiliari competenti in materia di attività
produttive e ambiente, sulla base delle risultanze di
specifica conferenza di servizi.
3. Ove sia ritenuto sussistente l’interesse
sovracomunale, l’attività estrattiva può essere
esercitata in aree compatibili in base agli strumenti
urbanistici generali vigenti o in zona agricola non
vincolata.
4. Le modalità ed i termini per la presentazione della
domanda e della relativa documentazione ai fini del
rilascio dell’autorizzazione di cui al presente articolo
sono appositamente disciplinati dal Regolamento di
attuazione.
5. L’autorizzazione di cui al presente articolo ha
durata non superiore a tre anni.
6. In caso di esaurimento di cave autorizzate nel
periodo compreso tra la data di entrata in vigore della
presente legge e quella di approvazione del PRAE
l’ampliamento dell’attività di coltivazione è
autorizzato secondo quanto previsto dall’articolo 12.
ARTICOLO 27
(Procedimenti istruttori avviati per l’apertura di nuove
cave e per il relativo ampliamento)
1. L’apertura di nuove cave e torbiere, per le quali,
alla data di entrata in vigore del Regolamento di
attuazione, è già stata presentata la relativa domanda e
non si è ancora concluso il procedimento istruttorio, è
autorizzata dalla Giunta regionale, nel rispetto delle
procedure di cui all’articolo 12.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 ha durata non
superiore a dieci anni.
3. L’ampliamento delle attività estrattive in corso, per
le quali, alla data di entrata in vigore del regolamento
regionale, è già stata presentata la relativa domanda e
non si è ancora concluso il procedimento istruttorio, è
autorizzata dai Comuni competenti per territorio, previo
parere dell’ORAE per un massimo di cinque anni.
ARTICOLO 28
(Attività estrattiva in corso regolarmente autorizzata)
1. L’attività estrattiva regolarmente autorizzata dalle
norme in vigore sino all’emanazione della presente
legge, prosegue fino alla data di scadenza fissata nella
relativa autorizzazione, in conformità alle disposizioni
della presente legge.
2. Ai fini del versamento del canone di cui all’articolo
18, il titolare dell’autorizzazione trasmette, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, al Comune competente ed alla Regione un
rilevamento topografico plano-altimetrico relativo
all’area interessata dall’attività estrattiva, corredato
di una perizia giurata, che attesti lo stato di
avanzamento dei lavori, il volume e la tipologia del
materiale estratto nell’ultimo anno. Vanno riassorbiti
nel canone di cui all’articolo 18 i contributi previsti
a carico di operatori nell’ambito di piani stralcio
vigenti o di convenzioni in atto alla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, il
Comune aggiorna le garanzie fideiussorie relative alle
opere di recupero ambientale per le cave e torbiere in
esercizio sulla base del prezzario regionale per le
opere ed i lavori pubblici vigente alla data di entrata
in vigore della presente legge.
Copia della garanzia fideiussoria aggiornata viene
trasmessa al Dipartimento Attività Produttive. Ove il
Comune non provveda all’aggiornamento della garanzia
fideiussoria entro il termine indicato, la Regione,
previa diffida a provvedere entro i successivi trenta
giorni, esercita, nel rispetto del principio di leale
collaborazione, il potere sostitutivo previsto
dall’articolo 4 della legge regionale 12 agosto 2002, n.
34.
ARTICOLO 29
(Recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi)
1. La Regione promuove il recupero ambientale e
paesaggistico dei siti estrattivi dismessi entro l’anno
anteriore all’entrata in vigore della presente legge, in
conformità ad un programma di recupero ambientale, dopo
il censimento dei siti estrattivi non recuperati,
effettuati sulla base di proposte progettuali presentate
dai Comuni ai fini del riuso produttivo, turistico e
culturale dei siti interessati. La definizione degli
interventi di recupero ambientale è effettuata sentita
la struttura regionale competente in materia di
territorio ed urbanistica, preposta alla tutela del
paesaggio.
2. Possono essere concessi i finanziamenti ai Comuni
nelle cui aree demaniali ricadono siti estrattivi di cui
al primo comma, per le quali si è accertata
l’impossibilità di individuare i responsabili del danno
ambientale, derivante dall’esercizio della pregressa
attività estrattiva. I finanziamenti sono concessi ed
erogati con le modalità disciplinate dal Regolamento di
attuazione, privilegiando i siti estrattivi dismessi
insistenti su aree protette o di particolare interesse
paesaggistico, nonché quelle limitrofe ai centri
abitati.
ARTICOLO 30
(Incentivi alla ricerca mineraria e tecnologica)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la Giunta regionale predispone le
azioni per la realizzazione di un Piano di ricerca di
base regionale finalizzato alla acquisizione delle
conoscenze geominerarie necessarie per la valorizzazione
del patrimonio regionale, da realizzare con soggetti
pubblici e privati di adeguata competenza e capacità, da
coordinare con le omologhe iniziative del Ministero
dello Sviluppo Economico.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la Giunta regionale, in conformità
alla normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato
e nel rispetto delle esclusioni dalla stessa previste,
predispone avvisi pubblici per la concessione di
incentivi ad imprese per la ricerca, la sperimentazione
e la produzione di materiali alternativi ovvero per il
recupero e la lavorazione dei materiali derivanti da
demolizioni, restauri, ristrutturazioni, sbancamenti e
drenaggi, al fine del loro riutilizzo in sostituzione o
in complementarietà ai materiali di cava.
ARTICOLO 31
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 5
della presente legge, quantificati per l’esercizio
finanziario 2009 in euro 40.000,00, si provvede per
l’anno in corso con la disponibilità esistente all’UPB
8.1.01.01 – capitolo 7001101 - inerente a «Fondo
occorrente per far fronte agli oneri derivanti da
provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo
l’approvazione del bilancio, recanti spese di parte
corrente» dello stato di previsione della spesa del
bilancio per l’anno 2009, che viene ridotta del medesimo
importo.
2. La disponibilità finanziaria di cui al comma
precedente è utilizzata nell’esercizio in corso ponendo
la competenza della spesa in apposita UPB della spesa
del bilancio 2009.
3. Per gli anni successivi, alla copertura finanziaria
degli oneri previsti dall’articolo 5 della presente
legge, quantificati a regime in euro 150.000,00, si
provvede con la legge di approvazione del bilancio della
Regione e con la collegata legge finanziaria che
l’accompagna.
4. La copertura finanziaria degli altri oneri derivanti
dall’attuazione della presente legge è assicurata dalle
entrate all’erario derivanti dai canoni e dalle sanzioni
di cui ai precedenti articoli 8, 9, 18 e 22. A tal fine
sono istituiti in specifiche UPB del bilancio regionale
un apposito capitolo di entrata cui affluiscono le
risorse finanziarie in argomento ed un corrispondente
capitolo di spesa cui sono riversate le predette
entrate, da finalizzare all’attuazione del piano annuale
per la valorizzazione delle risorse minerarie regionali,
al recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi,
alle agevolazioni per la ricerca mineraria e tecnologica
ed all’aggiornamento professionale della struttura
ispettiva regionale di polizia mineraria.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le
conseguenti variazioni al documento tecnico di cui
all’articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002,
n. 8.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di
osservarla e farla osservare come legge della Regione
Calabria.
Catanzaro 5 novembre 2009 - Loiero
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