|
Il
Consiglio regionale ha approvato
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge
ARTICOLO 1
Disposizioni
sanzionatorie per l’applicazione del Reg. CE n.479/2008
e del Reg. CE n. 555/2008, relativi all’organizzazione
comune del mercato vitivinicolo
1. L’articolo 1 della Legge Regionale n. 19 del 12
novembre 2004, come modificato dall’articolo 1 della
Legge regionale n. 32 del 7 dicembre 2005, è sostituito
dal seguente:
“Articolo 11. Ai sensi dell’art. 86 del Reg. CE n.
479/08 del Consiglio i produttori regolarizzano le
superfici vitate, impiantate prima del 1° settembre 1998
senza disporre dei corrispondenti diritti di reimpianto,
mediante versamento di una somma di € 6.000,00 per
ettaro; il versamento non è dovuto per le superfici
regolarizzate ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del
Reg. CE n.
1493/99 del Consiglio.
2. Se il versamento previsto dal comma 1 non è
effettuato entro il 31 dicembre 2009 o la relativa
superficie non è estirpata entro il 30 giugno 2010, si
applica, a decorrere dal 1° luglio 2010, la sanzione di
cui al comma 3.
3. Chiunque, alla data del 31 dicembre 2008, non ha
estirpato superfici vitate impiantate dopo il 31 agosto
1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di
impianto, è punito con la sanzione amministrativa di €
12.000,00 per ettaro.
4. Chiunque ha impiantato dopo il 3 luglio 2008
superfici vitate senza disporre dei corrispondenti
diritti di impianto, è punito con la sanzione di cui al
comma 3.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano
ogni dodici mesi,
secondo le modalità previste dall’articolo 55 del Reg.
CE n. 555/08 della Commissione.
6. Il termine entro il quale i produttori comunicano, ai
sensi
dell’articolo 57 del reg. CE n. 555/08, alla Regione
l’intenzione di ricorrere alla vendemmia verde o alla
distillazione, è il 31 maggio di ciascuna campagna.
7. Il produttore che detiene una superficie vitata
superiore a 0,1 ettari e non ottempera o ottempera in
modo incompleto o inesatto agli obblighi previsti
dall’articolo 56, paragrafo 2, del reg. CE n. 555/08 è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €
2.000,00 a € 6.000,00, per ogni ettaro o frazione di
ettaro di superficie.
8. La sanzione di cui al comma 7 si applica a decorrere
dai seguenti
termini:
a) in caso di mancata presentazione del contratto di
distillazione, un
mese dopo la data di cui al comma 6;
b) in caso di mancata osservanza delle disposizioni in
materia di
vendemmia verde, il 1° settembre dell’anno civile
considerato.
9. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente
articolo, ad eccezione di quelle previste dal comma 7,
non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui
all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e
successive modificazioni.”
2. All’articolo 4 della Legge Regionale n. 19 del 12
novembre 2004 è
aggiunto il seguente comma:
“2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente
Legge Regionale si applicano le norme comunitarie
vigenti in materia e direttamente applicabili.”
ARTICOLO 2
Abrogazioni
1. L’articolo 2 della Legge regionale n. 19 del 12
novembre 2004 è
abrogato.
ARTICOLO 3
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 30 ottobre 2009
DE FILIPPO |