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Il
Consiglio regionale ha approvato
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge
ARTICOLO 1
Finalità
1. Con la presente legge viene disciplinata, nel
rispetto dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001,
n. 130, la cremazione dei defunti e dei loro resti al
fine di tutelare la dignità di ogni persona insieme alla
sua libertà di scelta e dalle convinzioni religiose e
culturali.
ARTICOLO 2
Autorizzazione
1. L’autorizzazione alla cremazione sul territorio
regionale è concessa nel rispetto delle modalità
individuate dalla normativa statale vigente.
2. Tale autorizzazione è comunicata, a cura del soggetto
competente al rilascio, al Comune dove avviene la
custodia o la dispersione delle ceneri. Se diverso,
l’autorizzazione è comunicata al Comune di ultima
residenza del defunto.
3. In ogni Comune è predisposto un apposito registro in
cui vengono
annotate le volontà alla cremazione e all’affidamento o
alla dispersione delle proprie ceneri con gli estremi
della relativa autorizzazione.
ARTICOLO 3
Affidamento delle ceneri
1. Soggetto affidatario delle ceneri può essere, nel
rispetto della
volontà e della scelta del defunto, qualunque persona,
ente o associazione secondo le modalità di cui al comma
1 dell’articolo 3 della legge n.130/2001.
2. Il soggetto indicato dal defunto può rinunciare
all’affidamento delle ceneri mediante dichiarazione resa
all’ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la
cremazione. In caso di più soggetti affidatari, la
rinuncia di uno di essi non implica anche la rinuncia
degli altri.
3. Se l’affidatario rinuncia e se non viene effettuata
la dispersione, le ceneri sono conservate negli appositi
spazi cimiteriali di cui al comma 6 dell’articolo 80 del
D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. La consegna dell’urna cineraria all’avente diritto è
effettuata previa sottoscrizione di un documento
contenente la dichiarazione del soggetto affidatario
circa la destinazione finale dell’urna o delle ceneri.
Tale documento è conservato presso l’impianto di
cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il
decesso e costituisce documento di accompagnamento per
il trasporto dell’urna.
ARTICOLO 4
Conservazione
1. L’urna, affidata all’avente diritto, è sigillata e
conservata in modo
da permettere l’identificazione del defunto e del Comune
di sua ultima residenza.
2. L’urna sigillata può essere:
a) tumulata;
b) inumata se costituita da materiale biodegradabile;
c) conservata negli spazi cimiteriali di cui al comma 3
dell’articolo 80 del D.P.R. 285/1990;
d) consegnata al soggetto affidatario di cui
all’articolo 3.
3. L’affidatario ha l’obbligo di custodire l’urna
cineraria con misure e
modalità tali da consentirne una destinazione stabile e,
comunque, da garantirne la sicurezza da ogni forma di
profanazione.
ARTICOLO 5
Dispersione delle ceneri
1. La dispersione delle ceneri è effettuata dai soggetti
espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai
soggetti di cui alla lettera d) del comma 1
dell’articolo 3 della Legge n. 130/2001.
2. In mancanza di tali soggetti provvede alla
dispersione il personale individuato dal Comune.
3. La dispersine delle ceneri è consentita, nel rispetto
della volontà
del defunto unicamente nei seguenti luoghi:
a) in aree appositamente destinate all’interno dei
cimiteri individuate dai Comuni;
b) in aree naturali appositamente individuate,
nell’ambito di quelle di propria pertinenza, dai Comuni,
dalle Province e dalla Regione;
c) in aree private.
4. La dispersione nelle aree naturali è consentita a
distanza non
inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi. La
dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi e in altri
corsi d’acqua è consentita solo nei tratti liberi da
natanti e manufatti ai sensi della lettera c), comma 1,
articolo 3 della Legge n. 130/2001;
5. E’ vietata la dispersione nei centri abitati, come
definiti dalla
normativa vigente.
6. La dispersione in aree private è effettuata, con il
consenso dei
proprietari, all’aperto e comunque non può dare luogo ad
attività aventi fini di lucro.
7. La dispersione può avvenire, sempre nel rispetto
della volontà del
defunto, anche in Comune diverso da quello del decesso.
ARTICOLO 6
Regolamenti comunali
1. I Comuni, entro otto mesi dall’entrata in vigore
della presente legge, provvedono ad adeguare i propri
regolamenti di polizia mortuaria alle disposizioni della
presente legge.
2. La violazione dei citati regolamenti comporta
l’applicazione della
sanzione amministrativa di cui all’articolo 7-bis del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
ARTICOLO 7
Piano regionale di coordinamento e costruzione dei
crematori
1. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente
legge la Giunta Regionale predispone un piano regionale
di coordinamento per la realizzazione dei crematori da
parte dei Comuni, singoli o associati, sulla base della
distribuzione della popolazione residente, dell’indice
di mortalità e dei dati statistici sulla scelta della
cremazione. Il piano è approvato dal Consiglio
Regionale.
2. Tale piano regionale prevede la realizzazione di
almeno un impianto sul territorio regionale.
3. Nella realizzazione dei crematori, ai Comuni, singoli
o associati, è
data facoltà di ricorrere allo strumento della finanza
di progetto.
ARTICOLO 8
Interventi regionali per la realizzazione dei crematori
1. La Regione, nell’ambito dei programmi di propria
competenza,
finalizzati al sostegno ai Comuni per la erogazione di
servizi ai cittadini, per il miglioramento della qualità
della vita delle comunità e per il potenziamento delle
infrastrutture urbane, può prevedere, nei limiti delle
risorse disponibili per ciascun programma, incentivi per
la realizzazione dei crematori, nel rispetto di quanto
stabilito nel piano regionale di coordinamento di cui
all’articolo 7.
ARTICOLO 9
Senso comunitario della morte
1. Al fine di non perdere il senso comunitario della
morte, nel caso di consegna dell’urna cineraria
all’affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri,
per volontà del defunto o degli altri soggetti
individuati dalla normativa, è posta nel cimitero
apposita targa, individuale o collettiva, riportante i
dati anagrafici del defunto. Tutti gli oneri sono posti
a carico dei richiedenti.
2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche
al momento della dispersione delle ceneri.
3. E’ prevista la possibilità per i Comuni, anche in
forma associata, di promuovere la realizzazione di
strutture dove tenere le cerimonie per il commiato.
4. Tali strutture per il commiato, realizzate in
conformità alla
normativa vigente e nel rispetto dei regolamenti
comunali da soggetti pubblici o privati, sono fruibili
da chiunque ne faccia richiesta, senza alcuna
discriminazione in ordine all’accesso, anche al di fuori
del Comune di decesso o residenza.
ARTICOLO 10
Informazione ai cittadini
1. La Regione e i Comuni favoriscono e promuovono
l’informazione ai cittadini residenti nel proprio
territorio sulle diverse pratiche funerarie, anche con
riguardo agli aspetti economici.
2. Informazioni specifiche sono dedicate alla
cremazione, all’affidamento delle ceneri e alle modalità
di dispersione o conservazione delle stesse.
ARTICOLO 11
Pubblicazione
1. La presente legge regionale è pubblicata sul
Bollettino Ufficiale
della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 28 aprile 2009
DE FILIPPO |