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Il
Consiglio regionale ha approvato
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge
ARTICOLO 1
i Finalità
1. La Regione Basilicata istituisce il bilancio sociale
nella Regione e negli enti ed aziende dipendenti e ne
promuove la adozione negli enti territoriali e locali
come importante strumento di conoscenza e
di comunicazione che, assicurando un elevato livello di
trasparenza
dell’azione amministrativa, favorisce la costruzione di
un dialogo
permanente tra istituzioni e cittadini.
ARTICOLO 2
Definizione del bilancio sociale
1. Il bilancio sociale, ai sensi della presente legge,
esprime il senso dell’azione dell’amministrazione,
descrivendo i principali
processi decisionali ed operativi e le ricadute sulla
comunità.
2. Il bilancio sociale è redatto con cadenza annuale per
consentire il confronto ciclico degli obiettivi
programmati con i risultati raggiunti, favorendo la
definizione di nuovi obiettivi e impegni
dell’amministrazione.
3. Il bilancio sociale è redatto in modo da essere
integrato con
il sistema di programmazione e controllo e con l’intero
sistema
informativo contabile.
ARTICOLO 3
Oggetto e contenuto del bilancio sociale
1. Il bilancio sociale ha per oggetto le diverse
tipologie di intervento
poste in essere dall’amministrazione, tenendo conto di
ciò che è
stato direttamente attuato e dell’attività concorrente
di soggetti
pubblici e privati alla realizzazione degli obiettivi
dell’amministrazione.
2. Nel bilancio sociale l’amministrazione espone
indirizzi da perseguire e priorità di intervento,
rendendo conto delle risorse
impiegate, del proprio operato nelle diverse aree di
intervento e dei risultati conseguiti in relazione agli
obiettivi dichiarati.
3. Il bilancio sociale deve anche contenere i seguenti
documenti:
a) presentazione con cui l’amministrazione chiarisce
finalità e contenuti del documento, definendo gli ambiti
di rendicontazione ed individuando i destinatari finali;
b) nota metodologica con cui si descrive il processo di
rendicontazione seguito dall’amministrazione nella
costruzione del documento, fornendo informazioni
sull’evoluzione e sugli obiettivi di miglioramento del
processo di rendicontazione, anche attraverso
l’acquisizione di giudizi da parte dei destinatari del
documento.
ARTICOLO 4
Destinatari del bilancio sociale
1. Il bilancio sociale è rivolto a tutti i soggetti
pubblici e privati, direttamente o indirettamente
interlocutori dell’amministrazione o comunque
interessati alla sua azione.
ARTICOLO 5
Istituzione del bilancio sociale nella Regione
Basilicata e negli enti ed aziende dipendenti
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, con la
presente legge, è istituito il bilancio sociale
regionale come strumento della programmazione regionale
in aggiunta ai documenti di cui agli articoli 2 e 3
della legge regionale 24 giugno 1997, n. 30 e ai
documenti di cui all’articolo 4 della legge regionale 6
settembre 2001, n. 34.
2. E’ istituito negli enti ed aziende dipendenti della
Regione
Basilicata il bilancio sociale, in aggiunta ai documenti
già previsti.
ARTICOLO 6
Linee guida
1. La Giunta Regionale, entro 120 giorni dall’entrata in
vigore
della presente legge, emana linee guida per l’adozione
del bilancio
sociale da parte della Regione, degli enti e aziende
dipendenti dalla Regione.
2. Le linee guida regionali possono prevedere una prima
applicazione del bilancio sociale circoscritta ad uno o
più ambiti dell’attività dell’amministrazione, con una
successiva estensione a tutti gli altri.
ARTICOLO 7
Promozione e formazione
1. La Regione Basilicata promuove l’adozione di bilanci
sociali
da parte degli enti pubblici territoriali.
2. A tal fine i Piani di formazione regionali prevedono
apposite
azioni finalizzate alla formazione di personale interno
alle
amministrazioni per lo studio e la redazione del
bilancio sociale.
3. Le Province, i Comuni e le Comunità Montane e locali,
nonché
gli enti ed aziende dipendenti, possono richiedere alla
Regione
contributi finanziari per la redazione dei bilanci
sociali.
4. I contributi vengono erogati sulla base di programmi
presentati annualmente secondo finalità e con le
modalità indicate in apposito bando regionale.
ARTICOLO 8
Relazione annuale
1. La Giunta Regionale ogni anno presenta al Consiglio
Regionale
una relazione sullo stato di attuazione della legge e
sugli effetti
che la stessa ha prodotto.
ARTICOLO 9
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente
legge, quantificati per l’anno 2009 in euro 10.000,00
(diecimila/00),
si provvede mediante prelevamento dalla UPB n. 0741.04
del Bilancio della Regione Basilicata per l’esercizio
2009.
2. Per gli anni successivi si provvede con le risorse
individuate nelle
rispettive leggi di approvazione del bilancio regionale.
ARTICOLO 10
Pubblicazione
1. La presente legge regionale è pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare
come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 28 aprile 2009
DE FILIPPO |