|
Il
Consiglio regionale ha approvato
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge
ARTICOLO 1
Stato di Previsione
dell’Entrata
1. È approvato in € 5.140.037.529,07 lo stato di
previsione di competenza ed in € 5.988.889.775,93 lo
stato di previsione di cassa delle entrate della Regione
Basilicata per l’esercizio finanziario 2009.
ARTICOLO 2
Accertamento e riscossione di imposte e tasse - Rinuncia
ai diritti di credito
1. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore e
secondo la disciplina del capo VI della L.R. 06.09.2001,
n. 34, l’accertamento e la riscossione delle imposte e
delle tasse, nonché delle somme per entrate di ogni
specie dovute alla Regione ed afferenti all’esercizio
finanziario 2009.
2. La Giunta Regionale è autorizzata a disporre la
rinuncia ai diritti di credito di importo non superiore
a € 12,00 per imposte e tasse regionali, per sanzioni
amministrative, nonché per somme dovute alla Regione a
qualsiasi titolo, ai sensi e per gli effetti dell’art.45
della L.R. 06.09.2001, n. 34.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in
vigore della presente legge.
ARTICOLO 3
Stato di Previsione delle Uscite
1. È approvato in € 5.140.037.529,07 lo stato di
previsione di competenza ed in € 5.584.733.986,45 lo
stato di previsione di cassa delle spese della Regione
Basilicata per l’esercizio finanziario 2009.
ARTICOLO 4
Impegni e Pagamenti
1. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore e
secondo la disciplina del capo VI della L.R. 06.09.2001,
n. 34, gli impegni ed i pagamenti per le spese della
Regione ed afferenti all’esercizio finanziario 2009.
2. L’impegno delle spese è autorizzato entro i limiti
fissati nello stato di previsione di competenza delle
uscite per l’esercizio finanziario 2009.
3. Il pagamento delle spese è autorizzato entro i limiti
fissati nello stato di previsione di cassa delle uscite
per l’esercizio finanziario 2009.
4. Per gli interventi che comportano l’assunzione di
impegni sugli esercizi futuri la Giunta Regionale è
autorizzata ad assumere obbligazioni a carico degli
esercizi successivi ai sensi del comma 4 dell’art. 47
della L.R. 6.09.2001, n. 34. I relativi impegni e
pagamenti sono assunti in conformità a quanto prescritto
al comma 5 dell’art. 47 ed all’art. 49 della L.R.
6.09.2001, n. 34.
ARTICOLO 5
Avanzo presunto di amministrazione
1. È autorizzata l’iscrizione nello Stato di Previsione
delle Entrate del bilancio per l’esercizio 2009, alla
voce “Avanzo presunto di amministrazione derivante da
somme vincolate non impegnate” riveniente dall’esercizio
precedente, la somma di Euro 834.202.580,77.
ARTICOLO 6
Allegati
1. È approvato il “Quadro Generale Riassuntivo” del
bilancio di previsione della Regione per l’esercizio
finanziario 2009 e relativo prospetto allegato di cui ai
commi 1 e 2 dell’art. 33 della L.R.06.09.2001, n. 34,
allegati 1 e 2 annessi alla presente legge.
2. È approvato, ai sensi dell’art. 33 comma 3, lett. a)
della L.R. 06.09.2001, n. 34, l’“Elenco dei capitoli in
cui si articolano le Unità Previsionali di Base”,
individuati secondo l’oggetto, il contenuto
economico-funzionale, e il carattere giuridicamente
obbligatorio, allegati nn.3a e 3b, annessi alla presente
legge.
3. È approvato, ai sensi dell’art. 33, comma 3, lett.
b), della L.R. 06.09.2001, n. 34, l’“Elenco dei capitoli
di spesa obbligatoria”, allegato n. 4, annesso alla
presente legge.
4. È approvato, ai sensi dell’art. 33, comma 3, lett.
c), della L.R. 06.09.2001, n. 34, l’“Elenco delle Unità
Previsionali di Base per le quali la Giunta Regionale è
autorizzata ad effettuare variazioni compensative”,
allegato n. 5, annesso alla presente legge.
5. È approvato, ai sensi dell’art. 33, comma 3, lett.
d), della L.R. 06.09.2001, n. 34, l’“Elenco delle spese
da finanziare con l’impiego dei Fondi speciali”,
distintamente per le spese correnti e per le spese in
conto capitale, secondo la disciplina dell’art.37 della
L.R. 06.09.2001 n. 34, allegato n. 6, annesso alla
presente legge.
6. Sono approvati, ai sensi dell’art. 33, comma 3, lett.
e) e g), della L.R. 06.09.2001, n. 34, il “Prospetto dei
mutui passivi e altri prestiti in ammortamento
nell’esercizio finanziario 2009”, allegato n. 7, il
“Prospetto relativo ai contratti su strumenti finanziari
derivati”, allegato n. 8, il “Prospetto dimostrativo
della Capacità di indebitamento per l’esercizio 2009”,
allegato n. 9, l’”Elenco dei capitoli di spesa aventi
carattere di investimento finanziati con ricorso
all’indebitamento”, allegato n.10, annessi alla presente
legge.
7. È approvato, ai sensi dell’art. 33, comma 3, lett.
f), della L.R. 06.09.2001, n. 34, l’“Elenco dei capitoli
finanziati con avanzo vincolato”, allegato n. 11,
annesso alla presente legge.
8. È approvato, ai sensi dell’art. 33, comma 3, lett. j)
della L.R. 06.09.2001, n. 34, il “Riepilogo delle spese
per fonte di finanziamento”, allegato n. 12, annesso
alla presente legge.
9. È approvato, ai sensi dell’art. 33, comma 3, lett.
h), della L.R. 06.09.2001, n. 34, il
“Preventivo economico”, allegato n. 13, annesso alla
presente legge.
10. Sono approvati i prospetti recanti le “Spese secondo
la classificazione economico-funzionale”, allegato n.
14, ed il “Riepilogo generale delle spese per categoria
economica e secondo la classificazione funzionale”,
allegato n. 15, annessi alla presente legge, ai fini
dell’armonizzazione con il bilancio dello Stato.
ARTICOLO 7
Bilancio Pluriennale 2009-2011
1. È approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14
della L.R. 06.09.2001, n. 34, il bilancio
pluriennale per il triennio 2009 - 2011 nelle risultanze
di cui al quadro di previsione delle
entrate ed al quadro di previsione delle spese allegati
alla presente legge, e secondo la disciplina del Capo II
della L. R.06.09.2001 n. 34.
2. È altresì approvato il quadro generale riassuntivo di
cui all’art. 18 della L.R. 06.09.2001, n.
34.
ARTICOLO 8
Variazioni di bilancio
1. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare
variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2009
per l’istituzione di nuove Unità Previsionali di Base e
di nuovi capitoli, per l’iscrizione di entrate derivanti
da assegnazioni dello Stato, dell’Unione Europea e di
altri soggetti pubblici o privati, e per l’iscrizione
delle relative spese, quando queste siano tassativamente
regolate dalla legislazione in vigore o vincolate.
2. Tra le variazioni di cui al precedente comma 1, sono
incluse anche quelle che comportano ricorso
all’indebitamento autorizzato da provvedimenti statali,
con oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare
variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2009,
qualora, per l’introduzione di nuove disposizioni di
legge, si renda necessaria una diversa classificazione
economica delle poste già iscritte.
4. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare
variazioni al bilancio di previsione per
l’esercizio 2009 che si rendano necessarie per
l’attuazione dei Programmi Operativi cofinanziati dai
fondi europei e nazionali.
5. Tra le variazioni di cui al precedente comma è
inclusa anche l’eventuale iscrizione nella competenza
dell’esercizio 2009 di somme non impegnate nel
precedente esercizio, correlate ad entrate con vincolo
di destinazione.
6. La Giunta Regionale può disporre variazioni
compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa
dei capitoli della medesima Unità Previsionale di Base,
secondo la disciplina del comma 2 dell’art. 40 della
L.R. 06.09.2001, n. 34.
7. La Giunta Regionale è autorizzata ad effettuare
variazioni compensative agli stanziamenti di competenza
e di cassa, all’interno della medesima classificazione
economica, tra capitoli di unità previsionali di base
strettamente collegate nell’ambito di una stessa
funzione obiettivo o di uno stesso programma.
8. La Giunta Regionale è autorizzata ad effettuare
variazioni compensative agli stanziamenti di competenza
e di cassa tra capitoli anche di unità previsionali di
base diverse, qualora tali variazioni siano necessarie
per l’attuazione di interventi previsti da intese
istituzionali di programma o da altri strumenti di
programmazione negoziata.
9. La Giunta Regionale può disporre variazioni
compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa
tra capitoli della stessa o di diverse unità
previsionali di base di conto capitale, anche tra
stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione
che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano
interventi relativi alla stessa funzione obiettivo,
secondo la classificazione di cui all’art. 32 della L.R.
n. 34/01.
10. La Giunta Regionale è altresì autorizzata a disporre
variazioni compensative agli stanziamenti di competenza
e di cassa tra le Unità Previsionali di Base individuate
nell’allegato n. 5 alla presente legge di cui al comma 4
del precedente articolo 6.
11. Al fine di assicurare una ottimale gestione dei
flussi di cassa, la Giunta Regionale è
autorizzata ad effettuare variazioni agli stanziamenti
di cassa delle uscite anche tra Unità
Previsionali di Base diverse, entro i limiti fissati
nello stato di previsione di cassa delle uscite per
l’esercizio finanziario 2009 di cui all’art. 3 della
presente legge. Delle variazioni di cassa apportate nel
corso della gestione ai sensi del presente comma si darà
atto nella legge di approvazione del Rendiconto Generale
dell’esercizio finanziario 2009.
12. La Giunta Regionale è autorizzata a disporre
variazioni, in aumento, in riduzione o
compensative, agli stanziamenti di competenza e di cassa
delle Unità Previsionali di Base rientranti nella
Categoria VI. 1
dell’Entrata “Entrate per Contabilità Speciali” e nella
Funzione Obiettivo 1311 delle Uscite
“Servizi Per Conto di Terzi - Partite di Giro”. Delle
variazioni apportate nel corso della gestione ai sensi
del presente comma si darà atto nella legge di
approvazione del Rendiconto Generale dell’esercizio
finanziario 2009.
13. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare le
opportune variazioni agli stanziamenti di competenza e
di cassa delle unità previsionali di base delle uscite
per l’esercizio finanziario 2009, di cui all’art. 3
della presente legge, nel caso in cui siano approvate
leggi settoriali di spesa che prevedono interventi
finanziati con mezzi propri della Regione per le quali
sia previsto apposito specifico accantonamento
nell’ambito dei fondi speciali e nel rispetto degli
equilibri economico-finanziari del bilancio.
ARTICOLO 9
Spese obbligatorie
1. Sono considerate spese obbligatorie quelle descritte
nell’allegato n. 4 annesso alla presente legge di cui al
comma 3 del precedente articolo 6.
2. La Giunta Regionale è autorizzata, per l’esercizio
finanziario 2009, a disporre il prelevamento di somme
dal fondo di riserva per spese obbligatorie di cui alla
Unità Previsionale di Base 1211.3 Fondi di riserva - e
la loro iscrizione ai capitoli di bilancio contenuti
all’allegato n.4 di cui al comma precedente, secondo le
disposizioni dell’art. 34 della L.R. 06.09.2001, n. 34.
ARTICOLO 10
Spese impreviste
1. La Giunta Regionale è autorizzata, per l’esercizio
finanziario 2009, a disporre il prelevamento di somme
dal fondo di riserva per spese impreviste di cui alla
Unità Previsionale di Base 1211.3 Fondi di riserva - e
la loro iscrizione alle varie Unità Previsionali di Base
già presenti in bilancio e/o di nuova istituzione,
nonché ai relativi capitoli di spesa, secondo i criteri
e le modalità descritte all’art. 35 della L.R.
06.09.2001, n. 34.
ARTICOLO 11
Autorizzazioni di cassa
1. La Giunta Regionale è autorizzata, per l’esercizio
finanziario 2009, a disporre il prelevamento di somme
dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di
cui alla Unità Previsionale di Base 1211.3 Fondi di
riserva - e le relative destinazioni ed integrazioni
delle Unità Previsionali di Base, nonché dei relativi
capitoli di spesa del bilancio di cassa, secondo le
disposizioni dell’art.36 della L.R.06.09.2001,n.34.
ARTICOLO 12
Ricorso al mercato finanziario
1. Per far fronte al disavanzo esistente tra il totale
delle spese di cui si autorizza l’impegno ed il totale
delle entrate che si prevede di accertare nel corso
dell’esercizio 2009, è autorizzata, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 25, comma 2, della L.R. 06.09.2001 n.
34, e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 5 della
Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001, e dall’art. 3,
commi 16 – 21-ter, della Legge n. 350 del 24.12.2003, la
contrazione di mutui o di altre forme di prestito per un
importo complessivo di €100.827.025,06 da destinare
unicamente al finanziamento delle spese di investimento
riportate nell’elenco di cui all’allegato n. 10 annesso
alla presente legge.
2. In sede di assestamento al bilancio di previsione per
l’esercizio 2009, nel disavanzo di cui al comma
precedente, potrà essere inclusa, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 25, comma 4, della L.R. 06.09.2001, n.
34, anche la quota parte dell’eventuale saldo
finanziario negativo dell’esercizio 2008, da coprire
mediante ulteriore ricorso al mercato finanziario,
determinata dalla mancata stipulazione di mutui già
autorizzati dalla legge di bilancio del medesimo
esercizio.
3. I mutui o le altre forme di prestito di cui al comma
1 sono finalizzati:
a) alla copertura della quota di cofinanziamento
regionale riferita agli interventi da realizzarsi
nell’ambito del Programma Operativo FESR per il periodo
2007 - 2013 fino ad un massimo di € 27.892.340,67,
iscritti alla Unità Previsionale di Base 5.01.01
“Prestiti a carico della Regione”, dello Stato di
Previsione dell’Entrata, secondo il dettaglio riportato
nell’allegato n. 10 di cui al comma 6 del precedente
articolo 6;
b) al finanziamento di spese di investimento relative
all’esercizio finanziario 2009, analiticamente indicate
nell’allegato n. 10 al bilancio di previsione oggetto
della presente legge, nella misura massima di €
56.993.816,39 iscritti alla medesima Unità Previsionale
di Base 5.01.01 “Prestiti a carico della Regione”, dello
Stato di Previsione dell’Entrata;
c) al finanziamento della ulteriore quota a carico della
Regione per investimenti nel Settore Sanitario ai sensi
dell’art. 20 della Legge 11.03.1988, n. 67, pari ad
€15.940.868,00.
4. I prestiti di cui al precedente comma 3 e l’eventuale
maggior debito determinato per effetto di quanto
stabilito al precedente comma 2, potranno essere assunti
mediante la contrazione di mutui a tasso fisso o a tasso
variabile, anche mediante operazioni di finanziamento
presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ovvero
mediante l’emissione di prestiti obbligazionari o con il
ricorso ad altre operazioni finanziarie consentite dalla
vigente normativa alle condizioni di mercato più
convenienti per l’Amministrazione regionale.
5. Alla stipulazione dei contratti di prestito di cui ai
precedenti commi si provvede in relazione alle effettive
esigenze di cassa, ai sensi dell’art. 80, comma 6, della
L.R. 06.09.2001, n. 34.
6. La Giunta Regionale assume i mutui e le altre forme
di prestito autorizzate, con propria deliberazione, alle
condizioni e nei limiti di cui ai precedenti commi del
presente articolo ed in ossequio alle vigenti
disposizioni normative statali. Nel caso dei prestiti
obbligazionari, la Giunta Regionale è autorizzata a
deliberarne l’emissione alle migliori condizioni di
mercato, determinando le condizioni e le modalità dell’
operazione, nel rispetto dei limiti fissati dalla
normativa statale vigente in materia.
7. L’onere presunto derivante dall’ammortamento dei
mutui e delle altre forme di prestito di cui al comma 3
del presente articolo, valutato in € 3.550.000,00 è
posto a carico dei relativi capitoli afferenti l’UPB
1212.01 “Rimborso quote di capitale per ammortamento
prestiti, anticipazioni di cassa e finanziamenti a breve
termine a totale carico della Regione”, per quanto
riguarda la quota capitale, e l’UPB 1212.02 “Quote di
interessi per ammortamento prestiti, anticipazioni di
cassa e finanziamenti a breve termine a totale carico
della Regione”, per quanto riguarda la quota interessi,
iscritte nello Stato di Previsione delle Uscite del
bilancio per l’esercizio finanziario 2009, e nel
bilancio pluriennale per gli anni successivi.
8. In conseguenza di quanto disposto dal presente
articolo il costo presunto del servizio
complessivo ammortamento mutui e prestiti resta
stabilito in € 33.692.248,03 per l’anno 2009, in
€33.442.740,14 per l’anno 2010 ed in € 33.462.525,98 per
l’anno 2011.
9. Per gli esercizi finanziari successivi al 2011 si
provvederà con gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali
a partire dall’anno 2010.
10. L’eventuale maggiorazione dell’onere annuo di
ammortamento dei mutui e prestiti di cui al comma 8 del
presente articolo, dovuta alla variabilità del tasso o
agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio,
trova copertura finanziaria con variazione ai bilanci
annuali e pluriennali.
11. A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni
assunte all’atto della contrazione dei mutui e delle
altre forme di indebitamento con oneri a carico del
proprio bilancio, la Giunta Regionale è autorizzata ad
istituire speciale vincolo irrevocabile a favore
dell’istituto concedente il prestito, dando mandato al
tesoriere dell’ente di pagare le rate di ammortamento
alle relative scadenze ed autorizzandolo ad accantonare
le somme occorrenti sul totale delle entrate tributarie
non vincolate comprese nel titolo I, con precedenza su
ogni altro pagamento.
12. In relazione all’andamento del mercato, anche al
fine di tutelare la Regione dal rischio di rialzo dei
tassi di interesse e allo scopo di ridurre l’onere del
debito a carico della Regione, la Giunta Regionale è
autorizzata a ridefinire il debito regionale attraverso
operazioni di rinegoziazione di tutti o parte dei mutui
stipulati, mediante operazioni che comportino
trasformazioni di scadenze, di tassi, nonché attraverso
l’uso di strumenti operativi in uso nei mercati
finanziari.
13. La Giunta Regionale è altresì autorizzata ad
estinguere anticipatamente mutui contratti a condizioni
più onerose di quelle attuali di mercato ed a contrarre
in sostituzione nuovi mutui per un importo pari al
debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente,
con esclusione degli oneri contrattualmente previsti per
l’estinzione anticipata degli stessi. In alternativa
all’assunzione dei nuovi mutui, la Giunta Regionale è
autorizzata alla emissione di prestiti obbligazionari,
secondo le disposizioni di cui al presente articolo.
14. In sede di attivazione delle operazioni di gestione
attiva dell’indebitamento di cui al presente articolo,
la Giunta Regionale inserisce, tra le condizioni, le
clausole della estinzione e della rinegoziazione
anticipata delle stesse, al fine di cogliere eventuali
opportunità finanziarie più convenienti.
15. In relazione alla concessione di contributi previsti
dalla legislazione regionale per
l’ammortamento di mutui a carico di terzi, la Giunta
Regionale è autorizzata ad intervenire nella definizione
di analoghe operazioni di ristrutturazione del debito
poste in essere dai soggetti beneficiari. In tale
ipotesi, il concorso regionale è determinato in misura
pari alla stessa proporzione di partecipazione già
prevista per i mutui oggetto delle operazioni di
ristrutturazione di che trattasi.
16. Gli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti
obbligazionari di cui al precedente comma 13, nonché i
concorsi regionali di cui al comma 15, trovano
copertura, per l’anno finanziario 2009 e per gli anni
successivi, negli stanziamenti già iscritti nello Stato
di previsione dell’Entrata e nello Stato di previsione
delle Uscite del bilancio per l’esercizio 2009, nonché
nel bilancio pluriennale, per far fronte alle rate di
ammortamento dei mutui di cui viene autorizzata
l’estinzione anticipata, e per il pagamento dei concorsi
regionali medesimi.
17. Le spese per l’ammortamento dei mutui e delle altre
operazioni di prestito stipulate dalla Regione, sia per
la parte di rimborso capitale sia per la quota
interessi, rientrano fra le spese classificate
obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell’art. 34,
comma 3, della L.R. 06.09.2001, n. 34.
ARTICOLO 13
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in
vigore il 1° gennaio 2009.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 24 dicembre 2008
DE FILIPPO |