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Il
Consiglio regionale ha approvato
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge
TITOLO UNICO
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione Basilicata, con la presente legge, in
attuazione del disposto di cui all’art.22 “Adeguamento
alle disposizioni della Legge” della normativa nazionale
della Legge 24 dicembre 2003 n.363 “Norme in materia di
sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa
e da fondo”, definisce i principi fondamentali in
materia di sicurezza individuale e collettiva nella
pratica dello sci e degli sport sulla neve.
Capo I
Aree sciabili attrezzate
ARTICOLO 2
Ambito di applicazione
1. Ai sensi della Legge 363/2003, sono definite “aree
sciabili attrezzate” tutte le superfici innevate, anche
artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti
piste, impianti di risalita e di innevamento,
abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla
neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni, lo
sci di fondo, la tavola da neve denominata “snowboard”,
la slitta e lo slittino e gli altri sport sulla neve in
cui vi sia l’uso di particolari mezzi e strumenti, o di
uno specifico equipaggiamento.
2. Le aree sciabili attrezzate di cui al precedente
comma, sono individuate dalla Giunta Regionale,
indicando in particolare:
a) le aree a specifica destinazione per la pratica delle
attività con attrezzi, quali la slitta e lo slittino, e
per le pratiche sportive, devono essere segnalate,
separate e classificate;
b) le aree interdette, anche temporaneamente, alla
pratica dello snowboard.
3. La Giunta Regionale individua, altresì, i criteri da
adottare in materia di classificazione ed esercizio
delle piste da sci.
4. L’individuazione delle aree di cui al comma 1,
equivale alla dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto
per la costituzione coattiva di servitù connesse alla
gestione delle medesime aree, previo pagamento di
indennità ai proprietari dei terreni
soggetti a servitù.
5. Ai sensi della Legge 363/2003, ai gestori, o in caso
di loro inerzia, al Comune interessato spetta l’obbligo
di:
a) individuare, nelle giornate in cui non si svolgono
manifestazioni agonistiche, nelle aree con più di tre
piste di sci alpino servite da almeno tre impianti di
risalita, i tratti di pista da riservare agli
allenamenti di sci e di snowboard agonistico;
b) riservare, nelle aree, tra loro collegate, destinate
alle pratiche di sci, apposite aree destinate alle
evoluzioni acrobatiche con sci e snowboard.
6. I tratti di pista di cui alla lett. a) e le apposite
aree di cui alla lett. b) del precedente comma, devono
essere separate con adeguate protezioni dalle altre
piste, e tutti coloro che le frequentano devono essere
muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di
chi svolge il ruolo di allenatore.
Sono, altresì, soggetti all’obbligo di utilizzo del
casco anche i partecipanti alle competizioni sportive.
7. L’idoneità tecnica di tali aree è verificata da un
responsabile individuato dal gestore.
8. L’indennità di servitù, vista la valenza di pubblica
utilità delle aree sciabili, è ad esclusivo carico
dell’Amministrazione comunale o intercomunale sui cui
confini sorgono le medesime superfici adibite alla
pratica degli sport invernali.
Capo II
Obblighi e responsabilità dei gestori
ARTICOLO 3
Obblighi dei gestori delle aree sciabili attrezzate
1. Ai sensi e per gli effetti della Legge 363/2003, sono
gestori delle aree sciabili attrezzate i concessionari
delle piste e degli impianti in ragione del rispettivo
titolo concessorio.
2. Al fine di assicurare la pratica delle attività
sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, i
gestori delle aree sciabili sono obbligati:
a) a provvedere alla messa in sicurezza delle piste;
b) a proteggere gli utenti dagli ostacoli presenti lungo
le piste utilizzando protezioni adeguate e segnalazioni
delle situazioni di pericolo;
c) ad assicurare il soccorso e il trasporto degli
infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più
vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto
soccorso, individuando ove possibile, in concerto con il
Comune, Forze di Polizia, Unità di Pronto Soccorso,
tenuto conto della conformazione dei luoghi, apposite
aree destinate all’atterraggio degli elicotteri per il
soccorso degli infortunati;
d) il gestore assicura il servizio di soccorso
provvedendo al recupero, primo intervento e trasporto
degli infortunati con le modalità individuate dalla
Giunta Regionale, di concerto con il Servizio di
Emergenza Sanitaria Territoriale 118;
e) alla individuazione dei soggetti cui spetta la
direzione delle piste medesime, assicurando, altresì,
che nelle aree sciabili venga svolto un servizio di
vigilanza al fine di prevenire condotte poste in
violazione delle norme di comportamento fissate dalla
presente legge;
f) a stipulare in via preventiva apposito contratto di
assicurazione ai fini della responsabilità civile verso
gli utenti e i terzi per i fatti derivanti da
responsabilità del gestore in relazione alle aree di cui
all’art. 2 con esclusione delle aree destinate allo sci
di fondo.
3. Per adempiere agli obblighi di cui al precedente
comma 2, i gestori possono stipulare con soggetti
pubblici o privati apposite convenzioni, aventi ad
oggetto il servizio di vigilanza nelle piste da sci,
nelle medesime convenzioni può essere prevista la
sperimentazione di sistemi elettronici di
identificazione dello sciatore, di registrazione delle
sanzioni irrogate, di videocontrollo delle piste anche
al fine della prevenzione delle violazioni delle
disposizioni della presente legge, con particolare
riferimento a quelle previste dall’art. 8.
4. I gestori delle aree sciabili attrezzate, i Comuni, e
le Forze di Polizia, al termine della stagione sciistica
annuale, devono trasmettere alla Giunta Regionale,
l’elenco degli infortuni verificatisi indicando, ove
possibile, anche la dinamica degli incidenti al fine di
individuare le piste o i tratti di pista ad elevata
frequenza di infortuni.
5. La Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 3 della Legge
n.363/2003, inoltra al Ministero della Salute e
all’Osservatorio della montagna, i dati trasmessi di cui
al precedente comma.
ARTICOLO 4
Ulteriori obblighi dei gestori per la sicurezza degli
utenti
1. Al fine di garantire un’adeguata informazione e
diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli
infortuni, è fatto obbligo ai gestori delle aree
sciabili individuate ai sensi del precedente articolo 2,
di esporre documenti relativi alle classificazioni delle
piste, all’apposita segnaletica, alle regole di
condotta, e alle relative sanzioni previste dalla
vigente normativa per la loro violazione.
2. I gestori provvedono altresì ad esporre
quotidianamente i bollettini sui rischi valanghe emessi
dal Servizio meteomont del Corpo Forestale dello Stato o
del Comando truppe alpine nonché quelli predisposti
dalle strutture esistenti a livello regionale e locale.
3. I gestori devono predisporre nelle aree sciabili
attrezzate apposita segnaletica, e sulla base dei dati
di cui all’art. 3, comma 4 e 5, i gestori dovranno,
altresì, provvedere ad adeguare la segnaletica alle
prescrizioni imposte dalla Regione nelle piste ad
elevata frequenza di infortuni.
4. I Comuni e i soggetti di cui all’art. 18 verificano
l’adempimento degli obblighi dei gestori relativi alla
segnaletica.
ARTICOLO 5
Responsabilità civile dei gestori
1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con
esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono
civilmente responsabili della regolarità e della
sicurezza dell’esercizio delle piste e non possono
consentirne l’apertura al pubblico senza avere
previamente stipulato contratto di assicurazione di cui
all’art. 3, comma 2, lett. f) della presente legge.
2. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione dei
nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto
di assicurazione di cui all’art. 3, comma 2, lett. f)
della presente legge. Le autorizzazioni rilasciate prima
dell’entrata in vigore della Legge 363/2003, sono
sospese fino alla stipula del contratto di
assicurazione.
3. All’atto di vendita del titolo di transito, è fatto
obbligo ai gestori di consentire agli utenti l’acquisto
di una polizza assicurativa per la responsabilità civile
per i danni provocati a persone o a cose nella pratica
degli sport invernali da discesa e di assicurarne
adeguata pubblicità.
ARTICOLO 6
Manutenzione delle aree sciabili
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 7
comma 1 e 2 della Legge 363/2003, i gestori delle aree
individuate ai sensi dell’art. 2 provvedono alla
manutenzione ordinaria delle piste compiendo le seguenti
attività:
a) verifica della segnaletica e di ogni altra
attrezzatura finalizzata alla sicurezza degli utenti;
b) verifica e segnalazione delle condizioni delle piste
di fondo, nonché rimozione e/o chiusura della pista
qualora questa presenti pericoli oggettivi dipendenti
dallo stato del fondo ovvero altri pericoli atipici;
c) ogni altra operazione necessaria a garantire la
sicurezza dell’area sciabile.
2. I gestori delle aree sciabili, ferme restando per gli
stessi le responsabilità previste dalla presente legge,
sono tenuti a nominare un direttore piste, dandone
comunicazione alla Giunta Regionale, al Comune e alle
Forze di Polizia. Al direttore piste sono demandati i
seguenti compiti:
a) coordinamento delle operazioni di battitura e
preparazione delle aree sciabili;
b) coordinamento del servizio di soccorso sulle piste;
c) segnalazione tempestiva al gestore dell’esistenza di
situazioni di potenziale pericolosità sulle piste;
d) gestione rischio valanghe.
3. In caso di mancata ottemperanza, da parte dei gestori
delle aree sciabili, dell’obbligo relativo alla nomina
del direttore piste e del relativo obbligo di
comunicazione dello stesso, previsti al precedente comma
e all’art. 3, comma 2, lett. e), è prevista la chiusura
degli impianti di risalita e delle aree sciabili
mediante apposito provvedimento comunale.
4. I gestori possono individuare alcune piste o tratti
di pista da lasciare non battute, previa indicazione
mediante opportuna segnaletica.
5. La manutenzione straordinaria è a carico
dell’Amministrazione comunale o intercomunale sui cui
confini sorgono le medesime superfici adibite alla
pratica degli sport invernali.
6. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni di
cui all’art. 3, comma 2, e del comma 1 del presente
articolo, l’ente competente al rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio delle aree sciabili
ovvero la concessione della pista, o in via sostitutiva,
il Presidente della Giunta Regionale può disporre la
revoca dell’autorizzazione delle aree sciabili e degli
impianti di risalita a servizio delle stesse.
Capo III
Delle norme di comportamento degli utenti
ARTICOLO 7
Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di
anni quattordici
1. In conformità all’art. 8 della Legge 363/2003, è
fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai
quattordici anni, nell’esercizio della pratica dello sci
alpino e dello snowboard, di indossare un casco
protettivo conforme alle caratteristiche di cui al
seguente comma 2.
2. Le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di
cui al comma 1,
le modalità di omologazione, gli accertamenti della
conformità della produzione e i controlli opportuni sono
definiti con D.M. 2 marzo 2006 dal Ministro della Salute
di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti riguardante le “Caratteristiche tecniche dei
caschi protettivi prescritti per i soggetti di età
inferiore ai 14 anni nell’esercizio della pratica dello
sci alpino e dello snowboard”.
ARTICOLO 8
Velocità e padronanza del comportamento
1. Ai sensi dell’art. 9 della Legge 363/2003, gli
sciatori devono tenere una condotta che, in relazione
alle caratteristiche della pista e alla situazione
ambientale, non costituisca pericolo per l’incolumità
altrui e non provochi danni.
2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei
tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati
od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso
di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di
affollamento, nelle strettoie e in presenza di
partecipanti.
3. Ogni sciatore deve tenere una velocità e un
comportamento specifico di prudenza, diligenza e
attenzione adeguati alla propria capacità, al tipo di
pista, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza
esistenti nonché alle condizioni generali della pista,
della libera visuale, del tempo e all’intensità del
traffico.
ARTICOLO 9
Precedenza
1. In conformità all’art. 10 della Legge 363/2003, lo
sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli
consenta di evitare collisioni o interferenze con lo
sciatore a valle.
ARTICOLO 10
Sorpasso
1. In conformità all’art. 11 della Legge 363/2003, lo
sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve
assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo
scopo e di avere sufficiente visibilità.
2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a
valle, sulla destra e sulla sinistra, ad una distanza
tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.
ARTICOLO 11
Incrocio
1. In conformità all’art. 12 della Legge 363/2003, negli
incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi
proviene da destra o secondo le indicazioni della
segnaletica.
ARTICOLO 12
Stazionamento
1. Ai sensi dell’art. 13 della Legge 363/2003, gli
sciatori che sostano al fine di evitare pericoli per gli
altri utenti, devono posizionarsi sui bordi della pista
e devono, durante la sosta, posizionare l’attrezzatura
fuori dal piano sciabile in modo da non recare intralcio
e pericolo ad altre persone.
2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi
obbligati in prossimità dei dossi o in luoghi senza
visibilità.
3. In caso di cadute o di incidenti, gli sciatori devono
liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini
di essa.
4. E’ fatto obbligo a chiunque segnalare con mezzi
idonei la presenza di un infortunato.
ARTICOLO 13
Omissione di soccorso
1. Ai sensi dell’art. 14 della Legge 363/2003, fuori dai
casi previsti dal secondo comma dell’articolo 593 del
codice penale, è fatto obbligo a chiunque nella pratica
dello sci o di ogni altro sport della neve, trovando una
persona in difficoltà prestare assistenza occorrente
ovvero comunicare immediatamente al gestore, presso
qualunque stazione di chiamata, l’avvenuto incidente.
ARTICOLO 14
Transito e risalita
1. Ai sensi dell’art. 15 della Legge 363/2003, è vietato
percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di
urgente necessità.
2. In osservanza a quanto previsto al successivo
articolo 15, comma 3, della presente legge, chi discende
la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste.
3. In occasioni di gare, è vietato agli estranei
sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di
gara o percorrerla.
4. La risalita della pista con gli sci ai piedi e
l’utilizzo delle racchette da neve sulle piste da sci
sono normalmente vietati. Tali comportamenti sono
ammessi previa autorizzazione del gestore dell’area
sciabile attrezzata o, in mancanza di tale
autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve
comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di
evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e
rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge,
nonché quelle adottate dal gestore dell’area sciabile
attrezzata.
ARTICOLO 15
Mezzi meccanici
1. In conformità dell’art. 16 della Legge 363/2003, è
inibito ai mezzi meccanici l’utilizzo delle piste da
sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla
manutenzione delle piste e degli impianti possono
accedervi solo fuori dall’orario di apertura, salvo i
casi di necessità e urgenza e, comunque, con utilizzo di
appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica.
3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare
la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e
alla manutenzione delle piste e degli impianti e devono
consentire la loro agevole e rapida circolazione.
ARTICOLO 16
Sci da discesa e sci di fondo fuori pista
1. Ai sensi dell’art. 17 della Legge 363/2003, il
concessionario, il gestore delle aree sciabili e i
gestori degli impianti di risalita non sono responsabili
degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi
fuori pista.
2. I soggetti che praticano lo sci da discesa e lo sci
di fondo fuori pista devono munirsi di appositi sistemi
elettronici per garantire un idoneo intervento di
soccorso ad eccezione dei casi in cui sia evidente
l’assoluta assenza di rischio di valanghe in
considerazione dell’itinerario scelto e delle condizioni
della neve.
3. I gestori degli impianti di risalita possono
segnalare i percorsi fuori pista maggiormente praticati
e, in tal caso, provvedono anche alla diffusione delle
informazioni relative alle conoscenze di base sulle
condizioni di sicurezza e sulle tecniche di soccorso.
ARTICOLO 17
Concorso di colpa
1. In conformità dell’art. 19 della Legge 363/2003, nel
caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova
contraria, che ciascuno di essi abbia concorso
ugualmente a produrre gli eventuali danni.
Capo IV
Controllo e sanzioni
ARTICOLO 18
Vigilanza
1. Il controllo sull’osservanza delle norme di cui alla
presente legge e delle disposizioni contenute nella
Legge 363/2003 e l’irrogazione delle relative sanzioni
nei confronti dei soggetti inadempienti sono affidati
alla Polizia di Stato, al Corpo Forestale dello Stato,
all’Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di
Finanza, nonché ai Corpi di Polizia locali, nello
svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle
località sciistiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge
363/2003.
ARTICOLO 19
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali,
ove il fatto costituisca reato ai sensi della
legislazione vigente, e delle disposizioni contenute nel
D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 per quanto concerne la
polizia, la sicurezza e la regolarità dell’esercizio
degli impianti delle aree sciabili sono stabilite, a
norma dell’art. 18, comma 2, della Legge 363/2003, con
la presente legge sono previste sanzioni amministrative
pecuniarie, in caso di violazione delle disposizioni di
cui all’art. 4, comma 1, e agli artt. 8, 9, 10, 11, 12,
14, 15 e 16 della presente legge, da un minimo di 30,00
euro e un massimo di 250,00 euro.
2. In attuazione dell’art. 18 della Legge 363/2003, le
sanzioni amministrative da applicare in caso di
violazione delle disposizioni poste a tutela della
sicurezza degli sciatori sono così determinate:
a) violazione delle disposizioni di cui all’art. 2,
comma 5, della presente legge, ove il gestore dell’area
sciabile attrezzata non ottemperi all’obbligo, in
occasione di manifestazioni agonistiche, di
individuazione di tratti di pista di cui alla lettera a)
e apposite aree di cui alla lett. b) ivi previsti, è
soggetta alla sanzione amministrativa di euro 250,00;
b) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3,
comma 2, lettera c) della presente legge, ove il gestore
dell’area sciabile attrezzata non ottemperi all’obbligo
in materia di attivazione del servizio di soccorso e di
trasporto degli infortunati ivi previsto, è soggetta
alla sanzione amministrativa di euro 200,00;
c) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3,
comma 2, lettera f) della presente legge, ove il gestore
dell’area sciabile non ottemperi all’obbligo di
preventiva stipulazione di apposito contratto di
assicurazione ivi previsto, è soggetta alla sanzione
amministrativa di euro 150,00;
d) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3,
comma 4, della presente legge, ove il gestore dell’area
sciabile non ottemperi all’obbligo di trasmissione
elenco infortuni verificatisi sulle aree sciabili ivi
previsto, è soggetta alla sanzione amministrativa di
euro 200,00;
e) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4,
comma 1 e 3, della presente legge, ove il gestore
dell’area sciabile attrezzata ometta di esporre i
documenti relativi alle classificazioni delle piste,
alla segnaletica e alle regole di condotta e alle
relative sanzioni previste dalla legge, in modo da
garantirne un’adeguata visibilità, è soggetta alla
sanzione amministrativa di euro 5.000,00;
f) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 6,
comma 1, lett. a) e b) e dell’art. 3, comma 2, lett. b)
della presente legge, ove il gestore dell’area sciabile
attrezzata non ottemperi agli obblighi ivi previsti,
salvo che il fatto costituisca reato, è soggetta alla
sanzione amministrativa di euro 10.000,00;
g) violazione delle disposizioni di cui all’art. 7 e
dell’art. 2, comma 6, della presente legge, ove l’utente
dell’area sciabile non ottemperi all’obbligo in tema di
utilizzo del casco protettivo omologato ivi previsti, è
soggetta alla sanzione amministrativa di euro 150,00;
h) violazione delle disposizioni di cui all’art. 8 della
presente legge, ove l’utente dell’area sciabile
attrezzata non ottemperi all’obbligo di moderazione
della velocità e all’osservanza del comportamento
opportuno ivi previsti, è soggetta alla sanzione
amministrativa di euro 150,00;
i) violazione delle disposizioni di cui all’art. 9 e
all’art. 10 della presente legge, ove l’utente dell’area
sciabile attrezzata non ottemperi agli obblighi relativi
alle precedenze e in caso di sorpasso ivi previsti, è
soggetta alla sanzione amministrativa di euro 150,00;
l) violazione delle disposizioni di cui all’art. 11 e
all’art. 12 commi 1, 2 e 3 della presente legge, ove
l’utente dell’area sciabile attrezzata non ottemperi ai
comportamenti da tenere in caso di attraversamento di
incroci e nei casi di stazionamento ivi previsti, è
soggetta alla sanzione amministrativa di euro 70,00;
m) violazione delle disposizioni di cui all’art. 12
comma 4 della presente legge, ove l’utente dell’area
sciabile attrezzata non ottemperi all’obbligo di
segnalazione ivi previsto, è soggetta alla sanzione
amministrativa di euro 100,00;
n) violazione delle disposizioni di cui all’art. 13
della presente legge, ove chiunque nella pratica dello
sci o di altro sport della neve non presti soccorso, ivi
previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa di
euro 1.000,00;
o) violazione delle disposizioni di cui all’art. 14
della presente legge, ove l’utente dell’area sciabile
attrezzata non ottemperi agli obblighi in materia di
transito e risalita ivi previsti, è soggetta alla
sanzione amministrativa di euro 100,00;
p) violazione delle disposizioni di cui all’art. 15
commi 1 e 2 della presente legge, ove il conducente del
mezzo meccanico non ottemperi agli obblighi di
segnalazione ivi previsti, è soggetta alla sanzione
amministrativa di euro 250,00;
q) violazione delle disposizioni di cui all’art. 15
comma 3 della presente legge, ove l’utente dell’area
sciabile attrezzata non ottemperi agli obblighi di
precedenza e di agevolazione della circolazione dei
mezzi meccanici ivi previsti, è soggetta alla sanzione
amministrativa di euro 100,00;
r) violazione delle disposizioni di cui all’art. 16
comma 2 della presente legge, ove l’utente dell’area
sciabile attrezzata, che pratica lo sci da discesa e lo
sci di fondo fuori pista, non ottemperi agli obblighi di
dotarsi di sistemi elettronici per il soccorso ivi
previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa di
euro 100,00;
s) violazione delle disposizioni di cui all’art. 8,
comma 5 della legge 363/2003 ove chiunque commercializza
caschi protettivi di tipo non conforme alle
caratteristiche di cui all’art. 7 comma 2 della presente
legge, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro
5.000,00.
3. I proventi delle sanzioni irrogate dai soggetti di
cui all’art. 18 della presente legge sono riscossi dal
Comune sul cui territorio si trova la pista da sci, per
le piste che si estendono sul territorio di più Comuni,
è competente, tra essi, il Comune capofila.
ARTICOLO 20
Soggetti competenti per il controllo
1. Fermo restando la normativa già in vigore in materia
nelle Regioni, la Polizia di Stato, il Corpo Forestale
dello Stato, l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della
Guardia di Finanza, nonché i Corpi di Polizia Locali,
nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso
nelle località sciistiche, provvedono al controllo
dell’osservanza delle disposizioni di cui alla presente
legge e a irrogare sanzioni nei confronti dei soggetti
inadempienti.
Le contestazioni relative alla violazione delle
disposizioni avvengono, di norma, su segnalazione dei
Maestri di sci.
ARTICOLO 21
Ulteriori prescrizioni per la sicurezza
1. Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 363/2003,
i soggetti competenti al controllo di cui all’art. 18
della presente legge, in caso di particolare gravità
delle condotte vietate dalla presente legge o di
reiterazione nelle violazioni, provvedono, in aggiunta
alla sanzione amministrativa pecuniaria, al ritiro del
titolo (skipass) giornaliero o alla sospensione del
titolo plurigiornaliero fino a tre giorni. Al
trasgressore viene rilasciato un documento per
consentirgli l’utilizzo degli impianti strettamente
necessari al rientro presso il suo domicilio. In caso di
ulteriore reiterazione delle violazioni il titolo può
essere definitivamente ritirato.
2. Ai soggetti cui è ritirato o sospeso il titolo di
transito è fatto divieto di acquistare, per il periodo
di cui al precedente comma, un nuovo titolo e in caso di
violazione di tale divieto sono assoggettati alla
sanzione amministrativa di euro 250,00 oltre al ritiro
del nuovo titolo.
3. La Regione provvede alla organizzazione di Corsi per
la formazione dei soggetti ed al rilascio di apposito
attestato. I soggetti abilitati all’esercizio di
Direttore delle Piste e di Operatore di Primo Soccorso
sono tenuti a frequentare con profitto ogni triennio un
Corso di Aggiornamento Professionale promosso
dall’Amministrazione Provinciale, Nel caso di
impossibilità di frequenza ad uno dei Corsi entro il
termine del triennio, gli interessati sono tenuti a
frequentare il Corso di Aggiornamento immediatamente
successivo, pena la revoca dell’Abilitazione.
Capo V
Contributi e disposizioni finali
ARTICOLO 22
Contributi per la sicurezza delle aree sciabili e
adeguamento
1. In attuazione dell’articolo 7, comma 5, della legge n.363/2003,
la Regione mediante apposito provvedimento regionale,
può concedere contributi alle Amministrazioni comunali o
intercomunali sui cui confini sorgono le medesime
superfici adibite alla pratica degli sport invernali per
la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza
delle aree medesime, e interventi di promozione della
sicurezza secondo quanto previsto dalle disposizioni
attuative statale e regionale.
2. In ossequio alle finalità di cui all’articolo 1 della
presente legge, i Comuni e i soggetti gestori, ciascuno
nel rispetto delle proprie competenze previste al Capo
II della presente legge, sono tenuti, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad
adeguare i propri impianti e le aree sciabili alle
disposizioni contenute nella presente legge.
ARTICOLO 23
Snowboard, telemark ed altre pratiche sportive
1. In conformità dell’articolo19 della legge n.363/2003,
le norme previste dalla presente legge per gli sciatori
si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard,
telemark ed altre pratiche sportive.
2. Le disposizioni della presente legge, compresa quella
di cui all’articolo 16, si applicano, in quanto
compatibili, alle altre pratiche sportive, individuate
dalle Regioni ai sensi dell’articolo 2 della presente
legge e ai percorsi per lo sci da fondo escursionistico,
per le racchette da neve che possono essere individuati
anche dai Comuni.
ARTICOLO 24
Norma di richiamo
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla
presente legge, si applica la normativa quadro nazionale
(Legge n.363/2003).
ARTICOLO 25
Interventi straordinari
1. Fermo restando l’applicabilità della normativa
nazionale ambientale, i Comuni possono autorizzare, con
proprio provvedimento, interventi volti a garantire la
sicurezza nelle aree sciabili resi necessari da eventi
di causa forza maggiore o caso fortuito.
2. Gli interventi di cui al comma precedente del
presente articolo sono esclusivamente relativi a:
a) attività di cui alle lett. b) e c) dell’articolo 3
della presente legge;
b) interventi correttivi della sede sciabile dal punto
di vista planimetrico e/o altimetrico, ivi compresi
tagli di alberi singoli o gruppi fino ad un massimo di
20 unità:
c) manutenzione delle piste delle aree sciabili quali
spietramento, inerbimento, opere d’arte relative alla
regimentazione delle acque meteoriche, drenaggi di
terreno delle aree suddette e contenimento delle
scarpate;
d) revisione generale e speciale degli impianti a fune
come da Decreto del Ministero dei Trasporti 02.01.1985,
n. 23, nonché altri interventi straordinari di
rimodernamento o rinnovo tecnologico di impianti di
risalita esistenti.
ARTICOLO 26
Disposizioni finanziarie
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo
22, comma 1, della presente legge, fanno carico gli
stanziamenti iscritti all’Unità Previsionale di Base
0473.03 dello stato di previsione della spesa per
l’Esercizio Finanziario 2009 sulla base dei fondi
statali assegnati secondo quanto previsto dall’articolo
7, comma 5, della Legge n.363/2003.
2. Per gli esercizi finanziari successivi, si farà
riferimento all’assegnazione delle risorse nazionali
sulla base del riparto tra le Regioni.
ARTICOLO 27
Dichiarazione d’urgenza ed entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 22 luglio 2009
DE FILIPPO |