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Il
Consiglio regionale ha approvato
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge
ARTICOLO 1
Finalità
1. La presente legge, in coerenza con i principi
indicati dalla L. 493/99 “Norme per la tutela della
salute nelle abitazioni e istituzione dell’assicurazione
contro gli infortuni domestici”, detta norme per
promuovere la salute e la sicurezza in ambito domestico
attraverso azioni di tutela e prevenzione, di educazione
alla salute, di rilevazione dei fattori di rischio, di
valutazione della sicurezza e della funzionalità degli
impianti e degli apparecchi installati, di valutazione
sistematica delle cause d’incidente e delle relative
conseguenze.
2. Tali azioni sono finalizzate principalmente:
a) all’informazione sui rischi domestici ed alla
formazione su comportamenti/atteggiamenti per la
prevenzione degli stessi;
b) allo studio e alla ricerca, anche mediante
sperimentazioni e progettazione di prototipi di
dispositivi per la casa che possano garantire migliori
condizioni di salute e di sicurezza negli ambienti
domestici.
ARTICOLO 2
Incidenti domestici
1. Ai fini della presente legge per incidenti domestici
si intendono
quegli eventi di carattere accidentale che si verificano
nelle abitazioni e nelle relative pertinenze che
compromettono, temporaneamente o definitivamente, lo
stato di salute delle persone.
ARTICOLO 3
Servizio Sanitario Regionale
1. Il Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto della
legislazione
statale vigente, programma azioni di educazione
sanitaria, campagne informative ed attività di
formazione continua contro i rischi d’incidente presenti
negli ambienti domestici, sulla valutazione e
sull’individuazione della loro presenza negli ambiti
domestici. Tali
azioni sono rivolte anche alle imprese installatrici e
di manutenzione degli impianti domestici, attraverso
iniziative volte a migliorare e qualificare le attività
correlate agli obblighi delle stesse, promuovendo la
collaborazione con altri soggetti pubblici che hanno
competenza in materia.
2. Nel piano regionale di prevenzione vengono previsti
programmi e
progetti per la promozione e la tutela della salute e
della sicurezza
negli ambiti domestici, stabilendo obiettivi, risorse e
modalità di attuazione degli interventi
informativo-formativi, forme di valutazione e verifica
delle azioni.
3. Il Dipartimento di Prevenzione, presente in ogni
Azienda Sanitaria
Locale della Regione, quale struttura preposta
all’attività di prevenzione collettiva e promozione
della salute pubblica, assicura
il monitoraggio degli incidenti domestici e la redazione
di una relazione annuale da trasmettere alla Giunta
regionale ed alle Commissioni competenti in materia
sanitaria ed in materie economiche e produttive tramite
l’Osservatorio regionale degli incidenti domestici di
cui al successivo articolo 4.
ARTICOLO 4
Osservatorio regionale degli incidenti domestici
1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art.
1 la Giunta Regionale istituisce, entro 60 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge,
l’Osservatorio regionale degli incidenti domestici
con il compito di rilevare i danni subiti anche sotto la
soglia di invalidità del 27% prevista dall’INAIL, per
l’indennizzo del danno.
2. I dati relativi agli incidenti domestici forniti
dall’INAIL, in collaborazione con le Aziende Sanitarie
Locali e i Medici di Base, e
i dati rivenienti dalla Banche dati informatizzati
presenti in Regione, elaborati ed analizzati per
variabili quali età, sesso, giorno della settimana, ora,
luogo dell’abitazione in cui l’incidente è avvenuto,
parte del corpo interessata, tipo di trauma determinato
dall’incidente, tipo di soccorso prestato, stimeranno:
a) la tipologia di persone che subiscono incidenti in
ambiente domestico;
b) la tipologia degli incidenti domestici per ciascuna
classe di persone;
c) le condizioni predisponenti il verificarsi di
incidenti;
d) i traumi causati, gli interventi e gli esiti.
3. All’0sservatorio regionale degli incidenti domestici
sono attribuite le seguenti ulteriori funzioni:
a) acquisire informazioni circa la conoscenza dei rischi
d’incidente
domestico;
b) definire, mediante idonee forme di collaborazione con
l’INAIL, il
periodico scambio di dati e informazioni relativi
all’assicurazione
contro gli incidenti domestici;
c) offrire consulenza ed assistenza in materia di
prevenzione degli
incidenti domestici;
d) concorrere alla realizzazione di campagne
informative, interventi
di educazione alla salute nonché di formazione ed
aggiornamento del personale impegnato a vario titolo
nelle attività oggetto della
presente legge.
ARTICOLO 5
Struttura e funzionamento dell’Osservatorio
1. L’Osservatorio Regionale degli Incidenti Domestici è
costituito da
un’unità tecnica di monitoraggio, attivata presso il
Dipartimento
Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla
Persona ed alla
Comunità, e da un Comitato di sorveglianza composto:
a) dall’Assessore alla Salute, Sicurezza e Solidarietà
Sociale, Servizi alla Persona ed alla Comunità o suo
delegato, con funzioni di
Presidente;
b) dal Dirigente dell’Ufficio regionale competente in
materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di
vita e di lavoro;
c) dal Direttore Regionale dell’INAIL o suo delegato;
d) da 3 membri segnalati dalle Associazioni delle
categorie più esposte a rischio di incidente domestico.
2. Ai lavori del Comitato di sorveglianza possono essere
invitati dirigenti e funzionari regionali e
rappresentanti di enti ed organismi interessati alle
materie di cui al precedente art. 4.
3. L’Osservatorio, su convocazione del Presidente, si
insedia entro e
non oltre 30 giorni dalla sua istituzione e si dota di
apposito regolamento, approvato dalla Giunta Regionale,
che ne disciplina il
funzionamento.
4. L’unità tecnica di monitoraggio è costituita da
personale in servizio presso il Dipartimento Salute,
Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona ed
alla Comunità ed assicura le funzioni di segreteria ed
il supporto necessario al funzionamento
dell’Osservatorio.
5. L’Osservatorio ha sede presso il Dipartimento Salute,
Sicurezza e
Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona ed alla
Comunità.
6. Ai componenti del Comitato di sorveglianza non spetta
alcun
compenso.
ARTICOLO 6
Destinatari
1. Tutti i cittadini possono partecipare alle iniziative
di cui all’art. 1 -comma 1, della presente legge in
forma individuale o associata.
2. Le iniziative di cui all’art. 1, comma 1, sono
promosse dalle Aziende Sanitarie Locali.
3. Le imprese concorrono alle finalità di cui all’art. 1
- comma 1, attraverso:
a) campagne di sensibilizzazione e di informazione
sull’uso corretto
e sicuro degli oggetti destinati agli ambienti
domestici;
b) studi, ricerche, sperimentazioni e progettazione di
prodotti che
migliorino le condizioni di salute ed il grado di
sicurezza negli
ambiti domestici.
ARTICOLO 7
Tipologia di interventi
1. Rientrano negli interventi di cui all’art. 1- comma
1:
a) i percorsi formativi destinati ai soggetti che
svolgono lavoro in
ambito domestico, così come definiti dall’art. 6, comma
2, lettera a)
della legge n. 493/1999, nonché i percorsi formativi
destinati ai
lavoratori ed alle lavoratrici che svolgono lavoro in
ambito domestico, non a titolo gratuito, organizzati
dall’Osservatorio Regionale degli incidenti domestici,
Aziende Sanitarie Locali, INAIL
o da altri soggetti o strutture accreditate;
b) i progetti redatti dalle Aziende Sanitarie Locali,
dall’INAIL e dall’ISPELS, relativi a percorsi formativi
ed informativi per il personale degli uffici tecnici
degli enti locali, sulla progettazione e realizzazione
degli ambienti e degli impianti domestici;
c) le campagne informative di prevenzione e educazione
alla salute
promosse dalle stesse Aziende Sanitarie Locali,
dall’INAIL, dall’ISPELS e dagli enti locali;
d) i progetti di studio, ricerca, monitoraggio di
situazioni di rischio per migliorare la sicurezza e la
qualità della vita in ambito domestico, con particolare
riferimento alle categorie più esposte
quali donne, anziani, bambini e disabili;
e) le iniziative, promosse dalle scuole di ogni ordine e
grado e dalle università, in modo autonomo o in
collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali, per
realizzare percorsi di educazione alla salute contro gli
incidenti domestici;
f) le azioni di formazione per la prevenzione proposte
dalle associazioni di rappresentanza delle lavoratrici e
dei lavoratori in
ambito domestico, dalle associazioni di consumatori e
dalle associazioni ambientaliste, dalle associazioni
femminili e familiari,
anche in concorso con le Aziende Sanitarie Locali,
l’INAIL, l’ISPELS
e gli Enti locali;
g) la ricerca, la sperimentazione e la progettazione di
dispositivi e
prodotti di largo consumo per la casa, di particolare
valore innovativo per la sicurezza domestica;
h) le iniziative di prevenzione e sicurezza negli ambiti
domestici proposte da associazioni e categorie
imprenditoriali.
ARTICOLO 8
Erogazione dei contributi
1. La Giunta Regionale, entro il 31 ottobre di ogni
anno, adotta apposita deliberazione contenente i
criteri, le modalità di selezione
e di erogazione dei contributi per la realizzazione
degli interventi
di cui all’art. 7, con specifico riferimento alle
modalità di attuazione individuate per i piani integrati
di salute.
2. Possono usufruire dei contributi regionali di cui al
comma 1 tutti
i soggetti di cui all’art. 7, comma 1, inoltrando
apposita richiesta
alle Aziende Sanitarie Locali.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta Regionale
informa il
Consiglio regionale sull’utilizzo dei contributi di cui
al comma 1 e
sul monitoraggio degli incidenti domestici verificatisi
sul territorio regionale.
ARTICOLO 9
Concorso finanziario di altri soggetti privati
1. Le imprese ed altri soggetti privati possono
concorrere alle finalità di cui all’art. 1, comma 1,
mediante iniziative di promozione che prevedano un
concorso finanziario.
2. Le iniziative di cui al comma 1 possono avere il
patrocinio della
Regione Basilicata.
3. La Giunta Regionale, attraverso l’Osservatorio
regionale degli incidenti domestici di cui all’art. 4,
valuta la coerenza con la presente legge delle
iniziative di cui al comma 1.
4. Le somme derivanti dalle iniziative di cui al comma 1
sono destinate ad incrementare il capitolo di cui al
successivo art. 10,
comma 2.
ARTICOLO 10
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente
legge, quantificati per l’anno 2009 in euro 50.000,00,
si provvede mediante
prelevamento di tale somma dallo stanziamento previsto
nel Bilancio della Regione Basilicata per l’esercizio
2009 alla U.P.B. n. 1211.01,
capitolo 37000 “Fondo Speciale per oneri di natura
corrente derivanti da provvedimenti legislativi
regionali che si perfezionano successivamente
all’approvazione del bilancio – Fondi regionali liberi –
Spesa corrente operativa” ed istituzione nello stesso
bilancio di apposita U.P.B., con dotazione finanziaria
di pari importo, denominata “Sorveglianza e prevenzione
degli incidenti domestici”.
2. Per gli anni successivi si provvede con le risorse
individuate nelle rispettive leggi di approvazione del
bilancio regionale.
ARTICOLO 11
Pubblicazione
1. La presente legge regionale è pubblicata sul
Bollettino Ufficiale
della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 28 aprile 2009
DE FILIPPO |