|
Il
Consiglio regionale ha approvato
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge
ARTICOLO 1
Finalità
1. Obiettivo della presente legge è la promozione di un
collaudato modello alimentare, lo stile di vita
mediterraneo, il recupero di tradizione e cultura che la
moderna medicina nutrizionistica indica come esemplare
al mondo intero.
2. Esso deve essere raggiunto attraverso il concetto di
educazione alimentare inteso come educazione al
benessere e al miglioramento della qualità della vita
nel rapporto col cibo visto anche come rispetto
dell’ambiente e delle tradizioni di un popolo.
3. La Regione Basilicata si impegna, pertanto, alla
costante valorizzazione di una dieta equilibrata che
permetta di fornire all’organismo i materiali e
l’energia utili alla vita, un’alimentazione che oltre a
nutrire è anche rispettosa dell’ambiente, nell’ottica
dello sviluppo sostenibile, una sana, equilibrata ed
attenta alimentazione come strumento di prevenzione di
numerose malattie, per vivere più a lungo e avere
un’identità legata alle tradizioni e alle proprie
radici.
4. Tali finalità devono essere perseguite anche
attraverso la sicurezza e la qualità alimentare in modo
che il consumatore possa riconoscere i rischi alimentari
e assumere comportamenti adeguati,
fidandosi delle istituzioni pubbliche impegnate a
tutelare la salute umana e animale e l’ambiente.
ARTICOLO 2
Centri comunali di educazione alimentare
1. Per raggiungere gli obiettivi di cui al precedente
articolo la Regione Basilicata istituisce i Centri di
educazione alimentare e benessere alla salute.
2. Essi hanno sede presso i Comuni della Regione e si
avvalgono dell’assistenza tecnica delle AUSL
territoriali con il coordinamento del Dipartimento
Sicurezza e Solidarietà Sociale della Regione e del
Centro regionale di educazione alimentare e benessere
alla salute.
3. A mezzo di apposite convenzioni possono, inoltre,
avvalersi della consulenza scientifica dell’Università
degli Studi della Basilicata e di altri istituti
scientifici.
4. Al funzionamento dei centri comunali sono destinati
appositi fondi regionali trasferiti ai Comuni.
ARTICOLO 3
Composizione
1. I Centri comunali di educazione alimentare e
benessere si avvalgono di un Comitato composto da:
a) Sindaco del Comune o suo rappresentante, con funzioni
di Presidente;
b) Direttore Generale o suo delegato dell’AUSL
competente per territorio;
c) Dirigente degli Istituti scolastici presenti sul
territorio comunale;
d) Rappresentanti delle associazioni dei consumatori
presenti sul territorio comunale.
2. La partecipazione dei soggetti sopra menzionati è
completamente gratuita.
3. Svolge le funzioni di segretario un Funzionario del
Comune.
4. I componenti, compresi quelli designati, sono
nominati con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale.
ARTICOLO 4
Compiti dei Centri comunali
1. I Centri comunali di educazione alimentare e
benessere alla salute, coordinati dal Centro regionale e
dal Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale della
Regione, promuovono ogni anno programmi attuativi locali
di informazione ed educazione alimentare.
ARTICOLO 5
Centro regionale
1. Con funzioni di coordinamento e programmazione è
istituito, presso il Dipartimento Sicurezza e
Solidarietà Sociale della Regione, il Centro regionale
di educazione alimentare e benessere alla salute.
2. Esso si avvale di un Comitato composto da:
a) Assessore regionale alla Sicurezza e Solidarietà
Sociale, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) Responsabile scolastico regionale o suo
rappresentante;
c) Presidente regionale dell’ANCI;
d) Presidenti della Provincia di Potenza e di Matera o
loro delegati;
e) Tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori
più rappresentative a livello regionale.
3. Svolge le funzioni di segretario un Funzionario del
Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale della
Regione.
4. I componenti, compresi quelli designati, sono
nominati con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale.
5. La partecipazione dei soggetti sopra menzionati è
completamente gratuita.
6. Il Centro, a mezzo di apposita convenzione, può
avvalersi della consulenza scientifica dell’Università
degli Studi della Basilicata e di altri Istituti
scientifici.
7. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente
legge la Giunta Regionale emana apposito regolamento per
il funzionamento del Centro regionale.
ARTICOLO 6
Compiti del Centro regionale
1. Il Centro regionale di educazione alimentare e
benessere alla salute promuove, in collaborazione con il
Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale della
Regione, programmi annuali informativi/educativi che
sappiano misurarsi con la complessità culturale del
fenomeno cibo, che mirino a farlo conoscere e apprezzare
e che aiutino i giovani a diventare consumatori
consapevoli e critici, ma anche aperti al piacere e alla
scoperta delle diverse esperienze gastronomiche
meridionali.
ARTICOLO 7
Clausola valutativa
1. La Giunta Regionale presenta, entro il 30 aprile
dell’anno successivo a quello di riferimento, apposita
relazione al Consiglio Regionale sui programmi e
iniziative del Centro regionale e di quelli comunali al
fine della valutazione dell’efficacia e dell’attuazione
della presente legge.
ARTICOLO 8
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente
legge, quantificati per l’anno 2008 in Euro 60.000,00,
si provvede con lo stanziamento già previsto nel
Bilancio della Regione Basilicata per l’esercizio 2008
alla U.P.B. 1091.01, Cap. 35005 “Iniziative a favore dei
Centri Comunali per l’educazione alimentare e benessere
per la salute - L.R. 28/2007”.
2. Per gli anni successivi si provvede con le risorse
individuate nelle rispettive leggi di approvazione del
Bilancio regionale.
ARTICOLO 9
Pubblicazione
1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 14 ottobre 2008
IL VICE PRESIDENTE
FOLINO |