|
Il
Consiglio regionale ha approvato
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge
ARTICOLO 1
Aggiornamento dei
residui attivi e passivi
1. I residui attivi iscritti in corrispondenza di
ciascuna unità
previsionale di base dello stato di previsione
dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario
2009 ed i residui passivi iscritti in corrispondenza di
ciascuna unità previsionale di base dello stato di
previsione della spesa del bilancio per l’esercizio
finanziario 2009, rideterminati in conformità ai residui
attivi e passivi definitivi, riclassificati ai sensi e
per gli effetti degli articoli 31 e 32 della L.R. 6
Settembre 2001, n. 34, risultanti dal rendiconto
generale dell’esercizio finanziario 2008, sono esposti
negli allegati 1A, 2A, 1B e 2B annessi alla presente
legge.
ARTICOLO 2
Saldo Finanziario al 31.12.2008
1. L’avanzo di amministrazione al 31.12.2008, derivante
da economie di stanziamenti di spesa a destinazione
vincolata, riportato nello stato di previsione di
competenza dell’entrata del bilancio per l’esercizio
finanziario 2009, di € 834.202.580,77, è rideterminato,
secondo le risultanze del rendiconto generale
dell’esercizio finanziario 2008, in € 1.035.834.607,11.
2. Il disavanzo effettivo al 31.12.2008, come risultante
dal rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2008
e derivante dalla differenza fra l’avanzo contabile di
amministrazione al 31.12.2008 di €996.210.717,15,
riportati negli allegati n. 3A e n. 3B annesso alla
presente legge, ed il totale dei trasferimenti di somme
vincolate e non impegnate di cui al precedente comma, è
pari a € 39.623.889,96.
ARTICOLO 3
Aggiornamento del Fondo di Cassa
1. Il fondo di cassa al 31.12.2008 iscritto nello stato
di previsione di
cassa dell’entrata del bilancio per l’esercizio
finanziario 2009 di
€382.366.000,00 è aggiornato in € 611.965.287,83 come
riportato nell’allegato n. 4 annesso alla presente
legge.
ARTICOLO 4
Ricorso al mercato finanziario
1. L’autorizzazione al ricorso al mercato finanziario,
mediante la
contrazione di mutui o altre forme di prestito, disposta
dall’art. 12, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2007, n.
29, è rinnovata, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della
L.R. 24 dicembre 2008, n. 32 per l’esercizio finanziario
2009, per l’importo di € 39.623.889,96, corrispondente
al totale degli impegni assunti nel corso dell’esercizio
finanziario 2008, relativamente alle spese contenute
nell’allegato n. 9 al bilancio di previsione 2008, come
modificato dall’art. 7 comma 3 della L.R. 6 agosto 2008,
n. 20, non coperti mediante la stipulazione dei
contratti di prestito entro la chiusura dell’esercizio
2008 per effetto del disposto di cui all’art. 12, comma
6, della medesima L.R. 28 dicembre 2007, n. 29.
2. L’autorizzazione disposta all’art. 1, comma 2 lett.
c) della L.R. 24
dicembre 2008, n. 31, ed all’art. 12, comma 3, lettera
b), della L.R. 24 dicembre 2008, n. 32, finalizzata al
finanziamento delle spese di investimento indicate
nell’allegato n. 10 di cui all’art. 6, comma 6, della
L.R. 24 dicembre 2008, n. 32, è rideterminata nella
misura di € 67.132.427,55, corrispondente all’ammontare
definitivo dei mutui o altre forme di prestito da
contrarre per le finalità richiamate.
3. L’autorizzazione disposta all’art. 1 comma 2 lett. a)
della L.R. 24
dicembre 2008, n. 31, ed all’art. 12 comma 3 lett. a)
della L.R. 24 dicembre 2008 n. 32 finalizzata alla
copertura della quota di cofinanziamento regionale
riferita agli interventi da realizzarsi nell’ambito del
Programma Operativo Regionale F.E.S.R. 2007-2013 è
rideterminata nella misura di € 26.219.796,78
corrispondente all’ammontare definitivo dei mutui o
altre forme di prestito da
contrarre per le finalità richiamate.
4. Il limite massimo di indebitamento di cui all’art. 1
comma 1 della
L.R. 24 dicembre 2008, n. 31, di € 105.327.025,06, per
effetto di quanto disposto ai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo, è conseguentemente rideterminato in €
148.916.982,29.
5. L’onere presunto relativo alle rate di ammortamento
derivante dalla rideterminazione del limite massimo di
indebitamento di cui al comma 5 del presente articolo,
rientra negli stanziamenti posti a carico della UPB
1212.01 “Rimborso quote di capitale per ammortamento
prestiti, anticipazioni di cassa e finanziamenti a
totale carico della Regione”, per la quota capitale, e
della UPB 1212.02 “Rimborso quote di interessi per
ammortamento prestiti, anticipazioni di cassa e
finanziamenti a totale carico della Regione”, per quanto
riguarda la quota interessi, iscritti nello stato di
previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2009
e nel bilancio pluriennale per gli anni successivi.
6. In relazione a quanto disposto ai precedenti commi
del presente
articolo, sono autorizzate le conseguenti variazioni
allo stato di previsione dell’entrata e delle uscite del
bilancio per l’esercizio finanziario 2009, contenute
negli allegati n. 5A, 5B, 6A e 6B di cui ai successivi
articoli 5 e 6 della presente legge.
ARTICOLO 5
Variazioni allo stato di previsione dell’entrata
1. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio
per l’esercizio
finanziario 2009 sono introdotte le variazioni di cui
agli allegati n. 5A e 5B annesso alla presente legge.
ARTICOLO 6
Variazioni allo stato di previsione delle uscite
1. Nello stato di previsione delle uscite del bilancio
per l’esercizio
finanziario 2009 sono introdotte le variazioni di cui
agli allegati n. 6A e 6B annesso alla presente legge.
ARTICOLO 7
Variazioni Bilancio Pluriennale 2009-2011
1. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio
pluriennale 2009-2011 sono introdotte le variazioni di
cui agli allegati n. 7A e 7B annesso alla presente
legge.
2. Nello stato di previsione delle uscite del bilancio
pluriennale 2009-2011 sono introdotte le variazioni di
cui all’allegato n. 8A e 8B annesso alla presente legge.
ARTICOLO 8
Modifiche alla L.R. 24 dicembre 2008 n. 32 Bilancio di
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2009 e Bilancio
Pluriennale per il triennio 2009/2011
1. L’elenco delle Unità Previsionali di Base per le
quali la Giunta
Regionale è autorizzata ad effettuare variazioni
compensative di cui
all’allegato n. 5 alla L.R. 24 dicembre 2008, n. 32,
articolo 6, comma 4, è sostituito dall’elenco riportato
nell’allegato n. 9A, annesso alla presente legge.
2. Il prospetto dimostrativo della capacità
d’indebitamento per
l’esercizio 2009 di cui all’allegato n. 9 alla L.R. 24
dicembre 2008, n. 32, articolo 6, comma 6, è sostituito
dall’elenco riportato nell’allegato n. 10A, annesso alla
presente legge.
3. L’elenco dei capitoli di spesa avente carattere di
investimento
finanziati nell’esercizio 2009 con ricorso
all’indebitamento a carico del bilancio regionale di cui
all’allegato n. 10 alla L.R. 24 dicembre 2008, n. 32,
articolo 6, comma 6, è sostituito dall’elenco riportato
nell’allegato n. 11A, annesso alla presente legge.
ARTICOLO 9
Modifica alla L.R. 24 dicembre 2008 n. 31 Disposizioni
per la formazione del Bilancio di Previsione annuale e
pluriennale della Regione Basilicata – Legge finanziaria
2009
1. All’articolo 3 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 31
l’importo di €12.899.526,23 è sostituito dall’importo €
14.919.754,73.
2. La tabella D di cui alla L.R. 24 dicembre 2008, n.
31, articolo 3, è
sostituita dalla tabella D1, annessa alla presente
legge.
ARTICOLO 10
Contributi per le spese di funzionamento dell’Agenzia
Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARBEA)
1. Il finanziamento relativo all’esercizio finanziario
2009 per le spese di gestione dell’Agenzia Regionale per
le Erogazioni in Agricoltura (ARBEA), fissato all’art. 4
della L.R. 24.12.2008, n. 31, in €3.632.000,00 è
incrementato di € 1.200.000,00.
2. Il contributo regionale complessivo riconosciuto
all’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARBEA)
per le spese di gestione relative all’esercizio
finanziario 2009, per effetto dell’incremento di cui al
comma precedente, è rideterminato nella misura di €
4.832.000,00.
3. L’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura
(ARBEA) è
autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009
conseguenti all’ incremento di cui ai
precedenti commi.
4. Resta fermo l’obbligo da parte dell’Agenzia Regionale
per le
Erogazioni in Agricoltura (ARBEA) di sottoporre le
variazioni di cui al
precedente comma 3 alle approvazioni previste dalla
vigente normativa regionale.
ARTICOLO 11
Contributi per le spese di funzionamento dell’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente della
Basilicata (ARPAB)
1. Il finanziamento relativo all’esercizio finanziario
2009 per le spese di gestione dell’Agenzia Regionale per
la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB),
fissato all’art. 4 della Legge Regionale 24 dicembre
2008, n. 31 in € 7.680.000,00 è incrementato di €
1.000.000,00.
2. Il contributo regionale complessivo riconosciuto
all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
della Basilicata (ARPAB) per le spese di gestione
relative all’esercizio finanziario 2009, per effetto
dell’incremento di cui al comma precedente, è
rideterminato nella misura di € 8.680.000,00.
3. L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
della Basilicata (ARPAB) è autorizzata ad apportare le
necessarie variazioni al Bilancio di Previsione per
l’esercizio finanziario 2009 conseguenti all’incremento
di cui ai precedenti commi.
4. Resta fermo l’obbligo da parte dell’Agenzia Regionale
per la
Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB) di
sottoporre le variazioni di cui al precedente comma 3
alle approvazioni previste dalla vigente normativa
regionale.
ARTICOLO 12
Contributi alle spese per immissione reflui nei canali
consortili
Legge Regionale 28 novembre 2006, n. 29
1. Nelle more dell’adeguamento del Piano d’Ambito dell’AATO
Basilicata alle disposizioni previste dalla Legge
Regionale n. 29/2006, per gli anni 2007, 2008 e 2009 le
somme da erogare ai Consorzi di Bonifica Alta Val d’Agri
e Bradano e Metaponto ai sensi della DGR n. 736/2007,
pari a complessivi € 1.800.000,00 annui, sono poste a
carico del bilancio regionale.
2. La somma di € 1.800.000,00 già erogata a favore dei
suddetti Consorzi di Bonifica a titolo di anticipazione
per l’anno 2007 è da considerarsi, ai sensi del
precedente comma, trasferita a titolo definitivo.
3. La copertura finanziaria è assicurata dagli
stanziamenti iscritti nel
bilancio regionale 2009 alla UPB 0630.02.
ARTICOLO 13
Sedi degli uffici regionali
1. La Giunta Regionale, al fine del contenimento della
spesa corrente per
oneri di locazione, è altresì autorizzata ad approvare
un programma di acquisizione degli edifici adibiti a
sedi territoriali degli uffici della
Regione Basilicata.
2. La spesa massima autorizzata per l’anno finanziario
2009, relativa al programma di cui al comma 2, è pari ad
€ 1.000.000,00.
3. Il prezzo di acquisto degli immobili di cui al comma
2 è stabilito
previa verifica di congruità da parte della Agenzia del
Territorio competente.
4. La copertura finanziaria per gli oneri derivanti dal
presente articolo è assicurata dagli stanziamenti
iscritti alla UPB 0134.05 del bilancio regionale per
l’esercizio finanziario 2009.
ARTICOLO 14
Modifica dell’articolo 3, comma 2, della Legge Regionale
2 febbraio 1998, n. 8
1. Il comma 2 dell’articolo 3 della Legge regionale 2
febbraio 1998, n. 8 è così sostituito:
“2. Due unità per ciascuna delle strutture di cui al
precedente articolo 2 può essere richiesta in posizione
di comando da altri Enti Pubblici o di diritto pubblico,
enti Locali, enti interregionali operanti in territorio
regionale, Enti o Consorzi istituiti con Legge
Regionale, comparto scuola del Ministero della Pubblica
Istruzione e da ogni altro Ministero. Per le segreterie
particolari del Presidente della regione e del
Presidente del Consiglio regionale le unità, in
posizione di comando, non possono superare il numero di
tre. In tal caso il comando è disposto con cadenza
annuale, è rinnovabile e
revocabile in qualsiasi momento a richiesta
dell’interessato e si risolve automaticamente con la
cessazione dell’incarico. Sia il personale di ruolo
regionale che quello comandato deve essere attinto nelle
categorie dalla “A” alla “D”.
ARTICOLO 15
Modifica dell’articolo 10, comma 2, della Legge
Regionale 2 febbraio 1998, n. 8
1. Il secondo comma dell’articolo 10 della Legge
regionale 2 febbraio 1998, n. 8 è così modificato:
“2. Il personale può essere scelto da dipendenti
regionali o può essere richiesto in posizione di comando
da altri enti Pubblici o di diritto pubblico, Enti
Locali, Enti interregionali operanti in territorio
regionale, Enti o Consorzi istituiti con Legge
Regionale, comparto scuola del Ministero della Pubblica
Istruzione e da ogni altro Ministero. In tal caso il
comando è disposto con cadenza annuale, è rinnovabile e
revocabile in qualsiasi momento a richiesta del
Presidente del Gruppo interessato o del Consigliere del
Gruppo Misto.
Le unità da assegnare a ciascun gruppo consiliare sono
così determinate:
Gruppo consiliare composto da un Consigliere Una unità
Distaccata o comandata Gruppo consiliare composto da due
Consiglieri Due unità Distaccate o comandate Gruppo
consiliare composto da un numero di Consiglieri da tre a
cinque Tre unità Distaccate o comandate Gruppo
consiliare composto da oltre cinque Consiglieri Una
unità per ogni due Consiglieri Distaccata o comandata
Gruppo misto Una unità per ogni Consigliere assegnato
Distaccata o comandata Per il personale assegnato al
Gruppo Misto, ogni Consigliere appartenente al gruppo
medesimo svolge, per l’unità di personale cui ha
diritto, le funzioni assegnate dalla presente legge e
dal Regolamento Interno ai Presidenti dei gruppi.”
2. Il terzo comma dell’articolo 10 della Legge regionale
2 febbraio 1998, n. 8 è così modificato:
“3. Sia il personale di ruolo regionale che quello
comandato deve essere attinto nelle categorie dalla “A”
alla “D”.
ARTICOLO 16
Contributo all’ Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB) per l’ acquisto
di una sede a Matera
1. La Regione, al fine di consentire l’acquisto di una
sede a Matera,
assicura all’ Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della
Basilicata (ARPAB) le risorse necessarie alla copertura
della quota di finanziamento.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è assegnato all’ARPAB
un
contributo, sotto forma di limite di impegno ventennale
a decorrere dall’anno 2009 da utilizzare per il
pagamento delle rate di ammortamento del mutuo della
durata di 20 anni, che l’ARPAB stessa è autorizzata a
contrarre, per l’ acquisto di cui al precedente comma 1,
per l’importo massimo complessivo di € 4.000.000,00.
3. Al presunto onere di € 300.000,00 relativo
all’esercizio 2009,
derivante dall’applicazione del presente articolo, si
farà fronte con le risorse stanziate all’U.P.B. 1111.08
del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009.
4. La Giunta Regionale è autorizzata a rideterminare
l’ammontare del contributo sulla base degli oneri di
ammortamento quali risulteranno in via definitiva
dall’atto di stipula del mutuo di cui al comma 2.
5. I contributi relativi alle altre annualità, come
determinati sulla
base del piano di ammortamento del mutuo di cui al comma
2, troveranno copertura nei successivi bilanci regionali
per tutta la durata del periodo di ammortamento.
ARTICOLO 17
Celebrazioni per il 40° anniversario della nascita della
Regione Basilicata
1. E’ istituito il Comitato promotore per le
celebrazioni del 40°anniversario della nascita della
Regione Basilicata.
2. La composizione del Comitato è individuata dalla
Giunta Regionale d’intesa con l’Ufficio di Presidenza
del Consiglio.
3. Le modalità di funzionamento del Comitato sono
definite dalla Giunta Regionale con proprio atto.
4. Gli eventi, le manifestazioni e le eventuali
pubblicazioni vengono
approvate,su proposta del Comitato, dalla Giunta
Regionale di intesa con l’ Ufficio di Presidenza del
Consiglio.
5. Gli oneri derivanti dall’attuazione di cui al comma
4, quantificati in
€ 25.000,00 per l’anno 2009, trovano copertura
nell’ambito dello stanziamento della U.P.B. 0860.01 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009.
ARTICOLO 18
Celebrazioni per il 150° anniversario dell’ Unità d’
Italia
1. E’ istituito il Comitato per le celebrazioni del 150°
anniversario
dell’Unita’ d’Italia.
2. La composizione del Comitato è individuata
dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale
d’intesa con la Giunta Regionale.
3. Le modalità di funzionamento del Comitato sono
definite dalla Giunta Regionale con proprio atto.
4. Gli eventi, le manifestazioni e le eventuali
pubblicazioni vengono
approvate,su proposta del Comitato, dalla Giunta
Regionale di intesa con l’ Ufficio di Presidenza del
Consiglio.
5. Gli oneri derivanti dall’attuazione di cui al comma
4, quantificati in
€ 25.000,00 per l’anno 2009, trovano copertura
nell’ambito dello stanziamento della U.P.B. 0860.01 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2009.
ARTICOLO 19
Sostegno al parco storico naturale ed ambientale della
Grancia
1. Al fine di sostenere le iniziative di valorizzazione
del parco storico
culturale ed ambientale della Grancia per l’anno 2009, è
concesso
all’Amministrazione provinciale di Potenza un contributo
finanziario di € 200.000,00.
2. La spesa di cui al comma 1 trova copertura
nell’ambito dello
stanziamento della U.P.B. 0473.03 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2009.
ARTICOLO 20
Contributo una tantum per avvio Campus Universitario
internazionale
1. La Regione Basilicata intende favorire la promozione
del proprio
territorio anche attraverso il potenziamento
dell’offerta formativa
universitaria, ovvero affermando un’immagine della
Regione Basilicata in ambito accademico internazionale.
2. A tal fine la Regione Basilicata sostiene la
istituzione e l’avvio di
un campus universitario internazionale a Matera con un
contributo
straordinario di € 50.000,00 per l’anno 2009.
3. La spesa di cui al precedente comma trova copertura
nell’ambito dello stanziamento della U.P.B. 0860.01 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009.
ARTICOLO 21
Slittamento limite d’impegno di cui alla Legge Regionale
8 agosto 2005 n. 27
1. Il limite di impegno quindicennale di € 620.000,00 di
cui all’articolo 17, comma 2 della L.R. 8 agosto 2005 n.
27 per la concessione di un contributo all’ARDSU per la
realizzazione di residenze universitarie decorre
dall’esercizio finanziario 2009 fino a tutto l’anno
2023.
2. La copertura finanziaria è assicurata dal bilancio
pluriennale
2009/2011 e dai corrispondenti futuri bilanci.
ARTICOLO 22
Norme per l’attuazione della Legge Regionale 1 luglio
2008, n. 12
1. Per la complessiva definizione degli squilibri
economici derivanti dal precedente assetto organizzativo
e territoriale del S.S.R. e l’attuazione dell’art. 6
comma 2 della LR. n. 12/08, è autorizzato, in deroga
all’art. 31 della L.R. 27 marzo 1995 n. 34, il ripiano
delle perdite, riferibili all’anno 2008, delle Aziende
Sanitarie regionali, come risultanti dai bilanci
d’esercizio 2008 approvati dalla Regione, fino a
concorrenza delle risorse finanziarie rese disponibili
per il rispetto delle disposizioni attuative del patto
di stabilità in materia sanitaria.
2. Allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse
finanziarie delle
gestioni liquidatorie e velocizzare i pagamenti e gli
incassi, l’attuazione finanziaria delle gestioni
liquidatorie di cui all’art. 6 della LR. n. 12/08 è
unificata e centralizzata per ambito territoriale
provinciale; con decorrenza dal primo giorno successivo
al mese di entrata in vigore della presente legge, le
eventuali disponibilità finanziarie delle gestioni
liquidatorie conseguenti alla cessazione di AUSL 1 ed
AUSL 3 sono trasferite alla gestione liquidatoria
conseguente alla cessazione dell’AUSL 2 ed i Commissari
Liquidatori del’AUSL 1 e dell’AUSL 3 si avvarranno del
servizio di tesoreria e cassa della gestione
liquidatoria dell’AUSL 2 per l’esecuzione dei pagamenti
e degli incassi; con la medesima decorrenza, le
eventuali disponibilità finanziarie della gestione
liquidatoria conseguente alla cessazione dell’AUSL 5
sono trasferite alla gestione liquidatoria conseguente
alla cessazione dell’AUSL 4 ed il Commissario
Liquidatore dell’AUSL 5 si avvarrà del servizio di
tesoreria e cassa della gestione liquidatoria dell’AUSL
4 per l’esecuzione dei pagamenti e degli incassi.
3. Per l’attuazione di quanto previsto dall’art. 3 della
Legge Regionale n. 12/2008 per il funzionamento a pieno
regime del Dipartimento Interaziendale Regionale di
Emergenza Sanitaria (DIRES), i beni mobili ed immobili,
strumentali alla gestione dei servizi del sistema
regionale dell’emergenza-urgenza 118 di cui alla Legge
Regionale n. 21/1999, sono trasferiti all’Azienda
Sanitaria di Potenza ASP ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs.
n. 502/1992 s.m.i. secondo le modalità e le procedure
previste dall’art. 52 della Legge Regionale n. 39/2001
s.m.i.-
4. Nell’ambito delle procedure unificate in materia di
acquisto di beni e servizi, le Aziende Sanitarie
Regionali sono tenute ad acquisire l’autorizzazione
preventiva dal Dipartimento regionale competente in
materia di sanità per l’approvvigionamento di beni e
servizi tecnologici e di servizi esternalizzati di
importo a base d’asta superiore a € 100.000,00 (IVA
esclusa), importo che potrà essere modificato dalla
Giunta Regionale sulla base delle esigenze di
ottimizzazione dell’attività di controllo. A tale scopo
il Dipartimento regionale si avvale del supporto
dell’Osservatorio regionale dei prezzi dei servizi e
delle tecnologie (OPT) di cui al comma 4 dell’art. 14
della Legge Regionale n. 10/2002 ed alla D.G.R. n.
1524/2002 s.m.i.-
ARTICOLO 23
Modifiche alla Legge Regionale 1 luglio 2008, n. 12
“Riassetto organizzativo e territoriale del Servizio
Sanitario Regionale”
1. Al comma 4 dell’art. 3 della Legge Regionale 1 luglio
2008, n. 12,
ultimo capoverso, alle parole “funzioni
tecnico-sanitarie” si aggiungono le parole “ed
amministrative” e l’espressione dopo le parole
“contenuto specialistico;” è sostituita dall’espressione
“. La Giunta definisce, altresì, la declaratoria dei
compiti e dei procedimenti assegnati a ciascuna delle
suddette strutture o servizi specificandone la
complessità e procedono alla nomina dei dirigenti
responsabili. Il personale di ruolo negli Enti del
Servizio Sanitario Regionale che sarà incaricato della
direzione di tali strutture o servizi può, in regime di
comando, essere destinatario degli artt. 4 e 15 della
Legge regionale 12/1996 e s.m.i. e del trattamento
economico previsto dalla contrattazione nazionale ed
aziendale relativa ai ruoli di appartenenza per
incarichi di analoga complessità.”
ARTICOLO 24
Assunzioni personale Aziende Sanitarie Locali
1. Le Aziende Sanitarie Locali di Potenza e di Matera,
l’Azienda
Ospedaliera Regionale “San Carlo” e l’IRCCS Ospedale
Oncologico di Rionero in Vulture prioritariamente
procedono allo scorrimento delle graduatorie ancora
valide dei concorsi espletati dalle cessate Aziende
Sanitarie per la copertura dei posti che successivamente
all’espletamento delle procedure concorsuali ed entro la
data di validità delle graduatorie si rendessero
disponibili. Sono escluse le graduatorie per Dirigenti
di strutture complesse.
ARTICOLO 25
Modifica alla Legge regionale 30 gennaio 2007, n. 1
“Disposizioni per la formazione del Bilancio di
Previsione annuale e pluriennale della Regione
Basilicata – Legge Finanziaria 2007”
1. All’art. 20 della Legge regionale 30 gennaio 2007, n.
1 – i commi 1 e 2 sono così sostituiti:
“1. Le Commissioni Mediche di cui alla Legge 15 ottobre
1990 n. 295 sono nominate dal Direttore generale di
ciascuna Azienda Sanitaria Locale e composte in
conformità con quanto disposto ai commi 2 e 3 dell’art.
1 della citata legge, previa emanazione di un avviso
pubblico rivolto ai sanitari ed agli operatori sociali
del Servizio Sanitario Regionale. Esse durano in carica
tre anni e possono essere rinnovati una sola volta. Ogni
componente non può far parte contemporaneamente di più
commissioni.
2. Per la composizione delle Commissioni, le Aziende
Sanitarie fanno ricorso ai professionisti in servizio
presso una delle Aziende sanitarie Locali regionali e si
medici convenzionati con il Servizio Sanitario
regionale, oltre ad un interprete in sostituzione o in
collegamento con l’assistente sociale in qualità di
assistente-esperto di aiuto alle persone invalide
(sordomuti) ai sensi della legge 5.2.1992, n. 104.
2/bis. Con la entrata in vigore della presente legge le
Aziende Sanitarie procedono alla nuova nomina delle
Commissioni mediche entro e non oltre 60 giorni con i
criteri previsti dai commi 1 e 2.
ARTICOLO 26
Disposizioni in materia di trasporto pubblico
1. Ai sensi del comma 1 articolo 18 del D.Lgs. n.
422/97, così come
modificato dall’ articolo 7 della Legge 9 aprile 2009,
n. 33, i contratti di servizio regionali relativi al
trasporto pubblico esercitato da Trenitalia Spa avranno
durata di sei anni, rinnovabili di altri sei.
2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al
comma 1 si provvede mediante gli stanziamenti iscritti
alla UPB 0450.01 dello stato di previsione delle uscite
del bilancio pluriennale 2009-2011. Per gli esercizi
successivi si provvederà mediante gli aggiornamenti dei
bilanci pluriennali.
ARTICOLO 27
Modifiche alla L.R. 18 dicembre 2007, n. 24
1. Al primo periodo del comma 4 dell’articolo 18 della
L.R. 18 dicembre 2007, n. 24 sono eliminate le seguenti
parole :
“dalla Regione e prima della pubblicazione della
graduatoria definitiva, su proposta del Prefetto”.
ARTICOLO 28
Modifiche alla L.R. 24 dicembre 2008, n. 31
1. Al comma 5 dell’art. 43 della L.R. 18 dicembre 2007
così come
aggiunto dall’art. 49 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 31
dopo le
parole “convivente dell’assegnatario” sono aggiunte le
parole “da almeno cinque anni”.
ARTICOLO 29
Modifiche alla L.R. 22 marzo 1985, n. 9
1. Il secondo comma dell’articolo 1 della L.R. 22 marzo
1985, n. 9 è
abrogato.
ARTICOLO 30
Modalità di pagamento delle tasse, tributi e canoni
1. I versamenti delle tasse, tributi e canoni regionali
possono essere
effettuati mediante versamenti sui conti correnti
postali e bancari intestati alla Regione Basilicata,
fatta salva la possibilità di prevedere con specifico
atto della Giunta Regionale altre modalità di pagamento.
2. Con le medesime modalità possono essere versate le
sanzioni
amministrative e tributarie nonché le entrate
patrimoniali e le restituzioni di somme indebitamente
percepite.
ARTICOLO 31
Modifica all’art. 18 della Legge regionale n. 24 del
18.12.2007
1. All’art. 18 della L.R. n. 24 del 18.12.2007, comma 1,
è aggiunto:
“1/bis - In presenza di provvedimenti di demolizione per
motivi di pubblica utilità delle abitazioni
legittimamente assegnate, il Comune potrà estendere la
riserva di cui al comma 1, anche successivamente alla
pubblicazione del bando.”
ARTICOLO 32
Modifiche alla Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31
“Disposizioni per la formazione del Bilancio di
Previsione annuale e pluriennale della Regione
Basilicata – Legge Finanziaria 2009”
1. Il comma 3 dell’art. 9 della Legge Regionale 24
dicembre 2008, n. 31 è sostituito con:
“3. Sulle superfici esterne degli edifici, inutilizzate
o parzialmente
utilizzate o comunque compatibili con la produzione di
energia e, sulle aree utilizzabili a fini di produzione
di energia, appartenenti al demanio o al patrimonio
regionale ovvero di proprietà dei suoi enti strumentali,
delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e,
qualora ne facciano richiesta, degli enti pubblici
economici regionali e delle amministrazioni pubbliche
locali, è costituito, senza oneri e senza limiti di
tempo, il diritto di superficie per la realizzazione
degli impianti di cui al comma 1 in favore della Società
Energetica Lucana. La costituzione del diritto avviene,
a seguito della presentazione della scheda progettuale
di utilizzo da parte della Società Energetica Lucana
all’Ente proprietario, con le forme all’uopo indicate
dall’art. 1350 codice civile, anche ai fini
dell’adempimento degli obblighi di pubblicità stabiliti
dall’art. 2643 codice civile. La Società Energetica
Lucana individua l’elenco delle superfici o delle aree
compatibili con la produzione di energia, sulle quali
acquisisce il diritto di superficie.
La Società Energetica Lucana utilizza le superfici e le
aree sulle quali ha acquisito il diritto di superficie
per installare e gestire gli impianti di cui al comma 1,
avvalendosi di terzi individuati con procedure di
evidenza pubblica, cui ha facoltà di trasferire il
diritto acquisito per la durata indicata negli atti di
gara.”
2. Il comma 4 dell’art. 10 della Legge Regionale 24
dicembre 2008, n. 31 è sostituito con:
“4. Fatte salve le norme in materia di valutazione di
impatto ambientale e di valutazione di incidenza, la
costruzione e l’esercizio degli impianti, infrastrutture
e opere connesse, ivi incluse le opere di connessione
alla rete di cui al precedente art. 9 con il limite
massimo di potenza installata per singolo di 25 MW e di
cui all’art. 3, comma 2, lettere a.2), a.5), b), c), d)
della L.R. n. 9/2007, è realizzata tramite la disciplina
della denuncia di inizio attività (DIA), di cui agli
artt. 22 e 23 del T.U. delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, D.P.R. n. 380/2001 e
s.m.i.- Tale disciplina è integralmente sostitutiva
dell’autorizzazione di cui all’art. 12 del D.Lgs. n.
387/2003. In tal caso il titolare dell’impianto, almeno
trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori,
presenta alla Regione Basilicata ed ai Comuni
interessati la denuncia di inizio attività accompagnata
da una relazione asseverata a firma di progettista
abilitato ai sensi del richiamato D.P.R. 380/2001.”
ARTICOLO 33
Modifiche all’art. 14 della Legge Regionale 24 dicembre
2008, n.
31 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di
Previsione annuale e pluriennale della Regione
Basilicata – Legge Finanziaria 2009”
1. L’oggetto dell’art. 14 della Legge regionale 24
dicembre 2008, n. 31 è sostituito con:
“Contributo per la Stabilizzazione dei Lavoratori ASU
autofinanziati e degli ex Lavoratori Socialmente Utili
rivenienti dalla Platea Regionale LSU, in rapporto di
lavoro presso Amministrazioni Pubbliche della Basilicata
con contratto di Collaborazione Coordinata e
Continuativa o con Contratti di Lavoro a Tempo
Determinato.”
2. Il comma 1 dell’art. 14 della Legge Regionale 24
dicembre 2008, n. 31 è sostituito con:
“1. La Regione Basilicata, in armonia con quanto
previsto dai commi 550 e 551 dell’art. 2, Legge 24
dicembre 2007, n. 244, promuove la stabilizzazione dei
lavoratori impegnati in attività socialmente utili (ASU)
di cui alle lettere b) e c), comma 3, art. 2 della Legge
Regionale 19 gennaio 2005, n. 2, nella disponibilità dei
Comuni e degli enti pubblici utilizzatori da almeno tre
anni; e promuove altresì la stabilizzazione dei
lavoratori ex LSU rivenienti dalla platea regionale LSU
ed in rapporto di lavoro presso Pubbliche
Amministrazioni con contratto di Collaborazione
Coordinata e Continuativa o con contratti di lavoro a
tempo determinato.”
3. Il comma 3 dell’art. 14 della Legge Regionale 24
dicembre 2008, n. 31 è sostituito con:
“3. La Regione Basilicata riconosce, a partire dall’anno
2009, agli enti pubblici di cui al comma 1 del presente
articolo, un contributo economico su base annua pari ad
€ 9.200,00 annui per ogni lavoratore che sia
stabilizzato tramite assunzioni in pianta organica.”
ARTICOLO 34
Modifiche all’art. 20 della Legge Regionale 24 dicembre
2008, n.
31 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di
Previsione annuale e pluriennale della Regione
Basilicata – Legge Finanziaria 2009”
1. Il comma 1 dell’art. 20 della Legge Regionale 24
dicembre 2008, n. 31 è sostituito con:
“1. Per l’anno scolastico 2009/2010 e nel limite di €
300.000,00, la Giunta Regionale sostiene l’inclusione
scolastica degli alunni con disabilità attraverso
progetti didattico-educativi, riabilitativi e di
socializzazione individualizzati, finalizzati alla piena
realizzazione del diritto all’educazione e
all’istruzione ed azioni volte alla integrazione tra
attività scolastiche ed extrascolastiche con
l’affiancamento di personale qualificato.”
2. Il comma 2 dell’art. 20 della Legge Regionale 24
dicembre 2008, n. 31 è soppresso.
ARTICOLO 35
Contributi destinati al patrimonio storico – artistico
religioso
1. Al fine di sostenere la costruzione ed il recupero
del patrimonio
architettonico, artistico e culturale degli edifici di
culto e degli edifici
destinati alle attività pastorali è autorizzato un
limite di impegno
quindicennale di € 500.000,00 con decorrenza
dall’esercizio finanziario 2009.
2. Per le finalità di cui al comma precedente sono
concessi all’Ordinario Diocesano, per la contrazione di
mutui, contributi nella misura massima del 50% dei
rimborsi per quota capitale ed interessi delle rate di
ammortamento dovute all’Istituto di credito concedente.
3. Le modalità, le tipologie di intervento ed i criteri
di concessione
dei contributi regionali di cui al presente articolo
sono definiti dalla
Giunta Regionale con proprio provvedimento.
4. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al
comma 1 del presente articolo si provvede mediante gli
stanziamenti iscritti alla U.P.B. 1111.08 dello Stato di
Previsione delle Uscite del Bilancio Pluriennale
2009/2011. Per gli esercizi successivi si provvederà
mediante gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali.
ARTICOLO 36
Contributi alle Province per i piani di manutenzione
straordinaria
1. Al fine di sostenere gli interventi di manutenzione
straordinaria
delle strade e delle scuole di competenza delle Province
è autorizzato un limite di impegno quindicennale di €
1.000.000,00 con decorrenza dall’esercizio finanziario
2009.
2. Per le finalità di cui al comma precedente sono
concessi alle
Province, che contraggono mutui per i Piani di
manutenzione straordinaria delle strade e delle scuole
di competenza, contributi nella misura massima del 100%
dei rimborsi per quota capitale ed interessi delle rate
di ammortamento dovute all’istituto di credito
concedente.
3. Le modalità, la ripartizione finanziaria ed i criteri
di concessione
dei contributi regionali di cui al presente articolo
sono definiti dalla
Giunta Regionale con proprio provvedimento.
4. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al
comma 1 del presente articolo si provvede mediante gli
stanziamenti iscritti alla U.P.B. 1111.08 dello Stato di
Previsione delle Uscite del Bilancio Pluriennale
2009/2011. Per gli esercizi successivi si provvederà
mediante gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali.
ARTICOLO 37
Disposizioni in attuazione della Legge 296/06 art. 1
comma 1176
1. Ai fini dell’attestazione annuale dell’avvenuto
adempimento degli
obblighi contributivi e retributivi, le imprese
affidatarie di servizi di
trasporto pubblico locale sono tenute all’osservanza
delle disposizioni emanate dal Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale – Direzione Generale per
l’Attività Ispettiva – in materia di rilascio del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui
al comma 1176 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
2. Per tutta la durata contrattuale, entro il primo
trimestre di ogni
anno, le imprese interessate inviano all’Ente affidante,
per l’attestazione degli adempimenti contributivi, il
DURC rilasciato dall’INPS nel mese di dicembre dell’anno
precedente e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà con la quale si attesta di aver corrisposto ai
dipendenti le retribuzioni, per il periodo considerato,
così come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro del settore.
ARTICOLO 38
Programma di investimenti per l’attuazione delle
politiche di innovazione regionali
1. Al fine di consentire la realizzazione di un campus
ove concentrare le attività direzionali e operative
delle strutture di attuazione delle politiche di
innovazione regionali la Giunta Regionale è autorizzata
ad adottare un programma di acquisizione di aree ed
immobili di proprietà del Consorzio di Sviluppo
Industriale di Potenza.
2. A tal fine si autorizza la spesa di € 5.000.000,00
stanziata alla
U.P.B. 0134.05 dello Stato di Previsione delle Uscite
del Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2009.
ARTICOLO 39
Acquisizione del capitale sociale della Società Sviluppo
Italia Basilicata S.p.A.
1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal
comma 461 dell’art. 1 della Legge 296/2006 (Legge
Finanziaria 2007) e per consentire alla Regione
Basilicata di acquisire l’intero capitale sociale di
Sviluppo Italia Basilicata S.p.A., la Giunta Regionale è
autorizzata a porre in essere tutte le azioni volte al
trasferimento della totalità delle azioni di detta
società all’amministrazione regionale per un importo non
superiore a € 1.100.000,00,
nonché all’eventuale aumento di capitale della società
regionalizzata, qualora detto aumento risulti necessario
a consentire l’iscrizione della stessa nell’elenco
speciale degli intermediari finanziari di cui all’art.
107 del testo Unico bancario.
2. A tal fine è autorizzata la spesa di € 3.600.000,00
stanziata alla
U.P.B. 0134.08 dello Stato di Previsione delle Uscite
del Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2009.
ARTICOLO 40
Modifiche alla Legge Regionale 24 aprile 2009, n. 10
“Partecipazione della Regione Basilicata alla fondazione
CITTA’ DELLA PACE PER I BAMBINI BASILICATA ONLUS”
1. La lettera e) del comma 3 dell’art. 1 della Legge
Regionale 24 aprile 2009, n. 10 è abrogata.
ARTICOLO 41
Riconoscimento ai fini contributivi del periodo
antecedente all’immissione nei ruoli regionali del
personale inquadrato in data 7 giugno 1977 a seguito di
pubblico concorso
1. Al personale utilizzato dalla Regione nel periodo
lavorativo di
formazione dal 12 novembre 1973 al 6 giugno 1977 per lo
studio applicativo e per lo sviluppo delle procedure di
meccanizzazione per l’attuazione del Sistema Informativo
Regionale, successivamente inquadrato nei ruoli in data
7 giugno 1977 a seguito di pubblico concorso, il periodo
lavorativo antecedente all’immissione nei ruoli della
Regione è equiparato al lavoro subordinato.
2. La Regione, per il periodo di cui al comma 1, si fa
carico della
copertura dei relativi oneri previdenziali, calcolati
sui valori retributivi del livello V, vigenti nello
stesso periodo. Il recupero degli oneri a carico dei
lavoratori è attivato con modalità da stabilire
successivamente.
3. Il personale di cui al comma 1, entro quindici giorni
dall’entrata in
vigore della presente legge, deve produrre formale
domanda rivolta ad ottenere il riconoscimento dei
benefici di cui al comma 2.
ARTICOLO 42
Esodo del personale regionale – Proroga
1. Il personale regionale e degli enti strumentali della
Regione
Basilicata, che matura i requisiti per il collocamento a
riposo e trattamento di quiescenza nel secondo semestre
2009, nel rispetto dei termini previsti dalla Legge n.
247/2007, può presentare istanza di collocamento a
riposo e di incentivo all’esodo, previsto dalla Legge
regionale 18/06 e successive modificazioni ed
integrazioni, entro il 28 febbraio 2010 e cessare dal
servizio entro il 30 giugno 2010.
2. I dipendenti che siano già in possesso dei requisiti
richiesti alla
data di entrata in vigore della presente legge possono
produrre istanza entro il 31 dicembre 2009 e cessare dal
servizio entro il 31 marzo 2010.
3. Il personale che ha presentato istanza ai sensi
dell’art. 50 della
Legge Regionale 20/08 cesserà irrevocabilmente alla data
del 31 dicembre 2009.
ARTICOLO 43
Legge Regionale 11 agosto 1999, n. 23 – Proroga termini
1. I termini concessi al Comune di Francavilla sul Sinni
per la redazione del regolamento Urbanistico e
l’indicazione della Conferenza di Pianificazione ai
sensi dell’art. 25 della Legge Regionale 11 agosto 1999,
n. 23, già prorogati al 9 febbraio 2009 dalla Legge
Regionale 9 agosto 2007, n. 13, sono ulteriormente
prorogati, in via eccezionale, per sei mesi decorrenti
dalla data di approvazione della presente legge.
ARTICOLO 44
Modifiche alla Legge Regionale 11 agosto 1999, n. 23
“Tutela, governo ed uso del territorio”
1. Al comma 5 dell’art. 44 della Legge Regionale 11
agosto 1999, n. 23 l’espressione “detratte dal
contributo assegnato al Comune inottemperante” è
sostituita con l’espressione “a carico del Comune”.
ARTICOLO 45
Proroga termini
1. La durata in carica dei componenti del Collegio dei
Revisori dei Conti delle disciolte ASL è prorogato a
tutto il 2009.
ARTICOLO 46
Investimenti per strutture di accoglienza per anziani e
asili nido
1. Al fine di sostenere la diffusione di strutture di
accoglienza per
anziani e asili nido sul territorio regionale è
autorizzato un limite di
impegno quindicennale di € 200.000,00 con decorrenza
dall’esercizio finanziario 2009 fino a tutto l’anno
2023.
2. Per le finalità di cui al comma precedente, sono
concessi alle
strutture pubbliche e private, che contraggono mutui
dell’importo massimo di € 1.500.000,00 per il recupero,
l’adeguamento, la riqualificazione e l’allestimento di
strutture di accoglienza per anziani e asili nido,
contributi nella misura massima del 50% dei rimborsi per
quota capitale ed interessi delle rate di ammortamento
dovute all’Istituto di credito concedente.
3. Le modalità e i criteri di concessione dei contributi
regionali di cui
al presente articolo sono definiti dalla Giunta
Regionale con proprio
provvedimento.
4. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al
comma 1 del presente articolo si provvede mediante gli
stanziamenti iscritti alla U.P.B. 1111.08 dello Stato di
Previsione delle Uscite del Bilancio Pluriennale
2009/2011. Per gli esercizi successivi si provvederà
mediante gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali.
ARTICOLO 47
Modifiche alla Legge Regionale 14 febbraio 2007, n. 4
“Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza
sociale”
1. Il comma 4 dell’art. 31 della Legge Regionale 14
febbraio 2007, n. 4 è sostituito con:
“4. I Comuni rilasciano l’autorizzazione provvisoria
previa verifica del possesso dei requisiti strutturali
ed organizzativi minimi previsti dal precitato decreto.
Le strutture beneficiarie del provvedimento
autorizzatorio hanno tempo due anni dall’entrata in
vigore della presente legge, lì dove carenti dei
requisiti previsti per l’adeguamento ai sensi della
Legge 8 novembre 2000, n. 328 ed ai criteri indicati nel
D.M. 21 maggio 2001, n. 308 e per l’ottenimento
dell’autorizzazione definitiva.”
ARTICOLO 48
Disposizioni in materia di assistenza alle persone
anziane nelle strutture residenziali
1. Si stabilisce, nelle more dell’adozione ed
approvazione del Piano
Regionale della Salute e dei Servizi alla Persona
2009/2011 di cui all’art. 15 Legge Regionale 14 febbraio
2007, n. 4, di adeguare per l’anno 2009 il valore della
quota di rilievo sanitario per l’assistenza alle persone
anziane nelle strutture residenziali come segue:
a) quota giornaliera per anziani non autosufficienti €
25,00;
b) quota giornaliera per anziani allettati € 35,00.
2. Le Aziende Sanitarie competenti provvederanno alla
liquidazione degli importi dovuti avvalendosi della
quota del fondo sanitario nazionale e regionale di parte
corrente a destinazione indistinta per i non
autosufficienti alle stesse assegnate.
ARTICOLO 49
Norme per il completamento delle attività di
liquidazione del soppresso ESAB
1. I capannoni per il ricovero del bestiame, di
proprietà della Regione Basilicata e costruiti dal
soppresso Ente per lo Sviluppo Agricolo in Basilicata ai
sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 7 settembre
1981, n. 37, assegnati in uso temporaneo agli aventi
diritto, sono trasferiti in proprietà a titolo gratuito
ai proprietari del fondo su cui insistono.
2. Il trasferimento di cui al comma precedente opera di
diritto qualora entro il termine di centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge gli
aventi diritto non abbiano prodotto formale rinuncia da
inoltrare all’Ufficio Provveditorato e Patrimonio del
Dipartimento Presidenza Giunta della Regione Basilicata.
3. Gli aventi diritto procedono al censimento catastale
dei capannoni ed all’accatastamento in proprio favore,
previo nulla osta rilasciato
dall’Ufficio Provveditorato e Patrimonio del
Dipartimento Presidenza Giunta.
4. Tutte le spese accessorie, ivi comprese le spese per
trascrizione e voltura dei beni, sono a carico dei
beneficiari.
5. La Regione Basilicata, tramite l’Ufficio
Provveditorato e Patrimonio del Dipartimento Presidenza
Giunta, assicura idonee forme di pubblicità in relazione
alle procedure di cui al presente articolo di legge.
ARTICOLO 50
Modifiche all’art. 18 della Legge Regionale 2 febbraio
2004, n.
1 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di
Previsione annuale e pluriennale della Regione
Basilicata – Legge Finanziaria 2004”
1. Dopo il comma 3 dell’art. 18 della Legge Regionale 2
febbraio 2004, n. 1 sono aggiunti i seguenti commi:
“3/bis. In deroga a quanto stabilito al precedente comma
3, per le finalità di pubblica utilità o di pubblico
interesse, la Regione può procedere alla vendita diretta
degli immobili in favore di altre pubbliche
amministrazioni.
Il prezzo di vendita è stabilito con le modalità di cui
al successivo comma 4.”
“3/ter. La Regione può altresì concedere in locazione
diretta, in favore di altre pubbliche amministrazioni,
gli immobili di cui al comma 3, per finalità di pubblica
utilità o di pubblico interesse. Il canone di locazione
è determinato dall’Ufficio regionale competente in
materia di patrimonio, sulla base dei valori di mercato
correnti per immobili analoghi o similari.”
ARTICOLO 51
Modifiche all’art. 28 della Legge Regionale 2 febbraio
2004, n.
1 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di
Previsione annuale e pluriennale della Regione
Basilicata – Legge Finanziaria 2004”
1. L’art. 28 della Legge Regionale 2 febbraio 2004, n. 1
è sostituito
con:
“1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con
il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.,
la Regione Basilicata demanda la valutazione
dell’offerta ad una commissione giudicatrice, nominata
ai sensi dell’art. 84 del medesimo decreto legislativo.
2. La commissione giudicatrice di cui al precedente
comma è nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento
competente, assicurando il rispetto del principio di
rotazione. Essa è composta da tre o cinque componenti,
esperti nel settore cui si riferisce l’oggetto del
contratto, oltre al segretario. Il numero dei componenti
è determinato tenendo conto della complessità e del
valore economico dell’appalto.
3. Ai componenti delle commissioni giudicatrici di cui
al comma 1, quando essi sono scelti tra funzionari e
dirigenti della Regione Basilicata, è corrisposta
un’indennità fissa pari a € 1.000,00. L’indennità che
precede è assoggettata al regime di onnicomprensività
del trattamento economico dei dirigenti. Al
solo scopo di remunerare il maggiore impegno e le
connesse responsabilità degli stessi e qualora
l’incarico di componente ecceda le funzioni ed i poteri
connessi all’Ufficio dirigenziale ricoperto, sarà
corrisposto ai Dirigenti interessati, quale integrazione
dell’indennità di risultato, nei limiti e secondo la
disciplina dei contratti collettivi di categoria e della
contrattazione decentrata, una parte del compenso dovuto
per ciascun incarico svolto.
4. In caso di accertata carenza in organico di adeguate
professionalità, i componenti delle commissioni
giudicatrici sono scelti fra i soggetti in possesso dei
requisiti previsti dal comma8 lettere a) e b) dell’art.
84 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
5. Ai componenti esterni delle commissioni di gara
d’appalto, è corrisposto un compenso fisso pari a €
1.500,00. Ad essi sono riconosciute le spese di viaggio,
vitto e alloggio nella misura e con le modalità previste
per i dirigenti della Regione.
6. Quando l’importo a base di gara è di rilevanza
comunitaria, le indennità ed i compensi di cui ai
precedenti commi sono elevabili sino ad un massimo del
50%, in considerazione del numero delle offerte
pervenute e del valore economico dell’appalto.
L’incremento viene determinato con l’atto di nomina
della Commissione.
7. I segretari delle Commissioni sono scelti
esclusivamente fra dipendenti della Regione Basilicata
appartenenti alle categorie C o D. Ad essi è corrisposto
un compenso pari al 40% di quello riconosciuto ai
componenti interni ai sensi dei precedenti commi.
8. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano a tutti i
procedimenti di gara d’appalto, disposti
dall’Amministrazione regionale nel suo complesso e dagli
Enti ed organismi sub-regionali, quale che sia la fonte
di finanziamento della spesa. Le medesime disposizioni
si applicano anche alle procedure di gara che alla data
di entrata in vigore della presente legge siano ancora
in corso di svolgimento e non ancora aggiudicate in via
definitiva, salvo il trattamento economico più
favorevole eventualmente disposto con l’atto di nomina.”
ARTICOLO 52
Modifiche alla Legge Regionale 2 febbraio 2001, n. 6
“Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed
approvazione del relativo Piano”
1. Al comma 2 dell’art. 21/bis della Legge Regionale 2
febbraio 2001, n. 6 l’espressione “Fino alla effettiva
istituzione dell’ATO Rifiuti Basilicata” è sostituita
con l’espressione “Fino all’approvazione del Piano
d’Ambito”.
ARTICOLO 53
Modifiche alla Legge Regionale 12 novembre 2004, n. 18
“Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui
all’art. 32 del Decreto Legge 30.09.2003, n. 269”
1. Il primo capoverso del comma 7 dell’art. 4 della
Legge Regionale 12 novembre 2004, n. 18 è sostituito
con:
“Sono suscettibili di sanatoria, nel rispetto dei limiti
e delle condizioni di cui al presente art. 4, le opere
abusive ricadenti nelle zone sottoposte a vincolo
paesaggistico derivante dalle categorie omogenee di beni
di cui al comma 1 dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004,
ubicate nelle aree che, alla data del 6 settembre 1985,
erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A
e B, secondo quanto contenuto al comma 2 del medesimo
art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004.”
ARTICOLO 54
Interpretazione autentica della Legge Regionale 6 luglio
1978, n. 28 “Norme di attuazione della Legge 28 gennaio
1977, n. 10 in materia di edificazione dei suoli”
1. L’art. 22 della Legge Regionale 6 luglio 1978, n. 28
non si applica
agli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata.
ARTICOLO 55
Master in giornalismo
1. La Regione Basilicata destina per l’anno 2009 €
200.000,00
all’Università della Basilicata, d’intesa con l’ordine
nazionale dei
giornalisti, per il finanziamento del Master in
giornalismo.
2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al
comma 1 si provvede mediante gli stanziamenti iscritti
alla UPB 0951.03 dello Stato di previsione delle Uscite
del Bilancio regionale.
ARTICOLO 56
Contributo per il sostegno della Facoltà di Scienze
Motorie
1. Al fine di sostenere la sezione della facoltà di
Scienze Motorie di
Potenza è concesso al Comune di Potenza un contributo
pari ad € 100.000,00 per il finanziamento delle attività
connesse al funzionamento di detta facoltà e per
l’attivazione di corsi di Laurea specialistica.
2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al
comma 1 del presente articolo si provvede mediante gli
stanziamenti iscritti alla U.P.B. 0951.02 dello Stato di
Previsione delle Uscite del Bilancio di Previsione 2009.
ARTICOLO 57
Contributo per le manifestazioni in onore del prof.
Vincenzo Verrastro
1. Nel primo quinquennio dalla morte e nel 90° dalla
nascita del prof. Vincenzo Verrastro, la Regione
Basilicata contribuisce a promuoverne concretamente la
figura e concede al Comune di Avigliano un contributo di
€ 50.000,00 per la realizzazione delle manifestazioni in
suo onore.
2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al
comma 1 del presente articolo si provvede mediante gli
stanziamenti iscritti alla U.P.B. 0860.01 dello Stato di
Previsione delle Uscite del Bilancio di Previsione 2009.
ARTICOLO 58
Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in
vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare
come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 07 agosto 2009
DE FILIPPO |