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Il
Consiglio regionale ha approvato
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge
ARTICOLO 1
(Modifiche ed
integrazioni alla L.R. 18.12.2007, n. 24)
1. Alla Legge Regionale 18.12.2007, n. 24 (Norme per
l’assegnazione, la gestione e la determinazione dei
canoni di locazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica) sono apportate le seguenti
modifiche:
1) All’art. 3, primo comma, lett. e), penultimo periodo,
la lettera “a3.2” è sostituita dalla lettera “a3.1”;
2) All’art. 4, terzo comma, terzo periodo, la parola
“nazionale” è sostituita dalla parola “regionale”;
3) All’art. 4, sesto comma, primo periodo, dopo le
parole” I comuni”, sono aggiunte le parole “,in assenza
di graduatoria definitiva vigente in dipendenza di un
bando generale,”;
4) All’art. 9 è aggiunto il seguente comma 16: “Ciascun
componente o Presidente può essere designato per una
sola commissione”;
5) All’art. 10, primo comma, le parole “artt. 5 e 6
della legge” sono sostituite con le parole “artt. 4, 5 e
6 del D.P.R.”;
6) All’art. 10, quarto comma, la parola “terzo” è
sostituita dalla parola “secondo”;
7) All’art. 14, terzo comma, terzo periodo, dopo le
parole “condizioni soggettive o oggettive” sono aggiunte
le parole “, di cui al bando di concorso che ha
originato la graduatoria,;
8) All’art. 14, terzo comma, in fine è aggiunto il
seguente ultimo periodo: “La verifica della condizione
soggettiva di cui al punto a1) del terzo comma dell’art.
8 va effettuata con riferimento ai limiti delle classi
di reddito pro-capite vigenti alla data
dell’assegnazione”;
9) All’art. 18, undicesimo comma, le parole
“dell’ottavo” sono sostituite dalle parole “del
settimo”;
10) All’art. 19, quarto comma, la parola “medesimo” è
sostituita dalla parola “matrimonio”;
11) All’art. 23 è aggiunto il seguente sesto comma: “I
componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido
con l’assegnatario ai fini di quanto dovuto all’Ente
gestore per la conduzione dell’alloggio assegnato.”;
12) All’art. 24, primo comma, terzo periodo, le parole
“prima di effettuare la detrazione per figli a carico o
per altri componenti il nucleo familiare,” sono
soppresse;
13) All’art. 24, terzo comma, la cifra “414,00” è
sostituita con la cifra “473,93”;
14) All’art. 28, quarto comma, l’ultimo periodo è
sostituito dal seguente: “Fatte salve le scadenze
contrattuali in essere, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, gli Enti Gestori
danno disdetta delle assegnazioni in essere ai soggetti
che non siano Associazioni di volontariato, benefiche,
culturali, sociali ed Enti senza fine di lucro e
provvedono all’assegnazione di tali locali
esclusivamente con avviso pubblico cui possono
partecipare solo le suddette associazioni e gli enti
senza scopo di lucro.”;
15) All’art. 28, quinto comma, le parole “90 giorni
dalla data di entrata in vigore delle presente legge”
sono sostituite con le parole “il 31 dicembre 2008”;
16) All’art. 28, sesto comma, dopo le parole “euro 6,00”
sono aggiunte le parole “, euro 7,00,”;
17) All’art. 28, settimo comma, dopo le parole “euro
6,00” sono aggiunte le parole “, euro 7,00,”;
18) All’art. 29, terzo comma, le parole “ripartito tra i
comuni” sono sostituite con la parola “disciplinato”;
19) All’art. 30, primo comma, la parola “degli” è
sostituita con le parole “in capo agli”;
20) All’art. 30, comma settimo, quarto periodo, la
parola “superiore” è sostituita con la parola
“inferiore”;
21) All’art. 31, secondo comma, la percentuale “15 %” è
sostituita con la percentuale “25 %”;
22) All’art. 31, terzo comma, le parole “presenti nel
territorio regionale” sono soppresse;
23) All’art. 33, secondo comma, la parola “reale” è
sostituita con la parola “reali”;
24) All’art. 39, secondo comma, lett. a), la parola “c2”
è sostituita con le parole “comma 2”;
25) All’art. 41, dopo le parole “23.12.1999 n. 39” sono
aggiunte le parole “,22.05.2001, n. 24”;
26) All’art. 43, secondo comma, dopo le parole
“proprietario dell’alloggio” sono aggiunte le parole “o
di locale adibito ad uso diverso dall’abitazione,”;
27) All’art. 43, secondo comma, dopo le parole “in
applicazione della stessa legge n. 560/93” sono aggiunte
le seguenti parole “, rivalutato come sopra alla data
della richiesta di estinzione.”;
28) All’art. 43 il quarto comma è sostituito dal
seguente : “Le Ater potranno proporre ulteriori piani di
vendita, anche oltre il termine di cui al primo periodo
del terzo comma, soltanto se finalizzati alla
eliminazione di condomini misti e previa manifestazione
di propensione all’acquisto da parte di tutti i restanti
assegnatari di alloggi pubblici ubicati in ciascun
condominio.”
ARTICOLO 2
Pubblicazione e dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 01.07.2008
DE FILIPPO |