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Il
Consiglio regionale ha approvato
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge
ARTICOLO 1
Finalità
1. Al fine di valorizzare i vini prodotti in Basilicata,
con particolare riguardo ai “vini di qualità”, la
Regione istituisce l’Enoteca Regionale Lucana.
2. L’Enoteca Regionale Lucana, per il perseguimento
delle proprie finalità, può aderire ad Enoteche
nazionali.
3. Il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Economia Montana esercita funzioni di
indirizzo,coordinamento e controllo sull’attività
dell’Enoteca Regionale Lucana.
ARTICOLO 2
Funzioni e competenze
1. L’Enoteca Regionale Lucana persegue i seguenti
scopi:a) valorizzare e promuovere l’immagine dei vini di
qualità prodotti nel territorio della Regione Basilicata
sviluppando iniziative autonome e/o concordate anche con
altri organismi pubblici o privati interessati al
settore;
b) presentare una selezione dei vini regionali, in sede
idonea e ampia che possieda adeguati requisiti storici e
architettonici;
c) promuovere la cultura vitivinicola anche mediante la
produzione e la divulgazione di materiale informativo ed
editoriale;
d) promuovere iniziative volte ad ottenere un
miglioramento qualitativo dei vini della regione;
e) creare le sinergie opportune nella presentazione
dell’immagine tra i vini ed i prodotti agro-alimentari
tipici della Regione;
f) favorire i contatti fra le aziende vitivinicole e gli
operatori commerciali del settore fornendo specifiche
informazioni ed indicazioni;
g) realizzare iniziative di informazione ed educazione
alimentare per la prevenzione dell’alcolismo e per
favorire un corretto rapporto con le bevande alcoliche.
ARTICOLO 3
Funzionamento e partecipazione
1. Le modalità per la costituzione ed il funzionamento
dell’Enoteca Regionale Lucana, nonché l’individuazione
della sede, saranno determinate dalla Giunta Regionale
con propria delibera da emanarsi entro 120 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge d’intesa con
le organizzazioni dei produttori, e sentita la
competente Commissione Consiliare;
2. L’Enoteca Regionale può realizzare e gestire anche
strutture espositive esterne alla propria sede, in altre
aree del territorio regionale.
3. Possono aderire all’Enoteca i produttori vitivinicoli
singoli ed associati, i Consorzi di Tutela nonché tutte
le altre istituzioni pubbliche o private interessate al
settore vitivinicolo.
ARTICOLO 4
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge,
quantificati per l’anno 2008 in Euro 100.000,00 si farà
fronte mediante i fondi stanziati sulla UPB 421.19.
2. Gli stanziamenti necessari alla copertura degli oneri
relativi agli esercizi successivi al 2008 saranno
determinati con le rispettive leggi di bilancio.
ARTICOLO 5
Pubblicazione e dichiarazione di urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
1. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 01.07.2008
DE FILIPPO |