|
Il
Consiglio regionale ha approvato;
Il
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO
1
Riprogrammazione economie vincolate in materia di
agricoltura
1. Dopo l’art. 17 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6
recante: "Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della
Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009)" è
inserito il seguente articolo:
«Art. 17 bis
Disposizioni in materia di agricoltura
1. E’ disposta la riprogrammazione delle economie
vincolate per un importo pari ad € 5.717.000,00 iscritte
con L.R. 26 novembre 2008, n. 16, art. 1, comma 79,
nell’ambito della U.P.B. 07.02.016 sul capitolo di spesa
102403 denominato "Programma di sviluppo Rurale
2007/2013 - Cofinanziamento regionale" ed è autorizzata
l’iscrizione delle stesse sul bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2009 per competenza e cassa nei
capitoli di spesa e per gli importi indicati nella
seguente tabella:
UPB CAPITOLO DENOMINAZIONE IMPORTO 07.01.002 101302
Intervento per la gestione liquidatoria dei beni ex
Casmez L.R. 10.3.2008, n. 3 € 230.000,00 07.01.015
101580 Erogazione all’ARSSA (Agenzia Regionale per i
Servizi di Sviluppo Agricolo) - ex ERSA - dei fondi per
la spesa del personale e per le spese di funzionamento €
1.200.000,00 07.02.005 102396 Finanziamento ai Consorzi
di Bonifica per l’irrigazione, per la manutenzione delle
opere di bonifica di interesse pubblico e per il
risanamento degli stessi Enti - L.R. 7.6.1996, n. 36 e
L.R. 12.8.1998, n. 70 € 1.170.000,00 07.02.003 102489
Interventi nel settore agricolo e agro-alimentare - L.R.
30.5.1997, n 53 € 3.117.000,00 TOTALE € 5.717.000,00
2. Al comma 2 dell’art. 32 della L.R. 30 aprile 2009, n.
7 recante: "Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2009 – Bilancio pluriennale 2009-2011 della
Regione Abruzzo" le parole "€ 10.100.000,00 al capitolo
07.01.015 – 101580 – per oneri per il personale e per le
spese di funzionamento" sono sostituite dalle parole "€
11.300.000,00 al capitolo 07.01.015 – 101580 – per oneri
per il personale e per le spese di funzionamento".»
ARTICOLO 2
Finanziamento regionale in materia di indennizzi a
favore di soggetti danneggiati da complicanze a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati
1. Al fine di garantire le risorse necessarie per
l’erogazione degli indennizzi a favore dei soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa
di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazioni di emoderivati, in attuazione delle
funzioni trasferite con il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112,
relative alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, la Regione
procede ad integrare annualmente con risorse proprie
regionali, per la parte di spesa eccedente, l’importo
delle assegnazioni statali in materia.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutate per
l’anno 2009 in € 412.000,00, si provvede mediante lo
stanziamento sul capitolo di spesa 12.01.001 - 81545, di
nuova istituzione, denominato "Indennizzi a favore di
soggetti danneggiati da complicanze a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati -
Quota integrativa con risorse regionali".
3. Per gli esercizi successivi, lo stanziamento è
determinato ed iscritto sul pertinente capitolo dalle
annuali leggi di bilancio, ai sensi della L.R. 25 marzo
2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione
Abruzzo).
4. Al bilancio di previsione dell’ esercizio finanziario
2009 sono pportate le seguenti modifiche in termini di
competenza e di cassa:
a) lo stanziamento del capitolo di spesa 12.01.001 -
81545, denominato "Indennizzi a favore di soggetti
danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati - Quota
integrativa con risorse regionali", è incrementato di €
412.000,00;
b) lo stanziamento del capitolo di entrata 01.01.001 -
11660, denominato "Addizionale regionale sull’imposta di
consumo sul gas metano", è incremento di € 412.000,00.
ARTICOLO 3
Partecipazione della Regione Abruzzo all’aumento del
capitale sociale della S.A.G.A. Spa
1. Per le finalità di cui ai commi 52 e 53 dell’art. 1
della L.R. 21 novembre 2008, n. 16, recante
“Provvedimenti urgenti e indifferibili”, è autorizzata
per l’anno 2009 l’iscrizione dell’ulteriore somma di €
341.322,36, rispetto a quanto già previsto dall’art. 22
della L.R. 30 aprile 2009, n. 6, nell’ambito della UPB
06.02.001 sul capitolo di spesa 182351 denominato:
“Interventi nel campo dei trasporti per spese di
investimento”.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede
mediante la seguente variazione al bilancio di
previsione 2009, in termini di competenza e di cassa:
a) lo stanziamento del capitolo di spesa 06.02.001 –
182351 denominato “Interventi nel campo dei trasporti”,
è aumentato di € 341.322,36;
b) stanziamento del capitolo di entrata 01.01.001 –
11660 denominato “Addizionale regionale sull’imposta di
consumo di gas metano”, è aumentato di € 341.322,36.
ARTICOLO 4
Modifica all’art. 12 della L.R. 16/2009
1. All’art. 12 della L.R. 19 agosto 2009, n. 16
(Intervento a sostengo del settore edilizio) le parole
"di 120 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge" sono sostituite con le parole "del 30 aprile
2010".
ARTICOLO 5
Modifica all’art. 2 della L.R. 35/2006
1. Al comma 2bis dell’art. 2 della L.R. 15 novembre
2006, n. 35 (Misure urgenti per il funzionamento delle
strutture regionali prive di dirigente titolare) le
parole "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle parole
"31 luglio 2010".
ARTICOLO 6
Modifiche alla L.R. 23/2009 (Nuova legge organica in
materia di artigianato)
1. All’art. 2 (Destinatari) della L.R. 30 ottobre 2009,
n. 23 (Nuova legge organica in materia di artigianato)
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lett. a), le parole "nel registro delle
imprese con la denominazione di "impresa artigiana""
sono sostituite dalle parole "nell’albo delle imprese
artigiane";
b) al comma 1, lett. b), le parole "nel registro delle
imprese" sono sostituite dalle parole "nell’albo delle
imprese artigiane";
c) al comma 1, lett. c), le parole "nel registro delle
imprese" sono sostituite dalle parole "nella separata
sezione dell’albo delle imprese artigiane";
d) al comma 1, lett. d), le parole "nel registro delle
imprese" sono sostituite dalle parole "nella separata
sezione dell’albo delle imprese artigiane".
2. All’art. 7 (Funzioni dei Comuni) della L.R. n. 23 del
30.10.2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), le parole "nel registro delle
imprese" sono sostituite dalle parole "nell’albo delle
imprese artigiane";
b) al comma 1, lettera b), le parole "dal registro delle
imprese" sono sostituite dalle parole " dall’albo delle
imprese artigiane".
3. All’art. 13 (Consorzi, società consortili e
associazioni tra imprese artigiane) della L.R. n. 23 del
30.10.2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole "nel registro delle imprese"
sono sostituite dalle parole "nell’albo delle imprese
artigiane";
b) al comma 2 le parole "nel registro delle imprese"
sono sostituite dalle parole "nell’albo delle imprese
artigiane";
c) al comma 3 le parole "nel registro delle imprese"
sono sostituite dalle parole "nella separata sezione
dell’albo delle imprese artigiane".
4. Alla rubrica del Titolo IV della Parte prima della
L.R. n. 23 del 30.10.2009, le parole "registro delle
imprese” sono sostituite dalle parole "albo provinciale
delle imprese artigiane".
5. All’art. 14 (Iscrizione delle imprese artigiane)
della L.R. n. 23 del 30/10/2009 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. E’ istituito, presso ciascuna Camera di commercio,
l’albo provinciale delle imprese artigiane.";
b) al comma 2 le parole "Con la denominazione di
"impresa artigiana" sono iscritte nel registro delle
imprese" sono sostituite dalle parole "Sono iscritte
nell’albo delle imprese artigiane";
c) il comma 3 è soppresso;
d) al comma 4 le parole "nel registro delle imprese con
la denominazione di impresa artigiana" sono sostituite
dalle parole "nell’albo delle imprese artigiane".
6. All’art. 15 (Natura costitutiva delle iscrizioni)
della L.R. n. 23 del 30.10.2009 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole "nel registro delle imprese"
sono sostituite dalle parole "nell’albo delle imprese
artigiane";
b) al comma 2 le parole "nel registro delle imprese con
la denominazione di impresa artigiana" sono sostituite
dalle parole "nell’albo delle imprese artigiane";
c) al comma 3 le parole "nel registro delle imprese come
imprese artigiane" sono sostituite dalle parole
"nell’albo delle imprese artigiane".
7. All’art. 16 (Procedimento di iscrizione) della L.R.
n. 23 del 30.10.2009 il comma 7 è soppresso.
8. All’art. 18 (Iscrizione d’ufficio) della L.R. n. 23
del 30.10.2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole "nel registro delle imprese con
la dicitura di "impresa artigiana”", sono sostituite
dalle parole "nell’albo delle imprese artigiane";
b) al comma 2 le parole "nel registro delle imprese con
la denominazione di "impresa artigiana"", sono
sostituite dalle parole "nell’albo delle imprese
artigiane";
c) al comma 4 le parole "nel registro delle imprese"
sono sostituite dalle parole "nell’albo delle imprese
artigiane".
9. All’art. 19 (Modificazioni e cancellazioni) della
L.R. n. 23 del 30.10.2009 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) ai commi 1 e 3 le parole "nel registro delle imprese"
sono sostituite dalle parole "nell’albo delle imprese
artigiane".
10. All’art. 20 (Ricorsi), comma 1, della L.R. n. 23 del
30.10.2009, le parole "dal registro delle imprese con la
denominazione di "impresa artigiana"" sono sostituite
dalle parole "dall’albo delle imprese artigiane".
11. All’art. 21 (Sanzioni amministrative) della L.R. n.
23 del 30.10.2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, lett. d) le parole "nel registro delle
imprese con le denominazioni di cui all’art. 2 della
presente legge" sono sostituite dalle parole "nell’albo
delle imprese artigiane";
b) al comma 5 le parole "nel registro delle imprese con
la denominazione di impresa artigiana" sono sostituite
dalle parole "nell’albo delle imprese artigiane".
12. All’art. 38 (Requisiti per fruire dei contributi),
comma 3, lettera c) della L.R. n. 23 del 30.10.2009, le
parole "nel registro delle imprese" sono sostituite
dalle parole "nell’albo delle imprese artigiane".
13. All’art. 57 (Clausola valutativa), comma 2, della
L.R. n. 23 del 30.10.2009, la lettera b) è soppressa.
ARTICOLO 7
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel
“Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 18 Dicembre 2009
GIOVANNI CHIODI |