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Legge regionale 13 novembre 2008, n. 15
Disposizioni in materia di urbanistica. 

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
Disposizioni urbanistiche

1. Per un periodo di 99 anni dall’approvazione della presente legge sono vietati i mutamenti di destinazione d’uso urbanistica a fini diversi da quello industriali ed artigianali dei capannoni, dei fabbricati industriali e dei terreni di pertinenza ai medesimi direttamente collegati, ubicati nelle aree della città di Chieti, limitatamente al perimetro industriale nel quale insiste la cartiera "Burgo".

ARTICOLO 2
Norma finanziaria

1. Non sono previsti oneri a carico del bilancio della Regione.

ARTICOLO 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".
é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L'Aquila, addì 13 Novembre 2008

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