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Il
Consiglio regionale ha approvato;
Il
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Disposizioni urbanistiche
1. Per un periodo di 99 anni dall’approvazione della
presente legge sono vietati i mutamenti di destinazione
d’uso urbanistica a fini diversi da quello industriali
ed artigianali dei capannoni, dei fabbricati industriali
e dei terreni di pertinenza ai medesimi direttamente
collegati, ubicati nelle aree della città di Chieti,
limitatamente al perimetro industriale nel quale insiste
la cartiera "Burgo".
ARTICOLO 2
Norma finanziaria
1. Non sono previsti oneri a carico del bilancio della
Regione.
ARTICOLO 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel
"Bollettino Ufficiale della Regione".
é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L'Aquila, addì 13 Novembre 2008 |