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Legge regionale 9 novembre 2009, n. 25
Modifica della legge regionale n. 27, del 12 agosto
2005, recante: Nuove norme sulle nomine di competenza
degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo
(legge sullo spoil system). |
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Il
Consiglio regionale ha approvato;
Il
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO
1
(Modifiche al comma 2 dell’art. 1 della L.R. 12 agosto
2005, n. 27
recante: Nuove norme sulle nomine di competenza degli
organi di
direzione politica della Regione Abruzzo)
1. Il comma 2 dell’art. 1 della L.R. 12 agosto 2005, n.
27 è
sostituito dal seguente:
“2. Al fine di realizzare compiutamente il
riallineamento
temporale, le nomine degli organi di vertice,
individuali e
collegiali, di amministrazione degli enti dipendenti
dalla
Regione, economici e non, dei consorzi, delle agenzie,
compresi i
componenti di comitati, di istituti, di commissioni e di
organismi
regionali o interregionali, nonché delle società
controllate e
partecipate dalla Regione, in osservanza degli articoli
2449,
commi 1° e 3° secondo capoverso, e 2450 del codice
civile,
conferite dagli organi di direzione politica, hanno una
durata
massima effettiva pari a quella della legislatura
regionale e
decadono all’atto di insediamento del nuovo Consiglio
regionale,
salvo motivata conferma nei successivi 180
(centoottanta) giorni.
Per le società di capitali in osservanza delle
disposizioni del
codice civile, per le nuove nomine occorre aspettare la
prima
assemblea utile ove è prevista l’approvazione del
bilancio.”
ARTICOLO 2
(Modifiche all’art. 2 della L.R. 12 agosto 2005, n. 27)
1. Il comma 3 dell’art. 2 della L.R. 12 agosto 2005, n.
27 è
sostituito dal seguente:
“3. Entro il 31 dicembre 2010, gli enti dipendenti della
Regione
di cui al comma 2 dell’art. 1, conformano i propri
statuti alle
previsioni normative di cui all’art. 1.
In particolare le società partecipate nelle quali la
partecipazione consente alla Regione Abruzzo il
controllo
dell’assemblea straordinaria devono prevedere nei propri
statuti:
a) le nomine dirette ai sensi dell’art. 2449 comma 1
c.c. nel
rispetto del principio di proporzionalità tra
Amministratori
designati dalla Regione e la quota di partecipazione
regionale
alla quota di controllo del capitale societario.
b) la causa di decadenza ex art. 2399 ultimo comma c.c.
per gli
organi di controllo uniformata ai principi dell’art. 1
comma 2
della presente legge.”
ARTICOLO 3
(Abrogazioni)
1. I commi 1 e 2 dell’art. 2 della L.R. 12 agosto 2005,
n. 27 sono
abrogati.
ARTICOLO 4
(Modifiche all’art. 1 della legge regionale 12 agosto
2005, n. 27)
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale
n.
27/2005 sono inseriti i seguenti commi:
"3 bis. Gli organi di controllo degli enti di cui al
comma 2 hanno
una durata effettiva pari a quella determinata dalle
singole leggi
di settore.
3 ter. I Collegi sindacali dei Consorzi per lo Sviluppo
industriale di cui alla legge regionale 22 agosto 1994,
n. 56
recante "Testo coordinato ed integrato della legge sui
Consorzi
per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale", hanno
una durata
pari a cinque anni decorrenti dalla nomina. La presente
disposizione si applica anche ai Collegi sindacali in
carica alla
data di entrata in vigore della presente legge".
ARTICOLO 5
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione
Abruzzo.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel
“Bollettino
Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 9 Novembre 2009
IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI |