|
Il
Consiglio regionale ha approvato;
Il
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
TITOLO I
FINALITA’, AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI
PRELIMINARI COMUNI
Art. 1
Generalità
1. La Regione Abruzzo riconosce la funzione sociale ed
il valore della pratica non agonistica degli sport
invernali da discesa e da fondo quali strumenti di
benessere individuale e collettivo, di incontro e di
conoscenza tra soggetti e collettività e tra soggetti e
ambiente circostante, di miglioramento degli stili di
vita, di valorizzazione delle località montane e delle
aree protette e di impulso allo sviluppo economico delle
stesse.
2. A tal fine la Regione individua nell’esercizio del
trasporto pubblico effettuato a mezzo di impianti
funiviari, o a questi assimilabili, attività di pubblica
utilità e di interesse generale.
3. I sistemi di trasporto pubblico, attuati con le
modalità di cui al precedente comma 2, posseggono le
caratteristiche proprie dei servizi pubblici di
trasporto regionale e locale così come definiti
dall’art. 2, comma 1, della L.R. 23.12.1998, n. 152.
4. Analogamente ai sistemi di trasporto funiviario,
costituiscono attività di pubblica utilità l’esercizio
di piste da sci, infrastrutture accessorie ed opere di
difesa e tutela della sicurezza.
Art. 2
Finalità
1. Al fine di garantire:
a) che la pratica non agonistica degli sport invernali
da discesa e da fondo avvenga in condizioni di
sicurezza, in aree sciabili attrezzate sviluppate sulla
base di un adeguato inserimento ambientale e
paesaggistico;
b) una idonea ed efficiente gestione delle aree sciabili
attrezzate;
c) la prevenzione di pericoli e danni che possono
derivare dal loro uso;
d) il migliore utilizzo del territorio per la pratica
degli sport della neve;
anche in attuazione delle disposizioni di cui alla legge
24 dicembre 2003, n. 363 e sue modifiche ed integrazioni
ed in ossequio alle disposizioni che costituiscono i
principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e
collettiva nella pratica di tali sport la presente legge
detta norme in materia di:
e) costruzione, adeguamento, manutenzione ed esercizio
di sistemi funiviari, o ad essi assimilabili destinati,
in pubblico servizio di trasporto e delle relative
infrastrutture;
f) apprestamento ed esercizio di piste da sci;
g) gestione della sicurezza nelle aree sciabili
attrezzate;
h) comportamento degli utenti.
Art. 3
Disciplina generale delle aree sciabili attrezzate
1. La realizzazione e la gestione delle componenti di
un’area sciabile attrezzata, in quanto strutture di
norma interdipendenti ed idonee ad influenzare in
maniera considerevole l’assetto territoriale sotto il
profilo urbanistico ed ambientale, sono disciplinate
dalle disposizioni della presente legge, congiuntamente
alla normativa urbanistica e territoriale.
2. Gli impianti di risalita e di collegamento e le piste
da sci, slittino ed attrezzi assimilabili sono
realizzati anche tenendo conto delle capacità ricettive
previste dagli strumenti di pianificazione, e secondo
modalità progettuali tali da assicurare caratteristiche
congrue e reciprocamente compatibili.
3. I parametri di congruità e compatibilità tra le
componenti impiantistiche e sciistiche sono determinate
dal regolamento di esecuzione della presente legge.
Art. 4
Definizioni
1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate,
in modo naturale o programmato, aperte al pubblico e
abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla
neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la
tavola da neve, denominata “snowboard”; lo sci di fondo;
la slitta e lo slittino e altri sport individuati dalla
normativa vigente.
2. Sono componenti di un’area sciabile attrezzata:
a) gli impianti di risalita, ivi compresi quelli di
accesso all’area, di arroccamento e di collegamento,
adibiti al trasporto degli utenti all’interno dell’area;
b) le piste da sci, riservate alla circolazione di chi
utilizza sci o attrezzi similari (monosci, sci corti,
telemark, ecc.) nonché tavole da neve (snowboard);
c) le aree turistico- ricreative e di servizio connesse
con l’area attrezzata principale, da questa
raggiungibili da parte dell’utente e costituite, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, dai collegamenti
con i punti di ristoro, dagli spazi circostanti agli
stessi, dai punti di informazione, dalle biglietterie;
d) le infrastrutture ricreative per i bambini (c.d.
“baby park”) servite o meno da impianti di risalita;
e) le aree a specifica destinazione per la pratica di
attività con attrezzi quali slitta, slittino e altri
sport della neve, differenti da quelli di cui al punto
b);
f) le aree attrezzate e riservate alla pratica di
evoluzioni acrobatiche con sci e snowboard;
g) le aree marginali, a servizio degli spazi di cui ai
numeri precedentemente elencati, che devono essere
comunque preparate, regolamentate, delimitate, segnalate
controllate e protette dai pericoli contro cui l’utente
non può premunirsi.
3. Sono percorsi fuoripista tutte le aree non
regolamentate, non delimitate, non preparate, non
controllate e non protette dal gestore, anche se rese
più facilmente accessibili all’utente per effetto
dell’utilizzo degli impianti.
4. Sono gestori delle aree sciabili attrezzate i
titolari dell’autorizzazione all’esercizio degli
impianti di risalita e delle piste, nonché i soggetti
che, per contratto, ricoprono tale qualifica.
5. Sono utenti delle aree sciabili attrezzate gli
sciatori, per tali intendendosi coloro che percorrono le
piste da sci equipaggiati di sci, snowboard o attrezzi
similari e tutti coloro che, pur non essendo provvisti
di tale equipaggiamento, accedono all’area sciabile
attrezzata servendosi o meno dei relativi servizi.
6. Per situazioni di pericolo atipico si intendono tutte
quelle situazioni, di carattere oggettivo, che espongono
l’utente ad un rischio che non può considerarsi
connaturato alla pratica dello sci su piste battute e/o
riconducibile a comportamenti dell’utente stesso e che
quest’ultimo non è in grado di prevedere o individuare
durante la permanenza all’interno delle aree sciabili
attrezzate.
Art. 5
Programmazione del territorio e previsioni urbanistiche
1. L’individuazione delle aree sciabili attrezzate è
effettuata dagli strumenti urbanistici di pianificazione
regionale, con particolare riguardo ad un organico e
coordinato sviluppo generale, nonché al corretto e
razionale uso del territorio, alla salvaguardia delle
bellezze paesaggistiche, alla tutela dell’ambiente, allo
sviluppo delle attività produttive e all’incremento del
turismo.
2. La programmazione e la realizzazione degli interventi
nelle aree sciabili attrezzate vengono effettuate in
conformità agli indirizzi generali e agli obiettivi
della programmazione regionale mediante la redazione di
un Piano dei Bacini Sciistici (P.d.B.S.), da redigersi a
norma della L.R. 10.07.2002, n. 13 e successive
modifiche ed integrazioni,.
3. Gli strumenti di pianificazione territoriale di cui
al comma 2 del presente articolo sono approvati dalla
Regione, previa consultazione con gli Enti di governo
del territorio interessati.
4. La Regione verifica l’osservanza delle norme sulla
programmazione in sede di esame dei progetti relativi
alle aree sciabili attrezzate.
5. Fatte salve le competenze urbanistiche - edilizie
locali, in attesa della entrata in vigore del P.d.B.S.
la Giunta Regionale, d’intesa con la Commissione
Consiliare competente e sulla base di progetti
preliminari, autorizza la successiva approvazione dei
progetti di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste
da sci ed infrastrutture accessorie.
Art. 6
Pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e servitù
coattiva
1. L’approvazione del Piano dei Bacini Sciistici da
parte della Regione equivale a dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità ed urgenza e rappresenta il
presupposto per costituzione coattiva di servitù
connesse con la gestione di tali aree.
2. I richiedenti l’autorizzazione alla realizzazione di
impianti di trasporto funiviario o assimilati, di piste
da sci e di infrastrutture accessorie, anche in fase di
rinnovo, qualora non abbiano la disponibilità dei
terreni interessati alle opere, anche in sede di
rinnovo, possono ottenere in via coattiva la
disponibilità delle aree:
a) necessarie alla costruzione delle stazioni, dei
locali di ricovero e di servizio, nonché degli accessi
dalle pubbliche vie;
b) limitrofe alle stazioni, destinate a parcheggi,
necessarie ad integrare le finalità dell’impianto;
c) occorrenti alla realizzazione delle piste,
consistente nella facoltà:
- di eseguire le opere di scavo e sbancamento,
livellamento e bonifica;
- di realizzare spazi ad uso dell’impianto, linee e
condutture interrate necessarie all’impianto,
disboscamento, taglio di alberi e rami necessari per
l’esercizio di linea in conformità al progetto
approvato;
- di realizzare sentieri ed accessi necessari per la
sicurezza dell’impianto ed opere di difesa;
- di costruire le stazioni di partenza e di arrivo ed i
sostegni di linea;
- di usare il terreno e i relativi accessi per le
operazioni di apprestamento e manutenzione della linea,
impedendo ogni attività pregiudizievole all’esercizio e
sicurezza della stessa;
- di usare il terreno di sedime della pista o di quello
comunque necessario per la costruzione e l’utilizzo di
manufatti utili all’esercizio di sistemi di produzione
della neve previsti dal progetto approvato;
- di apporre cartelli indicatori e ogni altro
apprestamento di sicurezza;
- di inibire, nel corso dell’esercizio e durante i
lavori di manutenzione, l’accesso alle piste e agli
impianti e di impedire ogni altra attività comunque
pregiudizievole al regolare esercizio della pista e/o
dell’impianto.
d) del tracciato dell’impianto sostanziante nella
servitù aerea consistente nel diritto di tendere e
mantenere funi anche mediante appoggi e sostegni infissi
nel terreno, nel diritto di transito aereo con veicoli
su fune, nel diritto di far accedere in qualsiasi punto
della linea il personale addetto alla manutenzione
ordinaria e straordinaria, ed il personale di
sorveglianza, nonché nell’obbligo, imposto al
proprietario del fondo servente di consentire
l’adattamento del profilo del terreno alle esigenze del
servizio e l’eventuale abbattimento di piante necessario
al tracciato e di non frapporre ostacoli, comunque
costituiti, entro i limiti di sicurezza stabiliti nelle
norme tecniche per la costruzione e l’esercizio del tipo
di linee concesse;
e) come servitù di transito sul terreno di sciatori al
traino di impianti di risalita;
f) come servitù di transito sul terreno degli utenti
dell’area sciabile attrezzata;
g) come servitù di elettrodotto consistente nel diritto
di raggiungere il razionale allacciamento dell’impianto
di risalita e delle sue pertinenze alla più vicina linea
di distribuzione di energia elettrica;
h) come servitù di passo a piedi e con veicoli per
consentire il raccordo con il più vicino impianto di
risalita;
i) come eventuali servitù costituite a favore di
precedenti concessionari.
3. Il proprietario del fondo servente non può in alcun
modo diminuire l’uso della servitù o renderlo più
oneroso; del pari il titolare della servitù non può fare
alcuna cosa che la aggravi.
4. La costituzione coattiva di servitù è disposta con
decreto del Dirigente della Direzione Regionale
competente che contestualmente determina l’ammontare
dell’indennità.
5. La determinazione dell’indennità è regolata a norma
delle vigenti leggi in materia. L’indennità è
corrisposta mediante canoni annui con sistemi di
aggiornamento automatico o mediante la loro
capitalizzazione in un’unica soluzione. In ogni caso,
nella determinazione della stessa si deve tener conto
della diminuzione del valore del bene, duratura o
transitoria, anche in rapporto alla sua destinazione, e
del compenso dovuto per l’uso del bene altrui.
6. La durata della servitù è la stessa
dell’autorizzazione cui si riferisce.
7. Decorso un anno dall’eventuale dichiarazione di
decadenza, di revoca o di risoluzione
dell’autorizzazione, e sempre che non si addivenga
all’assenso di nuove concessioni o al rilascio di nuove
autorizzazioni, il proprietario del fondo servente può
ottenere la revoca del decreto di asservimento relativo
alle servitù imposte sul suo terreno e la conseguente
cancellazione del vincolo intavolato nei registri
immobiliari.
8. Al momento dell’estinzione del diritto, i terreni
gravati dal diritto di servitù devono essere
riconsegnati ai proprietari nelle condizioni e nello
stato in cui si trovavano al momento dell’entrata nella
detenzione da parte del concessionario, con le sole
modificazioni dovute all’uso specifico e salvo il
risarcimento del danno conseguente al mancato rispetto
delle leggi, dei regolamenti e del progetto approvato e
delle eventuali prescrizioni.
9. Qualora il proprietario del fondo servente intenda
eseguire in un settore dello stesso innovazioni,
costruzioni o impianti incompatibili con l’esercizio
della servitù, dovrà mettere a disposizione del titolare
di questa, senza alcun ulteriore indennizzo, altro
settore di terreno adatto all’esercizio della servitù.
10. Il mutamento del luogo di esercizio della servitù
può essere richiesto dallo stesso titolare della stessa
qualora dimostri che il cambiamento risulti di notevole
vantaggio per l’area sciabile e di nessun danno al
fondo.
Art. 7
Autorizzazione e assenso
1. Fatte salve le competenze Urbanistico – Edilizie
locali, la costruzione e l’esercizio di linee funiviarie
o assimilate in servizio pubblico, e delle relative
infrastrutture, sono soggetti ad autorizzazione.
2. L’istruttoria sulle domande di autorizzazione di
linee funiviarie ne valuta l’interdipendenza e la
compatibilità con piste da sci esistenti e con quelle di
cui si propone la realizzazione.
3. Il rilascio dell’autorizzazione equivale a
provvedimento di assenso preliminare alla realizzazione
di nuove piste da sci interdipendenti con gli impianti
di risalita per i quali è richiesta la concessione.
4. L’assenso preliminare comunque acquisito ha durata di
anni due.
5. In caso di mancata o incompleta realizzazione delle
piste interdipendenti con gli impianti per i quali è
rilasciata l’autorizzazione il Servizio competente si
pronuncia sulla decadenza della autorizzazione medesima,
ovvero sulla sospensione o limitazione dell’esercizio
degli impianti stessi.
Art. 8
Tavolo Tecnico Consultivo in materia di Bacini
Sciistici, impianti funiviari, piste da sci ed
infrastrutture accessorie
1. La Giunta Regionale istituisce e nomina Tavolo
Tecnico Consultivo costituito da:
- il Dirigente del Servizio competente della Direzione
Trasporti e Mobilità, o suo delegato, con funzione di
Presidente;
- un Responsabile della Direzione Trasporti;
- un Responsabile della Direzione regionale Agricoltura,
Foreste e Alimentazione;
- un Responsabile della Direzione regionale Turismo;
- un Responsabile della Direzione regionale Protezione
Civile, Servizio Previsione e Prevenzione dei Rischi;
- un Responsabile della Direzione regionale Urbanistica
e Beni Ambientali;
- un Funzionario del C.F.S. Ispettorato Regionale;
- un rappresentante delle Associazioni degli Esercenti
Funiviari;
- un Rappresentante della F.I.S.I.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato
della Direzione Trasporti;
3. Il Presidente convoca il Tavolo Tecnico, d’ufficio o
su richiesta di uno dei componenti, ed è validamente
costituita in presenza della maggioranza dei componenti;
4. Per ognuno dei componenti viene nominato un supplente
destinato a sostituire il membro effettivo in caso di
assenza o impedimento;
5. Il Tavolo tecnico esprime parere relativamente ad
ogni questione sottoposta dalla Giunta Regionale o dai
servizi competenti in materia di aree sciabili
attrezzate;
6. I pareri del Tavolo Tecnico sono assunti con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Ai lavori del Tavolo Tecnico possono essere chiamati
ad intervenire tecnici ed esperti il cui parere sia
ritenuto utile o necessario nell’esame di particolari
questioni.
8. Il Tavolo Tecnico, ai fini dell’espletamento delle
sue funzioni, può effettuare ispezioni e sopralluoghi
sulle aree interessate.
9. Ai membri ed al segretario del Tavolo Tecnico sono
corrisposti i compensi previsti dalla normativa vigente.
10. I componenti del tavolo Tecnico rimangono in carica
cinque anni.
Art. 9
Requisiti di idoneità delle aree sciabili attrezzate
1. Tutte le superfici appartenenti alle aree sciabili
attrezzate, o ad esse direttamente connesse per motivi
orografici e morfologici, devono essere idonee sotto il
profilo idrogeologico e geotecnico ed essere immuni,
secondo ragionevoli previsioni, dal pericolo di frane e
valanghe, sia per loro naturali caratteristiche che in
conseguenza della adozione di idonee misure di difesa di
tipo strutturale e/o gestionale.
2. Ai fini del rilascio e della modifica delle
autorizzazioni di linee funiviarie nonché ai fini del
rilascio delle autorizzazioni all’apprestamento di piste
da sci o altre infrastrutture dell’area sciabile
attrezzata, o per la modifica di quelle esistenti, i
relativi progetti devono essere corredati da specifici
piani delle misure di difesa dal pericolo di valanghe o
integrazioni ed aggiornamenti di quelli approvati.
3. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio di piste da sci, i relativi progetti
devono essere corredati da specifici piani delle misure
e degli apprestamenti di sicurezza, sulla base delle
indicazioni di cui alla presente legge.
Art. 10
Generalità sugli obblighi dei gestori
1. I gestori delle aree sciabili attrezzate sono tenuti:
a) ad assicurare agli utenti la pratica delle attività
sportive e ricreative in condizioni di sicurezza,
provvedendo alla messa in sicurezza ed alla gestione di
tutte le componenti delle stesse e curando che siano
munite della prescritta segnaletica secondo quanto
disposto dalla normativa nazionale e dalla presente
legge;
b) ad eliminare, all’interno delle aree sciabili
attrezzate, tutti i pericoli atipici connessi con le
caratteristiche intrinseche delle aree stesse;
c) ad esporre i documenti relativi alle classificazioni
delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta
previste dalla normativa nazionale e dalla presente
legge, garantendone un’adeguata visibilità;
d) ad assicurare un servizio di soccorso e trasporto
degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili
dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di
pronto soccorso secondo le modalità indicate dal
Regolamento di esecuzione della presente legge;
e) a fornire annualmente ai settori interessati l’elenco
analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da
sci, indicandone ove possibile la dinamica.
Art. 11
Responsabilità civile dei gestori
1. Salvo quanto disposto dalla normativa nazionale in
materia di impianti a fune, i gestori delle aree
sciabili attrezzate sono civilmente responsabili della
regolarità e della sicurezza delle attività connesse con
l’esercizio delle componenti delle aree stesse e non
possono consentirne l’apertura al pubblico senza avere
previamente stipulato apposito contratto di
assicurazione ai fini della responsabilità civile per
danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti
derivanti da responsabilità del gestore in relazione
all’uso di dette aree.
2. Al gestore che non abbia ottemperato all’obbligo di
cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa di
cui all’art. 4, comma 2, della legge 24 dicembre 2003,
n. 363.
3. Salvo quanto disposto dalla normativa nazionale in
materia di impianti a fune, il rilascio delle
concessioni e delle autorizzazioni per la gestione di
nuove componenti dell’area sciabile attrezzata è
subordinato alla stipula del contratto di assicurazione
di cui al comma 1. Le concessioni e le autorizzazioni
già rilasciate sono sospese fino alla stipula del
contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi
provveda entro i termini previsti dall’art. 4 comma 3
della legge 24 dicembre 2003, n. 363.
TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE O
ASSIMILATI
CAPO I – IL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE
Art. 12
Generalità
1. La costruzione e l’esercizio di sistemi adibiti al
trasporto in servizio pubblico di persone, cose o misto,
attuato a mezzo di linee funiviarie sono soggetti a
autorizzazione.
2. Le subautorizzazioni sono vietate; possono tuttavia
essere espressamente assentite dal soggetto
autorizzatore per ragioni di pubblico interesse.
Art. 13
Definizioni
1. Sono linee funiviarie quelle costituite da impianti
che utilizzano una o più funi impiegate o come vie di
corsa o come organi di trazione o come organi portanti e
traenti.
2. Sono impianti assimilati alle linee funiviarie tutti
i sistemi di trasporto ad impianti fissi.
3. Sono considerati in servizio pubblico tutti gli
impianti a fune ed assimilati; fanno eccezione di quelli
utilizzati gratuitamente ed esclusivamente dal
proprietario, dai suoi congiunti, dal personale di
servizio, da ospiti occasionali e da chiunque si serva
occasionalmente degli impianti per assistenza medica,
sicurezza pubblica o simili.
4. Sono altresì considerati in servizio pubblico gli
impianti a fune destinati al trasporto di clienti di
alberghi o di altre strutture ricettive, e di allievi di
scuole di sci, anche se gestiti dai titolari dei
rispettivi esercizi.
5. Sono definite infrastrutture accessorie degli
impianti tutte quelle opere destinate al conforto e alla
sicurezza degli utenti e del personale.
Art. 14
Competenza degli enti territoriali
1. Il Dirigente del Servizio competente della Direzione
Trasporti e Mobilità, a seguito di esito favorevole
dell’istruttoria e dell’approvazione dei progetti,
preliminare, definitivo o esecutivo, rilascia
l’autorizzazione alla costruzione e l’esercizio del
trasporto pubblico a mezzo di impianti funiviari o
assimilati.
2. Qualora l’impianto interessi il territorio di più
regioni, la concessione è accordata, previa intesa con
le regioni finitime, secondo le norme dell’art. 8 del
D.P.R. n. 616 del 1977.
3) Spetta ai Comuni l’applicazione delle norme in
materia urbanistico – edilizia locale
Art. 15
Concorrenza e prelazione
1. Il competente Servizio della Direzione Trasporti e
Mobilità, ricevuta la domanda di concessione, ne dà
notizia al pubblico ed a quanti ne abbiano interesse;
mediante lettera raccomandata A.R., ai concessionari
titolari di linee interferenti o concorrenti con la
nuova iniziativa che viene proposta.
2. Sono interferenti o concorrenti le linee per le quali
ricorre almeno una delle seguenti condizioni, riportate
in ordine di priorità decrescente:
a. si dipartono in vicinanza di terminali di altre linee
di trasporto, attuate mediante impianti fissi, già
concesse e realizzano con queste un sistema di trasporto
continuo ed integrato;
b. sono collegate alle linee esistenti di cui al punto
a) mediante piste di discesa o di collegamento esistenti
ed autorizzate;
c. sono collegabili alle linee esistenti di cui al punto
a) mediante piste di discesa o di collegamento non
ancora esistenti; in tal caso i concessionari
interessati dovranno allegare alla richiesta di
prelazione di cui al comma 5 del presente articolo anche
la documentazione progettuale.
3. I concessionari di linee di trasporto interferenti o
concorrenti con nuove linee proposte hanno diritto di
prelazione per la concessione di queste.
4. Chiunque intenda esercitare il diritto di prelazione
deve inviarne richiesta alla Direzione Regionale
Trasporti e Mobilità, entro e non oltre 40 giorni dalla
data di pubblicazione della domanda all’Albo Pretorio
del comune territorialmente interessato, completa della
documentazione prevista dal successivo art. 17.
5. La Direzione Trasporti e Mobilità valuta il ricorrere
delle condizioni di cui al comma 2, sulla base di queste
esamina comparativamente le proposte e si pronuncia
sulla richiesta di prelazione entro 30 giorni dallo
scadere del termine di cui al comma 4 e ne dà
comunicazione agli interessati a mezzo di raccomandata
A.R.
6. Il diritto di prelazione può essere esercitato a
condizione che la soluzione prospettata preveda impianti
di categoria e tipologia non inferiore a quella proposta
dal richiedente la concessione e non può essere
reclamato nei confronti di chi possiede la disponibilità
dei suoli interessati dall’intervento.
7. Il diritto decade se chi lo esercita non presenta il
progetto esecutivo entro 90 giorni dalla data di
accoglimento della istanza di prelazione e non dà inizio
ai lavori entro 6 mesi dalla data di approvazione del
progetto esecutivo.
Art. 16
Parametri di congruità e compatibilità
1. Ai fini di cui all’art. 3, comma 3, della presente
legge, per il dimensionamento di linee funiviarie, anche
in rapporto alle piste da sci con le stesse
interdipendenti, si dovrà tenuto conto di quanto sancito
nel regolamento di esecuzione della presente legge.
Art. 17
Domanda di autorizzazione e documentazione
1. La domanda di autorizzazione per la costruzione e
l’esercizio di linee funiviarie, deve essere corredata
dalla documentazione specificata nel regolamento di
esecuzione della presente legge.
Art. 18
Procedimento istruttorio
1. Il Servizio competente della Direzione Trasporti e
Mobilità riceve la domanda e provvede all’avvio
dell’istruttoria.
2. L’istruttoria sulla domanda di concessione,
finalizzata all’approvazione dei progetti ed al rilascio
delle autorizzazioni da parte del Servizio competente,
viene condotto dallo stesso servizio il quale acquisisce
i pareri, nulla-osta ed atti di assenso comunque
denominati, rilasciati dagli enti interessati fra cui il
nulla-osta di competenza del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti riferito alla sicurezza
3. Il Servizio competente può richiedere il parere non
vincolante del Tavolo Tecnico Consultivo di cui
all’articolo 8.
4. Se in fase istruttoria il richiedente propone
integrazioni o varianti che comportino modifiche
sostanziali al progetto di massima presentato, il
Servizio competente ripete l’istruttoria.
Art. 19
Modifica
1. In caso intervengano, durante la fase di
realizzazione degli impianti o, per gli impianti
realizzati nella fase di esercizio, varianti costruttive
rispetto alle soluzioni originariamente approvate,
definite dal D. Ministero dei Trasporti del 02/01/1985,
si procede al rilascio di nuova autorizzazione previa
nuova istruttoria ed approvazione del progetto.
2. Le variazioni non sostanziali sono autorizzate dal
Servizio competente.
Art. 20
Trasferimento della autorizzazione
1. Su richiesta degli interessati, il Servizio
competente dispone il trasferimento dell’autorizzazione
ad altro soggetto subordinatamente alla assunzione, da
parte di quest’ultimo, di tutti gli obblighi previsti
nel preesistente provvedimento autorizzativo.
2. A tal fine gli interessati presentano richiesta di
trasferimento della autorizzazione, corredandola di
copia, sottoscritta dalle parti, del documento
concernente il trasferimento dell’azienda per atto fra
vivi.
3. Fino all’emanazione del provvedimento di cui al primo
comma, il precedente titolare rimane vincolato per tutti
gli obblighi derivanti dal provvedimento di
autorizzazione.
4. In caso di trasferimento temporaneo dell’azienda, al
fine di riprendere l’esercizio della linea, il
precedente titolare deve presentare all’Ente concedente
domanda di reintestazione della concessione entro sei
mesi dalla cessione del trasferimento. Decorso
inutilmente tale termine, l’Ente concedente pronuncia la
decadenza della concessione.
5. Nel caso di morte del concessionario, se persona
fisica, l’avente o gli aventi causa, congiuntamente,
possono chiedere il trasferimento della concessione
inoltrando richiesta entro sei mesi dalla data del
decesso.
6. Nel caso di cui al precedente comma, l’avente o gli
aventi causa possono comunque continuare l’esercizio
della linea per un periodo massimo di sei mesi qualora
presentino all’Ente concedente una dichiarazione con la
quale assumono integralmente gli obblighi derivanti
dalla concessione medesima.
7. La domanda di cui al comma 5 e la dichiarazione di
cui al comma 6 devono essere corredate da copia
autentica del testamento o da atto notorio di
individuazione degli eredi.
8. Trascorso il termine di sei mesi dalla morte del
concessionario senza che sia pervenuta richiesta di
trasferimento della concessione, l’ente concedente
pronuncia la decadenza della stessa.
Art. 21
Durata della autorizzazione
1. La durata dell’autorizzazione è pari alla vita
tecnica degli impianti.
Art. 22
Revoca della autorizzazione al pubblico esercizio
1. L’autorizzazione al pubblico esercizio può essere
revocata con provvedimento della Direzione Trasporti e
Mobilità, Servizio Trasporto Ferroviario Regionale,
Impianti a Fune e Filo nei seguenti casi:
a) su domanda scritta, adeguatamente motivata, del
titolare dell’auto-rizzazione;
b) per sopravvenuta accertata pericolosità del terreno
sul quale è ubicato l’impianto o le piste da esso
servite;
c) per comprovate ragioni di pubblico interesse.
2. In quest’ultimo caso al titolare dell’autorizzazione
spetta un indennizzo per l’anticipata risoluzione del
rapporto e per l’avviamento la cui corresponsione è
posta a carico dell’ente in favore del quale è
riconosciuto il pubblico interesse determinante la
revoca.
3. La determinazione dell’indennizzo è effettuata
all’esito di una perizia disposta a cura del Servizio
competente e terrà conto di quanto stabilito dal
regolamento di esecuzione.
Art. 23
Decadenza dalla autorizzazione al pubblico esercizio
1. Il titolare di autorizzazione al pubblico esercizio
di impianti a fune o assimilati incorre nella decadenza
dalla autorizzazione quando:
a) non inizi il servizio entro 30 giorni dalla
autorizzazione al pubblico esercizio, oppure,
iniziatolo, lo abbandoni, lo interrompa, oppure lo
svolga con ripetute e gravi irregolarità. Per gli
impianti destinati in via esclusiva alla risalita degli
sciatori il servizio deve essere iniziato con il
concretizzarsi di condizioni di innevamento che consenta
l’apertura delle piste servite;
b) non osservi gli obblighi contenuti nel provvedimento
di autorizzazione;
c) rifiuti il trasporto degli effetti postali;
d) quando il soggetto titolare di autorizzazione si
estingua a qualsiasi titolo.
2. La procedura di decadenza, nelle fattispecie
suddette, deve essere preceduta da due diffide intimate
con lettera raccomandata A.R. ed avviene trascorsi 40
giorni dalla data della seconda diffida; tra
l’intimazione della prima diffida e la seconda devono
trascorrere almeno 20 giorni.
3. Il Provvedimento di decadenza è assunto dal Servizio
competente ed è comunicato all’interessato mediante
lettera raccomandata A.R..
4. Nel caso in cui alla morte del concessionario non
segua il subingresso degli eredi nella concessione, la
deliberazione di decadenza viene comunicata agli eredi
impersonalmente con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento all’ultimo domicilio del concessionario.
5. La pronuncia di decadenza non dà titolo ad alcun
indennizzo a favore del concessionario.
6. Nei casi di decadenza della concessione non può
essere rilasciata una nuova concessione per lo stesso
impianto al precedente titolare.
Art. 24
Sospensione della autorizzazione al pubblico esercizio
1. In luogo della decadenza può essere disposta la
sospensione della autorizzazione al pubblico esercizio
quando insorgano ragioni di pubblica incolumità e si
ritenga necessario fissare un termine per l’attuazione
di provvedimenti di ripristino.
2. Il provvedimento di sospensione non dà diritto ad
alcun indennizzo o compenso a qualsiasi titolo.
Art. 25
Risoluzione consensuale della autorizzazione
1. Il Servizio Competente pronuncia la risoluzione della
autorizzazione su espressa richiesta del concessionario
che intenda rinunciare alla stessa. Il relativo atto è
firmato d’intesa fra le parti.
2. In tale caso al titolare dell’autorizzazione non
spetta alcun indennizzo e nessun obbligo deriva a
chicchessia di rilevare gli impianti dismessi.
Art. 26
Restituzione in pristino dei terreni
1. Nel caso di estinzione dell’autorizzazione a
qualsiasi titolo, il titolare della stessa è obbligato
alla restituzione in pristino del terreno su cui
insistono le opere dell’impianto, nonché alla
demolizione di costruzioni fuori terra e
all’asportazione del materiale di risulta, sempreché
opere e materiali non abbiano altra utile destinazione.
A tal fine presenta al Comune competente per territorio,
entro tre mesi dalla data di chiusura dell’esercizio, il
progetto esecutivo di rimessa in pristino dell’area. Il
Comune approva il progetto con eventuali modifiche e
prescrizioni, comunica all’interessato il termine entro
il quale il ripristino, la demolizione e l’asporto
devono essere effettuati, preavvertendolo che in caso di
inadempienza provvederà in sostituzione a spese del
concessionario.
2. Decorso inutilmente il termine fissato, il Comune
territorialmente competente dispone l’esecuzione
d’ufficio dei lavori.
CAPO II – APPROVAZIONE DEI PROGETTI, COSTRUZIONE E
SORVEGLIANZA TECNICA SUGLI IMPIANTI
Art. 27
Approvazione del Progetto esecutivo
1. L’esecuzione delle opere per la costruzione degli
impianti è subordinata alla preventiva approvazione
regionale dei relativi progetti esecutivi riguardanti
anche le infrastrutture accessorie e complementari da
parte del Servizio competente.
2. In sede di approvazione del progetto, oltre alla
verifica della conformità e della corrispondenza del
progetto alle norme tecniche in vigore, sia generali che
speciali, per ciascun tipo di impianto a fune, possono
essere prescritte particolari modifiche progettuali in
relazione alle speciali condizioni di impianto e di
esercizio delle varie parti fisse o mobili dell’intera
costruzione.
3. Il provvedimento di approvazione del progetto
rilasciato dal Servizio competente deve contenere la
fissazione dei termini di inizio e di ultimazione dei
lavori.
Art. 28
Attuazione del progetto. Direzione dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori deve avvenire secondo il
progetto approvato, osservando le norme tecniche vigenti
e le eventuali prescrizioni contenute nell’atto di
approvazione.
2. I lavori di costruzione devono essere eseguiti sotto
la responsabilità di un ingegnere direttore dei lavori,
iscritto nel relativo albo professionale. Il nominativo
del direttore dei lavori e la data di inizio dei lavori
stessi devono essere previamente comunicati al Servizio
competente, il quale può disporre controlli e verifiche
circa la rispondenza della costruzione alle norme di
legge e al progetto presentato.
3. In particolare, il direttore dei lavori deve curare
che l’opera venga realizzata in conformità delle
previsioni del progetto approvato, che i materiali
impiegati siano idonei, che si ottemperi alle
prescrizioni previste dalle leggi in vigore e a quanto
altro disposto nelle norme di sicurezza vigenti.
4. Qualora sia contestata l’inosservanza delle norme,
prescrizioni o modalità di esecuzione di cui al presente
articolo, il Servizio competente ordina l’immediata
sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che
risultino necessari per la modifica delle costruzioni o
per la restituzione in pristino. L’ordine di sospensione
cessa di avere efficacia se entro 30 giorni dalla
notificazione della stessa, il Servizio competente non
abbia adottato o notificato i provvedimenti definitivi.
5. Con il provvedimento che dispone la modifica delle
costruzioni, la restituzione in pristino o la
demolizione delle opere è assegnato un termine entro il
quale il trasgressore deve procedere a sue spese e senza
pregiudizio delle sanzioni amministrative e penali,
all’esecuzione in danno dei lavori.
6. I controlli effettuati da parte del Servizio
competente per verificare la rispondenza delle
costruzioni alle norme di legge e di regolamento vigenti
non sollevano il progettista, le ditte costruttrici ed
il direttore dei lavori dalle responsabilità connesse
alle loro funzioni in base alle vigenti norme.
7. Qualora nel corso della costruzione si intendano
effettuare modifiche al progetto dell’impianto, si
osserva quanto stabilito dall’art. 19.
Art. 29
Verifiche e prove funzionali
1. Ultimata la costruzione dell’impianto, il
concessionario inoltra ai competenti uffici del
Ministero dei trasporti, al Servizio competente e per
conoscenza al Comune territorialmente competente la
domanda per l’effettuazione delle verifiche e delle
prove funzionali.
2. Le verifiche e le prove funzionali sono eseguite
sulla base delle disposizioni contenute negli artt. 4 e
5 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.
CAPO III – ESERCIZIO DELLE LINEE E DISPOSIZIONI PER GLI
UTENTI
Art. 30
Modalità di esercizio
1. L’esercizio dell’impianto deve svolgersi secondo le
modalità e prescrizioni fissate nel regolamento di
esercizio, nel rispetto delle vigenti norme in materia
di polizia, sicurezza e regolarità dei servizi di
trasporto pubblico mediante impianti fissi e in
ottemperanza alle eventuali prescrizioni contenute nel
provvedimento di concessione o autorizzazione
all’esercizio, nonché alle altre disposizioni
eventualmente impartite dall’Ente concedente e dai
competenti uffici centrali o periferici del Ministero
dei Trasporti.
2. Il regolamento di esercizio di cui al precedente
comma deve essere approvato dalla Regione Abruzzo
unitamente al progetto esecutivo.
3. Ogni impianto deve essere diretto da un direttore o
responsabile dell’esercizio, da nominare prima
dell’apertura al pubblico esercizio secondo le norme di
cui all’art. 89 e ss. del D.P.R. n. 753 del 1980, e deve
prevedere il personale necessario, regolarmente
abilitato, in possesso delle qualifiche previste dalla
normativa vigente.
4. I nominativi del responsabile e del personale di
linea e di stazione, con le mansioni a ciascuno
assegnate, devono essere comunicati alla Regione ed al
competente USTIF per i provvedimenti previsti dagli
artt. 90 e 102 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e sue
modifiche ed integrazioni.
5. L’Assenso regionale di cui all’art. 90 del D.P.R.
predetto è rilasciato dal Servizio competente.
Art. 31
Portata di esercizio
1. La portata oraria dell’impianto deve essere regolata
sulla base della disponibilità di piste per la discesa.
La chiusura di una o più piste determina la necessità di
ridurre la portata, secondo specifici termini espressi
nel regolamento di esercizio
Art. 32
Tariffe, orari, obblighi vari del concessionario
1. Le tariffe, i periodi, gli orari e le altre modalità
di esercizio sono comunicati al Servizio competente il
quale dispone ispezioni ed accertamenti atti a
verificarne l’ottemperanza.
2. E’ fatto obbligo al concessionario:
a) di esporre, ben visibili al pubblico, le tariffe, gli
orari di servizio e le condizioni generali di contratto;
b) di adottare sull’impianto segnaletica di tipologia
conforme a quella prevista dal regolamento di esecuzione
della presente legge;
c) di trasportare gratuitamente la corrispondenza
postale e il materiale di approvvigionamento destinato
agli esercizi ed alle attività interne all’area sciabile
attrezzata.
3. I concessionari possono stabilire speciali tariffe
per determinate categorie di utenti.
Art. 33
Vigilanza tecnica sull’impianto
1. Le funzioni di sorveglianza e vigilanza tecnica sugli
impianti sono esercitate dai funzionari del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e da quelli della
Regione, Servizio competente.
2. Le relative ispezioni e verifiche possono essere
disposte in ogni momento, e, comunque, almeno una volta
all’anno per il controllo dell’efficienza tecnica, della
sicurezza degli impianti e della regolarità degli
esercizi.
3. I funzionari incaricati delle ispezioni e verifiche
formulano le proprie osservazioni su un registro di
ispezione che viene conservato a cura del direttore di
esercizio e, qualora vengano rilevate inadempienze ed
irregolarità, redigono verbale di contravvenzione
successivamente notificato alla parte interessata.
4. Il Servizio competente, con atto motivato può imporre
prescrizioni ed ordinare l’esecuzione delle opere
necessarie, nonché ordinare la sospensione del servizio
qualora vengano accertate deficienze tecniche che
possano pregiudicare efficienza e sicurezza
dell’impianto.
5. Il responsabile di esercizio ha l’obbligo di far
sospendere il servizio, dandone tempestiva comunicazione
al Servizio competente, qualora insorgano temporanei
pericoli di valanga o altre situazioni tali da
pregiudicare la sicurezza dell’impianto e l’incolumità
degli utenti.
6. Gli impianti devono essere periodicamente sottoposti
a revisione secondo le disposizioni di legge.
7. In caso di non ottemperanza alle norme di legge e
regolamentari o alle condizioni dei provvedimenti
autorizzativi o nel caso di sospensione dell’esercizio
per mancato rispetto delle norme sulla copertura
assicurativa, il Servizio competente può disporre la
chiusura dell’impianto.
8. Con cadenza annuale il concessionario deve far
eseguire da un tecnico abilitato la verifica della
integrità di eventuali opere a difesa dell’impianto da
pericolo di caduta frane e valanghe, inviando copia
della certificazione di idoneità al Servizio competente,
al Servizio Geologico ed al Servizio Rischi e
Prevenzione della Direzione OO.PP. e Protezione Civile.
Art. 34
Agibilità delle aree di imbarco e sbarco e delle piste
di risalita
1. Tutte le superfici innevate o non, destinate al
trasferimento degli utenti dagli impianti alle piste e
viceversa o alla risalita mediante sciovie devono essere
mantenute in perfetta agibilità, prive di ostacoli o
sporgenze, e con andamento longitudinale e trasversale
tale da non creare pericoli o accelerazioni per gli
utenti.
Art.35
Assistenza all’utente
1. Il personale di linea e di stazione ha l’obbligo di
prestare adeguata assistenza agli utenti, anche sulla
base di richieste specifiche, nella fase in imbarco e
sbarco dagli impianti ed essere nelle condizioni di
arrestare tempestivamente l’impianto in caso di
necessità.
Art. 36
Disposizioni per gli utenti
1. I passeggeri in attesa, durante il trasporto e a
termine dello stesso devono comportarsi in modo tale da
non mettere in pericolo la sicurezza dell’impianto e
degli altri passeggeri e da non ostacolare comunque la
regolarità della marcia e lo svolgimento del servizio.
2. I passeggeri devono vigilare, in cooperazione con il
personale di linea e di stazione addetto, sulla propria
incolumità ed osservare tutte le norme di comune
prudenza oltre che di legge.
Art. 37
Statistica
1. I concessionari sono tenuti a fornire periodicamente
al Servizio competente i dati statistici relativi
all’impianto.
TITOLO III - DISCIPLINA DELLE PISTE DA SCI E DELLE ALTRE
TIPOLOGIE DI PISTE
CAPO I – PISTE, TRACCIATI ESCURSIONISTICI, AREE
RISERVATE ED AREE A SPECIFICA DESTINAZIONE
Art. 38
Generalità sulle piste da sci
1. Sono piste da sci i tracciati o i percorsi
normalmente accessibili, ubicati su superfici piane o
inclinate, innevati naturalmente o artificialmente,
delimitati, preparati, dotati di segnaletica, segnati
secondo la classificazione di cui agli articoli
successivi, controllati e protetti, secondo ragionevoli
previsioni, da pericoli atipici.
2. In base alla loro destinazione le piste si dividono
in piste da discesa, piste da fondo, tracciati
escursionistici ed itinerari sciistici.
Art. 39
Requisiti tecnici generali delle piste
1. Tutte le piste da sci devono possedere i seguenti
requisiti tecnici:
a) la pista deve essere tracciata in zona
idrogeologicamente idonea e non soggetta normalmente a
frane o valanghe durante il periodo di esercizio;
b) l’andamento della pista deve essere tale da non
provocare, in condizioni di media velocità rispetto alle
caratteristiche della pista stessa, l’involontario o
improvviso distacco degli attrezzi dal suolo; gli
eventuali cambiamenti di pendenza dovranno essere
opportunamente raccordati;
c) il fondo non innevato del tracciato deve essere privo
di ostacoli o di sporgenze naturali o artificiali tali
che, durante il periodo di esercizio della pista,
possano affiorare o costituire comunque pericolo per gli
sciatori;
d) la pista non deve attraversare a livello strade
carrozzabili aperte al traffico invernale e tracciati di
sciovie, slittovie o altri mezzi di risalita a livello;
qualora giustificati motivi richiedano l’attraversamento
a livello di una strada carrozzabile, questo potrà
essere consentito, caso per caso, subordinatamente
all’adozione di misure atte a costringere lo sciatore ad
arrestarsi ed eventualmente togliersi gli sci prima di
impegnare l’attraversamento;
e) l’area comune a più piste deve presentare
caratteristiche di larghezza e pendenze tali da
consentire l’agevole scorrimento degli utenti
provenienti dalle varie piste confluenti.
Art. 40
Requisiti delle piste da discesa
1. I requisiti delle piste da discesa sono definiti dal
regolamento di esecuzione della presente legge.
Art. 41
Requisiti delle piste da fondo
1. I requisiti delle piste da fondo sono definiti dal
regolamento di esecuzione della presente legge.
Art. 42
Requisiti dei tracciati escursionistici ed itinerari
turistici
1. I tracciati escursionistici e gli itinerari turistici
devono possedere le caratteristiche tecniche determinate
dal relativo provvedimento di autorizzazione
all’esercizio.
Art. 43
Classificazione delle piste da discesa
1. Le piste da discesa , a seconda del grado di
difficoltà, valutato sulla base di criteri topografici,
ed in base alla funzione svolta, si classificano nelle
categorie specificate nel regolamento di esecuzione
della presente legge.
Art. 44
Classificazione delle piste da fondo
1. Le piste da fondo, a seconda del grado di difficoltà,
valutato sulla base di alcune circostanze quali, il
profilo longitudinale, la sinuosità, la pendenza, la
presenza di ostacoli nel percorso, ed in base alla
funzione svolta, si classificano nelle categorie
specificate nel regolamento di esecuzione della presente
legge.
Art. 45
Classificazione dei tracciati escursionistici ed
itinerari turistici
1. I tracciati escursionistici e gli itinerari turistici
sono classificati come percorsi gestiti, finalizzati a
consentire la mobilità di certe categorie di utenti sul
territorio innevato, secondo criteri e disposizioni
indicate nell’auto-rizzazione all’esercizio.
2. Possono anche non essere delimitati, classificati,
preparati, controllati o protetti, ed in tal caso
vengono percorsi dagli utenti a loro esclusivo rischio e
pericolo.
3. Nella autorizzazione all’esercizio vengono indicate,
oltre agli estremi del gestore, le modalità di
segnalazione, le tipologie di avvisi da predisporre in
corrispondenza degli accessi circa la potenziale
pericolosità derivante dalla mancanza di delimitazione,
classificazione, preparazione, controllo, protezione.
4. L’esercente o il titolare della autorizzazione
all’esercizio deve individuarne gli accessi e il
percorso tramite segnalazione con paline di colore
arancione fluorescente. Deve inoltre provvedere alla
chiusura degli accessi in caso di ragionevoli previsioni
di pericoli atipici in conseguenza di particolari
condizioni atmosferiche e di possibili rischi di frane e
valanghe.
5. I tracciati escursionistici gli itinerari turistici
riservati allo sci alpino possono essere percorsi
esclusivamente con tecnica a spazzaneve e a velocità
limitata; in tal caso è vietato il sorpasso tra sciatori
in movimento, che può avvenire solo qualora lo sciatore
da superare sosti al bordo della pista.
6. I tracciati escursionistici e gli itinerari turistici
sono soggetti, dove compatibili e non in contrasto con i
criteri e le disposizioni indicate nell’autorizzazione
all’esercizio, alle norme riguardanti il comportamento
degli utenti.
Art. 46
Aree a specifica destinazione
1. Salvo quanto previsto dall’art. 64 le aree a
specifica destinazione sono equiparate alle piste da
sci.
2. Le aree di cui al precedente comma devono essere
delimitate, recintate, segnalate e gestite secondo le
disposizioni della presente legge.
Art- 47
Aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche
con lo sci e lo snowboard
1. Salvo quanto previsto dall’art. 64 (“Piste riservate
o chiuse”) le aree riservate alla pratica di evoluzioni
acrobatiche con lo sci e lo snowboard sono equiparate
alle piste da sci.
2. Le aree di cui al precedente comma devono essere
delimitate, recintate, segnalate e gestite secondo le
disposizioni della presente legge.
Art. 48
Segnaletica delle piste da sci
1. I gestori hanno l’obbligo di curare che la pista,
durante il periodo di esercizio, sia dotata della
necessaria segnaletica e mantenga le caratteristiche e i
requisiti tecnici previsti dalla presente legge.
2. I segnali devono essere conformi, per dimensione,
forma, colore, funzionalità, requisiti strutturali,
resistenza alla temperatura ed alla luce e agli altri
agenti atmosferici a quelli determinati dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti a norma dell’art. 6
della legge 363/2003.
3. I segnali devono essere collocati in modo tale da non
costituire pericolo per gli utenti.
4. Nel curare la predisposizione dei segnali, il gestore
deve verificare che siano rispettati i principi dettati
dal regolamento di esecuzione della presente legge.
5. E’ vietata qualsiasi forma di pubblicità sugli
eventuali sostegni e/o supporti nonché sul segnale
stesso.
6. I provvedimenti di autorizzazione all’esercizio delle
piste e relativa classificazione stabiliscono la
segnaletica di cui deve essere dotata la pista e ne
fissano la quantità e l’ubicazione.
7. Ove la pista non presenti, per qualsiasi ragione, i
requisiti di percorribilità previsti, il gestore della
stessa deve provvedere ad apporre, sia sulla pista che
presso stazioni degli impianti di risalita adducenti
alla pista, appositi avvisi.
8. In caso di ripetuta o prolungata violazione, il
Servizio competente dispone la revoca
dell’autorizzazione.
CAPO II – PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO ALL’APPRESTAMENTO
E ALL’ESERCIZIO DI PISTE DA SCI
Art. 49
Concorrenza e diritto di prelazione
1. L’autorizzazione all’apprestamento di una pista da
sci che si diparte dalla stazione di monte di un
impianto di risalita è assentita, di preferenza e a
parità di soluzioni proposte, al concessionario
dell’impianto di risalita da cui la pista è servita
2. Le domande di autorizzazione che si pongano in un
rapporto di concorrenza per la medesima pista sono
trattate con la procedura prevista dall’art. 15 della
presente legge.
Art. 50
Piste comuni e confluenze
1. Il gestore di una pista che intende farla confluire
in altra già esistente ed autorizzata deve a proprie
cure e spese eseguire le opere richieste per attribuire
alla pista resa comune i requisiti di cui alla presente
legge, assumendo a proprio carico una parte
proporzionale delle spese già sostenute dal titolare
della pista esistente e di quelle richieste per la
manutenzione della stessa.
2. Alla relativa domanda, redatta secondo le modalità
previste dall’art. 52, deve allegarsi una dichiarazione
di consenso del gestore della pista esistente, ed un
prospetto di ripartizione delle spese di manutenzione.
3. Ove tale consenso manchi, il richiedente potrà
ottenere che la pista sia resa comune con delibera della
Giunta regionale. Con tale eventuale provvedimento, la
Giunta regionale decide sulla suddivisione delle spese e
determina l’incidenza percentuale delle spese di
manutenzione e di esercizio a carico di ciascun
contitolare.
Art. 51
Assenso preliminare per l’apprestamento di piste da sci:
modalità di presentazione della domanda e requisiti di
progetto
1. La domanda di assenso preliminare ai sensi dell’art.
7 della presente legge per l’apprestamento di piste da
sci non collegate alla costruzione di nuovi impianti
funiviari o alla modifica di quelli esistenti, deve
essere presentata al Servizio competente corredata dalla
documentazione specificata dal regolamento di esecuzione
della presente legge.
2. Qualora nel corso dell’istruttoria si renda
necessario un esame più approfondito del tracciato e/o
delle opere, il Servizio competente può richiedere
un’integrazione della documentazione presentata.
Art. 52
Autorizzazione all’apprestamento di piste da sci
1. Per l’apprestamento o la modificazione delle piste da
sci è richiesta l’autorizzazione regionale.
2. L’autorizzazione è rilasciata dietro presentazione al
Servizio competente di apposita domanda corredata:
- dal progetto esecutivo della pista;
- dai documenti legali attestanti la disponibilità dei
terreni ricadenti nel tracciato della pista o
dall’indicazione delle eventuali servitù di cui si
chiede la costituzione coattiva;
- dall’indicazione di eventuali mezzi di risalita, in
esercizio o in progetto, con la specificazione della
portata oraria degli stessi.
- da una relazione illustrativa delle caratteristiche
tecniche della pista e dei lavori da effettuare, con
l’indicazione dei relativi tempi tecnici di attuazione.
In particolare la relazione deve specificare:
a) la struttura geologica dei terreni interessati;
b) le condizioni di innevamento della zona;
c) la localizzazione delle frane e delle valanghe
accertate;
d) le colture in atto;
e) gli interventi ambientali necessari;
f) le strutture e gli apprestamenti da predisporre ai
fini della sicurezza.
3. Le attività istruttorie e di controllo sulle piste
previste dalla presente legge sono esercitate dal
Servizio competente, avvalendosi eventualmente del
tavolo tecnico di cui all’art. 8.
4. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di cui
al precedente comma 2, il Servizio competente, verifica
la regolarità della domanda e della documen-tazione e
richiede eventualmente un parere in merito al tavolo
tecnico suddetto.
5. Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione,
previo sopralluogo di uno o più componenti designati dal
Servizio sulla base delle competenze richieste, il
Tavolo Tecnico redige una relazione nella quale è
contenuto il proprio parere:
a) sui requisiti tecnici, sulla portata e sulla
segnaletica che caratterizzano la pista, ai fini di
accertare la rispondenza della stessa alle condizioni di
legge;
b) sulla categoria di appartenenza della pista;
c) sulla necessità di misure e apprestamenti di
sicurezza.
6. Il Tavolo Tecnico, nell’esprimere il suo parere, può
stabilire prescrizioni per l’apprestamento, l’esercizio
e la manutenzione delle piste; può altresì concedere
eventuali deroghe alla larghezza delle piste stesse.
7. Sono definite piste di discesa esistenti quelle
servite da impianti di risalita che prima del 31
dicembre 2004 hanno effettuato servizio autorizzato e
ricomprese nell'allegato A: "Elenco delle piste di
discesa esistenti nella Regione Abruzzo alla data del 31
dicembre 2004". Fatte salve le disposizioni in materia
di disponibilità dei suoli e previo accertamento del
requisito di cui al successivo comma 8, su istanza della
ditta concessionaria dell'esercizio degli impianti di
risalita, le piste di discesa esistenti, come sopra
definite, sono aperte al pubblico esercizio nello stato
plano-altimetrico di fatto in essere alla data di
pubblicazione della presente legge.
8. Entro i successivi sei mesi dall’entrata in vigore
della presente legge il concessionario degli impianti di
risalita a servizio delle piste di discesa esistenti è
tenuto, pena la sospensione dell'esercizio delle piste
medesime, a presentare al Servizio competente le
planimetrie catastali ed i rilievi plano-altimetrici
riferiti allo stato di fatto in essere alla data di
pubblicazione della presente legge. Ai fini
dell'attestazione di conformità delle piste esistenti
allo stato di fatto in essere, gli elaborati sono
sottoscritti da un tecnico abilitato e dal direttore o
dal responsabile d'esercizio degli impianti di risalita.
Qualora detti elaborati plano-altimetrici risultassero
acquisiti agli atti del Servizio regionale competente, è
facoltà della ditta concessionaria confermare la
validità degli stessi, presentando la dichiarazione di
conformità di cui al comma precedente, sottoscritta
contestualmente dalla stessa e dal direttore o dal
responsabile d'esercizio degli impianti di risalita.
Art. 53
Requisiti del progetto
1. Il progetto esecutivo della pista da sci è redatto da
un tecnico abilitato.
2. Il Progetto deve essere redatto conformemente al
regolamento di esecuzione della presente legge.
Art. 54
Autorizzazione di opere accessorie
1. La procedura di assenso preliminare di cui agli
articoli 7 e 51 si applica anche per l’autorizzazione di
impianti di innevamento programmato e di altre opere
accessorie, qualora la richiesta relativa sia presentata
separatamente da quella concernente l’apprestamento
della pista da sci.
2. Resta comunque ferma la possibilità di realizzare
impianti di innevamento programmato e di altre opere
accessorie sulla base delle autorizzazioni previste
dalle singole norme che le concernono.
Art. 55
Innevamento programmato
1. Il richiedente o il titolare di un’autorizzazione può
realizzare sistemi per l’innevamento programmato sui
terreni di sedime delle piste o su quelli confinanti.
2. Per sistema di innevamento programmato si intende
l’insieme degli impianti, macchinari ed attrezzature,
sia fissi che mobili, comprese opere e condotte di
raccolta, accumulo ed adduzione delle acque, atti a
consentire la produzione e la distribuzione della neve
nelle quantità necessarie a garantire la piena
fruibilità delle aree sciabili attrezzate.
3. Nei sistemi di innevamento programmato è vietato
l’uso di catalizzatori o additivi inquinanti atti a
favorire la germinazione dei fiocchi di neve,
l’innalzamento o l’abbassamento crioscopico dell’acqua e
della neve.
4. E’ vietato mantenere accumuli di neve programmata
lungo le piste durante gli orari di apertura.
5. Le attrezzature destinate all’innevamento programmato
(cannoni fissi e mobili) non possono essere posizionate
all’interno delle piste, e devono essere comunque
gestite con i più appropriati sistemi di protezione ai
fini della sicurezza degli utenti, secondo quanto
disposto dai piani delle misure e degli apprestamenti di
sicurezza
6. Qualora non abbia la piena disponibilità dei terreni
interessati, il richiedente o il titolare di
un’autorizzazione può ottenere in via coattiva:
a) la disponibilità delle aree necessarie alla
costruzione e all’utilizzo della sala macchine, dei
bacini di accumulo e di ogni altro manufatto relativo ai
sistemi per la produzione della neve;
b) la servitù di passaggio delle tubazioni di pertinenza
delle opere di cui alla lettera a), comprensive dei
relativi pozzetti, con diritto di accedere ai fondi
serventi per le fasi di montaggio, regolazione ed
eventuali manutenzioni.
7. Ai diritti reali di cui al precedente comma si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
contenute nell’art. 6.
8. I diritti reali minori si intendono costituiti per un
periodo di tempo pari alla durata dell’autorizzazione
concernente la pista servita dall’impianto di produzione
di neve.
Art. 56
Rilascio dell’autorizzazione
1. A conclusione dell’istruttoria, verificato il
ricorrere delle necessarie condizioni, il Servizio
competente rilascia l’autorizzazione regionale
all’apprestamento della pista.
2. Nell’autorizzazione all’apprestamento sono stabilite
le prescrizioni per l’apprestamento e la manutenzione
della pista e le eventuali deroghe alla larghezza, gli
obblighi cui è tenuto il richiedente ed i termini entro
i quali devono essere iniziati e conclusi i relativi
lavori.
3. Salvo il caso di rilascio di più autorizzazioni allo
stesso richiedente, la durata dei lavori non potrà
essere superiore a tre anni. In presenza di comprovati
motivi di forza maggiore, il termine può essere
prorogato per un periodo massimo di un anno.
4. Per il trasferimento, la revoca, la decadenza, la
sospensione, la risoluzione consensuale
dell’autorizzazione, si applica il disposto degli
articoli 20, 22, 23, 24, 25.
Art. 57
Direzione lavori e controlli
1. I lavori di apprestamento delle piste devono essere
eseguiti sotto la responsabilità di un tecnico abilitato
in qualità di direttore dei lavori, il cui nominativo
deve essere previamente comunicato al Servizio
competente. Durante il corso dei lavori, il Servizio
stesso, avvalendosi della collaborazione Tavolo Tecnico,
esegue controlli e verifiche circa la rispondenza dei
lavori al progetto autorizzato ed alle eventuali
prescrizioni del provvedimento di autorizzazione.
Art. 58
Provvedimenti in caso di inadempienza
1. In caso di inadempienza alle prescrizioni e agli
obblighi stabiliti dalla presente legge e dal
regolamento di esecuzione, nonché alle prescrizioni
previste nel provvedimento di assenso preliminare, il
Servizio competente adotta tutti i provvedimenti atti a
stabilire l’osservanza delle norme e, se del caso,
ordina con provvedimento motivato la sospensione, anche
parziale, dei lavori di apprestamento della pista, fino
alla completa eliminazione dei fatti che hanno
determinato il provvedimento.
2. L’ordine di sospensione viene comunicato al titolare
della autorizzazione, al direttore dei lavori, e, ai
fini del controllo sulla sospensione e sull’adeguamento,
alle competenti forze dell’ordine.
3. Con l’atto di sospensione, o integrazione di questo,
il Servizio competente impartisce le disposizioni
necessarie per ovviare alle violazioni, fissando un
termine non superiore ai tre mesi per l’adeguamento. Il
Comune competente per territorio dispone l’esecuzione
dei lavori medesimi, ponendo a carico del titolare
stesso le relative spese.
Art. 59
Ultimazione lavori ed accertamento tecnico
1. Ultimati i lavori di apprestamento della pista, il
titolare dell’autorizzazione ne dà comunicazione al
Servizio competente ed ai collaudatori incaricati entro
5 giorni, allegando una relazione del direttore dei
lavori che certifichi la conformità delle opere
realizzate al progetto approvato, nonché l’osservanza
delle prescrizioni contenute nel provvedimento di
autorizzazione all’apprestamento della pista.
2. Il Servizio competente, ricevuta la comunicazione,
verifica la conformità dei lavori al progetto approvato
e alle eventuali prescrizioni, dando avvio alle
operazioni di collaudo.
Art. 60
Collaudo ed autorizzazione del pubblico esercizio delle
piste
1. Il collaudo delle piste da discesa è finalizzato
all’accertamento dell’idoneità della pista all’apertura
all’esercizio, e si distingue in invernale ed estivo.
Sono pertanto necessari due diversi certificati di
collaudo.
2. Con l’atto di autorizzazione all’apprestamento della
pista, il Servizio competente nomina i collaudatori,
estivo ed invernale, che dovranno redigere
rispettivamente il certificato estivo ed invernale .
3. Il collaudo estivo verifica la rispondenza delle
opere realizzate al progetto approvato e alle eventuali
prescrizioni. Il collaudo invernale verifica la
sciabilità e la rispondenza ai requisiti di sicurezza
delle piste da discesa in condizioni di normale
innevamento.
4. Il collaudo estivo può avvenire anche in corso
d’opera, pertanto il concessionario deve dare
comunicazione dell’inizio dei lavori al Servizio
competente ed al collaudatore incaricato del collaudo
estivo almeno 10 giorni prima.
5. Gli atti del collaudo estivo devono essere rimessi al
Servizio competente entro 30 giorni dalla ultimazione
dei lavori di apprestamento delle piste; gli atti del
collaudo invernale devono essere rimessi allo stesso
Servizio competente entro 30 giorni dall’apertura delle
piste al pubblico esercizio.
6. Gli oneri di collaudo sono a carico del concessionari
Art. 61
Rilascio delle autorizzazioni all’esercizio
1. A conclusione dell’accertamento, ricevuti gli atti
del collaudo estivo, il Servizio competente li approva,
rilascia con proprio decreto l’autorizzazione regionale
al pubblico esercizio provvisorio della pista, per una
durata massima di anni 1, qualora sussistano le seguenti
condizioni:
a) il collaudo estivo abbia avuto esito positivo;
b) il gestore della stessa abbia previamente stipulato
apposito contratto di assicurazione ai fini della
responsabilità civile ai sensi dell’art. 11
(responsabilità civile dei gestori).
2. In assenza dell’autorizzazione di cui al comma
precedente è fatto divieto di aprire all’esercizio piste
da sci.
3. In mancanza del contratto di cui alla lettera a) del
comma precedente i gestori delle aree sciabili
attrezzate non possono consentirne l’apertura al
pubblico.
4. Ferme restando le sanzioni previste, il Servizio
competente può disporre l’apposizione degli
apprestamenti ritenuti necessari per l’effettiva
chiusura della pista non autorizzata.
5. Ricevuti gli atti del collaudo invernale, il Servizio
competente li approva ed autorizza il pubblico esercizio
definitivo, fissando le prescrizioni eventualmente
necessarie per l’esercizio stesso.
Art. 62.
Classificazione delle piste
1. Con il provvedimento di autorizzazione
all’apprestamento, le piste da sci sono classificate in
categorie in base al grado di difficoltà, secondo i
criteri fissati negli artt. 43 (classificazione delle
piste da discesa), 44 (classificazione delle piste da
fondo).
2. La classificazione di cui al primo comma viene
confermata ovvero variata, con adeguate motivazioni, con
il provvedimento di autorizzazione all’esercizio
definitivo.
3. La classificazione delle piste deve essere portata a
conoscenza del pubblico mediante apposita segnaletica.
CAPO III – DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 63
Modifiche al tracciato delle piste
1. Su richiesta dell’interessato, alla pista già adibita
all’esercizio dello sci possono essere apportate le
modifiche del tracciato o delle caratteristiche tecniche
della pista stessa che si rendano opportune.
2. Si osserva a tal fine la procedura prevista dall’
art. 52 della presente legge.
3. La procedura di cui all’art. 52 non deve essere
osservata quando le modifiche del tracciato o delle
caratteristiche tecniche della pista consistano
nell’ese-cuzione di lavori per la correzione di elementi
marginali delle piste e delle relative opere accessorie,
tali da non incidere sulle caratteristiche fondamentali
di esse ovvero nell’esecuzione di lavori ritenuti di
lieve entità per la realizzazione di opere di difesa
dalle valanghe o di apprestamenti per la sicurezza.
4. In tal caso è sufficiente una comunicazione resa al
Servizio competente dal titolare dell’autorizzazione,
accompagnata da grafici e relazioni illustrative che
rendano con chiarezza gli interventi che si intende
compiere e dalle quali risultino i vantaggi che da tali
opere derivano alla sicurezza e che inoltre la stessa
sicurezza non viene in alcuna parte inficiata. Sono
fatte salve le competenze autorizzatorie derivanti da
altre normative di governo del territorio.
Art. 64
Piste riservate o chiuse
1. Salvo quanto previsto dalla normativa nazionale,
all’interno delle aree sciabili attrezzate possono
essere individuati i tratti di pista da riservare agli
allenamenti di sci e snowboard agonistico. Le aree di
cui al presente comma devono essere separate con
adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro che
le frequentano devono efficacemente indossare un casco
protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il
ruolo di allenatore. L’individuazione di cui al presente
comma spetta al Comune territorialmente competente su
richiesta del gestore della pista.
2. Salvo quanto previsto dalla normativa nazionale,
all’interno delle aree sciabili attrezzate possono
essere individuate le aree da riservare alla pratica di
evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard. Le
aree di cui al presente comma devono essere separate con
adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere
dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni
acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute e
tutti coloro che le frequentano devono efficacemente
indossare un casco protettivo. L’individuazione di cui
al presente comma spetta al Comune territorialmente
competente su richiesta del gestore della pista.
3. La presenza di piste riservate o chiuse va resa nota
al pubblico con avvisi o segnaletica ben visibile
all’inizio delle piste, nei punti di vendita dei
biglietti e presso le stazioni a valle degli impianti di
risalita.
4. L’allestimento di percorsi per allenamento deve
essere previamente autorizzato da parte dal gestore
della pista. In tali occasioni il responsabile della
sicurezza delle piste delimita la superficie interessata
al fine di impedire l’ingresso di altri sciatori; agli
organizzatori dell’allenamento spetta garantire adeguate
protezioni e misure di sicurezza.
5. Qualora la superficie di pista a disposizione degli
sciatori non impegnati nell’allenamento sia
insufficiente a garantire un normale traffico sciistico,
il responsabile della sicurezza deve procedere alla
totale chiusura della pista.
6. La chiusura delle piste è effettuata mediante
palinatura incrociata o altra idonea barriera
trasversale estesa all’intera larghezza della pista ed è
segnalata mediante idonei segnali di pericolo e/o
informativi.
Art. 65
Percorsi occasionali
1. Non sono soggetti alla disciplina della presente
legge i percorsi occasionali per tali intendendosi i
tracciati per la pratica dello sci che non presentano
rischio valanghivo, realizzati attraverso la sola
battitura, per esigenze agonistiche temporanee ed i
tracciati per la pratica dello sci-orientamento
realizzati all’interno del territorio definito dalla
cartografia pubblicata ed utilizzata dagli sportivi.
2. Terminata l’utilizzazione temporanea, gli stessi sono
segnalati con l’indicazione “percorso privo di
manutenzione” e con adeguata segnaletica.
3. Provvisti di tale indicazione, i percorsi occasionali
sono considerati alla stregua di percorsi fuoripista.
Art. 66
Manutenzione ed esercizio
1. Il titolare della autorizzazione all’esercizio della
pista ha l’obbligo di curare che la stessa mantenga nel
tempo le caratteristiche ed i requisiti tecnici previsti
dalla presente legge, dal regolamento di esecuzione,
dall’atto di approvazione del progetto e dall’atto di
autorizzazione all’esercizio definitivo.
2. Ove la pista non presenti anche temporaneamente, per
qualsiasi ragione, i requisiti tecnici di agibilità
previsti, il titolare dell’autorizzazione all’esercizio
deve provvedere ad apporre, sia sulla pista che alle
stazioni degli impianti di risalita adducenti alla
stessa, apposita segnaletica a chiusura della pista e,
quando si tratti di fatti duraturi, a darne
comunicazione al Servizio competente.
3. Il titolare della autorizzazione è tenuto ad
istituire un adeguato servizio di manutenzione ed
esercizio delle piste, composto da una o più persone a
seconda delle necessità. per lo svolgimento dei compiti
di cui al successivo art. 67, ovvero affidare i compiti
a terzi.
4. Il titolare è inoltre tenuto a sospendere l’esercizio
delle piste da sci nei periodi in cui possa insorgere
temporaneo pericolo di valanghe o qualora la pista
presenti cattive condizioni di agibilità ovvero
situazioni di pericolo atipico.
Art. 67
Servizi tecnici e di assistenza obbligatori per il
titolare dell’autorizzazione all’esercizio della pista
1. E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione
all’esercizio della pista assicurare i seguenti servizi
le cui modalità ed i cui contenuti sono disciplinati nel
regolamento di esecuzione della presente legge:
a) manutenzione dei tracciati e della segnaletica della
pista, ordinaria e straordinaria, invernale ed estiva;
b) apertura e chiusura della pista;
c) soccorso e trasporto degli infortunati lungo le piste
in luoghi accessibili dai più vicini centri di
assistenza sanitaria o di pronto soccorso;
d) sicurezza frane e valanghe.
2. Il Servizio competente, al fine di garantire
l’adeguata preparazione tecnica degli addetti ai servizi
di cui al primo comma, è autorizzata ad organizzare
corsi di formazione professionale per la preparazione,
il perfezionamento e l’aggiornamento, organizzandoli ed
attuandoli direttamente, ovvero affidandone lo
svolgimento ad enti od associazioni in base ad apposita
convenzione.
Art. 68
Mezzi meccanici
1. L’uso di mezzi meccanici e di ogni altro mezzo
differente da quelli elencati al punto b), comma 2
dell’art. 4 (“Definizioni”) è vietato, salvo quanto
previsto dal presente articolo.
2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla
manutenzione delle piste e degli impianti possono
accedervi solo fuori dall’orario di apertura, salvo i
casi di necessità e urgenza e, comunque, con l’utilizzo
di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica.
3. I mezzi meccanici adibiti al soccorso possono
accedere alle piste in tutti i casi di necessità e
urgenza, anche in presenza di sciatori, e, comunque,
sempre con utilizzo degli appositi congegni di cui al
comma precedente.
4. La sosta dei mezzi meccanici lungo le piste è
consentita solo in casi di particolare necessità o in
occasione di operazioni di soccorso, e deve essere
adeguatamente segnalata mediante apposizione di coppie
di pali fluorescenti posti a monte e collocati a croce
di S. Andrea, in numero adeguato e ad una distanza
compresa tra i 20 ed i 50 metri in relazione alla
posizione del mezzo, alle sue dimensioni e alla
difficoltà della pista.
5. I casi di necessità e urgenza per i quali è
consentito l’accesso dei mezzi meccanici sono tutti
quelli finalizzati alla eliminazione o gestione di
situazioni di rischio per il regolare esercizio di
impianti e piste.
6. Il sorpasso di utenti in movimento da parte di mezzi
meccanici è consentito solo quando la pista presenti nel
tratto del sorpasso una larghezza pari ad almeno il
doppio della larghezza del mezzo meccanico.
Art. 69
Omologazioni agonistiche e compatibilità con
autorizzazioni all’esercizio
1. Le piste provviste di omologazione per gare sportive
da parte della Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.)
potranno essere dotate di misure e apprestamenti di
sicurezza integrative rispetto a quelle previste per il
normale esercizio, secondo quanto disposto nella
omologazione medesima, e dovranno risultare compatibili
con esse.
2. L’elenco delle misure e apprestamenti di sicurezza
integrative e la loro ubicazione dovranno essere
comunicate al Servizio competente mediante idonei
elaborati tecnici (relazione e planimetria in scala
adeguata) a firma di un tecnico abilitato, ai fini
dell’aggiornamento dei dati degli elenchi regionali di
cui all’articolo successivo, entro 60 giorni dal
rilascio della omologazione da parte della F.I.S.I.
3. Le misure e apprestamenti di sicurezza integrativi,
qualora migliorativi della sicurezza anche nell’ambito
del normale esercizio, possono essere mantenute in opera
per tutto il periodo di esercizio della pista. In caso
contrario, la loro presenza dovrà essere limitata al
periodo di effettuazione dell’evento sportivo per il
quale sono previste obbligatorie, poste in opera previa
chiusura della pista al pubblico esercizio e
successivamente rimosse prima della riapertura della
pista al pubblico esercizio.
4. La rimozione parziale delle misure e apprestamenti di
sicurezza della pista prescritti della omologazione è
vietata qualora le parti che vengono mantenute in opera
possano trasformarsi in elementi di rischio, a meno che
tali parti siano adeguatamente protette, come da piano
di gestione della sicurezza adottato nell’area sciabile
attrezzata.
Art. 70
Catasto Piste
1. Il Servizio competente predispone un elenco delle
piste da sci, ne cura la gestione e provvede al suo
aggiornamento annuale sulla base della documentazione
fornita dal concessionario.
2. L’elenco deve contenere, per ciascuna pista, i
seguenti dati:
a) indicazione della ubicazione geografica, topografica
e catastale;
b) generalità della stazione di appartenenza e del
titolare dell’autorizzazione all’esercizio;
c) classificazione, categoria, dati tecnici, elenco
impianti a servizio, piste collegate;
d) planimetria su mappa catastale;
e) accordi con proprietari dei terreni interessati;
f) profilo longitudinale in scala adeguata;
g) generalità del direttore della sicurezza piste.
Art. 71
Verifiche ed ispezioni
1. Il Servizio competente, anche tramite componenti del
tavolo tecnico di cui al precedente art. 8, svolge
verifiche sull’esercizio della pista per l’accertamento
della osservanza delle norme di legge e di regolamento.
2. Le verifiche di cui al comma 1 sono altresì
effettuate dalle forze dell’ordine.
3. Le ispezioni vengono svolte senza preavviso al
concessionario.
4. Qualora siano verificate inosservanze alle norme di
legge e di regolamento, il Servizio competente sospende
l’autorizzazione all’esercizio con le procedure di cui
all’art. 23 comma 3.
Art. 72
Tutela ambientale
1. Tutte le opere concernenti l’apprestamento di piste
da sci nonché gli interventi di manutenzione estiva
devono essere realizzati con l’impiego delle più
appropriate tecniche di ingegneria naturalistica.
2. Eventuali deroghe a tale disposizione devono essere
adeguatamente motivate ed espressamente autorizzate.
TITOLO IV - ALTRI SPAZI E INFRASTRUTTURE DELL’AREA
SCIABILE ATTREZZATA
Art. 73
Generalità e definizioni
1. Per altri spazi e infrastrutture dell’area sciabile
attrezzata si intendono gli spazi e le opere occorrenti
alla sicurezza ed al conforto degli utenti e del
personale e resi accessibili all’utenza in relazione
alla frequentazione dell’area medesima specificati nel
regolamento di esecuzione della presente legge.
Art. 74
Obblighi del gestore sugli altri spazi ed infrastrutture
dell’area sciabile attrezzata
1. Sulle aree individuate al precedente articolo il
gestore ha l’obbligo di adottare tutte le misure atte a
garantire la sicurezza e l’incolumità degli utenti
predisponendo all’uopo la segnaletica e gli
apprestamenti necessari a prevenire situazioni di
pericolo atipico.
TITOLO V - PIANI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA IN AREE
SCIABILI ATTREZZATE
Art. 75
Generalità e definizioni
1. La gestione della sicurezza all’interno delle aree
sciabili attrezzate deve esercitarsi anche mediante la
redazione, l’attuazione e l’applicazione di appositi
strumenti tecnici redatti secondo le indicazioni della
presente legge e del regolamento di esecuzione della
stessa, oltre che della L.R,. 47/92.
2. Tali strumenti tecnici si distinguono in:
a. piani delle misure e degli apprestamenti di sicurezza
(di seguito denominati PMAS);
b. studi nivologici e valanghivi
c. piani di gestione della sicurezza dal rischio
valanghivo (di seguito denominato PGSV).
Art. 76
Caratteristiche degli strumenti tecnici
1. Gli strumenti tecnici di cui al punto precedente sono
redatti sulla base della situazione esistente o della
trasformazione prevista dagli eventuali progetti
all’interno delle aree sciabili attrezzate, e devono
comprendere tutte le valutazioni oggettive sui rischi
connessi con l’esercizio ordinario di impianti e piste,
nonché l’indicazione di tutte le misure e delle azioni
necessarie per il raggiungimento del massimo livello
possibile di riduzione del rischio.
2. Gli strumenti tecnici di cui alla presente legge
devono essere elaborati in conformità alla presente
normativa e redatti da tecnici abilitati e di provata
esperienza in materia, individuati sulla base delle
norme di cui all’art. 80 (Figure professionali per la
redazione degli strumenti tecnici) e devono contenere e
prevedere sia gli aspetti di carattere strutturale sia
le indicazioni delle misure gestionali come disposto dal
regolamento di esecuzione della presente legge.
3. Avvenuta l’approvazione degli strumenti tecnici di
cui alla presente legge, gli stessi sono depositati sia
presso il Servizio competente, che presso gli uffici del
gestore ubicati all’interno dell’area sciabile
attrezzata.
4. Gli strumenti tecnici di cui alla presente legge
restano vigenti fino a quando non si manifestino
impreviste situazioni di pericolo o non intervengano
modifiche alle caratteristiche degli impianti, delle
piste o di una delle componenti dell’area sciabile
attrezzata.
5. Nel caso di cui al comma precedente è necessario
procedere agli opportuni adeguamenti ed aggiornamenti
degli strumenti tecnici stessi.
6. Gli adeguamenti ed aggiornamenti di cui al precedente
comma devono essere approvati ai sensi dell’art. 109.
Art. 77
Piano delle misure e degli apprestamenti di sicurezza
1. Il PMAS dell’area sciabile attrezzata individua e
descrive tutti i possibili rischi connessi con le
caratteristiche e la conformazione delle componenti
dell’area medesima, in relazione all’ordinario
esercizio, e, sulla base degli stessi, propone e
prescrive idonee misure di protezione o sistemi di
gestione.
2. La composizione del piano è determinata dal
regolamento di esecuzione della presente legge.
3. Nel caso di concessioni e/o autorizzazioni a più
soggetti all’interno della medesima area sciabile
attrezzata, ciascun titolare deve redigere apposito
piano, con indicazione del limite di competenza.
4. Per ogni misura o apprestamento di sicurezza deve
essere descritta l’eventuale manutenzione o i parametri
di riferimento nivologico, meteorologico e strutturale
da rispettare per la migliore funzionalità.
Art. 78
Verifiche annuali ai piani di sicurezza
1. Qualora si verifichino mutamenti delle condizioni e
dei fattori di rischio individuati nei piani vigenti, e
pertanto si ritengano mutati i presupposti alla base
delle prescrizioni e delle scelte gestionali disposte
dai piani medesimi, i concessionari di linee funiviarie
e i titolari di autorizzazioni all’esercizio di piste da
sci (oppure, i gestori delle aree sciabili attrezzate ed
i direttori della sicurezza), provvedono agli opportuni
adeguamenti e modifiche dei piani e alla realizzazione
degli interventi necessari al ripristino delle
condizioni di sicurezza.
2. Entro il 31 ottobre di ogni anno i soggetti sopra
indicati inoltrano ai Servizi competenti una
certificazione redatta e sottoscritta da un tecnico
abilitato e in possesso dei requisiti di cui all’art.
80, attestante il permanere della efficacia di
interventi strutturali, apprestamenti di sicurezza, e
misure gestionali previste dai piani rispetto alle
condizioni esistenti.
3. In caso di mancato inoltro delle certificazioni o
degli adeguamenti di cui ai commi precedenti, i Servizi
competenti possono disporre la sospensione
dell’esercizio di una o più componenti dell’area
sciabile attrezzata, ovvero dell’intera area.
4. Entro la stessa data di cui al comma 2, i soggetti
medesimi comunicano ai Servizi competenti i nominativi e
le qualifiche del personale di cui all’art. 81. Ogni
variazione di tali nominativi che si renda necessaria
durante il periodo di esercizio deve essere comunicata
entro il termine di 10 giorni dalla variazione medesima.
Art. 79
Deposito dei piani
1. I piani delle misure e degli apprestamenti di
sicurezza e delle misure di difesa dal pericolo
valanghe, i relativi aggiornamenti, i progetti di
costruzione e modifica di impianti a fune, di piste da
sci e di altre infrastrutture connesse appartenenti ad
un’area sciabile attrezzata, i relativi certificati di
collaudo, nonché i certificati annuali di cui
all’articolo precedente, sono depositati presso i
Servizi competenti nonché presso la sede locale del
gestore, a disposizione degli addetti alla vigilanza.
Tale sede dovrà essere sempre indicata nei piani.
Art. 80
Figure professionali per la redazione degli strumenti
tecnici
1. Il piano delle misure e degli apprestamenti di
sicurezza, la relazione nivologica e valanghiva ed il
piano di gestione della sicurezza dal rischio valanghivo
devono essere redatti nel rispetto delle disposizioni di
cui al D.M. 400/98 e sue modifiche ed integrazioni, art.
7, comma 6.
Art. 81
Figure professionali addette alla attuazione delle
misure gestionali
1. Le mansioni riguardanti l’applicazione dei piani di
cui all’articolo precedente nonché l’attuazione delle
misure gestionali connesse vengono svolte nel rispetto
delle disposizioni di cui al D.M. 400/98 e sue modifiche
ed integrazioni, art. 7, comma 6.
2. I piani indicano le figure professionali ed il
personale necessari per l’attuazione degli specifici
interventi previsti, tenuto conto dell’obbligo di
consentire la sostituzione del personale in servizio in
caso di assenza dello stesso.
3. Le figure professionali sono nominate sulla base
delle effettive esigenze esistenti nell’area sciabile
attrezzata; pertanto singoli soggetti possono svolgere
due o più delle mansioni previste, purché le stesse
risultino commisurate alle necessità tecniche esistenti.
4. Per gli incarichi e le mansioni di cui al comma 1 può
essere nominato chi possieda, oltre a quelli richiesti
per ciascuna mansione specifica, i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro stato appartenente
all’Unione Europea, ovvero di paese terzo che abbia
concluso con l’Unione Europea accordi di associazione o
specifici accordi bilaterali in materia di libera
circolazione delle persone;
b) idoneità psicofisica, risultante da certificato
medico;
c) assenza di condanne penali che comportino la
interdizione anche temporanea dell’esercizio della
professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione
5. L’attuazione dei piani, relativamente alle operazioni
che non richiedono una specifica preparazione in campo
nivologico, quali la chiusura di impianti e piste, il
presidio degli accessi, l’esposizione della segnaletica
e simili, può essere svolto da personale non
specializzato, sotto il coordinamento del direttore
della sicurezza, del responsabile e del coordinatore.
TITOLO VI - DIRITTI, OBBLIGHI E NORME DI COMPORTAMENTO
DEGLI UTENTI
Art. 82
Diritti connessi all’acquisto dello ski pass
1. L’acquisto dello ski pass, oltre a quanto
espressamente contemplato dalle condizioni generali di
contratto e dalla legge dà diritto:
a) a ricevere informazioni dettagliate e ben visibili:
a1) sulla situazione metereologica nelle varie zone
dell’area sciabile attrezzata (temperatura, vento,
umidità, sensazione termica);
a2) sullo stato di chiusura o apertura delle piste e
degli impianti;
a3) sulle zone dell’area sciabile eventualmente
temporaneamente chiuse per manifestazioni agonistiche o
turistiche;
a4) sullo stato generale della neve durante l’orario di
apertura dell’area sciabile attrezzata;
a5) sulle tariffe applicate e sugli orari di apertura e
di chiusura di tutti i vari servizi all’interno
dell’area sciabile attrezzata;
a6) sui rischi e pericoli esistenti nell’area sciabile
attrezzata;
a7) sull’affluenza alle piste ed agli impianti;
a8) sui mezzi di soccorso e assistenza sanitaria offerti
all’interno dell’area sciabile attrezzata;
a9) sui diritti, obblighi e responsabilità di cui alla
normativa nazionale e regionale vigente in materia di
sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa
e da fondo;
b) ad usufruire di piste adeguatamente preparate,
delimitate, segnalate e controllate per la pratica dello
sci o delle specifiche attività sportive invernali cui
vengono eventualmente destinate, secondo quanto disposto
dalla presente legge;
c) a ricevere un’adeguata assistenza da parte degli
addetti dell’area sciabile attrezzata.
2. Le informazioni di cui al comma precedente devono
essere aggiornate ogni qualvolta si verifichino
cambiamenti significativi nel corso dell’orario di
apertura dell’area sciabile attrezzata.
Art. 83
Obblighi generali degli utenti
1. Gli utenti delle aree sciabili attrezzate, oltre alle
prescrizioni di cui alla presente legge, sono tenuti
all’osservanza delle disposizioni e delle istruzioni
impartite dai gestori e dagli addetti alla sicurezza
nell’esercizio delle loro funzioni e della segnaletica
posta lungo le piste e nelle stazioni di arrivo e
partenza degli impianti.
2. In ogni caso, gli utenti delle aree sciabili
attrezzate devono:
a) comportarsi con diligenza, prudenza e perizia, in
modo da non mettere in pericolo l’incolumità altrui o
provocare danno a persone o cose;
b) accedere solo agli spazi e alle infrastrutture
adeguate alle proprie capacità, evitando di frequentare
piste o altri spazi dell’area sciabile attrezzata che,
per il loro grado di difficoltà o per circostanze
particolari, risultino inadeguate al proprio livello di
preparazione;
c) comunicare al personale dell’area sciabile attrezzata
qualsiasi situazione di pericolo e di deterioramento
riscontrata all’interno dell’area stessa;
d) rispettare l’ambiente, evitando di gettare rifiuti di
qualsiasi genere, nonché di addentrarsi in zone in cui
possano causare danni all’ambiente stesso.
3. Ogni utente deve tenere in debito conto che la
classificazione delle piste da sci si basa su criteri
topografici, orografici e morfologici e pertanto le
condizioni meteorologiche e lo stato della neve possono
aumentare occasionalmente il grado di difficoltà.
4. Gli utenti portatori di handicap devono segnalarlo al
personale dell’area sciabile attrezzata per eventuali
accordi su impianti e piste che possano utilizzare e al
fine di ottenere particolare assistenza.
5. Gli utenti sono informati degli obblighi derivanti
dall’applicazione della presente Legge tramite appositi
documenti divulgativi, pubblicati a cura del gestore,
che vengono distribuiti congiuntamente agli abbonamenti
ed esposti adeguatamente presso tutti gli accessi e i
punti di informazione dell’area sciabile attrezzata.
Art. 84
Accesso ed utilizzo degli impianti di risalita
1. L’accesso agli impianti di risalita è subordinato
all’acquisto del biglietto e comporta l’osservanza da
parte degli utenti degli obblighi di cui alla presente
legge e di quelli contemplati dalla normativa nazionale
vigente in materia.
2. Nell’impiego degli impianti di risalita gli utenti
devono:
a) comportarsi con prudenza e diligenza, osservando le
disposizioni impartite dal gestore e dagli addetti agli
impianti ed evitando di causare ogni pericolo o danno
agli altri utenti e/o ai terzi;
b) conformare il proprio comportamento a quanto
prescritto dalla segnaletica apposta dal gestore nelle
stazioni di arrivo, in quelle di partenza e lungo il
percorso dell’impianto;
c) attenersi alle prescrizioni sancite dal regolamento
di attuazione della presente legge.
Art. 85
Accesso alle piste
1. L’accesso alle piste è vietato ai pedoni e a quanti
siano provvisti di attrezzi diversi da quelli cui la
pista è destinata.
2. L’accesso alle piste da discesa è consentito agli
utenti provvisti di sci da discesa, monosci, minisci,
tavole da neve, telemark e attrezzi similari.
3. L’accesso alle piste da fondo è consentito agli
utenti provvisti di sci da fondo.
4. L’accesso con mezzi diversi da quelli sopra indicati
(slitte, slittini, bob, gommoni ecc.) è consentito solo
sulle aree a specifica destinazione.
5. E’ in generale vietato l’accesso alle piste agli
animali domestici, salvi i casi in cui gli stessi
vengano utilizzati per specifiche attività di soccorso o
sportive, di esercitazione e di addestramento.
6. Nel caso di cui sopra, l’accesso alle piste degli
animali domestici deve essere espressamente autorizzato
dal gestore.
7. E’ fatto divieto a chiunque di accedere alle piste
chiuse e segnalate come tali; in caso di violazione di
tale divieto, l’utente sarà l’unico responsabile di ogni
eventuale danno che possa occorrere alla sua persona, a
cose o a terzi.
Art. 86
Comportamento sulle piste da sci – Generale
1. Nell’utilizzare le piste da sci ogni sciatore deve
comportarsi in modo da non mettere in pericolo
l’incolumità propria ed altrui o provocare danno a cose
e persone
2. Gli sciatori devono adottare un comportamento
conforme alle proprie capacità tecniche, condizioni
fisiche personali, attrezzatura tecnica disponibile, in
particolar modo nella scelta del grado di difficoltà
delle piste cui accedono.
3. Nell’utilizzazione delle piste da sci o delle altre
infrastrutture equiparate, lo sciatore deve tenere in
debito conto che la segnaletica, le piccole pietre e i
piccoli cumuli di neve, le piccole discontinuità ed
irregolarità del manto nevoso causata da usura
giornaliera, cadute di sciatori, battitura, non sono da
considerare ostacoli, e pertanto spetta allo sciatore
stesso prestare la dovuta attenzione nell’evitarli.
Art. 87
Velocità
1. Gli sciatori devono mantenere una velocità consona
alle proprie condizioni e capacità, alle difficoltà del
tracciato, alle condizioni del manto nevoso, alla
visibilità e alle condizioni meteorologiche.
2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei
tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati
od ostacoli fissi o mobili, all’interno di campi scuola,
sulle piste affollate, nelle strettoie, nelle
biforcazioni, negli incroci e confluenze, nei tratti
finali delle piste, in prossimità di stazioni o
strutture degli impianti di risalita, in presenza di
principianti, di nebbia, di foschia, di scarsa
visibilità, di classi di insegnamento collettivo o
gruppi omogenei di utenti.
3. E’ vietato scendere a forte velocità lungo le piste,
assumendo traiettorie rettilinee e posizioni
incompatibili con la condotta turistica e la sicurezza
degli altri utenti.
Art. 88
Precedenza e incroci
1. Lo sciatore a monte deve sempre mantenere una
direzione e una distanza tali da consentirgli di evitare
collisioni od interferenze con lo sciatore a valle.
2. In prossimità degli incroci e delle confluenze la
precedenza, salvo diversa segnaletica in loco, spetta
allo sciatore proveniente dalla destra.
Art. 89
Sorpasso
1. Lo sciatore che intende sorpassare altri sciatori
deve assicurarsi di avere a disposizione spazio e
visibilità sufficienti allo scopo.
2. Il sorpasso può effettuarsi sia a monte che a valle,
sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da
evitare intralci allo sciatore sorpassato.
3. In prossimità di restringimenti è vietato il sorpasso
sul lato presso il quale maggiore si manifesta il
restringimento stesso.
4. E’ vietato il sorpasso parziale di classi di
insegnamento collettive o gruppi omogenei di utenti,
ossia con interruzione o incrocio degli stessi.
5. Il sorpasso di mezzi meccanici in movimento è
consentito mantenendo una distanza da essi stimata non
inferiore al doppio della larghezza del mezzo stesso.
Art. 90
Stazionamento
1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per
gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.
2. E’ vietata la sosta nei passaggi obbligati, nelle
strettoie, in prossimità di dossi, dietro curve o in
luoghi a scarsa visibilità.
3. In caso di cadute o di incidenti lo sciatore, se in
condizioni, deve liberare tempestivamente la pista
portandosi sui bordi di essa. In difetto, chiunque deve
segnalare la presenza dell’infortunato con mezzi idonei.
4. E’ vietata la sosta al livello del piano sciabile
(seduto, disteso e simili) o comunque fuori dalla
visuale degli sciatori che sopraggiungono da monte.
5. E’ vietata la sosta nelle parti terminali delle
piste, per almeno i primi 30 metri a partire dall’ultimo
cambio di pendenza o dall’inizio dello spazio di frenata
degli sciatori.
Art. 91
Partenza
1. Lo sciatore che parte dopo una sosta deve sempre dare
la precedenza agli sciatori in pista e in movimento,
evitando altresì di mettersi improvvisamente in
movimento.
Art. 92
Soccorso
1. In caso di sinistro l’utente deve sempre prestare
assistenza agli eventuali infortunati, segnalando con
ogni mezzo a sua disposizione la presenza in pista
dell’infortunato agli altri sciatori che sopraggiungono
da monte.
2. Chi è coinvolto in un incidente deve fornire le
proprie generalità sia agli altri soggetti coinvolti che
al personale di vigilanza e soccorso.
3. Tale obbligo vale anche per i testimoni.
Art. 93
Transito
1. E’ vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo
i casi di urgente necessità.
2. Chi discende o risale la pista senza sci o attrezzi
adeguati deve tenersi ai bordi rispettando le
prescrizioni vigenti nonché quelle dettate dal gestore
dell’area sciabile attrezzata ed evitando di creare
rischi per la sicurezza degli altri sciatori.
3. La risalita della pista con gli sci ai piedi è
normalmente vietata. Essa è ammessa previa
autorizzazione del gestore dell’area sciabile attrezzata
o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di
urgente necessità.
Art. 94
Orario
1. E’ vietato utilizzare piste o altre componenti
dell’area sciabile attrezzata al di fuori dell’orario di
esercizio degli impianti di risalita senza il preventivo
assenso del titolare dell’autorizzazione all’esercizio
della pista.
2. L’assenso deve comunque essere condizionato alla
preventiva verifica da parte del responsabile della
manutenzione in ordine alla compatibilità del predetto
uso con le operazioni di manutenzione dei tracciati.
Art. 95
Dotazioni tecniche – Uso e caratteristiche
1. Gli attrezzi (sci, snowboard o attrezzi similari,
compresi bastoncini) utilizzati dallo sciatore devono
essere dotati di dispositivi di sicurezza in grado di
evitare che il distacco della attrezzatura possa
costituire pericolo per l’incolumità delle persone.
2. Lo sciatore deve sempre posizionare l’attrezzatura
fuori dal piano sciabile durante la sosta presso rifugi
o altri punti di transito dell’area sciabile attrezzata,
per non recare intralcio o pericolo per gli utenti.
Art. 96
Mezzi meccanici
1. Nei casi di cui all’art. 68 gli utenti sono obbligati
a dare precedenza ai mezzi meccanici e devono consentire
la loro agevole e rapida circolazione.
Art. 97
Casco obbligatorio
1. Nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello
snowboard è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore
ai quattordici anni di indossare correttamente un casco
protettivo omologato.
Art. 98
Manifestazioni agonistiche
1. In occasione di manifestazioni agonistiche, gli
utenti estranei alle stesse non devono oltrepassare i
limiti segnalati, sostare all’interno della pista di
gara o dell’area comunque interdetta e percorrerla.
Art. 99
Sci fuoripista e sci alpinismo
1. Il concessionario ed il gestore dell’area sciabile
attrezzata, o di parte di essa, non sono responsabili di
incidenti che possano verificarsi nei percorsi
fuoripista anche se accessibili dagli impianti di
propria competenza, purché sugli stessi sia apposta
idonea segnaletica di divieto di accesso o di pericolo
di frane o valanghe.
2. E’ sempre vietato lo sci fuoripista lungo pendii
interessati attivamente o passivamente da rischio di
eventi valanghivi potenzialmente connessi con l’area
sciabile attrezzata.
3. In ogni caso, i praticanti dello sci-alpinismo devono
munirsi, laddove le condizioni climatiche e della neve
favoriscano evidenti rischi di eventi valanghivi, di
appositi sistemi tecnici ed elettronici per il
rilevamento ed il soccorso.
4. Quanto disposto nel presente articolo deve essere
indicato sulla documentazione di informazione
all’utente, ed indicato su cartelli esposti presso le
stazioni di partenza ed arrivo degli impianti di
risalita.
Art. 100
Snowboard
1. Salva l’applicazione delle norme comportamentali per
la pratica dello snowboard previste dal regolamento di
esecuzione della presente legge, le norme previste dalla
presente legge per gli sciatori si applicano anche a
coloro che praticano lo snowboard.
Art. 101
Sci da fondo
1. Salva l’osservanza, in quanto compatibili, delle
norme comportamentali previste dal presente titolo, i
praticanti lo sci da fondo sono tenuti al rispetto delle
specifiche norme comportamentali prescritte dal
regolamento di esecuzione della presente legge.
Art. 102
Informazione e diffusione delle norme
1. Le norme di comportamento degli utenti contenute
nella presente legge devono essere portate a conoscenza
degli stessi mediante:
a) divulgazione a mezzo di appositi fogli informativi
forniti congiuntamente allo ski pass, da realizzare a
cura del gestore dell’area sciabile attrezzata;
b) apposizione di pannelli informativi in posizioni di
transito obbligato negli accessi agli impianti o alle
strutture, o presso punti di informazione, tabelloni
illustrativi, biglietterie;
c) divulgazione da parte dei maestri di sci
preliminarmente allo svolgimento di classi di
insegnamento, sulla base di criteri disposti dalla
Associazione dei Maestri di sci e acquisiti mediante
appositi corsi di aggiornamento da predisporre prima
della stagione invernale di entrata in vigore della
presente legge.
2. La Regione individua e promuove altre forme di
divulgazione.
TITOLO VII - NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI
Art. 103
Soggetti competenti per il controllo e modalità di
intervento
1. Le funzioni di controllo sull’osservanza delle
disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363
e di quelle della presente legge e del relativo
regolamento di esecuzione che ne costituiscono
l’attuazione sono compiute, nello svolgimento del
servizio di vigilanza e soccorso nelle aree sciabili
attrezzate, dalla Polizia di Stato, dal Corpo Forestale
dello Stato, dall’Arma dei Carabinieri, dal Corpo della
Guardia di finanza nonché dai corpi di polizia locali.
2. I soggetti di cui al primo comma provvedono ad
irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti
inadempienti.
3. Le contestazioni relative alla violazione delle norme
comportamentali degli utenti di cui alla presente legge
ed al relativo regolamento di esecuzione avvengono anche
con il supporto e la partecipazione dei maestri di sci e
del personale addetto ai servizi di cui all’art. 67
(“Servizi tecnici e di assistenza”) che abbia la
qualifica di “addetto alla sorveglianza”.
4. I soggetti di cui al precedente comma, la cui
qualifica deve essere riconoscibile mediante apposito
tesserino o altro contrassegno distintivo, provvedono a
segnalare tempestivamente via radio ogni infrazione ai
soggetti di cui al primo comma, i quali, tramite le
informazioni fornite dai primi, individuano il
trasgressore all’interno dell’area e gli contestano
l’infrazione.
5. La qualifica di “addetto alla sorveglianza” viene
riconosciuta con decreto del Presidente della Giunta
regionale che attribuisce agli addetti stessi,
nell’esercizio delle loro funzioni, la qualifica di
incaricato di pubblico servizio.
Art. 104
Supporti video
1. In presenza di particolari caratteristiche del sito,
è consentita l’installazione di telecamere per il
controllo di particolari tratti di piste, di incroci tra
esse, di strettoie o di altri spazi dell’area sciabile
attrezzata presso i quali si manifesti, anche sulla base
delle indicazioni del piano delle misure e degli
apprestamenti di sicurezza, un più elevato livello di
rischio.
2. La collocazione di tali strumenti viene prevista nei
piani di cui al comma precedente, e ne vengono indicate
le modalità di gestione.
Art. 105
Sanzioni
1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali
ove il fatto costituisca reato ai sensi delle leggi
vigenti e delle disposizioni contenute nel D.P.R. 11
luglio 1980, n. 753 per quanto concerne la polizia, la
sicurezza e la regolarità dell’esercizio degli impianti
sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative
pecuniarie:
a) Il gestore che non ottemperi all’obbligo di cui
all’art. 10 (generalità sugli obblighi dei gestori)
soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 20.000 a € 200.000.
b) Il gestore che non ottemperi alle disposizioni di cui
all’art. 48 (Segnaletica delle piste da sci) soggiace
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da € 20.000 a € 200.000.
c) Lo sciatore che non ottemperi alle disposizioni di
cui agli artt. 84, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96,
98, 99 soggiace alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 20 a € 250.
d) Lo sciatore che non ottemperi alle disposizioni di
cui all’art.92 (Soccorso) soggiace alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 250 a €
1.000.
e) Lo sciatore che non ottemperi alle disposizioni di
cui all’art.97 (Casco Obbligatorio) soggiace alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
30 a € 150.
f) Chiunque appresti, anche parzialmente, una pista da
sci o modifichi quelle esistenti, o apra alla
circolazione degli sciatori una pista da sci, senza aver
ottenuto l’autorizzazione prevista dalla presente legge
soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 20.000 a € 200.000.
g) Chiunque nell’esercizio di una pista o di un impianto
in pubblico servizio violi le prescrizioni concernenti
l’esercizio stesso stabilite dalla presente legge
soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 20.000 a € 200.000.
h) Per ogni altro tipo di sanzione si rimanda al
Regolamento di esecuzione di cui all’art. 107.
2. Per l’applicazione delle sanzioni di cui al presente
articolo si osservano le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689.
Art. 106
Regolamento di esecuzione
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge la Giunta regionale adotta il regolamento
di esecuzione della stessa e ne propone l’approvazione
al Consiglio Regionale.
Art. 107
Statistica
1. I gestori hanno l’obbligo di fornire annualmente al
Servizio competente l’elenco analitico degli infortuni
verificatisi sulle piste da sci indicando, ove
possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi.
2. I dati raccolti dal Servizio competente sono resi
pubblici, unitamente ai dati sull’affluenza degli utenti
nelle aree sciabili attrezzate e trasmessi annualmente
al Ministero della salute ai fini scientifici e di
studio.
Art. 108
Rilascio di attestati di qualità in merito alla
sicurezza
1. La Regione, verificata l’applicazione delle norme e
delle misure finalizzate alla sicurezza nelle aree
sciabili attrezzate, anche in relazione all’andamento
dei dati statistici di cui al punto precedente, rilascia
attestati di qualità, della durata di 1 anno, e ne
divulga al pubblico il rilascio mediante pubblicazione a
mezzo stampa.
Art. 109
Disposizioni transitorie generali
1. Entro sei mesi dall’approvazione della presente
legge, i gestori delle aree sciabili attrezzate
trasmettono al Servizio competente, per l’approvazione,
i piani delle misure e degli apprestamenti di sicurezza
per le componenti delle aree medesime di propria
competenza redatti ai sensi della presente legge.
2. Entro 90 giorni dal ricevimento dei piani, il
Servizio competente ne approva il contenuto
dichiarandone l’applicabilità con eventuali
prescrizioni.
3. In caso di mancata approvazione o di inottemperanza
all’obbligo di cui al primo comma del presente articolo,
il Servizio competente dispone la sospensione
dell’esercizio ai sensi dell’art. 24.
Art. 110
Norma finale
1. La Regione promuove interventi per l’informazione e
l’educazione in materia di sicurezza, di segnaletica, di
prevenzione infortuni, di comportamento degli utenti
nelle aree sciabili attrezzate
2. Vengono privilegiati i settori di intervento
finalizzati alla sicurezza e ai giovani, utilizzando
idonei strumenti di pubblicità e divulgazione e
definendo puntuali modalità di intervento.
3. Viene promossa la collaborazione ed il coordinamento
con le altre Direzioni regionali per iniziative comuni |