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Il
Consiglio regionale ha approvato;
Il
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO
1
Modifica alla legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41
1. L’art. 16 della legge regionale 11 dicembre 2007, n.
41
“Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie
Locali” è
sostituito dal seguente:
“Art. 16 Norma finanziaria
1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente
legge,
quantificabili per il 2009 in euro 10.000,00 si fa
fronte mediante
quota parte dello stanziamento di cui alla UPB
01.01.005.
2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
provvede
all’attuazione delle necessarie variazioni al bilancio
del
Consiglio per l’istituzione della relativa UPB.”
ARTICOLO 2
Modifica alla legge regionale 11 dicembre 2007, n. 42
1. L’art. 10 della legge regionale 11 dicembre 2007, n.
42
“Istituzione e disciplina del Collegio regionale per le
garanzie
statutarie” è sostituito dal seguente:
“Art 10 Norma finanziaria
1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente
legge,
quantificabili per il 2009 in euro 10.000,00 si fa
fronte mediante
quota parte dello stanziamento di cui alla UPB
01.01.005.
2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
provvede
all’attuazione delle necessarie variazioni al bilancio
del
Consiglio per l’istituzione della relativa UPB.”
ARTICOLO 3
Interventi della Regione Abruzzo a sostegno della
Fondazione
l’Abruzzo Risorge Onlus
1. La Regione Abruzzo condivide gli scopi e le attività
della
“Fondazione l’Abruzzo Risorge Onlus” così come
individuati
nell’atto costitutivo e nello Statuto della stessa,
funzionali ad
attuare le iniziative necessarie al rientro nella
normalità della
popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009 che ha
interessato
la Regione Abruzzo, assicurando alla popolazione ogni
possibile
tipo di soccorso e di assistenza anche mediante la
fornitura di
beni e servizi e gli interventi di ricostruzione e
riparazione dei
beni danneggiati.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Consiglio
Regionale
assicura alla “Fondazione l’Abruzzo Risorge Onlus” la
disponibilità di strutture e personale, senza oneri
aggiuntivi per
il bilancio regionale.
ARTICOLO 4
Modifica all’art. 30 della legge regionale 30 aprile
2009 n. 6
1. All’art. 30, comma 1, lett. b), della legge regionale
30 aprile
2009, n. 6 “Disposizioni finanziarie per la redazione
del bilancio
annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione
Abruzzo (Legge
Finanziaria Regionale 2009)” le parole “tre anni” sono
sostituite
dalle seguenti: “quattro anni”.
ARTICOLO 5
Proroga contratti per lavori assistiti da contributo
regionale
1. Tutti i contratti in essere alla data del 6 aprile
2009, che si
riferiscono a lavori di committenza pubblica o privata,
assistiti
in tutto o in parte in conto capitale o in conto
interessi da
contributo regionale, possono essere prorogati, ai fini
dell’ultimazione dei lavori, fino al termine massimo di
un anno,
dietro esplicita richiesta della stazione appaltante.
2. Il presente articolo si applica ai Comuni:
a) interessati dagli eventi sismici della Regione
Abruzzo
verificatisi a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base
dei dati
risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal
Dipartimento
della Protezione civile, abbiano risentito un’intensità
MSC uguale
o superiore al sesto grado, identificati con il decreto
del
Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato
nella
Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, ai sensi
dell’art. 1,
comma 2, del testo del decreto legge 28 aprile 2009, n.
39 (in
Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 97 del 28
aprile 2009),
coordinato con la legge di conversione 24 giugno 2009,
n. 77;
b) ove si sono verificati casi di immobili privati e/o
pubblici
danneggiati per i quali vi sia un nesso di causalità
diretto tra
il danno subito e l’evento sismico, comprovato da
apposita perizia
giurata; Comuni così come identificati nell’art. 1,
comma 3 del
testo del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 (in
Gazzetta
Ufficiale – Serie generale – n. 97 del 28 aprile 2009),
coordinato
con la legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.
ARTICOLO 6
Modifica all’art. 5 della legge regionale 24 marzo 2009
n. 4
1. All’art. 5, comma 7, della legge regionale 24 marzo
2009, n.
4 “Principi generali in materia di riordino degli Enti
regionali”
il periodo “Il divieto di cumulo non vale per gli
Amministratori
dei Comuni al di sotto dei 5000 abitanti” è soppresso.
ARTICOLO 7
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello
della sua pubblicazione sul BURA.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel
“Bollettino
Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 4 Agosto 2009
IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI |