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Legge provinciale 30 luglio 2008, n. 14
Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n.
5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del
Trentino), in materia di iscrizione e di orario delle
lezioni presso le istituzioni scolastiche |
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Il Consiglio provinciale
ha approvato
Il
Presidente della Provincia
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Modificazione dell’articolo 55 della legge provinciale 7
agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e
formazione del Trentino)
1. Il comma 3 dell’articolo 55 della legge provinciale
n. 5 del 2006 è sostituito dal seguente:
"3. I piani di studio provinciali stabiliscono:
a) per il primo e per il secondo ciclo la
quantificazione oraria annuale di insegnamento delle
discipline obbligatorie e di quelle opzionali,
obbligatorie e facoltative, comprensive
dell’insegnamento di due lingue straniere con pari
opportunità di apprendimento, di cui una è il tedesco
per il primo ciclo, nonché dell’insegnamento della
religione cattolica in conformità alle norme
concordatarie e alle conseguenti intese;
b) i limiti massimi per la flessibilità oraria riservata
alle istituzioni scolastiche e formative
per le discipline opzionali obbligatorie, per la
compensazione tra discipline o aree disciplinari nonché
per la personalizzazione dei percorsi di studio."
ARTICOLO 2
Modificazioni dell’articolo 56 della legge provinciale
n. 5 del 2006
1. All’articolo 56 della legge provinciale n. 5 del 2006
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 le parole: ", nel rispetto dei limiti
consentiti dal comma 4" sono soppresse;b) in fine al
comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "Tra le esigenze
delle famiglie di cui tener conto nell’individuazione
dell’orario delle lezioni e di apertura della scuola del
primo ciclo è considerata anche la richiesta di una
frequenza scolastica solo antimeridiana.";
c) i commi 3 e 4 sono abrogati.
ARTICOLO 3
Modificazione dell’articolo 61 della legge provinciale
n. 5 del 2006
1. Nel secondo periodo del comma 4 dell’articolo 61
della legge provinciale n. 5 del 2006 le parole: "anche
i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età
entro il mese di dicembre dell’anno scolastico di
riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "anche i
bambini e le bambine che compiono i sei anni di età
entro il mese di aprile dell’anno scolastico di
riferimento".
2. Per l’anno scolastico 2008-2009 quanto previsto dal
comma 1 si applica a condizione che le nuove iscrizioni
non comportino un aumento del numero delle classi
attivate alla data di entrata in vigore di questa legge.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione. é fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Provincia.
Trento, 30 luglio 2008
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI
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