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Il Consiglio provinciale
ha approvato
Il
Presidente della Provincia
promulga la seguente legge
Capo I
Interventi per la valorizzazione dell'autonomia
ARTICOLO 1
Istituzione della giornata dell’autonomia
1. La Provincia autonoma di Trento istituisce la
giornata dell’autonomia per celebrare la ricorrenza del
riconoscimento alla comunità trentina dell’autonomia
speciale e promuovere, nel rispetto del pluralismo
culturale, lo studio e l’approfondimento
storico-giuridico dell’autonomia trentina e delle
istituzioni locali, nonché la conoscenza delle
prerogative statutarie.
Nella giornata dell’autonomia sono valorizzate le
peculiarità culturali della comunità trentina, in
particolare quelle delle minoranze linguistiche.
2. La giornata dell’autonomia è celebrata il 5
settembre, ricorrenza della sottoscrizione dell’accordo
De Gasperi - Gruber.
3. Il Presidente della Provincia definisce d’intesa con
il Presidente del Consiglio provinciale e il presidente
del Consiglio delle autonomie locali il programma della
giornata dell’autonomia e le relative modalità
organizzative.
La conferenza delle minoranze di cui all’articolo 9
della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (Norme di
tutela e promozione delle minoranze linguistiche
locali), può proporre specifiche iniziative da
realizzare nell’ambito del programma della giornata
dell’autonomia.
4. In occasione della giornata dell’autonomia, il
Presidente della Provincia attribuisce riconoscimenti o
onorificenze, anche alla memoria, a persone,
associazioni ed istituzioni che si sono particolarmente
distinte nella promozione e valorizzazione
dell’autonomia provinciale o, comunque, in iniziative
rilevanti sul piano sociale, politico, istituzionale,
culturale ed economico.
ARTICOLO 2
Iniziative per la valorizzazione dell’autonomia
1. La Provincia promuove iniziative di studio e di
approfondimento storico, culturale e giuridico sulla
storia dell’autonomia trentina, nonché di commemorazione
e di promozione, in particolare tra le giovani
generazioni, dei costumi e delle tradizioni della
comunità trentina, delle peculiarità culturali delle
minoranze linguistiche, dei significati di pacifica
convivenza da cui deriva la speciale autonomia e dei
valori su cui si fonda la cultura dell’autogoverno
locale, anche al fine di proporre e valorizzare
iniziative e modalità per un loro costante rinnovamento.
2. La Provincia cura l’attività di informazione e di
comunicazione istituzionale in relazione alla
valorizzazione dell’autonomia, in particolare
nell’ambito degli interventi previsti dalle leggi
provinciali 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di
istruzione e formazione del Trentino), e 3 ottobre 2007,
n. 15 (Disciplina delle attività culturali).
Capo II
Disciplina dei segni distintivi della Provincia
ARTICOLO 3
Stemma e gonfalone della Provincia
1. Lo stemma e il gonfalone della Provincia sono quelli
approvati dal decreto del Presidente della Repubblica 4
gennaio 1988 (Concessione di uno stemma e di un
gonfalone alla Provincia autonoma di Trento).
2. Lo stemma e le sue elaborazioni grafiche sono, di
norma, accompagnati dalla dicitura "Provincia autonoma
di Trento" o "Consiglio della Provincia autonoma di
Trento", secondo criteri grafici definiti d’intesa dal
Presidente della Provincia e dal Presidente del
Consiglio provinciale.
3. La presenza del gonfalone alle pubbliche ricorrenze,
alle cerimonie e alle manifestazioni ufficiali è
autorizzata dal Presidente della Provincia.
4. L’uso dello stemma e del gonfalone sono disciplinati
dal regolamento di esecuzione di questa legge.
ARTICOLO 4
Inno provinciale
1. L’inno ufficiale della Provincia è adottato con il
regolamento di esecuzione di questa legge, che ne
definisce anche il testo e la melodia.
ARTICOLO 5
Bandiera della Provincia
1. La bandiera della Provincia è formata da un drappo di
forma rettangolare ed è composta da tre strisce
orizzontali della stessa dimensione, le due più esterne
porpora e la centrale bianca, con al centro lo stemma.
2. La bandiera è alta due terzi della sua lunghezza; i
colori sono quelli del gonfalone e dello stemma
approvati con il decreto del Presidente della Repubblica
4 gennaio 1988.
3. La Provincia fornisce gratuitamente la bandiera agli
enti tenuti ad esporla secondo quanto previsto
dall’articolo 6.
ARTICOLO 6
Esposizione della bandiera
1. La bandiera della Provincia è esposta all’esterno
delle sedi della Provincia, del Consiglio provinciale,
dei comuni e delle comunità nonché negli altri luoghi
previsti nel regolamento di esecuzione di questa legge,
fatto salvo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1998,
n. 22 (Disposizioni generali sull’uso della bandiera
della Repubblica italiana e di quella dell’Unione
europea), e dal decreto del Presidente della Repubblica
7 aprile 2000, n. 121 (Regolamento recante disciplina
dell’uso delle bandiere della Repubblica italiana e
dell’Unione europea da parte delle amministrazioni dello
Stato e degli enti pubblici).
2. Il regolamento di esecuzione individua le modalità
per l’esposizione della bandiera, anche in segno di
lutto, i giorni e le occasioni, oltre alla giornata ell’autonomia,
nei quali la bandiera è esposta; il regolamento
individua inoltre gli enti od organismi pubblici tenuti
ad esporre la bandiera della Provincia.
3. L’esposizione della bandiera provinciale da parte di
privati è libera, purché avvenga in forme decorose.
Capo III
Disposizioni finali
ARTICOLO 7
Regolamento di esecuzione
1. La Giunta provinciale approva il regolamento di
esecuzione di questa legge, sentiti il Consiglio delle
autonomie locali e la competente commissione permanente
del Consiglio provinciale.
ARTICOLO 8
Abrogazione dell’articolo 10 (Istituzione della giornata
dell’autonomia e della cultura trentina) della legge
provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 1. L’articolo 10 della
legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15, è abrogato.
ARTICOLO 9
Disposizione finanziaria
1. Alla copertura degli oneri derivanti da questa legge
si provvede con le autorizzazioni di spesa previste in
bilancio per i fini di cui alla legge provinciale 7
agosto 2006, n. 5, (unità previsionale di base 25.10.210
- capitolo 252700) ed alla legge provinciale 3 ottobre
2007, n. 15, (unità previsionale di base 35.5.110 -
capitolo 351000).
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Provincia.
Trento, 30 luglio 2008
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI
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